Polizza contro le malattieInquadramentoLa polizza contro le malattie è il contratto con cui l'impresa assicuratrice si obbliga, dietro corresponsione di un premio, al pagamento di una determinata somma o all'assicurato, nel caso di insorgenza in quest'ultimo di uno stato morboso interno che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente, o ad un terzo beneficiario, nel caso in cui alla malattia consegua la morte dell'assicurato. L'assicurazione contro le malattie non è oggetto di espressa regolamentazione normativa all'interno della disciplina dei contratti assicurativi. L'assenza di una puntuale disciplina ha quindi comportato il problema del relativo inquadramento giuridico, ed in particolare della assimilabilità di questo tipo di polizza all'assicurazione contro i danni o all'assicurazione sulla vita, analogamente a quanto accaduto con riferimento alla polizza contro gli infortuni, cui è tendenzialmente accomunata per il tipo di rischio che con essa si intende assicurare. Con l'ordinanza n. 10602/2018, la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione ha espressamente statuito che l'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia costituisce una fattispecie di assicurazione contro i danni, nel cui genus va quindi inquadrata, non ravvisandosi elementi di differenza tra questa fattispecie e quella della assicurazione con gli infortuni dalla quale si differenzia solo per la particolare tipologia del fattore causale che genera il danno. A questa soluzione la Suprema Corte è giunta richiamando il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5119/2002, con la quale e le principali problematiche concernenti l'individuazione della disciplina applicabile all'assicurazione contro gli infortuni erano affrontate e risolte nel senso del tendenziale inquadramento nella categoria delle assicurazioni contro i danni, con una significativa eccezione rappresentata dall'assicurazione contro l'infortunio mortale inquadrabile invece nella categoria delle assicurazioni sulla vita. La collocazione dogmatica della polizza contro le malattie all'interno della categoria dell'assicurazione contro i danni comporta conseguenze rilevanti sul piano pratico, derivando, in particolare, da essa l'applicazione della disciplina specificamente dettata dagli articoli 1904 e seguenti del codice civile in tema di assicurazione contro i danni, che si correla strettamente alla funzione indennitaria che svolge questo tipo di assicurazione e che invece non è tendenzialmente estensibile all'assicurazione sulla vita, a propria volta disciplinata dagli articoli 1919 e seguenti del codice civile. FormulaPOLIZZA CONTRO LE MALATTIE TRA Il/La sig./sig.ra/la società ... , nato/a a ... , iscritta nel R.I. ... n. ... , il ... , residente/con sede legale in ... , alla via/piazza ... , CAP ... , C.F./P.IVA ... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”) E la Compagnia Assicuratrice denominata ... , con sede legale in ... , alla piazza/via ... , P.IVA ... , iscritta nel registro delle imprese al n. ... capitale sociale ... , iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ... , in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ... , nato/a a ... , il ... (da ora in poi “l'Assicuratore”), si stipula la presente: POLIZZA CONTRO LE MALATTIE Polizza n. ... Decorrenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa Scadenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa Scadenze annuali: ore 24,00 del gg/mm/aa di ogni anno Tacito rinnovo: NO GLOSSARIO Assicurato: Persona fisica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; Assicuratore: L'Impresa Assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione; Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato; Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Assicuratore; Conflitto di interesse: L'insieme delle situazioni in cui l'interesse dell'Assicuratore può essere in contrasto con quello del Contraente; Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il presente contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto; Contratto: Accordo con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato; Decorrenza: Data dalla quale il Contratto ha effetto, condizionata all'avvenuto pagamento del premio pattuito; Durata contrattuale: Periodo durante il quale il Contratto è efficace e produce effetti tra le parti; Franchigia: La franchigia è una somma che resta a carico dell'Assicurato in caso di sinistro e che quindi sarà detratta dall'importo da liquidare. Per la garanzia Infortuni la franchigia è espressa in percentuale e si detrae dal punteggio d'invalidità permanente riconosciuta all'assicurato. Nessun indennizzo è dovuto se l'importo o la percentuale di danno è uguale o inferiore alla franchigia prevista dalla garanzia; Fumatore: ogni soggetto non rientrante nella definizione di Non-fumatore; Indennità: somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato o al Beneficiario in caso di sinistro; Infortunio: evento fortuito, violento ed esterno, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili che abbiano per conseguenza diretta ed esclusiva un'invalidità permanente o la morte; Invalidità permanente: la perdita definitiva ed irrimediabile, da parte dell'Assicurato, totale o parziale, della capacità di attendere ad un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla normale attività svolta; Istituto di cura: Struttura sanitaria, pubblica o privata, regolarmente autorizzata all'erogazione dell'assistenza sanitaria ospedaliera. Non sono considerati Istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno; Liquidazione: Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato; Malattia: Ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio; Massimale/capitale assicurato: Il massimale di garanzia rappresenta il limite massimo d'indennizzo per i danni subiti dall'assicurato; Non-fumatore: il soggetto che non ha mai fumato (sigarette, sigari, pipa o altro) o che ha smesso di fumare da almeno 24 mesi; Polizza: Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione. Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere all'Assicuratore secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione; Questionario sanitario: modulo costituito da domande sullo stato di salute dell'Assicurato che l'Assicuratore utilizza al fine di valutare il rischio che assume con il Contratto di assicurazione; Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto alle condizioni contrattualmente previste; Revoca: Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto; Ricovero: degenza comportante pernottamento in casa di cura; Surrogazione: diritto dell'Assicuratore che ha pagato l'indirizzo al proprio Assicurato, di rivalersi nei confronti dei terzi responsabili del danno fino a concorrenza dell'importo pagato. NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Denominazione dell'Impresa di Assicurazione, Sede Legale, Sito Internet, Recapiti Telefonici, Indirizzo Mail Riferimento ad autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e numero di iscrizione all'albo delle imprese assicurative INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA Patrimonio netto; specifico riferimento alla parte relativa al capitale sociale e alle riserve patrimoniali. Indice di solvibilità riferito allo specifico ramo assicurativo al quale attiene il contratto. