Polizza di assicurazione della responsabilità civile dell'avvocato

Luca Caputo

Inquadramento

La centralità della figura dell'avvocato come professionista al quale ci si rivolge al fine di ottenere la tutela di situazioni giuridiche soggettive (valore peraltro munito anche di rilevanza costituzionale ai sensi dell'art. 24 Cost.) ha comportato un'attenzione sempre maggiore da parte del legislatore alla tutela dei clienti, che possono essere danneggiati in caso di negligenza nell'esercizio della professione forense. Ciò si è tradotto, in particolare, nella previsione, introdotta con la l. n. 247/2012, dell'obbligo per gli avvocati e per le associazioni di avvocati di stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, previsione che scaturisce proprio dall'esigenza di rafforzare la tutela dei clienti che si rivolgono agli avvocati e che, nel caso di responsabilità professionale di questi ultimi, potrebbero risultare ulteriormente danneggiati, oltre che dagli esiti infausti di una condotta non conforme ai doveri di diligenza richiesti per questo tipo di attività, anche dalla concreta impossibilità di rivalersi sul patrimonio del difensore, in caso di relativa incapienza. L'esigenza di tutela di coloro che si rivolgono agli avvocati è apparsa ancora maggiore nella recente disciplina introdotta dal d.m. 22 settembre 2016 del Ministero della Giustizia, che ha previsto e regolamentato una serie di contenuti minimi che la polizza assicurativa stipulata dall'avvocato deve necessariamente contenere. Si tratta di una disciplina che appare finalizzata proprio a garantire ai clienti la maggiore tutela possibile, come si evince, in particolare, dalla previsione della retroattività illimitata della copertura assicurativa e della ultrattività per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività da parte del professionista.

Formula

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AVVOCATO

TRA

L'Avv. ...., nato/a a ...., iscritto all'Ordine degli Avvocati del distretto di .... n. ...., il ...., residente in ...., alla via/piazza ...., c.a.p. ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”)

E

la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in “l'Assicuratore”),

si stipula la presente:

Polizza n. ....

Decorrenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa

Scadenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa 1

Scadenze annuali: ore 24,00 del gg/mm/aa di ogni anno

Tacito rinnovo: NO

INFORMAZIONI GENERALI

1. TACITO RINNOVO

In assenza di diversa indicazione in polizza, il contratto cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga.

2. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale, o comunque prevista dalle Tariffe Forensi in vigore al momento del sinistro ivi compresa l'attività difensionale d'ufficio, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

3. LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI DI COPERTURA

L'assicurazione è prestata nella forma claimsmade, ossia a coprire le richieste di risarcimento fatte per la prima volta contro l'assicurato durante il periodo di assicurazione in corso e da lui denunciate agli assicuratori durante lo stesso periodo, purché siano conseguenza di eventi, errori od omissioni accaduti o commessi non prima della data di retroattività convenuta ed indicata in polizza. Sono escluse dall'assicurazione le richieste di risarcimento riconducibili a comportamenti dolosi degli assicurati o ad attività abusive.

4. CONSEGUENZE DEL MANCATO PAGAMENTO DEL PREMIO

Se l'assicurato non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del .... ° giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c.).

5. FRANCHIGIA

La Franchigia costituisce la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato, secondo quanto previsto nella parte della presente polizza relativa a Franchigia e Massimale.

6. MASSIMALE

Il massimale rappresenta la somma totale che l'Assicuratore mettono a disposizione dei danneggiati per ogni sinistro e per l'insieme di tutti i sinistri relativi a uno stesso periodo di assicurazione.

7. DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO IN ORDINE AL RISCHIO E CONSEGUENZE

Le dichiarazioni false o reticenti dell'assicurato sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 c.c.

Ai sensi dell'art. 1904 c.c. il contratto è nullo qualora, al momento della sua stipulazione, l'assicurato non abbia un interesse al risarcimento del danno, nonché, ai sensi dell'art. 1895 c.c., qualora il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della stipulazione del contratto.

Se per il medesimo rischio sono contratti separatamente più contratti presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare l'avviso di tutti i contratti stipulati a ciascuno degli assicuratori. L'inadempimento di tale obbligo può determinare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 c.c.

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c.2.

8. PREMIO

Il premio è annuale ed unico, da pagarsi alla stipula del contratto di assicurazione. Il premio deve essere pagato all'Assicuratore, anche eventualmente tramite agente assicurativo/broker specificato in polizza.

I mezzi di pagamento del premio accettati, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma e dal Regolamento n 5 dell'ISVAP.

È previsto, infine, che qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l'assicurazione resti sospesa dalle ore 24.00 del .... ° giorno successivo a quello della scadenza e riprenda vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.

9. RECESSO

Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti nel presente contratto non è previsto recesso per le parti.

10. RIVALSE

L'Assicuratore ha facoltà di rivalsa nei confronti di dipendenti, consulenti e/o collaboratori dell'assicurato nel caso in cui il comportamento di questi ultimi fonte della responsabilità civile sia frutto di dolo.

11. PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione. Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalla relativa scadenza di pagamento.

12. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Per l'interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana.

13. REGIME FISCALE

Il premio è soggetto all'aliquota di imposta nella misura di legge. Sono a carico del contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo.

14. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

L'Assicurato deve dare avviso scritto, a mezzo raccomandata o telefax all'Assicuratore, entro .... giorni dalla ricezione di qualsiasi richiesta di risarcimento o qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'assicurato il risarcimento dei danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale; l'Assicurato dovrà inoltre fornire all'Assicuratore tutte le informazioni necessarie.

Reclami

Eventuali reclami devono essere inoltrati compilando apposito “form” presente sul sito della Società o mediante telefax al numero .... o mediante lettera raccomandata inviata a ...., Ufficio Reclami, con sede in ...., alla via ..... I reclami saranno riscontrati entro .... giorni dal loro ricevimento.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro .... giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, con sede in ...., alla via ...., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore.

Tutela giudiziale

Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita obbligatoria nei casi in cui ne ricorrano i presupposti.

GLOSSARIO

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;

Assicuratore: l'impresa Assicuratrice che stipula la presente polizza;

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta;

Contraente: il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione;

Danno: qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;

Durata del contratto: il periodo che ha inizio e termine alle date fissate nella scheda di polizza e che è posto in correlazione con il pagamento del premio;

Franchigia: La franchigia è una somma che rimane a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che quindi sarà detratta dall'importo da liquidare. Nessun indennizzo è dovuto se l'importo o la percentuale di danno è uguale o inferiore alla franchigia prevista dalla garanzia indicata in polizza. Per conoscere le franchigie operanti nel contratto, si rinvia alla scheda di polizza;

Indennizzo: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di Sinistro che produca gli effetti previsti in polizza.

Massimale: Il massimale rappresenta l'importo massimo che l'Assicuratore paga in caso di sinistro. Qualora il danno fosse superiore al massimale di garanzia indicato in polizza, l'importo eccedente resta a carico dell'assicurato.

Periodo di Assicurazione: se la Durata del Contratto è inferiore o uguale a .... mesi, il Periodo di Assicurazione coincide con tale durata. In caso contrario, il Periodo di Assicurazione corrisponde separatamente a ciascuna annualità della Durata del Contratto, distinta dalla precedente e dalla successiva annualità. Il primo Periodo di Assicurazione ha effetto alla data e all'ora d'inizio della Durata del Contratto.

Periodo di Efficacia: il periodo intercorrente tra la data di retroattività convenuta, quale indicata nella scheda di polizza, e la data di scadenza della Durata del Contratto

Premio: Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore;

Scoperto: Per scoperto s'intende un importo calcolato in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato. Qualora il suddetto importo dovesse essere inferiore al minimo di scoperto indicato in polizza, sarà quest'ultimo a restare a carico dell'Assicurato. Nessun indennizzo sarà invece riconosciuto all'Assicurato se l'importo del danno da liquidare è uguale o inferiore al minimo di scoperto.

Sinistro: la presentazione all'Assicurato, per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione, di una comunicazione con la quale viene ritenuto responsabile per Danni, o con la quale gli viene fatta formale richiesta di risarcimento dei Danni;

Si rappresenta che l'assicurazione è prestata nella forma claimsmade, ossia garantisce contro i reclami avanzati per la prima volta contro l'Assicurato durante il Periodo di Assicurazione e da lui denunciati all'Assicuratore durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta. Terminato il Periodo di Assicurazione, cessano gli obblighi degli Assicuratori e nessuna denuncia potrà essere accolta.

