Contratto di mandato congiuntivo

Nicola Rumine

Inquadramento

Ai sensi dell'art. 1703 c.c. il mandato è il contratto con il quale una parte, detta mandatario, si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra, detta mandante.

Si tratta di un contratto tipico, consensuale e ad effetti obbligatori (1376 c.c.), cui può essere affiancato il c.d. potere di rappresentanza.

Detto potere, in virtù del quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario si producono direttamente in capo al mandante, consegue al conferimento di una procura. Il mandato si distingue dunque dalla procura, che è l'atto unilaterale con cui sono delimitati i poteri del rappresentante.

Il mandante può scegliere di avvalersi di più mandatari e inoltre di conferire loro il potere di operare disgiuntamente o congiuntamente. A mente dell'art. 1716 c.c., se le parti non esprimono una scelta sul punto, il mandato si presume conferito disgiuntamente.

Formula

Tra:

- Il Sig. ... , nato a ... il ... (C.F.: ... ) residente a ... in via ... n. ... ;

- anche denominato “il Mandante” –

E

- Il Sig. ... , nato a ... il ... (C.F.: ... ) residente a ... in via ... n. ... ;

- Il Sig. ... , nato a ... il ... (C.F.: ... ) residente a ... in via ... n. ... ;

- anche denominati “i Mandatari” –

PREMESSO CHE

- il Sig. ... intende conferire ai Sig.ri ... e ...  formale incarico affinché questi ultimi svolgano le seguenti attività ... ;

- I Sig.ri ... e ... intendono accettare il conferimento del mandato nei termini e alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti

convengono e stipulano quanto segue

1. Oggetto del contratto 1

1.1 Il Sig. ... (in qualità di Mandante) conferisce mandato congiuntivo ai Sig.ri ... e ... , (in qualità di Mandatari), che accettano, incaricandoli di compiere le seguenti attività:

- ... ...

1.2 Il presente contratto, a norma dell'art. 1716 c.c., spiegherà i suoi effetti dal momento della sottoscrizione dell'ultimo dei Mandatari indicati in epigrafe.

2. Poteri dei mandatari

2.1 I Mandatari sono autorizzati a provvedere all'espletamento dell'incarico affidatogli e si impegnano a non eccedere i limiti fissati dal presente contratto.

2.2 I Mandatari sono altresì autorizzati a compiere ogni altro atto necessario per l'espletamento dell'incarico, anche se non espressamente menzionato, il tutto con promessa di rato e valido operato, sotto gli obblighi di legge.

2.3. I Mandatari si obbligano a rispettare le eventuali ulteriori direttive che verranno loro comunicate per iscritto dal Mandante.

2.4 I Mandatari si impegnano inoltre a fornire al Mandante, su richiesta di quest'ultimo, un rendiconto del proprio operato, entro ... giorni dalla richiesta 23 .

è ricorrente che il Mandante attribuisca ai Mandatari il potere di transigere eventuali controversie, o di riscuotere somme di denaro per suo conto, come suggerito di seguito: “Il Mandante conferisce inoltre ai Mandatari la facoltà di transigere, riscuotere ed incassare somme per suo conto, ratificandone fin d'ora l'operato ed autorizzandolo al trattamento dei propri dati personali in conformità al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016”.

3. Corrispettivo 45

Per l'espletamento del presente mandato, i Mandatari avranno diritto ad un corrispettivo in denaro pari ad € ... , oltre al rimborso delle spese adeguatamente documentate, che verrà erogato secondo le seguenti modalità e tempistiche: ... .

4. Durata del contratto

Il presente contratto di mandato senza rappresentanza avrà durata di  ...  con inizio dal  ... e termine al  ...

5. Cessazione degli effetti del mandato

In ogni caso il presente contratto si intenderà risolto al momento in cui l'incarico conferito ai Mandatari sarà stato espletato, ovvero quando ...

6. Recesso delle parti

Ciascuna delle parti potrà recedere dal contratto in qualunque momento, previo invio all'altra di lettera raccomandata a.r., e detto recesso avrà effetto dalla data di ricevimento della missiva medesima.

