Polizza integrativa della pensioneInquadramentoLa polizza integrativa della pensione costituisce una particolare fattispecie di contratto assicurativo che si caratterizza, sotto il profilo funzionale, per il fatto di essere diretto a realizzare una forma di previdenza complementare. Attraverso questo tipo di contratto, il singolo assicurato persegue la finalità di integrare la prestazione previdenziale che gli sarà erogata dallo Stato in virtù del sistema previdenziale obbligatorio e pubblico; ciò spiega, quindi, perché la polizza integrativa della pensione, che ha carattere individuale ed è frutto della scelta autonoma del singolo contraente, unitamente allo strumento dei fondi pensione, che hanno invece carattere collettivo e categoriale, viene inquadrata nella c.d. previdenza complementare, contraddistinta dalla peculiarità di costituire forme di previdenza scaturenti da adesioni volontarie su base autonoma, che si affiancano alle forme di previdenza contraddistinte invece dal carattere obbligatorio e dal fatto di avere ad oggetto prestazioni economiche che sono erogate dallo Stato. Sotto il profilo della tipologia negoziale, lo strumento utilizzato per dare luogo a questa forma di previdenza complementare è costituito dall'assicurazione sulla vita per il caso vita, che in questo caso è destinato, quindi, attraverso alcuni adattamenti correlati alla specifica finalità che si intendere perseguire, a realizzare una funzione esclusivamente previdenziale e, più specificamente, per le ragioni evidenziate, di tipo previdenziale complementare. La tutela del contraente assicurato attraverso questo tipo di strumento è garantita dalla previsione che i piani individuali pensionistici di tipo assicurativo sono iscritti all'Albo dei fondi pensione, sono sottoposti alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e costituiscono un patrimonio separato ed autonomo della compagnia assicuratrice che li istituisce e gestisce, con la conseguenza che esso è destinato esclusivamente all'erogazione delle prestazioni dovute agli iscritti al piano pensionistico individuale. Questo tipo di polizza prevede di regola forme flessibili e variabili di contribuzione, sia in ordine all'entità dell'importo che alla periodicità dei versamenti. All'interno della categoria generale della polizza integrativa della pensione è possibile distinguere tra le ipotesi in cui la stessa è realizzata mediante la stipulazione di contratti di assicurazione sulla vita di ramo I, nei quali la rivalutazione della posizione individuare è correlata ad una o più gestioni interne separate, ed ipotesi nelle quali è realizzata mediante la conclusione di contratti di assicurazione sulla vita di ramo III, nei quali la rivalutazione della posizione individuale è posta in correlazione al valore di quote o di fondi interni detenuti dall'impresa assicurativa o al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio. È anche possibile il ricorso a forme miste di polizza che riconducano la rivalutazione della posizione individuale a contratti assicurativi sulla vita del ramo I e III. La correlazione della prestazione dell'impresa assicurativa a gestioni separate, a quote di fondi interni o di organismi di investimento collettivo del risparmio comporta che un ruolo centrale assume la fase preliminare di stipula della polizza, con la previsione di una serie di obblighi informativi che devono essere assolti dall'impresa assicurativa; e ciò analogamente a quanto accade nell'ipotesi in cui la polizza assicurativa ponga in correlazione la redditività del capitale assicurato con forme di investimento nel mercato dei valori mobiliari, in relazione alle quali anche la giurisprudenza ha evidenziato la necessità per gli assicuratori di osservare gli obblighi posti a carico degli intermediari finanziari. Formula
POLIZZA INTEGRATIVA DELLA PENSIONE 1 TRA Il/La Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il ...., residente in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F. .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”) E la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”), si stipula la presente: POLIZZA INTEGRATIVA DELLA PENSIONE Polizza n. .... Decorrenza della polizza: ore 24,00 del gg/mm/aa Scadenza della copertura: ore 24,00 del gg/mm/aa Scadenze annuali: ore 24,00 del gg/mm/aa di ogni anno Tacito rinnovo: SI GLOSSARIO Assicurato: Persona nel cui interesse è stipulato il Contratto di Assicurazione; Assicuratore: L'Impresa Assicurativa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione; Beneficiario: Persona fisica o giuridica designata in Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato; Caricamenti: Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Assicuratore; Conflitto di interesse: L'insieme delle situazioni in cui l'interesse dell'Assicuratore può essere in contrasto con quello del Contraente; Contraente: Il soggetto, persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il presente contratto di assicurazione e si impegna al pagamento del premio; è titolare a tutti gli effetti del Contratto; Contratto: Accordo con il quale l'Assicuratore, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o rendita al raggiungimento di una determinata scadenza; Decorrenza: Data dalla quale il Contratto ha effetto, condizionata all'avvenuto pagamento del premio pattuito; Durata contrattuale: Periodo durante il quale il Contratto è efficace e produce effetti tra le parti; Età computabile: L'età dell'Assicurato, calcolata dalla data di sottoscrizione della presente polizza, non tenendo conto delle frazioni d'anno inferiori a sei mesi, ma considerando anno intero le frazioni di anno superiori a sei mesi; Liquidazione: Pagamento all'avente diritto della prestazione dovuta al verificarsi dei presupposti previsti nella presente polizza; Polizza: Documento che attesta l'esistenza del Contratto di assicurazione; Premio: Importo che il Contraente si impegna a corrispondere all'Assicuratore secondo un piano di versamenti previsto dal Contratto di assicurazione; Prestazione: Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Assicuratore garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato; Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto alle condizioni contrattualmente previste; Revoca: Diritto del proponente di revocare la Proposta prima della conclusione del Contratto. NOTA INFORMATIVA La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS. Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del Contratto. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE Denominazione dell'Impresa di Assicurazione, Sede Legale, Sito Internet, Recapiti Telefonici, Indirizzo Mail Riferimento ad autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e numero di iscrizione all'albo delle imprese assicurative INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA Patrimonio netto; specifico riferimento alla parte relativa al capitale sociale e alla riserve patrimoniali. Indice di solvibilità riferito allo specifico ramo assicurativo al quale attiene il contratto. INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO Funzione Il presente contratto è finalizzato alla realizzazione di una forma individuale pensionistica, attuata specificamente mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti e che ha come obiettivo quello di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio. L'Assicuratore, in base al presente contratto, riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata ...., separata dalle altre attività dell'Assicuratore. Nella Gestione Separata denominata .... sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche. Il risultato annuale della Gestione Separata .... è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge. La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte nelle condizioni di polizza. Prestazioni Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 252/2005 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, l'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. Costi, sconti e regime fiscale Costi gravanti sul contraente 2 Spese di emissione polizza. Costi fissi. Costi variabili. Quota parte percepita dagli intermediari Eventuale quota parte percepita da intermediari per la stipula della polizza. Sconti Eventuali sconti applicati (ad es. in caso di addebito del premio tramite RID bancario o per stipula della polizza online). Non sono previsti sconti di premio. Regime fiscale imposta sui premi Indicazione delle imposte e