Assicurazione contro il furtoInquadramentoIl contratto di assicurazione contro il furto rientra nella categoria dei contratti di assicurazione, con i quali condivide il minimo comune denominatore della tipica funzione indennitaria e del carattere aleatorio. Analogamente agli altri contratti di assicurazione contro i danni, con l'assicurazione contro il furto il contraente assicurato intende trasferire un rischio dalla propria sfera giuridico-economica a quella di un altro soggetto, ossia dell'assicuratore. In particolare, il rischio che si intende assicurare in questa sotto-categoria di contratto assicurativo è costituito dal pericolo di furto di determinati beni di cui l'assicurato è proprietario o sui quali vanta un diritto reale o personale di godimento. La funzione indennitaria, che caratterizza anche questo contratto – al pari degli altri contratti assicurativi – rende centrale il momento della determinazione del valore dei beni assicurati al momento del sinistro e, in particolare, al momento del furto: è proprio in applicazione del principio indennitario che deve escludersi che quando si verifica il furto possa attribuirsi alla cosa assicurata e sottratta un valore superiore rispetto a quello che essa aveva al momento del sinistro (art. 1908, comma 1, c.c.), al fine di evitare che il sinistro diventi l'occasione per il contraente assicurato di conseguire un ingiustificato arricchimento. Ciò comporta molto spesso l'insorgenza di contrasti tra le parti in sede giudiziaria proprio in ordine alla prova del valore dei beni rubati, il cui onere grava, in base ai principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio, sul contraente assicurato. Altra problematica frequente è poi rappresentata dall'applicazione in concreto di alcune clausole contrattuali che subordinano il diritto del contraente assicurato a ricevere l'indennizzo al rispetto di determinate condizioni che attengono, spesso, all'uso di strumenti di varia natura volti a prevenire il verificarsi di furti. Si tratta di una questione che presenta interferenze con l'altra problematica ricorrente relativa alla distinzione tra clausole di esonero dalla responsabilità e clausole che delimitano l'oggetto del contratto, che è comune ai contratti assicurativi in generale. Formula
ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO TRA Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”) E la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”), si stipula la presente: POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO IL FURTO Polizza n. .... Decorrenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa Scadenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa Scadenze annuali: ore 24,00 del gg/mm/aa di ogni anno Tacito rinnovo: NO GLOSSARIO Nel testo che segue, si intende per: Acqua piovana: i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pareti; Allagamenti: qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione, alluvione, acqua piovana o fuoriuscita di acqua. Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di efficacia iniziale della polizza e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione; Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatrici, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile, condizionatori; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; Assicuratore: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Atti di sabotaggio: le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o più dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attività; Atti di terrorismo: le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o più persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; Beni immobili: fabbricati, edificati, containers a, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione; Broker: eventuale denominazione del broker nel caso in cui la polizza sia stata stipulata tramite broker; Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione; Crollo - collasso strutturale: il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente; Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza; Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di Contraente e/o Assicurato o di legale rappresentante nel caso di società assicurata; Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; Evento sismico o terremoto: un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; Eventi sociopolitici: scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici o dolosi, dimostrazioni di folla; Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi; Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: - di usura o di carente manutenzione; - direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato; Franamento: il movimento e/o il distacco e/o lo scivolamento di una massa di terra e/o rocce lungo un versante inclinato, anche non dovuto a infiltrazioni; Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato; Fuoriuscita di acqua: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività; Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna; Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Inondazioni, alluvioni: la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili; Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo; Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza; Polizza: il documento che prova e regolamenta l'Assicurazione, comprese le condizioni generali e particolari di polizza; Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale; Regola proporzionale: in applicazione di quanto previsto dall'art. 1907 c.c., se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte; Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza; Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto; Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato; Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna; Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Smottamento: lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi; Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile; Sovraccarico di neve: il peso di neve e/o ghiaccio sui beni o su strutture, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti; Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale; NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Denominazione dell'Impresa di Assicurazione, Sede Legale, Sito Internet, Recapiti Telefonici, Indirizzo Mail Riferimento ad autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e numero di iscrizione all'albo delle imprese assicurative INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA Patrimonio netto; specifico riferimento alla parte relativa al capitale sociale e alle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità riferito allo specifico ramo assicurativo al quale attiene il contratto. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO Prestazioni assicurative e garanzie offerte Costi, sconti e regime fiscale Costi gravanti sul contraente 1 Spese di emissione polizza. Costi fissi. Costi variabili. Addizionale di frazionamento Es. Mensile 5% Bimestrale 3,6% Trimestrale 3% Quadrimestrale 2,6% Semestrale 2% Quota parte percepita dagli intermediari Eventuale quota parte percepita da intermediari per la stipula della polizza. Sconti Eventuali sconti applicati (ad es. in caso di addebito del premio tramite RID bancario o per stipula della polizza online). Non sono previsti sconti di premio. Regime fiscale imposta sui premi Indicazione delle imposte e dello specifico regime fiscale applicabile in considerazione del tipo di polizza (es. detraibilità fiscale dei premi). Regime di tassazione delle somme assicurate Indicazione del regime di tassazione per le somme erogate in caso di erogazione del capitale o della rendita Revoca della proposta Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell'art. 176 d.lgs. n. 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto. Ai fini della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta – mediante lettera a mezzo posta, indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore. Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione. La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante della proposta, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio. Informativa in corso di contratto L'Assicuratore si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso. In particolare, gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet dell'Assicuratore ..... Comunicazioni - Modifiche dell'assicurazione Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1. Durata, impostazione e revisione del contratto La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è (oppure è) prorogabile automaticamente. È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno .... (in lettere ....) giorni prima di tale scadenza. Non è consentito alla Società inviare disdetta o recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. È facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni giuridiche ed economiche fino ad un massimo di .... (in lettere ....) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, previo pagamento del premio assicurativo per il periodo durante il quale non era stata ancora comunicata la volontà di prosecuzione del rapporto. Art. 2. Gestione del contratto La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata all'agente assicurativo / o al broker di assicurazione ..... Le parti si danno reciprocamente che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite dell'agente assicurativo / o del broker; la Società da atto che il pagamento dei premi all'agente assicurativo o al broker è liberatorio per il Contraente. Art. 3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. le parti prendono atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio comporterà, in base alle condizioni previste nelle citate disposizioni, l'annullamento del contratto, la decadenza dal diritto all'indennizzo, la riduzione dello stesso, e la cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata anche se la comunicazione ha data successiva. Art. 4. Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono soggette all'obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, e comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, come reintrodotto dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013. Per le controversie riguardanti l'applicazione, l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Per le controversie riguardanti l'applicazione l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ...., salvo che il Contraente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 206/2005.
Art. 5. Pagamento del premio - Termini di rispetto L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c. In caso di mancato pagamento del premio, il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Art. 6. Diritto di surroga La Società che ha corrisposto l'indennità è surrogata, fino alla concorrenza di quest'ultima, nei diritti dell'assicurato nei confronti dei terzi responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. Art. 7. Assicurazione per conto di chi spetta L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, i terzi interessati non hanno facoltà di nomina dei periti, né sono legittimati ad impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente. Art. 8. Ispezione dei beni assicurati La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni e di adoperarsi al fine di consentire l'ispezione delle cose assicurate a richiesta della Società. CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE Art. 9. Oggetto dell'assicurazione La Società assicura nella forma a primo rischio assoluto: a) beni mobili, b) denaro, titoli e valori in genere: b1) che siano riposti e custoditi all'interno di mezzi di custodia; b2) che siano posti fuori dai mezzi di custodia ma all'interno di cassetti, mobili, registratori di cassa, durante l'orario di apertura al pubblico dei locali; b3) trasportati, a piedi o con qualunque mezzo, da dipendenti o persone incaricate mentre svolgono il servizio di portavalori, per danni diretti e materiali (compresa quindi la perdita, anche parziale) conseguenti anche a uno solo dei seguenti reati, e compresi i danni, anche vandalici, subiti dalle cose assicurate durante l'esecuzione del reato od il tentativo di commetterlo: – furto, come definito dall'art. 624 c.p., nonché il furto con strappo e il furto con destrezza; – rapina, come definita dall'art. 628 c.p. anche se iniziata all'esterno dei locali ove sono contenute le cose assicurate; – estorsione, come definita dall'art. 629 c.p., anche qualora la violenza o la minaccia siano dirette ad una qualsiasi persona presente al momento del fatto. La Società assicura anche le spese sostenute dall'Assicurato: o per rimuovere i danni ai locali, agli infissi, ai serramenti, agli impianti (anche di prevenzione e protezione), cagionati dagli autori dei reati nella esecuzione o nel tentativo di commetterli senza l'applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza per sinistro ed anno dell'importo a tale titolo previsto nella scheda di conteggio del premio. Le prestazioni del contratto sono efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente e/o Assicurato, nonché da dolo o colpa grave di dipendenti, preposti, incaricati a qualunque titolo dell'assicurato. Si precisa pertanto che, la Società risponde del furto commesso anche da dipendenti della Contraente o dall'Assicurato e/o con la loro complicità e/o partecipazione; ciò a condizione che si verifichino le seguenti circostanze: 1. la persona che commette il furto o che ne è complice o partecipe non sia specificamente incaricata della custodia delle chiavi dei locali o dei contenitori ove sono riposti i beni ed i valori assicurati o della sorveglianza dei locali stessi; 2. il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie alle sue mansioni nell'interno dei locali stessi. Art. 10. Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia 1) La garanzia furto è operante: I. per i beni di cui alle lett. a), b1) e b2) dell'art. 9 (Oggetto dell'assicurazione) della presente Sezione posti all'interno di immobili, se l'autore del reato si è introdotto nei locali o immobili contenenti le cose assicurate mediante uno dei seguenti sistemi: a) scasso, rottura, forzatura o rimozione di porte, finestre, pareti, soffitti, lucernari, e simili; b) apertura delle serrature o disattivazione dei sistemi di allarme attuate con uso di chiavi, anche elettroniche, false, o autentiche se reperite in modo fraudolento, grimaldelli o simili arnesi, o altri congegni, anche elettronici; c) via diversa da quella destinata al transito ordinario, purché con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere superati se non con mezzi artificiali o con l'uso di agilità personale; d) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi. Relativamente a denaro, titoli e valori in genere la garanzia furto opera anche qualora l'autore del reato si sia introdotto nei locali o negli immobili contenenti le cose assicurate attraverso modalità diverse da quelle innanzi descritte purché abbia poi violato i mezzi di custodia ovvero cassetti, mobili, registratori di cassa che li contenevano mediante scasso, rottura, forzatura dei medesimi e/o mediante uno dei sistemi di cui al punto (b) che precede e/o li abbia asportati. II. per i beni di cui alla lett. a) collocati all'interno di veicoli, se gli stessi sono riposti a bordo del veicolo in parti dello stesso chiuse a chiave; 1. per i beni di cui alla lett. a) quali infissi, impianti, recinzioni, cancellate ed in generale quant'altro facente parte o destinato a servizio e/o ornamento di Beni Immobili nonché per ogni altro Bene Mobile (comprese quindi le apparecchiature elettroniche) posto per sua stessa natura e/o per destinazione d'uso all'aperto (c.d. Beni all'aperto), purché, al momento del reato, tali beni fossero saldamente fissati al suolo o ai Beni Immobili o a supporti fissi in generale. 2. per i beni di cui alla lett. b1) contenuti in apparecchiature con accesso anche dall'esterno, anche con sola effrazione o scasso della parte esterna dell'apparecchiatura e/o con sottrazione dei beni insieme all'apparecchiatura stessa; 3. in caso di furto con destrezza (senza cioè scasso, forzatura o altri sistemi prima descritti), se al momento del reato vi era presenza di persone all'interno dell'immobile. 2) Per il denaro, titoli e valori di cui alla lett. b3), la garanzia comprende anche: – il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto; – il furto con strappo; – il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto del denaro, titoli o valori abbia gli stessi indosso o a portata di mano; ed è operante solo per le persone di età superiore ai 18 anni ma non superiore ai 70 anni ed in genere per le persone che non abbiano menomazioni fisiche tali da renderle inadatte al servizio di portavalori. 3) La copertura assicurativa opera anche: – a favore dei beni e valori dei dipendenti e utenti e fino alla concorrenza dell'importo a tale titolo indicato nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Fermo quanto sopra disciplinato, condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni di cui al punto 1) che precede è che ogni apertura dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di particolare agilità personale o di mezzi artificiosi (quali scale, corde e simili), sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi: – serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti; – inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci se rettangolari non superiori a cm. 18 x 50 o, se non rettangolari, di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiori a cm. 400, o, comunque tali, se superiori alle predette misure, da non consentire l'accesso ai locali contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura. A deroga di quanto precede, l'assicurazione è operante - previa applicazione di uno scoperto del .... % e minimo € .... - anche nel caso in cui il furto sia stato commesso in presenza di un mezzo di chiusura dalle caratteristiche inferiori rispetto a quelli innanzi descritti. I beni e manufatti in rame si intendono coperti dalla presente sezione di polizza fino al limite massimo e con gli scoperti/franchigie indicati nella scheda riepilogativa di SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono esclusi i danni da furto avvenuti negli immobili rimasti per più di .... giorni consecutivi disabitati o incustoditi qualora non si tratti di abitazioni civili (o anche qualora si tratti di abitazioni civili). Art. 11. Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro Gli importi indicati nelle schede di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo. In caso di sinistro le somme assicurate in base alle singole partite della presente sezione si intenderanno ridotte, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al netto di eventuali franchigie o scoperti. Qualora, a seguito di un sinistro la Società eserciti il diritto di recedere dal contratto di assicurazione, essa provvederà al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate residue. Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili. Art. 12. Recupero delle cose rubate Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato ne darà avviso alla Società appena ne ha avuto notizia. Se, nel momento in cui si apprende del rinvenimento dei beni, la Società ha già integralmente risarcito i danno, le cose recuperate diventano di proprietà della Società, a meno che l'assicurato non rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennità per le cose medesime, dedotte le spese necessarie a riportare il bene nello stato antecedente il fatto. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di mantenere la proprietà delle cose rubate previa restituzione dell'importo dell'indennità riscossa dalla Società per le stesse, o di farle vendere ripartendosi il ricavato della vendita in misura proporzionale tra le parti tenuto conto della parte di indennizzo già corrisposto dalla società. Per le cose rubate che siano recuperate prima del pagamento delle indennità e prima che siano trascorsi .... giorni dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni eventualmente subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro. Art. 13. Esclusioni Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI e nella SEZIONE I, la Società non è obbligata per i danni: I. verificatisi in occasione di: a. atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni b. inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, c. maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine, d. esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il furto non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi. Art. 14. Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 1914 c.c.; b) presentare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro .... (in lettere ....) dall'accaduto; c) darne avviso alla Società, anche eventualmente per il tramite per il tramite dell'agente assicurativo /o del broker, entro .... (in lettere ....) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c., precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della denuncia alle Autorità di cui al punto precedente; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità; e) predisporre un elenco dettagliato dei beni sottratte con riferimento analitico alla qualità, quantità e valore delle stesse e mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento doloso di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. o il diritto della Società di ridurre l'indennizzo dovuto in considerazione del pregiudizio subito per l'inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi di denunzia. Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro .... e giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lett. c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro. La Società fornirà annualmente all'Assicurato, anche eventualmente per il tramite dell'agente assicurativo /o del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante: – la numerazione attribuita – la data di accadimento – la natura dell'evento – lo stato del sinistro – l'importo stimato per la sua definizione, o – l'importo liquidato – nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione. È facoltà dell'Assicurato richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda. Art. 15. Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del furto o dal costo di riparazione delle cose danneggiate in connessione con la realizzazione del furto, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità alternative: a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”). I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però partecipare alla decisione. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto il sinistro. Fermo quanto disciplinato dall'art. 9 (Oggetto dell'Assicurazione) sugli onorari di periti e professionisti, le spese del proprio Perito sono a carico di ciascuna delle Parti che procede alla relativa nomina mentre, in caso di nomina del terzo Perito, sono ripartite in pari misura tra le parti. Art. 16. Mandato dei Periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, la loro rispondenza allo stato dei luoghi e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e che non sono state comunicate o comunque rese note alla Società; c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13 (Denuncia dei sinistri-Impegni delle parti); d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno); a) verificare se il danno come riscontrato e accertato rientra, anche in considerazione delle modalità con le quali si è verificato, tra quelli assicurati con la presente polizza; b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Assicurato abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano all'interno o mediante i beni distrutti o danneggiati dal sinistro e le operazioni peritali non sono state ancora intraprese, deve segnalare per iscritto tale circostanza alla Società mediante lettera o fax; trascorse .... ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò possa impedire il suo diritto all'indennizzo; resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14 (Procedura per la valutazione del danno – lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d), e) ed f) sono obbligatori e vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche qualora un Perito si rifiuti di sottoscriverla; di tale rifiuto deve comunque darsi atto nel verbale definitivo di perizia sottoscritto da tutti i Periti. Art. 17. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente: – la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili). Per i beni mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del d.lgs. n. 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile. Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al .... % (in lettere ....) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € .... per sinistro ed anno. L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto del deprezzamento determinato tenuto conto del tipo di bene, della funzionalità, della qualità, dello stato di manutenzione e di ogni altra circostanza concomitante che incida sul valore del bene. Art. 18. Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro .... giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di .... giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto la documentazione richiesta per la denuncia del sinistro e sempre che dalla perizia e/o dalla documentazione non risulti il dolo del Contraente/Assicurato. L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta) da cui non emerga il dolo del Contraente/Assicurato, fermo l'obbligo per l'Assicurato di restituire quanto percepito, comprensivo di interessi legali e rivalutato monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora sia emessa sentenza penale definitiva dalla quale risulti il dolo del Contraente/Assicurato o comunque la sussistenza di una o più cause di decadenza del diritto a percepire l'indennizzo in base alle Condizioni di Assicurazione. Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o di partite di danno, e per uno o più di essi/esse le Parti abbiano raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesta dall'Assicurato avverrà anche se non vi è accordo per i restanti beni e/o per le restanti partite di danno. Resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo, salvo che sia diversamente previsto, verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni e/o sulle singole partite di danno. Art. 19. Limite massimo dell'indennizzo Salvo l'ipotesi disciplinata dall'art. 1914 c.c. la Società non potrà mai essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Art. 20. Anticipo dell'indennizzo L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al .... % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro; b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € .... (in lettere .... /00) La verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) dovrà essere effettuata entro e non oltre il .... ° (in lettere ....) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le predette condizioni risultano soddisfatte, la Società provvede a liquidare l'anticipo entro e non oltre il .... ° (in lettere ....) giorno a decorrere dalla data in cui si è svolta con esito positivo la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra. L'acconto non può essere comunque superiore ad € .... (in lettere .... /00) per sinistro e per anno. Art. 21. Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate – Buona fede Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del .... % ( .... percento) delle stesse. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al .... % ( .... percento). Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i .... (in lettere ....) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare. Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del .... ° giorno anzidetto, fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio. Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori. Le parti convengono che, qualora l'Assicurato abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete in ordine alle nuove somme da assicurare, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita in relazione alle nuove somme assicurate. Art. 22. Riparto di coassicurazione In caso di pluralità di assicurazioni stipulate per gli stessi danni assicurati con la presente polizza l'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”. Ciascuna Società è, conseguentemente, tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Società coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata, eventualmente anche per il tramite dell'agente assicurativo / broker, direttamente con ciascuna Società interessata. Società .... Quota .... % - Coassicuratrice (eventualmente Delegataria) Società .... Quota .... % - Coassicuratrice (eventualmente Delegataria) Società .... Quota .... % - Coassicuratrice (eventualmente Delegataria) Nel caso in cui l'Assicurato ometta con dolo di comunicare la presenza di più assicurazioni per il medesimo danno a tutte le Società assicuratrici, queste ultime non saranno tenute a corrispondere l'indennizzo. Si applica, per tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni, l'art. 1910 c.c. Art. 23. Trattamento dei dati Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, in particolare operate con il d.lgs. n. 101/2018 (Decreto Privacy Italiano), ciascuna delle parti acconsente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali da essa derivanti. Art. 24. Disposizione finale Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni si applicano gli artt. 1904 e ss. c.c. Art. 25. Tracciabilità dei flussi finanziari La Società, il Contraente, l'Assicurato, l'agente assicurativo e/o il broker si impegnano ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 136/2010 e successive modifiche. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata l. n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, comma 8 della legge. SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di: Massimo Indennizzo per sinistro ed anno: € .... Garanzia / Tipologia di danno a) Es. furto di beni mobili Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno b) Es. furto di preziosi Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno RIEPILOGO DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Partite assicurate Capitali: € .... Beni mobili: € .... Premio imponibile: Premio imponibile: € .... Imposte: € .... Totale premio lordo annuo di polizza: € .... ASSICURAZIONE CONTRO IL FURTO DOCUMENTO DI SINTESI Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”) E la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”) Massimo Indennizzo per sinistro ed anno: € .... Garanzia / Tipologia di danno a) Es. furto di beni mobili Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno b) Es. furto di preziosi Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno RIEPILOGO DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Partite assicurate Capitali: € .... Beni mobili: € .... Premio imponibile: Premio imponibile: € .... Imposte: € .... Totale premio lordo annuo di polizza: € .... DESCRIZIONE DEL RISCHIO L'Assicuratore, alle condizioni tutte della presente Polizza, assicura il furto dei beni dell'Assicurato come di seguito precisati: Beni compresi nell'immobile sito in: via .... n. .... scala .... piano .... int. .... Comune di .... Prov. .... c.a.p. .... Elenco specifico dei beni assicurati: - - - DATI DI POLIZZA Polizza n. .... Decorrenza polizza: dalle ore 24,00 del .... / .... / .... Scadenza polizza: alle ore 24,00 del .... / .... / .... ...., lì Il Contraente/Assicurato .... Ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente; Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto; Art. 6: Diritto di surroga; Art. 8: Ispezione dei beni assicurati; Art. 9: Oggetto dell'assicurazione; Art. 10: Efficacia, estensioni e limitazioni della garanzia; Art. 11: Somme assicurate - Limitazioni - Reintegro; Art. 12: Recupero delle cose rubate; Art. 13: Esclusioni; Art. 14: Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti; Art. 15: Procedura per la valutazione del danno; Art. 16: Mandato dei Periti; Art. 17: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; Art. 18: Pagamento dell'indennizzo; Art. 19: Limite massimo dell'indennizzo. Luogo e data .... Il Contraente/Assicurato .... [1] Nella presente parte della nota informativa si indicano i costi fissi e variabili applicati, le maggiorazioni (addizionali di frazionamento), di regola previste, e applicate sotto forma di percentuali sul premio in base ai periodi di frazionamento, spese per visita medica, costi per l'intermediazione ed eventuali sconti. CommentoNozione e funzione dell'assicurazione contro il furto Il contratto di assicurazione contro il furto costituisce una sottocategoria dei contratti di assicurazione e in particolare del genus dei contratti di assicurazione contro i danni, al quale è accomunato dalla funzione di tenere indenne il contraente assicurato del danno ad egli prodotto da un sinistro; in particolare, con questo tipo di contratti il contraente intende assicurarsi contro lo specifico rischio rappresentato dal pericolo di vedersi sottratti determinati beni di cui ha la proprietà o la disponibilità in quanto titolare di un diritto personale di godimento. Al pari degli altri contratti assicurativi, quindi, anche l'assicurazione contro il furto è un contratto aleatorio, attesa la imprevedibilità della realizzazione dell'evento rispetto al quale l'assicurato si intende tutelare, la cui verificazione, incerta ed eventuale, rende quindi altrettanto incerta l'esecuzione della prestazione da parte dell'impresa assicurativa, consistente nel pagamento di un indennizzo pari o comunque commisurato al valore della cosa rubata al momento del sinistro. La disciplina dell'assicurazione contro il furto L'assicurazione contro il furto ha in comune con gli altri contratti assicurativi, e in particolare con le assicurazioni contro i danni, anche la funzione indennitaria che implica, innanzitutto, che, al momento della stipula del contratto di assicurazione, sussista un interesse da tutelare, con la conseguenza che, in mancanza di quest'interesse, il contratto è affetto da nullità (art. 1904 c.c.). La funzione indennitaria di questo tipo di contratti comporta che, qualora si verifichi l'evento oggetto di copertura assicurativa, il contraente assicurato avrà diritto a vedere la propria posizione patrimoniale reintegrata, ossia a veder ripristinata la situazione economica preesistente al verificarsi del sinistro (art. 1905 c.c.), senza, quindi, che questo possa diventare o costituire l'occasione per conseguire guadagni indebiti, in contrasto con la logica indennitaria che permea questo tipo negoziale. La previsione della possibilità di conseguire in sede di indennizzo anche il ristoro per il lucro cessante che non si è potuto conseguire in virtù del sinistro, contemplata dall'art. 1905, comma 2, c.c. purché oggetto di apposita previsione contrattuale, risulta soltanto apparentemente in contrasto con il carattere indennitario: infatti, se il rischio assicurato viene esteso anche alle possibili utilità non conseguite in virtù del verificarsi del sinistro, ciò deriva esclusivamente dal fatto che, in questi casi, è l'evento dannoso stesso ad essere stato considerato dalle parti nella sua portata complessiva, ossia non solo nella sua dimensione statica, che comporta il diritto al ripristino dello “status quo ante”, ma anche in quella dinamica, che comporta il diritto a conseguire quelle utilità che si sarebbero potute ottenere se non si fosse verificato l'evento dannoso (secondo quanto stabilito dall'art. 1223 c.c., in base al quale il danneggiato ha diritto ad ottenere il ristoro del danno come comprensivo del “danno emergente” e del “lucro cessante”). La funzione indennitaria trova poi la