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO Coperture assicurative offerte: - indennizzo per invalidità permanente conseguente a Malattia; - diaria giornaliera per ricovero ospedaliero conseguente a Malattia 1 ; Le suddette garanzie sono soggette limitazioni ed esclusioni della copertura assicurativa, secondo quanto previsto nelle condizioni generali e particolari di polizza, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. La polizza infortuni non può essere stipulata inoltre per le persone con più di 74 anni di età. Dichiarazioni in ordine al rischio e conseguenze Le dichiarazioni false o reticenti del Contraente o dell'Assicurato sulle circostanze del rischio possono comportare la perdita parziale o totale del diritto al risarcimento, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893,1894 e 1898 c.c.. Ai sensi dell'art. 1904 c.c. il contratto è nullo qualora, al momento della sua stipulazione, l'assicurato non abbia un interesse al risarcimento del danno, nonché, ai sensi dell'art. 1895 c.c., qualora il rischio assicurato non sia mai esistito o abbia cessato di esistere prima della stipulazione del contratto. Se per il medesimo rischio sono contratti separatamente più contratti presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare l'avviso di tutti i contratti stipulati a ciascuno degli assicuratori. L'inadempimento di tale obbligo può determinare la perdita del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1910 c.c. Il Contraente deve comunicare all'Assicuratore ogni cambiamento dei dati indicati nella polizza, compresa l'attività professionale dell'Assicurato, che può comportare un aggravamento o una riduzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 c.c. Nel caso di diminuzione del rischio, l'Assicuratore è tenuto a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'assicurato ai sensi dell'art. 1897 c.c. Premio Il premio è annuale ed unico, da pagarsi alla stipula del contratto di assicurazione. Il premio deve essere pagato all'Assicuratore, anche eventualmente tramite agente assicurativo/broker specificato in polizza. I mezzi di pagamento del premio accettati, ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio (d.lgs. n. 231/2007) sono: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico e denaro contante, con i limiti e le modalità previsti dalla citata norma e dal Regolamento n° 5 dell'ISVAP. È previsto, infine, che qualora il Contraente non provveda al pagamento del premio o delle rate di premio successive l'assicurazione resti sospesa dalle ore 24.00 del ... ° giorno successivo a quello della scadenza e riprenda vigore dalle ore 24.00 del giorno di pagamento. Risoluzione del contratto e sospensione del pagamento dei premi Nel solo caso in cui il Contraente abbia optato per il pagamento di premi annui, egli ha facoltà di risolvere il contratto interrompendo il pagamento dei premi. Per il pagamento delle rate di premio è prevista una tolleranza di ... giorni in cui il rischio è coperto. Qualora la rata di premio non venga pagata entro i ... giorni successivi a ciascuna scadenza, la garanzia assicurativa decade; in tal caso il Contratto si estingue automaticamente ed i premi già versati restano acquisiti dalla Società, a meno che il Contraente non decida di riattivarlo. Revoca della proposta Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell'art. 176 del d.lgs. n. 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto. Ai fini della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta – mediante lettera a mezzo posta, indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore. Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro ... giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione. La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante della proposta, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio. Recesso Salvo quanto previsto in caso di dichiarazioni inesatte o reticenti nel presente contratto non è previsto recesso per le parti e il contratto cessa automaticamente alla scadenza annuale della polizza. Prescrizione I diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'indennizzo. Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalla relativa scadenza di pagamento. Legge applicabile al contratto Per l'interpretazione del contratto di assicurazione si fa riferimento unicamente alle leggi della Repubblica Italiana. Regime Fiscale Il premio è soggetto all'aliquota di imposta nella misura di legge. Sono a carico del contraente le imposte, le tasse e gli altri oneri stabiliti per legge derivanti dalla stipulazione del contratto e non sono rimborsabili per alcun motivo. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo L'Assicurato deve dare avviso scritto dell'evento, a mezzo raccomandata o telefax all'Assicuratore, entro ... giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza; l'Assicurato dovrà inoltre fornire all'Assicuratore tutte le informazioni necessarie. Reclami Sono indennizzabili gli infortuni avvenuti nel periodo di validità della polizza con garanzia inclusa, che comportino l'invalidità permanente e/o la morte dell'assicurato, accertate entro ... anni dal giorno dell'infortunio anche se sopravvenute dopo la scadenza di polizza 2 . Le spese per l'accertamento del danno sono a carico dell'assicurato. Eventuali reclami devono essere inoltrati compilando apposito “form” presente sul sito della Società o mediante telefax al numero ... o mediante lettera raccomandata inviata a ... , Ufficio Reclami, con sede in ... , alla via ... . I reclami saranno riscontrati entro ... giorni dal loro ricevimento. Non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto. Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro ... giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, con sede in ... , alla via ... , corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Assicuratore. Tutela giudiziale Per le controversie derivanti dall'applicazione della presente polizza è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento delle procedure di mediazione e negoziazione assistita obbligatoria nei casi in cui ne ricorrano i presupposti. Informativa in corso di contratto L'Assicuratore si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso. In particolare, gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet dell'Assicuratore ... . Comunicazioni – Modifiche dell'assicurazione Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti. Costi, sconti e regime fiscale Costi gravanti sul contraente 3 Spese di emissione polizza. Costi fissi. Costi variabili. Addizionale di frazionamento Es. Mensile5% Bimestrale3,6% Trimestrale3% Quadrimestrale2,6% Semestrale2% Spese per visita medica I costi per eventuali accertamenti sanitari, non quantificabili a priori, non gravano sul premio e sono a carico dell'Assicurato cui è rimessa la scelta della struttura sanitaria a cui rivolgersi. Quota parte percepita dagli intermediari Eventuale quota parte percepita da intermediari per la stipula della polizza. Sconti Eventuali sconti applicati (ad es. in caso di addebito del premio tramite RID bancario o per stipula della polizza online). Non sono previsti sconti di premio. Regime fiscale imposta sui premi Indicazione delle imposte e dello specifico regime fiscale applicabile in considerazione del tipo di polizza (es. detraibilità fiscale dei premi). Regime di tassazione delle somme assicurate Indicazione del regime di tassazione per le somme erogate in caso di erogazione del capitale o della rendita CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1. Prestazioni