Contratto di agenzia con clausola di esclusivaInquadramentoAi sensi dell'art. 1742 c.c. con il contratto di agenzia una parte (detta agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta preponente) e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. In tal modo il preponente (di solito un'impresa commerciale) ha la possibilità di concludere contratti su un vasto territorio per effetto dell'attività di promozione dei prodotti o servizi svolta per suo conto dall'agente. Si tratta di un contratto consensuale, a effetti obbligatori, che richiede la forma scritta ad probationem. Il contratto di agenzia si connota per l'autonomia e la professionalità dell'agente, la stabilità dell'incarico e la sua delimitazione spaziale. Il contratto di agenzia potrebbe contenere una clausola di esclusiva e in tale eventualità il preponente non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, così come l'agente non potrà assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di imprese in concorrenza. Formula
CONTRATTO DI AGENZIA CON CLAUSOLA DI ESCLUSIVA TRA - la Società ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ...., - anche denominata “Preponente” - E - Il Sig. ...., nato a .... il .... (C.F. ....) residente a .... in via .... n. ...., - anche denominato “Agente” - PREMESSO CHE - il Preponente è un'impresa commerciale attiva nel settore di .... per la produzione di ...., come meglio specificato nella lista di prodotti contenuta nell'allegato A del presente contratto (di seguito denominati i “Prodotti”); - il Preponente è intenzionato a espandere il proprio business, incaricando un agente di promuovere le vendite dei prodotti nel territorio di ...., di cui all'Allegato B del presente contratto (di seguito denominata “la Zona”); - il Preponente è titolare dei marchi indicati nell'Allegato C del presente contratto; - il Sig. .... svolge professionalmente l'attività di agente di commercio e intende prestare i propri servizi al Preponente per la commercializzazione e la vendita dei Prodotti nella Zona medesima, sulla base delle condizioni e modalità di seguito concordate; - le parti si danno reciprocamente atto che non intendono stipulare un contratto con vincolo di subordinazione e dipendenza, atteso che il Sig. .... intende proseguire nello svolgimento della propria attività professionale in forma autonoma, seppur in osservanza di quanto pattuito con il presente contratto. Quanto sopra premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 1. Oggetto del contratto 1 1.1. Il Preponente incarica l'Agente di promuovere, con vincolo di esclusiva, la vendita dei Prodotti individuati nell'Allegato A nel contesto territoriale circoscritto nell'Allegato B del presente contratto.
Le parti potrebbero concordare la possibilità di modificare l'elenco dei prodotti oggetto del contratto, introducendo la clausola che segue: “In ogni caso, previo congruo termine di preavviso, da individuarsi in ...., le Parti si riservano di modificare l'elenco dei Prodotti, eliminandone alcuni o introducendone di nuovi”.
1.2. L'incarico sopra individuato avrà a oggetto anche le attività accessorie, o comunque connesse a quelle principali, purché risultino necessarie ai fini della realizzazione a regola d'arte dell'incarico medesimo. 2. Durata del contratto 2.1. Il presente contratto avrà durata dal .... / .... / .... al .... / .... / .... e cesserà di produrre effetti alla scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti, restando inteso che l'eventuale prosecuzione del contratto, oltre il termine pattuito, determinerà la conversione del contratto di agenzia in contratto a tempo indeterminato.
Le parti potrebbero concordare il rinnovo automatico del contratto a tempo determinato, introducendo la clausola che segue: “2.2. Il presente contratto si intenderà rinnovato alle medesime condizioni e per la medesima durata qualora nessuna delle parti abbia comunicato all'altra formale disdetta, da notificarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre .... mesi dalla scadenza del contratto. 2.3. In ogni caso, una volta trascorso il termine di scadenza di cui al punto 2.1, ovvero quello derivante dal rinnovo qualora il contratto risulti ancora in esecuzione, il medesimo si intenderà convertito in contratto a tempo indeterminato 2 .
