Contratto di agenzia senza clausola di esclusiva

Nicola Rumine

inquadramento

Ai sensi dell'art. 1742 c.c. con il contratto di agenzia una parte (detta agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta preponente) e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. In tal modo, il preponente (di solito un'impresa commerciale) ha la possibilità di concludere contratti su un vasto territorio per effetto dell'attività di promozione dei prodotti o servizi svolta per suo conto dall'agente.

Si tratta di un contratto consensuale, ad effetti obbligatori, che richiede la forma scritta ad probationem.

Il contratto di agenzia si connota per l'autonomia e la professionalità dell'agente, la stabilità dell'incarico e la sua delimitazione spaziale.

Formula

CONTRATTO DI AGENZIA SENZA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA

TRA

- la Società ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ....

- anche denominata “Preponente” -

E

- Il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....) residente a .... in via .... n. ....,

- anche denominato “Agente” -

PREMESSO CHE

- il Preponente è un'impresa commerciale attiva nel settore di .... per la produzione di ...., come meglio specificato nella lista di prodotti contenuta nell'allegato A del presente contratto (di seguito denominati i “Prodotti”);

- il Preponente è intenzionato a espandere il mercato dei Prodotti di cui sopra, incaricando un agente di promuoverne le vendite nel territorio di ...., di cui all'Allegato B del presente contratto (di seguito denominata “la Zona”);

- il Preponente è titolare dei marchi indicati nell'Allegato C del presente contratto;

- il Sig. .... svolge professionalmente l'attività di agente di commercio e intende prestare i propri servizi al Preponente per la commercializzazione e la vendita dei Prodotti nella Zona medesima, sulla base delle condizioni e modalità di seguito concordate;

- le parti si danno reciprocamente atto che non intendono stipulare un contratto con vincolo di subordinazione e dipendenza, atteso che il Sig. .... intende proseguire nello svolgimento della propria attività professionale in forma autonoma, seppur in osservanza di quanto pattuito con il presente contratto.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto 1

1.1 Il Preponente incarica l'Agente di promuovere, senza vincolo di esclusiva, la vendita dei Prodotti individuati nell'Allegato A nel contesto territoriale circoscritto nell'Allegato B del presente contratto.

Le parti potrebbero concordare la possibilità di modificare l'elenco dei prodotti oggetto del contratto, introducendo la clausola che segue: “Previo congruo termine di preavviso, da individuarsi in ...., le Parti si riservano di modificare l'elenco dei Prodotti, eliminandone alcuni o introducendone di nuovi”.

1.2. L'incarico sopra individuato avrà a oggetto anche le attività accessorie, o comunque connesse a quelle principali, purché risultino necessarie ai fini della realizzazione a regola d'arte dell'incarico medesimo.

2. Durata del contratto

2.1. Il presente contratto avrà durata dal .... / .... / .... al .... / .... / .... e cesserà di produrre effetti alla sua scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti e restando inteso che l'eventuale prosecuzione del contratto, oltre il termine pattuito, determinerà la conversione del contratto di agenzia in contratto a tempo indeterminato.

Le parti potrebbero concordare il rinnovo automatico del contratto a tempo determinato, introducendo la clausola che segue: “2.2. Il presente contratto si intenderà rinnovato alle medesime condizioni e per la medesima durata qualora nessuna delle parti abbia comunicato all'altra formale disdetta, da notificarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre .... mesi dalla scadenza del contratto. 2.3. In ogni caso, una volta trascorso il termine di scadenza di cui al punto 2.1., ovvero quello derivante dal rinnovo qualora il contratto risulti ancora in esecuzione, il medesimo si intenderà convertito in contratto a tempo indeterminato 2.

 

oppure le parti potrebbero stipulare un contratto di agenzia a tempo indeterminato, attraverso l'introduzione della seguente clausola: “2.1. Il presente incarico è conferito all'Agente a tempo indeterminato. 2.2. Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante preavviso da esercitarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e tale recesso avrà effetto dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione”.

3. Rappresentanza

3.1. L'Agente non avrà il diritto di rappresentare il Preponente per la conclusione dei contratti.

4. Deroga all'art. 1743 c.c.

4.1. Le parti dichiarano di derogare al diritto di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c., conseguendone che l'Agente non avrà diritto alla provvigione per gli affari conclusi nella Zona direttamente dal Preponente e potrà accettare, nella stessa zona, altri incarichi da parte di altre imprese 2.

4.2. Il Preponente, d'altro canto, potrà servirsi di più mandatari sempre in riferimento alla Zona di cui sopra 3.

5. La zona

5.1. L'Agente dovrà svolgere la sua attività nella Zona .... di cui all'Allegato B.

5.2. Il Preponente si riserva la facoltà di effettuare variazioni alla zona, in qualunque momento, con comunicazione all'Agente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo .....

5.3. L'Agente non potrà svolgere l'attività in zone diverse da quelle assegnate, anche se non attribuite ad altri agenti o prive comunque di una rete di vendita dell'impresa, e la provvigione per le relative vendite sarà posta a esclusivo favore dell'agente titolare della zona violata ovvero, in mancanza di esso, non sarà corrisposta alcuna provvigione.