propria estrinsecazione soprattutto nella norma di cui all'art. 1908, comma 1 c.c., che prevede che “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Tale limitazione, infatti, si giustifica proprio con l'esigenza di evitare che attraverso la stipulazione di un contratto di assicurazione, il contraente assicurato possa, nel caso di specie, conseguire in occasione di un furto un'utilità superiore rispetto a quella cui aveva diritto prima del verificarsi del sinistro. L'interesse dell'assicurato deve escludersi non solo quando non ricorre una situazione di rischio da tutelare, perché questo ha cessato di esistere prima della stipula del contratto oppure non è mai esistito (art. 1895 c.c.) – il che rende parimenti nullo il contratto per mancanza di un elemento essenziale che, in sostanza, pregiudica a monte la realizzazione della funzione tipica del contratto assicurativo come diretto all'assicurazione di un rischio -, ma anche quando, ad esempio, al momento dell'assicurazione il bene assicurato sia stato trasferito a terzi e il contraente non ne abbia più la disponibilità; in questi casi, infatti, non sussiste un interesse del contraente a stipulare il contratto assicurativo che, quindi, sarà affetto da nullità, perché in questo caso difetta sin dall'origine non tanto l'elemento del rischio, bensì la stessa funzione indennitaria, ovvero l'elemento essenziale della causa del contratto; un accordo di questo tipo, infatti, nel prevedere l'obbligo dell'impresa assicuratrice di corrispondere l'indennizzo al verificarsi di un evento che esula dalla sfera giuridica e patrimoniale del contraente assicurato, non assolve ad alcuna funzione indennitaria e, anzi, può comportare la possibilità, nel caso in cui l'evento assicurato si verifichi, che l'assicurato consegua un vero e proprio lucro, poiché egli può ricevere una prestazione (apparentemente) indennitaria rispetto ad un evento che non lo danneggia affatto. Ratio analoga è quella base dell'art. 1909 c.c. che prevede, nel caso in cui l'assicurazione sia stata conclusa per un importo che supera il valore del bene assicurato, a seconda dei casi, la possibilità per l'impresa assicuratrice di far valere la nullità del contratto, in caso di dolo del contraente assicurato, o la riduzione dell'indennizzo fino alla concorrenza del valore reale del bene assicurato e la corrispondente riduzione del premio, nel caso in cui la sovrastima del bene non sia conseguente al dolo dell'assicurato. Particolarmente frequenti nell'assicurazione contro il furto sono proprio le controversie che sorgono dalle contestazioni concernenti il valore del bene rubato. Sul punto, deve osservarsi che, in primo luogo, le parti possono risolvere la problematica preventivamente, concordando il valore dei beni oggetto di assicurazione al momento della stipula del contratto ai sensi dell'art. 1908, secondo 2 c.c.; tale ipotesi si differenzia dalla mera dichiarazione di valore, cui fa riferimento il terzo comma dello stesso articolo. La dichiarazione di valore, infatti, costituisce esclusivamente un'indicazione che viene effettuata nella polizza o nei documenti accessori del valore delle cose assicurate al momento della sottoscrizione del contratto e che può essere effettuata anche sulla base della sola dichiarazione del contraente assicurato; essa, infatti, ha esclusivamente la finalità di costituire un elemento al quale si correla la previsione dell'importo massimo garantito dall'impresa assicuratrice e in relazione al quale si determina, tra l'altro, l'importo del premio assicurativo. In questo senso si è, così, affermato che, nel caso in cui l'impresa assicuratrice documenti lo stato di relitto di un veicolo del quale è stato denunciato il furto – e assicurato contro tale evento – prospettando che tale stato sia in contrasto con la dichiarazione di valore riportata nella polizza, quest'ultima non assume rilievo decisivo nel senso di confutare l'eccezione sollevata dall'impresa assicuratrice; ciò anche in considerazione del fatto che è notorio che al momento in cui viene fornita la dichiarazione di stima il contraente assicurando non esibisce la vettura assicurata, né l'assicuratore compie una verifica nel luogo in cui questa è conservata e custodita per poi riportare tale stima nella dichiarazione di valore (App. Milano, IV, 22 giugno 2004, n. 1824). Da ciò consegue che, salvo i casi in cui il valore del bene assicurato contro il furto sia stato oggetto di specifica stima effettuata e concordata dalle parti al momento della conclusione del contratto assicurativo – ipotesi che, come si è avuto modo di vedere, non può essere assimilata a quella in cui le parti hanno effettuato una mera dichiarazione di valore – è il contraente assicurato a dover fornire la prova del valore del bene assicurato al momento del sinistro; con la conseguenza che quando, ad esempio, nel caso di assicurazione contro il furto di un autoveicolo, sia stato eccepito e documentato dall'impresa assicuratrice che il veicolo assicurato risultava avere, al momento del furto, già subito una serie di danni in occasione di incidenti stradali, è sempre sull'assicurato, nella veste processuale di attore, che ricade l'onere di dimostrare l'avvenuta riparazione del veicolo (Trib. Milano 16 ottobre 2005, n. 11576). In termini analoghi, sempre con riferimento all'ipotesi ricorrente nella prassi di assicurazione contro il furto di un veicolo, si è affermato che l'assicurato, al fine di ottenere il pagamento dell'indennizzo, deve dimostrare non solo la preesistenza dell'autovettura al furto, ma anche il suo effettivo funzionamento, nel senso che deve provare che questa fosse idonea a svolgere la funzione che ne è caratteristica di mezzo di locomozione e trasporto di cose e persone, nonché che questa avesse, al momento del furto, un apprezzabile valore economico; con la conseguenza che va escluso il diritto dell'assicurato a conseguire l'indennizzo qualora dagli atti emerga che il veicolo rubato fosse inservibile e non sia stata fornita dall'assicurato la prova dell'avvenuta riparazione (App. Milano, IV, 5 novembre 2004, n. 2821). In termini più generali, l'onere probatorio ricalca lo schema di quello dell'assicurazione contro i danni a beni materiali, con la conseguenza che l'onere probatorio che grava sull'assicurato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., è quello di provare che si è verificato un evento coperto dalla garanzia assicurativa e che esso ha cagionato i danno di cui si chiede il ristoro, mentre il dolo o la colpa grave dell'assicurato che, a norma dell'art. 1900 c.c., esclude la garanzia assicurativa, costituiscono un fatto impeditivo dell'operatività della fattispecie legale, la cui prova, quindi, grava sull'assicuratore. (Trib. Brescia 6 febbraio 2019, n. 314). Inoltre, con particolare riferimento sempre al furto di veicoli, si è affermata la necessità che l'assicurato per conseguire l'indennizzo da furto, fornisca all'assicuratore una serie di documenti tra i quali quelli tesi a dimostrare la titolarità del veicolo e la sua idoneità alla circolazione, come l'estratto cronologico generale e il certificato di spossessamento da richiedere al P.R.A., la carta di circolazione o un suo duplicato, il