Oppure le parti potrebbero stipulare un contratto di agenzia a tempo indeterminato, attraverso l'introduzione della seguente clausola: “2.1. Il presente incarico è conferito all'Agente a tempo indeterminato. 2.2. Le parti potranno recedere dal presente accordo mediante preavviso da esercitarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e tale recesso avrà effetto dal giorno di ricevimento della predetta comunicazione”.
3. Rappresentanza 3.1. L'Agente non avrà il diritto di rappresentare il Preponente per la conclusione dei contratti. 4. Diritto di esclusiva 4.1. Il Preponente, in relazione a qualsiasi tipo di prodotto 2 , anche a quelli introdotti nel commercio successivamente alla data di conclusione del presente contratto, non potrà valersi contemporaneamente di più agenti nella Zona indicata nell'Allegato B. 4.2. L'Agente, d'altra parte, non potrà assumere incarichi aventi a oggetto l'obbligo di trattare affari nella stessa zona in riferimento al medesimo ramo di affari di cui al presente contratto e per conto di imprese concorrenti del Preponente. 4.3. L'eventuale violazione del diritto di esclusiva di cui ai precedenti punti 4.1. e 4.2. costituisce grave inadempimento contrattuale 34 . 4.4. In caso di violazione da parte del Preponente del diritto di esclusiva di cui al punto che precede, si intenderanno comunque dovute all'agente le provvigioni relative agli affari conclusi con riferimento alla zona e al ramo d'affari oggetto del presente incarico, salvo il maggior danno derivante dalla violazione del presente obbligo.
Le parti potrebbero introdurre nel contratto una penale in caso di inosservanza delle clausole di esclusiva di cui sopra, nei termini che seguono: “4.5. In caso di inadempimento delle obbligazioni di cui ai punti 4.1. e 4.2. che precedono, la parte inadempiente dovrà versare, a titolo di penale, una somma pari a € .... per ogni giorno di inadempimento”.
5. La zona 5.1. L'Agente dovrà svolgere l'attività nella Zona .... di cui all'Allegato B. 5.2. Il Preponente si riserva la facoltà di effettuare variazioni alla zona, in qualunque momento, con comunicazione all'Agente a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo ..... 5.3. L'Agente non potrà svolgere l'attività in zone diverse da quelle assegnate, anche se non attribuite ad altri agenti o prive comunque di una rete di vendita dell'impresa, ma la provvigione per le relative vendite sarà posta a esclusivo favore dell'agente titolare della zona violata o, in mancanza di esso, non sarà corrisposta alcuna provvigione. 5.4. L'eventuale inosservanza di tale clausola comporterà l'automatica risoluzione del contratto. 6. Svolgimento dell'incarico. Subagenzia. 6.1. L'Agente svolgerà l'incarico in piena autonomia senza vincoli di subordinazione nei confronti del Preponente e si assumerà il rischio economico per l'attività promozionale svolta. 6.2. L'Agente tuttavia potrà farsi assistere da sub-agenti, previo consenso del Preponente, restando comunque inteso che saranno a carico dell'Agente i compensi da corrispondere a sub-agenti o sostituti, nonché le eventuali responsabilità derivanti dal loro operato. 6.3. L'agente sopporterà tutti i costi e le spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, incluse le spese di viaggio, alloggio, vitto, telefoniche, di telex, postali, segreteria, ecc. che non saranno rimborsate né sostenute dal Preponente e non avrà diritto ad alcun compenso, o rimborso spese, per la partecipazione a convegni, riunioni, mostre, fiere o eventi commerciali in genere, le quali si svolgano anche fuori dalla zona di sua competenza. 