Sinistri in serie: i sinistri risalenti tutti a una stessa causa provocatrice di Danni a più persone;

Sottolimite: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

Terzi: Tutte le persone diverse dall'Assicurato sopra definito. Nel termine “terzo” o “terzi” sono espressamente compresi i clienti e i committenti dell'Assicurato, in relazione all'esercizio dell'attività professionale esercitata Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente, i dipendenti e i collaboratori.

CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

Art. 1. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c.

Art. 2. Altre assicurazioni

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti i singoli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 c.c.). L'inadempimento di questi obblighi comporta l'applicazione delle conseguenze di cui all'art. 1910 c.c.

Qualora esistano altre assicurazioni a coprire le stesse responsabilità e gli stessi danni o perdite della presente polizza, fermo restando l'applicazione dell'art. 1910 c.c. in caso di inadempimento dell'obbligo di comunicazione, questa assicurazione opererà a primo rischio per le garanzie prestate dalla presente polizza e non previste dalle altre assicurazioni ed a secondo rischio, cioè solo dopo che i Massimali previsti dalle altre assicurazioni siano esauriti fermo in ogni caso il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura e ferme le Franchigie ove applicabili, per tutte le garanzie prestate dalle altre assicurazioni.

Art. 3. Pagamento del Premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno .... se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i Premi o le rate di Premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del .... ° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 c.c).

CLAUSOLA FACOLTATIVA 3

A parziale deroga dell'art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro .... giorni successivi alla data di decorrenza dell'assicurazione.

Art. 4. Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.), salvo nel caso in cui si sia escluso il diritto di recesso.

Art. 5. Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 c.c.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.

Art. 6. Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso per iscritto all'Assicuratore entro .... giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento presentata all'Assicurato;

2. qualsiasi diffida scritta o verbale ricevuta dall'Assicurato, in cui un terzo esprima l'intenzione di richiedere all'Assicurato il risarcimento dei Danni subiti come conseguenza di una negligenza professionale.

L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni specificate al punto 6.1 e 6.2 sarà considerata come se fosse stata fatta durante il Periodo di Assicurazione.

L'Assicurato dovrà dare all'Assicuratore tutte le informazioni e dovrà collaborare con esso nei limiti del possibile.

La comunicazione di denuncia effettuata dall'Assicurato dovrà contenere:

1. la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze; in particolare riportare proprie motivazioni e valutazioni tecniche;

2. la copia, se già presente, della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;

3. il nome ed il domicilio del richiedente e, se conosciuti, quelli degli altri danneggiati.

Art. 7. Modalità della proroga automatica dell'assicurazione - Rescindibilità annuale

Salvo che sia prevista la proroga automatica del contratto, questo cessa alla data di scadenza senza obbligo di disdetta, non essendone previsto il tacito rinnovo o la tacita proroga. Se è prevista la proroga automatica, essa è condizionata al ricorrere delle seguenti circostanze essenziali:

– che alla predetta data di scadenza l'Assicurato non sia a conoscenza di Sinistri che debbano essere denunciati all'Assicuratore, oppure di fatti o circostanze che possano causare Sinistri rientranti in questa assicurazione;

– che l'attività professionale dichiarata nel modulo di proposta allegato a questa polizza non abbia subito variazioni che non siano già state comunicate all'Assicuratore e da questi espressamente accettate ai fini dell'assicurazione.

– che il fatturato relativo all'ultimo esercizio completo non superi di oltre il .... % il fatturato dell'esercizio immediatamente precedente;

– che la parte di fatturato dell'ultimo esercizio completo riconducibile alle specifiche attività di cui alle Condizioni Particolari A (Consigliere d'Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell'Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti) e C (Insolvenze, Liquidazioni e Curatele) non superi di oltre il .... % il fatturato riconducibile alle medesime attività prodotto durante l'esercizio immediatamente precedente.

Qualora taluno dei punti 1, 2, 3, 4 che precedono non corrisponda a verità, l'Assicurato deve darne avviso per iscritto all'Assicuratore entro i .... giorni successivi alla predetta data di scadenza e l'Assicuratore avrà diritto di confermare la proroga oppure di annullarla con restituzione del Premio se questo è già stato riscosso ed eventualmente di concordare con l'Assicurato i termini di rinnovo del contratto. In ogni caso i applica il disposto dell'art. 1898 c.c. (aggravamento del rischio).

Art. 8. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 9. Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza del Contraente.

Per le controversie riguardanti l'applicazione l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ...., salvo che il Contraente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 206/2005.

Art. 10. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11. Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) a terzi, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per Danni derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili anche per colpa grave professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia abilitato e legittimato alla professione in base alle norme vigenti e/o regolarmente iscritto all'albo professionale del relativo Ordine e svolga l'attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano.

Sono compresi in garanzia, a titolo esemplificativo e non limitativo, e subordinatamente alle condizioni ed esclusioni previste dalla polizza:

– l'espletamento dell'attività stragiudiziale di liquidatore di società;

– i danni conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti anche informatici, titoli somme di denaro e valori ricevuti in deposito o custodia dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi anche se derivanti da furto, rapina o incendio;

– i Danni i conseguenti ad involontaria divulgazione di informazioni su terzi, compresi i clienti;

– la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori anche occasionali, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;

– la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell'ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest'ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;

– la responsabilità derivante all'Assicurato da fatto colposo o doloso di sostituti, praticanti abilitati o professionisti in genere delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle Disposizione di Attuazione del Codice di Procedura Civile, fermi – in tal caso – i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo;

– la responsabilità civile dell'Assicurato per colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi;

– le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'Assicurato per errori imputabili all'Assicurato stesso;

– la responsabilità civile derivante all'Assicurato per fatto dei collaboratori identificati in polizza facenti parte dello studio e iscritti all'Albo del relativo Ordine o nel Registro sociale, nonché dei dipendenti;

– la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per fatto commesso da praticanti, collaboratori anche occasionali, sostituti d'udienza, procuratori delegati, impiegati od apprendisti dell'Assicurato;

– la responsabilità civile derivante all'Assicurato dall'espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell'eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal c.c. e/o altre leggi;

– l'attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'art. 1130 c.c.;

– l'attività di consulenza relativamente a fusioni ed acquisizioni;

– l'attività di Mediazione Civile e Commerciale, così come disciplinata dal d.lgs. 28/10, dal d.m. n. 180/2010 e dal d.m.145/2011. La garanzia è operante a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto nell'elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia.

– l'attività di negoziazione assistita come disciplinata dal d.l. n. 132/2014, dalla l. n. 162/2014 e successive modifiche e/o integrazioni.

– l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali che irrituali, nonché gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

– la consulenza o assistenza stragiudiziale

– la redazione di pareri o contratti;

– l'attività di amministratore di sostegno e/o curatore speciale di minori e/o incapaci svolta su incarico del Tribunale e/o del Giudice Tutelare;

La copertura base prestata può essere estesa ed integrata dalle Condizioni Particolari Aggiuntive da convenire con dei tassi aggiuntivi.

Art. 12. Clausola “Claims made

L'assicurazione è prestata nella forma claimsmade ovvero opera per i Sinistri che si siano verificati per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, sempreché siano conseguenti a comportamenti colposi successivi alla data di retroattività convenuta, che non s fossero già noti all'Assicurato alla data di stipulazione del presente contratto.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 c.c. l'Assicurato, o il Contraente per conto dell'Assicurato, dichiara, dopo appropriati accertamenti, di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a Lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

Art. 13. Limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata fino a concorrenza del Massimale concordato per ciascun Sinistro e per ciascun Periodo di Assicurazione, indipendentemente dal numero delle richieste di risarcimento presentate all'Assicurato nello stesso periodo. Le garanzie vengono prestate con una Franchigia a carico dell'Assicurato come indicato nella Scheda di polizza. Gli Assicuratori si impegnano a definire tutti i Sinistri, anche per importi inferiori alla Franchigia prevista dalla presente Polizza e l'Assicurato sin d'ora da ampio ed irrevocabile mandato agli Assicuratori a trattare e definire tali Sinistri e perciò si impegna e si obbliga a rimborsare la somma anticipata quando richiesto dagli Assicuratori e comunque non oltre la definizione del Sinistro.

Art. 14. Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'assicurazione non comprende i Sinistri conseguenti a, o derivanti da:

– incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dal comma (b) dell'art. 11 che precede;

– circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;

– omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi;

– attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del d.lgs. n. 58/1998;

– inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché Danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;

– responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti concernenti la professione;

– comportamento doloso dell'Assicurato;

– calunnia, ingiuria, diffamazione;

– multe e ammende inflitte direttamente all'Assicurato;

– direttamente o indirettamente dall'insolvenza dell'Assicurato;

– direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l'accesso ai dati personali dei clienti;

– difetti e/o errori del software utilizzato per l'elaborazione dati dell'Assicurato, realizzato e adattato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio, fermo restando quanto previsto dall'art. 32.

nonché i Danni:

– derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;

– che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;

salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti.