7. Responsabilità dei Mandatari

In caso di eventuali danni recati al Mandante per responsabilità dolosa o colposa di uno dei Mandatari, ciascuno di essi sarà responsabile in solido nei confronti del Mandante.

8. Rinvio a norme di legge

Per quanto non previsto dal presente contratto saranno applicabili le norme di legge vigenti.

9. Foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ... .

10. Tutela della privacy

Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

11. Costi di registrazione del contratto

Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico e a cura della parte ... che se le assume.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data, ...

Firma (il Mandante) ...

Firma (i Mandatari) ...

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 2 (Poteri dei mandatari); art. 6 (Recesso delle parti); art. 7 (Responsabilità dei mandatari); art. 9 (Foro competente).

Firma (il Mandante) ...

Firma (i Mandatari) ...

[1] In tema di mandato senza rappresentanza all'acquisto di beni immobili, l'obbligo della forma scritta riguarda, ex artt. 1350 e 1351 c.c., la procura conferita dal mandante al mandatario e il contratto, preliminare e definitivo, ma non il contratto di mandato senza rappresentanza in sé, trattandosi di contratto improduttivo di effetti reali ed essendo d’altra parte l’art. 1351 c.c. riferibile soltanto al contratto preliminare e quindi insuscettibile di applicazione analogica (Cass. II, n. 40840/2021; Cass. VI, n. 39566/2021; Cass. S.U., n. 6459/2020Cass. III, n. 20051/2013).

[2] 2. Le comunicazioni che il mandatario deve effettuare al mandante, in esecuzione del mandato, non devono necessariamente avere la forma scritta, né devono essere effettuate con formule particolari, ovvero fornite di requisiti di professionalità; pertanto tali comunicazioni, in mancanza di diverso accordo tra le parti, possono avvenire anche verbalmente (Cass. III, n. 938/2013).

[3] 3. Si consideri che l'obbligo di rendicontazione si trasmette agli eredi in caso di morte del mandatario: infatti il decesso del mandante estingue il rapporto fiduciario di mandato, ma lascia inalterato il diritto-obbligo di rendere il conto della gestione, nonché l'obbligo di restituzione di cose e sostanze a favore degli eredi del mandante (Cass. III, n. 7254/2013).

[4] 4. Come è noto, ai sensi dell'art. 1709 c.c., il mandato si presume oneroso, ma tale presunzione può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. La Corte di Cassazione ha ad esempio ritenuto superata tale presunzione quando sussiste un rapporto di parentela tra il mandante e il mandatario (Cass. II, n. 17384/2018).

[5] 5. Per quanto riguarda le attività professionali non protette svolte dal mandatario non professionista, l'art. 1709 c.c. non impone che il compenso venga determinato nella stessa misura prevista dalle tariffe professionali per il professionista (Cass. III, n. 9741/2013).

Commento

Ai sensi dell'art. 1703 c.c. il mandato è il contratto con il quale una parte (c.d. mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (c.d. mandante) e che in mancanza di espressa pattuizione si presume oneroso.

Il mandato è contratto tipico, consensuale, a effetti obbligatori (art. 1376 c.c.) e a forma libera (art. 1325 c.c.), anche se è discusso in giurisprudenza se il mandato senza rappresentanza relativo all'acquisto di beni immobili debba o meno essere stipulato per iscritto (v. in senso positivo Cass. III, n. 14637/2000; v. in senso contrario, con le motivazioni già evidenziate, Cass. III, n. 20051/2013, Cass. S.U. n. 6459/2020; Cass. II, n. 40840/2021; Cass. VI, n. 39566/2021; Cass. S.U., n. 6459/2020Cass. III, n. 20051/2013).

Rispetto al mandato con rappresentanza l'art. 1392 c.c. stabilisce che la procura deve rivestire la stessa forma del contratto cui si riferisce.

Il mandato può essere speciale, quando concerne singoli e determinati affari, o generale, quando ha per oggetto la cura di tutti gli affari e interessi del mandante.