7. Tutela del marchio e dei segni distintivi del Preponente 7.1. L'Agente riconosce al Preponente la titolarità esclusiva e il diritto esclusivo di sfruttamento economico e tutti i diritti connessi ai brevetti di proprietà del Preponente, nonché al marchio “ .... ” e agli altri segni distintivi, quali a titolo esemplificativo, la ditta, l'insegna, la denominazione sociale, il c.d. domain name, ecc. 7.2. L'Agente si obbliga a non porre in essere, anche dopo la cessazione del contratto, alcun atto che possa in qualsiasi modo arrecare pregiudizio al marchio e agli altri suoi segni distintivi e, in particolare, si obbliga durante il corso del contratto e anche dopo la conclusione dello stesso a: - non registrare né far registrare i marchi di fabbrica, brevetti o altri segni distintivi del preponente; - non rivendicare alcun diritto su detti brevetti, nonché altri segni distintivi; - non contestare la proprietà o altro diritto sui brevetti, marchi o altri segni distintivi di cui sopra o la validità della loro registrazione. 7.3. L'Agente sarà obbligato a informare il Preponente di ogni violazione dei diritti di proprietà industriale di cui quest'ultimo è titolare o di qualsiasi attività di concorrenza sleale o scorretta ai danni del Preponente che si realizzi a opera di terzi, fornendo tutta l'assistenza che gli verrà richiesta dal Preponente medesimo, anche al fine di intraprendere eventuali iniziative legali. 7.4. L'Agente dovrà sottoporre all'approvazione preventiva scritta del Preponente tutto il materiale pubblicitario e promozionale, nonché tutte le iniziative pubblicitarie e comunque ogni altro supporto materiale e virtuale su cui possa apparire il marchio o ogni altro segno distintivo del Preponente. 7.5. Al riguardo le parti si danno atto reciprocamente che l'uso dei Marchi da parte dell'Agente, in forza della presente clausola, non sarà considerato come una licenza a favore dell'Agente e quest'ultimo non sarà autorizzato a utilizzare i Marchi al di fuori o oltre i fini del presente contratto, o per proprio esclusivo profitto, ovvero per trasferire a terzi il diritto qui previsto. 8. Obblighi dell'Agente 8.1. L'Agente sarà tenuto a visitare con frequenza la clientela e a informare ogni .... mesi il Preponente delle condizioni di mercato, con particolare attenzione alla clientela ed allo stato della concorrenza della propria zona. 8.2. Prima di assumere qualsiasi contratto con potenziali clienti, l'Agente sarà poi tenuto ad assumere adeguate informazioni sulla loro solvibilità, nonché sulla consistenza del loro patrimonio e sul comportamento tenuto abitualmente nei rapporti commerciali, fornendo altresì tutte le informazioni utili alla valutazione della convenienza dei singoli affari. 8.3. In mancanza di comunicazioni, la proposta d'ordine sarà considerata come espressione di parere favorevole e, fermo quanto sopra, l'Agente sarà comunque tenuto a osservare gli obblighi di cui all'art. 1746 c.c. 8.4. L'Agente inoltre si impegna a non divulgare, neppure dopo la cessazione del contratto, segreti commerciali o aziendali del Preponente, informando nel contempo lo stesso di eventuali atti di concorrenza sleale o violazioni dei diritti di proprietà industriale compiuti da terzi e riguardanti i prodotti contrattuali. 9. Obblighi del Preponente 9.1. Il Preponente, nei rapporti con l'Agente, dovrà agire con lealtà e buona fede e in particolare sarà tenuto a mettere a disposizione dell'Agente la documentazione relativa a beni o ai servizi trattati, a fornire all'Agente le informazioni necessarie per l'esecuzione del contratto, nonché a informare l'Agente dell'introduzione nel commercio di nuovi prodotti, dello sviluppo delle politiche aziendali e del livello di produttività dell'impresa. 9.2. Nel caso in cui il Preponente preveda che il volume degli affari, per cause a esso non imputabili, sia notevolmente inferiore rispetto a quello che l'Agente avrebbe potuto attendersi, sarà tenuto ad avvertire senza indugio l'Agente. 