dello specifico regime fiscale applicabile in considerazione del tipo di polizza (es. detraibilità fiscale dei premi). Regime di tassazione delle somme assicurate Indicazione del regime di tassazione per le somme erogate in caso di erogazione del capitale o della rendita Revoca della proposta Il Contraente può revocare la Proposta, ai sensi dell'art. 176 d.lgs. n. 209/2005, fino al momento della conclusione del Contratto. Ai fini della revoca il Contraente deve inviare comunicazione scritta alla Società - contenente gli elementi identificativi della Proposta – mediante lettera a mezzo posta, indirizzata alla sede legale dell'Assicuratore. Il premio eventualmente anticipato dal Contraente all'Assicuratore, viene restituito entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Il premio sarà restituito al netto delle spese di emissione. La revoca libera entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante della proposta, con decorrenza dalle ore 24 del giorno di spedizione della lettera raccomandata, quale risulta dal timbro postale di invio. Informativa in corso di contratto L'Assicuratore si impegna a comunicare al Contraente/Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nel Fascicolo Informativo, anche per effetto di modifiche della normativa applicabile al Contratto successive alla conclusione dello stesso. In particolare, gli aggiornamenti del Fascicolo Informativo, non derivanti da innovazioni normative, saranno disponibili sul sito internet dell'Assicuratore ..... Comunicazioni – Modifiche dell'assicurazione Ogni comunicazione inerente la Polizza deve essere fatta per iscritto e le eventuali variazioni devono risultare da specifico atto sottoscritto dalle Parti. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO Art. 1. Caratteristiche del contratto Con la presente polizza si costituisce una forma individuale pensionistica, realizzata specificamente mediante un contratto di assicurazione sulla vita a premi ricorrenti e che ha come obiettivo quello di costituire un trattamento pensionistico complementare al sistema obbligatorio. L'Assicuratore, in base al presente contratto, riconosce annualmente la rivalutazione della prestazione in base al risultato annuale della Gestione Separata denominata ...., separata dalle altre attività dell'Assicuratore. Nella Gestione Separata denominata .... sono fatte confluire attività di ammontare non inferiore a quello delle riserve matematiche. Il risultato annuale della Gestione Separata .... è verificato da una Società di revisione abilitata a norma di legge. La rivalutazione viene determinata nella misura e con le modalità descritte nelle condizioni di polizza. Art. 2. Prestazioni Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 252/2005 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto” 3. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all'art. 9, l'Assicuratore si impegna a corrispondere all'Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L'importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle allegate, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l'importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell'evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all'art. 10. L'Assicurato può chiedere all'Assicuratore la liquidazione della prestazione: a) sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra: a1) rendita vitalizia, da corrispondere finché l'Assicurato è in vita; a2) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona; a3) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di premorienza dell'Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia; b) Sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'Assicurato risulti inferiore al 50% dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7 l. n. 335/1995, l'Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l'importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della l. n. 421/1992. Nel caso di mancata comunicazione dell'Assicurato, a scadenza, ai sensi dell'art. 16, l'Assicuratore liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a). Art. 3. Premio L'Assicurato è obbligato, in virtù del presente contratto, alla attuazione di un piano di versamenti pagabili in rate annuali o mensili, fino alla data di accesso alle prestazioni. Nella fase di accumulo è prevista anche la possibilità di contribuire con versamenti aggiuntivi. Ad ogni ricorrenza annuale l'Assicurato ha la facoltà di variare il piano di versamenti, sia nell'importo che nella periodicità 4. In ogni momento può sospenderli ed eventualmente riprenderli in seguito. I lavoratori dipendenti possono contribuire alla forma pensionistica complementare versando il flusso di TFR maturando. In questo caso il versamento avviene per il tramite del datore di lavoro. Coloro che al 28 aprile 1993 erano già iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria possono, in alcuni casi, limitare il versamento del TFR ad una quota dello stesso. Ciascun premio è comprensivo di un costo pari a una percentuale del premio versato nella misura del .... %. Tale costo non si applica sui flussi derivanti da TFR e sui contributi eventualmente versati dal Datore di lavoro. Art. 4. Durata del contratto La durata del contratto è inizialmente definita pari alla differenza tra l'età anagrafica dell'Assicurato alla decorrenza della polizza e l'età pensionabile in base al regime obbligatorio di appartenenza 5. La durata effettiva sarà funzione del momento in cui l'Assicurato maturerà il diritto alla prestazione pensionistica complementare come definita al successivo art. 9. Eventuali modifiche legislative o di professione dell'Assicurato, incidenti sui requisiti per il conseguimento del diritto alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza possono comportare la rideterminazione della durata contrattuale. Art. 5. Proroga e disdetta Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare, ed in mancanza di alcuna comunicazione, la scadenza del contratto si intende tacitamente prorogata, anche non proseguendo il pagamento dei premi. Art. 6. Conclusione del contratto ed entrata in vigore Il contratto è concluso nel momento in cui il Documento di Polizza, firmato dall'Assicuratore viene sottoscritto dall'Assicurato. L'assicurazione entra in vigore, a condizione che sia stato pagato il primo premio, alle ore 24 del giorno indicato nel Documento di Polizza. Art. 7. Diritto di Revoca Il Contraente può revocare l'adesione in qualunque momento prima della conclusione del contratto. La volontà di revoca deve essere comunicata all'Assicuratore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al seguente recapito. A seguito di revoca, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dalla sottoscrizione del Modulo di Adesione a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di revoca attestata dal timbro postale di invio. L'Assicuratore è tenuto al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro .... giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca. Art. 8. Diritto di recesso Il Contraente ha la facoltà di recedere dal Contratto entro .... giorni dalla data di sottoscrizione dello stesso e di versamento del premio. La volontà di recedere deve essere comunicata all'Assicuratore per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. A seguito di recesso, le Parti sono libere da qualsiasi obbligo derivante dal Contratto a partire dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso attestata dal timbro postale di invio. L'Assicuratore è tenuto al rimborso del premio versato, al netto di eventuali imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Art. 9. Scadenza del contratto Il contratto scade quando l'Assicurato esercita il diritto alla prestazione pensionistica complementare. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare (salvo modifiche legislative nel corso della durata del contratto) si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Assicurato, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'Assicurato, a condizione che, alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare, può decidere di proseguire volontariamente la contribuzione oltre il raggiungimento dell'età pensionabile previsto dal regime obbligatorio di appartenenza (Prolungamento). Nel periodo di Prolungamento l'Assicurato ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche di cui all'art. 2. L'anzianità di iscrizione maturata dall'Assicurato presso altre forme pensionistiche complementari è riconosciuta, a tutti gli effetti, ai fini dell'anzianità maturata all'interno della forma pensionistica individuale. L'Assicurato ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, o in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo. Art. 10. Rivalutazione del capitale assicurato Il capitale assicurato verrà rivalutato, ad ogni 31 dicembre, in base al rendimento realizzato dalla Gestione Separata ..... Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata .... nel mese di ottobre diminuito del rendimento trattenuto per .... pari a un punto percentuale assoluto. Il calcolo è effettuato in base al regime della capitalizzazione composta 6. Il capitale assicurato, acquisito con i premi versati da meno di un anno, si rivaluta per la frazione d'anno che intercorre tra la data del pagamento e il 31 dicembre. La singola rivalutazione dipenderà dall'effettivo risultato realizzato dalla Gestione Separata in quell'anno, calcolato tenendo conto degli oneri gravanti sulla gestione come riportato nel Regolamento della Gestione Separata. Nel caso di riscatto parziale, il capitale residuo rimasto in gestione e già rivalutato fino alla data del riscatto, verrà rivalutato pro-quota dalla data di effetto del riscatto fino alla ricorrenza annuale successiva. Ai fini del calcolo della rivalutazione la data di pagamento di ciascun premio è quella risultante dalle rilevazioni ufficiali dell'Assicuratore. La rivalutazione annuale del capitale assicurato comporta l'adeguamento, a totale carico dell'Assicuratore, della riserva matematica maturata alla data della rivalutazione. Art. 11. Importo minimo garantito L'Assicuratore si obbliga a garantire al termine della fase di accumulo, nel momento di erogazione delle prestazioni previdenziali e in ogni altro caso di risoluzione della polizza per qualsiasi causa, la restituzione di un importo minimo garantito pari ai contributi netti versati, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altra forma pensionistica ed i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed esclusi eventuali riscatti parziali e anticipazioni. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'Assicurato. Art. 12. Riscatto Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto totale o parziale nei casi e con i vincoli previsti dal Decreto. Il valore di riscatto sarà pari al capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente la data della richiesta di riscatto, con le modalità indicate al precedente art. 10. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata 7 .... determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta del riscatto e diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. L'Assicurato, sempre alle condizioni riportate precedentemente, ha il diritto di richiedere il riscatto anche limitatamente ad una parte del capitale maturato. Il valore di riscatto parziale viene determinato secondo le medesime modalità del riscatto totale. In conseguenza del riscatto parziale il contratto rimarrà in vigore, alle medesime condizioni, per l'importo del capitale residuo. Art. 13. Capitale in caso di decesso In caso di decesso dell'Assicurato prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. L'Assicuratore pagherà il capitale assicurato ulteriormente rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente e la data del decesso, con le modalità indicate al precedente art. 10. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata Posta Pensione determinato nel secondo mese antecedente la data di decesso, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro rata temporis. Art. 14. Trasferimento L'Assicurato può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al presente piano pensionistico. L'Assicurato anche prima del periodo minimo di permanenza, può: – trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa; – riscattare il 50% della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria; – riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi. Il riscatto non è tuttavia consentito ove tali eventi si verifichino nel quinquennio precedente la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche complementari, nel qual caso vale quanto previsto al precedente art. 9. 8 – trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del presente contratto. Il diritto di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del presente piano pensionistico, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento. La somma oggetto del trasferimento sarà pari al capitale assicurato rivalutato per il periodo che intercorre tra il 31 dicembre precedente fino alla data di richiesta del trasferimento. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base all'art. 3 del Regolamento della Gestione Separata .... determinato nel secondo mese antecedente la data di richiesta di trasferimento, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro-rata temporis. È consentito, altresì, il trasferimento nel presente contratto, dell'intera posizione assicurativa maturata in un fondo pensione o altra forma pensionistica individuale. Per tutte le tipologie di trasferimento e riscatto sopra descritte il costo è sempre pari a zero. La Compagnia accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento della posizione individuale con tempestività e comunque entro il massimo di 6 mesi dalla ricezione della richiesta. Art. 15. Determinazione e rivalutazione della rendita mensile L'importo iniziale della rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata, erogata a seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, si ottiene convertendo l'importo del capitale assicurato rivalutato fino alla data di richiesta della prestazione pensionistica, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale, con i coefficienti indicati nelle tabelle A, B o C, in funzione della tipologia di rendita scelta, e dividendo l'importo ottenuto per dodici. Il capitale viene rivalutato dall'ultimo 31 dicembre fino alla data di richiesta delle prestazioni pensionistiche in base ad un tasso di rivalutazione determinato in base all'art. .... del Regolamento della Gestione Separata .... determinato nel secondo mese antecedente tale data, diminuito del rendimento trattenuto per l'Assicurato pari a un punto percentuale assoluto, applicato con il metodo del pro rata temporis. I coefficienti di conversione in rendita sono differenziati secondo la tipologia di rendita prescelta e riportati nelle tabelle allegate alle presenti Condizioni Generali di Contratto secondo la seguente struttura: Rendita vitalizia immediata: TABELLA A; Rendita vitalizia certa per 5 anni e poi vitalizia: TABELLA B; Rendita vitalizia certa per 10 anni e poi vitalizia: TABELLA C. I coefficienti di conversione riportati nelle suddette tabelle, sono calcolati tenendo conto di una tavola di sopravvivenza “unisex”, distinta per anno di nascita e per età raggiunta dall'assicurato al momento della prestazione pensionistica. In particolare, la tavola di sopravvivenza “unisex” è la tavola per generazioni A62 di fonte Ania che tiene opportunamente conto: – della composizione in media per sesso degli assicurati della Compagnia; – di un tasso tecnico di attualizzazione dello 0%; – dei costi di gestione della rendita stessa pari allo 0,5% della rata di rendita. L'Assicuratore si riserva il diritto di modificare la base demografica e la composizione per sesso utilizzate per il calcolo dei suddetti coefficienti di conversione in rendita a seguito di variazioni sia della probabilità di sopravvivenza che della composizione per sesso degli assicurati, osservate da rilevazioni statistiche di fonti ufficiali e/o dall'esperienza del Portafoglio polizze della Compagnia. La modifica della base demografica avrà effetto su tutti i premi versati. Tale modifica si rende possibile solo se: – sono trascorsi almeno 3 anni dalla conclusione del contratto; – non ci si trovi nei tre anni antecedenti l'erogazione della rendita; – non sia già iniziata l'erogazione della rendita. L'Assicuratore ha, inoltre, la facoltà di rivedere la misura del tasso tecnico utilizzato per il calcolo dei coefficienti di conversione in rendita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008 in materia di tasso tecnico massimo da applicare ai contratti di assicurazione sulla vita. La modifica della base tecnica finanziaria avrà effetto solo sui versamenti successivi all'entrata in vigore della modifica stessa. L'Assicuratore comunicherà all'Assicurato l'eventuale modifica dei coefficienti di conversione