Sono altresì esclusi i Sinistri:

– per atti compiuti dopo che l'Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo;

– per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso;

– relativi alle attività svolte dall'Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con l'Assicuratore. fossero in stato di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta; questa esclusione non si applica:

– alle attività di gestione della contabilità ordinaria ed elaborazione contabili e dati paghe;

– alle attività definite nell'estensione di copertura B delle Condizioni Particolari Aggiuntive, ove applicabile;

– per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente.

Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrapremio convenuto, sono esclusi i Sinistri derivanti dalle seguenti attività:

Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell'Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti; Liquidazioni e Curatele.

Art. 15. Inizio e termine della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciate all'Assicuratore durante lo stesso periodo, a condizione che siano conseguenti a comportamenti colposi posteriori alla data di retroattività convenuta, e che non siano già notificati all'Assicurato.

In caso di cessazione dell'Attività Professionale da parte dell'Assicurato o decesso durante la Durata del Contratto, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell'Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, l'Assicuratore rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio una tantum equivalente al .... % dell'ultimo Premio annuo pagato.

In caso di cessazione del contratto per altri motivi, su richiesta scritta e formale del Contraente, l'Assicurazione può essere estesa, alla copertura dei Sinistri denunciati all'Assicuratore nei 10 (dieci) anni, successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, l'Assicuratore rilascerà una polizza analoga (o un'Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio “una tantum” equivalente al .... % dell'ultimo Premio annuo pagato.

Il Massimale stabilito nella Scheda di Copertura è l'obbligazione massima alla quale l'Assicuratore è tenuto, cumulativamente per tutti i Sinistri pertinenti all'intera durata della garanzia postuma di cui al comma precedente.

In caso di radiazione dall'albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all'albo e riprenda ad esercitare l'attività professionale.

Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall'Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente comunque, nel momento in cui l'Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali.

Art. 16. Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio italiano.

 L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio del mondo intero esclusi gli Stati Uniti d'America, il Canada e le Isole Vergini Americane.

Art. 17. Cessazione del contratto

Oltre ai casi previsti dalla Legge il contratto cessa:

– in caso di decesso dell'Assicurato;

– in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni, o altri motivi, dall'attività professionale indicata in polizza.

Art. 18. Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali

L'Assicuratore assume, fino a quando ne ha interesse in considerazione della presente polizza, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite addizionale pari al .... % del Massimale stabilito in polizza per il Sinistro cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le spese vengono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconoscono spese incontrate dall'Assicurato per i legali che non siano da esso designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

L'Assicurato ha sempre facoltà di proporre all'Assicuratore un legale di propria fiducia la cui nomina è subordinata al benestare dell'Assicuratore. Eventuali spese legali non autorizzate dall'Assicuratore rimangono a carico dell'Assicurato.

Art. 19. Definizione Stragiudiziale del Sinistro

L'Assicuratore si impegna, laddove la denuncia del Sinistro e la documentazione ricevute siano probatorie circa la risarcibilità e l'entità del Danno, a definire stragiudizialmente il Sinistro con il terzo danneggiato, sentito il proprio Assicurato e senza che il risarcimento possa in alcun modo costituire riconoscimento di responsabilità dell'Assicurato medesimo.

Art. 20. Errato trattamento dei dati personali

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del d.lgs. n. 101/2018 sulla privacy per Danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Art. 21. Studi Associati - Persone assicurate

Qualora il Contraente sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite Massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti a condizione che i relativi compensi percepiti siano stati dichiarati agli Assicuratori e considerati al fine del calcolo del premio di assicurazione.

Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Scheda di Polizza. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il Massimale di Indennizzo cumulativo per Periodo di Assicurazione si intende aumentato del ....%, fermo restando il limite per singolo Sinistro.

Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.

Art. 22. Protezione Legale

La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall'Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi dei d.lgs. n. 471/1997, d.lgs. n. 472/1997, d.lgs. n. 473/1997 e successive modifiche e integrazioni alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell'Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale.

Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall'Assicurato, spese giudiziarie e processuali, spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio e di Periti in genere.

La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante la Durata del Contratto e non note all'atto di stipulazione della polizza.

Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di € .... per Sinistro e di € .... per anno assicurativo.

Art. 23. Sinistri in serie

In caso di Sinistri in serie, la data in cui ha luogo il primo Sinistro regolarmente denunciato all'Assicuratore sarà considerata come data di tutti i successivi Sinistri, seppur notificati all'Assicurato in epoche diverse e successive e anche dopo la data di cessazione di questa assicurazione fermo restando il Massimale per sinistro concordato.

Art. 24. Garanzia a favore degli eredi

In caso di morte dell'Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, la copertura assicurativa è prestata a favore degli eredi dell'Assicurato, fermi restando le condizioni operative e il limite temporale della garanzia postuma di 10 anni precisati all'art. 15.

CONDIZIONI PARTICOLARI 4

A) Consigliere d'Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell'Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l'Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione delle funzioni di Consigliere di Amministrazione e/o Sindaco di Società o di altri Enti, incluse le attività amministrative contemplate dagli artt. 2380 e ss. e/o attività sindacali svolte in conformità agli artt. 2397 e 2409 e 2477 c.c., nonché delle funzioni di Revisione incluse le attività di cui agli artt. 2409 e 2409-bis c.c.. e di Membro dell'Organismo di Vigilanza ex d.lgs. n. 231/2001.

È fatto salvo, in ogni caso, il diritto di regresso nei confronti degli eventuali responsabili concorrenti o esclusivi. All'Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Polizza.

B) Insolvenze, Liquidazioni e Curatele

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempreché l'Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione:

a) dell'incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo e di amministrazione controllata, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di commissario governativo per le procedure di scioglimento di società cooperative, ausiliario giudiziario, liquidatore, liquidatore giudiziale e co-liquidatore, arbitro, custode giudiziario, rappresentante degli obbligazionisti, commissario straordinario, perito e consulente tecnico, ispettore giudiziario e amministratore giudiziario;

b) di qualunque incarico ricevuto nel corso di procedimenti concorsuali o di liquidazioni.

All'Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dagli Assicuratori ed indicato nella Scheda di Polizza.

C) Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento

Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella Polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l'Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all'esplicazione dell'attività di “Gestore della Crisi da Sovraindebitamento”, secondo quanto previsto dalla l. n. 3/2012 e ogni successiva modifica od integrazione.

Si prende atto che la presente polizza si applica a condizione che l'Assicurato sia regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale, o sia membro della relativa Associazione di categoria e/o abilitato ai sensi di legge all'esercizio della propria attività.

All'Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una franchigia a carico dell'Assicurato come stabilito per iscritto dall'Assicuratore nella Scheda di Polizza.

MASSIMALI, FRANCHIGIE E PREMIO DI POLIZZA

In nessun caso l'Assicuratore sarà tenuto a pagare per singolo sinistro e per periodo assicurativo somma maggiore di:

Massimale per Sinistro:

€ ....;

Massimale per Anno Assicurativo:

€ ....

Franchigia per Sinistro .... %

PREMIO UNICO ANTICIPATO

Imponibile

€ ....

Imposta

€ ....

Premio lordo

€ ....

Totale Premio Unico Anticipato

€ ....

POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DELL'AVVOCATO

DOCUMENTO DI SINTESI

TRA

L'Avv. ...., nato/a a ...., iscritto all'Ordine degli Avvocati del distretto di .... n. ...., il ...., residente in ...., alla via/piazza ...., c.a.p. ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”)

E

la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”)

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicuratore, alle condizioni tutte della presente Polizza, assicura la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato a termini di legge, in relazione al rischio di seguito precisato:

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne le persone assicurate elencate in polizza di quanto queste siano tenute a pagare (capitale, interessi e spese), quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per perdite patrimoniali derivanti da inadempienza ai doveri professionali, negligenza, imprudenza o imperizia imputabili a colpa professionale nell'esercizio dell'attività professionale di avvocato o di procuratore legale, o comunque prevista dalle Tariffe Forensi in vigore al momento del sinistro ivi compresa l'attività difensionale d'ufficio, così come disciplinata dalle vigenti leggi in materia.

Dati dell'Assicurato

Avv. ...., nato/a il gg/mm/aa in .... e residente in ...., iscritto/a all'Ordine degli Avvocati di ...., al n. ..... 5

DATI DI POLIZZA

Polizza n. ....

Decorrenza polizza: dalle ore 24,00 del .... / .... / ....

Scadenza polizza: alle ore 24,00 del .... / .... / .... 6

Luogo e data ....