9.3. Il Preponente dovrà comunicare all'Agente, nel termine perentorio di .... giorni, le ragioni oggettive e documentate che impediscono la conclusione dell'affare. 9.4. La merce sarà spedita al cliente a cura direttamente del Preponente, salvo che le parti non convengano diversamente per iscritto. 9.5. Il Preponente consegnerà all'Agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi entro .... giorni dalla fine del mese nel corso del quale esse sono maturate, il quale sarà comprensivo dell'indicazione delle fatture e dell'estratto dei libri contabili, in base ai quali verrà effettuato il calcolo delle provvigioni, e recherà inoltre l'indicazione degli ordini non accettati e delle motivazioni del rifiuto, nonché di tutti gli affari conclusi nella Zona in cui l'Agente svolge l'attività di promozione. 9.6. Nel termine di ...., il Preponente dovrà saldare le medesime provvigioni. 9.7. A tal riguardo l'Agente avrà diritto di esigere che gli siano fornite tutte le informazioni e i documenti necessari per verificare l'importo delle provvigioni liquidate e, in particolare, un estratto dei libri contabili relativo al periodo di svolgimento della sua attività. 10. Impedimento dell'agente 10.1. Ai sensi dell'art. 1747 c.c., qualora l'Agente, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di eseguire l'incarico affidatogli, dovrà darne immediata comunicazione scritta al Preponente, pena il risarcimento del danno cagionato. 10.2. Il Preponente si riserva in ogni caso la facoltà di provvedere direttamente per il periodo anzidetto ad assicurare l'esercizio del contratto di agenzia ovvero ad affidare ad altri l'incarico. 11. Ordini 11.1. L'Agente, nello svolgimento dell'incarico, dovrà procedere a raccogliere e ottenere gli ordini, utilizzando esclusivamente i moduli predisposti dal Preponente, i quali dovranno essere redatti e compilati in modo chiaro e con precisa indicazione del tipo di merce, del prezzo, delle modalità e condizioni di pagamento, nonché del nome, dell'indirizzo, del codice fiscale e della sottoscrizione del cliente. 11.2. Tali moduli potranno essere modificati dal Preponente in qualsiasi momento, senza obbligo di dare alcun preventivo preavviso. 12. Riscossioni e fatture 12.1. L'Agente dovrà versare entro il termine di giorni .... gli incassi ricevuti, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il risarcimento del danno arrecato al Preponente. 12.2. In caso di mancato puntuale pagamento da parte del cliente, l'Agente sarà tenuto a prestare la necessaria assistenza per ottenere il recupero delle somme dovute e non pagate alla scadenza stabilita e per risolvere eventuali controversie. 12.3. L'Agente non potrà concedere sconti o dilazioni senza preventiva autorizzazione della parte Preponente.
Le parti potrebbero limitare il potere di riscossione dell'Agente nei termini che seguono: “12.1. Ai sensi dell'art. 1744 c.c. l'Agente non ha facoltà di riscuotere i crediti del Preponente, se non pattuito diversamente dalle parti mediante successivo accordo scritto”.
13. Provvigioni. Premi. 13.1. Ai sensi dell'art. 1748 c.c., l'Agente avrà diritto alla provvigione pari alla misura del .... quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. 13.2. Le parti rinviano al suddetto articolo per i modi e i tempi in cui sorge il diritto di provvigione. 13.3. Le parti si riservano la possibilità di concordare premi straordinari subordinati al raggiungimento di particolari obiettivi.
Le parti potrebbero concordare un quantitativo minimo di vendite all'anno, che l'Agente dovrà quindi necessariamente raggiungere, introducendo la clausola di seguito suggerita: “13.4. Le parti pattuiscono che per ciascun anno solare (o stagione) sarà stabilito di comune accordo un quantitativo minimo di vendite e che il mancato rispetto dello stesso consentirà al Preponente di far valere, con effetto immediato, la risoluzione del presente contratto”.