assicurate Nei limiti delle somme indicate in polizza e ferme restando le seguenti esclusioni, l'Assicurazione è prestata per le malattie da cui risulta affetto l'Assicurato che si sono manifestate dopo la conclusione del contratto. Più precisamente l'Assicuratore si impegna ad erogare l'indennizzo, nella misura contrattualmente prevista, per le conseguenze dirette ed esclusive di una malattia che comporti l'invalidità permanente dell'Assicurato come accertata secondo le modalità descritte dalla presente polizza. L'Assicuratore si impegna, inoltre, ad erogare l'indennizzo, nella misura contrattualmente prevista, in relazione all'invalidità permanente insorta entro ... anni dal giorno del manifestarsi della malattia, anche se sopravvenuta dopo la scadenza di polizza. L'indennizzo sarà pagato secondo tabella allegata al netto della franchigia fissa ed assoluta indicata in polizza CLAUSOLA FACOLTATIVA 4 - Il ricovero ospedaliero in un Istituto di cura pubblico o privato. L'indennizzo prevede il pagamento della diaria indicata in polizza per ogni giorno di degenza contabilizzato dall'Istituto di cura, fino a un massimo di ... giorni anche non consecutivi. Per degenze superiori a ... giorni consecutivi, a partire dall‘ ... ° giorno di ricovero la diaria pattuita sarà raddoppiata; Art. 2 Malattie indennizzabili Per malattia indennizzabile si intende ogni alterazione dello stato di salute dell'Assicurato, non dipendente da infortunio, che determini come conseguenza diretta ed esclusiva un'invalidità permanente dell'Assicurato. Art. 3. Esclusioni Sono esclusi dalla presente garanzia le invalidità permanenti: - preesistenti alla data di effetto della Copertura Assicurativa; - da Malattia o stati patologici in genere che abbiano dato origine a cure, esami o diagnosi, anteriormente alla stipulazione della Polizza; - da manifestazioni patologiche insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipulazione della Polizza; - da intossicazioni causate da abuso di alcolici, di psicofarmaci o da uso non terapeutico di allucinogeni o stupefacenti o, in caso di uso terapeutico, assunti con modalità o posologie diverse da quelle prescritte dal medico; - derivanti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e le patologie correlate alla infezione da HIV; - derivanti da disturbi mentali classificati nel manuale diagnostico e statistico DSMIV- TR MG (quali ad esempio: umore depresso, ansia, sintomi fisici non giustificati, disturbi cognitivi che non siano la conseguenza diretta ed esclusiva di eventi traumatici, disturbi del sonno, disfunzioni sessuali, modificazioni patologiche del peso o anomalie della condotta alimentare, sintomi psicotici, sintomi maniacali, sintomi del controllo degli impulsi, sintomi dissociativi, tic motori o vocali, disturbi o disfunzioni di personalità); - conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche; - derivanti da stato di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, inondazioni, eruzioni vulcaniche; - derivanti da contaminazioni chimiche o biologiche derivanti da atto terroristico; - derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure le radiazioni provoca- te dall'accelerazione artificiale da particelle atomiche, salvo che siano causate da radiazioni conseguenti a terapie mediche necessarie per la cura dell'Assicurato. Art. 4. Persone non assicurabili Non possono essere assicurate con la presente polizza, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone con più di 74 anni di età, le persone affette da diabete, alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività diagnosticata dal test HIV, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), epilessia, sindromi organico- cerebrali, schizofrenia, forme maniacodepressive o stati paranoidei. La sopravvenienza di tali affezioni in corso di contratto è causa di cessazione dell'assicurazione. Art. 5. Determinazione dell'invalidità permanente - Indennizzo da liquidare L'assicuratore, ricevuta la documentazione relativa alla malattia e valutato il danno, determinerà l'indennità da liquidare all'Assicurato in funzione del grado d'invalidità permanente. La percentuale di invalidità permanente viene accertata in un lasso di tempo compreso fra i ... e i ... mesi dalla data di denuncia della Malattia adottando quali parametri di valutazione le tabelle contenute nell'allegato n. 1 del d.P.R. n. 1124/1965 “Testo unico dell'assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni sul Lavoro e le Malattie Professionali”, conosciute anche come “TABELLE INAIL”. Nel corso del Contratto di Assicurazione, le Invalidità Permanenti da Malattia già accertate non possono essere oggetto di ulteriore valutazione, salvo quanto previsto al successivo art., sia in caso di loro aggravamento, sia in caso di loro concorrenza con nuove Malattie. Previa richiesta dell'Assicurato, l'accertamento della percentuale di Invalidità Permanente, potrà avvenire trascorsi almeno ... mesi dalla denuncia a condizione che: - venga prodotta diagnosi clinica di avvenuta guarigione; - la menomazione conseguente alla Malattia risulti del tutto stabilizzata. Nei casi di Invalidità Permanente non previsti dal suddetto T.U. la percentuale di invalidità è accertata tenuto conto della diminuita capacità generica lavorativa indipendentemente dall'Attività Professionale dell'Assicurato. Nessuna Indennità spetta quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado inferiore al ... % della totale. Quando l'Invalidità Permanente accertata sia di grado pari o superiore al ... % della totale, l'Impresa liquida un Indennizzo calcolato sulla somma assicurata indicata nella polizza secondo la tabella allegata alla presente polizza. Se l'Assicurato al momento del verificarsi dell'invalidità permanente non è fisicamente sano e integro, saranno pagate soltanto le conseguenze della malattia che si sarebbero comunque verificate qualora avesse colpito una persona fisicamente integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali indicate nella tabella per la valutazione del grado d'invalidità permanente saranno diminuite tenendo conto dell'invalidità preesistente. Art. 6. Malattie progressivamente invalidanti In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 5 , si precisa che, nel caso l'Invalidità Permanente da Malattia già accertata sia stata determinata da una delle patologie qui di seguito indicate: - Sclerosi multipla; - Morbo di Parkinson; - Morbo di Alzheimer; - Mielopatia cervicale da spondilosi cervicale che condiziona tetra paresi con disturbi sfinterici; - Mielopatia lombo-sacrale condizionante paraparesi con disturbi sfinterici; le predette patologie possono essere oggetto di una seconda valutazione in caso di loro aggravamento. Tale seconda valutazione deve comunque esser esperita non prima che siano trascorsi ... mesi dalla prima valutazione e non dopo ... mesi dalla stessa. In questo caso viene comunque riconosciuta la sola differenza tra la percentuale di Invalidità Permanente liquidabile ai sensi del precedente articola e la percentuale precedentemente liquidata. Tale seconda ed ultima valutazione è prevista unicamente per l'aggravamento delle patologie elencate in questo articolo e non in caso di loro concorrenza con altre nuove Malattie. Art. 7 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità In caso di disaccordo tra le parti sulla definizione del grado d'invalidità permanente spettante all'Assicurato, la determinazione