5.4. In ogni caso l'eventuale inosservanza della clausola di cui al punto precedente comporterà l'automatica risoluzione del presente contratto.

6. Svolgimento dell'incarico. Subagenzia.

6.1. L'Agente svolgerà l'incarico in piena autonomia senza vincoli di subordinazione nei confronti del Preponente e si assumerà il rischio economico per l'attività promozionale svolta.

6.2. L'Agente tuttavia potrà farsi assistere da sub-agenti, previo consenso del Preponente, restando comunque inteso che saranno a carico dell'Agente i compensi da corrispondere a sub-agenti o sostituti, nonché le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato.

6.3. L'agente sopporterà tutti i costi e le spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, incluse le spese di viaggio, alloggio, vitto, telefoniche, di telex, postali, segreteria, ecc. che non saranno rimborsate né sostenute dal Preponente e non avrà diritto ad alcun compenso o rimborso spese neppure per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, fiere o eventi commerciali in genere, le quali si svolgano anche fuori dalla zona di sua competenza.

7. Tutela del marchio e dei segni distintivi del Preponente

7.1 L'Agente riconosce al Preponente la titolarità esclusiva e il diritto esclusivo allo sfruttamento economico e tutti i diritti connessi ai brevetti di proprietà del Preponente, nonché al marchio “ .... ” e agli altri segni distintivi, quali a titolo esemplificativo, la ditta, l'insegna, la denominazione sociale, il c.d. domain name, ecc.

7.2 L'Agente si obbliga a non porre in essere, anche dopo la cessazione del contratto, alcun atto che possa in qualsiasi modo arrecare pregiudizio al marchio e agli altri suoi segni distintivi e in particolare si obbliga, durante il contratto e dopo la sua conclusione a:

- non registrare né far registrare i marchi di fabbrica, brevetti o altri segni distintivi del preponente;

- non rivendicare alcun diritto su detti brevetti, nonché altri segni distintivi;

- non contestare la proprietà o altro diritto sui brevetti, marchi o altri segni distintivi di cui sopra o la validità della loro registrazione.

7.3 L'Agente sarà obbligato a informare il Preponente di ogni violazione dei diritti di proprietà industriale di quest'ultimo o di qualsiasi attività di concorrenza sleale o scorretta ai danni del Preponente medesimo che si realizzi a opera di terzi, fornendo tutta l'assistenza che gli verrà richiesta dal Preponente, anche al fine di intraprendere eventuali iniziative legali.

7.4 L'Agente dovrà sottoporre all'approvazione preventiva scritta del Preponente tutto il materiale pubblicitario e promozionale, tutte le iniziative pubblicitarie e comunque ogni altro supporto materiale e virtuale su cui possa apparire il marchio o ogni altro segno distintivo del Preponente.

7.5. Al riguardo le parti si danno atto reciprocamente che l'uso dei Marchi da parte dell'Agente, in forza della presente clausola, non sarà considerato come una licenza a favore dell'Agente e quest'ultimo non sarà autorizzato a utilizzare i Marchi al di fuori o oltre i fini del presente contratto, o per proprio esclusivo profitto, ovvero per trasferire a terzi il diritto qui previsto.

8. Obblighi dell'Agente

8.1. L'Agente sarà tenuto a visitare con frequenza la clientela e a informare ogni .... mesi il Preponente delle condizioni di mercato, con particolare attenzione alla clientela e allo stato della concorrenza della propria zona.

8.2. Prima di assumere qualsiasi contratto con potenziali clienti, l'Agente sarà poi tenuto a assumere adeguate informazioni sulla loro solvibilità, nonché sulla consistenza del loro patrimonio e sul comportamento abituale tenuto nei rapporti commerciali, fornendo altresì tutte le informazioni utili alla valutazione della convenienza dei singoli affari.

8.3. In mancanza di comunicazioni la proposta d'ordine sarà considerata come espressione di parere favorevole e, fermo quanto sopra, l'Agente sarà comunque tenuto a osservare gli obblighi di cui all'art. 1746 c.c.

8.4. L'Agente inoltre si impegna a non divulgare, neppure dopo la cessazione del contratto, segreti commerciali o aziendali del Preponente, informando nel contempo lo stesso di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale compiuti da terzi e riguardanti i prodotti contrattuali.

9. Obblighi del Preponente

9.1. Il Preponente, nei rapporti con l'Agente, dovrà agire con lealtà e buona fede e in particolare sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Agente la documentazione relativa a beni o ai servizi trattati, nonché a fornire all'Agente le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto e a informare l'Agente dell'introduzione nel commercio di nuovi prodotti, dello sviluppo delle politiche aziendali e del livello di produttività dell'impresa.

9.2. Nel caso in cui il Preponente preveda che il volume degli affari, per cause a esso non imputabili, sia notevolmente inferiore rispetto a quello che l'Agente avrebbe potuto attendersi, sarà tenuto ad avvertire senza indugio l'Agente.

9.3. Il Preponente dovrà comunicare all'Agente, nel termine perentorio di .... giorni, le ragioni oggettive e documentate che impediscono la conclusione dell'affare.