14. Clausola risolutiva espressa 14.1. In caso di grave inadempimento da parte dell'agente di una delle clausole contenute negli artt. 4, 7, 8.4. e 18, del presente contratto il preponente avrà la facoltà di risolvere il contratto, senza preavviso, a norma dell'art. 1456 c.c. 14.2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il risarcimento dei danni. 15. Restituzione della documentazione 15.1. Al termine del rapporto, per qualsiasi ragione esso avvenga, l'agente sarà tenuto a restituire alla Preponente il materiale commerciale e la documentazione affidatagli per lo svolgimento dell'incarico, con espresso riferimento al campionario in suo possesso. 16. Patto di non concorrenza 16.1. L'Agente si obbliga a non svolgere nella zona, direttamente o indirettamente, alcuna attività di promozione della vendita di prodotti dello stesso genere di quelli oggetto del presente contratto, per il periodo di .... anni dallo scioglimento del rapporto. 17. Indennità in caso di cessazione del rapporto 5 17.1. Ai fini dell'indennità di cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 1751 c.c. le parti esplicitamente concordano che troveranno applicazione le indennità previste dagli accordi economici collettivi di settore (AEC), comprese così le indennità suppletive di clientela e le indennità meritocratiche. 17.2. La concessione dell'indennità non priva comunque l'Agente del diritto all'eventuale risarcimento dei danni. 18. Divieto di cessione del contratto 18.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi, considerata la natura fiduciaria dell'incarico. 19. Disciplina applicabile e rinvio 19.1. Le parti rinviano, per quanto non disciplinato dal presente accordo, al codice civile e agli accordi economici collettivi (AEC) vigenti nel settore. 20. Foro competente 20.1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ..... 21. Tutela della privacy 21.1. Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data .... Firma il Preponente .... Firma l'Agente .... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 4 (Diritto di esclusiva); art. 5 (La zona); art. 8 (Obblighi dell'agente); art. 14 (Clausola risolutiva espressa); art. 16 (Patto di non concorrenza); art. 18 (Divieto di cessione del contratto); art. 20 (Foro competente). Firma il Preponente .... Firma l'Agente .... [1] Il contratto di agenzia deve essere provato per iscritto ex art. 1742 c.c., con la conseguenza che in mancanza di forma scritta sono valide l'esecuzione volontaria del contratto, la conferma di esso, nonché la sua ricognizione volontaria, la confessione e il giuramento, dovendosi escludere soltanto la possibilità della prova testimoniale (salvo che nel caso di la perdita incolpevole del documento) e di quella per presunzioni semplici. Pur tuttavia, ove risulti documentata per iscritto l'esistenza del contratto di agenzia, è ammissibile il ricorso alla prova testimoniale (e quindi anche a quella per presunzioni) onde dimostrare quale sia stata la comune intenzione delle parti, al di là del dato strettamente letterale delle parole (Cass. II, n. 1824/2013; App. Milano lav., 18 maggio 2023; Cass. I, n. 29422/2023; ). [2] Le parti potrebbero limitare l'attività di concorrenza a determinati prodotti o a uno specifico settore merceologico: in quest'ultimo caso, in virtù del divieto imposto all'agente dall'art. 1743 c.c. di trattare per lo stesso ramo gli affari di più imprese concorrenti tra loro, la nozione di concorrenza non dovrà necessariamente essere individuata in relazione alla produzione o alla commercializzazione di identici prodotti da parte di più imprese, essendo sufficiente che queste si rivolgano a una clientela anche solo potenzialmente comune, sì che l'una possa ricevere danno dall'ingresso e dall'espansione dell'altra sul mercato, cui entrambe si rivolgono o prevedibilmente si rivolgeranno (Cass. lav., n. 13981/1999). [3] Si osservi sul punto che la clausola di esclusiva, salvo diverse pattuizioni, ha un ambito di efficacia coincidente con l'oggetto del mandato e pertanto gli affari non ricompresi tra quelli che l'agente deve promuovere sono estranei anche al diritto di esclusiva contrattualmente previsto (Cass. lav., n. 4872/1996). [4] La giurisprudenza di legittimità, infatti, ritiene che la lesione del diritto di esclusiva configuri il diritto al risarcimento del danno contrattuale in favore della parte lesa conseguendone, altresì, che il relativo diritto dell'agente