del punteggio può essere demandata dall'Assicurato e dall'Assicuratore a due diversi medici, nominati uno per parte. Qualora i due medici non raggiungano un accordo, le controversie di natura medica sul grado d'invalidità permanente potranno essere demandate per iscritto a un collegio di tre medici, nominati uno dall'Assicurato, uno dall'Assicuratore e il terzo di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove dovrà riunirsi il Collegio medico stesso. Ciascuna parte sosterrà le proprie spese e pagherà il medico da essa designato, contribuendo per metà alle spese e alle competenze del terzo medico. Il Collegio medico avrà la facoltà, qualora ne riscontri l'opportunità, di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente a epoca da definirsi. In tal caso il Collegio può intanto concedere un anticipo sull'indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza dei voti, con dispensa da ogni formalità di Legge e sono vincolanti sia per l'Assicuratore sia per l'Assicurato. Art. 8 - Pagamento dell'indennizzo per malattia Determinata l'invalidità permanente conseguente alla malattia e l'indennizzo dovuto, l'Assicurazione ne dà comunicazione agli interessati e avuto notizia della loro accettazione, provvede, entro ... giorni da quest'ultima, al pagamento dell'importo indennizzabile, detraendo dalla percentuale di invalidità permanente indennizzabile la franchigia indicata in polizza. Non sarà detratta alcuna franchigia se il punteggio d'invalidità permanente riconosciuta all'assicurato è superiore ai ... punti percentuali. In caso di decesso dell'Assicurato, in tutti i casi in cui sia prevista la corresponsione dell'Indennità per Invalidità permanente sotto forma di capitale: - se il decesso avviene, per qualsiasi causa, prima che l'Impresa abbia potuto effettuare l'accertamento del grado di invalidità permanente gli eredi devono fornire, oltre alla documentazione medica nella loro disponibilità - e precisamente cartella clinica completa di ogni documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti all'Infortunio, certificati medici successivi, il certificato di morte dell'Assicurato, l'atto notorio attestante la qualifica di eredi. Una volta acquisita la documentazione medica sopra indicata l'Impresa provvede alla valutazione dell'invalidità permanente secondo i criteri specificamente indicati in base alla documentazione medica disponibile e s'impegna a comunicare agli eredi l'esito della valutazione del sinistro entro ... giorni dal ricevimento della documentazione di cui sopra. Nel caso l'indennizzo venga ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Assicuratore paga agli eredi, previa produzione della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto; - se il decesso avviene, per qualsiasi causa, dopo che l'Indennizzo sia stato ufficialmente offerto o quantificato in misura determinata, l'Assicuratore paga agli eredi, previa produzione del certificato di morte dell'Assicurato, dell'atto notorio attestante la qualifica di eredi e della dichiarazione di successione, in cui risulti vantato tra i crediti del deceduto anche l'indennizzo spettante per la prestazione invalidità permanente da infortunio, l'importo quantificato od offerto. CLAUSOLA FACOLTATIVA 6 Art. 9 - Indennizzo - Pagamento indennità diaria da ricovero La diaria giornaliera da ricovero è pagata all'Assicurato, al termine del ricovero, su presentazione in originale di regolare cartella clinica attinente al caso denunciato, sciogliendo i medici dal segreto professionale. L'indennizzo spettante sarà quantificato in funzione dei giorni di ricovero. Qualora il ricovero sia stato superiore ai ... giorni consecutivi, sarà riconosciuto il raddoppio della diaria pattuita, dall' ... ° giorno in poi. Art. 10. Beneficiari Il Contraente ha facoltà di designare i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto all'Assicuratore, salvo che siano state effettuate mediante testamento. Art. 11. Pagamenti dell'Assicuratore - Documentazione richiesta Al fine di erogare le prestazioni dovute devono essere preventivamente consegnati tutti i documenti necessari a verificare l'obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. In caso di Sinistro, il Contraente/l'Assicurato o altro soggetto per conto dei medesimi, deve presentare all'Assicuratore denuncia scritta, entro ... giorni da quello in cui l'Infortunio si è verificato o da quando ne ha avuto conoscenza, contenente la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, le indicazioni delle cause e delle conseguenze, le generalità, l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni, mediante raccomandata A.R.. Alla suddetta comunicazione deve essere allegato anche il certificato medico attestante l'entità e la sede delle lesioni. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c. L'Assicurato deve altresì: - fornire copia della cartella clinica completa e di ogni altra documentazione sanitaria relativa a degenze conseguenti alla Malattia denunciata; - inviare successivamente, sino a guarigione avvenuta, i certificati medici sul decorso delle lesioni; tali certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e contestualmente trasmessi all'Assicuratore; - sottoporsi agli accertamenti e controlli medici richiesti dall'Assicuratore; - fornire alla stessa ogni altra informazione, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato. Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato. L'Assicurato s'impegna inoltre a sottoporsi a eventuali controlli medici richiesti dall'Assicuratore per accertare e determinare l'invalidità. Nel caso in cui durante il periodo di cura sopravvenga la morte dell'Assicurato, il Contraente, se diverso dall'Assicurato, o i suoi eredi legittimi devono dare immediato avviso all'Assicuratore e fornire il certificato di morte dell'Assicurato e l'atto notorio attestante la qualifica di eredi. Art. 12. Rinvio alle norme di legge La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le norme di legge. Art. 13. Tasse e imposte Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari aventi diritto. Art. 14. Foro competente Per le controversie relative al presente contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.
per le controversie riguardanti l'applicazione l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ... , salvo che il Contraente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 206/2005.
Le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono soggette all'obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1, e comma 1-bis, del d.lgs. n. 28/2010, come reintrodotto dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013. Art. 15. Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato Le dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato devono essere esatte e complete. In caso di dichiarazioni inesatte e reticenti relative a circostanze tali che l'Assicuratore non avrebbe prestato il consenso alla stipula, o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni conoscendo il reale stato delle cose, l'Assicuratore, in caso di malafede o colpa grave, ha diritto: - di rifiutare, in caso di sinistro e in ogni tempo, qualsiasi pagamento; - di contestare la validità del contratto entro ... mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza; quando non esiste malafede o colpa grave, ha diritto: - di ridurre, in caso di sinistro, le somme assicurate in relazione al maggior rischio accertato; - di recedere in ogni caso dal contratto entro ... mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. L'inesatta indicazione dell'età e del sesso dell'Assicurato comporta in ogni caso la rettifica, delle somme dovute. Art. 16. Scadenza dell'assicurazione L'assicurazione ha durata annuale e non è soggetta a proroga automatica; pertanto, salvo diversa pattuizione delle parti, avrà termine alla scadenza dell'annualità di premio. Art. 17. legge sulla Privacy Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, in particolare operate con il d.lgs. n. 101/2018 (Decreto Privacy Italiano), ciascuna delle parti acconsente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali da essa derivanti. PRESTAZIONI ASSICURATE, MASSIMALE, FRANCHIGIA E PREMIO DI POLIZZA PRESTAZIONI ASSICURATE: INDENNIZZO DA PAGARE IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE PREVIA APPLICAZIONE DELLA TABELLA € ... ; MASSIMALE € ... ; FRANCHIGIA ... %; DIARIA: per i primi ... giorni € ... ; per i successivi giorni € ... . TABELLA INVALIDITA' PERMANENTE 7 Percentuale di Invalidità Permanente