in rendita e/o del tasso tecnico utilizzato per il calcolo, almeno .... giorni prima della loro entrata in vigore, specificando gli effetti sulla prestazione assicurata, con apposita comunicazione oppure all'interno della informativa annuale. Nell'ipotesi di modifica di uno degli elementi descritti con effetti peggiorativi sulle prestazioni, l'Assicurato ha .... giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di avvalersi della facoltà di trasferire la propria posizione individuale senza l'applicazione di alcun onere o penalizzazione. Ad ogni ricorrenza annuale L'Assicuratore garantisce la rivalutazione della rendita annua. Per il calcolo della rivalutazione si applica il tasso di rivalutazione determinato in base al disposto dell'art. .... del Regolamento della Gestione Separata .... nel secondo mese antecedente quello della ricorrenza stessa, diminuito del rendimento trattenuto pari a un punto percentuale assoluto. Qualora la rivalutazione, come sopra determinata, risultasse negativa, la rendita rimane costante. La rendita non è riscattabile durante il periodo di godimento. Nel caso di opzione in una rendita reversibile, l'Assicurato in un qualsiasi momento prima dell'accesso alla prestazione pensionistica può richiedere all'Assicuratore di conoscere la misura del coefficiente di conversione corrispondente alla sua età, all'età della persona beneficiaria ed alla percentuale di reversibilità prescelta. L'Assicuratore fornirà tali valutazioni sulla base delle tariffe ufficiali, calcolate con le stesse basi demografiche, tassi tecnici e costi di gestione utilizzati per il calcolo delle tabelle A, B, C, in vigore in quel momento. Art. 16. Documentazione da consegnare all'Assicuratore per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni Relativamente alla liquidazione delle prestazioni previste dal contratto, l'Assicurato e/o i Beneficiari, a seconda dei casi, devono inviare, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'Ufficio Gestione Liquidazioni dell'Assicuratore i documenti necessari per la verifica dell'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e l'individuazione degli aventi diritto. In particolare, per riscuotere le somme dovute: a) In caso di recesso l'Assicurato deve inviare all'Assicuratore la richiesta firmata di pagamento corredata da: – originale di polizza; – eventuali appendici. b) In caso di riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni l'Assicurato deve inviare all'Assicuratore la richiesta firmata di pagamento corredata da: – copia dell'originale di polizza; – documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente per il riscatto parziale/anticipazione delle prestazioni; – dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente; – decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso di posizioni riferite a soggetti fiscalmente a carico minori di età. c) In caso di riscatto totale l'Assicurato deve inviare all'Assicuratore la richiesta firmata di pagamento corredata da: – originale di polizza; – eventuali appendici; – documentazione che attesti il verificarsi di uno dei requisiti previsti dalla - normativa vigente per il riscatto; – dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato che attesti l'importo dei premi che ha intenzione di non portare in deduzione o di non aver dedotto nell'anno solare della data di richiesta del riscatto e in quello precedente. d) In caso di decesso dell'Assicurato il contratto viene riscattato dai Beneficiari designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche ovvero dagli eredi. Pertanto gli stessi devono inviare all'Assicuratore: – richiesta di pagamento firmata con il consenso all'utilizzo dei dati personali; – originale di polizza; – eventuali appendici; – certificato di morte dell'Assicurato; – atto di notorietà da cui risulti l'esistenza o meno di testamento e, in caso affermativo, copia autentica del testamento pubblicato. Nel caso in cui la designazione beneficiaria sia genericamente determinata, dall'atto notorio dovrà risultare l'elenco di tutti i predetti eredi con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, dello stato civile e della capacità di agire di ciascuno di essi, del rapporto e grado di parentela con l'Assicurato e con l'esplicita dichiarazione che oltre a quelli elencati non esistono, né esistevano alla morte dell'Assicurato, altre persone aventi comunque diritto per legge alla successione; – decreto di autorizzazione del Giudice Tutelare a riscuotere la somma dovuta, nel caso in cui tra i Beneficiari vi siano soggetti minori o incapaci; e) A scadenza, l'Assicurato, deve inviare all'Assicuratore la richiesta firmata di pagamento corredata da: – originale di polizza; – eventuali appendici; – documentazione attestante la maturazione del diritto alla prestazione pensionistica complementare. – dichiarazione che indichi l'opzione scelta e l'eventuale percentuale di liquidazione sotto forma di capitale. In caso di mancata dichiarazione l'Assicuratore liquiderà il 100% della prestazione a scadenza sotto forma di rendita vitalizia mensile a favore dell'Assicurato. L'Assicuratore esegue il pagamento, delle diverse tipologie di prestazione previste dal Contratto, entro .... giorni dal ricevimento presso la propria sede della completa documentazione sopraelencata. Decorso tale termine sono dovuti gli interessi legali, a partire dal termine stesso, a favore degli aventi diritto. I pagamenti sono effettuati tramite assegno non trasferibile o mediante bonifico su conto corrente bancario nazionale secondo le indicazioni del Contraente. Art. 17. Tasse e imposte Le tasse e le imposte relative al Contratto, in virtù del tipo di prestazione liquidata, sono a carico del Contraente/Assicurato o dei Beneficiari ed eventuali aventi diritto. Art. 18. Foro competente In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza o di domicilio del Contraente, dell'Assicurato o del Beneficiario parte in causa.
Per le controversie riguardanti l'applicazione l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ...., salvo che il Contraente rivesta la qualifica di Consumatore ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 206/2005.
Le controversie riguardanti l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto sono soggette all'obbligo del preventivo esperimento della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, d.lgs. n. 28/2010, come reintrodotto dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013. Art. 19. Riferimento a norme di Legge Per tutto quanto non è espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme della legge italiana. Art. 20. Legge sulla Privacy Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, in particolare operate con il d.lgs. n. 101/2018 (Decreto Privacy Italiano), ciascuna delle parti acconsente al trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali da essa derivanti. PRESTAZIONI ASSICURATE E PREMIO DI POLIZZA PRESTAZIONI ASSICURATE: CAPITALE da pagare sotto forma di rendita al verificarsi delle condizioni previste in polizza. DURATA E PREMI: Il contratto decorre dalla data del pagamento del premio con durata di anni ..... Il premio viene pagato in rate annuali, ciascuna di € .... (di cui imposte € ....) per un periodo di anni .... POLIZZA INTEGRATIVA DELLA PENSIONE DOCUMENTO DI SINTESI TRA Il/La Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il ...., residente in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA .... (da ora in poi “il Contraente” o “l'Assicurato”) E la Compagnia Assicuratrice denominata ...., con sede legale in ...., alla piazza/via ...., P.IVA ...., iscritta nel registro delle imprese al n. .... capitale sociale ...., iscritta nell'Albo dei soggetti autorizzati dall'IVASS ...., in persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra ...., nato/a a ...., il .... (da ora in poi “l'Assicuratore”) DESCRIZIONE DEL RISCHIO L'Assicuratore, al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare da parte dell'Assicurato, si impegna a corrispondere a quest'ultimo una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. Dati dell'Assicurato Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., CAP ...., C.F./P.IVA .... Dati dei Beneficiari (eventuali) Il/La Sig./Sig.ra/la società ...., nato/a a ...., iscritta nel R.I. .... n. ...., il ...., residente/con sede legale in ...., alla via/piazza ...., cap ...., C.F./P.IVA .... DATI DI POLIZZA Polizza n. .... Decorrenza polizza: dalle ore 24,00 del .... / .... / .... Scadenza polizza: alle ore 24,00 del .... / .... / .... Rinnovo tacito: sì PRESTAZIONI ASSICURATE E PREMIO DI POLIZZA PRESTAZIONI ASSICURATE: CAPITALE da pagare sotto forma di rendita al verificarsi delle condizioni previste in polizza. DURATA E PREMI: Il contratto decorre dalla data del pagamento del premio con durata di anni ..... Il premio viene pagato in rate annuali, ciascuna di € .... (di cui imposte € ....) per un periodo di anni .... Luogo e data .... Il Contraente/Assicurato .... Ai sensi dell'art. 1341, comma 2 c.c., il Contraente/Assicurato dichiara di approvare specificamente le seguenti condizioni: Art. 9 Scadenza del contratto; Art. 10 Rivalutazione del capitale assicurato; Art. 11 Importo minimo garantito; Art. 12 Riscatto; Art. 14 Trasferimento; Art. 16 Documentazione da consegnare all'Assicuratore per la liquidazione delle prestazioni - Modalità di pagamento delle prestazioni
