Polizza mista

Luca Caputo
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

Le polizze miste costituiscono una particolare forma di assicurazione sulla vita, originata dalla prassi negoziale e caratterizzata dal fatto di contemplare all'interno della medesima polizza la garanzia assicurativa sia per il caso di morte dell'assicurato sia per il caso di sopravvivenza del medesimo oltre una determinata età. La possibilità di assicurare, attraverso questo tipo di polizza, entrambi gli eventi riconducibili alla previsione generale dell'art. 1919 c.c. consente di realizzare sia la funzione più spiccatamente previdenziale tipica delle polizze sulla vita per il caso di morte, sia la funzione di risparmio, cui sono finalizzate di regola le polizze vita per il caso vita, che nel primo caso può risultare invece spesso vanificata da condizioni contrattuali che escludono il diritto alla restituzione dei premi corrisposti nel caso di mancato verificarsi dell'evento assicurato prima della cessazione del contratto. Sotto il profilo della disciplina, trattandosi di una tipologia di polizza che è riconducibile alla figura generale dell'assicurazione sulla vita di cui all'art. 1919 c.c., essa non presenta, in realtà, peculiarità di rilievo, trovando quindi la propria disciplina principale nelle disposizioni codicistiche dedicate alla polizza vita, oltre che nelle condizioni del contratto che, nel caso di specie, sono tese a regolamentare la previsione della duplicità dell'evento assicurato, soprattutto sotto il profilo dei presupposti e dell'oggetto del diritto di riscatto. Anche in questo caso, come in quello dell'assicurazione sulla vita per il caso di morte, un problema ricorrente è costituito dall'accertamento della natura assicurativa o meno della polizza stipulata in quei casi in cui quest'ultima presenti un meccanismo di destinazione dei premi in forme di investimento sul mercato mobiliare con conseguente rischio di perdita del capitale destinato alla polizza attraverso il pagamento dei premi; in questi casi, infatti, frequenti nella prassi per la diffusione delle c.d. “polizze linked”, è rimesso all'interprete il compito di verificare se si è in presenza di congegno assicurativo, comunque riconducibile, pur con dei tratti peculiari, ai contratti assicurativi, o piuttosto di un vero e proprio strumento finanziario.

Formula

POLIZZA MISTA 1

TRA

Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”)

E

la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”),

si stipula la presente:

POLIZZA MISTA

Polizza n. ....

Decorrenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa

Scadenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa

Scadenze annuali: ore 24,00 del gg/mm/aa di ogni anno

Tacito rinnovo: SI

GLOSSARIO

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita è stipulato il Contratto di Assicurazione;

Assicuratore: L'Impresa Assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione;

Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato;

Carenza: Periodo durante il quale le garanzie del Contratto di assicurazione non sono efficaci; qualora l'evento assicurato avviene in tale periodo l'Assicuratore non corrisponde la prestazione assicurata;

Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Assicuratore;

Conflitto di interesse: L'insieme delle situazioni in cui l'interesse dell'Assicuratore può essere in contrasto con quello del Contraente;

Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il presente contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto;

Contratto: Accordo con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato;

Decorrenza: Data dalla quale il Contratto ha effetto, condizionata all'avvenuto pagamento del premio pattuito;

Durata contrattuale: Periodo durante il quale il Contratto è efficace e produce effetti tra le parti;

Età computabile: L'età dell'Assicurato, calcolata dalla data di sottoscrizione della presente polizza, non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a sei mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi;

Liquidazione: Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato;

Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio;

Polizza: Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione;

Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere all'Assicuratore secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione;

Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Assicuratore garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato;

Questionario sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute dell'Assicurato che l'Assicuratore utilizza al fine di valutare il rischio che assume con il Contratto di assicurazione;

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto alle condizioni contrattualmente previste;

Revoca: Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto.

NOTA INFORMATIVA

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

Denominazione dell'Impresa di Assicurazione, Sede Legale, Sito Internet, Recapiti Telefonici, Indirizzo Mail

Riferimento ad autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e numero di iscrizione all'albo delle imprese assicurative

INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Patrimonio netto; specifico riferimento alla parte relativa al capitale sociale e alle riserve patrimoniali.

Indice di solvibilità riferito allo specifico ramo assicurativo al quale attiene il contratto.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Prestazioni assicurative e garanzie offerte

La durata del presente contratto è fissata da un minimo di 1 anno ad un massimo di .... anni.

Il contratto prevede le seguenti prestazioni assicurative principali:

Prestazione in caso di decesso: erogazione di un capitale costante o decrescente, a seconda della tariffa scelta dal Contraente.

L'assicurazione oggetto del presente contratto consiste nell'impegno dell'Assicuratore, in caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, a pagare al Beneficiario:

– in caso di tariffa a capitale costante: il capitale assicurato pattuito alla stipula del contratto;

– in caso di tariffa a capitale decrescente: il capitale assicurato decrescente in modo lineare in base alla periodicità (annua, semestrale, quadrimestrale, trimestrale o mensile) scelta dal Contraente;

– in caso di erogazione della prestazione pattuita sotto forma di rendita, ad erogare al Beneficiario l'importo dovuto a titolo di capitale secondo la formula prescelta sotto forma di rendita mensile fino ad un massimo di anni .....

Prestazione in caso di sopravvivenza dell'Assicurato: erogazione di un capitale costante o decrescente, a seconda della tariffa scelta dal Contraente, secondo le modalità innanzi indicate, in caso di sopravvivenza dell'Assicurato oltre il .... ° anno di età e prima della scadenza contrattuale.

L'Assicuratore non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell'Assicurato per i periodi di Carenza indicati nelle Condizioni Particolari di Polizza.

Inoltre, l'Assicuratore non riconosce la prestazione qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA CON PRESTAZIONE FACOLTATIVA 2

Prestazione complementare di tipo ....:

Capitale raddoppiato in caso di decesso per infortunio o triplicato in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale:

Al verificarsi di tali circostanze l'Assicuratore si obbliga a pagare al Beneficiario un capitale raddoppiato o triplicato in caso di decesso per infortunio conseguente ad incidente stradale.

L'assicurazione complementare infortuni non è operante nei casi di morte verificatasi dopo .... giorni dal momento in cui si è verificato l'infortunio.

Anche per la prestazione complementare nessuna prestazione è prevista in caso di sopravvivenza dell'Assicurato alla scadenza del contratto.

L'Assicuratore non riconosce alcuna prestazione in caso di decesso dell'Assicurato per i periodi di Carenza indicati alle Condizioni Particolari contenute nelle Condizioni di Assicurazione. Inoltre, l'Assicuratore non riconosce la prestazione qualora il decesso dell'Assicurato sia conseguenza diretta di una delle cause riportate specificamente nelle condizioni di polizza.

In tutti i casi l'assunzione del rischio da parte dell'Assicuratore comporta il preventivo accertamento delle condizioni di salute dell'Assicurato.

Per capitali assicurati inferiori a un limite prefissato e con limite nei primi 6 mesi (periodo di “carenza”) l'efficacia della garanzia risulti limitata, come previsto dalla specifica Condizione Particolare, il contratto potrà essere stipulato senza visita medica, mediante la compilazione di un semplice questionario sanitario.

Premio

L'entità del premio dipende dalle garanzie previste dal contratto, nonché dalla somma assicurata; influiscono inoltre la durata dell'assicurazione, l'età computabile e il sesso dell'Assicurato, nonché il suo stato di salute e le abitudini di vita (professione, sport, ecc.).

Il Contraente può scegliere se corrispondere premi annui di importo costante da versare per tutta la durata contrattuale (durata pagamento premi) e comunque non oltre la morte dell'Assicurato o, in alternativa, un premio unico. La scelta in ordine alle modalità di pagamento del premio implica l'applicazione di una diversa tariffa.

Premi annui

In caso di premi annui, il Contraente deve effettuare il pagamento in via anticipata all'atto della sottoscrizione del contratto ed alle scadenze pattuite indicate in polizza.

Il pagamento dei premi annui può essere frazionato in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali. In tal caso il pagamento dei premi dovrà essere effettuato rispettivamente ad ogni ricorrenza mensile, trimestrale, quadrimestrale o semestrale della data di decorrenza; il relativo importo viene maggiorato dell'addizionale di frazionamento (interessi di frazionamento) specificamente previste.

Premio unico

In caso di premio unico, il Contraente deve effettuare il pagamento in via anticipata ed in unica soluzione all'atto della sottoscrizione del contratto.

Il pagamento deve essere effettuato in ogni caso anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Assicuratore, o tramite l'addebito attraverso RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca in caso di premi annui, o attraverso assegno non trasferibile all'Assicuratore o tramite Agente Assicurativo.

Pagamenti con mezzi diversi non sono considerati validi ed efficaci.

Costi, sconti e regime fiscale

Costi gravanti sul contraente 3

Spese di emissione polizza.

Costi fissi.

Costi variabili.

Addizionale di frazionamento

Es.