Il contratto decorre dalla data del pagamento del premio con durata di anni ... . Il premio viene pagato in rate annuali, ciascuna di € ... (di cui imposte € ... ). POLIZZA CONTRO LE MALATTIE DOCUMENTO DI SINTESI TRA Il/La sig./sig.ra/la società ... , nato/a a ... , iscritta nel R.I. ... n. ... , il ... , residente/con sede legale in ... , alla via/piazza ... , CAP ... , C.F./P.IVA ... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”) E la Compagnia Assicuratrice denominata ... , con sede legale in ... , alla piazza/via ... , P.IVA ... , iscritta nel registro delle imprese al n. ... capitale sociale ... , iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ... , in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ... , nato/a a ... , il ... (da ora in poi “l'Assicuratore”) DESCRIZIONE DEL RISCHIO l'Assicuratore si impegna ad erogare l'indennizzo, nella misura contrattualmente prevista, per le conseguenze dirette ed esclusive di una malattia che comporti l'invalidità permanente dell'Assicurato come accertata secondo le modalità descritte dalla presente polizza. Dati dell'Assicurato Il/La sig./sig.ra/la società ... , nato/a a ... , iscritta nel R.I. ... n. ... , il ... , residente/con sede legale in ... , alla via/piazza ... , CAP ... , C.F./P.IVA ... Dati dei Beneficiari (eventuali) Il/La sig./sig.ra/la società ... , nato/a a ... , iscritta nel R.I. ... n. ... , il ... , residente/con sede legale in ... , alla via/piazza ... , CAP ... , C.F./P.IVA ... DATI DI POLIZZA Polizza n. Decorrenza polizza: dalle ore 24,00 del ... / ... / ... Scadenza polizza: alle ore 24,00 del ... / ... / ... Rinnovo tacito: no PRESTAZIONI ASSICURATE E PREMIO DI POLIZZA INDENNIZZO DA PAGARE IN CASO DI INVALIDITA' PERMANENTE PREVIA APPLICAZIONE DELLA TABELLA € ... ; MASSIMALE € ... ; FRANCHIGIA ... %; DIARIA: per i primi ... giorni € ... ; per i successivi giorni € ... . Il premio viene pagato in rate annuali, ciascuna di € ... (di cui imposte € ... ). Luogo e data ... Il Contraente/Assicurato ... Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 2 Malattie indennizzabili; Art. 3. Esclusioni; Art. 4. Persone non assicurabili; Art. 7 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità; Art. 11. Pagamenti dell'Assicuratore - Documentazione richiesta Il Contraente/Assicurato ... [1] 1. La presente prestazione è frequente in questo tipo di polizza ma non costituisce l'obbligazione principale ed essenziale dell'Assicuratore che è quella di indennizzare l'assicurato per l'invalidità permanente da malattia. [2] 2. In questo tipo di polizza è possibile il ricorso a clausole di questo tipo c.d. claims made, perché è ben possibile che le conseguenze di un infortunio si manifestino nel corso del tempo. Pertanto, lo schema di polizza elaborato fa espresso riferimento alla possibilità di pattuire un'estensione della durata della polizza a conseguenze che si manifestino anche dopo la scadenza. [3] 3. Nella presente parte della nota informativa si indicano i costi fissi e variabili applicati, le maggiorazioni (addizionali di frazionamento), di regola previste, e applicate sotto forma di percentuali sul premio in base ai periodi di frazionamento, spese per visita medica, costi per l'intermediazione ed eventuali sconti. [4] 4. È frequente in questo tipo di polizza il ricorso ad estensioni della garanzia tese ad indennizzare l'Assicurato da spese mediche e sanitarie, con conseguente assunzione di obbligo di indennizzo da parte dell'Assicuratore, spesso sotto forma di “diaria”, come indicato nel presente schema di polizza. [5] 5. La deroga al principio generale della non indennizzabilità dell'aggravamento di patologie già indennizzate si giustifica con le caratteristiche delle patologie indicate, caratterizzate dal progressivo aggravamento con conseguente aggravamento della condizione di invalidità da esse derivanti. Si tratta, quindi, di una previsione tesa ad indennizzare pienamente l'Assicurato in presenza di patologie di questo tipo. [6] 6. L'assunzione di questo obbligo di indennizzo da parte dell'Assicuratore, sotto forma di “diaria”, è spesso previsto, come già evidenziato innanzi, al fine di estendere la copertura assicurativa anche a spese mediche sostenute dall'Assicurato in conseguenza dell'infortunio. [7] 7. La presente tabella è meramente esemplificativa e tratta dalla prassi dei contratti del tipo in esame. CommentoNozione e funzione della polizza assicurativa contro le malattie. La polizza contro le malattie è il contratto con il quale l'impresa assicuratrice si obbliga, dietro corresponsione di un premio, al pagamento di una determinata somma o all'assicurato, nel caso di lesione scaturente da un processo morboso interno che ne determini l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente, o ad un terzo beneficiario, nel caso in cui all'infortunio consegua la morte dell'assicurato. Attraverso la stipulazione della polizza contro le malattie l'assicurato, quindi, intende conseguire la tutela della salute rispetto al manifestarsi di malattie, intese come alterazioni organiche o funzionali endogene che determinino un peggioramento dello stato di salute. In particolare, attraverso la polizza in esame l'assicurato persegue l'obiettivo di tutelarsi rispetto a conseguenze economiche pregiudizievoli che possono derivare dallo stato di malattia che, determinando una compromissione dell'integrità psico-fisica, può dare vita alla necessità di sostenere spese mediche non previste né preventivabili (svolgimento di esami diagnostici, acquisto di farmaci, sottoposizione a terapie) e può, al contempo, impedire lo svolgimento di normali attività, compresa quella lavorativa, con diminuzione della capacità reddituale del soggetto. Ciò comporta, di regola, quindi, che l'assicuratore si impegna ad eseguire una pluralità di prestazioni che si sostanziano nella corresponsione di somme di denaro a titolo di rimborso di spese mediche, nell'erogazione di indennità - di regola giornaliere, parametrate ai giorni di ricovero e di convalescenza post-ricovero - nonché di ulteriori indennizzi commisurati sia al capitale versato tramite l'erogazione dei premi sia al grado di invalidità riportato. Nel caso di decesso dell'assicurato in conseguenza dell'infortunio la compagnia assicuratrice corrisponderà ai beneficiari designati un capitale o una rendita vitalizia. Accanto a queste prestazioni, che di regola costituiscono quelle