Contratto di commissione di cartelloni pubblicitari

Nicola Rumine

Inquadramento

Secondo quanto disposto dall'art. 1731 c.c. il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza avente per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

L'incarico assunto dal commissionario può riguardare singoli affari, come l'acquisto o la vendita di una determinata partita di merci, oppure la vendita di tutti i prodotti del committente in una determinata zona.

La professionalità del commissionario costituisce elemento caratteristico del contratto e fonda la distinzione dal contratto di mandato.

Una tipologia peculiare di commissione è costituita dal contratto di commissione pubblicitaria, con la quale il committente incarica il commissionario, a fronte del pagamento di una provvigione, di acquistare o vendere per suo conto determinati spazi pubblicitari.

A livello normativo la disciplina di riferimento è data dal d.m. n. 1485/1942.

Formula

CONTRATTO DI COMMISSIONE DI CARTELLONI PUBBLICITARI

TRA

- la Società ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ....,

- anche denominata “Committente” -

E

- la Società ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ....;

- anche denominata “Commissionario” -

PREMESSO CHE

- il Committente è un'impresa commerciale attiva nel settore di .... per la produzione di .... e intende promuovere presso il pubblico i propri prodotti;

- a tale scopo il Committente ha necessità di diffondere messaggi pubblicitari mediante la cartellonistica di cui all'Allegato A del presente contratto, da affiggere nella città di .... e segnatamente nelle zone di ....;

- il Commissionario dichiara di essere munito della capacità organizzativa idonea allo scopo perseguito dal Committente;

- il Committente intende conferire al Commissionario uno specifico mandato di commissione per l'acquisto di spazi pubblicitari nell'ambito territoriale di cui sopra.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto

1.1. Il Committente incarica il Commissionario di acquistare, per suo conto e al prezzo massimo di € ...., gli spazi pubblicitari disponibili nella città di ...., in particolare nelle zone di ...., per ivi apporre i cartelloni pubblicitari dei propri prodotti, illustrati in particolare nell'allegato A del presente contratto.

1.2. I cartelloni pubblicitari di cui sopra dovranno avere le seguenti dimensioni:

.... lunghezza;

.... larghezza.

Le parti potrebbero concordare la possibilità di modificare l'elenco dei cartelloni pubblicitari oggetto del contratto, introducendo la clausola che segue: “1.3. Previo congruo termine di preavviso, da individuarsi in ...., il Committente si riserva la possibilità di modificare la cartellonistica di cui sopra, purché ciò sia possibile senza il pagamento di penali, eventualmente previste nei contratti da questo stipulati con i terzi per lo svolgimento dell'incarico”.

2. Durata del contratto

2.1. Il presente contratto avrà durata dal .... / .... / .... al .... / .... / .... e cesserà di produrre effetti alla scadenza senza necessità di ulteriori comunicazioni tra le parti.

 Le parti potrebbero concordare il rinnovo automatico del contratto a tempo determinato, introducendo la clausola che segue: “2.2. Il presente contratto si intenderà rinnovato alle medesime condizioni e per la medesima durata qualora nessuna delle parti abbia comunicato all'altra formale disdetta, da notificarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro e non oltre .... mesi dalla scadenza del contratto”.

3. Provvigione. Spese.

3.1. Le Parti convengono che per ogni contratto di acquisto concluso il Commissionario avrà diritto a una provvigione pari al .... % del prezzo della compravendita stessa che dovrà essere corrisposto secondo le seguenti tempistiche e modalità .....

3.2. Il Committente si impegna in ogni caso a rimborsare al Commissionario le spese sostenute da quest'ultimo ai fini dello svolgimento dell'incarico, purché adeguatamente documentate.

4. Rappresentanza

4.1. Il Commissionario non avrà il diritto di rappresentare il Committente per la conclusione dei contratti.

5. Diritti di esclusiva

5.1. L'incarico di acquistare i suddetti spazi pubblicitari è concesso in esclusiva al Commissionario per tutta la durata del presente contratto.

