Lettera di incarico allo spedizioniereInquadramentoLa lettera di incarico o di istruzioni allo spedizioniere è il documento con cui il mittente-esportatore individua le disposizioni che lo spedizioniere-vettore è tenuto ad osservare nell'effettuare la spedizione. Questo documento non ha carattere obbligatorio, ma riveste una particolare importanza nella prassi dei traffici commerciali, dal momento che con esso il mittente-esportatore può individuare in modo puntuale ed analitico le modalità e le condizioni con cui lo spedizioniere deve adempiere agli obblighi di cui all'art. 1759 c.c. Inoltre mediante la lettera di incarico allo spedizioniere l'esportatore si assicura, attraverso l'utilizzo della forma scritta, che rimanga traccia delle istruzioni da egli impartite allo spedizioniere per l'eventualità in cui dovesse poi insorgere una controversia tra le parti. FormulaLETTERA DI ISTRUZIONI ALLO SPEDIZIONIERE [1] 1)Mittente (Venditore): ... Indirizzo ... ... 2) Spedizioniere (Vettore) ... ... 3)Destinatario (Acquirente): Indirizzo: ... ... 4) Termine di resa della merce ... 5) Luogo di consegna della merce: ... ... ... 6) Luogo di partenza effettiva (porto o aeroporto): ... 7) Data e luogo previsti per il ritiro della merce: ... ... 8) Data della partenza della merce: ... 9) Luogo di riconsegna della merce a destinazione: ... 10) Modalità di trasporto: ... 11) Mezzo di trasporto (indicazione del nome della nave o del numero di volo, se disponibile): ... 12)Prezzo della spedizione della merce, termini e condizioni del pagamento (se il termine di resa è diverso da EXW): ... ... 13) Costo del trasporto: ... 14) Valore della merce: ... 15) Natura e descrizione della merce: ... 16) Voce di codifica della merce: ... 17) Avvertenze relative alla natura della merce spedita: ... 18) Natura e numero dei colli: ... ... 19) Disposizioni sulla movimentazione dei colli: ... 20) Indicazione dell'unità di misura concordata per il conteggio del nolo (metri cubi o tonnellate): ... 21) Eventuali vincoli alla consegna della merce al destinatario (pagamento Cash On Delivery – C.O.D. o Cash Against Documents - C.A.D.): ... 22) Notify Party (persona e ditta da informare che la merce sta per arrivare a destinazione): ... 23) Incarico di provvedere all'assicurazione con l'indicazione dei rischi da coprire e del valore assicurabile [2] : ... ... 24) Estremi della polizza di assicurazione (se già predisposta dall'esportatore): ... 25) Divieto di consegnare la merce a destinazione contro presentazione della polizza di carico non originale: ... 26) Divieto di consegnare la merce a destinazione contro fideiussione (nel caso di mancato o ritardato arrivo della polizza di carico originale), se non dietro autorizzazione dell'esportatore: ... 27) Fattura export o Packing list (da allegare): ... 28) Elenco dei documenti allegati alla Lettera d'istruzioni: • ... • ... • ... 29)Documenti da restituire: • ... • ... • ... 30)Indicazioni aggiuntive: ... In fede Per accettazione ... ... 1. La lettera di istruzioni allo spedizioniere ha natura facoltativa, come si desume dal disposto dell'art. 1739, comma 1 c.c., che prevede che in mancanza delle istruzioni impartite dal committente opera in via suppletiva quale criterio-guida per lo spedizioniere quello del “migliore interesse”. 2. Si tratta di una pattuizione dal carattere facoltativo, atteso che il secondo comma dell'art. 1739 c.c. esclude di regola l'obbligo dello spedizioniere di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvo gli usi contrari. CommentoNatura, funzione e disciplina della lettera di incarico allo spedizioniere. L'art. 1739, comma 1 c.c. disciplina gli obblighi dello spedizioniere derivanti dalla conclusione del contratto di spedizione, prevedendo che “nella scelta della via, del mezzo e delle modalità di trasporto della merce, lo spedizioniere è tenuto a osservare le istruzioni del committente e, in mancanza, a operare secondo il migliore interesse del medesimo”. In forza di questa disposizione, dunque, tra gli obblighi che scaturiscono in capo allo spedizioniere dal contratto di spedizione vi è quello di attenersi alle istruzioni del committente. Questa regola, però, opera soltanto laddove il committente abbia impartito le istruzioni, operando altrimenti in via suppletiva il criterio del best interest del mandante, per cui lo spedizioniere avrà in quest'ultimo caso l'obbligo di operare con diligenza richiesta volta per volta in concreto, provvedendo in prima persona ad individuare i luoghi, i mezzi e le modalità con cui scegliere il trasporto della merce, nonché custodirla fino alla consegna al vettore. Da quanto esposto appare chiaro che la lettera di incarico o di istruzioni allo spedizioniere non è obbligatoria per legge, essendo invece la sua redazione facoltativa, rimessa sostanzialmente alla discrezionalità del committente. Nella prassi si va però affermando (specie nell'ambito del commercio internazionale) la diffusione delle lettere di incarico, in quanto attraverso esse il committente può regolare in