Il Contraente/Assicurato ....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 6 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro; Art. 7 - Modalità della proroga automatica dell'assicurazione - Rescindibilità annuale; Art. 12 - Clausola claims made; Art. 14 - Rischi esclusi dall'Assicurazione; Art. 15 - Inizio e termine della garanzia; Art. 17 - Cessazione del contratto; Art. 18 - Gestione delle vertenze di Sinistro - Spese legali.

Luogo e data ....

Il Contraente/Assicurato ....

[1] In questa parte sarà precisata l'estensione retroattiva e postuma della polizza in applicazione della disciplina basata sul sistema claims made previsto in polizza.

[2] Nel contratto può essere prevista la rinuncia dell'Assicuratore al diritto di recesso.

[3] L'inserimento di questo tipo di clausola si giustifica con le particolari esigenze sottese all'esercizio della professione sanitaria che rendono preferibile l'adozione di soluzioni volte a favorire l'estensione dell'operatività della polizza.

[4] Si inseriscono al presente punto alcune ipotesi di possibile estensione della polizza ad attività che non rientrano all'interno dei rischi assicurati con la presente polizza.

[5] In caso di studio associato saranno indicati i dati relativi ai professionisti dello studio.

[6] In questa parte sarà precisata l'estensione retroattiva e postuma della polizza in applicazione della disciplina basata sul sistema claims made previsto in polizza.

Commento

L'attività e la responsabilità dell'avvocato

La prestazione professionale svolta dall'avvocato, che secondo l'orientamento giurisprudenziale costante (Cass. III, n. 18612/2013), non costituisce un'obbligazione di risultato, bensì di mezzi, richiede che sia svolta secondo il parametro della diligenza tecnica di cui all'art. 1176, comma 2 c.c., ossia che sia adeguata alla natura professionale dell'attività svolta e che quindi venga eseguita tenendo quel comportamento che è legittimo pretendere da un professionista di media attenzione e preparazione. In quest'ottica, quindi, si afferma che l'avvocato è “tenuto ad operare con diligenza e perizia adeguata alla contingenza, così da assicurare che la scelta professionale cada sulla soluzione che meglio tuteli il cliente” (Cass. VI, n. 4790/2014). Sulla scorta di tale premessa, si è, ad esempio, affermata la responsabilità civile dell'avvocato che non tenga conto, nella scelta della propria linea difensiva, della prevedibile applicazione di un orientamento ermeneutico consolidato, o che in caso di incertezza giurisprudenziale in relazione al computo del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno del cliente, non compia atti che interrompano prescrizione più breve (Cass. III, n. 3765/2017).

Escluso, quindi, che a seguito dell'incarico conferito dal cliente l'avvocato assuma un'obbligazione di risultato, è necessario, per poterne accertare l'eventuale responsabilità civile, che si verifichi il comportamento professionale tenuto in concreto, verificando, in particolare, se le scelte professionali compiute sono in linea o meno con la diligenza richiesta ai sensi dell'art. 1176, comma 2 c.c., tenendo conto della natura professionale dell'attività svolta. Si è così affermato che rilievo centrale assume ai fini della valutazione della responsabilità civile dell'avvocato è la verifica in ordine all'adozione da parte di quest'ultimo di “un'efficace strategia processuale” che, quindi, può assumere rilievo nel senso di limitare gli effetti pregiudizievoli da parte del cliente(Cass. VI, n. 14481/2020).

L'assicurazione della responsabilità civile dell'avvocato

Al fine di assicurare maggiore tutela ai soggetti che siano stati danneggiati dal comportamento tenuto in concreto dal difensore al quale si sono rivolti, e proprio in considerazione della rilevanza sociale e costituzionale dell'attività forense e della relativa incidenza sulla tutela delle posizioni giuridiche soggettive, il legislatore ha previsto, con la l. n. 247/2012, entrata in vigore il 2 febbraio 2013, l'obbligo per gli avvocati di stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile.

In particolare, l'art. 12 di questa legge, rubricato “Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni”, ha introdotto l'obbligo per gli avvocati, anche quando esercitino l'attività forense nelle forme dell'associazione e della società tra professionisti, di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, intendendo con tale espressione non solo l'esercizio dell'attività giudiziale e stragiudiziale ma anche di tutte quelle attività ad esse connesse e relative al rapporto con i clienti, come, in particolare, l'attività svolta nell'interesse di questi ultimi di custodia di documenti, di titoli, di somme di denaro. L'obbligo di stipulare una polizza è stato, sempre con la medesima legge, esteso anche agli infortuni accorsi ai dipendenti, collaboratori e praticanti dell'avvocato, sempre che si tratti di eventi occorsi in correlazione con l'esercizio della professione forense. Dalla natura obbligatoria della stipula della polizza deriva, secondo la previsione contenuta nel comma 4 dell'art. 12 l. n. 247/2012, che la mancata stipulazione della stessa integra illecito disciplinare. Inoltre, il quinto comma del medesimo articolo demandava a successivi decreti ministeriali, da emettersi previo parere del CNF, la regolamentazione del contenuto essenziale e dei massimali minimi delle polizze in questione.

Con il d.m. 22 settembre 2016 (rubricato “Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione di avvocato”), pubblicato l'11 ottobre 2016 è stata data attuazione alla previsione di legge del 2012, finalizzata ad apprestare maggiore tutela a coloro che si rivolgono agli avvocati, proprio in considerazione della particolare delicatezza di quest'attività professionale, che incide su diritti, non solo di contenuto patrimoniale, ma anche di natura strettamente personale e finanche aventi natura di veri e propri diritti fondamentali della persona e il cui esercizio implica, quindi, il rischio, in caso di negligenza e di affermazione della responsabilità civile secondo i parametri generali innanzi evidenziati, di determinare conseguenze rilevanti sotto il profilo patrimoniale e non patrimoniale. A ben vedere, quindi, la previsione dell'obbligo di stipulare la polizza assicurativa, secondo il contenuto che di qui a breve sarà più analiticamente illustrato, risponde non solo all'esigenza di assicurare maggior tutela ai clienti degli avvocati ma anche ai terzi che possono subire le conseguenze negative derivanti dall'esercizio dell'attività forense non conforme ai doveri di diligenza, prudenza e perizi che la complessità e delicatezza di questa professione impone.

Al contempo va osservato che l'introduzione dell'obbligo per gli avvocati di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile (e degli infortuni) non ha comportato, in questo caso, a differenza di quanto accaduto con riferimento alla responsabilità civile per danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motori e natanti, l'attribuzione al soggetto danneggiato dell'azione diretta nei confronti dell'impresa assicuratrice: ne consegue, quindi, che il cliente dovrà proporre la domanda risarcitoria sempre nei confronti del professionista il quale, a propria volta, potrà chiedere di chiamare in causa l'impresa assicuratrice. È chiaro che, nonostante non sia stata prevista la possibilità di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice, l'obbligo di stipulare la polizza assicurativa rafforza la tutela dei soggetti danneggiati che potranno comunque fare affidamento sulla maggiore garanzia costituita dal patrimonio dell'impresa assicuratrice.

Passando più specificamente ad esaminare il contenuto del d.m. 22 settembre 2016, deve osservarsi, in primo luogo, che esso ha previsto un contenuto particolarmente ampio della garanzia assicurativa: essa, infatti, deve avere ad oggetto tutti i danni – di ogni tipo (patrimoniali, non patrimoniali, diretti, indiretti, permanenti, temporanei, futuri) – che può causare il professionista nello svolgimento dell'attività professionale, anche se causati da colpa grave; inoltre, in conformità con la previsione generale contenuta nell'art. 1900, comma 2, c.c., la garanzia assicurativa deve trovare applicazione anche nel caso in cui la responsabilità civile dell'avvocato derivi da comportamenti dolosi o colposi di propri dipendenti, collaboratori, praticanti e sostituti processuali.

È stato poi espressamente previsto che la garanzia assicurativa si estenda non solo ai danni cagionati ai propri clienti, ossia a coloro che sono legati al professionista da un rapporto di natura contrattuale, ma anche a terzi estranei, con il solo limite costituito da “i collaboratori e familiari dell'assicurato”: questi ultimi, infatti, sono espressamente esclusi. In realtà è controverso se la portata di questa previsione debba intendersi nel senso di assicurare tutela anche alla controparte processuale della parte assistita dal difensore responsabile civilmente; a ben vedere, infatti, se la garanzia assicurativa fosse estesa anche a questa ipotesi, ci si troverebbe in presenza di una copertura assicurativa per responsabilità extracontrattuale (analoga, per certi versi, a quella di cui si avvale il terzo danneggiato che agisca nei confronti della compagnia assicuratrice del soggetto danneggiante nella r.c.a.) il che, in realtà, non è espressamente previsto dalla norma. Si è quindi evidenziato in dottrina che il riferimento ai “terzi” va inteso come relativo a quei soggetti che, pur distinti dal cliente, sono comunque legati a quest'ultimo da un rapporto giuridicamente significativo (si pensi ad un rapporto di coniugio o di parentela o di collaborazione o dipendenza economica), al punto tale che, quindi, le conseguenze pregiudizievoli della negligenza del difensore si ripercuotono inevitabilmente anche nella sfera giuridico-patrimoniale di questi ultimi; si pensi, ad esempio, alle conseguenze pregiudizievoli che possono derivare dall'esito negativo di una controversia di natura patrimoniale alla sfera giuridico-economica del coniuge in regime di comunione con il soggetto assistito o dei figli.