Mensile 5%

Bimestrale 3,6%

Trimestrale 3%

Quadrimestrale 2,6%

Semestrale 2%

Spese per visita medica

I costi per eventuali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico dell'Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi.

Quota parte percepita dagli intermediari

Eventuale quota parte percepita da intermediari per la stipula della polizza.

Sconti

Eventuali sconti applicati (ad es. in caso di addebito del premio tramite RID bancario o per stipula della polizza online).

Non sono previsti sconti di premio.

Regime fiscale imposta sui premi

Indicazione delle imposte e dello specifico regime fiscale applicabile in considerazione del tipo di polizza (es. detraibilità fiscale dei premi).

Regime di tassazione delle somme assicurate

Indicazione del regime di tassazione per le somme erogate in caso di erogazione del capitale o della rendita

Altre informazioni sul contratto

Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi

Nel solo caso in cui il Contraente abbia optato per il pagamento di premi annui, egli ha facoltà di risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi. Per il pagamento delle rate di premio è prevista una tolleranza di .... giorni in cui il rischio è coperto. Qualora la rata di premio non venga pagata entro i .... giorni successivi a ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa decade; in tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società, a meno che il Contraente non decida di riattivarlo.

Riscatto, riduzione e riattivazione

Il presente Contratto non riconosce un valore di riscatto e di riduzione 4 .

In caso di sospensione del Contratto, il Contraente ha la facoltà di riattivarlo entro .... mesi dalla scadenza di pagamento secondo le modalità indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell'art. 176 d.lgs. n. 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.

Ai fini della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta – mediante lettera a mezzo posta, indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore.

Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro .... giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione.

La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante della proposta, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio.

Recesso

Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 177 d.lgs. 209/2005, entro un termine di .... giorni.

Per l'esercizio del recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Assicuratore da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro .... giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione.

Prescrizione

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti alle prestazioni assicurative si prescrivono in due anni dalla data di esigibilità delle stesse.

Qualora i Beneficiari omettano di richiedere gli importi dovuti, entro il suddetto termine di prescrizione, questi ultimi sono devoluti al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla l. n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Legge applicabile

Al presente Contratto stipulato dalla Società si applica la legge italiana.

Informazioni sulle procedure liquidative e reclami

Liquidazione dell'indennizzo

L'erogazione della prestazione da parte dell'Assicuratore è subordinata alla consegna della documentazione comprovante il verificarsi degli eventi assicurati secondo le modalità descritte nelle condizioni di contratto.

Reclami

Eventuali reclami devono essere inoltrati compilando apposito “form” presente sul sito della Società o mediante telefax al numero .... o mediante lettera raccomandata inviata a ...., Ufficio Reclami, con sede in ...., alla via ..... I reclami saranno riscontrati entro .... giorni dal loro ricevimento.

Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto.

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro .... giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, con sede in ...., alla via ...., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore.

Tutela giudiziale

Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria.

Le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono soggette all'obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, e comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, come reintrodotto dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013.

Informativa in corso di contratto

L'Assicuratore si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso. In particolare, gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet dell'Assicuratore .....

Comunicazioni - Modifiche dell'assicurazione

Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti.

Informazioni da parte del contraente

Si informa che, ai sensi dell'art. 1926 c.c., vi è l'obbligo da parte del contraente di comunicare all'Assicuratore i cambiamenti di professione o di attività dell'Assicurato che intervengono in corso di contratto.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1. Prestazioni assicurate

In caso di decesso dell'Assicurato prima della scadenza contrattuale, l'Assicuratore garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato:

– in caso di capitale costante: il capitale pattuito alla stipula del contratto;

– in caso di capitale decrescente: il capitale valido al momento dell'evento. Questo, stabilito alla stipula del contratto, decresce di 1/(n x m) (ove n è la durata dell'assicurazione e m la periodicità di decrescenza del capitale scelta dal Contraente, con m=1 se periodicità annuale, m=2 se periodicità semestrale, m=3 se periodicità quadrimestrale, m=4 se periodicità trimestrale ed m=12 se periodicità mensile), fino ad annullarsi al termine del contratto, come evidenziato dalla seguente formula:

Ch = C − C m

1

n m m

m (h − 1)

ove C è il capitale stabilito alla stipula del contratto, Ch è il capitale caso morte nell'h-esimo periodo di assicurazione (h=1,2,3, ...., n x m).

L'Assicuratore garantisce ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato, secondo le modalità predette, anche in caso di sopravvivenza dell'Assicurato oltre il .... ° anno di età e prima della data di scadenza del contratto di assicurazione.

CLAUSOLA FACOLTATIVA

In caso di decesso dell'Assicurato, o di sopravvivenza oltre il .... ° anno di età, e prima della scadenza contrattuale, l'Assicuratore garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento del capitale assicurato, come stimato al punto precedente, sotto forma di rendita su base mensile o annua.

Art. 2. Rischio di morte

Il rischio di morte è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali.

È escluso dalla presente garanzia il decesso causato da:

a) dolo del Contraente o del Beneficiario;

b) partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;

c) partecipazione attiva dell'Assicurato a fatti di guerra, salvo che derivi da obblighi verso lo Stato italiano;

d) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

e) suicidio, se avviene nei primi .... anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi .... mesi dall'eventuale riattivazione dell'assicurazione;

f) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;

g) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi.

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lett. a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, l'Assicuratore corrisponderà esclusivamente la riserva matematica pura calcolata al momento del decesso.

Art. 3. Premio

Il premio unico è pagato dal Contraente in via anticipata all'atto di sottoscrizione del contratto.

Il premio annuo, frazionabile in rate semestrali, quadrimestrali, trimestrali, bimestrali o mensili, è costante per tutta la durata contrattuale, ma non è dovuto oltre la data di decesso dell'Assicurato; oltre tale data non sono dovute neanche le eventuali rate di premio annuo ancora da corrispondere.

Le rate di premio debbono essere pagate alle scadenze pattuite.

Il pagamento deve essere effettuato in ogni caso anticipatamente tramite bonifico bancario sul conto corrente dell'Assicuratore, o tramite l'addebito attraverso RID (Rimessa Interbancaria Diretta) sul conto corrente bancario intrattenuto dal Contraente con la Banca in caso di premi annui, o attraverso assegno non trasferibile all'Assicuratore o tramite Agente Assicurativo.

Pagamenti con mezzi diversi non sono considerati validi ed efficaci.

Art. 4. Interruzione del pagamento premi - Termine di tolleranza - Riattivazione

Qualora il Contraente interrompa il pagamento dei premi annui nel corso della durata del contratto, trascorsi .... giorni di tolleranza dalla scadenza della prima rata non pagata in cui il rischio è coperto, il contratto verrà estinto, qualunque sia il numero dei premi annui corrisposti, con eventuali frazioni, ed i premi versati resteranno acquisiti dall'Assicuratore, senza diritto a capitale ridotto od a valore di riscatto.

Il Contraente ha comunque facoltà entro .... mesi dalla scadenza della prima rata di premio non versata di richiedere il ripristino della piena efficacia del contratto, versando gli importi arretrati aumentati degli interessi legali (riattivazione).

Art. 5. Conclusione del contratto - Entrata in vigore dell'assicurazione

Il contratto si considera concluso nel momento in cui, a seguito della sottoscrizione della proposta di assicurazione, il Contraente abbia ricevuto apposita comunicazione scritta dall'Assicuratore attestante l'accettazione da parte di quest'ultima.

L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il premio, dalle ore 24 della data di decorrenza indicata nella lettera di accettazione.

Art. 6. Revoca della proposta

Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell'art. 176 d.lgs. n. 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto.

Ai fini della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta – mediante lettera a mezzo posta, indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore.

Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro .... giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione.

La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante della proposta, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio.

Art. 7 - Recesso dal contratto

Dopo la conclusione del Contratto il Contraente può esercitare il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 177 d.lgs. n. 209/2005, entro un termine di .... giorni.

Per l'esercizio del recesso il Contraente deve inviare comunicazione scritta indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore.

Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l'Assicuratore da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risultante dal timbro postale di invio della stessa.

Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro .... giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione.

Art. 8. Cessione

È fatto divieto al Contraente di cedere il presente contratto, senza preventiva approvazione dell'Assicuratore.

Art. 9. Beneficiari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1921 c.c., il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto all'Assicuratore, salvo che siano state effettuate mediante testamento.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi (art. 1921 c.c.):

– dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;

– dopo la morte del Contraente (se persona fisica);

– dopo che, verificatosi l'evento previsto per la liquidazione delle prestazioni, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

Ai sensi dell'art. 1920 c.c., i Beneficiari acquistano, per effetto della designazione, un diritto proprio nei confronti dell'Assicuratore. Ciò comporta, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente/Assicurato non rientrano nell'asse ereditario e che non possono essere sottoposte ad azioni esecutive a danno dell'Assicurato o del Contraente (art. 1923 c.c.) 5 .

