Assicurazione contro l'incendioInquadramentoIl contratto di assicurazione contro l'incendio fa parte della categoria dei contratti di assicurazione, in particolare contro i danni, con i quali condivide la funzione indennitaria e la natura aleatoria. Come accade per gli altri contratti di assicurazione contro i danni, anche con il contratto di assicurazione contro l'incendio una parte (l'assicurato) intende trasferire un rischio dalla propria sfera giuridico-economica a quella di un altro soggetto, ossia dell'assicuratore. Più specificamente, il rischio che si intende assicurare in questa sotto-categoria di contratti assicurativi è rappresentato dal pericolo di incendio di determinati beni di cui l'assicurato è proprietario, o titolare di altri diritti reali o personali di godimento. Proprio con riferimento alla posizione del conduttore, ossia di un titolare di diritto personale di godimento, si è posto il problema, comune anche agli altri contratti di assicurazione, della sussistenza o meno dell'interesse in capo a quest'ultimo di far assicurare il bene di egli ha il legittimo godimento. Inoltre, anche con riferimento a questa tipologia di contratto di assicurazione contro i danni si è posta la problematica relativa alla validità o meno di quelle clausole che condizionano la possibilità di esigere l'indennizzo in base a determinate circostanze e che sono tendenzialmente inquadrate all'interno della categoria delle clausole che delimitano l'oggetto del contratto. Inoltre, sotto il profilo pratico, una delle problematiche più ricorrenti nella prassi attiene alla verifica delle cause che hanno determinato in concreto il cagionarsi dell'evento incendio; in questi casi, poiché può spesso esservi un interesse ad un celere accertamento della dinamica del sinistro, anche al fine di consentire che il contraente assicurato possa modificare lo stato dei luoghi dopo l'incendio, è frequente il ricorso nella prassi allo strumento dell'accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 696 c.p.c. Formula
ASSICURAZIONE CONTRO L'INCENDIO TRA Il/La Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il ...., residente in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F. .... E la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”), si stipula la presente: POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO L'INCENDIO Polizza n. .... Decorrenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aaa Scadenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa Scadenze annuali: ore 24,00 del gg/mm/aa di ogni anno Tacito rinnovo: NO 1 GLOSSARIO Annualità assicurativa o periodo assicurativo: il periodo compreso tra la data di efficacia iniziale della polizza e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione dell'Assicurazione; Apparecchiature elettroniche: qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico è considerato secondario rispetto alle finalità del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatrici, gruppi di continuità, impianti antifurto, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile, condizionatori; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro è parte e/o è destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o è necessario per il loro funzionamento o utilizzo; Assicurato: il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; Assicurazione: il contratto di assicurazione; Beni immobili: fabbricati, edificati, containers a, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Assicurato o dallo stesso assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti (quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, TVCC; elettrici per forza motrice ed illuminazione, di energia termica, di riscaldamento e condizionamento, idrici ed anti-incendio, fotovoltaici, audio e video, di video-sorveglianza, vari ed ausiliari - impianto telefonico, ascensori, impianto per apertura cancelli con comandi a distanza e relativi sistemi di sicurezza), condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione; Broker: eventuale denominazione del broker nel caso in cui la polizza sia stata stipulata tramite broker; Contraente: il soggetto, persona fisica o giuridica, che stipula l'Assicurazione; Danno consequenziale: il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza; Dolo del Contraente o dell'Assicurato: il dolo del soggetto che assume la qualifica di Contraente e/o Assicurato o di legale rappresentante nel caso di società assicurata; Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità; Fenomeni atmosferici: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi; Fenomeni elettrici: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni: - di usura o di carente manutenzione; - direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove; - dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto, fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato; Franchigia: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento e che rimane a carico dell'Assicurato; Implosione: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna; Incendio: la combustione, con fiamma, di beni materiali, estesa al di fuori di un accettabile focolare, che può autoestendersi e propagarsi; Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; Lastre: le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; Liquidazione del danno: la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo; Mezzi di custodia: mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza; Polizza: il documento che prova e regolamenta l'Assicurazione, comprese le condizioni generali e particolari di polizza; Primo rischio assoluto: la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale; Regola proporzionale: in applicazione di quanto previsto dall'art. 1907 c.c., se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte; Rischio locativo: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 c.c., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza; Ricorso dei locatari: le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto; Scoperto: la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento che rimane a carico dell'Assicurato; Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione o per carenza di pressione esterna; Sinistro: l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione; Società: la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti o coassicuratrici; Soggetti non considerati terzi: il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato, quindi unicamente il Direttore Generale dell'Amministrazione; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile; Valore intero: la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale. NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Denominazione dell'Impresa di Assicurazione, Sede Legale, Sito Internet, Recapiti Telefonici, Indirizzo Mail Riferimento ad autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e numero di iscrizione all'albo delle imprese assicurative INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA Patrimonio netto; specifico riferimento alla parte relativa al capitale sociale e alle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità riferito allo specifico ramo assicurativo al quale attiene il contratto. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO Prestazioni assicurative e garanzie offerte Costi, sconti e regime fiscale Costi gravanti sul contraente 2 Spese di emissione polizza. Costi fissi. Costi variabili. Addizionale di frazionamento Es. Mensile: 5% Bimestrale: 3,6% Trimestrale: 3% Quadrimestrale: 2,6% Semestrale: 2% Quota parte percepita dagli intermediari Eventuale quota parte percepita da intermediari per la stipula della polizza. Sconti Eventuali sconti applicati (ad es. in caso di addebito del premio tramite RID bancario o per stipula della polizza online). Non sono previsti sconti di premio. Regime fiscale imposta sui premi Indicazione delle imposte e dello specifico regime fiscale applicabile in considerazione del tipo di polizza (es. detraibilità fiscale dei premi). Regime di tassazione delle somme assicurate Indicazione del regime di tassazione per le somme erogate in caso di erogazione del capitale o della rendita Revoca della proposta Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell'art. 176 d.lgs. n. 