In riferimento al mandato conferito per singoli affari il mandato deve intendersi comprensivo non solo degli atti per i quali è stato espressamente conferito, bensì di tutte le attività necessarie al loro compimento (art. 1708 c.c.). Tale norma consente dunque di ritenere compresi nell'oggetto della procura speciale anche gli atti, preparatori e consequenziali, il cui compimento si rilevi indispensabile ai fini della compiuta e precisa esecuzione dell'incarico conferito (si veda da ultimo Cass. II, n. 15496/2022, secondo cui, qualora la procura speciale sia limitata alla stipula del preliminare di vendita, non può intendersi allargata al potere di concludere anche il contratto definitivo e di trasferire la proprietà dell'immobile).

Se il mandato è generale, vi si intendono compresi soltanto gli atti di ordinaria amministrazione.

Si ritiene comunemente che anche la partecipazione alle trattative in vista della conclusione di un contratto possa essere oggetto di mandato con rappresentanza.

Le norme sulla rappresentanza sono infatti applicabili per analogia anche ai meri atti giuridici, con la conseguenza che gli effetti degli atti compiuti dal rappresentante sono direttamente imputabili al rappresentato e che a quest'ultimo può eventualmente essere riferita la responsabilità a titolo precontrattuale (Cass. III, n. 3103/2012).

Il mandato si distingue dall'appalto (art. 1655 c.c.) e dal contratto di lavoro (art. 2096 c.c.), i quali riguardano il compimento di attività materiali, nonché dal contratto di commissione (1731 c.c.), avendo quest'ultima un oggetto limitato alla vendita o all'acquisto di beni.

Il contratto di mandato si distingue altresì dalla mediazione, atteso che il mandatario ha diritto al compenso (qualora il mandato sia oneroso) a prescindere dal risultato raggiunto, mentre l'attività del mediatore consiste nel mettere in relazione le parti e il diritto alla provvigione è subordinato all'effettiva conclusione dell'affare (v. Cass. III, n. 1719/1998).

Dalla natura consensuale del contratto in commento deriva anche la validità del contratto di mandato stipulato in vita dal mandante e i cui effetti siano subordinati alla sua morte.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti ritenuto valido ed efficace il c.d. mandato post mortem exequendum, a condizione che la natura dell'affare non risulti in contrasto con le norme fondamentali in tema di successione mortis causa (v. Cass. III, n. 11763/2018).

Rinviando per i dettagli di disciplina al commento che segue la formula sul mandato con rappresentanza, giova in questa sede soffermarsi sulla distinzione tra mandato collettivo e congiuntivo.

Il mandato collettivo è una particolare tipologia di mandato conferito da più persone con unico atto e per un affare d'interesse comune ed è soggetto alla disciplina dell'art. 1726 c.c.

Detta norma prevede che la revoca del mandato non spieghi alcun effetto se non sia effettuata da tutti i mandanti, salvo il caso in cui ricorra una giusta causa.

Si ha mandato collettivo ad esempio quando più soggetti conferiscano l'incarico a un perito per stimare il valore commerciale di un'azienda in vista di una data operazione societaria, oppure quando le parti nominino un arbitro irrituale perché risolva le controversie insorte.

Si ha mandato collettivo anche in caso di costituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese (da ultimo, ad esempio, Cass. II, n. 2508/2024), mediante il quale un'impresa, che non dispone dei requisiti tecnici e/o economici necessari per partecipare ad una determinata gara d'appalto, si associa ad altre imprese - conferendo appunto il mandato a una di esse - per poter disporre di superiori requisiti di qualificazione.

Si parla di mandato congiuntivo quando il mandante scelga di avvalersi di più mandatari (come nel caso di nomina di una pluralità di professionisti per agire giudizialmente: Cass. I, n. 20626/2017 e, più di recente, Cass. III, n. 25017/2023), il quale possono operare congiuntamente o disgiuntamente.

Per il perfezionamento di un mandato congiuntivo è necessaria l'accettazione di tutti i mandatari (cfr. Cass. II, n. 7940/2020), ma l'art. 1716 c.c. stabilisce che se le parti non hanno disposto sul punto il mandato si presume conferito disgiuntamente.

Profili fiscali

Rispetto alle rilevanti questioni in tema di imposizione IVA, assume precipua rilevanza la distinzione tra mandato con rappresentanza e mandato senza rappresentanza.