Art. 10. Pagamenti della Società e prescrizione

Al fine di erogare le prestazioni dovute devono essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.

La documentazione da consegnare è la seguente:

– richiesta di liquidazione firmata da ciascun Beneficiario con una copia di un valido documento di identificazione di ciascuno di essi;

– certificato di morte dell'Assicurato, o certificato di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso in cui la richiesta di liquidazione sia correlata alla sopravvivenza dell'Assicurato;

– dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che indichi, nel caso in cui non siano specificate le generalità complete dei Beneficiari, ma vi sia solo una designazione generica:

le generalità complete di tutti gli eredi (per diritto proprio o in base all'art. 1412 c.c. nell'ipotesi di eredi legittimi premorti all'Assicurato), ancorché rinunciatari;

se esistono eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), le generalità complete dei tutori degli stessi nominati dal Giudice Tutelare.

E che in ogni caso attesti:

per le successioni testamentarie, che il testamento esibito è l'ultimo, che è ritenuto valido ed efficace e che non vi sono opposizioni;

per le successioni legittime, la mancanza di qualsiasi disposizione testamentaria;

copia dell'eventuale testamento valido ed efficace, cioè pubblicato ai sensi dell'art. 620 c.c. e senza opposizioni per verificare che i beneficiari della polizza vita non siano stati modificati (artt. 1920 e 1921 c.c.);

in caso di eredi incapaci (minori, interdetti, ecc.), copia della autorizzazione all'incasso del Giudice Tutelare;

in caso di premorienza di un Beneficiario designato, la liquidazione, in base all'art. 1412 c.c., verrà effettuata a favore degli eredi dello stesso. In tale evenienza, dopo la segnalazione, verrà precisata l'ulteriore documentazione da produrre;

– relazione del medico curante dell'Assicurato;

– in caso di ricovero, copia di tutte le cartelle cliniche, complete di anamnesi ed autenticate dalla Direzione Sanitaria;

– in caso di morte violenta, copia degli atti legali completi (Autorità Giudiziaria/Polizia Giudiziaria) comprensivi dell'eventuale referto autoptico, richiesta di archiviazione da parte del Pubblico Ministero e provvedimento di archiviazione del Giudice per le Indagini Preliminari.

Le somme dovute dalla Società saranno liquidate mediante accredito su conto corrente bancario comunicato dall'avente diritto. In alternativa, il pagamento potrà essere richiesto a mezzo assegno non trasferibile emesso dalla Sede a favore dell'avente diritto ed inviato presso l'indirizzo comunicato da quest'ultimo.

In ogni caso, verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa Assicurativa mette a disposizione la somma dovuta entro .... giorni dal ricevimento della documentazione completa. Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi legali a favore degli aventi diritto.

Ai sensi del codice civile (art. 2952), i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni da quando si è verificato il fatto su cui il diritto stesso si fonda (prescrizione). Qualora i Beneficiari non richiedano entro il predetto termine di prescrizione la liquidazione della prestazione, l'importo viene devoluto dalla Società al fondo per le vittime delle frodi finanziarie come previsto in materia di rapporti dormienti dalla l. n. 266/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11. Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione sulla vita è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge.

Art. 12. Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari aventi diritto.

Art. 13. Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.

Per le controversie riguardanti l'applicazione l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ...., salvo che il Contraente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 206/2005.

Art. 14. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete.

In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe prestato il consenso alla stipula, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni conoscendo il reale stato delle cose, l'Assicuratore, in caso di malafede o colpa grave, ha diritto:

– di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento;

– di contestare la validità del contratto entro .... mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza;

quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto:

– di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato;

– di recedere in ogni caso dal contratto entro .... mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

L'inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, delle somme dovute.

Art. 15. Condizione particolare di carenza per assicurazioni senza visita medica (valida solo se espressamente richiamata in polizza) 6

Premesso che l'Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché si sottoponga a visita medica accettando le modalità e gli eventuali oneri che ne dovessero derivare, il presente contratto viene assunto senza visita medica e pertanto rimane convenuto che, qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi .... mesi dalla conclusione del contratto ed il pagamento dei premi sia in regola, l'Assicuratore corrisponderà - in luogo della prestazione assicurata - una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto dei costi indicati in contratto.

Qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti - espressamente richiamati nel testo della polizza - l'applicazione della suddetta limitazione avverrà tenendo conto delle rispettive date di conclusione dei contratti.

L'Assicuratore non applicherà entro i primi .... mesi dalla conclusione del contratto la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all'intera prestazione assicurata, qualora il decesso sia conseguenza diretta ed esclusiva:

– di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore del contratto: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero- emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite postvaccinica;

– di shock anafilattico sopravvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto;

– di infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore del contratto, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva la sua morte, purché questa, quando non sia immediata avvenga entro .... mesi dall'infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente.

Qualora il decesso dell'Assicurato avvenga entro i primi .... anni dalla conclusione del contratto e sia dovuto alla sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero ad altra patologia ad essa collegata, in luogo della prestazione assicurata verrà corrisposta una somma pari all'ammontare dei premi versati, al netto dei costi indicati in contratto. Anche per questa limitazione si applica quanto stabilito nel precedente secondo comma qualora il contratto fosse emesso in sostituzione di uno o più precedenti contratti.

Art. 16. Scadenza dell'assicurazione

L'assicurazione scadrà e avrà termine in ogni caso alla scadenza dell'annualità di premio più vicina al compimento del .... ° anno di età dell'Assicurato, salvo diversa indicazione scritta della Società.

CLAUSOLA CON PRESTAZIONE FACOLTATIVA 7

CONDIZIONE COMPLEMENTARE

CAPITALE RADDOPPIATO IN CASO DI DECESSO PER INFORTUNIO O TRIPLICATO IN CASO DI DECESSO PER INFORTUNIO CONSEGUENTE AD INCIDENTE STRADALE (Valida solo se espressamente richiamata in polizza)

Art. 17. Definizione di infortunio

Agli effetti dell'assicurazione complementare, s'intende per infortunio un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza diretta ed esclusiva la sua morte purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro sei mesi dall'infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente;

Per infortunio conseguente ad incidente stradale si intende quell'infortunio cagionato da veicoli o mezzi meccanici in circolazione su strade d'uso pubblico o su aree a queste equiparate, nonché su aree private in cui l'assicurato rimane vittima come pedone, conducente o passeggero, che produca all'Assicurato lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che abbiano come conseguenza diretta la sua morte purché questa, quando non sia immediata, avvenga entro 6 mesi dall'infortunio e la causa del decesso sia provata anatomopatologicamente.

Rientrano nella presente garanzia:

– l'asfissia non di origine morbosa;

– gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

– le affezioni conseguenti a morsi di animali o a punture di insetti o aracnidi;

– l'annegamento, l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore;

– gli infortuni conseguenti a stati di malore o di incoscienza;

– gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;

– gli infortuni derivanti da tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

Art. 18. Esclusioni e delimitazioni del rischio

La garanzia non è operante quando l'infortunio dipenda, direttamente o indirettamente, da:

– stati di ubriachezza o comunque di volontaria alterazione psichica dell'Assicurato;

– atti illeciti commessi dolosamente dall'Assicurato;

– movimenti tellurici;

– fatti di guerra o insurrezioni; le garanzie comprendono tuttavia gli infortuni derivanti da stato di guerra, anche non dichiarata, per il periodo massimo di .... giorni dall'inizio delle ostilità se, ed in quanto, l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero. La copertura non opererà tuttavia per il rischio volo;

– esposizione a forme di radioattività artificiale;

– operazioni chirurgiche e trattamenti non resi necessari da infortunio;

– imprese inusuali e temerarie, ad eccezione degli gli atti compiuti per solidarietà umana;

– pratica dei seguenti sport: scalata di qualsiasi tipo dal 3° grado in poi, speleologia, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci alpinismo, bob, skeleton, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere e in generale tutte le ipotesi in cui siano praticati c.d. sport estremi;

– guida o uso di veicoli o natanti a motore in competizioni sportive e relative prove, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;

– incidenti di volo, salvo i casi di viaggio come passeggero su aerei di linea.

Art. 19. Denuncia dell'infortunio - obblighi relativi

La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, ora dell'evento, delle cause e delle circostanze che lo determinarono, unite alle dichiarazioni di eventuali testimoni, deve essere effettuata immediatamente, al più tardi entro .... giorni, per iscritto all'Assicuratore. Se è intervenuto un medico, un suo certificato deve essere aggiunto alla denuncia.

Gli aventi diritto devono collaborare con l'Assicuratore fornendo tutte le informazioni necessarie per l'istruzione della pratica. In ogni caso devono:

– fornire la prova che la morte dell'Assicurato è sopravvenuta in seguito ad infortunio, allegando la relativa documentazione;

– autorizzare i medici intervenuti dopo l'infortunio a dare all'Assicuratore tutte le informazioni che da questa venissero loro richieste, al fine di procedere al pagamento dell'indennità.