Il Contraente/Assicurato .... ALLEGATO A - QUESTIONARIO Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto vita a. Informazioni anagrafiche Cognome e nome: .... età .... Stato occupazionale – non occupato-lavoratore dipendente – lavoratore autonomo-altro Descrizione professione: b. Informazioni sulle persone da tutelare Lei ha eventuali soggetti da tutelare? – no – coniuge – figli – coniuge e figli – altro c. Informazioni sulla esperienza in materia di investimenti lei ha familiarità con i seguenti strumenti finanziari? reddito fisso- sì - no azioni- sì - no con garanzia di capitale e/o di rendimento- sì - no d. informazioni sulla situazione finanziaria e assicurativa qual è la sua capacità di risparmio annuo? – fino a .... € – da .... a .... € – da .... a .... € – da .... a .... € – oltre .... € Coperture “vita” attualmente possedute: – risparmio/investimento – invalidità/malattie gravi – pensione complementare – long term care (ltc) – caso morte – nessuna Aspettative sull'evoluzione futura dei suoi redditi personali: – in crescita – stazionaria – in diminuzione Fonte principale di provenienza dell'attuale investimento: – risparmio personale – disinvestimento – alienazione di immobile – eredità/donazione – indennizzo a seguito di sinistro – vincita – altro e. Informazioni sulle aspettative in relazione al contratto Quali sono gli obiettivi che intende perseguire con il contatto? – risparmio/investimento – previdenza/pensione complementare – protezione assicurativa di rischio: (morte, invalidità, malattie gravi) Qual è la sua propensione al rischio, e conseguentemente quali sono le sue aspettative di rendimento dell'investimento relativamente al prodotto proposto? – bassa: non sono disposto ad accettare oscillazioni del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto rendimenti modesti, ma sicuri nel tempo – media: sono disposto ad accettare oscillazioni contenute del valore del mio investimento nel tempo e di conseguenza accetto probabili rendimenti medi a scadenza del contratto o al termine dell'orizzonte temporale consigliato – alta: sono disposto ad accettare possibili forti oscillazioni del valore del mio investimento nell'ottica di massimizzarne la redditività e nella consapevolezza che ciò comporta dei rischi. qual è l'orizzonte temporale che si prefigge per la realizzazione degli obiettivi? - breve (<= 5 ANNI) - medio (6-10 ANNI) - lungo (>10 ANNI) Il Contraente dichiara che le informazioni sopra riportate sono veritiere e complete Luogo e data .... Firma del Contraente .... DICHIARAZIONE DI VOLONTÀ DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI OFFERTA ASSICURATIVA ADEGUATA Il sottoscritto Contraente dichiara di aver risposto alle domande del “Questionario per la valutazione dell'adeguatezza” secondo quanto sopra riportato. Luogo e data .... Firma del Contraente .... DICHIARAZIONE DI RIFIUTO A FORNIRE LE INFORMAZIONI RICHIESTE Il sottoscritto Contraente dichiara di non voler rispondere alle domande riportate nel “Questionario per la valutazione dell'adeguatezza del contratto” o ad alcune di esse, nella consapevolezza che ciò ostacola la valutazione dell'adeguatezza del contratto alle proprie esigenze assicurative. Luogo e data .... Firma del Contraente .... ALLEGATO B - TABELLE A) TABELLA UOMINI/DONNE Coefficienti di conversione del capitale in rendita per 1.000,00 € di capitale assicurato a scadenza
L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici. Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato. (*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. B) TABELLA UOMINI/DONNE Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 5 anni e poi vitalizia per 1.000,00 € di capitale liquidabile alla scadenza del piano
L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici. Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato. (*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. C) TABELLA UOMINI/DONNE Coefficienti di conversione in rendita certa i primi 10 anni e poi vitalizia per 1.000,00 € di capitale liquidabile alla scadenza del piano
L'importo iniziale mensile della prestazione di rendita viene determinato moltiplicando il capitale assicurato alla scadenza del contratto per il coefficiente di conversione relativo all'età (*) raggiunta dall'Assicurato alla data di accesso alla prestazione, dividendo il risultato ottenuto per mille e successivamente per dodici. Il coefficiente di conversione in rendita viene determinato in base all'anno di nascita ed all'età raggiunta dall'Assicurato. (*) L'età si calcola in anni interi trascurando la frazione di anno inferiore a sei mesi e computando come anno intero la frazione uguale o superiore a sei mesi. ALLEGATO C - REGOLAMENTO GESTIONE SEPARATA 9 [1] La particolarità di questo contratto, caratterizzato da un contenuto estremamente variabile sotto il profilo del contenuto della prestazione concernente la destinazione in gestione separata e il rendimento del capitale rende difficile individuare, in relazione a quest'ultimo profilo, delle condizioni standard. Si precisa, quindi, che il modello adottato è meramente esemplificativo in ordine a tali aspetti e può avere contenuto diverso legato alle modalità di disciplina della gestione separata a ciò destinata dalla singola impresa assicurativa. [2] Nella presente parte della nota informativa si indicano i costi fissi e variabili applicati, le maggiorazioni (addizionali di frazionamento), di regola previste, e applicate sotto forma di percentuali sul premio in base ai periodi di frazionamento, spese per visita medica, costi per l'intermediazione ed eventuali sconti. [3] La presente polizza, c.d. integrativa della pensione, costituisce una particolare fattispecie di contratto assicurativo, che si caratterizza, sotto il profilo funzionale, per il fatto di essere diretto a realizzare una forma di previdenza complementare. Essa trova la propria disciplina all'interno della più ampia materia della previdenza complementare, e in particolare nel d.lgs. n. 252/2005, oltre che nei regolamenti emessi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. [4] Una delle caratteristiche tipiche della polizza in esame è l'ampia flessibilità, finalizzata a consentire di modellare la singola polizza integrativa sulle esigenze dell'Assicurato e sulla sua situazione economica e patrimoniale. [5] La durata del contratto calcolata in questo modo si giustifica proprio con la particolare funzione di questa polizza e la sua stretta correlazione con il trattamento pensionistico cui ha diritto l'Assicurato. [6] Il criterio di calcolo è esemplificativo e può variare da Assicuratore ad Assicuratore. [7] In questo tipo di polizze è normale il ricorso a regolamenti, che variano da Assicuratore ad Assicuratore, e che individuano i criteri di calcolo di una serie di prestazioni, con particolare riferimento a quelle anticipate. La specificità di questo tipo di regolamento e il contenuto esclusivamente tecnico non ne rende opportuna l'allegazione al presente schema contrattuale. [8] Altra ipotesi in cui può essere previsto il riscatto parziale anticipato è per sostenere spese considerevoli, come acquisto della prima casa, lavori di ristrutturazione. [9] Sul punto non si inserisce un allegato poiché, a differenza delle tabelle che hanno un contenuto più standardizzato, i regolamenti variano da Assicuratore ad Assicuratore e sono strettamente correlati alla disciplina delle gestioni separate ad hoc di ciascuna impresa assicurativa. CommentoNozione, funzione e modalità di funzionamento delle polizze integrative della pensione La polizza integrativa della pensione