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto. Ai fini della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta – mediante lettera a mezzo posta, indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore. Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione. La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante della proposta, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio. Informativa in corso di contratto L'Assicuratore si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso. In particolare, gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet dell'Assicuratore ..... Comunicazioni - Modifiche dell'assicurazione Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1. Durata del contratto La copertura assicurativa ha la durata indicata nel frontespizio di polizza (ove sono indicate anche le scadenze annuali intermedie) e non è (oppure è) prorogabile automaticamente. È facoltà di ciascuna delle parti recedere dal contratto in occasione di ogni scadenza annuale intermedia mediante comunicazione raccomandata inviata dall'una all'altra parte – e anticipata a mezzo telefax - almeno .... (in lettere ....) giorni prima di tale scadenza. Non è consentito alla Società inviare disdetta o recesso solo per una o alcune delle garanzie previste. È facoltà del Contraente notificare alla Società la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni giuridiche ed economiche fino ad un massimo di .... (in lettere ....) giorni immediatamente successivi a tale scadenza, previo pagamento del premio assicurativo per il periodo durante il quale non era stata ancora comunicata la volontà di prosecuzione del rapporto. Art. 2. Gestione del contratto La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata all'agente assicurativo / o al broker di assicurazione ..... Le parti si danno reciprocamente che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite dell'agente assicurativo / o del broker; la Società da atto che il pagamento dei premi all'agente assicurativo o al broker è liberatorio per il Contraente. Art. 3. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede Ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c. le parti prendono atto che la mancata o inesatta comunicazione da parte della Contraente di circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio comporterà, in base alle condizioni previste nelle citate disposizioni, l'annullamento del contratto, la decadenza dal diritto all'indennizzo, la riduzione dello stesso, e la cessazione dell'assicurazione sempre che la Contraente non abbia agito con dolo. La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata anche se la comunicazione ha data successiva. Art. 4. Riferimento alle norme di legge - Foro competente Per quanto non previsto dalle presenti condizioni contrattuali valgono unicamente le norme stabilite dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato. Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono soggette all'obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, e comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010, come reintrodotto dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013. Per le controversie riguardanti l'applicazione del contratto, è competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o sede del Contraente.
Per le controversie riguardanti l'applicazione l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ...., salvo che il Contraente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 206/2005.
Art. 5. Pagamento del premio - Termini di rispetto L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c.. In caso di mancato pagamento del premio, il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione. Art. 6. Diritto di surroga La Società che ha corrisposto l'indennizzo è surrogato, fino alla concorrenza di quest'ultimo, nei diritti dell'assicurato nei confronti dei terzi responsabili ai sensi dell'art. 1916 c.c. Art. 7. Assicurazione per conto di chi spetta L'assicurazione è prestata in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In caso di sinistro, i terzi interessati non hanno facoltà di nomina dei periti, né sono legittimati ad impugnare la perizia, rimanendo stabilito e convenuto che le azioni, ragioni e diritti sorgenti dall'Assicurazione stessa non potranno essere esercitati che dal Contraente. Art. 8. Ispezione dei beni assicurati La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni e di adoperarsi al fine di consentire l'ispezione delle cose assicurate a richiesta della CONDIZIONI PARTICOLARI DELL'ASSICURAZIONE Art. 9. Oggetto dell'assicurazione La Società assicura, per le partite richiamate nella scheda di conteggio del premio allegata al presente contratto e nei limiti dei capitali e massimali stabiliti, i danni (materiali diretti e materiali consequenziali, totali e/o parziali) sofferti dai: 1. beni immobili assicurati, 2. beni mobili presenti all'interno dei beni immobili assicurati, nonché i risarcimenti dovuti a terzi nell'ambito del: 3. rischio locativo, 4. ricorso terzi e/o ricorso dei locatari, in conseguenza di un qualunque evento (non espressamente escluso, e fatte salve eventuali limitazioni o precisazioni specifiche) inclusi quelli derivanti da: a) incendio, b) combustione anche senza sviluppo di fiamma, c) esplosione, implosione e scoppio, d) azione del fulmine, anche senza sviluppo di fiamma, e) fumo, gas o vapori sviluppatisi da incendio, anche di beni diversi da quelli assicurati. Ad integrazione di quanto specificato al punto precedente, si stabiliscono inoltre le seguenti condizioni di operatività ed esclusioni specifiche nell'ambito delle garanzie di seguito elencate: Ricorso terzi - Ricorso locatari: la Società tiene indenne l'assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni materiali causati alle cose di terzi, compresi i locatari, da sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. Crollo e Collasso Strutturale: la Società indennizza, fino alla concorrenza per ciascun sinistro ed anno del limite di indennizzo indicato a tale titolo nella scheda SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO, i danni materiali diretti e/o consequenziali derivanti ai beni assicurati da Crollo e Collasso Strutturale, che sia riconducibile agli eventi oggetto di copertura assicurativa di cui alle predette lett. a), b), c), d), ed e). Restano esclusi i danni causati da o conseguenti a: 1. errori di calcolo, errore nei disegni costruttivi, o a difetto di costruzione o vizio di materiale, nonché a sovraccarico delle strutture portanti; 2. modifiche dei fabbricati assicurati intervenute dopo il collaudo definitivo o successivi collaudi; 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, mancata o insufficiente manutenzione. Nell'ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da: – terremoto, maremoto, inondazioni, alluvioni, uragani, eruzioni vulcaniche, bradisismo, valanghe, slavine, effetti graduali egli eventi atmosferici, ossidazione, corrosione. La Società assicura, anche, in aggiunta ai restanti indennizzi le spese sostenute dall'Assicurato: – Spese di demolizione e sgombero: per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza. Questa garanzia viene prestata senza applicazione della regola proporzionale e fino alla concorrenza complessiva per evento e per anno dell'importo indicato a tale titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per demolire, rimuove-re, trasportare, depositare e ricollocare, i beni assicurati non colpiti da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiati, nonché, se effettuati per ordine dell'Autorità Amministrativa e/o motivi di igiene e sicurezza, quelle per rimozione, trattamento e smaltimento di terreni, acque, od altri materiali e/o cose non assicurate con la presente polizza. I residui rientranti nella categoria “Tossico-nocivi” di cui al d.lgs. n. 22/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelli radioattivi disciplinati dal d.lgs. n. 230/1995, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi fino alla concorrenza del .... % di quanto dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro. – Onorari periti e professionisti: a titolo