essenziali, sono spesso ricomprese ulteriori prestazioni accessorie come la garanzia di consulti medici gratuiti h24 e lo svolgimento del servizio di trasporto tramite autoambulanza dalla struttura ospedaliera all'abitazione privata. All'interno di questa tipologia di polizza può essere fatta rientrare anche la polizza c.d. “long term care”, ossia la polizza per l'assistenza della persona non autosufficiente, finalizzata in particolare a coprire il rischio connesso alla perdita dell'autosufficienza attraverso l'attribuzione di una rendita vitalizia, strumentale proprio a compensare le maggiori spese connesse alla perdita dell'autosufficienza. Va anche sottolineato che di regola questo tipo di polizze specificano preventivamente la misura dell'invalidità permanente in relazione alla quale sorge l'obbligo dell'impresa assicuratrice di corrispondere l'indennizzo, prevedendo, quindi, delle vere e proprie franchigie, al di sotto delle quali l'evento non è indennizzabile e che vengono fissate facendo riferimento a punti percentuali per quanto concerne l'invalidità permanente e facendo riferimento ai giorni per quanto concerne l'inabilità temporanea. Il tipo di rischio assicurato attraverso la polizza contro le malattie è sostanzialmente lo stesso che si intende assicurare mediante la polizza contro gli infortuni, con l'unica differenza rappresentata dal fatto che in questo caso il pregiudizio alla persona scaturisce da un processo morboso endogeno, laddove nella polizza contro gli infortuni esso è ricondotto ad un fattore esogeno, violento ed accidentale (Cass. n. 10602/2018). A proposito della distinzione tra la nozione di infortunio e quella di malattia, di recente App. Torino III, n. 653/2023 ha ritenuto che la richiesta di pagamento dell'indennizzo assicurativo avanzata dagli eredi di un medico deceduto per infezione da Covid non può essere soddisfatta poiché la garanzia della Polizza collettiva infortuni non opera in caso infezione da Covid, essendo quest'ultima qualificata come malattia, consistendo in un'alterazione patologica dello stato di salute. Nello stesso senso la giurisprudenza successiva, tra cui Cass. III, n. 3016/2025, secondo cui dall’art. 42 del d.l. n. 18/2020, conv. in l. n. 27/2020, non può desumersi l’obbligo per l’assicuratore che abbia stipulato una polizza infortuni di pagare l'indennizzo ivi previsto a chi abbia contratto una malattia infettiva di qualunque tipo. Si comprende così perché spesso nella prassi viene stipulata un'unica polizza, contro gli infortuni e contro le malattie, finalizzata a coprire i danni alla persona, indipendentemente dal fattore causale che li provoca, nella prospettiva di assicurare la piena tutela del diritto alla salute, specie con riferimento a prestazioni sanitarie che non sono coperte dal Servizio Sanitario Nazionale o in relazione a conseguenze, come quelle derivanti sul piano economico dall'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva, di svolgere attività lavorativa che ricevono adeguata tutela dai contratti di lavoro o per il tipo di rapporto di lavoro (si pensi alla posizione dei liberi professionisti). La polizza contro le malattie rientra, quindi, nella categoria generale dei contratti assicurativi con i quali condivide la natura aleatoria, derivante dall'incertezza che caratterizza il verificarsi delle circostanze rispetto alle quali il contraente si intende assicurare e che comporta la mera eventualità dell'esecuzione della prestazione da parte dell'impresa assicuratrice, che dovrà essere eseguita solo al verificarsi degli eventi dedotti in assicurazione. La natura giuridica delle polizze contro le malattie e la disciplina ad esse applicabile. Nonostante l'ampia e progressiva diffusione di questo tipo di polizza nella prassi, che ha determinato il formarsi di un contratto socialmente tipico, esso non è oggetto di disciplina specifica da parte del Codice Civile, il che ha posto il problema del relativo inquadramento giuridico. La Corte di Cassazione ha tendenzialmente riconosciuto natura indennitaria alla polizza in esame, inquadrandola nella categoria dell'assicurazione contro i danni (Cass. III, n. 10133/2003); ciò sul presupposto che il tipo di rischio che si intende assicurare con la stipula di questo tipo di polizza attiene al pregiudizio economico derivante dalle spese sostenute per cure mediche, ricoveri ospedalieri e spese accessorie (Cass. I, n. 9689/1992). In tempi più recenti, con la pronuncia del 4 maggio 2018, n. 10602 la Suprema Corte ha espressamente affermato che in realtà l'assicurazione contro l'invalidità permanente da malattia, analogamente a quelle contro l'infortunio non mortale, dalla quale si differenzia esclusivamente per la diversità del tipo di fattore causale che determina l'insorgenza del danno, costituisce un'ipotesi di assicurazione contro i danni, poiché con questa espressione deve ritenersi che il legislatore non abbia inteso riferirsi solo ai danni alle cose, ossia riconducibili al patrimonio della persona, ma più in generale a tutti i tipi di danni che possono colpire la persona, compresi, quindi, quelli che incidono sull'integrità psico-fisica. A tale soluzione la Corte di Cassazione, nella premessa della sostanziale assimilazione delle due fattispecie della polizza contro le malattie e contro gli infortuni, giunge richiamando decisione n. 5119/2002, resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite che, con riferimento alla polizza contro gli infortuni, ha affermato il seguente principio di diritto: “alla assicurazione contro le disgrazie accidentali (non mortali), in quanto partecipe della funzione indennitaria propria dell'assicurazione contro i danni, va estesa l'applicazione dell'articolo 1910, trattandosi di norme dettate a tutela del principio indennitario, per evitare che, mediante la stipulazione di più assicurazioni per il medesimo rischio, l'assicurato, ottenendo l'indennizzo da più assicuratori, persegua fini di lucro conseguendo un indebito arricchimento”. All'affermazione del principio di diritto appena richiamato, la Suprema Corte giungeva nella decisione richiamata del 2018 attraverso un articolato percorso argomentativo, nel quale, in primo luogo, erano esaminate analiticamente le singole pronunce della medesima Corte che avevano affrontato la questione della disciplina applicabile all'assicurazione contro gli infortuni (Cass. III, n. 2336/1966; Cass. I, n. 2915/1968; Cass. I, n. 1078/1978; Cass. I, n. 3207/1994; Cass. I, n. 8597/1995; Cass. III, n. 6062/1998). Ciò al fine di porre in evidenza che le diverse decisioni intervenute in materia scaturivano concretamente, non dalla necessità di individuare la disciplina organica da applicare alle polizze contro gli infortuni, ma piuttosto da quella di verificare, caso per caso, se le norme dettate in tema di assicurazione contro i danni e di assicurazione sulla vita fossero compatibili con i tratti peculiari delle prime; tant'è che la soluzione più ricorrente di ricondurre la polizza contro gli infortuni all'assicurazione sulla vita scaturiva dal fatto che la fattispecie in concreto esaminata era quella dell'operatività della polizza in correlazione ad infortuni mortali, certamente più vicina, in considerazione del tipo di evento assicurato, all'assicurazione sulla vita. Sulla scorta di questa premessa, le Sezioni Unite osservarono, in primo luogo, che assimilare l'infortunio con conseguente determinazione di inabilità temporanea e/o invalidità permanente