9.4. La merce sarà spedita al cliente a cura del Preponente, salvo che le parti non convengano diversamente per iscritto.

9.5. Il Preponente consegnerà all'Agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi entro .... giorni dalla fine del mese nel corso del quale esse sono maturate, comprensivo dell'indicazione delle fatture e dell'estratto dei libri contabili, in base ai quali verrà effettuato il calcolo delle provvigioni, e recherà inoltre l'indicazione degli ordini non accettati e delle relative motivazioni e di tutti gli affari conclusi nella Zona in cui l'Agente svolge l'attività di promozione.

9.6. Nel termine di .... il Preponente dovrà saldare le medesime provvigioni.

9.7. A tal riguardo l'Agente avrà diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni necessarie per verificare l'importo delle provvigioni liquidate e in particolare un estratto dei libri contabili.

10. Impedimento dell'agente

10.1. Ai sensi dell'art. 1747 c.c., qualora l'Agente, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di eseguire l'incarico affidatogli, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Preponente, pena il risarcimento del danno cagionato.

10.2. Il Preponente si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente per il periodo anzidetto ad assicurare l'esercizio del contratto di agenzia ovvero ad affidare ad altri l'incarico.

11. Ordini

11.1. L'Agente dovrà procedere a raccogliere e ottenere gli ordini, utilizzando esclusivamente i moduli così come predisposti dal Preponente, che dovranno essere redatti e compilati in modo chiaro e con precisa indicazione del tipo di merce, del prezzo, delle modalità e condizioni di pagamento, nonché del nome, dell'indirizzo, del codice fiscale e della sottoscrizione del cliente.

11.2. Tali moduli potranno essere modificati dal Preponente in qualsiasi momento, senza obbligo di dare alcun preventivo preavviso.

12. Riscossioni e fatture

12.1. L'Agente dovrà versare entro il termine di giorni .... gli incassi ricevuti, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno arrecato al Preponente.

12.2. In caso di mancato puntuale pagamento da parte del cliente l'Agente sarà tenuto a prestare la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e non pagate alla scadenza stabilita e per risolvere eventuali controversie.

12.3. L'Agente non sarà tenuto a concedere sconti o dilazioni senza preventiva autorizzazione della parte Preponente.

 In alternativa le parti potrebbero limitare il potere di riscossione dell'Agente nei termini che seguono: “12.1. Ai sensi dell'art. 1744 c.c. l'Agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del Preponente, se non pattuito diversamente dalle parti mediante successivo accordo scritto”.

13. Provvigioni. Premi.

13.1. Ai sensi dell'art. 1748 c.c. l'Agente avrà diritto alla provvigione pari alla misura del .... quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.

13.2. Le parti rinviano al suddetto articolo per i modi e i tempi in cui sorge il diritto di provvigione.

13.3. Le parti si riservano la possibilità di concordare premi straordinari subordinati al raggiungimento di particolari obiettivi.

 

Le parti potrebbero concordare un quantitativo minimo di vendite all'anno, che l'Agente dovrà quindi necessariamente raggiungere, introducendo la clausola di seguito suggerita: “13.4. Le parti pattuiscono che per ciascun anno solare (o stagione) sarà stabilito di comune accordo un quantitativo minimo di vendite e che il mancato rispetto dello stesso consentirà al Preponente di far valere, con effetto immediato, la risoluzione del presente contratto”.

14. Clausola risolutiva espressa

14.1. In caso di grave inadempimento da parte dell'agente delle clausole contenute negli artt. 4, 7, 8.4, 18, del presente contratto il preponente avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza preavviso, a norma dell'art. 1456 c.c.

14.2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il risarcimento dei danni.

15. Restituzione della documentazione

15.1. Al termine del rapporto, per qualsiasi ragione esso avvenga, l'agente sarà tenuto a restituire alla Preponente il materiale commerciale e la documentazione affidatagli per lo svolgimento dell'incarico, con espresso riferimento al campionario in suo possesso.

16. Patto di non concorrenza

16.1. L'Agente si obbliga a non svolgere nella zona, direttamente o indirettamente, alcuna attività di promozione della vendita di prodotti dello stesso genere di quelli oggetto del presente contratto, per il periodo di .... anni dallo scioglimento del rapporto.

17. Indennità in caso di cessazione del rapporto 4

17.1. Ai fini dell'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c., le parti esplicitamente concordano che troveranno applicazione le indennità previste dagli accordi collettivi di riferimento (c.d. AEC), comprese così le indennità suppletive di clientela e le indennità meritocratiche.

17.2. La concessione dell'indennità non priva comunque l'Agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni.

18. Divieto di cessione del contratto

18.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi, considerata la natura fiduciaria dell'incarico.

19. Disciplina applicabile e rinvio

19.1. Le parti rinviano, per quanto non disciplinato dal presente accordo, al codice civile e agli accordi economici collettivi vigenti nel settore.

20. Foro competente

20.1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di .....

21. Tutela della privacy

21.1. Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ....

Firma il Preponente ....

Firma l'Agente ....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 4 (Deroga all'art. 1743 c.c.); art. 5 (La zona); art. 8 (Obblighi dell'agente); art. 14 (Clausola risolutiva espressa); art. 16 (Patto di non concorrenza); art. 18 (Divieto di cessione del contratto); art. 20 (Foro competente).