di corrispettivo di prestazioni professionali comunque necessarie a definire l'entità dei danni subiti, nonché quelle sostenute per il perito di parte e per la quota del terzo perito in caso di perizia collegiale, fino alla concorrenza dell'importo eventualmente indicato a questo titolo nella scheda di riepilogo SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO. Tale importo rappresenta comunque il massimo esborso sostenibile a tale titolo dalla Società per sinistro e/o per annualità assicurativa; Le prestazioni del contratto sono (o non) efficaci anche qualora il sinistro sia causato da colpa grave del Contraente. Art. 10. Cose Escluse dall'Assicurazione La Società non indennizza i danni subiti da 3 : .... Art. 11. Indennizzi - Limitazioni - Massima esposizione della Società Gli importi indicati nella scheda di conteggio del premio rappresentano, per ciascuna partita assicurata, il massimo esborso da parte della Società per sinistro e, ove indicato, per periodo assicurativo. Gli importi e/o le percentuali indicate nella scheda di riepilogo degli scoperti e franchigie rappresentano le eventuali limitazioni e/o detrazioni che vengono applicate sugli importi indennizzabili in caso di sinistro, per la determinazione degli importi liquidabili. Tutti i limiti e sottolimiti di indennizzo si intendono al netto delle franchigie e/o scoperti applicabili. Art. 12. Esclusioni Ferme le condizioni di operatività/esclusioni specifiche valide per talune garanzie, così come riportate nella sezione DEFINIZIONI e nella SEZIONE I, la Società non è obbligata per i danni: I. verificatisi in occasione di: a) atti di guerra, operazioni militari, invasioni, insurrezioni b) inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, c) maremoto, eruzioni vulcaniche, mareggiate, bradisismo, valanghe e slavine, e) esplosioni, di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, od in occasione di radiazioni provocate dall'Accelerazione artificiale di particelle atomiche; a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi, II. causati da o dovuti a: f) fatti per i quali debba rispondere per legge o per contratto il fornitore o il costruttore del bene danneggiato, g) assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate, h) deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze, deperimenti, siccità, perdita di peso, fermentazione, evaporazione, azione prolungata di piante e/o animali e/o insetti; i) guasti meccanici o anormale funzionamento di macchinari, a meno che non siano provocati da eventi non specificatamente esclusi; non rientrano nella presente esclusione e sono pertanto assicurati ai sensi di polizza i danni dovuti a: fenomeni elettrici o elettronici, scoppio, esplosione, implosione, guasto di impianti di estinzione, rovina e/o caduta di ascensori, montacarichi, impianti di sollevamenti in genere; j) difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza, k) a lampade e altre fonti di luce, se non connessi a danni sofferti da altre parti delle cose assicurate, l) applicazione di ordinanze di Autorità Amministrative o da leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari, m) mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate o altri enti posti nel raggio di 200 metri; Le parti convengono che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa; III. nonché: n) causati con dolo del Contraente e/o Assicurato; o) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate fatto salvo quanto diversamente normato, p) conseguenti, in tutto o in parte, ad alterazioni di dati, memorizzati su supporti di qualsiasi sistema elettronico di elaborazione, effettuate direttamente o tramite linee di trasmissione (inclusi programmi virus) a meno che non siano provocati da sinistri non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate e/o a meno che siano causa di altri non specificatamente esclusi. Art. 13. Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve: a) fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 1914 c.c.; b) presentare, in caso di sinistro presumibilmente doloso, denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo entro .... (in lettere ....) dall'accaduto; c) darne avviso alla Società, anche eventualmente per il tramite per il tramite dell'agente assicurativo /o del broker, entro .... (in lettere ....) giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c., precisando, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno e allegando copia della denuncia alle Autorità di cui al punto precedente; d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad alcuna indennità; e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento analitico alla qualità, quantità e valore delle cose sottratte, distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, libri, fatture o qualsiasi documento che possa ragionevolmente essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. L'inadempimento doloso di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 c.c. o il diritto della Società di ridurre l'indennizzo dovuto in considerazione del pregiudizio subito per l'inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi di denunzia. Salve le operazioni necessarie ad evitare o ridurre il danno e/o proteggere i beni assicurati, lo stato delle cose non può essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro .... e giorni lavorativi dall'avviso di cui alla lett. c), questi può dare corso a tutte le azioni ritenute necessarie senza che ciò costituisca un pregiudizio al suo diritto all'indennizzo; rimane in ogni caso fermo l'obbligo di conservare le tracce e i residui del sinistro. La Società fornirà annualmente all'Assicurato, anche eventualmente per il tramite dell'agente assicurativo /o del broker, un elenco riepilogativo dei sinistri denunciati dall'inizio del contratto assicurativo, riportante: – la numerazione attribuita – la data di accadimento – la natura dell'evento – lo stato del sinistro – l'importo stimato per la sua definizione, o – l'importo liquidato – nonché, qualora il sinistro sia stato respinto, i motivi della sua reiezione. È facoltà dell'Assicurato richiedere ed obbligo della società fornire lo stesso riepilogo anche in altre occasioni qualora l'Amministrazione lo richieda. Art. 14. Procedura per la valutazione del danno L'ammontare del danno è dato dal valore che le cose perite o danneggiate avevano al momento dell'incendio o dal costo di riparazione delle cose danneggiate in connessione con il verificarsi dell'incendio, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro. L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità alternative: a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato; b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico (“perizia formale”). I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però partecipare alla decisione. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione è avvenuto il sinistro. Fermo quanto disciplinato dall'art. 9 (Oggetto dell'Assicurazione) sugli onorari di periti e professionisti, le spese del proprio Perito sono a carico di ciascuna delle Parti che procede alla relativa nomina mentre, in caso di nomina del terzo Perito, sono ripartite in pari misura tra le parti. Art. 15. Mandato dei Periti I periti devono: a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro; b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, la loro rispondenza allo stato dei luoghi e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che abbiano aggravato il rischio e che non sono state comunicate o comunque rese note alla Società; c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 13 (Denuncia dei sinistri-Impegni delle parti); d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose danneggiate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 16 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno); e) verificare se il danno come riscontrato e accertato rientra, anche in considerazione delle modalità con le quali si è verificato, tra quelli assicurati con la presente polizza; f) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei Beni Immobili danneggiati. Qualora l'Assicurato abbia necessità di proseguire le attività che si svolgevano all'interno o mediante i beni distrutti o danneggiati dal sinistro e le operazioni peritali non sono state ancora intraprese, deve segnalare per iscritto tale circostanza alla Società mediante lettera o fax; trascorse 24 ore da tale comunicazione potrà proseguire le attività senza che ciò possa impedire il suo diritto all'indennizzo; resta fermo, in ogni caso, l'obbligo per l'Assicurato di conservare le tracce e i residui del sinistro. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 14 (Procedura per la valutazione del danno – lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d), e) ed f) sono obbligatori e vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori materiali di conteggio, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche qualora un Perito si rifiuti di sottoscriverla; di tale rifiuto deve comunque darsi atto nel verbale definitivo di perizia sottoscritto da tutti i Periti. Art. 16. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s'intende convenzionalmente: – per i Beni Immobili, la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo del bene (al lordo degli oneri di urbanizzazione, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili); – per i Beni Mobili, la spesa necessaria per il loro rimpiazzo con altro nuovo uguale, o equivalente per rendimento economico (comprese le spese di trasporto, di montaggio, progettazione, direzione lavori, fiscali e simili). Per beni immobili e mobili con particolare valore storico, artistico, culturale e/o che rientrino nella disciplina del d.lgs. 42/2004, rientra nella definizione di “valore a nuovo” la spesa necessaria per la loro ricostruzione o ripristino, laddove sia attuabile. Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l'osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Beni Immobili e Mobili assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione nonché per gli eventuali collaudi, prove di idoneità e quant'altro necessario per il controllo del bene assicurato interessato dal sinistro, anche se apparentemente non leso, e ciò fino alla concorrenza di un importo pari al .... % (in lettere ....) del danno indennizzabile, nel limite della somma assicurata e con un massimo di € .... per sinistro ed anno. L'attribuzione del valore che le cose danneggiate o distrutte avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri: I. Per i Beni Immobili – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto del deprezzamento determinato tenuto conto dello stato di conservazione, del grado di vetustà, delle modalità di costruzione, dell'ubicazione, della destinazione all'uso e di ogni altra circostanza concomitante che incida sul valore del bene; II. Per i Beni Mobili – si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto del deprezzamento determinato tenuto conto del tipo di bene, della funzionalità, della qualità, dello stato di manutenzione e di ogni altra circostanza concomitante che incida sul valore del bene. L'ammontare del danno si determina: – per i Beni Immobili – applicando il criterio di cui al punto I alla spesa necessaria per costruire ex novo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e sottraendo dalla stima così effettuata il valore dei residui dei beni danneggiati stessi. – per i Beni Mobili – applicando il criterio di cui al punto II e sottraendo dalla stima così effettuata il valore dei beni illesi ed il valore residuo dei beni danneggiati stessi. Le spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui del sinistro sono oggetto di stima separata in quanto per esse non opera la regola proporzionale di cui all'art. 1907 c.c. Relativamente ai danni di “Fenomeno elettrico e/o Elettronico” ai Beni Mobili costituenti Apparecchiature Elettroniche, l'ammontare del danno è determinato intendendo per tale: 1. in caso di danno parziale, la spesa per riparare o ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro; in caso di danno non riparabile o per il quale le spese di riparazione eguagliano o superano il valore a nuovo del bene danneggiato, il danno viene considerato come da perdita totale del bene; 2. in caso di danno totale: – per i beni con vetustà non superiore a .... (in lettere ....) anni, come anche per i beni di maggior vetustà se ancora reperibili sul mercato, la spesa per rimpiazzare il bene perduto con altro nuovo di uguali, se disponibili, o le cui prestazioni risultano più prossime a quelli da rimpiazzare; – negli altri casi, il valore del bene è determinato tenendo conto del grado di vetustà, dello stato di conservazione, di usura e di ogni altra circostanza concomitante che incida sulla valutazione del bene stesso. Art. 17. Pagamento dell'indennizzo Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro .... giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di .... giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto la documentazione richiesta per la denuncia del sinistro e sempre che dalla perizia e/o dalla documentazione non risulti il dolo del Contraente/Assicurato. L'indennizzo da liquidarsi a termini di polizza verrà corrisposto anche in mancanza di chiusura di istruttoria (se aperta) da cui non emerga il dolo del Contraente/Assicurato, fermo l'obbligo per l'Assicurato di restituire quanto percepito, comprensivo di interessi legali e rivalutato monetaria secondo gli indici ISTAT, qualora sia emessa sentenza penale definitiva dalla quale risulti il dolo del Contraente/Assicurato o comunque la sussistenza di una o più cause di decadenza del diritto a percepire l'indennizzo in base alle Condizioni di Assicurazione. Qualora un medesimo evento dannoso colpisca una pluralità di beni e/o di partite di danno, e per uno o più di essi/esse le Parti abbiano raggiunto un accordo per la liquidazione del rispettivo danno, tale liquidazione se richiesta dall'Assicurato avverrà anche se non vi è accordo per i restanti beni e/o per le restanti partite di danno. Resta altresì convenuto che franchigie e/o scoperti e/o limiti di indennizzo, salvo che sia diversamente previsto, verranno applicati sulla globalità del sinistro e non sui singoli beni e/o sulle singole partite di danno. Art. 18. Limite massimo dell'indennizzo Salvo l'ipotesi disciplinata dall'art. 1914 c.c. la Società non potrà mai essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Art. 19. Anticipo dell'indennizzo L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un importo pari al .... % dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che: a) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro; b) l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € .... (in lettere .... /00) La verifica della sussistenza delle condizioni di cui ai punti a) e b) dovrà essere effettuata entro e non oltre il .... ° (in lettere ....) giorno dalla data del ricevimento della denuncia di sinistro da parte della Società; se le predette condizioni risultano soddisfatte, la Società provvede a liquidare l'anticipo entro e non oltre il .... ° (in lettere ....) giorno a decorrere dalla data in cui si è svolta con esito positivo la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra. L'acconto non può essere comunque superiore ad € .... (in lettere .... /00) per sinistro e per anno. Art. 20. Costituzione del premio ed adeguamento delle somme assicurate - Buona fede Le somme assicurate previste in garanzia alle partite Beni Immobili e/o Beni Mobili vengono indicate in via preventiva e saranno soggette a conguaglio al termine d'ogni annualità assicurativa per gli importi che risulteranno, per ciascuna partita presa separatamente, in aumento fino ad un massimo del .... % ( .... %) delle stesse. Limitatamente alle partite di cui sopra, separatamente considerate, la Società s'impegna quindi a ritenere garantita un'ulteriore somma pari al .... % ( .... percento). Il Contraente o l'Assicurato s'impegna a comunicare entro i .... (in lettere ....) giorni immediatamente successivi al termine d'ogni annualità assicurativa l'ammontare delle nuove somme da assicurare. Qualora il Contraente o l'Assicurato non ottemperi all'obbligo di comunicare l'aumento dei valori di cui sopra, la presente condizione decade con inizio dalle ore 24 (ventiquattro) del .... ° giorno anzidetto, fermo il diritto della Società all'incasso del relativo premio. Il