Contratto di mandato con rappresentanza

Nicola Rumine

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 1703 c.c. il mandato è il contratto con il quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, detta mandante.

Si tratta di un contratto tipico, consensuale e ad effetti obbligatori (1376 c.c.), cui può essere affiancato il c.d. potere di rappresentanza.

Detto potere, in virtù del quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante, consegue al conferimento di una procura. Il mandato si distingue dunque dalla procura, che è l'atto unilaterale attraverso cui sono delimitati i poteri del rappresentante.

Formula

CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA

TRA

- Il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....) residente a .... in via .... n. ....,

- anche denominato “Mandante” -

E

- Il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....) residente a .... in via .... n. ....,

- anche denominata “Mandatario” -

PREMESSO CHE

- Il Sig. .... intende conferire al Sig. .... mandato con rappresentanza per lo svolgimento delle seguenti attività: ....;

- Il Sig. .... intende accettare il conferimento del mandato nei termini e alle condizioni stabilite nel presente contratto;

Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto 1

Il Sig. .... (in qualità di Mandante) conferisce mandato con rappresentanza al Sig. .... (in qualità di Mandatario), che accetta, incaricandolo di compiere i seguenti atti giuridici::

- .... ....

2. Poteri del mandatario

2.1. Il Mandatario è autorizzato a provvedere all'espletamento dell'incarico affidatogli e si impegna a non eccedere i limiti fissati dal presente contratto.

2.2. Il Mandatario è altresì autorizzato a compiere ogni altro atto necessario all'espletamento dell'incarico, anche se qui non espressamente menzionato, il tutto con promessa di rato e valido operato, sotto gli obblighi di legge.

2.3. Il Mandatario si obbliga inoltre a rispettare le eventuali ulteriori direttive che gli verranno comunicate per iscritto dal Mandante.

È ricorrente che il Mandante attribuisca al Mandatario il potere di transigere eventuali controversie o di riscuotere somme di denaro per suo conto, come suggerito di seguito: “Il Mandante conferisce inoltre al Mandatario la facoltà di transigere, riscuotere e incassare somme a suo nome e per suo conto, ratificandone fin d'ora l'operato e autorizzandolo al trattamento dei propri dati personali in conformità al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016”.

2.4. Il Mandatario si impegna inoltre a fornire al Mandante, su richiesta di quest'ultimo, un rendiconto del proprio operato, entro .... giorni dalla richiesta 23 .

3. Corrispettivo 45

Per l'espletamento del presente mandato il Mandatario avrà diritto a un corrispettivo in denaro pari a € ...., oltre al rimborso delle spese adeguatamente documentate, che verrà erogato secondo le seguenti modalità e tempistiche: .....

4. Durata del contratto

Il contratto avrà durata di .... con inizio dal .... e termine al ....

5. Cessazione degli effetti del mandato.

In ogni caso il presente contratto si intenderà risolto al momento in cui l'incarico conferito al Mandatario sarà stato espletato, ovvero quando ....

6. Recesso delle parti

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo invio all'altra parte di lettera raccomandata a.r. e detto recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della missiva medesima.

7. Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le leggi vigenti.

8. Foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di .....

9. Tutela della privacy

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

10. Costi di registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto saranno a carico e a cura di .... che se le assume.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ....

Firma il Mandante ....

Firma il Mandatario ....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 2 (Poteri del mandatario); art. 6 (Recesso delle parti); art. 8 (Foro competente).

Firma il Mandante ....

Firma il Mandatario ....

[1] In tema di mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili, l'obbligo della forma scritta riguarda, ex artt. 1350 e 1351 c.c., la procura conferita dal mandante al mandatario e il contratto, preliminare e definitivo, ma non il contratto di mandato senza rappresentanza in sé, trattandosi di contratto improduttivo di effetti reali ed essendo d’altra parte l’art. 1351 c.c. riferibile soltanto al contratto preliminare e quindi insuscettibile di applicazione analogica (Cass. II, n. 40840/2021; Cass. VI, n. 39566/2021; Cass. S.U., n. 6459/2020Cass. III, n. 20051/2013; nella giurisprudenza di merita, da ultimo, Trib. Brescia, III, 16 agosto 2023).