Nel caso in cui la prestazione richiesta sia correlata alla sopravvivenza dell'Assicurato nei termini contrattualmente previsti, gli aventi diritto devono trasmettere all'Assicuratore certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, aggiornato e rilasciato dal Comune di residenza.

Art. 20. Legge sulla Privacy

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, in particolare operate con il d.lgs. n. 101/2018 (Decreto Privacy Italiano), ciascuna delle parti acconsente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali da essa derivanti.

PRESTAZIONI ASSICURATE E PREMIO DI POLIZZA

PRESTAZIONI ASSICURATE:

CAPITALE da pagare in caso di decesso o di sopravvivenza oltre il .... ° anno d'età dell'Assicurato € .... inizialmente, e poi a diminuire annualmente.

DURATA E PREMI:

Il contratto decorre dalla data del pagamento del premio con durata di anni .....

Il premio viene pagato in rate annuali, ciascuna di € .... (di cui imposte € ....) per un periodo di anni ....

ASSICURAZIONE SULLA VITA PER IL CASO DI MORTE

DOCUMENTO DI SINTESI

TRA

Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”)

E

la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”)

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'Assicuratore, in caso di decesso dell'Assicurato, o di sua sopravvivenza oltre il .... ° anno di età, prima della scadenza contrattuale, garantisce, ai Beneficiari designati, il pagamento immediato del capitale assicurato alle condizioni dettagliatamente descritte in polizza.

Dati dell'Assicurato

Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA ....

Dati dei Beneficiari

Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA ....

DATI DI POLIZZA

Polizza n. ....

Decorrenza polizza: dalle ore 24,00 del .... / .... / ....

Scadenza polizza: alle ore 24,00 del .... / .... / ....

Rinnovo tacito: sì

PRESTAZIONI ASSICURATE E PREMIO DI POLIZZA

PRESTAZIONI ASSICURATE:

CAPITALE da pagare in caso di decesso o di sua sopravvivenza oltre il .... ° anno di età € .... inizialmente, e poi a diminuire annualmente.

DURATA E PREMI:

Il contratto decorre dalla data del pagamento del premio con durata di anni .....

Il premio viene pagato in rate annuali, ciascuna di € .... (di cui imposte € ....)per un periodo di anni .....

Luogo e data ....

Il Contraente/Assicurato ....

Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 4. Interruzione del pagamento premi – Termine di tolleranza - Riattivazione; Art. 7 - Recesso dal contratto; Art. 10. Pagamenti della Società e prescrizione; Art. 15. Condizione particolare di carenza per assicurazioni senza visita medica; Art. 18. Esclusioni e delimitazioni del rischio; Art. 19. Denuncia dell'infortunio - obblighi relative.

Il Contraente/Assicurato ....

ALLEGATO A - QUESTIONARIO VALUTAZIONE ADEGUATEZZA CONTRATTO

Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto vita

a. Informazioni anagrafiche

Cognome e nome: .... età ....

Stato occupazionale

– non occupato-lavoratore dipendente

– lavoratore autonomo-altro

Descrizione professione:

b. Informazioni sulle persone da tutelare

Lei ha eventuali soggetti da tutelare?

– no

– coniuge

– figli

– coniuge e figli

– altro

c. Informazioni sulla esperienza in materia di investimenti

Lei ha familiarità con i seguenti strumenti finanziari?

reddito fisso- sì - no

azioni- sì - no

Con garanzia di capitale e/o di rendimento- sì - no

d. Informazioni sulla situazione finanziaria e assicurativa

Qual è la sua capacità di risparmio annuo?

– fino a .... euro

– da .... a .... euro

– da .... a .... euro

– da .... a .... euro

– oltre .... euro

Coperture “vita” attualmente possedute:

– risparmio/investimento

– invalidità/malattie gravi

– pensione complementare

– long term care (ltc)

– caso morte

– nessuna

Aspettative sull'evoluzione futura dei suoi redditi personali:

– in crescita

– stazionaria

– in diminuzione

Fonte principale di provenienza dell'attuale investimento:

– risparmio personale

– disinvestimento

– alienazione di immobile

– eredità/donazione

– indennizzo a seguito di sinistro

– vincita

– altro

e. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto

Quali sono gli obiettivi che intende perseguire con il contatto?

– risparmio/investimento

– previdenza/pensione complementare

– protezione assicurativa di rischio: (morte, invalidità, malattie gravi)

Qual è la sua propensione al rischio, e conseguentemente quali sono le sue aspettative di rendimento dell'investimento relativamente al prodotto proposto?

– BASSA: non sono disposto ad accettare oscillazioni del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto rendimenti modesti, ma sicuri nel tempo

– MEDIA: sono disposto ad accettare oscillazioni contenute del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o al termine dell'orizzonte temporale consigliato

– ALTA: sono disposto ad accettare possibili forti oscillazioni del valore del mio investimento nell'ottica di massimizzarne la redditività e nella consapevolezza che ciò comporta dei rischi.

Qual è l'orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi?

- BREVE (<= 5 ANNI)

- MEDIO (6-10 ANNI)

- LUNGO (>10 ANNI)

Il Contraente dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere e complete

Luogo e data ....

Firma del Contraente ....

DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI OFFERTA ASSICURATIVA ADEGUATA

Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del “Questionario per la valutazione dell'adeguatezza” secondo quanto sopra riportato.

Luogo e data ....

Firma del Contraente ....

DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE

Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto” o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative.

Luogo e data ....

Firma del Contraente ....

ALLEGATO B

QUESTIONARIO ANAMNESICO 8

Luogo e data ....

Firma dell'Assicurato ....

[1] La polizza mista costituisce una particolare forma di assicurazione sulla vita, originata dalla prassi negoziale, e caratterizzata dal fatto di contemplare all'interno della medesima polizza la garanzia assicurativa per il caso di morte dell'assicurato e per il caso di sopravvivenza del medesimo oltre una determinata età. La possibilità di assicurare, attraverso questo tipo di polizza, entrambi gli eventi riconducibili alla previsione generale dell'art. 1919 c.c.

[2] Di regola questo tipo di assicurazione prevede prestazioni ulteriori a carico dell'Assicuratore, sotto forma di multipli della prestazione tipica dovuta, nel caso in cui l'evento assicurato sia conseguenza di determinate circostanze. La moltiplicazione della prestazione si ricollega alla minore probabilità statistica del verificarsi dell'evento morte in base a determinate circostanze.

[3] Nella presente parte della nota informativa si indicano i costi fissi e variabili applicati, le maggiorazioni (addizionali di frazionamento), di regola previste, e applicate sotto forma di percentuali sul premio in base ai periodi di frazionamento, spese per visita medica, costi per l'intermediazione ed eventuali sconti.

[4] Il presente schema di polizza è redatto non contemplando la possibilità di riscatto della polizza, come avviene tendenzialmente per le polizze di questo tipo. Ciò non esclude la possibilità di prevedere un riscatto anticipato, il cui oggetto è determinato dall'Impresa Assicurativa.

[5] La Corte di Cassazione ha precisato che in caso di assicurazione sulla vita, qualora si sia verificato l'evento dedotto in assicurazione e quindi il contratto assicurativo possa realizzare il suo scopo, le somme dovute ai beneficiari sono sottratte dall'attivo fallimentare, considerata la funzione che si intende realizzare con la stipula di questo tipo di contratti (Cass. I, n. 8676/2000, Cass. I, n. 11975/1999).

[6] L'inserimento di questa clausola è facoltativa e prevede la possibilità che la stipula della polizza avvenga senza preventiva visita medica dell'assicurato, con tutto ciò che ne consegue in caso di decesso dello stesso entro un lasso di termine breve.

[7] Di regola questo tipo di assicurazione prevede prestazioni ulteriori a carico dell'Assicuratore, sotto forma di multipli della prestazione tipica dovuta, nel caso in cui l'evento assicurato sia conseguenza di determinate circostanze. La moltiplicazione della prestazione si ricollega alla minore probabilità statistica del verificarsi dell'evento morte in base a determinate circostanze.

[8] In questo tipo di polizza è possibile inserire un questionario, contenente una serie di domande concernenti la sussistenza o meno di particolari patologie (diabete, ipertensione) in capo all'assicurato, l'eventuale condizioni di fumatore, l'esercizio di attività sportiva o professionale a rischio. L'inserimento è previsto di regola nei soli casi in cui la polizza sia stipulata senza preventiva visita medica dell'assicurato, di regola prevista ed eseguita prima della stipula.

Commento

Nozione, natura e funzione delle polizze miste

La polizza mista può definirsi come il contratto di assicurazione che prevede, dietro pagamento di un premio da parte dell'assicurato, l'obbligo dell'impresa assicuratrice di procedere alternativamente alla liquidazione di un capitale o di una rendita ai soggetti designati come beneficiari al verificarsi della morte dell'assicurato (o di un terzo) entro la scadenza della polizza oppure di corrispondere il capitale o la rendita all'assicurato medesimo nel caso di sua sopravvivenza alla scadenza contrattuale o alla data predeterminata in contratto. Essa, quindi, costituisce una particolare tipologia di contratti di assicurazione sulla vita, disciplinati dagli artt. 1919 e ss. c.c., ossia di quei contratti assicurativi caratterizzati dal fatto che l'assicuratore si obbliga, dietro pagamento di un premio da parte del contraente assicurato, a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un determinato evento attinente la vita umana.