Contraente s'impegna inoltre a pagare il conguaglio di premio, che sarà calcolato applicando sugli aumenti di valore, per il periodo d'assicurazione trascorso, la metà del tasso di polizza e, per il nuovo periodo, l'intero tasso di polizza; analogamente si procederà in caso di riduzione dei valori. Le parti convengono che, qualora l'Assicurato abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete in ordine alle nuove somme da assicurare, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita in relazione alle nuove somme assicurate. Art. 21. Riparto di coassicurazione 4 In caso di pluralità di assicurazioni stipulate per gli stessi danni assicurati con la presente polizza l'assicurazione è ripartita tra le Società assicuratrici elencate nel “Riparto” che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine “Società” indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel “Riparto”. Ciascuna Società è, conseguentemente, tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale. Le Società coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dall'agente assicurativo / broker direttamente con ciascuna Società interessata Società .... Quota .... % - Coassicuratrice (eventualmente Delegataria) Società .... Quota .... % - Coassicuratrice (eventualmente Delegataria) Società .... Quota .... % - Coassicuratrice (eventualmente Delegataria). Nel caso in cui l'Assicurato ometta con dolo di comunicare la presenza di più assicurazioni per il medesimo danno a tutte le Società assicuratrici, queste ultime non saranno tenute a corrispondere l'indennizzo. Si applica, per tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni, l'art. 1910 c.c. Art. 22. Trattamento dei dati Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, in particolare operate con il d.lgs. n. 101/2018 (Decreto Privacy Italiano), ciascuna delle parti acconsente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali da essa derivanti. Art. 23. Disposizione finale Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni si applicano gli artt. 1904 e ss. c.c. Art. 24. Tracciabilità dei flussi finanziari La Società, il Contraente, l'Assicurato, l'agente assicurativo e/o il broker si impegnano ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla l. n. 136/2010 e successive modifiche. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata l. n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 3, comma 8 della legge. SCOPERTI, FRANCHIGIE E/O SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO In nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di: Massimo Indennizzo per sinistro ed anno: € .... Garanzia / Tipologia di danno 5 a) Es. danno a fabbricati Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno b) Es. danni ad attrezzature Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno Limiti specifici di indennizzo (es. Fenomeni/Eventi atmosferici, Inondazioni, Mancato Freddo) 6 Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno RIEPILOGO DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA Partite assicurate Capitali: € .... Beni immobili: € .... Beni mobili: € .... Premio imponibile: Premio imponibile: € .... Imposte: € .... Totale premio lordo annuo di polizza: € .... ASSICURAZIONE CONTRO L'INCENDIO DOCUMENTO DI SINTESI Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”) E la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in “la Società”), Massimo Indennizzo per sinistro ed anno: € .... Garanzia / Tipologia di danno 7 a) Es. danno a fabbricati Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno b) Es. danni ad attrezzature Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno Limiti specifici di indennizzo (es. Fenomeni/Eventi atmosferici, Inondazioni, Mancato Freddo) 8 Massimo indennizzo: € .... Franchigia: € .... Scoperto: % .... sul danno Partite assicurate Capitali: € .... Beni immobili: € .... Beni mobili: € .... Premio imponibile: Premio imponibile: € .... Imposte: € .... Totale premio lordo annuo di polizza: € .... Luogo e data .... La Compagnia assicuratrice Il Contraente/Assicurato .... .... Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 4: Riferimento alle norme di legge - Foro competente; Art. 5: Pagamento del premio - Termini di rispetto; Art. 6: Diritto di surroga; Art. 8: Ispezione dei beni assicurati; Art. 10: Cose Escluse dall'Assicurazione; Art. 11: Indennizzi - Limitazioni - Massima esposizione della Società; Art. 12: Esclusioni; Art. 13: Denuncia dei sinistri - Impegni delle parti; Art. 14: Procedura per la valutazione del danno; Art. 15: Mandato dei Periti; Art. 16: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno; Art. 17: Pagamento dell'indennizzo; Art. 18: Limite massimo dell'indennizzo Luogo e data .... Il Contraente/Assicurato .... [1] È possibile per le parti concordare il rinnovo tacito alla scadenza. [2] Nella presente parte della nota informativa si indicano i costi fissi e variabili applicati, le maggiorazioni (addizionali di frazionamento), di regola previste, e applicate sotto forma di percentuali sul premio in base ai periodi di frazionamento, spese per visita medica, costi per l'intermediazione ed eventuali sconti. [3] Le parti indicano specificamente eventuali beni, come ad esempio beni preziosi presenti nell'immobile assicurato ai quali non è estesa la copertura assicurativa. Si tratta, quindi, di beni che, per il valore consistente o per la presenza del tutto occasionale all'interno dell'immobile necessitano eventualmente della stipula di una polizza ad hoc. [4] La presente clausola sarà inserita solo in caso di coassicurazione. [5] In questa parte è possibile specificare i vari importi in relazione ai diversi beni assicurati (es. danni ad edifici, danni a beni mobili), con individuazione specifica di importi massimi, franchigie e scoperti assicurativi. [6] Nella presente parte della polizza sono indicati specificamente gli eventuali limiti previsti con riferimento a particolari ipotesi ricomprese nell'oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 9, ma indennizzati in alcuni limiti fissati nella polizza medesima. [7] In questa parte è possibile specificare i vari importi in relazione ai diversi beni assicurati (es. danni ad edifici, danni a beni mobili), con individuazione specifica di importi massimi, franchigie e scoperti assicurativi. [8] Nella presente parte della polizza sono indicati specificamente gli eventuali limiti previsti con riferimento a particolari ipotesi ricomprese nell'oggetto dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 9, ma indennizzati in alcuni limiti fissati nella polizza medesima. CommentoNozione e funzione dell'assicurazione contro l'incendio Il contratto di assicurazione contro l'incendio rientra nella categoria dei contratti di assicurazione e in particolare nel genus dei contratti di assicurazione contro i danni, ai quali risulta accomunato dalla causa indennitaria; anche nell'assicurazione contro l'incendio, infatti, il contraente assicurato intende tutelarsi rispetto ad un determinato rischio, costituito in particolare dal pericolo di perimento totale o parziale dei beni assicurati in virtù di uno specifico evento, ossia un incendio, trasferendone le conseguenze in capo ad un altro soggetto, l'assicuratore. Il contratto di assicurazione contro l'incendio, analogamente agli altri contratti assicurativi, ha natura aleatoria, in quanto caratterizzato dal fatto che una delle due prestazioni dedotte in contratto, ossia quella che grava sull'assicuratore di corrispondere l'indennizzo, è incerta nella sua possibilità di realizzarsi, poiché correlata al verificarsi di un evento incerto, quale è certamente un incendio. Al pari degli altri contratti assicurativi, e in particolare di quelli contro i danni, il contratto di assicurazione contro l'incendio si caratterizza per perseguire una funzione indennitaria che implica, in primo luogo, che, al momento della stipulazione del contratto di assicurazione deve necessariamente sussistere un interesse da tutelare, in mancanza del quale il contratto deve ritenersi affetto da nullità (art. 1904 c.c.) perché sostanzialmente privo di una funzione da realizzare. Infatti, la funzione indennitaria che accomuna questa tipologia di contratti implica che, al verificarsi