Sotto il profilo oggettivo il d.m. del 2016 ha poi previsto espressamente che la copertura assicurativa riguardi non solo le attività considerate proprie della professione forense, ossia l'attività di rappresentanza e difesa in giudizio (o dinanzi ad arbitri), ma anche tutte quelle attività, di contenuto anche materiale, connesse e consequenziali a quest'ultima, come, ad esempio, l'attività di iscrizione a ruolo dei procedimenti, di esecuzione delle notificazioni, di assistenza del cliente all'interno dell'esercizio degli strumenti alternativi di definizione delle controversie (mediazione obbligatoria e negoziazione assistita); si tratta di una previsione che assume particolare rilievo se si pensa all'estensione progressiva dei compiti del difensore consequenziale all'entrata in vigore del c.d. processo civile telematico.

Quanto all'oggetto ed estensione di tale garanzia, la Corte di Cassazione ha affermato che “La compagnia di assicurazione deve garantire il legale, sempre nei limiti del massimale, di tutto il risarcimento da questi dovuto alla avversa parte vittoriosa, perciò, anche delle spese processuali quali accessori della somma liquidata in favore del terzo danneggiato” (Cass. III, n. 24159/2018), con ciò specificando, quindi, espressamente che l'indennizzo deve coprire anche le spese processuali poste a carico del legale risultato soccombente.

Altro aspetto che è stato oggetto di specifica disciplina e che appare di particolare rilievo è costituito dall'estensione della garanzia assicurativa sotto il profilo temporale: all'art. 2 del d.m. in esame, infatti, si è previsto espressamente che la copertura assicurativa operi anche illimitatamente in via retroattiva e continui ad operare per almeno dieci anni dalla cessazione dell'attività professionale (c.d. “sunset clause”). In questo modo, sempre nella prospettiva di garantire la più ampia tutela possibile ai clienti (e ai terzi come definiti innanzi), si è prevista l'operatività della copertura assicurativa anche retroattivamente, ossia per fatti verificatisi anteriormente alla stipula della stessa ed anche per fatti successivi alla cessazione dell'esercizio dell'attività professionale; è evidente, quindi, che in questo modo il legislatore ha espressamente consentito – o meglio resa obbligatoria – l'adozione all'interno di questo tipo di polizza delle clausole c.d. claims made, ossia di clausole che incidano sull'operatività retroattiva o postuma della polizza.

Il problema della validità delle clausole claims made

Con l'espressione clausole claims made ci si riferisce a quelle pattuizioni con cui si prevede che l'obbligazione dell'assicuratore di tenere indenne il contraente assicurato in relazione ai fatti per i quali è prevista la garanzia assicurativa è subordinata alla circostanza che la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato intervenga durante il periodo di copertura assicurativa e ciò anche quando tale richiesta concerna fatti che si sono realizzati prima di tale periodo; attraverso clausole di questo tipo, quindi, l'operatività della garanzia assicurativa viene ad essere condizionata non al fatto illecito produttivo di danni, né al verificarsi dell'evento dannoso, ma al momento in cui viene presentata al contraente assicurato la richiesta di risarcimento da parte del terzo danneggiato.

Ciò ha posto il problema della validità o meno delle clausole in questione.

Secondo un primo orientamento questa tipologia di clausole deve considerarsi affetta da nullità, per contrasto diretto con la previsione contenuta nell'art. 1917, comma 1 c.c., in virtù del quale il trasferimento del rischio alla base dell'assicurazione della responsabilità civile si correla alle circostanze accadute durante il tempo dell'assicurazione. Ne consegue, quindi, che poiché questo tipo di clausole correlano l'operatività della polizza non al fatto illecito, come lascia intendere l'art. 1917 c.c., considerata quale norma imperativa, ma all'ulteriore condizione della presentazione di una richiesta risarcitoria, allora esso deve considerarsi affetto da nullità.

Altra ricostruzione, sempre di segno negativo circa l'ammissibilità e validità di questo tipo di clausole, rinviene il fondamento del relativo divieto nell'art. 1895 c.c.: in virtù delle clausole claims made, infatti, è ben possibile che si finisca per riconoscere la copertura assicurativa in relazione a eventi che già si sono concretizzati, con la conseguenza che, in questo modo, difetta l'elemento del rischio indispensabile ai fini della stipula di un valido contratto assicurativo.

Secondo una diversa ricostruzione, invece, le clausole claims made sono valide, poiché l'espressione “fatto accaduto” prevista dall'art. 1917, comma 1 c.c. non va necessariamente riferita al verificarsi del fatto illecito, ma anche alla richiesta di risarcimento del danneggiato; il che troverebbe del resto conferma nella previsione contenuta nell'art. 2952, comma 3 c.c. che prevede che il diritto all'indennizzo in materia di assicurazione della responsabilità civile inizia a prescriversi a decorrere dalla richiesta di risarcimento.

Con la decisione n. 5624/2005, la Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, ha optato per una soluzione intermedia; pur condividendo l'argomentazione secondo cui l'espressione “fatto accaduto” utilizzata dall'art. 1917, comma 1 c.c., deve essere riferita al fatto dannoso e non alla richiesta di risarcimento, ciò non comporta automaticamente che questo tipo di clausola debba ritenersi affetta da nullità, poiché l'art. 1917 c.c. non costituisce una norma inderogabile e, come tale, è consentito alle parti derogarvi; in questo modo, a ben vedere, le parti danno vita ad uno schema negoziale atipico, lecito e meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., anche se non pienamente sovrapponibile a quello codificato all'art. 1917 c.c.

La riconosciuta validità, quanto meno sotto il profilo astratto, delle clausole claims made, ha comportato che il problema interpretativo si sia spostato sul piano della natura giuridica delle clausole in questione e della vessatorietà o meno delle stesse

Infatti, sulla scorta della distinzione, innanzi richiamata, tra clausole che delimitano l'oggetto del contratto e clausole che limitano la responsabilità, si è affermato che le clausole claims made finiscono per determinare, in pratica, una vera e propria limitazione di responsabilità dell'assicuratore, con la conseguenza che, se predisposte da quest'ultimo, necessitano di una specifica approvazione per iscritto da parte del contraente assicurato (App. Napoli, III, 28 febbraio 2001, n. 5003). Diversamente, secondo altra opzione ermeneutica, le clausole claims made concorrono a delimitare l'oggetto del contratto, prefissando contenuto e modalità della garanzia assicurativa (Trib. Catania, V, 30 aprile 2010, n. 1795; App. Roma, III, 18 gennaio 2012, n. 312). Tale ultima soluzione ha ricevuto anche l'avallo della Suprema Corte ad esempio con le sentenze Cass. n. 2872/2015, Cass. n. 3622/2014 e da ultimo Cass. II, n. 1261/2024.

La risposta delle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 9140/2016

Rimessa la questione ai sensi dell'articolo 376, comma 3 c.p.c., alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, queste ultime, con la sentenza del 26 gennaio 2016, n. 9140 hanno affermato, in primo luogo, che occorre distinguere tra due tipologie di clausole claims made, quelle c.d. “miste o impure” e quelle c.d. “pure”.

Le prime sono quelle clausole che condizionano l'operatività della polizza assicurativa alla duplice circostanza che sia il fatto illecito che la richiesta risarcitoria avvengano durante la vigenza del contratto assicurativo.

Sono invece “pure” quelle pattuizioni che condizionano l'operatività della polizza alla presentazione, durante la vigenza della stessa, della sola richiesta risarcitoria da parte del danneggiato, senza che rilevi il momento in cui si è verificato il fatto illecito (eventualmente anche anteriore alla stipulazione dell'assicurazione).

Fatte queste premesse, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto la tesi favorevole all'ammissibilità delle clausole c.d. claims-made, affermando la tendenziale validità di questo tipo di clausole, confutando, in particolare, l'argomento tradizionale di segno ostativo costituito dal fatto che con questo tipo di clausole verrebbe meno l'elemento di incertezza che deve necessariamente contraddistinguere i contratti assicurativi; per le Sezioni Unite Civili si tratta, infatti, di un argomentazione non condivisibile perché in realtà, anche se il sinistro si è già verificato al momento della stipula della polizza, vi è comunque incertezza in relazione alla circostanza che saranno presentate richieste di risarcimento dei danni da parte di soggetti che si assumono danneggiati.