Sulla scorta di quanto disposto dall'art. 1919 c.c., che prevede espressamente la possibilità di stipulare la polizza sulla vita per il caso di morte, anche di un terzo, purché tendenzialmente con il consenso di quest'ultimo (art. 1919, comma 2 c.c.), deve ritenersi che gli eventi ai quali può essere posto in correlazione l'obbligo dell'assicurato di corrispondere il capitale o la rendita come previsto nella polizza possono, quindi, essere costituiti sia dalla morte e sia dalla sopravvivenza dell'assicurato. Il fatto che tali eventi siano stati dedotti tradizionalmente nella polizza tra loro in via alternativa ed esclusiva, nel senso che le singole polizze erano di prassi stipulate o per il solo caso di morte o per il solo caso di vita non ha escluso che, nel corso del tempo, si sia fatto sempre più ricorso alla figura della polizza mista, nel qual caso il contraente intende assicurare entrambi gli eventi.

La conseguenza della stipula di questo tipo di polizza è che in essa si concentrano le caratteristiche e le finalità di entrambe le polizze poiché l'assicuratore si impegna, in caso di morte del contraente assicurato (o del terzo) avvenuta prima di una certa età, a corrispondere il capitale o la rendita alle persone indicate come beneficiari e, nel caso di sopravvivenza oltre una certa età, a corrispondere il capitale o la rendita allo stesso contraente.

Sotto il profilo della natura, quindi, l'assicurazione sulla vita, di cui la polizza mista rappresenta un sottotipo, costituisce un contratto aleatorio, perché tramite essa si pone l'esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto, in particolare di quella a carico dell'impresa assicuratrice, in correlazione con il verificarsi di circostanze future e incerte, se si considera la possibilità che esse non si verifichino prima della scadenza del contratto.

Al contempo, deve anche evidenziarsi che proprio la componente aleatoria può risultare ridotta o sostanzialmente annullata se si considera l'operazione complessiva che le parti mirano a realizzare attraverso la polizza mista e, quindi, se si considera che tramite esse il contraente intende proprio evitare le conseguenze negative che potrebbero derivare dalla perdita del capitale investito mediante il pagamento dei premi nei casi in cui l'evento morte non si verifichi prima della scadenza del contratto; spesso, infatti, le polizze sulla vita per il caso di morte, a causa del loro carattere intrinsecamente aleatorio e per la previsione dell'assunzione di un rischio rilevante da parte della compagnia assicurativa riconducibile al fatto che l'importo che essa si impegna a versare al verificarsi del decesso dell'assicurato, pur proporzionato ai premi, è comunque di valore superiore al totale di questi ultimi, prevedono che nel caso di mancata verificazione dell'evento i premi versati non debbano essere restituiti al contraente assicurato. Attraverso lo strumento della polizza mista, invece, il contraente ha la possibilità di vedersi corrisposto il capitale o la rendita anche nel caso di sua sopravvivenza alla data di scadenza della polizza, in una misura sostanzialmente equivalente al totale dei premi corrisposti, eventualmente accresciuta dagli interessi. È evidente, allora, che, considerata nel suo complesso, l'operazione che i contraenti realizzano mediante la stipula di una polizza mista presenta una componente di aleatorietà molto più ridotta rispetto ai contratti assicurativi e all'assicurazione sulla vita in generale, proprio perché, attraverso il meccanismo contrattuale che la contraddistingue, l'impresa assicuratrice sarà comunque tenuta ad eseguire la prestazione a favore del beneficiario – consistente nella liquidazione del capitale o della rendita – con la conseguenza che l'alea in questi casi incide più che altro sul piano della misura della prestazione dovuta, che è certamente diversa a seconda dell'evento che si verifica.

Ciò si riflette anche sul piano funzionale: com'è noto, infatti, la funzione che di norma si persegue con l'assicurazione sulla vita per il caso di morte non è, a differenza delle ipotesi di assicurazione contro i danni o sulla responsabilità civile, almeno tendenzialmente, quella di mantenere indenne il contraente assicurato dalle conseguenze dannose di un determinato evento, nel senso di trasferire il rischio dal contraente assicurato all'impresa assicuratrice, quanto piuttosto quella di garantire che, in caso di morte del contraente, i soggetti indicati come beneficiari, come ad esempio i familiari, possano fare affidamento su un capitale oppure su una rendita al fine di fronteggiare le conseguenze patrimoniali derivanti dalla perdita della fonte di reddito dell'assicurato. Diversamente, la funzione perseguita con la assicurazione sulla vita per il caso di vita può essere più agevolmente ricondotta ad una funzione di investimento di risparmio, nel senso che tramite essa si può perseguire l'obiettivo di conseguire, a partire da una determinata data, una prestazione pecuniaria, spesso sotto forma di rendita, che integri il proprio reddito.

Pertanto, considerato che la polizza mista si caratterizza proprio per contemplare entrambi gli eventi suscettibili di essere assicurati con l'assicurazione sulla vita (quindi morte e vita), allora anche la funzione di questa polizza riflette questa duplicità e presenta, quindi, sia una funzione indennitaria in senso lato, nella prospettiva della tutela dei beneficiari in caso di morte e specie allorquando questi siano legati da rapporto di parentela con l'assicurato, sia una funzione di tipo previdenziale o comunque di integrazione previdenziale, e di investimento del risparmio se si considera l'ipotesi della sopravvivenza dell'assicurato.

L'incidenza del profilo funzionale sulla disciplina applicabile alle polizze miste

Quale che sia la funzione che in concreto verrà a realizzare la polizza mista in base all'evento assicurato che si realizza, appare chiaro che essa non è in alcun modo assimilabile a quella perseguita con le assicurazioni contro i danni.

Ciò si riflette anche su alcuni aspetti rilevanti della regolamentazione contrattuale: infatti, nell'assicurazione contro i danni è previsto che l'indennizzo debba essere necessariamente commisurato al valore delle cose assicurate, che non può essere superato proprio al fine di assicurare il rispetto del principio indennitario – il che comporta anche l'applicazione di norme specifiche come quelle dettate per l'ipotesi di stipula di più contratti assicurativi per il medesimo evento non comunicata a ciascun assicuratore (art. 1910 c.c.) – e analogamente anche nell'assicurazione per la responsabilità civile vi è una correlazione necessaria tra il risarcimento dovuto dall'assicurato ai soggetti danneggiati e l'indennizzo che è tenuto a corrispondere l'assicuratore. Di contro, nell'assicurazione sulla vita a cui è riconducibile anche la polizza mista la determinazione dell'importo dovuto dall'assicuratore al verificarsi dell'evento dedotto nel contratto assicurativo è assolutamente libera e correlata soltanto all'entità dei premi pagati.

Anche nel caso di polizza mista deve ritenersi che possa trovare applicazione il comma 2 dell'art. 1919 c.c., che prevede la possibilità che l'assicurazione sulla vita per il caso di morte sia contratta facendo riferimento non alla morte dell'assicurato, ma di un soggetto terzo; in questo caso è quindi necessario acquisire il consenso del terzo medesimo, direttamente o indirettamente oppure, in caso di incapacità del terzo, mediante il suo legale rappresentante. Del consenso prestato deve poi essere fornita necessariamente prova scritta, al fine di garantire la certezza in ordine all'esistenza ed alla provenienza dello stesso. Quest'ipotesi, in cui sostanzialmente il terzo assume la veste di soggetto concretamente portatore del rischio assunto, che quindi non ricade sul contraente stipulante, va tenuta distinta da quella di cui all'art. 1891 c.c. (assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta), in cui il terzo assume la veste di soggetto assicurato e non di portatore di rischio: con la conseguenza che, in questa distinta ipotesi non è richiesta l'acquisizione del relativo consenso, perché si realizza una scissione tra la figura dell'assicurato e quella del contraente che stipula la polizza, nel senso che i diritti derivanti dall'assicurazione spettano al primo, senza che questi però sia tenuto ad assumere le obbligazioni derivanti dalla stessa, che invece gravano sul contraente (art. 1891, comma 2 c.c.). Ciò spiega, quindi, perché in questo caso, a differenza dell'ipotesi delineata dall'art. 1919, comma 2, non occorre il consenso del terzo, il quale è il soggetto a favore del quale si producono gli effetti della polizza e che, quindi, finisce con il realizzare l'interesse di quest'ultimo in quanto contraente assicurato.