dell'evento oggetto della garanzia assicurativa, il contraente assicurato sia posto nelle condizioni di essere reintegrato, in tutto o in parte, nella propria sfera patrimoniale, attraverso il ripristino della situazione preesistente al verificarsi del sinistro (art. 1905 c.c.). Al contempo la funzione indennitaria non definisce soltanto in positivo questo tipo di contratti, ma ne delimita, anche in negativo, la portata: infatti, il verificarsi del sinistro non può mai costituire, per il contraente assicurato, l'occasione per conseguire delle utilità economiche indebite. Costituisce chiara espressione della logica indennitaria sottesa all'assicurazione contro l'incendio la disposizione di cui all'art. 1908, comma 1 c.c., che sancisce che “Nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro”. Tale limitazione, infatti, rinviene la propria “ratio” nell'esigenza di evitare che con la conclusione di un contratto di assicurazione e in seguito al verificarsi del sinistro oggetto della copertura assicurativa, il contraente assicurato possa ottenere dei vantaggi, finendo, in questo modo, con il trovarsi in una situazione economico-patrimoniale addirittura migliore e più favorevole rispetto a quella preesistente al verificarsi del sinistro. Dalla funzione indennitaria che caratterizza l'assicurazione contro l'incendio – così come per gli altri contratti di assicurazione contro i danni – deriva anche che ai fini della relativa stipula occorre necessariamente che il contraente assicurato sia titolare di una situazione di interesse, inteso come legame con il bene che si intende assicurare, che giustifichi l'assicurazione di quest'ultimo; in mancanza di un siffatto interesse, infatti, viene a mancare la situazione di rischio in relazione alla quale l'assicurato intende cautelarsi, il che spiega perché, nel caso in cui il rischio oggetto del contratto di assicurazione non è mai esistito o è venuto meno prima della stipula del contratto il contratto di assicurazione è affetto da nullità (art. 1895 c.c.). In questo caso, infatti, manca un elemento essenziale del contratto che lo caratterizza sotto il profilo causale, ossia la funzione di assicurare il contraente assicurato in relazione a un rischio che può investire la propria sfera patrimoniale. Un'interessante problematica è stata affrontata e risolta recentemente dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso di incendio causato da un veicolo parcheggiato all'interno di un garage privato di un immobile. Secondo la ricostruzione operata dalla Corte di Giustizia, tale fattispecie va collocata nell'ambito dell'assicurazione della responsabilità civile derivante da circolazione di veicoli e natanti; e ciò sulla base di una interpretazione ampia, ricondotta all'art. 3, comma 1, della direttiva 2009/103/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, secondo cui nella nozione di circolazione dei veicoli, contemplata da tale norma, rientra la fattispecie del veicolo parcheggiato in un garage privato di un immobile, che, quindi, utilizzato in conformità della sua funzione di mezzo di trasporto, abbia preso fuoco, provocando un incendio avente origine nel circuito elettrico del veicolo stesso, e abbia causato dei danni a tale immobile, e ciò nonostante il veicolo non fosse stato spostato da più di 24 ore prima del verificarsi dell'incendio (Corte giustizia UE sez. II, 20/06/2019, n.100). Con la conseguenza che, in questo caso, dovrà trovare applicazione la disciplina speciale in tema di r.c.a. con tutto ciò che ne consegue in tema di individuazione dei soggetti obbligati, di litisconsorzio processuale e di condizioni e limiti per l'operatività dell'assicurazione. La funzione indennitaria sottesa a questa tipologia di assicurazione si desume anche dall'esame di alcune disposizioni che, pur dettate nel diverso ambito del contratto di locazione, disciplinano pur sempre l'ipotesi dell'incendio. In tal senso si pensi appare opportuno esaminare il disposto dell'art. 1589 c.c., che stabilisce: “Se la cosa distrutta o deteriorata per incendio era stata assicurata dal locatore o per conto di questo, la responsabilità del conduttore verso il locatore è limitata alla differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo”. Tale previsione scaturisce da quanto stabilito dall'art. 1588 c.c., in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile. In base a tale disposizione, quindi, il conduttore risponde del perimento della cosa locata in considerazione del rapporto di custodia che lo lega a quest'ultima quale effetto naturale dal contratto di locazione, tant'è che ricorre una vera e propria presunzione legale relativa di responsabilità, superabile soltanto attraverso la prova da parte del conduttore che gli eventi dannosi siano non siano ad egli imputabili. La regola sancita dall'art. 1589 c.c. disciplina dunque le conseguenze dell'incendio, ricollegandosi indirettamente al principio indennitario: infatti, la norma ha la chiara funzione di evitare che, nel caso in cui si verifichi un incendio ed il locatore abbia preventivamente assicurato la cosa locata per tale rischio, egli possa conseguire un lucro ingiustificato agendo per il ristoro del danno sia nei confronti dell'impresa assicuratrice sia nei confronti del conduttore. Con riferimento a tale fattispecie deve anche osservarsi che, in realtà, l'interesse che il legislatore prende in considerazione è quello inquadrabile nel c.d. “rischio locativo”, ossia quelle ipotesi in cui l'assicuratore garantisce il rischio di danni materiali e diretti che possono scaturire dall'incendio di un fabbricato condotto in locazione e di cui sia responsabile il conduttore, come si è visto, quale custode del bene. A ben vedere, quindi, in questi casi si è solo apparentemente in presenza di un'assicurazione contro l'incendio intesa come sottocategoria di assicurazione contro i danni, essendosi piuttosto in presenza di una situazione riconducibile all'assicurazione da responsabilità civile (art. 1917 c.c.) e, nello specifico, di responsabilità civile del conduttore; si tratta, infatti, di un'ipotesi in cui la funzione che si intende perseguire con il contratto di assicurazione è quella di assicurare il conduttore rispetto ai danni che dovessero scaturire dalla sua responsabilità che, ai sensi dell'art. 1588 c.c., ha, nei confronti del proprietario e di terzi per l'incendio del bene locato. Sulla base di tali previsioni si giustifica, quindi, la possibilità per il conduttore di stipulare un contratto di assicurazione che abbia ad oggetto l'immobile locato, poiché si ritiene che sia ravvisabile in capo al conduttore un interesse alla stipula del contratto assicurativo che scaturisce sia dal rapporto di godimento con il bene condotto in locazione, sia dalla responsabilità civile specifica prevista a suo carico dal combinato disposto degli artt. 1588 e 1589 c.c. (Trib. Udine 17 marzo 1988). In questa prospettiva si è quindi affermato che il conduttore – fatta eccezione per l'ipotesi contemplata dall'art. 1588, comma 1 c.c. in cui fornisca la prova che l'incendio della cosa è derivato da causa a lui non imputabile – risponde in ogni caso dei danni subiti dal bene locato per effetto dell'incendio, con la precisazione che, nell'ipotesi in cui il bene non è stato assicurato dal locatore, egli ne risponderà nei confronti esclusivamente di quest'ultimo, laddove, invece, nell'ipotesi in cui il bene sia stato assicurato, egli ne risponderà nei confronti dell'assicuratore fino alla concorrenza dell'indennizzo corrisposto, in virtù della surroga dall'assicuratore nella posizione del contraente assicurato e, nei confronti del locatore, per l'eventuale differenza. Ciò comporta, quindi, l'ulteriore risultato che l'esistenza di un contratto di assicurazione stipulato dal locatore non costituisce una circostanza che esonera, per ciò solo, il conduttore da ogni responsabilità, atteso che tale circostanza incide solo sull'individuazione del soggetto nei confronti dei quali il conduttore – che non provi che l'incendio non sia ad esso imputabile – è obbligato (Cass. III, n. 5776/1982). Tant'è che anche nella diversa prospettiva del locatore assicurato, la sussistenza di un rapporto assicurativo non incide nel senso di escludere