costituisce una particolare fattispecie di assicurazione, che si caratterizza per il fatto di essere uno degli strumenti attraverso i quali si realizza la c.d. previdenza complementare. Com'è noto, infatti, il sistema previdenziale italiano è caratterizzato dalla compresenza del sistema previdenziale obbligatorio, che si basa sulla natura obbligatoria dell'adesione ad esso e sull'erogazione della prestazione pensionistica da parte dello Stato e dal sistema previdenziale complementare, contraddistinto, invece, dall'adesione volontaria, e dal fatto che l'erogazione della prestazione, che ha natura integrativa di quella principale dovuta dallo Stato, è effettuata da soggetti privati (imprese assicurative o gestioni di fondi di pensioni). Più specificamente si può affermare che il sistema previdenziale italiano si basa su tre pilastri: il primo, costituito dalla previdenza pubblica obbligatoria, il secondo dai fondi pensione, di carattere volontario, collettivo e categoriale ed il terzo dai c.d. piani individuali pensionistici di tipo assicurativo, che danno luogo a prestazioni integrative pensionistiche di tipo individuale che si costituiscono attraverso la stipula di appositi contratti assicurativi modellati sulla falsariga dell'assicurazione sulla vita. Si tratta, quindi, di un sistema previdenziale che si aggiunge a quello obbligatorio senza però sostituirlo e che scaturisce proprio dalla necessità di consentire ai soggetti interessati (lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, liberi professionisti, soci lavoratori di cooperative di produzione e lavoro) di ricorrere a sistemi pensionistici integrativi di quello obbligatorio, al fine di beneficiare, al raggiungimento dell'età pensionabile, di una prestazione che, sotto forma di rendita o di capitale, si aggiunga a quella erogata dallo Stato. È quindi possibile, attraverso le polizze integrative della pensione, realizzare un'integrazione della prestazione pensionistica ricorrendo agli strumenti che costituiscono le forme di previdenza complementare previste, ossia i piani pensionistici individuali e i fondi pensione. Passando ad esaminare più specificamente, le caratteristiche dei Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP), alla cui realizzazione è diretta la polizza integrativa della pensione, deve osservarsi che si tratta di forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione ed alle quali è possibile aderire in forma esclusivamente individuale ed a prescindere dalla situazione lavorativa del singolo contraente: si è quindi in presenza di una forma di previdenza complementare su base autonoma e volontaria. Il meccanismo di integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio si realizza, più specificamente, attraverso un sistema di finanziamento a capitalizzazione individuale: in sostanza le risorse acquisite dall'impresa assicurativa attraverso l'erogazione dei contributi volontari degli aderenti al piano pensionistico individuale, confluiscono in un conto specifico e separato, gestito da un Fondo Pensione, che lo investe poi sul mercato finanziario attraverso l'acquisto di titoli di Stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni di investimento e altri strumenti analoghi. La pensione integrativa spettante al singolo contraente sarà quindi costituita dai contributi corrisposti, rivalutati su base annuale sulla scorta di un coefficiente di capitalizzazione e sulla scorta dell'età del contraente al momento del raggiungimento dei presupposti per il conseguimento della prestazione pensionistica. Da ciò discende anche il regime di calcolo della pensione: si tratta di un sistema a contribuzione definita, in cui la pensione che maturerà colui che aderisce ad un regime previdenziale, sarà costituita dai contribuiti versati durante tutta la sua vita lavorativa, rivalutati annualmente sulla base di un coefficiente di capitalizzazione e sulla sua età al momento del pensionamento. Tale materia trova la propria disciplina in primo luogo nel d.lgs. n. 252/2005, oltre che nei regolamenti emessi dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Sul versante della tutela dei contraenti che fanno ricorso a questo tipo di polizza e che, quindi, tramite esso aderiscono ai piani individuali pensionistici, infatti, si prevede che questi ultimi sono iscritti all'Albo dei fondi pensione e sono sottoposti alla vigilanza della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione; essi, inoltre, danno luogo a dei veri e propri patrimoni separati e autonomi rispetto a quello generale della compagnia assicurativa che li costituisce e gestisce. La natura giuridica di patrimoni separati ed autonomi dei Fondi Pensione comporta che le risorse che confluiscono in essi sono destinate esclusivamente a garantire l'erogazione delle prestazione in favore degli iscritti a detti Piani e che, al contempo, non possono essere utilizzate per soddisfare crediti di terzi nei confronti dell'impresa assicurativa. I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo vengono costituiti in concreto attraverso il ricorso a contratti di assicurazione sulla vita di ramo I, in cui la rivalutazione della posizione individuale è correlata ad una o più gestioni interne separate, oppure mediante il ricorso ai contratti di assicurazione sulla vita di ramo III, in cui la rivalutazione della posizione individuale è posta in correlazione al valore delle quote di uno o più fondi interni detenuti dall'impresa di assicurazione, o al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio, o a forme miste che, quindi, combinano le due ipotesi appena richiamate, collegando la rivalutazione della posizione individuale a contratti di assicurazione sulla vita di ramo I e III. Dal punto di vista della tipologia contrattuale, quindi, la polizza integrativa della pensione può essere inquadrata nella categoria dei contratti di assicurazione sulla vita, disciplinati dagli artt. 1919 e ss. c.c., ovvero di quei contratti assicurativi in virtù dei quali, dietro pagamento di un premio da parte del contraente assicurato, l'impresa assicuratrice si obbliga a corrispondere un capitale o una rendita al verificarsi di un determinato evento attinente la vita umana. Più specificamente si tratta di una polizza che può essere ricondotta alla fattispecie dell'assicurazione sulla vita per il caso vita, in cui l'impresa assicuratrice si impegna a corrispondere il capitale (o la rendita) al raggiungimento da parte del beneficiario di una determinata età. Ne consegue, quindi, che anche questo contratto si caratterizza, al pari degli altri contratti assicurativi, per avere natura aleatoria, atteso che anche in questo caso – proprio come negli altri contratti assicurativi – l'esecuzione della prestazione, in particolare di quella posta a carico dell'impresa assicuratrice, è correlata al verificarsi di una circostanza futura e incerta. Queste polizze assicurative non mirano a realizzare, a differenza di quelle contro i danni o sulla responsabilità civile, lo scopo di tenere indenne il contraente assicurato dalle conseguenze dannose di un determinato evento, nel senso di trasferire il rischio dal contraente assicurato all'impresa assicuratrice, bensì quello di garantire che, in caso di sopravvivenza del contraente oltre una certa età, questi possa beneficiare di una prestazione economica ulteriore rispetto a quella dovuta in virtù del sistema pensionistico obbligatorio. Più specificamente la finalità di questa forma assicurativa è quella di conseguire una prestazione che integri il proprio reddito da pensione, nel momento in cui maturano i requisiti per ottenere la pensione obbligatoria. Da ciò consegue, quindi, che, a differenza che nelle ipotesi di assicurazione contro i danni, per le quali è previsto che l'indennizzo sia necessariamente commisurato al valore delle cose assicurate, e di assicurazione per la responsabilità civile, in cui parimenti l'indennizzo è parametrato al pregiudizio patrimoniale derivante dall'azione di responsabilità proposta da terzi danneggiati, nel caso di polizza integrativa della pensione la misura dell'importo dovuto dall'assicuratore al verificarsi dell'evento dedotto nel contratto assicurativo è assolutamente libera e correlata soltanto all'entità dei premi pagati. Quanto a questi ultimi, la polizza integrativa della pensione si caratterizza per il fatto che la posizione individuale del singolo assicurato è alimentata esclusivamente dai premi corrisposti da quest'ultimo che, quindi, vi provvede