[2] Le comunicazioni che il mandatario deve effettuare al mandante, in esecuzione del mandato, non devono necessariamente avere la forma scritta né devono essere effettuate con formule particolari, ovvero fornite di requisiti di professionalità; pertanto tali comunicazioni, in mancanza di diverso accordo tra le parti, possono avvenire anche verbalmente (Cass. III, n. 938/2013).

[3] Si consideri che l'obbligo di rendicontazione si trasmette agli eredi in caso di morte del mandatario: infatti il decesso del mandante estingue il rapporto fiduciario di mandato, ma lascia inalterato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione, nonché l'obbligo di restituzione di cose e sostanze a favore degli eredi del mandante (Cass. III, n. 7254/2013).

[4] Come è noto, ai sensi dell'art. 1709 c.c. il mandato si presume oneroso, ma tale presunzione può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. In un caso recente la Corte di Cassazione ha ritenuto superata tale presunzione in ragione del rapporto di parentela esistente tra il mandante e il mandatario (Cass. II, n. 17384/2018).

[5] Per quanto riguarda le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 c.c. non impone che il compenso sia determinato nella stessa misura prevista dalle tariffe professionali per il professionista (Cass. III, n. 9741/2013).

Commento

Premessa

Ai sensi dell'art. 1703 c.c. il mandato è il contratto con il quale una parte (c.d. mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (c.d. mandante) e che in mancanza di espressa pattuizione si presume oneroso.

Il mandato è contratto tipico, consensuale, ad effetti obbligatori (art. 1376 c.c.) e a forma libera (art. 1325 c.c.), anche se è discusso in giurisprudenza se il mandato senza rappresentanza relativo all'acquisto di beni immobili debba o meno essere stipulato per iscritto (v. in senso favorevole Cass. III, n. 14637/2000; v., in senso contrario, Cass. III, n. 20051/2013; Cass. III, n. 21805/2016; Cass. S.U., n. 6459/2020; Cass. VI, n. 39566/2021; Cass. II, n. 40840/2021).

Rispetto al mandato con rappresentanza l'art. 1392 c.c. stabilisce che la procura deve rivestire la stessa forma del contratto cui si riferisce.

Il mandato può essere speciale, quando concerne singoli e determinati affari, o generale, quando ha per oggetto la cura di tutti gli affari e interessi del mandante.

In riferimento al mandato conferito per singoli affari il mandato deve intendersi comprensivo, non solo degli atti per i quali è stato espressamente conferito, bensì di tutte le attività necessarie al loro compimento (art. 1708 c.c.). Tale norma consente dunque di ritenere compresi nell'oggetto della procura speciale anche gli atti, preparatori e consequenziali, il cui compimento si rilevi indispensabile ai fini della compiuta e precisa esecuzione dell'incarico conferito (si veda da ultimo Cass. II, n. 15496/2022, secondo cui, qualora la procura speciale sia limitata alla stipula del preliminare di vendita, non può intendersi allargata al potere di concludere anche il contratto definitivo e di trasferire la proprietà dell'immobile).

Se il mandato è generale, vi si intendono compresi soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

Si ritiene comunemente che anche la partecipazione alle trattative in vista della conclusione di un contratto possa essere oggetto di mandato con rappresentanza.

Le norme sulla rappresentanza sono infatti applicabili per analogia anche ai meri atti giuridici, con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente imputabili al rappresentato e che a quest'ultimo può eventualmente essere riferita la responsabilità a titolo precontrattuale (Cass. III, n. 3103/2012).

Il mandato si distingue dall'appalto (art. 1655 c.c.) e dal contratto di lavoro (art. 2096 c.c.), i quali riguardano il compimento di attività materiali, nonché dal contratto di commissione (art. 1731 c.c.), avendo quest'ultima un oggetto limitato alla vendita o all'acquisto di beni.