che operi la responsabilità del conduttore per la perdita o per il deterioramento della cosa locata ai sensi dell'articolo 1589 c.c.: in questi casi, infatti, come si evince dalla stessa norma, la sussistenza di una polizza assicurativa assume rilievo solo nel limitato senso che il locatore, una volta che abbia ricevuto l'indennizzo dall'impresa assicuratrice, potrà agire nei confronti del conduttore solo ed esclusivamente per la differenza tra l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore e il danno effettivo sofferto (Cass. III, n. 3761/1979; Cass. III, n. 20357/2005). La sussistenza, in questi casi, di obbligazioni e rapporti distinti (ovvero quello tra locatore assicurato e assicuratore e quello tra locatore e conduttore) è messa ancora più in luce dalla sentenza del 22 aprile 1997 n. 3470 della Terza Sezione della Suprema Corte, in cui si afferma che: “Nell'ipotesi di immobile danneggiato da incendio, l'assicuratore non può evitare il pagamento opponendo all'assicurato (proprietario dell'immobile) l'avvenuto risarcimento in forma specifica da parte del conduttore – presunto responsabile ex art. 1588 c.c. – che abbia provveduto alle necessarie riparazioni, non potendo dedurre situazioni giuridiche estranee al rapporto assicurativo, relative a soggetti che non sono parti in causa ed a pretese di rimborso (del conduttore nei confronti del locatore) e di rivalsa (dell'assicuratore nei confronti del responsabile) che sono meramente eventuali e non sono oggetto di giudizio; inoltre, comportando l'art. 1588 c.c. solo una presunzione di responsabilità, non potrebbe escludersi il rimborso da parte del locatore delle spese sostenute dal conduttore per ripristinare l'immobile e, in tal caso, il locatore avrebbe comunque diritto di essere risarcito dal suo assicuratore, atteso che l'esborso troverebbe pur sempre la propria ragione d'essere nel sinistro”. Quanto alla presunzione di responsabilità di cui all'art. 1588, comma 1 c.c., si è più volte affermato che essa può essere superata dal conduttore soltanto attraverso la prova, positiva, che la causa dell'incendio, che deve essere concretamente identificata – restando invece a carico del conduttore l'incendio per causa sconosciuta non identificata – non è a ad esso imputabile (Cass. III, n. 3405/1980; Cass. III, n. 1441/1997; Cass. III, n. 20357/2005; Cass. III, n. 17429/2006). Sempre con riferimento all'assicurazione contro l'incendio ed ai relativi rapporti con il contratto di assicurazione, si è affermato che sussiste certamente l'interesse del conduttore ad assicurare il bene condotto in locazione nei casi in cui, aldilà di quanto previsto dagli artt. 1588 e 1589 c.c., il locatore abbia espressamente trasferito al conduttore il rischio derivante dal perimento della cosa locata, disponendo, quindi, che quest'ultimo sia obbligato a rispondere per la perdita della cosa. In questi casi, infatti, poiché il locatore ha espressamente trasferito al conduttore il rischio di perimento o deterioramento del bene locato, ricorre certamente un interesse concreto e qualificato del conduttore (Cass. III, n. 15552/2002; Cass. III, n. 20751/2007) ad assicurare il bene locato ed a conseguire l'indennizzo sulla scorta di ciò, sempre che ne ricorrano i presupposti. In questi casi, in realtà, a differenza delle ipotesi esaminate in precedenza, l'interesse del conduttore scaturisce non già dalla posizione di responsabile che egli ha rispetto al bene locato quale soggetto che ne ha il godimento e, quindi, la custodia – il che, come osservato, comporta che tendenzialmente l'assicurazione stipulata dal conduttore vada inquadrata nella categoria dell'assicurazione contro i danni –, bensì dalla sussistenza di un interesse proprio ad assicurare la cosa, interesse che è di natura economica e che deriva dallo specifico trasferimento del rischio che è stato operato. Si è chiarito, infatti, che mentre normalmente deve escludersi che il locatario abbia interesse all'assicurazione del bene locato, intendendo quest'ultimo come cespite patrimoniale, atteso che si tratta di un bene di cui non è proprietario, sul quale, quindi, andrà ad incidere concretamente il danno, diversamente deve ritenersi nel caso in cui il rischio del perimento della cosa assicurata come tale è posto in virtù di accordo a carico del conduttore, perché in quest'ipotesi vi è un trasferimento del rischio che determina l'insorgenza di un interesse del conduttore ad assicurarsi. e non già per la responsabilità civile che grava su di esso in virtù delle norme in tema di obblighi del conduttore (artt. 1588 e 1589 c.c.), ma in virtù del fatto che, in conseguenza dello specifico trasferimento del rischio, si è determinata l'insorgenza di un interesse diretto all'assicurazione del bene locato in capo al conduttore (Cass. III, n. 15552/2002). Clausole limitative dell'oggetto e della responsabilità nell'assicurazione contro l'incendio Anche nel caso di assicurazione contro l'incendio, analogamente a quanto accade per altri contratti di assicurazione contro i danni, è frequente il ricorso nella prassi a clausole e condizioni che circoscrivono l'operatività della polizza, delimitando l'oggetto della copertura assicurativa. In questi casi assume rilievo decisivo la distinzione tra clausole che limitano o escludono la responsabilità dell'assicuratore e clausole che delimitano l'oggetto del contratto e in particolare del rischio assicurato. Le prime, infatti, rientrano nella più amplia categoria delle clausole di esonero da responsabilità di cui all'art. 1229 c.c., che prevede, al primo comma, la nullità di qualunque patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore nei casi di dolo o colpa grave e, al secondo comma, di qualunque patto preventivo di esonero o limitazione da responsabilità nei casi in cui il comportamento del debitore o dei suoi ausiliari integri la violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Si tratta di un evidente limite all'autonomia negoziale fissato dal legislatore con la finalità di garantire la serietà del vincolo contrattuale, che rischierebbe di essere pregiudicata nel caso in cui si riconoscesse la validità di clausole di esonero della responsabilità che avrebbero il risultato pratico di scindere l'assunzione dell'obbligazione dalla conseguente responsabilità del debitore per l'inadempimento, spezzando così quel binomio debito-responsabilità tipico delle obbligazioni giuridiche e che ne garantisce la coercibilità. Ipotesi differente rispetto alle clausole di esonero da responsabilità è costituita dalle clausole di delimitazione dell'oggetto del contratto: queste ultime, infatti, sono pattuizioni che non operano a valle sul piano esecutivo della responsabilità conseguente all'inadempimento escludendola o limitandola, ma sul piano preventivo della individuazione ex ante dell'oggetto del contratto, da intendersi come regolamento contrattuale visto nel suo complesso, ossia come insieme degli obblighi e diritti che derivano dal contratto. Da ciò consegue che inquadrare una clausola contrattuale nell'una o nell'altra categoria comporta conseguenze rilevanti: infatti, solo le clausole di esonero da responsabilità, in quanto sfavorevoli rispetto alla posizione dell'altro contraente, necessitano di apposita approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c. e sono soggette alla disciplina delle clausole vessatorie dettate dal c.d. codice del consumo (d.lgs. n. 206/2005 artt. 33, comma 2, lett. a) e q); art. 36, comma 2, lett. a), per il caso in cui il contratto assicurativo sia stato concluso da chi rivesta la qualifica di “consumatore”, essendo una persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività commerciale, imprenditoriale e professionale. Le clausole che delimitano l'oggetto del contratto, invece, sono considerate valide proprio perché espressione dell'autonomia negoziale che regolamenta il proprio assetto di interessi. In quest'ottica si è, ad esempio, affermato che non costituisce una clausola di esonero da responsabilità la clausola che in un'assicurazione contro l'incendio esclude l'indennizzabilità di danni a macchine e circuiti elettrici per effetto di scariche elettriche o altri fenomeni elettrici; si tratta, infatti, di clausole