Firma il Preponente ....

Firma l'Agente ....

[1] Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto ex art. 1742 c.c., con la conseguenza che in mancanza di forma scritta sono valide l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso, nonché la sua ricognizione volontaria, la confessione e il giuramento, dovendosi escludere soltanto la possibilità della prova testimoniale (salvo che in caso di perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni semplici. Tuttavia, ove risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto di agenzia, è ammissibile il ricorso alla prova testimoniale (e quindi anche a quella per presunzioni) onde dimostrare quale sia stata la comune intenzione delle parti, al di là del dato strettamente letterale delle parole (Cass. II, n. 1824/2013; Cass. II, n. 29422/2023).

[2] La possibilità di derogare alla clausola di esclusiva di cui all'art. 1743 c.c. è ormai pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza, la quale ritiene che il diritto di esclusiva costituisca elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di agenzia (Cass. III, n. 9226/2014).

[3] Si osservi peraltro che qualora le parti abbiano stabilito che il preponente abbia diritto di nominare più agenti nella stessa zona, si ritiene non dovuta la provvigione in favore dell'agente per le vendite concluse dallo stesso preponente, allorquando sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti nominativamente indicati (Cass. III, n. 9226/2014).

[4] L'art. 1751 c.c. fa derivare dalla cessazione del rapporto di agenzia due distinte conseguenze, potenzialmente cumulabili: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), la quale dà diritto all'indennità prevista nel primo comma del medesimo articolo, e quella prevista dal successivo comma 4, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale.

Commento

Premessa

Ai sensi dell'art. 1742 c.c. con il contratto di agenzia una parte (detta agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta preponente) e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.

In tal modo il preponente (di solito un'impresa commerciale) ha la possibilità di espandere il proprio business per effetto dell'attività di promozione svolta dall'agente.

Si tratta di un contratto consensuale, a effetti obbligatori, che richiede la forma scritta ad probationem, circostanza che suggerisce a ciascuna parte di ottenere copia del contratto sottoscritto (si veda di recente App. Milano lav., 18 maggio 2023).

Il rapporto di agenzia è connotato dai seguenti requisiti:

- innanzitutto l'agente deve operare professionalmente e in assoluta autonomia, non rientrando nel novero dei lavoratori subordinati;

- ulteriore elemento essenziale è dato dalla stabilità dell'incarico, posto che l'agente è tenuto a operare entro un arco temporale, determinato o indeterminato che sia, e per un certo numero di affari;

- l'incarico, infine, deve svolgersi nell'ambito della zona indicata nel contratto.

Nella prassi commerciale, peraltro, non è insolito che il rapporto di agenzia si perfezioni attraverso la sottoscrizione da parte dell'agente di una lettera di incarico predisposta dal preponente, che deve quantomeno contenere l'indicazione delle parti contraenti, della data di inizio del rapporto di agenzia, dell'individuazione della zona assegnata, dei prodotti, della misura delle provvigioni e dei compensi in genere e della durata, se si tratta di contratto a tempo determinato.

L'agenzia è un contratto tipico regolato dagli artt. 1742 c.c. e ss., oltre che dalle disposizioni, diverse a seconda dei settori, degli accordi economici collettivi per il contratto di agenzia (c.d. AEC).

Il contratto di agenzia non deve essere confuso con quello di mediazione, per il fatto che il mediatore non è legato ad alcuna delle parti da un rapporto di collaborazione e inoltre per il fatto che quest'ultimo mette in relazione due parti soltanto occasionalmente.

Occorre distinguere l'agenzia anche dal procacciamento d'affari, poiché quest'ultimo raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale (v. Trib. Palermo lav., n. 4705/2021App. Roma IV, n. 2913/2021; Trib. Roma IV, n. 5426/2020; Trib. Roma lav., n. 4539/2020; Cass. lav., n. 1078/1999).

La l. n. 204/1985 obbligava gli agenti a essere iscritti in apposito ruolo, soppresso però dall'art. 74 d.lgs. n. 59/2010 sul presupposto che la normativa previgente fosse in contrasto con la normativa comunitaria e in particolare con la direttiva “Bolkestein”, 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (v. Cass. II, n. 32227/2019Corte di giustizia UE, C-412-1998, 13 luglio 2000; Cass. lav., n. 12580/1999; Corte di giustizia UE, C-215/1997, 30 aprile 1998).

Vincolo di esclusiva

L'art. 1743 c.c. dispone che il preponente non può valersi allo stesso tempo di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.

La norma in questione deve interpretarsi nel senso che al preponente non è neppure consentito trattare personalmente con i terzi.

È inoltre frequente che le parti considerino il vincolo di esclusiva all'interno di di una clausola risolutiva espressa.

Si tratta ovviamente di un vincolo che ha validità tra le parti contraenti e che è non opponibile ai terzi.

Malgrado il contratto di agenzia sia sottoposto, ex lege, al vincolo reciproco di esclusiva, l'orientamento consolidato della giurisprudenza ritiene che la norma in questione abbia carattere meramente dispositivo e che quindi sia derogabile dalle parti. La formula che precede ha per l'appunto a oggetto il contratto di agenzia senza previsione dell'obbligo di esclusiva.