6. Obblighi del Commissionario

6.1. Il Commissionario dovrà:

- acquistare per conto del Committente i suddetti spazi pubblicitari al prezzo massimo indicato dal Committente;

- comunicare tempestivamente al Commissionario eventuali impedimenti all'acquisto degli spazi pubblicitari di cui sopra;

- acquistare soltanto gli spazi pubblicitari nelle zone indicate dal Committente, salvo diversa disposizione scritta del Committente stesso laddove non sia possibile reperire gli stessi;

- evadere l'incarico conferito dal Committente entro un termine massimo di .... dalla data di stipula del presente contratto.

7. Obblighi del Committente

7.1. In forza del presente contratto il Committente si obbliga a:

- corrispondere al Commissionario la provvigione nella misura concordata sul prezzo dell'acquisto di ciascun prodotto;

- rimborsare le spese al Commissionario, se adeguatamente documentate.

8. Clausola risolutiva espressa

8.1. In caso di violazione degli artt. 5 e 9 del presente contratto la parte adempiente avrà la facoltà di risolvere il contratto senza preavviso a norma dell'art. 1456 c.c.

8.2. Il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni indicate comporta pertanto la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il risarcimento dei danni.

9. Divieto di cessione del contratto

9.1. Il presente contratto non potrà essere ceduto a terzi data la natura fiduciaria dell'incarico.

10. Foro competente

10.1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di .....

11. Modificazioni

11.1. Nessuna aggiunta o modifica al presente contratto sarà valida se non fatta per iscritto.

11.2. Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi altro precedente accordo, scritto o verbale, eventualmente concluso dalle parti sulle materie regolate dal presente contratto.

12. Tutela della privacy

12.1. Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d. lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016, nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ....

Firma il Committente ....

Firma il Commissionario ....

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 5 (Diritti di esclusiva); art. 8 (Clausola risolutiva espressa); art. 9 (Divieto di cessione del contratto); art. 10 (Foro competente).

Firma il Committente ....

Firma il Commissionario ....

Commento

Premessa

Un tipo particolare di commissione è costituita dalla commissione pubblicitaria, con la quale il committente incarica il commissionario, a fronte del pagamento di una provvigione, di acquistare o di vendere per suo conto determinati spazi pubblicitari.

Al di là del profilo oggettivo non si segnalano però divergenze dal modello generale di commissione.

In questa sede giova allora soltanto ricordare che secondo quanto previsto dall'art. 1731 c.c. il contratto di commissione è un mandato senza rappresentanza che ha per oggetto l'acquisto o la vendita di beni per conto del committente e in nome del commissionario.

Si tratta, in particolare, di un contratto consensuale, a effetti obbligatori, privo di requisiti di forma, sempre che esso non concerna l'acquisto o la vendita di beni immobili, per i quali si ritiene necessaria la forma scritta.

Nel contratto di commissione l'effetto traslativo della proprietà del bene non si verifica però, com'è ovvio, al momento dell'acquisto del commissionario, essendo condizionato alla successiva alienazione da parte di quest'ultimo (Cass. III, n. 8512/2004; Cass. I, n. 10522/1994).

Si applicano al contratto di commissione, oltre alle norme espressamente riservategli dal legislatore, quelle relative al contratto di mandato.

L'incarico conferito con la commissione può riguardare singoli affari, come l'acquisto o la vendita di una partita di merci, oppure essere continuativo e riguardare la vendita dei prodotti del committente in una determinata zona.

Peculiarità del contratto di commissione ed elemento di distinzione dal contratto di mandato è data dalla professionalità del commissionario.

La commissione si differenzia, tra gli altri, dal contratto di agenzia, dal procacciamento di affari e dal contratto di mediazione quanto all'oggetto contrattuale.

Infatti, mentre in tali ultime figure contrattuali l'oggetto del contratto è rappresentato dalle attività volte ad agevolare la stipula di contratti, nella commissione è costituito dalla stipula di un contratto determinato.

Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai contratti di commissione di vendita conclusi con una concessionaria di autoveicoli, va qualificato come contratto di commissione e non di agenzia il patto con cui un soggetto non si limita a promuovere la vendita di autovetture in nome e per conto della casa costruttrice, ma provveda, dopo aver acquistato dette vetture con autonoma organizzazione, alla loro rivendita a terzi in nome proprio e per conto della casa costruttrice.

In particolare si è ritenuto non incompatibile con tale qualificazione l'eventuale previsione dell'obbligo del commissionario di vendere esclusivamente veicoli della committente, nonché di attenersi ai suoi programmi di vendita e di uniformarsi ai suoi indirizzi tecnici, pubblicitari e commerciali, dal momento che tali adempimenti sono volti a realizzare una più ampia tutela dell'interesse del committente, su cui potrebbe gravare l'onere patrimoniale dei premi di incentivazione e degli sconti sul prezzo di vendita delle vetture (v. Cass. III, n. 4540/1986; in senso conforme Cass. lav., n. 773/1988).

Il contratto di commissione si distingue dal mandato con rappresentanza per l'assenza della contemplatio domini (cioè della spendita del nome del mandante), ragione per cui, mentre il negozio concluso dal mandatario con rappresentanza produce i suoi effetti direttamente in capo al mandante, quello posto in essere dal commissionario produce effetti giuridici diretti soltanto nella sfera giuridica di quest'ultimo.

Per le peculiarità del contratto di commissione - al di là, dunque, dei profili introduttivi descritti - si rinvia al commento reso a proposito del contratto di commissione in generale.

Profili fiscali

Le peculiarità della figura della commissione rispetto al mandato che sono state sinora evidenziate si riflettono anche sulla disciplina fiscale ed in particolare sulla sottoposizione ad IVA delle operazioni poste in essere dal commissionario.

Assume a riguardo rilevanza l'art. 2 d.P.R. n. 633/1972 per il quale costituiscono cessioni di beni “... i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione”.

L'assimilazione del contratto di commissione alle “cessioni di beni”, viene confermata dall'art. 3, comma 4, dello stesso decreto, che specifica che non si considerano prestazioni di servizi quelle rese dal commissionario al committente, così distinguendo le operazioni di mandato configurabili come commissione dalle regole fiscali proprie del contratto di mandato generale, che rappresenta invece le prestazioni di servizio.

Sono quindi assoggettati ad IVA i passaggi di beni dal committente al commissionario per la vendita ovvero dal commissionario al committente per l'acquisto.

Considerato che sul piano strutturale il commissionario è un intermediario che agisce sempre per conto del committente, ma in nome proprio, quindi sempre senza rappresentanza, ne deriva che alla conclusione del contratto di compravendita partecipano solo il terzo (cliente/consumatore) e il commissionario stesso; quest'ultimo se conclude il negozio giuridico per conto del committente (venditore) si qualifica come commissionario-venditore; viceversa si qualifica come commissionario acquirente nel caso agisca per conto dell'acquirente.

Quindi, se dal punto di vista giuridico il contratto di commissione non sottende ad alcun trasferimento di proprietà fra il commissionario ed il committente, in quanto la proprietà del bene ceduto o acquistato si trasferisce direttamente dal venditore all'acquirente, diverso è il trattamento che il legislatore fiscale ha previsto, ai fini dell'Iva, per le operazioni che costituiscono il contratto di commissione

In particolare ai sensi degli artt. 2 e 3, numero 2) d.P.R. n. 633/1972, il commissionario non viene configurato come un semplice intermediario bensì come un venditore (o un acquirente) dei beni oggetto del contratto stesso. In particolare ai soli fini dell'IVA: – nel contratto di commissione per la vendita, il commissionario, “acquista” beni dal committente e li rivende al terzo acquirente; ovvero – nel contratto di commissione per l'acquisto, il commissionario, “acquista” beni da terzi venditori e li “rivende” al committente. In tal modo il passaggio dei beni tra committente e commissionario e tra commissionario e terzo soggetto (sia esso acquirente o venditore), vengono qualificate come distinte ed autonome cessioni.

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