è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. Quest'ultima, in particolare, decorre da quando si è esaurita la fattispecie illecita permanente, comprensiva della persistenza dell'altro rapporto di agenzia (instaurato in violazione dell'esclusiva) e del danno che ne deriva, e pertanto la pretesa risarcitoria può riferirsi solo al danno prodottosi nel decennio precedente (Cass. lav., n. 5591/1993). [5] L'art. 1751 c.c. fa derivare dalla cessazione del rapporto di agenzia due distinte conseguenze, tra loro potenzialmente cumulabili: quella connessa alla semplice cessazione del rapporto (da considerare in sé fatto lecito), la quale dà diritto all'indennità prevista nel primo comma del medesimo articolo (su cui da ultimo si veda Cass. lav., n. 28109/2024), e quella prevista dal successivo quarto comma, relativa al risarcimento dei danni ulteriori da fatto illecito contrattuale o extracontrattuale. CommentoAi sensi dell'art. 1742 c.c. con il contratto di agenzia una parte (detta agente) assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra (detta preponente) e verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. In tal modo il preponente (di solito un'impresa commerciale) ha la possibilità di espandere il proprio business per effetto dell'attività di promozione svolta dall'agente. Si tratta di un contratto consensuale, a effetti obbligatori, che richiede la forma scritta ad probationem (in proposito si veda App. Milano lav., 18 maggio 2023), circostanza che suggerisce a ciascuna parte di ottenere copia del contratto sottoscritto. Il rapporto di agenzia è connotato dai seguenti requisiti: - innanzitutto l'agente deve operare professionalmente e in assoluta autonomia, non rientrando nel novero dei lavoratori subordinati; - ulteriore elemento essenziale è dato dalla stabilità dell'incarico, posto che l'agente è tenuto a operare entro un arco temporale, determinato o indeterminato che sia, e per un certo numero di affari; - l'incarico, infine, deve svolgersi nell'ambito della zona indicata nel contratto. Nella prassi commerciale, peraltro, non è insolito che il rapporto di agenzia si perfezioni attraverso la sottoscrizione da parte dell'agente di una lettera di incarico predisposta dal preponente, che deve quantomeno contenere l'indicazione delle parti contraenti, della data di inizio del rapporto di agenzia, dell'individuazione della zona assegnata, dei prodotti, della misura delle provvigioni e dei compensi in genere e della durata, se si tratta di contratto a tempo determinato. L'agenzia è un contratto tipico regolato dagli artt. 1742 c.c. e ss., oltre che dalle disposizioni, diverse a seconda dei settori, degli accordi economici collettivi per il contratto di agenzia (c.d. AEC). Il contratto di agenzia non deve essere confuso con quello di mediazione, per il fatto che il mediatore non è legato ad alcuna delle parti da un rapporto di collaborazione e inoltre per il fatto che quest'ultimo mette in relazione due parti soltanto occasionalmente. Occorre distinguere l'agenzia anche dal procacciamento d'affari, poiché quest'ultimo raccoglie gli ordinii dei clienti, trasmettendole alla ditta da cui ha ricevuto l'incarico di procacciare tali commissioni, senza vincolo di stabilità e in via del tutto occasionale (v. Trib. Palermo lav., n. 4705/2021App. Roma IV, n. 2913/2021; Trib. Roma IV, n. 5426/2020; Trib. Roma lav., n. 4539/2020; Cass. lav., n. 1078/1999;). La l. n. 204/1985 obbligava gli agenti a essere iscritti in apposito ruolo, soppresso però dall'art. 74 d.lgs. n. 59/2010 sul presupposto che la normativa previgente fosse in contrasto con la normativa comunitaria e in particolare con la direttiva “Bolkestein”, 2006/123/CE del 12 dicembre 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (v. Corte di Giustizia UE, C-412-1998, 13 luglio 2000; Cass. lav., n. 12580/1999; Cass. II, n. 32227/2019; Corte di giustizia UE, C-215/1997, 30 aprile 1998). Con particolare riguardo alla previsione del vincolo di esclusivo l'art. 1743 c.c. dispone che il preponente non può valersi allo stesso tempo di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l'agente può assumere l'incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. La formula che precede ha per l'appunto a oggetto il contratto di agenzia con previsione di un obbligo di esclusiva. La norma in questione deve interpretarsi nel senso che al preponente non è neppure consentito trattare personalmente con i