modo analitico, puntuale e certo, nella maniera che ritiene più opportuna e congrua per i suoi interessi, l'esecuzione del contratto di spedizione da parte dello spedizioniere. Come chiarito dalla Corte di Cass. III, n. 9697/2003, attraverso la lettera di incarico allo spedizioniere il committente “specifica”, “puntualizza” l'obbligo legale a carattere “generico” che la legge pone sullo spedizioniere circa l'esecuzione del contratto di spedizione: “In tema di contratto di spedizione, le istruzioni del committente servono a specificare le modalità del comportamento dovuto, trasformando l'obbligo dello spedizioniere da generico in specifico, e, benché prive di natura negoziale, debbono, tuttavia, rivestire forma tale che ne renda chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà”. Quanto agli effetti che scaturiscono dall'adozione della lettera di incarico allo spedizioniere, la Suprema Corte III, con sentenza n. 16625/2008 ha stabilito che “in tema di contratto di spedizione, ai sensi dell'art. 1739 c.c., lo spedizioniere è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni del committente e, comunque, ad operare nel migliore interesse di quest'ultimo, quanto alle scelte di carattere tecnico ed operativo, relative alla via, al mezzo e alle modalità di trasporto, ma non quanto alle scelte giuridico-commerciali, relative alla regolamentazione del rapporto fra mittente e destinatario e alle modalità più o meno sofisticate di esecuzione dei pagamenti; peraltro, le istruzioni del committente debbono specificare le modalità del comportamento dovuto e rivestire forma idonea a renderne chiaramente percepibile il contenuto ed inequivoca l'obbligatorietà”. Nel caso in cui lo spedizioniere non abbia osservato le istruzioni che gli sono state impartite mediante la lettera di incarico incorrerà in responsabilità contrattuale nei confronti del committente, con quest'ultimo che potrà azionare i rimedi generali della risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.) e del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., allegando in giudizio la violazione delle istruzioni impartite (Cass. III, n. 16069/2002). La norma in esame costituisce inoltre il naturale precipitato dell'art. 1711 c.c. che regolamenta i limiti della figura contrattuale generale del mandato, del quale la spedizione condivide la natura giuridica, come dimostra la definizione che di questo schema contrattuale dà il legislatore all'art. 1737 c.c. (pur distinguendosene per l'oggetto, che consiste nella conclusione di un contratto di trasporto e nel compimento delle operazioni necessarie a tal fine). Anche questa disposizione, infatti, sancisce al primo comma che il mandatario deve attenersi ai limiti del mandato conferitogli. Tuttavia la sanzione che l'ordinamento prevede per il caso in cui il mandatario esorbiti dai limiti del mandato, cioè dell'incarico conferitogli dal mandante non consiste nei normali rimedi contrattuali, bensì nella previsione legale per cui l'atto eccedente il mandato resta a carico del mandatario, qualora il mandante non provveda a ratificarlo. Inoltre con la redazione della lettera di incarico il committente può altresì imporre allo spedizioniere l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite, imponendo così un'attività che altrimenti non rientra per legge tra gli obblighi su incombenti per legge sullo spedizioniere. La regula iuris di cui al secondo comma dell'art. 1739 c.c. stabilisce, infatti, che “salvo che gli sia stato diversamente ordinato e salvi gli usi contrari, lo spedizioniere non ha l'obbligo di provvedere all'assicurazione delle cose spedite”. Laddove il committente abbia ordinato al committente di concludere un contratto di assicurazione per le cose spedite, può anche indicare con la lettera di incarico o di istruzioni l'assicuratore e le modalità di assicurazione. Laddove il committente si sia invece limitato ad impartire allo spedizioniere l'ordine generico di assicurare le cose, quest'ultimo è libero di scegliere l'impresa assicuratrice, assicurando quei rischi che sono di uso, avuto riguardo alla natura delle cose da trasportare e secondo il miglior interesse del committente, anche in merito alle condizioni economiche e contrattuali del contratto assicurativo. Inoltre, in conformità con il disposto dell'art. 1713 c.c. che stabilisce che il mandatario deve rimettere al mandante tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato, l'art. 1739, comma 3 c.c. sancisce che, salvo patto contrario, lo spedizioniere deve accreditare al committente i premi, gli abbuoni ed i vantaggi di tariffa ottenuti. Profili fiscali L'attività dello spedizioniere può essere ricondotta, a seconda dell'esistenza di una forma di organizzazione, a quella di lavoro autonomo (es. singolo che svolge attività di piccole spedizioni) ovvero di impresa. In ragione di ciò il compenso spettante allo spedizioniere secondo le tariffe o gli usi sarà assoggettato a tassazione secondo i criteri previsti dal TUIR per i redditi autonomi o di impresa. |