È parimenti possibile che la polizza mista sia stipulata a favore di un terzo, così come previsto dall'art. 1920 c.c.: in quest'ultimo caso il beneficiario della prestazione che sarà erogata dall'impresa assicuratrice al verificarsi dell'evento assicurato viene individuato in un soggetto distinto dalle parti e designato dallo stesso assicurato. L'art. 1920 c.c. stabilisce che la designazione può essere contenuta direttamente nel contratto assicurativo oppure in un successivo atto, ossia una dichiarazione scritta che dovrà essere necessariamente comunicata all'assicuratore affinché questi sia reso edotto della individuazione dei beneficiari e possa, quindi, erogare effettivamente la prestazione a questi ultimi al verificarsi dell'evento assicurato. Deve ritenersi che la designazione di terzi beneficiari sia possibile non solo in correlazione all'evento morte dell'assicurato, come accade normalmente, ma anche alla sopravvivenza dell'assicurato, non essendovi elementi ostativi a tale possibilità. È quindi possibile che l'assicurato, anche nel caso in cui la prestazione sia dovuta per effetto non già della sua premorienza, ma della sua sopravvivenza, stabilisca comunque, in base al contenuto delle condizioni contrattuali, che la prestazione debba essere eseguita in favore di soggetti terzi; ciò accade soprattutto quando si intende perseguire non tanto una finalità di risparmio, ma una finalità di tipo previdenziale, consentendo, quindi, in questo modo ai soggetti designati come beneficiari, che spesso sono individuati nei figli o in altri familiari, di beneficiare di un reddito, sotto forma di capitale o di rendita, anche nel caso di sopravvivenza dell'assicurato oltre una certa età.

In questa ipotesi si è affermato che potendo coesistere all'interno della polizza mista sia un'assicurazione per la vita propria (ai sensi dell'art. 1919 c.c.) sia un'assicurazione sulla vita a favore di terzi (ai sensi dell'art. 1920 c.c.), quest'ultima riconducibile nello schema generale del contratto a favore di terzi, si determina la realizzazione di una fattispecie complessa, in relazione alla quale la complessiva finalità perseguita dal soggetto disponente si coglie sulla base del collegamento negoziale che si realizza tra il contratto assicurativo a carattere oneroso stipulato con l'assicuratore e l'atto di designazione dei terzi beneficiari per il caso morte, inteso come atto unilaterale recettizio sorretto dallo spirito di liberalità. In questo modo, a ben vedere, il disponente realizza una fattispecie che, pur non riconducibile alla figura della donazione tipica, sia per la struttura trilaterale dell'atto che scaturisce dal collegamento negoziale, sia per la mancanza di un'attribuzione patrimoniale diretta dal disponente ai beneficiari, può essere qualificata come donazione indiretta, poiché la finalità che si persegue attraverso tale meccanismo è sostanzialmente di realizzare una liberalità in favore dei beneficiari (Trib. Torino, IV, 1 ottobre 2008), con tutto ciò che ne consegue, quindi, in punto di disciplina applicabile, specie per la collazione e l'azione di riduzione ai sensi dell'art. 809 c.c.

La posizione del beneficiario risulta particolarmente tutelata dal legislatore.

Infatti, l'art. 1920, comma 3, c.c. prevede espressamente che “Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione”. In virtù di tale previsione normativa si è affermato in giurisprudenza che “il beneficiario designato è titolare di un diritto proprio, derivante dal contratto, alla prestazione assicurativa” (Cass. I, n. 4484/1996, Cass. II, n. 6531/2006); ciò comporta, in particolare, che il beneficiario è legittimato ad agire direttamente nei confronti della impresa assicuratrice per far valere i diritti che ad esso derivano dalla polizza assicurativa e, più specificamente, per riscuotere il capitale o la rendita al verificarsi dell'evento assicurato. Da ciò deriva, pertanto, che il diritto dei beneficiari non può essere oggetto di eventuali disposizioni testamentarie dello stipulante né di devoluzione agli eredi secondo le regole della successione legittima, proprio perché il diritto del beneficiario deve essere ricondotto alla stipula del contratto assicurativo che la successiva designazione tende soltanto ad integrare sul punto.

Di recente, nella giurisprudenza di merito, si veda similmente App. Firenze IV, n. 1867/2023: l'assicurazione sulla vita ex art. 1920 c.c. è un negozio tra vivi con effetti post mortem, nel senso che la morte dell'assicurato segna il limite cronologico al quale differisce l'esecuzione della prestazione assicurativa, ma allo stesso è evento che tempo consolida il diritto di credito già acquistato dal beneficiario in forza della designazione: pertanto nel momento in cui l'assicurato individua il beneficiario, questi acquista un diritto soggettivo proprio, ovvero il diritto al pagamento dell'indennità assicurativa, sottratto al patrimonio dell'assicurato, posto che la polizza assicurativa vita non rientra nel patrimonio del de cuius.

Si spiega così anche perché, derivando la legittimazione dei beneficiari dal contratto di assicurazione, qualora questi siano identificati, ad esempio, con gli eredi legittimi, affinché si verifichino i presupposti che rendono la polizza operativa in concreto non occorre che questi procedano all'accettazione dell'eredità, dal momento che il titolo alla base del loro diritto è costituito dalla previsione contenuta nel contratto di assicurazione e non dalle norme che regolamentano la successione ereditaria. Tant'è che si afferma che anche nel caso in cui la designazione dei beneficiari avvenga mediante testamento, il che è considerato possibile sula scorta dell'ampia formulazione dell'art. 1920, comma 2 c.c., ciò comporta pur sempre che il terzo beneficiario acquisti un diritto proprio nei confronti dell'assicuratore, senza che sulla sua posizione possano interferire le vicende successorie; in questo caso si la designazione del beneficiario effettuata dall'assicurato viene comunque qualificata come atto negoziale inter vivos, diretto ad integrare la volontà contrattuale già manifestata con la stipula della polizza assicurativa e soltanto connesso all'evento morte, che quindi costituisce non la causa dell'attribuzione (che darebbe vita ad un patto successorio vietato ai sensi dell'art. 458 c.c. e, come tale, nullo), ma solo l'evento in occasione del quale si consolida la posizione giuridica del terzo beneficiario già in parte scaturente dalla stipulazione. Infatti, il sorgere in capo al beneficiario di una posizione giuridica propria derivante dalla designazione effettuata sin dalla polizza o in altra occasione (art. 1920, comma 2 c.c.), come chiarito anche dalla giurisprudenza richiamata, comporta che il relativo diritto trova pur sempre la sua fonte direttamente nel contratto, senza, quindi, entrare a far parte del patrimonio ereditario del soggetto stipulante (Cass. II, n. 26606/2016).

Proprio in tema di designazione del terzo tramite disposizione testamentaria sono state recentemente sottoposte all'esame del Primo Presidente, per la valutazione dell'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della S.C., le seguenti questioni, per contrasto giurisprudenziale: a) se in materia di assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in presenza del diffuso uso della formula contrattuale genericamente riferita ai “legittimi eredi”, tale espressione sia meramente descrittiva di coloro che, in astratto, rivestono la qualità di eredi legittimi o se debba intendersi, invece, che sia riferita ai soggetti effettivamente destinatari dell'eredità; b) se la designazione degli eredi in sede testamentaria possa interferire, in sede di liquidazione di indennizzo, con la individuazione astratta dei legittimi eredi; c) se, in tale seconda ipotesi, il beneficio indennitario debba ricalcare la misura delle quote ereditarie spettanti ex lege o se la natura di “diritto proprio” sancita dalla norma (cfr. art. 1920 c.c., u.c.) imponga una divisione dell'indennizzo complessivo fra gli aventi diritto in parti uguali (Cass. III, n. 33195/2019). Si tratta, quindi, di una serie di questioni che presentano una stretta interconnessione con la tematica delle successioni e che pongono, di fondo, la problematica della natura tecnica o atecnica della designazione del terzo che sia individuato facendo riferimento alla categoria dei legittimi eredi.

Le Sezioni Unite si sono poi pronunciate con sentenza n. 11421/2021, affermando che la designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in una delle forme previste dell' art. 1920, comma 2, c.c , comporta l'acquisto di un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione da parte di coloro che, al momento della morte del contraente, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione indicata all'assicuratore per individuare i creditori della prestazione. La designazione generica degli eredi come beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita, in difetto di una inequivoca volontà del contraente in senso diverso, non comporta la ripartizione dell'indennizzo tra gli aventi diritto secondo le proporzioni della successione ereditaria, spettando a ciascuno dei creditori, in forza della eadem causa obligandi , una quota uguale dell'indennizzo assicurativo (da ultimo Cass. III, n. 24951/2023).

Al contempo, la derivazione della posizione del beneficiario direttamente dal contratto assicurativo comporta anche che la posizione giuridica dello stesso va valutata sempre sulla scorta di quanto previsto dalle condizioni contrattuali; il che implica che l'impresa assicuratrice può opporre al beneficiario, anche se non contraente, le eccezioni che derivano dal contratto, che ad esempio, circoscrivono o condizionano il diritto dello stesso ad ottenere la prestazione. Il che può accadere proprio con riferimento alle polizze in esame. Infatti, nella prassi è possibile che le parti ricorrano sia alle c.d. “polizze miste immediate” che prevedono che la prestazione sia corrisposta al beneficiario al verificarsi dell'evento morte, cui è a breve distanza di tempo da quest'ultima, sia alle polizze miste c.d. “a termine fisso”, nelle quali la prestazione è dovuta dall'assicuratore solo ad una data scadenza prestabilita nel contratto, con la conseguenza che se l'evento morte si verifica prima della scadenza pattuita, la prestazione non può considerarsi ancora esigibile.