dell'assicurato all'ipotesi contemplata dall'articolo 1882 c.c. di evento attinente alla vita umana, non fosse corretto, atteso che con quest'ultima espressione si allude esclusivamente alla morte, perché solo questo può considerarsi quale “evento attinente alla vita umana”; per altro verso, l'espressione utilizzata dal legislatore, sempre all'articolo 1882 c.c., per descrivere l'assicurazione contro i danni “rivalere l'assicurato ... del danno ad esso prodotto da un sinistro” ha una portata talmente ampia da poter ricomprendere certamente anche i danni subiti dalla persona in conseguenza di un infortunio. Inoltre, proseguirono le Sezioni Unite, non può essere condivisa la tesi che esclude che nel caso di polizza contro gli infortuni siano riscontrabili dei veri e propri danni: infatti, l'infortunio - ma il discorso è sostanzialmente analogo nel caso di malattia - viene in considerazione come circostanza che determina il verificarsi di un danno, di tipo patrimoniale allorquando la diminuzione dell'integrità psicofisica da esso derivante si ripercuota sulla capacità lavorativa - e quindi di produrre reddito - dell'assicurato, mentre sarà di tipo non patrimoniale laddove non incida sulla capacità di lavoro, il che non esclude che, appunto, si riscontri la produzione di un danno biologico, come tale suscettibile di essere economicamente valutato. Né è di ostacolo a tale soluzione il fatto che nelle assicurazioni in questione l'entità degli indennizzi è di regola già predeterminata nella polizza al momento della sottoscrizione; ciò, infatti, è possibile anche nella assicurazione contro i danni a beni materiali in virtù della previsione contenuta nell'art. 1908 c.c., che prevede la possibilità di una stima del danno condivisa dalle parti e anticipata al momento della conclusione del contratto. Inoltre, e con specifico riferimento alla disposizione dettata dall'art. 1910 c.c. che prescrive l'obbligo di avviso in caso di conclusione di una pluralità di assicurazioni, la Suprema Corte evidenziava che tale disposizione trova il proprio fondamento da una valutazione generale di disvalore che opera il legislatore in ordine alla stipula di una pluralità distinte di assicurazioni, in quanto tesa a conseguire una pluralità di indennizzi; ciò, oltre a costituire in sostanza un incentivo alla causazione dolosa dei sinistri da parte dello stesso assicurato, contrasta certamente con l'art. 1905 c.c. che, nel prevedere che “L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro” codifica il principio indennitario che è alla base delle assicurazioni contro i danni e che è strumentale, a propria volta, ad evitare che attraverso la stipula di contratti assicurativi l'assicurato, anziché conseguire il mero ripristino della situazione preesistente, realizzi un ingiustificato arricchimento, che risulterebbe, peraltro, pregiudizievole per le imprese assicurative e, conseguentemente, anche per il sistema economico nazionale. Sulla scorta di questo iter argomentativo, quindi, le Sezioni Unite conclusero nel senso dell'applicabilità dell'art. 1910, comma 1 e 2 c.c. alla polizza contro gli infortuni non mortali, valorizzandola sussistenza in quest'ultimo caso della medesima funzione indennitaria perseguita con l'assicurazione contro i danni. Questa soluzione, come ha espressamente statuito la Corte di Cassazione con la decisione del 2018, è applicabile anche alle polizze contro le malattie. Diversa, inoltre, secondo la decisione a Sezioni Unite del 2002, era la soluzione nel caso di previsione della corresponsione dell'indennizzo in relazione ad un infortunio mortale: qui, infatti, il rischio assicurato costituisce il tipico rischio che si intende assicurare con l'assicurazione sulla vita per il caso di morte, ossia quest'ultimo evento, senza che rilevi la particolare natura della causa (di tale evento). Inoltre, passando ad esaminare più specificamente la compatibilità di alcune norme dettate in tema di assicurazione contro i danni all'assicurazione contro gli infortuni per il caso di infortunio mortale, emerge che esse sono incompatibili; più specificamente, in primo luogo, risultano incompatibili le norme sull'obbligo di avviso del sinistro di cui agli artt. 1913 e 1915 c.c., chiaramente incompatibili con l'intervenuto decesso del contraente assicurato; così come incompatibile appare la disposizione dell'art. 1910 c.c., in considerazione del fatto che non necessariamente il decesso dell'assicurato si traduce per il beneficiario in un danno, con la conseguenza che manca il presupposto fondamentale per poter ritenere operante il principio indennitario e, quindi, applicabile la disciplina dettata dall'art. 1910 c.c. a tale principio riconducibile. Sulla scorta dell'elaborazione sistematica effettuata dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 5119/2002 con riferimento alla polizza contro gli infortuni, ed estensibili anche a quella contro le malattie per l'evidente affinità delle due fattispecie, può affermarsi che questo tipo di polizza può essere assoggettata ad una disciplina mista, mutuata in misura prevalente da quella dettata per l'assicurazione contro i danni, nel caso in cui si tratti di regolamentare vicende della polizza che si ricollegano alla deduzione come evento assicurato di una malattia che abbia provocato l'inabilità temporanea o l'invalidità permanente dell'assicurato, e in misura prevalente da quella prescritta per l'assicurazione sulla vita, nel caso in cui le vicende della polizza che devono essere disciplinate siano correlate al rischio della malattia mortale. Il principio statuito dalla decisione a Sezioni Unite del 2002 è stato sostanzialmente recepito specificamente per l'assicurazione contro le malattie nella successiva sentenza n. 10133/2003 nella quale, dopo aver affermato che questa polizza rientra nell'ambito dell'assicurazione contro i danni, si è precisato che in conseguenza di ciò l'obbligazione dovuta dall'assicuratore nei confronti dell'assicurato è distinta da quella che quest'ultimo assume nei confronti del terzo che ha effettuato la prestazione sanitaria; con l'ulteriore conseguenza che, trattandosi di rapporti distinti, l'unico soggetto legittimato a pretendere l'adempimento dell'obbligazione sanitaria è l'assicurato e, in mancanza di azione diretta nei confronti dell'assicuratore, l'unico legittimato passivo rispetto alla richiesta di pagamento della prestazione sanitaria è il soggetto che ha usufruito di quest'ultima. Altra conseguenza rilevante sul piano degli effetti del contratto derivante dall'inquadramento della polizza contro le malattie nella categoria dell'assicurazione contro i danni o dell'assicurazione sulla vita attiene alla natura dell'obbligazione di corrispondere l'indennizzo al contraente assicurato. In particolare, con specifico riferimento all'assicurazione contro gli infortuni, si è statuito che dalla riconduzione di quest'ultima, nel caso sia diretta ad assicurare infortuni non mortali, all'assicurazione contro i danni deriva che, anche qualora l'entità di quest'ultimo sia stato già predeterminato dalle parti in una somma fissa o in un valore per punto percentuale, come accade normalmente in questo tipo di polizze, poiché esso assolve la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato rispetto alle conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'infortunio, costituisce un debito di valore e, come tale, deve essere oggetto di rivalutazione obbligatoria tenendo conto del