attraverso il pagamento di premi assicurativi caratterizzati, di regola, dal fatto di poter essere determinati liberamente sia con riferimento al relativo importo, sia con riferimento alla periodicità; di regola, infatti, è prevista una misura minima del premio, al di sotto della quale non è possibile scendere, ed è prevista come flessibile anche la modalità di contribuzione, atteso che nelle polizze è prevista la possibilità di sospendere o cessare l'erogazione del premio. Per i lavoratori dipendenti privati è poi anche prevista la possibilità di destinare il TFR al piano individuale pensionistico. Per quanto concerne, poi, il tipo di prestazione dovuta dall'assicuratore, analogamente a quanto previsto nelle assicurazioni sulla vita in generale, è possibile che questa sia costituita dall'erogazione di una rendita o di un capitale. Nel primo caso l'assicurato, nel momento in cui matura i requisiti per il conseguimento della pensione obbligatoria, se ha contribuito per almeno cinque anni al piano individuale pensionistico, ha diritto a percepire una rendita che è parametrata all'età ed al capitale accumulato nel tempo in virtù della contribuzione su base volontaria effettuata; la rendita dovrà essere erogata dall'impresa di assicurazione che ha istituito il Piano Individuale Pensionistico, ad eccezione dell'ipotesi in cui l'assicurato decida di trasferire la propria posizione individuale presso altra forma di pensione integrativa, il che è possibile dopo due anni dall'adesione, ad esempio perché è prevista l'erogazione di una rendita a condizioni maggiormente favorevoli. In questo caso, quindi, ad erogare la rendita sarà l'attuale titolare della forma pensionistica complementare. È inoltre possibile che si preveda l'erogazione di una rendita di tipo reversibile, il che consente di erogare la rendita dovuta in base alla polizza integrativa, in caso di decesso dell'assicurato dopo il conseguimento del diritto alla prestazione pensionistica, ad altro soggetto indicato dall'assicurato. È inoltre possibile prevedere che la liquidazione del capitale accumulato in virtù della contribuzione avvenga non sotto forma di erogazione di una rendita ma del capitale stesso con il limite costituito dal 50% dell'importo accumulato; è anche possibile l'erogazione della prestazione integralmente sotto forma di capitale, nel caso in cui la conversione del 70% dell'importo accumulato in rendita comporti che la misura di quest'ultimo sia inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale. I regolamenti che disciplinano le polizze integrative della pensione, predisposti dalle imprese assicurative, prevedono anche la possibilità per l'assicurato di ottenere, nel corso del rapporto e prima che siano maturati i presupposti per l'erogazione della prestazione sotto forma di rendita o di capitale, delle anticipazioni sulla posizione individuale maturata, di regola in correlazione con alcuni eventi specificamente previsti, quali l'acquisto della prima casa di abitazione, la ristrutturazione della stessa, la necessità di sostenere spese sanitarie; in altre ipotesi, e sempre in correlazione a determinate circostanze, può essere prevista la possibilità di riscatto totale o parziale della posizione individuale maturata. Si tratta, quindi, di aspetti che trovano la loro disciplina nel regolamento del singolo Piano individuale pensionistico, redatto dalle singole imprese assicurative sulla scorta dello schema emesso dalla COVIP. Ed in particolare, nel regolamento sono individuati gli aspetti essenziali del singolo Piano Individuale Pensionistico, ossia le caratteristiche dello stesso, le modalità e l'entità della contribuzione dovuta dall'aderente, le prestazioni dovute dall'impresa assicuratrice, la descrizione degli aspetti organizzativi e la disciplina dei rapporti con gli aderenti. Accanto al regolamento vi sono poi le condizioni generali di contratto, analogamente a quanto previsto di regola nei contratti assicurativi, che dettano la disciplina specifica del contratto stipulato e che regolamentano gli aspetti concernenti lo svolgimento del rapporto assicurativo (ad esempio il riscatto o l'anticipazione, la liquidazione, il pagamento dei premi, la possibilità di sospensione). In ordine a tale profilo assume rilievo l'attività di vigilanza svolta dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, che è tenuta a vigilare sulla gestione dei Piani individuali pensionistici e sull'osservanza di obblighi di trasparenza nell'offerta al pubblico di questi ultimi sulla scorta della disciplina in materia di previdenza complementare (d.lgs. n. 252/2005). L'attività di vigilanza e controllo svolta dalla COVIP non esclude quella esercitata dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazione, che ha invece ad oggetto il controllo sulla stabilità patrimoniale delle imprese assicurative. La particolarità del tipo di contratto assicurativo e la sua funzione spiccatamente previdenziale consentono di comprendere perché in concreto è estremamente importante l'informazione sulle caratteristiche del prodotto assicurativo sottoposto al singolo contraente. Ciò spiega, quindi, la previsione della consegna di documenti che contengono, in primo luogo, le informazioni fondamentali per l'aderente, ossia indicano, in forma sintetica, le principali caratteristiche del singolo piano individuale pensionistico, quali, in particolare, le modalità di contribuzione e di investimento, i costi da sostenere, nonché una simulazione della pensione complementare che l'assicurato conseguirà al momento del pensionamento sulla scorta di alcune ipotesi definite dalla COVIP. Inoltre, è prevista la compilazione da parte dell'aderente di un questionario di autovalutazione che ha la funzione di raccogliere informazioni concernenti le conoscenze in materia previdenziale, la situazione personale e le previsioni che si formulano sulla propria posizione pensionistica. Ciò al fine di indirizzare, sulla scorta delle informazioni fornite, l'impresa assicuratrice nell'individuare il piano individuale pensionistico più adatto e, soprattutto, la specifica linea di investimento più consona alle caratteristiche dell'aderente. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, è possibile per il singolo aderente optare per la gestione separata, che si caratterizza per essere frutto di una composizione di investimenti accomunati dalla natura più spiccatamente prudenziale, tant'è che questa opzione è accompagnata, di regola, dalla previsione della garanzia della restituzione del capitale versato o di un rendimento minimo assicurato, o per il ricorso a fondi interni o ad organismi di investimento collettivo del risparmio, ipotesi caratterizzata, quindi, da una maggiore rischiosità, riconducibile al fatto che l'investimento è, almeno in parte, effettuato in strumenti finanziari. Con riferimento a quest'ultima ipotesi, in particolare, assume quindi rilevanza nevralgica il momento preliminare all'adesione, in cui occorre acquisire informazioni sull'aderente attraverso il questionario di autovalutazione e occorre anche che l'aderente giunga alla scelta sul tipo di polizza assicurativa ben consapevole delle caratteristiche della specifica linea di investimento prescelta. La centralità dell'aspetto informativo si evince anche nella fase di svolgimento ed esecuzione del rapporto: per l'aderente è infatti possibile sia controllare sul sito web dell'impresa assicurativa con la quale ha stipulato la polizza l'andamento della posizione maturata in tempo reale, sia conoscere la propria posizione attraverso la comunicazione periodica annuale effettuata dall'impresa assicuratrice con la quale, appunto, vengono fornite informazioni sia sulla contribuzione svolta, al fine di verificare entità, tempestività e regolarità della contribuzione, sia l'andamento dell'investimento scelto. Al contempo, unitamente alla comunicazione periodica, viene inviato anche un apposito documento che contiene la simulazione della propria posizione individuale e la previsione dell'importo che dovrà essere erogato al momento del pensionamento; la trasmissione di questo tipo di documento ha la funzione di consentire all'assicurato di optare anche per alcune modifiche in ordine alle modalità contributive o alla tipologia di investimento, nonché, qualora ne ricorrano i presupposti, a trasferire la propria posizione individuale presso un' altra forma pensionistica complementare. I fondi pensione Analoghe finalità possono essere perseguite attraverso la partecipazione, sempre