certificato di proprietà, la fattura di acquisto quietanzata e/o documentazione attestante il pagamento (copia bonifico, assegno, ecc.), e consegni anche la serie completa delle chiavi, ciò al fine di consentire di verificare che l'autovettura non sia stata sottratta con le chiavi inserite e, quindi, non contro la volontà del proprietario ma per sua colpa grave, rilevante ai sensi dell'art. 1900 c.c. (Trib. Milano 1 marzo 2019, n. 2074). In questa prospettiva, e con riferimento alla fattispecie di furto di merci, si è recentemente affermata la sussistenza della colpa grave dell'assicurato, rilevante in base all'art. 1900 c.c., nel caso in cui, dopo aver subito il furto, l'assicurato non chiami immediatamente le forze dell'ordine e non proceda anche ad una perlustrazione all'interno dei locali ove la merce rubata era custodita onde verificare che tutto fosse in ordine; si è in particolare affermato che, in caso di 'attivazione dei sistemi di allarme, è doveroso per l'assicurato entrare e verificare che non siano presenti malfattori o, comunque, chiamare le forze dell'ordine ed assicurarsi che tale verifica sia fatta, con la conseguenza che l'omissione di comportamenti di questo tipo può assumere rilievo ai fini della verifica della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e il danno (Trib. Pisa 20 gennaio 2020, n. 65). Si tratta di decisioni permeate dalla logica indennitaria dell'assicurazione contro il furto e che affermano, proprio in questa prospettiva, la necessità di una prova rigorosa del danno subito da parte dell'assicurato e ciò specialmente allorquando in concreto sia fatto oggetto di contestazione il valore delle cose assicurate o addirittura la loro riconducibilità in concreto alla tipologia di bene assicurato (si pensi all'ipotesi del veicolo non idoneo alla circolazione). Per quanto concerne la nozione di furto oggetto di assicurazione in questo tipo di contratti, è opportuno osservare che è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte che il concetto di furto che viene in rilievo in questi casi non ha un contenuto differente da quello riconosciuto in sede penale ai sensi dell'art. 624 c.p. (Cass. III, n. 5390/1997, Cass. III, n. 16719/2003). A proposito del pagamento del premio, si segnala che nella pratica si osserva talvolta l'inserimento della clausola c.d. appendice di vincolo complesso, che consiste in un accordo trilaterale in virtù del quale l'assicuratore si obbliga, in caso di sinistro, a versare l'indennizzo nelle mani del terzo vincolatario. Secondo la giurisprudenza tale clausola dev'essere qualificata come contratto in favore di terzo, con conseguente diritto di quest'ultimo di pretendere, ai sensi dell' art. 1411, comma 2, c.c., non solo l'esecuzione della prestazione principale (così ad esempio Cass. III, n. 11373/2024 e Cass. II, n. 36127/2023), ma anche l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede, che impongono ad esempio al contraente di metterlo a conoscenza delle condizioni contrattuali e degli eventuali limiti posti dalle stesse all'esercizio del diritto all'indennizzo. Anche nel caso di assicurazione contro il furto, analogamente all'assicurazione contro i danni a beni materiali e ad altri contratti assicurativi, è frequente il ricorso nella contrattualistica a clausole e condizioni che circoscrivono l'operatività della polizza, richiedendo, ad esempio, affinché il furto possa essere indennizzato, l'osservanza di tutte quelle cautele che una persona può essere in grado di apprestare per tutelare conservare la disponibilità del bene assicurato. In questi casi assume rilievo decisivo la distinzione tra clausole che limitano o escludono la responsabilità dell'assicuratore e clausole che delimitano l'oggetto del contratto e, in particolare, del rischio assicurato. Le prime, infatti, rientrano nella più amplia categoria delle clausole di esonero da responsabilità di cui all'art. 1229 c.c., che prevede, al primo comma, la nullità di qualunque patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore nei casi di dolo o colpa grave e, al secondo comma, di qualunque patto preventivo di esonero o limitazione da responsabilità nei casi in cui il comportamento del debitore o dei suoi ausiliari integri la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Si tratta di un limite all'autonomia negoziale fissato dal legislatore con la precipua finalità di garantire la serietà del vincolo contrattuale, che rischierebbe di essere altrimenti pregiudicata nel caso in cui si riconoscesse la validità di clausole di esonero della responsabilità, le quali avrebbero il risultato pratico di scindere l'assunzione dell'obbligazione dalla conseguente responsabilità del debitore per l'inadempimento, rompendo così quel binomio debito-responsabilità che è connaturale all'obbligazione giuridica e che ne assicura la coercibilità. Ipotesi differente rispetto alle clausole di esonero da responsabilità è costituita dalle clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto: queste ultime, infatti, sono clausole che non operano sul piano esecutivo della responsabilità conseguente all'inadempimento escludendola o limitandola, bensì sul piano preventivo della individuazione dell'oggetto del contratto, da intendersi come regolamento contrattuale visto nel suo complesso, ossia come insieme degli obblighi e diritti che derivano dal contratto. Da tale premessa deriva che l'inquadramento di una pattuizione negoziale nell'una o nell'altra categoria assume conseguenze rilevanti: infatti, come anticipato, solo le clausole di esonero da responsabilità, in quanto sfavorevoli rispetto alla posizione dell'altro contraente, necessitano di apposita approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. e sono soggette alla disciplina delle clausole vessatorie dettate dal c.d. codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005 artt. 33, comma 2, lett. a) e q), art. 36, comma 2, lett. a), laddove il contratto assicurativo sia stato concluso da un soggetto che ha lo status di “consumatore” ai sensi del d.lgs. n. 206/2005, ovvero da una persona fisica che agisce per scopi estranei alla sua attività imprenditoriale, professionale o commerciale. Diversamente, invece, le clausole che delimitano l'oggetto del contratto sono considerate valide proprio perché espressione dell'autonomia privata nell'individuare a monte, ex ante, l'assetto negoziale voluto dalle parti e, dunque, gli obblighi e le prestazioni cui queste saranno tenute. È evidente, tuttavia, che tale distinzione, apparentemente netta in astratto, può risultare molto meno agevole in concreto, il che spiega perché diverse pronunce giurisprudenziali, anche della Corte di Cassazione, attengono proprio a fattispecie nelle quali è sorto contrasto tra le parti contrattuali sull'interpretazione delle clausole e sulla relativa collocazione nell'una o nell'altra categoria. Si è così chiarito che nei contratti in cui le parti abbiano inteso subordinare l'operatività della garanzia all'adozione da parte dell'assicurato di alcune misure di sicurezza, prevedendo, quindi, che la copertura assicurativa operi solo se il contraente dia prova di aver adottato tali misure, è preclusa al giudice la