lasso di tempo che intercorre tra il realizzarsi del sinistro e la sua liquidazione, e ciò indipendentemente dalla sussistenza di un inadempimento o di un colpevole ritardo dell'assicuratore, atteso che tale comportamento assume rilievo solo a partire dal momento della liquidazione, che trasforma il debito di valore in debito di valuta e rende, quindi, applicabili gli interessi moratori o il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. (Cass. III, n. 25099/2017). Il principio in esame appare applicabile anche alle assicurazioni contro le malattie, poiché anche queste ultime, quando sono dirette ad assicurare malattie non mortali, sono finalizzate, come si è evidenziato, ad indennizzare il pregiudizio di natura essenzialmente patrimoniale, o comunque economicamente valutabile derivante dal ricorso a cure mediche e dalla impossibilità di lavorare o di svolgere le normali attività quotidiane. L'accertamento dell'invalidità permanente da malattia. Per quanto concerne, poi, più specificamente il tipo di evento in relazione al quale l'obbligazione dell'assicuratore diventa esigibile, può risultare molto problematico in concreto l'accertamento della situazione di invalidità permanente. Com'è noto, con l'espressione invalidità permanente si intende una forma grave di danno fisico che deve essere causato, nel caso di specie, da una a malattia che si caratterizza per la fonte interna del processo morboso che innesca il danno. Più specificamente, si è affermato che affinché si versi in presenza di una situazione di invalidità permanente derivante da malattia, occorre che si accerti la presenza di uno stato di menomazione della persona, caratterizzato dai requisiti della stabilità e della non temporaneità (Cass. III, n. 5197/2015). Il problema interpretativo si è posto con particolare riferimento all'ipotesi di invalidità permanente da malattia. Sul punto la Corte di Cassazione, dopo aver precisato che il termine invalidità indica una condizione di menomazione della persona, che può essere transitoria (nel caso di invalidità temporanea) o permanente (nel caso di invalidità permanente), ha precisato che con l'espressione invalidità temporanea si allude, in particolare, alla condizione di menomazione della persona durante il periodo in cui quest'ultima è ancora sussistente, laddove, invece l'espressione invalidità permanente descrive lo stato di menomazione, definitivo, che si riscontra dopo il decorso della malattia. Tale distinzione assume rilievo perché se la polizza assicurativa considera come evento oggetto di assicurazione l'invalidità permanente, non può sovrapporsi a quest'ultima il distinto concetto di invalidità temporanea, poiché finché vi è quest'ultima non può esservi invalidità permanente. Ciò, del resto, trova riscontro in una serie di disposizioni, e in particolare, negli artt. 137, comma 1, e 138, comma 2, del d.lgs. n. 2009/2005 (Codice delle Assicurazioni private) che, nel differenziare il danno patrimoniale e danno non patrimoniale derivante da inabilità temporanea da quello derivante da invalidità permanente, sostanzialmente conferma che quest'ultima implica l'avvenuta guarigione clinica del soggetto danneggiato cui faccia poi seguito l'insorgenza di postumi invalidanti, nonché in tutte quelle norme assicurative e previdenziali che, nell'individuare la misura dell'invalidità permanente oltre la quale deve essere corrisposto il trattamento indennitario, inducono a ritenere che quest'ultima postuli necessariamente la cessazione dello stato di malattia e la stabilizzazione dei postumi, atteso che, diversamente, non sarebbe possibile verificare il superamento delle percentuali oltre le quali è dovuto il trattamento indennitario, trattandosi di situazione non stabilizzata. In altri termini, inabilità temporanea ed invalidità permanente costituiscono due situazioni differenti caratterizzate da presupposti diversi e, soprattutto, tra esse incompatibili perché finché si versa in una situazione di invalidità temporanea non può esservi invalidità permanente che postula la guarigione clinica del soggetto danneggiato dall'infortunio. Tale distinzione, del resto, trova inoltre conferma in altre decisioni della Corte di Cassazione in cui si è stabilito che “se la morte della vittima è stata causata dalle lesioni, l'unico danno biologico risarcibile è quello correlato dall'inabilità temporanea, in quanto per definizione non è in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente. Infatti, secondo i principi medico-legali, a qualsiasi lesione dell'integrità psicofisica consegue sempre un periodo di invalidità temporanea, alla quale può conseguire talora un'invalidità permanente. Per l'esattezza l'invalidità permanente si considera insorta allorché, dopo che la malattia ha compiuto il suo decorso, l'individuo non sia riuscito a riacquistare la sua completa validità. Il consolidarsi di postumi permanenti può quindi mancare in due casi: o quando, cessata la malattia, questa risulti guarita senza reliquati; ovvero quando la malattia si risolva con esito letale. La nozione medico legale di invalidità permanente presuppone, dunque, che la malattia sia cessata, e che l'organismo abbia riacquistato il suo equilibrio, magari alterato, ma stabile. Si intende, pertanto, come nell'ipotesi di morte causata dalla lesione, non sia configurabile alcuna invalidità permanente in senso medico legale: la malattia, infatti, non si risolve con esiti permanenti, ma determina la morte dell'individuo" (Cass. III, n. 7632/2003). Detto principio è stato confermato anche in altre pronunce in cui la Suprema Corte ha ribadito l'impossibilità di sovrapporre invalidità temporanea e invalidità permanente, nel senso che quest'ultima non può ritenersi sussistente finché non è cessata la prima, ricorrendo, diversamente, una ipotesi di vera e propria duplicazione del danno (Cass. III, n. 3806/2004). Ciò comporta, quindi, secondo la Suprema Corte che, se in un contratto di assicurazione è previsto il pagamento di un indennizzo nel caso di invalidità permanente conseguente a malattia, alcun indennizzo è dovuto nel caso in cui la malattia subita dall'assicurato, senza addivenire a guarigione clinica, abbia avuto esito letale (Cass. III, n. 5197/2015). Si tratta di un principio condivisibile che appare in linea con l'interpretazione consolidata della Corte di Cassazione, sviluppatasi soprattutto in tema di danno biologico, in relazione al quale è frequente la necessità di distinguere l'invalidità temporanea da quella permanente, e in virtù della quale si è affermato che quest'ultima può essere oggetto di valutazione soltanto una volta che si è completato il decorso della malattia ed è cessata quest'ultima; infatti, l'invalidità permanente postula necessariamente la stabilizzazione dei postumi invalidanti, poiché essa si basa intrinsecamente sul presupposto che, cessato lo stato patologico, residui una situazione di invalidità (Cass. III, n. 26897/2014). Profili fiscali I premi corrisposti per una polizza sanitaria non sono detraibili dal reddito complessivo del contraente. Tuttavia ciò comporta, sotto un distinto profilo, che il contribuente possa ottenere la detrazione delle spese mediche sostenute nell'anno di imposta, sino alla misura del 19%, anche se sono state rimborsate per effetto dell'operatività della polizza sanitaria per la quale non aveva potuto, come detto, beneficiare della deduzione dal reddito complessivo dei premi versati alla compagnia assicurativa. |