Si afferma, nel dettaglio, che il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale, ma non essenziale, del contratto di agenzia, per cui esso può essere oggetto di deroga convenzionale e inoltre che tale deroga può desumersi anche in via indiretta, qualora essa risulti in modo chiaro e univoco dal testo del contratto (v. Cass. III, n. 9226/2014; Cass. II, n. 16432/2012).

La giurisprudenza ha riconosciuto anche la possibilità di derogare tacitamente al vincolo di esclusiva previsto ex lege, come accade nel caso in cui le parti abbiano stabilito nel contratto che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona, ovvero qualora sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati (v. App. Napoli, III, 17 maggio 2017, n. 2147; Cass. III, n. 9226/2014).

In ogni caso, la violazione del vincolo di esclusiva può essere fonte di risarcimento dei danni in favore della parte adempiente e, qualora tale violazione sia stata commessa dal preponente, l'agente avrà diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti del preponente, nonché extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti responsabili di aver sottratto la clientela. I rispettivi diritti sono soggetti rispettivamente al termine di prescrizione di dieci anni e di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula, in violazione dell'esclusiva, dei singoli contratti (Cass. II, n. 26062/2013).

Le provvigioni

L'art. 1748 c.c. sancisce il diritto dell'agente alla provvigione ogniqualvolta un affare sia stato concluso per effetto del suo intervento.

Tale diritto spetta all'agente anche in caso di provvigione c.d. indiretta, vale a dire nell'eventualità in cui vi sia stata un'ingerenza nella zona di esclusiva dell'agente, oppure una captazione di clienti riservati all'agente in conseguenza dell'intervento del preponente.

Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetterà all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito, o avrebbe dovuto eseguire, la prestazione in base al contratto concluso con il terzo.

La provvigione spetterà all'agente, inoltre, nel momento in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione se il preponente avesse eseguito a sua volta la propria prestazione (in proposito, con riferimenti anche alla normativa eurounitaria, Trib. Milano XI, n. 7692/2021).

Di recente poi la giurisprudenza, con riferimento all'azione promossa dal preponente per la restituzione delle somme versate a titolo di acconto di compensi dell'agente poi non maturati, ha stabilito che grava sul preponente l'onere di provare la sussistenza di fatti che hanno reso le somme anticipate prive di giustificazione causale, dal momento che la provvigione è dovuta in caso di conclusione dell'affare per effetto dell'attività dell'agente (Cass. VI, n. 28878/2022).

Può essere inoltre previsto che spetti all'agente un c.d. minimo provvigionale garantito (così, da ultimo, Trib. Lucca lav., n. 307/2022).

Sul punto occorre infine osservare che la clausola dello “star del credere”, in forza del quale l'agente, indipendentemente dal dolo o dalla colpa, garantisce l'adempimento del terzo contraente ed è chiamato a partecipare al rischio d'impresa, sopportando così le perdite subite dal preponente per l'ipotesi d'inadempimento del terzo, è vietato sin dall'entrata in vigore della l. n. 526/1999. In giurisprudenza, da ultimo, Trib. Salerno lav., n. 2907/2020.

Detta clausola, infatti, era ricorrente nella pratica commerciale e pur non essendo disciplinata da una norma di legge era riconosciuta nella contrattazione collettiva di settore.

L'esigenza di tutelare maggiormente l'agente, considerato contraente debole nel rapporto di agenzia, in special modo su impulso delle normative comunitarie, ha indotto il legislatore a stabilire un divieto, sanzionato con la nullità della clausola medesima.

Agenzia con o senza rappresentanza

Occorre distinguere la figura dell'agente con rappresentanza (anche detto rappresentante commerciale) da quella dell'agente senza rappresentanza.

La differenza principale tra agente e rappresentante di commercio è chiara: il primo ha il compito di avanzare proposte contrattuali per conto del preponente, mentre il secondo può concludere direttamente contratti con i terzi.

L'art. 1752 c.c. chiarisce che le disposizioni relative al contratto di agenzia trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui all'agente sia stata conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti e pertanto si applicano al rappresentante di commercio sia le norme del codice civile in materia di agenzia, sia quelle dettate dagli accordi economici collettivi del settore (c.d. AEC).

Il potere di rappresentanza conferito all'agente ha carattere speciale, per cui l'agente potrà impegnare il preponente soltanto in relazione agli affari indicati nella procura, ma non è necessario che sia stata conferita una procura scritta.

L'art. 1392 c.c. non esclude la validità di una procura rilasciata all'agente, anche mediante comportamenti concludenti del preponente.

Si osservi, come chiarito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, che l'agente ha un potere di rappresentanza attiva e passiva del preponente limitato alla recezione dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali e all'esercizio della azioni cautelari, ragione per cui, in mancanza dello specifico ed eccezionale conferimento di un potere di rappresentanza, non rientra nel limitato potere di rappresentanza dell'agente il potere di riconoscimento di diritti, né quello di accettare la restituzione del prodotto (v. Cass. II, n. 20602/2017).