Come evidenziato, si ha, in sintesi, mandato con rappresentanza quando il mandatario agisce in nome e per conto del mandante, ipotesi nella quale gli atti conclusi dal mandatario (rappresentante) con il terzo producono gli effetti giuridici direttamente in capo al mandante (rappresentato). Ai fini IVA, quindi, i documenti probatori dell'acquisto o della vendita e quelli di addebito sono intestati al mandante. In tale contesto, eventuali spese sostenute dal mandatario, se debitamente documentate, sono riaddebitate al mandante senza emissione di fattura, in quanto escluse dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15, comma 1, n. 3 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Le somme incassate dal mandante per il tramite del mandatario sono, invece, fuori dal campo di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. a) del medesimo decreto.

Con riferimento al mandato senza rappresentanza occorre invece aver riguardo alla disciplina dettata dall'art. 3, comma 3, ultimo periodo d.P.R. n. 633/1972, che, recependo l'art. 6, comma 4 della Direttiva 17 maggio 1977, n. 77/388/Cee (cd. VI Direttiva Cee), dispone che «le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario».

Pertanto, in modo analogo a quanto accade per il contratto di commissione, sul piano normativo si realizza una fictio iuris che presuppone l'esistenza, ai soli fini IVA, di un doppio trasferimento del servizio oggetto del rapporto di mandato, ossia dal mandante al mandatario e da quest'ultimo al committente (mandato per la vendita), ovvero dal prestatore al mandatario e da questi al mandante (mandato per l'acquisto). Ne deriva che lo schema negoziale del contratto di mandato senza rappresentanza comporta che il passaggio «interno» del servizio dal mandante al mandatario (o viceversa) venga qualificato, al pari dei servizi previsti dal comma 2 dell'art. 3 d.P.R. n. 633/1972, come prestazione «assimilata» a quelle di cui al primo comma del citato art. 3 (cd. prestazioni di servizi in senso stretto), con un onere fiscale aggiuntivo rispetto a quello conferito con rappresentanza.

Si è ritenuto che, stante la disciplina impositiva delle operazioni compiute dal mandatario senza rappresentanza, le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte da un mandatario senza rappresentanza (nella specie, un procuratore sportivo) nell'interesse della controparte ma in nome proprio concorrono a formare la base imponibile (Cass. sez. trib., n. 28285/2013).

La S.C. ha ritenuto che, in tema d'IVA, in caso di mandato senza rappresentanza tra consorzio e società consorziata, i rapporti tra mandatario e mandante perdono la loro neutralità assurgendo a presupposti per l'applicazione del tributo, la cui base imponibile corrisponde al corrispettivo per il servizio reso o ricevuto dal mandatario senza rappresentanza, in un caso diminuito e nell'altro aumentato della provvigione, sicché dal punto di vista fiscale, non è legittima alcuna differenza tra quanto fatturato dalla società consortile al terzo committente e quanto fatturato dal consorziato alla società consortile, salvo quella corrispondente all'entità delle provvigioni o al costo di specifici servizi resi dal consorzio al terzo committente, con la conseguenza che risulta indebita la compensazione tra i ricavi che il consorzio avrebbe dovuto trasferire alla consorziata ed il contributo da quest'ultima dovuto al consorzio per il suo funzionamento (Cass. sez. trib., n. 21860/2016).

Per altro verso, poiché in materia di imponibilità ai fini IVA, ai sensi dell'art. 3, comma 3 d.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza costituiscono prestazioni di servizi anche nei rapporti tra mandante e mandatario, ai fini dell'individuazione del luogo di imposizione per l'IVA relativa, il rapporto tra mandante italiana e mandataria soggetto comunitario va qualificato, per la finzione giuridica prevista ai fini dell'applicazione del tributo di cui all'art. 3 cit., come prestazioni di servizi resi dall'impresa nazionale al soggetto comunitario (e da questo poi trasferiti al cliente-committente estero), con conseguente insussistenza del requisito territoriale, trattandosi di prestazioni effettuate all'estero, e la non imponibilità ai fini IVA dell'operazione (Cass. sez. trib., n. 23999/2013).

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