che hanno la funzione di circoscrivere l'oggetto del contratto e in particolare di precisare, in termini quantitativi e qualitativi, il contenuto dell'obbligazione assunta dall'assicuratore (Cass. I, n. 1303/1986); con la conseguenza che, in relazione a clausole di questo tipo non vi è alcun obbligo di procedere alla specifica approvazione per iscritto ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., per ritenerle valide. È altresì frequente nella prassi l'insorgenza di problematiche relative all'accertamento delle cause dell'incendio, oltre che all'accertamento della sussistenza ed alla quantificazione dei danni; ciò specialmente in quei casi in cui, come si è evidenziato, al rapporto assicurativo si sovrappongono e intersecano altri rapporti contrattuali come quello di locazione. In questi casi, uno dei principali problemi che può verificarsi è quello di accertare le cause dell'incendio quando sia trascorso un certo lasso di tempo dal suo verificarsi, considerata anche la possibilità non remota, che nelle more di un giudizio, sia modificato lo stato dei luoghi. A fronte di una siffatta situazione e dei connessi rischi, affinché sia possibile la ricostruzione della dinamica del sinistro e l'accertamento, al contempo, di quello che è lo stato dei luoghi rispetto a possibili modifiche immediate o imminenti dello stesso, è possibile che le parti facciano ricorso allo strumento dell'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 c.p.c.; si tratta di un provvedimento cautelare, soggetto in quanto tale alla disciplina del procedimento cautelare uniforme di cui agli artt. 669-bis e ss. del c.p.c., che per la sua natura presuppone il rigoroso accertamento da parte del giudice della sussistenza in concreto dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora; in particolare, quest'ultimo, nel caso dell'accertamento tecnico preventivo viene correlato dalla norma proprio alla sussistenza in concreto di una situazione di urgenza che giustifichi il ricorso allo strumento cautelare senza dover attendere i tempi del giudizio ordinario. Peraltro, per espressa previsione normativa, l'accertamento tecnico preventivo può investire anche il profilo causale e può avere ad oggetto anche la quantificazione di danni, cioè proprio due degli aspetti che più frequentemente, nel caso di attivazione di un'assicurazione contro incendi, determinano l'insorgenza di contrasti e controversie tra assicurato e assicuratore, contrasti il cui superamento può essere favorito proprio dall'espletamento di un accertamento tecnico preventivo con la conseguente nomina di un consulente tecnico d'ufficio specializzato incaricato dall'autorità giudiziaria, in presenza dei requisiti di cui al combinato disposto degli artt. 696 e 669-bis e ss. c.p.c., di accertare la dinamica degli eventi che ha condotto all'incendio e di procedere alla relativa quantificazione dei danni. Peraltro, in virtù dell'introduzione della fattispecie della “consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, avvenuta con il d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005, è anche possibile per le parti, allo stato attuale, richiedere che venga effettuato un accertamento tecnico preventivo di questo tipo in mancanza del presupposto dell'urgenza, prescindendo, quindi, dai requisiti dell'art. 696 c.p.c., e con la finalità di addivenire ad una conciliazione della controversia che, pur passando attraverso un momento giudiziale – l'espletamento, appunto, di una consulenza tecnica preventiva – non implichi necessariamente la preventiva introduzione di un giudizio a cognizione piena. Si tratta di uno strumento che, ancorché introdotto nella prospettiva di favorire la conciliazione della controversia senza che si debba instaurare e svolgere un giudizio di cognizione ordinaria, conserva una sua rilevante utilità pratica anche nel caso in cui, per il disaccordo delle parti, la conciliazione non riesca: l'art. 696-bis, comma 5 c.p.c., prevede infatti che, nel caso in cui la conciliazione non riesce, ciascuna delle parti può chiedere di acquisire la relazione depositata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo agli atti del successivo giudizio di merito. In tal modo si realizza una sensibile riduzione dei tempi processuali, attesa la possibilità di utilizzare una consulenza d'ufficio già espletata in precedenza nel pieno contraddittorio tra le parti, ed anche di evitare problematiche pratiche legate al possibile mutamento dello stato dei luoghi, attesa la possibilità di chiedere e ottenere l'espletamento della consulenza d'ufficio a fini conciliativi nell'immediatezza dei fatti, prima, quindi, che possano intervenire modifiche allo stesso. Si ricorda peraltro che in tema di locazione l'art. 1588 c.c. stabilisce che il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata, anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, ponendo dunque una presunzione di colpa a carico del conduttore superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'evento, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico (tra le più recenti Cass. III, n. 22289/2023 e Cass. VI, n. 3489/2023. Profili fiscali Gli indennizzi assicurativi incidono sotto diversi versanti nella formazione del reddito d'impresa. In primo luogo, occorre considerare i beni che sono stati colpiti dal sinistro e per i quali l'assicurazione eroga l'indennizzo che possono essere distinti tra beni merce, ossia beni dai quali l'impresa consegue normalmente dei ricavi (all'interno dei quali rientrano: i beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; le materie prime e le materie sussidiarie, i semilavorati e gli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione; le azioni, le quote di partecipazione al capitale di società o di enti che non costituiscono immobilizzazioni anche se non rientrano tra i beni al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa; le obbligazioni, i titoli in serie o di massa) e beni ammortizzabili. In particolare, se l'indennizzo assicurativo viene erogato in relazione alla perdita o al danneggiamento di un bene merce, esso è considerato fiscalmente come un ricavo (art. 85 d.P.R. n. 917/1986 - TUIR, comma 1, lett. f) e concorre alla formazione del reddito d'impresa in base al principio di competenza. Se, invece, l''indennizzo assicurativo è corrisposto per la perdita o il danneggiamento di un bene ammortizzabile, esso è considerato fiscalmente come una plusvalenza (art. 86 TUIR, comma 1, lett. b). La plusvalenza si determina quale differenza tra l'indennizzo conseguito, al netto di eventuali oneri accessori di diretta imputazione (come ad esempio spese di perizia), ed il costo non ammortizzato del bene. La plusvalenza concorre a formare il reddito, per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata realizzata. Tuttavia, nel caso in cui i beni perduti o danneggiati, sono stati posseduti per un periodo pari o maggiore a tre anni il contribuente può scegliere di far concorrere la plusvalenza alla formazione del reddito, in quote costanti, nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto. La scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi. Per le società sportive professionistiche è sufficiente il possesso per un periodo pari o maggiore ad un anno per poter rateizzare la plusvalenza. Sia nel caso in cui l'indennizzo assicurativo si riferisce alla perdita o al danneggiamento di beni merce, che nel caso in cui si riferisce alla perdita di un bene ammortizzabile, se esso viene liquidato dall'assicurazione in un esercizio successivo rispetto a quello nel quale il sinistro si è verificato, o se il credito nei confronti dell'assicurazione diventa certo e obiettivamente determinabile solo in un esercizio successivo, esso va considerato come una sopravvenienza attiva. Sotto un distinto profilo, occorre considerare che per i premi di assicurazione relativi a beni la cui deducibilità è limitata si applicano norme particolari (ad esempio, ai premi di assicurazione relativi a polizze per responsabilità civile auto o per incendi e furti sui veicoli aziendali). Tali costi sono deducibili con le stesse regole e nelle stesse misure previste per la deducibilità dei costi di acquisto dei veicoli (art. 164 TUIR). |