L'esigenza di tutela della posizione del beneficiario della polizza mista, pur garantita nei termini fin qui descritti, va comunque contemperata con quella di garantire la libertà della relativa individuazione da parte del contraente; la designazione, infatti, costituisce un atto negoziale unilaterale, di carattere strettamente personale, il che comporta che l'assicurato debba esercitarlo personalmente e che non sia possibile la relativa trasmissione agli eredi.

Proprio al fine di assicurare il libero esercizio della facoltà di designazione del beneficiario da parte dell'assicuratore, l'art. 1921 c.c. appresta una disciplina tesa a salvaguardare la libertà del contraente, che può quindi procedere a revocare la designazione del terzo beneficiario effettuata in precedenza, purché ciò avvenga nelle medesime forme con le quali è avvenuta la designazione precedente (art. 1991, comma 1 c.c.); al contempo la norma in questione prevede, per garantire il carattere personale della revoca della designazione, che questa non possa essere fatta dagli eredi, nel caso quindi di morte del contraente assicurato e, per salvaguardare il legittimo affidamento maturato in capo al beneficiario, che la revoca non possa più essere disposta dopo che questi abbia dichiarato di volere avvalersi del beneficio previsto in suo favore e sempre che l'evento dedotto nel contratto assicurativo si sia verificato. La disciplina in oggetto si pone in linea di continuità con quanto previsto in termini generali per il contratto a favore di terzo ai sensi dell'art. 1411, comma 2 c.c.

Inoltre, poiché la libertà di revocare la designazione del beneficiario è posta a tutela dello stesso contraente, il quale è quindi libero di procedere o meno alla relativa revoca, l'art. 1921 c.c. prevede, al secondo comma, anche la possibilità che lo stesso contraente rinunci preventivamente ad avvalersi del potere di revoca, purché ciò avvenga in forma scritta; la conseguenza è che in questo caso, qualora il beneficiario dichiari di voler conseguire la prestazione prevista in suo favore dalla polizza assicurativa, anche senza che si sia verificato l'evento dedotto in assicurazione, la designazione diviene irrevocabile, con la sola eccezione dell'ipotesi in cui il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato, atteso che, in questo caso, essa non ha effetto (art. 1922, comma 2 c.c.).

La posizione del beneficiario e del destinatario degli effetti della polizza (sia esso un terzo o lo stesso assicurato) risulta oggetto di particolare tutela da parte del legislatore non solo se si considera il profilo della legittimazione che ad esso è riconosciuta a far valere un diritto proprio, che gli consente di agire direttamente nei confronti dell'impresa assicuratrice sulla scorta del contratto assicurativo, ma anche sul piano oggettivo se si considera il vincolo che, per effetto della stipula del contratto assicurativo, viene a determinarsi sulle somme dovute, sotto forma di capitale o di rendita, dall'assicuratore al beneficiario. L'art. 1923 c.c., nel disciplinare specificamente questo profilo, prevede che “Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare”, con ciò ponendo un di vincolo di indisponibilità delle somme destinate ad essere attribuite al terzo beneficiario. Secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente tale vincolo, sebbene previsto con specifico riferimento alle azioni esecutive, opera anche in relazione alla procedura fallimentare. Si è affermato, in particolare, che le somme dovute dall'assicuratore in forza di polizza di assicurazione sulla vita, qualora si sia verificato l'evento dedotto in assicurazione e quindi il contratto assicurativo possa realizzare il suo scopo, sono sottratte dall'attivo fallimentare, considerata la funzione che si intende realizzare con la stipula di questo tipo di contratti (Cass. I, n. 11975/1999; Cass. I, n. 8676/2000); in questo caso, infatti, prevale la funzione previdenziale dell'assicurazione che l'erogazione delle somme da parte dell'assicuratore è concretamente destinata a realizzare.

Più controversa risulta essere invece l'ipotesi in cui il beneficiario, poi fallito, intenda riscattare anticipatamente l'importo dovuto in correlazione ai premi versati in conseguenza della stipula della polizza: secondo un primo orientamento, infatti, sebbene si tratti di una restituzione strumentale a realizzare la finalità di risparmio che le assicurazioni sulla vita pure mirano a perseguire, in questo caso difetterebbe la funzione previdenziale che giustifica la sottrazione delle somme alla massa fallimentare e la deroga alla regola generale rappresentata dalla “vis” attrattiva di quest'ultima (Cass. I, n. 8676/2000).

Secondo un diverso orientamento, invece, il vincolo di indisponibilità opera in ogni caso, poiché la disposizione di cui all'art. 1923 c.c., richiamata dall'art. 46 l. fall., ha una portata generale e trova applicazione anche nel caso in cui la pretesa rivolta nei confronti dell'assicuratore rinvenga il suo fondamento nel riscatto della polizza prima del verificarsi dell'evento assicurato (Cass. I, n. 1811/1965). A dirimere il contrasto giurisprudenziale sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza Cass.  n. 8271/2008, hanno statuito che “In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore – al pari di quanto previsto per le “somme dovute”, di regola già impignorabili secondo l'art. 1923 c.c. – può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand'era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell'attivo fallimentare ai sensi dell'art. 46, comma 1, n. 5 l. fall., considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento”. Con la decisione resa a Sezioni Unite, quindi, la Suprema Corte ha valorizzato ancora una volta la funzione latu sensu “previdenziale che si persegue con questo tipo di polizza, giungendo quindi ad escludere in termini generali sia l'effetto automatico di scioglimento del contratto, sia la possibilità per il curatore di sostituirsi al contraente assicurato agendo nei confronti dell'assicuratore.

Sul punto deve osservarsi che con la decisione della Cass. n. 2256/2015, resa dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, è stato nuovamente applicato il principio interpretativo più risalente che escludeva il vincolo di impignorabilità delle somme dovute all'assicuratore rispetto alla procedura fallimentare nel caso di esercizio del riscatto preventivo della polizza, con ciò discostandosi, quindi, dal dictum delle Sezioni Unite. Si tratta, tuttavia, di una pronuncia isolata poiché in una decisione successiva, la medesima Prima Sezione ha ribadito che le somme erogate dall'impresa assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l. fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5 l. fall., evidenziando che l'esonero dalla disciplina del fallimento va posto in correlazione con tutte le diverse possibilità finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non considerando solo la funzione previdenziale, ma anche quella di risparmio (Cass. I, n. 12261/2016); la decisione appare particolarmente interessante perché sembra spingersi anche oltre rispetto alla statuizione delle Sezioni Unite, non riconducendo la ratio alla base della sottrazione alle azioni del curatore e all'attrazione alla massa fallimentare delle somme dovute al beneficiario esclusivamente alla funzione previdenziale ma anche alla finalità di risparmio che, come si è evidenziato innanzi, è certamente presente in questo tipo di polizza.

Va anche osservato che la designazione di un terzo beneficiario costituisce una previsione naturale ma non essenziale dell'assicurazione sulla vita per il caso di morte, con la conseguenza che essa può anche mancare, nel qual caso, al momento del decesso dell'assicurato senza che sia stato esercitato preventivamente il riscatto, il diritto a riscuotere le somme dovute dall'assicuratore entrerà a far parte dell'asse ereditario e sarà devoluto agli eredi secondo le norme in tema di successione ereditaria.

La peculiare ipotesi delle c.d. “polizze linked

L'applicabilità della disciplina fin qui richiamata dettata specificamente per l'assicurazione sulla vita anche alla polizza mista, in particolare per quanto concerne la legittimazione diretta del beneficiario ed i vincoli che gravano sulle somme dovute in virtù della polizza assicurativa rendono quindi estremamente importante la verifica da svolgere in concreto sul tipo di contratto stipulato, e ciò specialmente in considerazione del diffondersi nella prassi di alcuni contratti che pur avendo la denominazione di polizze assicurative, in realtà non sono tali e costituiscono piuttosto degli strumenti finanziari. Infatti, è possibile che le polizze miste prevedano dei meccanismi tesi ad incrementare il valore del capitale erogato sotto forma di premi attraverso investimenti di quote dei premi sul mercato finanziario. Ci si riferisce, in particolare, alle c.d. “polizze rivalutabili”, caratterizzate dal fatto che una parte del premio confluisce in una gestione di tipo separato dell'impresa assicuratrice e che sono quindi oggetto di rivalutazione a scadenze programmate sulla base dell'andamento della gestione separata. Diversa da questa ipotesi è quella delle c.d. “polizze linked”, disciplinate dall'art. 2 d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), che le definisce come assicurazioni sulla vita “di cui al ramo I e ramo II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”; in questo caso, quindi, la prestazione dell'assicuratore viene ad essere collegata all'andamento di specifici strumenti finanziari (come fondi di investimento o determinati indici di borsa), con conseguente accrescimento del rischio dovuto proprio alle oscillazioni del mercato.