terzi. È inoltre frequente che le parti attribuiscano al vincolo di esclusiva il valore di una clausola risolutiva espressa. Si tratta ovviamente di un vincolo che ha validità tra le parti contraenti e che è non opponibile ai terzi. Malgrado il contratto di agenzia sia sottoposto, ex lege, al vincolo reciproco di esclusiva, l'orientamento consolidato della giurisprudenza ritiene che la norma in questione abbia carattere meramente dispositivo e che quindi sia derogabile dalle parti. Si afferma, nel dettaglio, che il diritto di esclusiva costituisce un elemento naturale (Cass. lav., n. 9291/2020), ma non essenziale, del contratto di agenzia, per cui esso può essere oggetto di deroga convenzionale e inoltre che tale deroga può desumersi, anche in via indiretta, qualora essa risulti in modo chiaro e univoco dal testo del contratto (v. Cass. III, n. 9226/2014; Cass. II, n. 16432/2012). La giurisprudenza ha riconosciuto anche la possibilità di derogare tacitamente al vincolo di esclusiva previsto ex lege, come accade nel caso in cui le parti abbiano stabilito nel contratto che il preponente ha diritto di nominare più agenti nella stessa zona, ovvero qualora sia stato convenuto un regime di esclusiva limitato agli affari trattati dagli agenti con determinati clienti, nominativamente indicati (v. App. Napoli III, 17 maggio 2017, n. 2147; Cass. III, n. 9226/2014). In ogni caso la violazione del vincolo di esclusiva può essere fonte di risarcimento dei danni in favore della parte adempiente e, qualora tale violazione sia stata commessa dal preponente, l'agente avrà diritto al risarcimento dei danni contrattuali nei confronti del preponente, nonché extracontrattuali nei confronti degli agenti concorrenti responsabili di aver sottratto la clientela. I rispettivi diritti sono soggetti rispettivamente al termine di prescrizione di dieci anni e di cinque anni, con decorrenza dalla data della stipula, in violazione dell'esclusiva, dei singoli contratti (Cass. II, n. 26062/2013). Profili fiscali Il reddito conseguito dall'agente nell'esercizio della propria attività rientra nella categoria dei redditi di impresa. Talune peculiarità, tuttavia, si registrano rispetto ai criteri di determinazione di detti redditi in ragione delle particolari caratteristiche dell'attività dell'agente. Rispetto alla tassazione delle provvigioni la regola generale prevista per i redditi di impresa dell'operare del principio di competenza trova applicazione nel senso che occorre considerare il momento di ultimazione del servizio. La questione nella prassi non è stata di facile soluzione anche per la prassi di inserire nei mandati apposite clausole che posticipassero il più possibile il momento di maturazione della provvigioni. Tipico esempio è la cd. clausola della «provvigione all'incasso», in base alla quale l'agente matura la provvigione non alla conclusione dell'affare ma al momento dell'incasso del credito da parte del preponente. Su tale aspetto sono sorti dubbi interpretativi in merito alla rilevanza fiscale di tale spostamento in avanti del diritto alla provvigione, finché non è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la R.M. 115/E/2005, stabilendo che la provvigione dell'agente matura in ogni caso alla conclusione dell'affare e che è eventualmente solo l'esigibilità del credito maturato dall'agente che può essere differita sino alla data in cui il cliente ha provveduto al pagamento. Corollario fondamentale del principio di competenza è il principio di correlazione costi-ricavi, in base al quale il costo può e deve essere dedotto nello stesso anno in cui viene imputato il ricavo corrispondente. In base a tale principio la casa mandante potrà dedurre la provvigione maturata dall'agente nello stesso esercizio in cui viene tassato il ricavo della fornitura a cui tale provvigione afferisce. Un'ulteriore particolarità, che interessa, non solo gli agenti ma gli intermediari di commercio in generale, è quella di cui all'art. 66, comma 4 d.P.R. n. 917/1986 (cd. TUIR), in base alla quale il reddito degli agenti operanti in regime di contabilità semplificata è ridotto per effetto di una deduzione forfetaria, ossia che non necessita di documenti giustificativi, calcolata in percentuale sull'ammontare dei ricavi secondo le seguenti fasce: - 3% per i ricavi fino a € 6.197,48; - 1% per i ricavi oltre a € 6.197,48 e fino a € 77.468,53; - 0,50% per i ricavi oltre a € 77.468,53 e fino a € 92.962,24. |