Un ulteriore argomento è stato poi individuato nel fatto che l'art. 1932 c.c. non prevede l'inderogabilità del primo comma dell'art. 1917 c.c., con ciò consentendo, quindi, ai contraenti di stipulare polizze assicurative che si discostino dal modello tipico delineato dal legislatore.

Anche secondo le Sezioni Unite, quindi, il problema di fondo diviene piuttosto quello di stabilire se clausole di questo tipo devono ritenersi limitative della responsabilità dell'impresa assicuratrice e, quindi, se necessitano o meno, ai fini della validità, della specifica approvazione per iscritto da parte del contraente assicurato.

Sul punto le Sezioni Unite hanno precisato che clausole di questo tipo devono considerarsi clausole limitative dell'oggetto del contratto, il che, tuttavia, non comporta che esse debbano essere considerate per ciò solo valide, occorrendo piuttosto verificare, caso per caso, se esse siano volte oppure no a realizzare interessi meritevoli di tutela alla stregua del vaglio, proprio dei contratti atipici, di cui all'art. 1322, comma 2 c.c.

Proprio in questa prospettiva, quindi, assume rilievo la distinzione tra clausole claims made “pure” e quelle “impure”: poiché le prime, infatti, non pongono condizioni che ne limitino l'operatività sotto il profilo temporale, esse devono ritenersi ammissibili e valide; più problematica appare, invece, l'ipotesi delle clausole claims made “impure” o “miste”, poiché queste ultime finiscono col condizionare la garanzia assicurativa ad un duplice limite costituito non solo dalla presentazione della richiesta risarcitoria da parte del terzo danneggiato, ma anche dal fatto che questa si riferisca ad un sinistro verificatosi nelle more della vigenza contrattuale, con il rischio di penalizzare ingiustificatamente la posizione del contraente assicurato, e ciò specie nel periodo finale del rapporto assicurativo in cui risulta più difficile che si verifichino entrambe le condizioni.

In questi casi, però, precisa la Suprema Corte, il giudice è chiamato a compiere una verifica sulla validità e vessatorietà delle clausole in concreto, anche ai sensi del Codice del Consumo – nel senso di accertare se clausole di questo tipo determinino uno squilibrio significativo tra i diritti e gli obblighi derivanti dal contratto a carico del consumatore – e, nel caso in cui l'esito del giudizio di meritevolezza risulti negativo, allora dovrà procedersi ad una sorta di tutela di tipo reale o correttiva, con la sostituzione disposta dal giudice delle clausole claims made con quelle loss occurrence, facendo dunque salvo la pattuizione conclusa delle parti corretta ed integrata con le norme di legge che regolano l'assicurazione della responsabilità civile, attraverso il viatico degli obblighi integrativi derivanti dalla buona fede oggettiva quale valore di rilievo costituzionale in aura solidaristica, e ciò anche nell'ottica del progressivo ampliamento dei poteri d'ufficio del giudice.

Interventi normativi e dubbi giurisprudenziali successivi alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2016

Successivamente all'intervento delle Sezioni Unite del 2016, deve osservarsi che il legislatore, con la l. n. 24/2017, sebbene limitatamente alle polizze stipulate da strutture sanitarie o da esercenti la professione medica in regime libero-professionale, ha previsto l'ammissibilità dell'inserimento delle clausole claims made in questo tipo di polizze, purché sia osservata la retroattività decennale, ossia un periodo temporale che coincide con la durata della prescrizione ordinaria della responsabilità contrattuale.

Nonostante l'intervento del 2016, alcune questioni concernenti le clausole claims made sono state oggetto di una nuova rimessione alle Sezioni Unite. Infatti, dapprima, la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10509 del 28 aprile 2017, ha dichiarato la nullità, perché considerata immeritevole di tutela, della clausola claims-made inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile stipulato da un'azienda ospedaliera, che escludeva la copertura assicurativa dei danni richiesti dopo la vigenza del contratto; ciò in considerazione del fatto che tale tipo di pattuizione determina un vantaggio ingiusto e sproporzionato per l'assicuratore. Pur trattandosi di una soluzione in apparente contrasto con la decisione delle Sezioni Unite, si tratta, in realtà, di una decisione che applica i principi affermati dalla Suprema Corte, laddove questa lasciava dei margini per una valutazione di meritevolezza dell'accordo da condurre caso per caso.

Successivamente, con l'ordinanza del 19 gennaio 2018 n. 1465, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rimesso il ricorso pendente innanzi ad essa al Primo Presidente, per valutare l'opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite al fine di stabilire la correttezza o meno di due principi enunciati da tale Sezione, dalla cui soluzione possono derivare conseguenze rilevanti in ordine ai rapporti tra autonomia privata e contratto tipico di assicurazione.

Sul punto va osservato che il caso posto all'attenzione della Terza Sezione della Corte di Cassazione riguardava una fattispecie particolare: si trattava, infatti, di un caso in cui un soggetto stipulava in momenti diversi due distinti contratti di assicurazione (con franchigie diverse) contro i danni contenenti una clausola – detta appunto claims-made – in virtù della quale l'assicuratore si obbligava a tenere indenne l'assicurato non per i danni da questi causati ai terzi durante la vigenza del contratto, bensì per i danni il cui risarcimento fosse stato eventualmente richiesto all'assicurato durante la vigenza della polizza assicurativa. In primo grado era dichiarata la nullità di tale clausola, ritenuta vessatoria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c.; in sede di gravame, invece, la clausola era ritenuta valida in quanto tesa a delimitare l'oggetto del contratto. Avverso la decisione della Corte d'Appello era proposto ricorso per Cassazione. La prima questione posta all'attenzione della Terza Sezione della Suprema Corte è rappresentata dall'individuazione della portata della nozione di “sinistro”, occorrendo, in particolare, stabilire se, nonostante l'art. 1917 c.c. in tema di assicurazione della responsabilità civile faccia specifico riferimento agli eventi dannosi verificatisi durante la vigenza del contratto, tale definizione possa essere estesa dall'autonomia negoziale al punto da ricomprendervi anche eventi che, in realtà, non costituiscono sinistri i senso proprio. In realtà, secondo l'ordinanza di rimessione, un'interpretazione di questo tipo non è possibile perché il termine sinistro va riferito necessariamente ad un evento dannoso futuro, incerto, possibile, eventuale, senza che, quindi, i contraenti privati possano considerare tale un evento che non presenta questo tipo di caratteristiche. Il vero rischio, qualora si ammettesse questo tipo di clausola, sarebbe quello di consentire di dare vita a dei contratti di assicurazione che non sono in realtà tali perché presentano i caratteri della creazione di un rischio di tipo artificiale propri della scommessa; ciò quindi creerebbe la possibilità concreta di “scivolamenti del contratto d'indennità verso il contratto di azzardo”, con il rischio di snaturare quella che è la funzione tipica dei contratti assicurativi, ossia quella di traslazione del rischio dall'assicurato all'assicuratore. Sulla scorta di questa premessa, quindi, secondo la Corte di Cassazione nell'ordinanza di rimessione un contratto di questo tipo non potrebbe essere qualificato come di assicurazione, bensì come di scommessa con conseguente nullità. Tali considerazioni varrebbero anche con riferimento all'assicurazione della responsabilità civile. Anche con riferimento a quest'ultima, infatti, la richiesta di risarcimento non può essere tecnicamente considerata alla stregua di un “fatto dannoso”. Inoltre, se si attribuisse la qualifica di “sinistro” alla richiesta risarcitoria del terzo allora non sarebbe possibile da parte dell'assicurato adempiere all'obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c., dal momento che, per adempiere a questo tipo di obbligo, l'assicurato dovrebbe rendersi irreperibile o rifiutare le notifiche delle richieste del terzo, oppure rifiutare le notifiche da questi effettuate.

Inoltre, qualora si considerasse lecita la possibilità per i contraenti di qualificare come “sinistro” la richiesta risarcitoria del terzo, si arriverebbe al risultato paradossale per cui anche una richiesta di risarcimento danni palesemente infondata costituirebbe un “sinistro” e, come tale, legittimerebbe l'assicuratore ad esercitare il recesso spesso pattiziamente previsto in questo tipo di contratti. Quanto infine all'argomento secondo cui l'art. 1932 c.c. non ha contemplato espressamente l'art. 1882 c.c. nelle norme inderogabili, si tratta di un argomento non decisivo: secondo la Terza Sezione, infatti, non è necessaria alcuna previsione esplicita di inderogabilità in questo caso poiché un contratto finalizzato ad assicurare la verificazione di un “sinistro” non dannoso e non volontario non darebbe luogo ad un'assicurazione della responsabilità civile.