Di regola le polizze linked sono di due tipi: c.d. “unit linked”, quando il valore del capitale assicurato è posto in correlazione all'andamento di valore di quote riconducibili a fondi di investimento e c.d. “index linked”, quando il valore del capitale è correlato all'andamento di un determinato indice preso come punto di riferimento.

Com'è stato evidenziato da attenta dottrina, in realtà, si tratta di strumenti che presentano tratti peculiari tali da non poter essere ricondotti semplicemente alle assicurazioni sulla vita: prevale, in questo caso, la componente di rischio del capitale tipico dell'investimento in considerazione del fatto che i premi corrisposti vengono investiti dall'impresa assicuratrice in prodotti finanziari, con la conseguenza che l'evento rischio non è più correlato semplicemente ad un fatto attinente alla vita umana, come prevede per le assicurazioni in generale l'art. 1882 c.c.; inoltre, spesso queste polizze nella prassi sono accompagnate da clausole che non assicurano neanche la restituzione del capitale, il che può comportare una perdita totale di quest'ultimo in conseguenza dell'andamento negativo dell'investimento effettuato tramite esse.

Ciò spiega, quindi, perché la Suprema Corte ha stabilito che, quando nelle polizze non sono presenti clausole che consentono di realizzare la funzione previdenziale propria delle assicurazioni sulla vita – come la previsione di un rendimento minimo garantito o l'impegno dell'assicurazione alla restituzione del capitale -, esse devono essere considerate dei veri e propri strumenti finanziari, con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina (Cass. III, n. 6061/2012).

Più recentemente si è chiarito che nelle polizze “unit linked”, anche contraddistinte per la natura mista, finanziaria e assicurativa sulla vita e pur se sia prevalente la prima finalità, “comunque la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento” (Cass. III, n. 6319/2019); proprio in questa prospettiva è stata cassata la decisione con la quale il giudice di merito non aveva considerato l'elemento dell'esiguità del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che risultava in questo modo sostanzialmente vanificato).

Al contempo l'inquadramento di questo tipo di polizze e la relativa collocazione, anche sotto il profilo della disciplina applicabile, è tipica attività demandata al giudice di merito, la quale spetta accertare se la polizza, al di là del nomen iuris dato dalle parti, sia da considerarsi come polizza assicurativa sulla vita oppure come strumento finanziario con rischio esclusivo a carico dell'assicurato; o in alternativa come un contratto che presenti gli elementi dell'uno o dell'altro tipo; si tratta di un'attività interpretativa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e che, come tale, se adeguatamente motivata, non è censurabile in Cassazione (Cass. III, n. 7577/2020).

Ciò comporta, tra l'altro, che, in base alla ricostruzione della disciplina applicabile, può in concreto non trovare applicazione l'art. 1923 c.c. sui vincoli di impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore e che, invece, devono trovare applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 (Testo Unico in materia di Intermediazione finanziaria), ed in particolare quelle che individuano gli obblighi di comportamento che gli intermediari finanziari sono tenuti ad osservare nel collocare i prodotti finanziari, in primo luogo sotto il profilo informativo (cfr. artt. 21, 23 e 25-bis).

Sulla scorta di questa distinzione in una recentissima pronuncia (Cass. III, n. 10333/2018) la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano qualificato la fattispecie come contratto di investimento in strumenti finanziari, proprio in virtù del fatto che nei contratti stipulati, pur formalmente denominati come assicurativi, il rischio dell'evento assicurato non era concretamente assunto, per le condizioni stipulate, dall'assicuratore, ma gravava completamente sui contraenti assicurati, che quindi finivano, in concreto, con l'assumere il rischio tipico di chi investe in strumenti finanziari, non avendo la certezza di ottenere la restituzione del capitale al verificarsi dell'evento assicurato.

In questi termini si è affermato, ancora più recentemente, che quando, all'interno di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non risulti legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea rispetto a quella tipica del contratto di assicurazione, con irrilevanza, quindi, della denominazione adottata dalle parti e con conseguente applicazione alla fattispecie delle norme in tema di intermediazione mobiliare come, in particolare, gli artt. 21 e 23 del TUF (sugli obblighi informativi), e gli artt. 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98 (sull'obbligo di profilatura dell'investitore e sugli obblighi di astensione dell'intermediario finanziario) (Trib. Bari III, 9 dicembre 2019, n. 4554).

Dall'esame della giurisprudenza richiamata può quindi desumersi che in materia di assicurazione sulla vita, anche di un terzo, è possibile per le parti integrare e modificare lo schema tipico previsto dal legislatore, ovviamente entro i limiti delle disposizioni inderogabili (come ad esempio quella relativa al necessario consenso del terzo da provare per iscritto nel caso di assicurazione per il caso di morte), sempre che tali modifiche non vadano ad incidere sulla funzione stessa che con il contratto si intende in concreto perseguire – che assume rilievo nell'ottica della moderna teoria della causa del contratto come causa in concreto, ossia come sintesi degli interessi che il contratto è concretamente diretto a realizzare (Cass. III, n. 10490/2006) —, perché diversamente si rischia, come avvenuto con riferimento alla decisione resa in tema di polizze linked, di fuoriuscire dall'ambito dei contratti assicurativi.

Ciò che assume rilievo decisivo, infatti, come è emerso dalla questione relativa alla distinzione tra polizze miste a e polizze linked è che le modifiche concordate dalle parti alla disciplina legali non siano tali a snaturare le caratteristiche tipiche dell'assicurazione sulla vita trasformandola, quindi, come nel caso esaminato nella decisione del 2018 in un vero e proprio strumento finanziario ad alto rischio. In questo senso, quindi, ai fini della ricostruzione della natura polizza e dell'individuazione della disciplina concretamente applicabile, diventa centrale l'interpretazione delle clausole contrattuali e in particolar modo di quelle che disciplinano le modalità e le condizioni di riscatto della polizza e che stabiliscono la misura dell'importo dovuto a seguito di quest'ultimo, ad esempio, come si è visto, correlandolo o meno all'andamento di fondi di investimento e simili, perché è proprio da questo tipo di clausole che può desumersi se le parti, pur derogando ad alcuni tratti dello schema legale, hanno comunque intesto stipulare un contratto assicurativo destinato a realizzare finalità di natura previdenziale – o meglio di investimento di risparmio a fini previdenziali – o un vero e proprio strumento finanziario, con tutto ciò che ne consegue sul piano della disciplina concretamente applicabile.

Profili fiscali

Le plusvalenze, ossia la differenza tra capitale maturato e capitale versato, sono oggetto di imposizione al momento dell'incasso del capitale.

Pertanto, il capitale liquidato non deve essere oggetto di dichiarazione IRPEF.

Peraltro, se i rendimenti derivano da titoli di stato (ed equiparati) l'aliquota è ridotta al 12,5%.

A partire dalla data del 1° luglio 2014, l'aliquota prevista è quella del 26%, trattandosi di un regime sostitutivo rispetto a quello progressivo IRPEF del beneficiario della plusvalenza. Questo può comportare che, in concreto, l'aliquota cui è assoggettata la plusvalenza maturata dal contribuente si correli all'effettivo mix di investimenti che viene operato, avendo riguardo alla percentuale di titoli pubblici rispetto alla totalità degli stessi.

Le indennità percepite alla verificazione dell'evento morte non sono invece soggette a tassazione (art. 34 TUIR).

Parimenti, la prestazione per il caso di morte non concorre alla formazione dell'attivo ereditario e pertanto non è soggetta ad imposta di successione.

Ove si provveda alla liquidazione della rendita, la relativa erogazione non costituisce parimenti reddito IRPEF perché il capitale trasformato in rendita viene assoggettato alla tassazione sull'eventuale plusvalenza, così come la rivalutazione annua della rendita medesima.

Le polizze assicurative sono assoggettate, inoltre, all'imposta di bollo, ossia ad un'imposta proporzionale al valore dell'investimento alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Per altro verso, è ammessa la detrazione ai fini IRPEF dei premi versati annualmente per contratti aventi per oggetto il rischio morte, invalidità permanente non inferiore al 5% o non autosufficienza. Il limite massimo previsto è pari al 19% di 530 € (19% di 1.291,14 € per assicurazioni relative al rischio di non autosufficienza); ne deriva che l'importo massimo detraibile è di 100,70 € (prima di tale soglia il limite di detraibilità era pari 1.291,14 €, 630 € per l'anno 2013). I premi versati possono essere detraibili anche se sostenuti nell'interesse di familiari fiscalmente a carico (soggetti con un reddito complessivo non superiore a certe soglie: 4 mila o 2.840,51 € a seconda dell'età fino a 24 anni ovvero superiore).

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