Il contratto di mandato si distingue altresì dalla mediazione, atteso che il mandatario ha diritto al compenso (qualora il mandato sia oneroso) a prescindere dal risultato raggiunto, mentre l'attività del mediatore consiste nel mettere in relazione le parti e il diritto alla provvigione è subordinato all'effettiva conclusione dell'affare (v. Cass. III, n. 1719/1998).

Dalla natura consensuale del contratto in commento deriva anche la validità del contratto di mandato stipulato in vita dal mandante e i cui effetti siano subordinati alla sua morte.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto valido ed efficace il c.d. mandato post mortem exequendum, a condizione che la natura dell'affare non risulti in contrasto con le norme fondamentali in tema di successione mortis causa (v. Cass. III, n. 11763/2018).

Il mandato con o senza rappresentanza

Come è noto, il mandato può essere conferito con o senza rappresentanza.

a) Il mandato con rappresentanza, oggetto della formula che precede, conferisce al mandatario il potere di agire in nome del mandante. Scopo del mandato è il conseguimento di effetti giuridici direttamente in capo al mandante.

La rappresentanza, in particolare, implica il conferimento di una procura, che è l'atto unilaterale in forza del quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario sono imputabili direttamente al mandante.

Ulteriore distinzione tra mandato e procura può essere individuata nella disciplina del mancato rispetto dei limiti attribuiti: il mandatario, infatti, ove ecceda i limiti del mandato e in mancanza di ratifica, è considerato contraente “in proprio” nei confronti dei terzi (art. 1711 c.c.); al contrario il rappresentante che ecceda i limiti della procura è responsabile per i danni secondo quanto previsto all'art. 1398 c.c.., relativa al c.d. falsus procurator. A proposito dei contorni della responsabilità del falso rappresentante si veda la recente sentenza Cass. II, n. 3265/2024.

b) Il mandato senza rappresentanza è disciplinato innanzitutto dall'art. 1705 c.c., secondo cui il mandatario agisce in nome proprio acquistando i diritti e gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi, anche se questi ultimi non avevano conoscenza del mandato.

Nel mandato senza rappresentanza i terzi non hanno alcun rapporto col mandante e gli effetti giuridici degli atti posti in essere dal mandatario sono imputati direttamente a quest'ultimo.

Al mandante è comunque attribuita la facoltà di sostituirsi al mandatario nell'esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato, purché ciò non comporti un pregiudizio per i diritti del mandatario medesimo.

La legittimazione del mandante all'esercizio dei diritti di credito derivanti dall'esecuzione del mandato rappresenta comunque un'eccezione alla regola generale secondo cui i terzi non hanno alcun rapporto con il mandante, conseguendone che essa non può essere estesa analogicamente alle azioni contrattuali di annullamento, risoluzione e rescissione, oltre che all'azione risarcitoria (v. Cass. S.U., n. 24772/2008).

Ciò chiarito, si osservi che la più recente giurisprudenza di legittimità conclude nel senso che i c.d. negozi fiduciari sono inquadrabili nella fattispecie del mandato senza rappresentanza, con la conseguenza che le azioni a tutela della proprietà dei beni spettano al fiduciante, mentre quelle inerenti alla gestione dei beni affidati al fiduciario (v. Cass. I, n. 7364/2018 e Cass. I, n. 29410/2020; Cass. II, n. 10472/2023; in precedenza, ad esempio, Cass. I, n. 10590/2009).

Per quanto concerne le differenze tra mandato con o senza rappresentanza, queste sono legate agli effetti degli atti stipulati con i terzi: nel mandato con rappresentanza il mandatario agisce in nome e per conto del mandante e gli effetti degli atti sono imputabili al mandante; nel mandato senza rappresentanza, invece, i beni e diritti eventualmente acquistati dal mandatario entrano nella sfera giuridica di quest'ultimo, pur essendo questi tenuto a operare il trasferimento a favore del mandante.

Se nulla è stato previsto dalle parti all'interno del contratto di mandato, esso si intende conferito senza potere di rappresentanza.

