Contratto di vendita con riserva di gradimento

Andrea Penta
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

La vendita con riserva di gradimento rimette all'esclusivo arbitrio del compratore la perfezione del contratto: è mera potestà del compratore acquistare o non acquistare. Il venditore in tale tipo di vendita è vincolato da una proposta irrevocabile per un certo termine, entro il quale deve intervenire l'accettazione del compratore, consistente nella comunicazione del gradimento. II compratore ha due innegabili vantaggi: innanzi tutto, può non comprare se nel frattempo la cosa è ribassata di valore; in secondo luogo (è il caso più frequente), può utilizzare il tempo che ha a disposizione nella ricerca di un soggetto eventualmente interessato ad acquistare, a sua volta, la cosa ad un prezzo superiore (poiché il compratore con riserva di gradimento è quasi sempre un mediatore, che intende sostituire a sé altro compratore). Si tratta di un contratto a formazione successiva, fermo restando il principio che non vi può essere condizione che fa dipendere l'obbligazione dalla mera volontà dell'obbligato: mentre in un primo momento vi è l'impegno di una sola delle parti, in un secondo momento l'altra parte si riserva di obbligarsi anch'essa. Il legislatore ha dettato una completa disciplina del termine entro cui deve essere fatto l'esame della merce presso il venditore o presso il compratore. Nel primo caso il compratore deve procedervi nel termine convenzionale o di uso e, in mancanza, nel termine congruo che il venditore stesso può fissare, trascorso il quale questi resta liberato; nel secondo caso, e cioè quando la merce trovasi presso il compratore, la mancata comunicazione del gradimento nel termine anzidetto vale approvazione.

Formula

TRA

Sig. ... , nato a ... il ... , Codice Fiscale ... , residente in ... , alla via ... n. ... ,

- Venditore -

E

Sig. ... , nato a ... il ... , Codice Fiscale ... , residente in ... , alla via ... n. ... ,

- Acquirente -

Con il presente contratto, da valersi a tutti gli effetti di legge tra le parti, le parti convengono e stipulano quanto segue

1) Il sig. ... vende e trasferisce al sig. ... , che accetta, il seguente bene mobile ... , alle seguenti condizioni dalle parti singolarmente pattuite ed integralmente accettate;

2) Il prezzo complessivo del bene pattuito dalle parti è di € ... (euro ... / ... );

3) La vendita viene fatta con riserva di gradimento a favore dell'Acquirente, il quale acquisterà così la proprietà del bene e di quant'altro elencato, con la comunicazione al Venditore che il bene è di suo gradimento; 


4) L'Acquirente si impegna a comunicare il suo gradimento al Venditore a mezzo lettera raccomandata a./r. o altro mezzo equipollente (es.: a mezzo fax confermato da raccomandata con ricevuta di ritorno) nel termine di ... , a decorrere dalla sottoscrizione del presente contratto;

5) Decorso il termine sopra indicato, senza comunicazione alcuna, il gradimento si intenderà tacitamente manifestato e la vendita perfezionata;

6) Nel caso di tempestiva comunicazione del mancato gradimento, il bene dovrà essere restituito al Venditore, con oneri di trasporto a suo carico; in caso di esito negativo dell'esame, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto;

7) Si conviene del pari espressamente la competenza esclusiva del Foro di ... , per qualsiasi controversia inerente, connessa e conseguente questo contratto;

8) Le spese di registrazione e, ove necessario, di trascrizione con autentica delle firme della presente scrittura, sono a carico della Parte acquirente;

9) Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le disposizioni del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

Luogo e data ...

Firme ...

Commento

Il venditore in tale tipo di vendita è vincolato da una proposta irrevocabile per un certo termine, entro il quale deve intervenire l'accettazione del compratore, consistente nella comunicazione del gradimento (Cass. II, n. 14196/2022). II compratore ha due innegabili vantaggi: innanzi tutto, può non comprare se nel frattempo la cosa è ribassata di valore; in secondo luogo (è il caso più frequente), può utilizzare il tempo che ha a disposizione nella ricerca di un soggetto eventualmente interessato ad acquistare, a sua volta, la cosa ad un prezzo superiore (poiché il compratore con riserva di gradimento è quasi sempre un mediatore, che intende sostituire a sé altro compratore).