Ciò premesso, la Terza Sezione esamina l'ulteriore questione relativa alla validità o invalidità delle clausole con le quali assicuratore e assicurato concordano l'esclusione dell'indennizzo per le richieste postume rispetto all'efficacia del contratto, soffermandosi, in particolare, sulla questione concernente la possibilità o meno di ritenere meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., le predette clausole. Anche con riferimento a tale aspetto la Terza Sezione opta per la soluzione negativa, ciò sulla scorta di una nozione di “meritevolezza” ex art. 1322 c.c. che non si traduce in un mero duplicato del controllo di liceità del contratto, del suo oggetto o della sua causa, bensì in una più complessiva valutazione che guarda al contratto in una prospettiva dinamica e non solo statica. In questa prospettiva, che impone che la verifica sulla meritevolezza del contratto sia condotta verificando, se questo tenda a realizzare un risultato in contrasto con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione di cui agli artt. 2 e 41, comma 2 della Costituzione, la Terza Sezione giunge ad affermare che devono ritenersi immeritevoli di tutela quei contratti che hanno lo scopo o l'effetto di attribuire ad una delle parti un vantaggio ingiusto o sproporzionato, non giustificato da alcuna contropartita per l'altra, o di porre una delle parti in una posizione di soggezione indeterminata rispetto all'altra, o di costringere una delle parti ad assumere comportamenti in contrasto con i doveri superiori di solidarietà costituzionalmente imposti.

Sulla scorta di questa premessa, quindi, la Terza Sezione afferma che le clausole claims-made che escludono l'indennizzabilità dei danni il cui risarcimento sia stato chiesto dopo che sia cessata l'efficacia del contratto di assicurazione devono considerarsi immeritevoli di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., in quanto attraverso esse l'assicuratore consegue un vantaggio ingiusto e sproporzionato non giustificato da un corrispondente vantaggio per l'assicurato. Si tratta, infatti, di clausole che di fatto riducono il periodo di copertura assicurativa, da cui risulteranno sostanzialmente esclusi i danni eventualmente causati dall'assicurato all'avvicinarsi della scadenza del contratto. Inoltre, questo tipo di clausola pone il contraente assicurato in una posizione di netta soggezione rispetto all'assicuratore, subordinando la prestazione dell'assicuratore non solo al verificarsi di un evento futuro ed incerto dovuto alla condotta dell'assicurato (ovvero la richiesta risarcitoria del danneggiato all'assicurato), ma anche all'ulteriore evento, del tutto indipendente dall'assicurato e dalla sua volontà, della richiesta di risarcimento dei danni da parte del terzo all'assicurato.

In base a tale premessa argomentativa, la Terza Sezione ha quindi chiesto alle Sezioni Unite di confermare l'eventuale correttezza dei seguenti principi, ossia se nell'assicurazione contro i danni e nell'assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917, comma 1 c.c., non è consentito alle parti elevare al rango di “sinistri” fatti diversi da quelli previsti dall'art. 1882 c.c. e se nell'assicurazione della responsabilità civile deve ritenersi sempre e comunque immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 c.c., la clausola che stabilisca la spettanza, la misura ed i limiti dell'indennizzo non già in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui l'assicurato ha causato il danno, ma in base alle condizioni contrattuali vigenti al momento in cui il terzo danneggiato ha chiesto all'assicurato di essere risarcito. In ordine a tali questioni, quindi, si attende la decisione delle Sezioni Unite.

Le Sezioni Unite n. 22437/2018 ribadiscono la validità delle clausole claims-made

Con la recentissima sentenza del 24 settembre 2018, n. 22437, nel risolvere le questioni interpretative poste dall'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite del 19 gennaio 2018, n 1465, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il modello dell'assicurazione della responsabilità civile con clausole on claims made basis, che è volto ad indennizzare il rischio dell'impoverimento del patrimonio dell'assicurato pur sempre a seguito di un sinistro, inteso come accadimento materiale, è partecipe del tipo dell'assicurazione contro i danni, quale deroga consentita al primo comma dell'art. 1917 c.c., non incidendo sulla funzione assicurativa il meccanismo di operatività della polizza legato alla richiesta risarcitoria del terzo danneggiato comunicata all'assicuratore. Ne consegue che, rispetto al singolo contratto di assicurazione, non si impone un test di meritevolezza degli interessi perseguiti dalle parti, ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c., ma la tutela invocabile dal contraente assicurato può investire, in termini di effettività, diversi piani, dalla fase che precede la conclusione del contratto sino a quella dell'attuazione del rapporto, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili implicati, ossia (esemplificando): responsabilità risarcitoria precontrattuale anche nel caso di contratto concluso a condizioni svantaggiose; nullità, anche parziale, del contratto per difetto di causa in concreto, con conformazione secondo le congruenti indicazioni di legge o, comunque, secondo il principio dell'adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti; conformazione del rapporto in caso di clausola abusiva (come quella di recesso in caso di denuncia di sinistro)”.

A tale conclusione le Sezioni Unite giungono valorizzando la circostanza che le clausole claims made, lungi dall'essere un'anomalia nella disciplina dei contratti assicurativi, costituiscono ormai uno strumento utilizzato nella prassi contrattuale per la “copertura dei rischi per danni da eziologia incerta e/o caratterizzati da lungolatenza”. Inoltre, tramite le clausole claims made è possibile assicurare dei rischi già in parte concretizzatisi al momento della stipula, perché in realtà il rischio per il patrimonio del contraente assicurato che si intende tutelare con la stipula della polizza non può identificarsi con la sola condotta materiale alla base del danno, poiché si forma in modo progressivo, tant'è che per concretizzarsi effettivamente richiede necessariamente che il danneggiato manifesti la volontà di chiedere il risarcimento del danno. In questa prospettiva, quindi, le clausole claims made devono considerarsi lecita perché solo una componente del rischio assicurato può ritenersi verificato, ossia la condotta dell'assicurato, il che rende comunque incerta la verificazione degli ulteriori presupposti che fondano la responsabilità civile e in primo luogo la presentazione di una richiesta di risarcimento dei danni.

Le Sezioni Unite, inoltre, chiariscono che le clausole claims made non limitano la responsabilità, ma delimitano l'oggetto del contratto, il che ne esclude la natura vessatoria.

Si tratta, quindi, di clausole che devono ritenersi legittime in quanto tramite esse si opera una deroga al rischio assicurato consentita sia dall'art. 1932 c.c. che alla luce delle recenti scelte normative che, ad esempio, in tema di responsabilità medica, hanno previsto come obbligatorio il ricorso a questo tipo di clausole. Ciò comporta, quindi, che in relazione a queste clausole è preclusa all'interprete la possibilità di esercitare il giudizio di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, comma 2 c.c. in ordine a tali clausole, che presuppone un'atipicità delle pattuizioni in questione, che invece deve escludersi, essendo ormai il modello di assicurazione integrato dalle clausole claims made tipizzato dal legislatore.

Il che, precisa la Suprema Corte, non esclude che in ordine al singolo contratto permanga il controllo da parte del giudice sia in ordine al regolamento contrattuale, di cui occorre comunque vagliare la legittimità, ai sensi dell'art. 1322, comma 1 c.c., tenuto conto anche dell'assetto di interessi concretamente scelto dai contraenti secondo la concezione della causa del contratto come causa in concreto; il controllo permane anche nella fase precontrattuale, al fine di verificare il rispetto da parte dell'impresa assicurativa degli obblighi informativi previsti dal d.lgs. n. 209/2005 e più ingenerale del dovere di buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c., con conseguente possibilità di affermare la responsabilità precontrattuale o un la sussistenza di un vizio del consenso.

Laddove, precisano le Sezioni Unite Civili, dovesse verificarsi una situazione di nullità dell'assicurazione con clausole claims-made, ad esempio per difetto di causa oppure per violazione di norme imperative, quali sono quelle di recente introdotte dal legislatore proprio per regolamentare le clausole c.d. “a prima richiesta” (ad esempio prevedendo l'obbligo di un periodo di retroattività decennale per i rischi anteriori alla stipulazione dell'assicurazione), non sia avrà però la riconduzione del negozio concluso dalle parti nel modello archetipico dell'assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 c.c. (c.d. loss occurrence), bensì una sua correzione ed eterointegrazione secondo il disposto delle norme imperative che regolano proprio le clausole claims-made, ad esempio nell'ambito sanitario o forense.