Sul punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione rileva unanimemente che ai fini dell'imputazione al mandante degli effetti degli atti compiuti dal mandatario con rappresentanza, non è sufficiente la prova dell'avvenuto conferimento del potere rappresentativo, occorrendo altresì la dimostrazione che, nei rapporti con i terzi, il mandatario ha effettivamente dichiarato di agire in nome del mandante.

Pertanto se il mandatario, nel porre in essere l'atto per conto del mandante, non dichiara di agire in nome di costui, non può ritenersi integrata la fattispecie del mandato con rappresentanza e non si costituisce alcun rapporto diretto tra il mandante e il terzo, anche se l'atto involge interessi propri del mandante (cfr. Cass. lav., n. 11897/2020; Cass. VI, n. 29689/2019; Cass. I, n. 7510/2011; Cass. III, n. 22333/2007; Cass. II, n. 433/2007; Cass. III, n. 18441/2005).

Obblighi del mandatario

A mente dell'art. 1710 c.c. il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero con la dovuta attenzione e professionalità, oltre che comportarsi secondo buona fede e correttezza. L'obbligo di comportarsi secondo buona fede può ad esempio tradursi, come recentemente affermato dalla Suprema Corte (Cass. II, n. 15557/2022) con riferimento alla mediazione c.d. atipica (assimilabile appunto al mandato), nell'effettuazione delle verifiche “afferenti alla contitolarità del diritto di proprietà, all'insolvenza di una delle parti, all'esistenza di elementi atti a indurre le parti a modificare il contenuto del contratto, ad eventuali prelazioni ed opzioni, al rilascio di autorizzazioni amministrative, alla provenienza di beni da donazioni suscettibili di riduzione, alla solidità delle condizioni economiche dei contraenti, alle iscrizioni o trascrizioni sull'immobile e alla titolarità del bene in capo al venditore”.

Tuttavia, come precisato dal medesimo art. 1710 c.c., se il mandato è gratuito l'eventuale responsabilità per colpa del mandatario deve essere valutata con minor rigore.

Il mandatario deve inoltre rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che potrebbero determinare la revoca o la modificazione del mandato ovvero, una volta espletato l'incarico, comunicare al mandante, senza ritardo, l'esecuzione del mandato ai sensi dell'art. 1712 c.c.

In base al comma 2 della norma evocata il ritardo del mandante a rispondere dopo aver ricevuto tale comunicazione e per un tempo superiore a quello richiesto dalla natura dell'affare o dagli usi, equivale ad approvazione, anche se il mandatario non ha rispettato le istruzioni ricevute dal mandante o ha ecceduto i limiti del mandato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'approvazione tacita dell'esecuzione del mandato presuppone però la precisa indicazione, nella comunicazione fatta dal mandatario, dell'operazione compiuta al di fuori del mandato, essendo a tal fine necessaria la conoscenza da parte del mandante del superamento dei limiti del mandato (Cass. II, n. 861/2016).

Una volta eseguito il mandato, il mandatario ha l'obbligo di rendicontare il suo operato nonché di rimettere al mandante tutto quello che ha ricevuto per via del contratto di mandato, a meno che non sia stato preventivamente dispensato dall'obbligo di rendere il conto (con riferimento agli obblighi dell'amministratore di condominio si veda ad esempio Cass. II, n. 40134/2021 e Trib. Livorno, n. 1032/2024).

In ogni caso l'eventuale dispensa dal rendiconto non è efficace laddove siano ravvisabili responsabilità del mandatario a titolo di dolo o colpa grave.

Salvo patto contrario, il mandatario che esegue il contratto spendendo il proprio nome non è responsabile verso il mandante in caso di inadempimento dei terzi rispetto alle obbligazioni da lui assunte per conto del mandante, qualora non conoscesse la situazione di insolvenza dei soggetti con cui ha stipulato il contratto.