Agente monomandatario o plurimandatario

La differenza tra agente monomandatario e plurimandatario è data dal fatto che quest'ultimo ha la possibilità giuridica di rappresentare diverse aziende, in una o più zone.

Il fatto di essere agente plurimandatario ha poi specifica rilevanza ai fini della quantificazione dell'indennità dovuta al venir meno del rapporto di agenzia, essendo stato ritenuto che la natura di agente plurimandatario rende economicamente meno gravosa, per il preponente, la cessazione del rapporto (v. Cass. lav., n. 21377/2018).

La subagenzia

La subagenzia è una particolare fattispecie di contratto derivato, unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia e che è quindi soggetto alla medesima disciplina (v. Cass. III, n. 15645/2017).

L'agenzia e la subagenzia, pur avendo contenuto sostanzialmente identico, si differenziano in particolare con riguardo alla persona del preponente, che nel contratto di subagenzia è rappresentata da colui che è agente nell'ambito del contratto principale.

Laddove non espressamente vietato l'agente può infatti farsi assistere da subagenti, previo consenso del preponente, che comunque dovrà remunerare e del cui operato sarà l'unico responsabile.

Il collegamento tra il contratto di agenzia e di sub-agenzia implica che il venir meno degli effetti del contratto principale (cioè del contratto di agenzia) produce l'effetto di travolgere anche il contratto accessorio di subagenzia.

Obblighi dell'Agente

Ai sensi dell'art. 1746 c.c., l'agente è tenuto innanzitutto a svolgere l'incarico con lealtà e buona fede, osservando le istruzioni ricevute dal preponente ed informandolo periodicamente delle condizioni di mercato, della clientela e dello stato della concorrenza della propria zona.

L'agente deve assumere adeguate informazioni sulla loro solvibilità, nonché sulla consistenza del loro patrimonio e sul comportamento abitualmente tenuto nei rapporti commerciali, fornendo al preponente tutte le informazioni utili alla valutazione della convenienza dei singoli affari.

Come sopra rilevato, se si tratta di agente senza rappresentanza il compito dell'agente è quello di promuovere la stipula di contratti in una determinata zona, che saranno eventualmente conclusi dal preponente. L'agente munito del potere di rappresentanza è invece abilitato a concludere personalmente i contratti a nome del preponente.

Nel primo caso, infatti, l'agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del preponente, a meno che tale facoltà non gli sia stata espressamente attribuita nel contratto.

Ulteriore obbligo assunto generalmente dall'agente è quello di non divulgare, neppure dopo la cessazione del contratto, segreti commerciali o aziendali del preponente, e di informarlo di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale compiuti da terzi e riguardanti i prodotti contrattuali.

È frequente che nei contratti di agenzia si dia atto che l'agente riconosce al preponente la titolarità esclusiva e il diritto esclusivo allo sfruttamento economico dei brevetti e dei marchi di proprietà del preponente, obbligandosi a non porre in essere, neanche dopo la cessazione del contratto, alcun atto che possa in qualsiasi modo arrecare pregiudizio agli stessi.

In caso di violazione da parte dei terzi dei diritti di proprietà industriale del preponente o di compimento di atti di concorrenza sleale o scorretta ai danni del preponente, l'agente deve informare prontamente il preponente.

Si osservi inoltre che, se l'agente che non può eseguire l'incarico affidatogli, deve darne immediato avviso al preponente, a pena del risarcimento dei danni (art. 1747 c.c.).

Al termine del rapporto di agenzia, per qualsiasi ragione esso avvenga, l'agente è tenuto a restituire al preponente il materiale commerciale e la documentazione affidatagli per lo svolgimento dell'incarico, con espresso riferimento al campionario in suo possesso.

Obblighi del Preponente

Il preponente deve in primo luogo mettere a disposizione dell'agente la documentazione relativa ai beni o ai servizi trattati, fornendogli le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto e informandolo altresì dell'introduzione nel commercio di nuovi prodotti, dello sviluppo delle politiche aziendali e del livello di produttività dell'impresa.

L'agente è dunque titolare di un diritto soggettivo di accedere ai libri contabili in possesso del preponente che siano utili e necessari per la liquidazione delle provvigioni e per una gestione trasparente del rapporto secondo i principi di buona fede e correttezza. Ne deriva che la richiesta di esibizione documentale avanzata in giudizio dall'agente non può essere considerata generica e inidonea a colmare un'eventuale lacuna probatoria, atteso che, trattandosi di documenti nella esclusiva disponibilità del preponente e indispensabili ai fini previsti dagli artt. 1748 e 1751 c.c., il preponente ha comunque l'obbligo, in ossequio al dovere di lealtà e buona fede, anche indipendentemente dall'ordine del giudice, di porli a disposizione dell'agente, che deve, tuttavia, dedurre e dimostrare l'interesse ad agire, con circostanziato riferimento alle vicende rilevanti del rapporto e l'indicazione dei diritti, determinati o determinabili, al cui accertamento è finalizzata l'istanza (Cass. II, n. 34690/2023).