Nell'ipotesi di vendita di bene mobile con riserva di gradimento, è configurabile esclusivamente una fattispecie contrattuale in itinere il cui perfezionamento si verifica solo allorquando il potenziale acquirente comunica il proprio gradimento al venditore, con la conseguenza che gli importi da questi percepiti medio tempore in acconto prezzo debbono essere restituiti alla controparte in difetto di titolo legittimante. Il contratto si perfeziona ex nunc con l'accettazione da parte del compratore, espressa con la dichiarazione di gradimento comunicata all'altra parte (Cass. III, n. 353/1970).

Il contratto sottoposto a condizione, anche se sospensiva, invece, è perfetto fin dall'origine, salva la sospensione dei suoi effetti all'avveramento della condizione (Cass. III, n. 3858/1969).

Qualora in un contratto di compravendita di un bene mobile sussista la clausola di impegno al "ritiro" e non al "riacquisto", il rapporto è da qualificarsi alla stregua di una vendita con riserva di gradimento, di cui all'art. 1520 c.c., cioè di un contratto in fase di formazione (ovvero una promessa unilaterale vincolante per il solo venditore) il cui perfezionamento si verifica soltanto con la dichiarazione di gradimento del compratore (ovvero si perfeziona ex nunc con l'accettazione del compratore) entro un congruo termine, implicante non già una verifica dell'assenza di vizi, come nella vendita con patto di prova (alla cui specifica formula si rinvia), bensì un semplice esame della cosa per verificarne le caratteristiche necessarie ad esprimerne apprezzamento. Trovandosi la cosa presso il compratore, anche a ritenere configurabile, nell'ipotesi di cui all'art. 1520, comma 3 c.c., una vendita con riserva di non gradimento e, dunque, un contratto già concluso ed efficace con attribuzione all'acquirente di un diritto di recesso mediante la manifestazione del non gradimento, si determina comunque l'obbligazione restitutoria (Trib. Milano V, 31 ottobre 2006, n. 11022).

Tuttavia, la vendita a prova è un contratto perfetto nei suoi elementi costitutivi, ma sospensivamente condizionato per la sua efficacia all'esito positivo della prova. Pertanto, qualora il compratore con riserva di gradimento, implicitamente o esplicitamente, si riservi anche di sottoporre a prova la cosa che gli si propone di acquistare, al fine di orientare le proprie determinazioni circa l'eventuale gradimento, il negozio che viene ad esistenza non è quello della vendita a prova, ma quello della vendita con riserva di gradimento, cui accede il patto di prova con essa non incompatibile, in quanto la manifestazione del potenziale acquirente di volere o non volere acquistare è pur sempre lasciata al suo arbitrio, mentre l'esperimento della prova costituisce soltanto un mezzo in base al quale determinarsi (Cass. II, n. 1270/1986).

La vendita con riserva di gradimento è riconducibile allo schema del patto di opzione per le connotazioni espresse dai commi 2 e 3 dell'art. 1520 c.c., ed in particolare perché, in assenza di un termine fissato dal contratto o dagli usi, lo stesso può essere fissato dal venditore, e perché alcuni comportamenti del compratore assumono un significato tipico (di accettazione o meno) della cosa compravenduta (Trib. L'Aquila 20 dicembre 2004). In particolare, nella vendita con riserva di gradimento - che è, in sostanza, una forma di opzione - si ha una promessa unilaterale vincolante per il solo venditore, per il medesimo irrevocabile sino a che non sia accettata dal compratore con la dichiarazione di gradimento.

La fissazione del termine entro cui esercitare l'opzione, in caso di mancata pattuizione, ben può essere integrata dagli usi. Del pari, ai sensi del comma 3 dell'art. 1520 c.c., il gradimento deve intendersi come prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine fissato dal venditore (Cass. II, n. 9800/2013).

Nell'ambito della cessione di merce in conto visione, il silenzio serbato dal cessionario dopo la comunicazione, da parte del cedente, del termine per la restituzione del bene costituisce indice significativo della volontà del primo di acquistare il prodotto, non essendosi questi avvalso della facoltà di restituzione (Trib. Arezzo 20 luglio 2012).

La riserva di gradimento disciplinata dall'art. 1520 c.c. può essere esercitata dal compratore con riguardo ad eventuali vizi della merce, purché non conosciuti né facilmente riconoscibili (Cass. II, n. 4686/1988). La successiva comunicazione del gradimento, da parte del compratore, determina, oltre al perfezionamento del contratto, l'esclusione della garanzia per i vizi della cosa venduta che siano a prima vista riconoscibili (Cass. II, n. 3979/1976).

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