Il mandatario, infine, ha l'obbligo di custodire le cose che ha ricevuto per conto del mandante, tutelando nel contempo i diritti del mandante dinanzi al vettore, qualora le cose presentino segni di deterioramento o siano giunte in ritardo, ovvero, in caso di urgenza o rischio di deterioramento, provvedendo alla vendita delle stesse dandone però immediata comunicazione al mandante.

Obblighi del mandante

Per quanto concerne gli obblighi del mandante, quest'ultimo deve fornire al mandatario, a meno che non sia deciso diversamente, tutti i mezzi necessari al fine di eseguire il contratto di mandato, compresi quelli necessari per le obbligazioni collegate e contratte a nome del mandatario.

Il mandante, inoltre, ha l'obbligo di rimborsare il mandatario di tutte le anticipazioni, a partire dal giorno in cui sono state fatte (con riferimento alle anticipazioni dell'amministratore del condominio si veda Cass. VI, n. 12931/2022), nonché di corrispondergli il compenso pattuito secondo le modalità e le tempistiche concordate.

A quest'ultimo proposito il mandatario ha il diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che ha concluso, con precedenza sia sul mandante che sui creditori di questo.

Il mandante è inoltre tenuto a risarcire i danni subiti dal mandatario a causa dell'incarico conferitogli, ad esempio per non aver onorato i crediti assunti per suo conto dal mandatario senza rappresentanza.

In ogni caso il mandante può decidere di revocare il mandato, ma se era stata pattuita la sua irrevocabilità e non sussiste una giusta causa deve rispondere dei danni nei confronti del mandatario.

L'eccesso dei poteri del mandato

Se il mandatario eccede i limiti dell'incarico o persegue scopi diversi da quelli che gli sono stati affidati si parla di eccesso di mandato.

A tal proposito si deve distinguere a seconda che il mandato sia conferito con o senza rappresentanza.

Solo in caso rappresentanza, infatti, il superamento dei poteri conferiti determina la responsabilità del rappresentante verso i terzi ai sensi dell'art. 1398 c.c., oltre all'inefficacia dell'atto.

L'art. 1711 c.c. chiarisce peraltro che il mandatario senza rappresentanza non può eccedere i limiti fissati nel mandato, ma il mandante può ratificarne il contenuto.

La ratifica, infatti, è atto unilaterale soggetto alla forma del contratto da ratificare, se si tratta di contratto per il quale è prevista una forma solenne (1399 c.c.) e ha effetto retroattivo, fatti salvi i diritti dei terzi.

L'estinzione del mandato e la disciplina della revoca

L'art. 1722 c.c. individua e disciplina le cause di estinzione del contratto di mandato:

- la scadenza del termine o il compimento dell'incarico

- la revoca

- la rinuncia del mandatario

- la morte, l'interdizione o l'inabilitazione di mandante o mandatario.

a) Nulla quaestio rispetto alla scadenza del termine o al compimento dell'incarico.

Si è visto, sul punto, che al compimento dell'incarico il mandatario è tenuto a darne comunicazione al mandante, senza ritardo, e che in base al comma 2 dell'art. 1712 c.c. il ritardo del mandante nel riscontrare tale comunicazione equivale alla sua approvazione, anche laddove il mandatario si sia discostato dalle istruzioni ricevute dal mandante o abbia ecceduto i limiti del mandato.

b) La revoca del mandato può essere esercitata in ogni momento e produce effetti dal giorno in cui il mandatario ne ha notizia, atteso che l'art. 1729 c.c. ritiene validi gli atti compiuti dal mandatario prima della conoscenza della revoca.

Detta revoca ha natura di recesso unilaterale con efficacia ex nunc e produce quindi l'effetto di paralizzare il rapporto di mandato soltanto per il futuro.

Ne consegue che il mandante deve far fronte alle obbligazioni contratte in precedenza dal mandatario nei confronti dei terzi, anche se non ancora esigibili (v. Cass. III, n. 10739/2000).

La revoca è valida anche nel caso in cui sia stata pattuita l'irrevocabilità del mandato, ma in tal caso, se non sussiste una giusta causa, il mandante è tenuto a risarcire gli eventuali danni.