Nel caso in cui il preponente preveda che il volume degli affari, per cause a esso non imputabili, sia notevolmente inferiore di quello che l'agente avrebbe potuto attendersi, sarà tenuto ad avvertire senza indugio l'agente.

Il preponente deve poi informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione, del rifiuto o della mancata esecuzione di un affare procuratogli e deve inoltre consegnare all'agente un estratto conto delle provvigioni dovute entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale esse sono state acquisite. Detto estratto deve contenere tutti gli elementi utili al calcolo delle provvigioni.

L'agente ha peraltro il diritto di ottenere le informazioni e la documentazione necessari per verificare la correttezza dell'importo delle provvigioni liquidate (in particolare un estratto dei libri contabili relativo al periodo di svolgimento della sua attività).

Il preponente deve poi pagare tempestivamente all'agente le provvigioni relative a quel determinato periodo, anche dopo la cessazione del rapporto di agenzia, se la conclusione del contratto è stata possibile per il tramite dell'attività da questi svolta.

In ogni caso il preponente non è tenuto a rimborsare all'agente le spese di agenzia, salvo diversi accordi.

Patto di non concorrenza

Le parti potrebbero concordare altresì, oltre al vincolo di esclusiva, il quale opera durante la vigenza del contratto, un patto di non concorrenza, relativo al periodo successivo alla cessazione del contratto.

È tuttavia necessario che tale pattuizione sia concordata per iscritto e riguardi la medesima zona, clientela e genere di beni o servizi considerati dal contratto di agenzia. 

È stato peraltro sostenuto che la clausola contenente il patto di non concorrenza, in quanto limitativa della libertà di contrarre, è vessatoria e deve essere approvata espressamente per iscritto ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. (ad esempio Trib. Pisa, n. 269/2020). In senso contrario Cass. lav., n. 4190/2020, sull'assunto che il regolamento negoziale non sarebbe riferito ad una platea indifferenziata di soggetti.

In ogni caso, a mente dell'art. 1751-bis c.c., il patto di non concorrenza non può avere una durata superiore ai due anni successivi alla conclusione del contratto.

Patto di prova

Inoltre la giurisprudenza ritiene valido il patto di prova che prevede la facoltà, per entrambe le parti, di recedere con effetto immediato dal contratto durante il periodo di prova e senza obbligo di corrispondere indennizzi all'altra parte. L'unica condizione richiesta è che il periodo della prova sia limitato al tempo necessario e sufficiente a consentire alle parti di compiere la valutazione sulla convenienza di rendere stabile o meno il rapporto (da ultimo Trib. Milano XI, n. 7823/2020).

Recesso per giusta causa del contratto di agenzia

L'istituto del recesso per giusta causa, previsto dall'art. 2119, comma 1 c.c. in relazione al contratto di lavoro subordinato, si ritiene applicabile per analogia anche al contratto di agenzia (Trib. Milano XI, n. 10499/2021Appello Milano II, n. 4003/2019).

Tale norma, come è noto, consente alle parti di recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di agenzia.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione, ritiene che allo scopo di valutare la gravità della condotta di una delle parti, l'elemento fiduciario assuma maggiore importanza rispetto al rapporto di lavoro subordinato, in corrispondenza della maggiore autonomia dell'agente, con la conseguenza che ai fini della legittimità del recesso è sufficiente un fatto di minore consistenza (v. Cass. lav., n. 29290/2019; Cass. lav., n. 11728/2014; in senso conforme Cass. lav., n. 24367/2008; Cass. lav. n. 14771/2008;  diversamente App. Palermo, n. 1262/2021, secondo cui la possibilità di recesso per giusta causa ricorre esclusivamente nelle ipotesi in cui la condotta contrattuale del preponente o dell'agente sia grave e consapevolmente finalizzata ad impedire in maniera assoluta la prosecuzione del rapporto).

Sulla possibilità, sia dell'agente, sia del preponente, di recedere dal contratto di agenzia indipendentemente da una “giusta causa”, si veda l'art. 1750 c.c. In proposito, di recente, precisandone l'ambito applicativo, Cass. lav., n. 30457/2021 e, con riferimento alla nullità delle pattuizioni che alteri la parità delle parti nelle ipotesi di recesso, Trib. Palermo lav., n. 3176/2022 e Trib. Rovigo lav., n. 147/2023.

Indennità di cessazione di fine rapporto

In seguito alla cessazione del rapporto di agenzia, ai sensi dell'art. 1751 c.c., l'agente ha diritto di percepire un'indennità al ricorrere delle seguenti condizioni:

- l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti (elementi che devono ricorrere cumulativamente: da ultimo Appello Napoli III, n. 1711/2020); peraltro di recente Corte di giustizia II, n. 574 del 2023, ha affermato che devono essere prese in considerazione ai fini dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, par. 2, della direttiva n. 653/867/CEE anche le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione del contratto di agenzia con i nuovi clienti procurati o con quelli con cui ha sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti;

- il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti. ; peraltro di recente Corte di giustizia II, n. 574 del 2023, ha affermato che devono essere prese in considerazione ai fini dell'indennità di fine rapporto di cui all'art. 17, par. 2, della direttiva n. 653/867/CEE anche le provvigioni che l'agente commerciale avrebbe percepito in caso di prosecuzione del contratto di agenzia con i nuovi clienti procurati o con quelli con cui ha sensibilmente sviluppato gli affari già esistenti;

La materia è comunque disciplinata anche dagli accordi economici collettivi, c.d. AEC.