possibilità di valutare se in concreto l'adozione effettiva di tali clausole, non dimostrata, avrebbe impedito l'evento dannoso, con conseguente affermazione dell'obbligo dell'impresa assicurativa di corrispondere l'indennizzo nonostante la mancata adozione di queste cautele. In questi casi, infatti, non si è in presenza di clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore, vietate dall'ordinamento, ma di clausole che concorrono ad individuare e delimitare l'oggetto del contratto e del rischio assicurato, con la conseguenza che, incidendo sul diritto a conseguire l'indennizzo, di cui costituiscono elemento costitutivo, è anche onere del contraente assicurato provarne in concreto la ricorrenza (Cass. S.U., n. 12199/1998; Cass. III, n. 2469/2015). Si tratta di un principio consolidato in giurisprudenza e ribadito anche in altre pronunce, con le quali, tra l'altro, proprio con specifico riferimento alle clausole contrattuali del contratto di assicurazione contro il furto che subordinano l'operatività della garanzia assicurativa all'adozione, da parte del contraente assicurato, di determinati dispositivi di sicurezza o all'osservanza di altri oneri, si è affermato che, trattandosi non di clausole che limitano la responsabilità dell'assicuratore, ma di clausole che delimitano l'oggetto del contratto, esse non necessitano di una specifica approvazione per iscritto per poter essere considerate valide (Cass. III, n. 2636/1998, Cass. III, n. 10290/2001). In senso contrario, con riferimento a clausole di questo tipo, è stato affermato che, quando le clausole subordinano la garanzia assicurativa all'adozione di specifiche misure di sicurezza da parte del contraente assicurato, esse hanno la funzione di delimitare l'oggetto del contratto, e quindi il rischio assicurato, sempre che il furto risulti realizzato in concreto con quelle modalità che l'adozione di quelle misure è intesa a prevenire; il risultato pratico che, diversamente, l'assicuratore non può invocare per sottrarsi all'obbligo di corrispondere l'indennizzo la mancata adozione di quelle misure da parte dell'assicurato quando il furto sia stato commesso con modalità del tutto diverse da quelle che le misure intendevano prevenire (Cass. I, n. 7533/1991); si tratta, tuttavia, di una pronuncia isolata rispetto all'orientamento giurisprudenziale di legittimità assolutamente consolidato fin qui riportato. Con riferimento, invece, ad una fattispecie parzialmente diversa si è affermato che “In tema di assicurazione contro il furto, la clausola limitativa della responsabilità dell'assicuratore all'ipotesi che, in caso di sottrazione, i valori assicurati si trovino “indosso o a portata di mano” della persona incaricata del trasporto, circoscrive alla sola ipotesi di furto con destrezza qualificata dalle predette condizioni di fatto il rischio assicurato, secondo una accezione indubbiamente meno ampia rispetto alla (più vasta) nozione penalistica del furto con destrezza desumibile dal disposto dell'art. 625, n. 4 c.p.c. (comunemente interpretato nel senso della non necessità che la cosa si trovi in mano o indosso alla persona, sufficiente risultando, per la legittima configurazione della fattispecie di reato, che essa sia soltanto nella sfera di immediata e diretta vigilanza del derubato). È, pertanto, illegittima, perché illogicamente inosservante dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, l'interpretazione della clausola predetta nel senso della coincidenza dell'espressione “a portata di mano” con l'ordinaria, diretta ed immediata sfera di vigilanza del soggetto passivo del reato (così sancendosi una inaccettabile omogeneità morfologica ed effettuale tra i due concetti), mentre l'operatività della garanzia assicurativa, in presenza di una clausola siffatta, va necessariamente limitata alla (sola) ipotesi in cui l'oggetto del furto si sia trovato a così breve distanza dal derubato da consentirgli la sua materiale e fisica apprensione previa estensione del braccio o della mano” (Cass. III, n. 1289/1998); anche in questo caso, quindi, la valutazione preliminare che viene condotta è quella che concerne l'individuazione della natura della clausola e, quindi, il suo inquadramento nell'ambito delle clausole limitative della responsabilità, sostanzialmente esclusa nel caso di specie, o nell'ambito di quelle che delimitano l'oggetto del contratto, invece riconosciuta. Profili fiscali Gli indennizzi assicurativi incidono sotto diversi versanti nella formazione del reddito d'impresa. In primo luogo, occorre considerare i beni che sono stati colpiti dal sinistro e per i quali l'assicurazione eroga l'indennizzo che possono essere distinti tra beni merce, ossia beni dai quali l'impresa consegue normalmente ricavi (all'interno dei quali rientrano: i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; le materie prime e le materie sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; le azioni, le quote di partecipazione al capitale di società o di enti che non costituiscono immobilizzazioni anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; le obbligazioni, i titoli in serie o di massa) e beni ammortizzabili. In particolare, se l'indennizzo assicurativo viene erogato in relazione alla perdita o al danneggiamento di un bene merce, esso è considerato fiscalmente come un ricavo (art. 85 Tuir, comma 1, lett. f) e concorre alla formazione del reddito d'impresa in base al principio di competenza. Se, invece, l''indennizzo assicurativo è corrisposto per la perdita o il danneggiamento di un bene ammortizzabile, esso è considerato fiscalmente come una plusvalenza (art. 86 Tuir, comma 1, lett. b). La plusvalenza si determina quale differenza tra l'indennizzo conseguito, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come ad esempio spese di perizia), ed il costo non ammortizzato del bene. La plusvalenza concorre a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Tuttavia, nel caso in cui i beni perduti o danneggiati, sono stati posseduti per un periodo pari o maggiore a tre anni il contribuente può scegliere di far concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Per le società sportive professionistiche è sufficiente il possesso per un periodo pari o maggiore ad un anno per poter rateizzare la plusvalenza. Sia nel caso in cui l'indennizzo assicurativo si riferisce alla perdita o al danneggiamento di beni merce, che nel caso in cui si riferisce alla perdita di un bene ammortizzabile, se esso viene liquidato dall'assicurazione in un esercizio successivo rispetto a quello nel quale il sinistro si è verificato, o se il credito nei confronti dell'assicurazione diventa certo e obiettivamente determinabile solo in un esercizio successivo, esso va considerato come una sopravvenienza attiva. Sotto un distinto profilo, occorre considerare che per i premi di assicurazione relativi a beni la cui deducibilità è limitata si applicano norme particolari (ad esempio, ai premi di assicurazione relativi a polizze per responsabilità civile auto o per incendi e furti sui veicoli aziendali). Tali costi sono deducibili con le stesse regole e nelle stesse misure previste per la deducibilità dei costi di acquisto dei veicoli (art. 164 Tuir). |