Al riguardo il secondo comma dell'art. 1729 c.c. stabilisce che il mandato conferito nell'interesse anche del mandatario o di terzi può essere revocato solo se tale possibilità è stata espressamente prevista nel contratto di mandato o comunque se sussiste una giusta causa. A proposito del mandato c.d. in rem propriam si veda da ultimo Cass. III, n. 3568/2024, che ha precisato che tale tipologia di mandato si distingue dal quello ordinario perchè diretto al soddisfacimento di un interesse del mandatario diverso da quello strettamente limitato all'esecuzione del mandato o, in ipotesi di mandato oneroso, al conseguimento del corrispettivo, e costituisce il negozio-mezzo per l'attuazione di uno scopo ulteriore rispetto a quello tipico del mandato, connesso alla realizzazione di un altro rapporto o di un altro negozio intercorso tra le parti e sottostante al mandato.

Costituisce un'eccezione il mandato conferito ad un avvocato, che infatti è disciplinato dagli artt. 85 ss. c.p.c. e che con riguardo al caso della revoca, la rende sempre possibile a prescindere dalla giusta causa (ad es. Cass. II, n. 7180/2023).

c) La rinuncia al mandato è una facoltà attribuita al mandatario speculare a quella del mandante di revocarlo.

Essa può rivestire qualsiasi forma, salvo quanto disposto dall'art. 1727 c.c. a proposito della diligenza richiesta in proposito al mandatario.

Il mandatario che intende rinunciare al mandato è tenuto a comunicarlo con un congruo preavviso al mandante, onde evitare di dover rispondere dei danni prodotti al mandante in conseguenza dell'improvvisa rinuncia, fatto salvo tuttavia il caso di impedimento grave del mandatario.

d) Vi sono infine i casi della morte e della sopravvenuta incapacità del mandante o del mandatario, che si spiegano agevolmente richiamando la natura intuitus personae del contratto in commento.

Il mandato collettivo e il mandato congiuntivo

a) Il mandato collettivo è una particolare tipologia di mandato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune ed è soggetto alla disciplina dell'art. 1726 c.c.

Detta norma prevede che la revoca del mandato non spieghi alcun effetto se non sia effettuata da tutti i mandanti, salvo il caso in cui ricorra una giusta causa.

Si ha mandato collettivo ad esempio quando più soggetti conferiscano l'incarico a un perito per stimare il valore commerciale di un'azienda in vista di una data operazione societaria, oppure quando le parti nominino un arbitro irrituale perché risolva le controversie insorte.

Si ha mandato collettivo anche in caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese, mediante il quale un'impresa, che non dispone dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, si associa ad altre imprese – conferendo appunto il mandato a una di esse – per poter disporre di superiori requisiti di qualificazione.

b) Si parla di mandato congiuntivo quando il mandante scelga di avvalersi di più mandatari, il quale possono operare congiuntamente o disgiuntamente.

Per il perfezionamento di un mandato congiuntivo è necessaria l'accettazione di tutti i mandatari, ma l'art. 1716 c.c. stabilisce che se le parti non hanno disposto sul punto il mandato si presume conferito disgiuntamente.

Profili fiscali

Rispetto alle rilevanti questioni in tema di imposizione IVA, assume precipua rilevanza la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza.

Come evidenziato, si ha, in sintesi, mandato con rappresentanza quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, ipotesi nella quale gli atti conclusi dal mandatario (rappresentante) con il terzo producono gli effetti giuridici direttamente in capo al mandante (rappresentato). Ai fini IVA, quindi, i documenti probatori dell'acquisto o della vendita e quelli di addebito sono intestati al mandante. In tale contesto, eventuali spese sostenute dal mandatario, se debitamente documentate, sono riaddebitate al mandante senza emissione di fattura, in quanto escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3 d.P.R. n. 633/1972.

Le somme incassate dal mandante per il tramite del mandatario sono, invece, fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del medesimo decreto.

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