L'indennità non è invece dovuta:

- quando il preponente risolva il contratto per un'inadempienza imputabile all'agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto  (sul punto si veda da ultimo Cass. lav., n. 28109/2024);

- quando l'agente receda dal contratto, a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circostanze attribuibili all'agente, quali età, infermità o malattia, per le quali non può più essergli ragionevolmente chiesta la prosecuzione dell'attività;

- quando, ai sensi di un accordo con il preponente, l'agente cede a un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto di agenzia.

In ogni caso l'importo dell'indennità non può superare una cifra equivalente a un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.

A tal proposito la prevalente giurisprudenza di legittimità ha rilevato che il comma 3 dell'art. 1751 c.c. delinea soltanto il limite massimo consentito dalla legge per la sua determinazione in via equitativa, da commisurarsi con riferimento alla media annuale delle retribuzioni percepite dall'agente nell'ultimo quinquennio, o alla media del corrispondente minor arco temporale se il contratto di agenzia è stato di durata inferiore, ma tale limite non è connotato dall'inderogabilità, prevista esclusivamente per il limite minimo di cui al successivo comma 6 (v. Cass. lav., n. 15375/2017; Cass. lav., n. 486/2016; Cass. lav., n. 4056/2008).

In ogni caso l'agente decade dal diritto all'indennità prevista dal presente articolo se nel termine di un anno dallo scioglimento del rapporto ometta di comunicare al preponente l'intenzione di far valere i propri diritti.

Al contrario l'indennità è dovuta se il rapporto cessa per morte dell'agente.

L'agenzia pubblicitaria

Una peculiare tipologia contrattuale è rappresentata dal contratto di agenzia pubblicitaria, mediante il quale una parte (c.d. inserzionista) commissiona all'altra (l'agenzia), a fronte del pagamento di un corrispettivo, l'incarico di ideare, realizzare e dare esecuzione a iniziative e campagne pubblicitarie per la promozione della propria immagine, ovvero per la migliore diffusione di determinati prodotti e/o servizi.

L'oggetto del contratto è in tal caso rappresentato dalla realizzazione di un messaggio o di una campagna pubblicitaria, allo scopo di promuovere la vendita di determinati prodotti o servizi.

Generalmente l'agenzia non è munita del potere rappresentativo.

Il compenso spettante all'agenzia può essere quantificato in base a una percentuale dell'importo della campagna pubblicitaria, può consistere in un corrispettivo fisso oppure può essere il risultato della combinazione dei due suddetti criteri.

Profili fiscali

Il reddito conseguito dall'agente nell'esercizio della propria attività rientra nella categoria dei redditi di impresa.

Talune peculiarità, tuttavia, si registrano rispetto ai criteri di determinazione di detti redditi in ragione delle particolari caratteristiche dell'attività dell'agente.

Rispetto alla tassazione delle provvigioni la regola generale prevista per i redditi di impresa dall'operare del principio di competenza trova applicazione nel senso che occorre considerare il momento di ultimazione del servizio.

La questione nella prassi non è stata di facile soluzione anche per la prassi di inserire nei mandati apposite clausole che posticipassero il più possibile il momento di maturazione delle provvigioni. Tipico esempio è la c.d. clausola della “provvigione all'incasso”, in base alla quale l'agente matura la provvigione, non alla conclusione dell'affare, ma al momento dell'incasso del credito da parte del preponente. Su tale aspetto sono sorti dubbi interpretativi in merito alla rilevanza fiscale di tale spostamento in avanti del diritto alla provvigione, finché non è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la R.M. 115/E/2005, stabilendo che la provvigione dell'agente matura in ogni caso alla conclusione dell'affare e che è eventualmente solo l'esigibilità del credito maturato dall'agente che può essere differita sino alla data in cui il cliente ha provveduto al pagamento.

Corollario fondamentale del principio di competenza è il principio di correlazione costi-ricavi, in base al quale il costo può e deve essere dedotto nello stesso anno in cui viene imputato il ricavo corrispondente. In base a tale principio la casa mandante potrà dedurre la provvigione maturata dall'agente nello stesso esercizio in cui viene tassato il ricavo della fornitura a cui tale provvigione afferisce.

Un'ulteriore particolarità, che interessa, non solo gli agenti ma gli intermediari di commercio in generale, è quella di cui all'art. 66, comma 4 d.P.R. n. 917/1986 (cd. TUIR), in base alla quale il reddito degli agenti operanti in regime di contabilità semplificata è ridotto per effetto di una deduzione forfetaria, ossia che non necessita di documenti giustificativi, calcolata in percentuale sull'ammontare dei ricavi secondo le seguenti fasce:

- 3% per i ricavi fino a € 6.197,48;

- 1% per i ricavi oltre a € 6.197,48 e fino a € 77.468,53;

- 0,50% per i ricavi oltre a € 77.468,53 e fino a € 92.962,24.

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