Nelle decisioni più recenti rese in tema di clausole claims-made, i Giudici di Legittimità ne hanno ribadito l'inquadramento nell'ambito delle clausole che delimitano l'oggetto del contratto e, quindi, la stessa operatività della garanzia. Si è così affermato che, in realtà, la clausola claims-made incide nel senso di circoscrivere la copertura assicurativa in dipendenza di un fattore temporale aggiuntivo rispetto al dato costituito dall'epoca in cui è stata realizzata la condotta lesiva, specificando, quindi, all'interno del modello delineato dall'art. 1917 c.c., quali sono i sinistri indennizzabili, con la conseguenza che essa determina una delimitazione dell'oggetto, piuttosto che la responsabilità (Cass. III, n. 8117/2020).

In applicazione di tali principi - e nella premessa che tale tipo di clausola non sia soggetta al controllo di meritevolezza ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., ma alla verifica, ai sensi del comma 1 del citato articolo, della rispondenza della conformazione al tipo contrattuale -, è stata dichiarata la nullità, per difetto di conformità al tipo, della clausola che limita a dodici mesi dalla cessazione della durata del contratto la possibilità di denunciare il sinistro e ciò per contrasto sia con l'art. 1341 c.c., che vieta, se non sottoscritte, le clausole che impongono decadenze, e con l'art. 2965 c.c., che commina la nullità delle clausole con cui si stabiliscono decadenze che rendono eccessivamente difficile, ad una delle parti, l'esercizio del diritto; questo tipo di clausola, infatti, subordina l'esercizio del diritto a una condotta del terzo, autonoma e non preventivabile (Cass. III, n. 8894/2020). Nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte, in particolare, si prevedeva l'inserimento di una clausola che consentiva all'assicurato di fare denuncia dell'evento nei dodici mesi dalla cessazione del contratto di assicurazione, purché avesse ricevuto la richiesta di risarcimento del danno entro la scadenza del contratto stesso, con la conseguenza che a essere limitativa dell'esercizio di diritto è la previsione non del termine di dodici mesi in assoluto, ma del fatto che tale termine sia posto in correlazione alla condotta del terzo danneggiato che entro tale termine deve presentare la richiesta di risarcimento all'assicurato.

Quanto alla verifica della conformità del singolo schema contrattuale al tipo ai sensi dell'art. 1322, comma 1, c.c. si è anche precisato che tale valutazione deve essere fatta tenendo conto anche del quadro comprensivo delle norme di rango costituzionale e sovranazionale, occorrendo altresì che tale indagine, che investe, in primo luogo, la causa concreta del contratto, non si arresti al momento della genesi del regolamento negoziale, ma riguardi anche la fase precontrattuale (in cui occorre verificare l'osservanza, da parte dell'impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle "claims made") e quella dell'attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale "on claims made basis" vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall'assicurato può esplicarsi, in termini di effettività, su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta invocati (Cass. III, n. 29365/2019).

Ciò posto il tipo di clausola che prevede il d.m. 22 settembre 2016 è quello della claims made c.d. “impura”, che presuppone, quindi, il verificarsi del sinistro e la denuncia dello stesso sotto la vigenza della polizza; va al contempo osservato che le problematiche di ordine generale che si pongono con questo tipo di clausole, nel senso, in particolare, del rischio che con esse si dia luogo ad una delimitazione della responsabilità non giustificata, è in concreto disinnescata dalla evidenziata previsione della retroattività illimitata della polizza e della sua ultrattività decennale. Questa duplice previsione, infatti, determina in concreto una significativa estensione della garanzia assicurativa, rispetto agli standard assicurativi in uso, specie se si considera la previsione della retroattività senza limiti.

Altro aspetto sul quale il d.m. in esame incide fortemente, vincolando, quindi, in questo modo il contenuto contrattuale, è costituito dalla disciplina dei massimali minimi di polizza, ciò, peraltro, in linea con quanto già previsto nella legge del 2012 che demandava anche questo aspetto alla successiva regolamentazione tramite decreto. Più specificamente, il d.m. 22 settembre 2016 ha previsto una pluralità di massimali minimi di copertura che sono individuati sulla scorta di due parametri costituiti, in particolare, alle modalità di esercizio della professione, ossia individuale o in forma collettiva, e dal livello del fatturato dell'attività professionale, quale desumibile dall'ultimo esercizio chiuso. In questo modo si è quindi previsto un sistema articolato che non tiene soltanto conto del dato numerico costituito dal valore del fatturato ma anche dal dato strutturale-organizzativo costituito dal tipo di organizzazione con la quale viene concretamente esercitata la professione forense; tale criterio appare particolarmente apprezzabile perché è evidente che l'esercizio dell'attività forense attraverso una struttura maggiormente articolata aumenti i rischi di errori, se solo si pensi, ad esempio, alla possibilità che vi siano dei deficit di comunicazione e coordinamento all'interno dello studio legale.

Il legislatore ha inoltre previsto che eventuali franchigie contrattualmente previste non limitano il diritto del soggetto danneggiato ad essere integralmente risarcito: infatti, l'impresa assicuratrice dovrà provvedere al risarcimento integrale nei confronti del terzo, fatta salva la possibilità, in sede di rivalsa, di recuperare dall'assicurato quanto previsto a titolo di franchigia o di scoperto. Inoltre, l'art. 3 d.m. 22 settembre 2016 prevede anche la possibilità di introdurre clausole di regolazione del premio.

Infine, l'articolo 4 del d.m. 22 settembre 2016, nel dare attuazione anche alla previsione contenuta nel comma 2 dell'art. 12 l. n. 247/2012, prevede anche il contenuto della polizza contro gli infortuni, parimenti obbligatoria, che deve essere stipulata dall'avvocato; in particolare, si prevede che tale polizza operi non solo a favore del professionista, ma anche di tutti coloro che con esso collaborano a vario titolo con l'avvocato per consentire di svolgere l'attività professionale, quindi in qualità di dipendenti, collaboratori, praticanti, sempre che per essi non debba già trovare applicazione la copertura assicurativa obbligatoria dell'INAIL. La finalità è, quindi, anche sotto il profilo della garanzia contro gli infortuni, quella di assicurare la massima tutela possibile, al fine soprattutto di garantire copertura assicurativa anche a figure che collaborano con lo studio professionale ed il cui inquadramento non è agevole.

Sotto il profilo oggettivo è previsto che gli infortuni coperti dalla garanzia assicurativa siano tutti quelli verificatisi “durante lo svolgimento dell'attività professionale e a causa o in occasione di essa”, con ciò individuando, quindi, il criterio di collegamento in quello di tipo “funzionale”; è evidente, al contempo, che la formula utilizzata è estremamente ampia e consente, quindi, di rendere operante la copertura assicurativa anche in relazione alle diverse attività che sono strumentali allo svolgimento della professione forense.

Infine, va osservato che è stata prevista la pubblicazione delle polizze stipulate in esecuzione dell'obbligo di legge presso l'Ordine degli Avvocati al quale il singolo professionista è iscritto, nonché presso il Consiglio Nazionale Forense, anche attraverso strumenti che concretamente agevolano l'accesso al contenuto delle medesime come, in particolare, la pubblicazione sui siti internet dei suddetti soggetti istituzionali; anche tale previsione si colloca, evidentemente, nella prospettiva di garantire la massima tutela ai clienti (e ai terzi nei termini precisati) dei singoli avvocati che possono, quindi, preventivamente conoscere il contenuto di queste polizze e soprattutto di alcune condizioni, come quelle sull'efficacia temporale delle stesse e sul contenuto dei massimali, che più direttamente incidono sulla possibilità di soddisfacimento sul piano patrimoniale degli stessi.

Profili fiscali

I premi versati per una polizza di responsabilità civile professionale sono deducibili ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo.

La disposizione di riferimento è costituita dall'art. 54 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) per il quale il reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso.

Ai fini della deduzione dei costi in generale, compresi quelli afferenti la polizza in questione, opera il principio di cassa, nel senso che possono essere decurtati dal reddito prodotto nell'anno nel quale i costi stessi sono effettivamente sostenuti.

Peraltro, ai fini della deduzione dei costi correlati alla stipula di una polizza di responsabilità civile sussiste anche il presupposto della cd. inerenza all'attività professionale esercitata (sul quale si veda, di recente, Cass. trib., n. 13882/2018), essendo la polizza volta a tutelare i soggetti che rispetto a tale attività subiscano danni.

Considerazioni analoghe devono effettuarsi con riguardo all'ipotesi di polizza di responsabilità civile stipulata da un'impresa, anche per i danni arrecati a terzi da propri dipendenti: peraltro, ai fini della deduzione dei costi dai redditi di impresa trova applicazione, ai sensi dell'art. 109 TUIR, il principio di competenza e non quello di cassa.

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