in virtù della stipula di polizza integrativa della pensione, a fondi pensione; questi ultimi si distinguono in fondi pensione chiusi, la cui istituzione scaturisce da accordi o contratti collettivi di lavoro e che sono riservati alle sole categorie di soggetti contemplate nell'accordo medesimo (art. 3, comma 1, lett. a-h) d.lgs. n. 252/2005, e in fondi pensione aperti, ai quali è possibile invece l'adesione da parte di ciascun lavoratore a prescindere dalla categoria di appartenenza (art. 12, d.lgs. n. 252/2005). A differenza dei Piani Individuali Pensionistici, che, come si è visto, presuppongono la stipula di polizze assicurative con imprese di assicurazione, i fondi pensione possono essere gestiti non solo dalle imprese assicurative, ma anche dagli Istituti bancari e da società private. Le polizze integrative della pensione si caratterizzano comunque per garantire al contraente la restituzione del capitale erogato sotto forma di contributi, stante la confluenza di questi ultimi in una gestione di tipo separato dell'impresa assicuratrice e la relativa rivalutazione a scadenze programmate sulla base dell'andamento della gestione separata. Nella prassi può però risultare difficile distinguere tale tipo di polizza dalle c.d. “polizze linked”, disciplinate dall'art. 2 d.lgs. n. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), e definite come assicurazioni sulla vita “di cui al ramo I e ramo II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”. Queste polizze si caratterizzano per il fatto che la prestazione dell'assicuratore viene posta in correlazione con l'andamento di specifici strumenti finanziari (come fondi di investimento o determinati indici di borsa), con conseguente accrescimento del rischio dovuto proprio alle oscillazioni del mercato. Di regola le polizze linked sono di due tipi: c.d. “unit linked”, quando il valore del capitale assicurato è posto in correlazione all'andamento di valore di quote riconducibili a fondi di investimento e c.d. “index linked”, quando il valore del capitale è correlato all'andamento di un determinato indice preso come punto di riferimento. Com'è stato evidenziato da attenta dottrina, in realtà, si tratta di strumenti che presentano tratti peculiari tali da non poter essere ricondotti semplicemente alle assicurazioni sulla vita: prevale, in questo caso, la componente di rischio del capitale tipico dell'investimento, in considerazione del fatto che i premi corrisposti vengono investiti dall'impresa assicuratrice in prodotti finanziari, con la conseguenza che l'evento rischio non è più correlato semplicemente ad un fatto attinente alla vita umana, come prevede l'art. 1882 c.c. per le assicurazioni in generale. Inoltre, di regola le polizze linked sono accompagnate da clausole che non garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, il che può comportare una perdita totale di quest'ultimo in conseguenza dell'andamento negativo dell'investimento effettuato tramite esse; in ciò, quindi, si registra una differenza significativa con la polizza integrativa della pensione, che si caratterizza, invece, per la garanzia della restituzione. Ciò spiega, quindi, perché la Suprema Corte ha affermato che, quando nelle polizze non sono presenti clausole che consentono di realizzare la funzione previdenziale propria delle assicurazioni sulla vita – come la previsione di un rendimento minimo garantito o l'impegno dell'assicurazione alla restituzione del capitale -, esse devono essere considerate dei veri e propri strumenti finanziari, con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina (Cass. III, n. 6061/2012). Più recentemente si è chiarito che nelle polizze “unit linked”, anche contraddistinte per la natura mista, finanziaria e assicurativa sulla vita e pur se sia prevalente la prima finalità, “comunque la parte qualificata come assicurativa deve rispondere ai principi dettati dal codice civile, delle assicurazioni e della normativa secondaria ad essi collegata, con particolare riferimento al rischio demografico rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa, desumibile dall'ammontare del premio versato dal contraente rispetto al capitale garantito, dall'orizzonte temporale e dalla tipologia dell'investimento” (Cass. III, n. 6319/2019); proprio in questa prospettiva è stata cassata la decisione con la quale il giudice di merito non aveva considerato l'elemento dell'esiguità del rischio demografico contrattualmente previsto in relazione all'equilibrio delle prestazioni che risultava in questo modo sostanzialmente vanificato). Al contempo l'inquadramento di questo tipo di polizze e la relativa collocazione, anche sotto il profilo della disciplina applicabile, è tipica attività demandata al giudice di merito, la quale spetta accertare se la polizza, al di là del nomen iuris dato dalle parti, sia da considerarsi come polizza assicurativa sulla vita oppure come strumento finanziario con rischio esclusivo a carico dell'assicurato; o in alternativa come un contratto che presenti gli elementi dell'uno o dell'altro tipo; si tratta di un'attività interpretativa rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, e che, come tale, se adeguatamente motivata, non è censurabile in Cassazione (Cass. III, n. 7577/2020). Ciò comporta, tra l'altro, che, in base alla ricostruzione della disciplina applicabile, può in concreto non trovare applicazione l'art. 1923 c.c. sui vincoli di impignorabilità delle somme dovute dall'assicuratore e che, soprattutto, devono trovare applicazione le disposizioni del d.lgs. n. 58/1998 (TUF), ed in particolare quelle che individuano gli obblighi di comportamento che gli intermediari finanziari sono tenuti ad osservare nel collocare i prodotti finanziari, in primo luogo sotto il profilo informativo (cfr. artt. 21, 23 e 25-bis). Si veda però anche Trib. Savona I, 16 ottobre 2023: una semplice pensione integrativa, ovvero un fondo privato garantito in vista del futuro pensionamento, non può considerarsi una polizza sulla vita e nemmeno una polizza avente causa primaria di investimento, per cui alla stessa va riconosciuta una natura prettamente previdenziale; come tale non evade dal dettato normativo degli artt. 1923 c.c. e 545 c.p.c. Sulla scorta di questa distinzione in una recentissima pronuncia (Cass. III, n. 10333/2018) la Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito che avevano qualificato la fattispecie come contratto di investimento in strumenti finanziari, proprio in virtù del fatto che nei contratti stipulati, pur formalmente denominati come assicurativi, il rischio dell'evento assicurato non era concretamente assunto, per le condizioni stipulate, dall'assicuratore, ma gravava completamente sui contraenti assicurati, che quindi finivano, in concreto, con l'assumere il rischio tipico di chi investe in strumenti finanziari, non avendo la certezza di ottenere la restituzione del capitale al verificarsi dell'evento assicurato. In questi termini si è affermato, ancora più recentemente, che quando, all'interno di una polizza index linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non risulti legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea rispetto a quella tipica del contratto di assicurazione, con irrilevanza, quindi, della denominazione adottata dalle parti e con conseguente applicazione alla fattispecie delle norme in tema di intermediazione mobiliare come, in particolare, gli artt. 21 e 23 del TUF (sugli obblighi informativi), e gli artt. 28 e 29 del Reg. Consob 11522/98 (sull'obbligo di profilatura dell'investitore e sugli obblighi di astensione dell'intermediario finanziario) (Trib. Bari III, n. 4554/2019). Profili fiscali Qualora il sottoscrittore aderisca ad un regime di previdenziale integrativo, al raggiungimento dell'età pensionabile percepirà una somma, cd. montante, erogabile in forma di rendita o capitale pari ai contributi corrisposti nel corso della propria vita e ai risultati ottenuti nella gestione patrimoniale degli stessi. Questa operazione rileva sul piano fiscale, essenzialmente, sotto gli aspetti della deduzione dal reddito imponibile dei contributi corrisposti annualmente e della tassazione dei redditi che derivano dall'adesione al fondo previdenziale. Sotto un primo profilo, va rilevato che il bonus fiscale previsto per i sottoscrittori di strumenti previdenziali prevede una sostanziale equiparazione del trattamento riservato alla contribuzione destinata a forme pensionistiche collettive (fondi pensione chiusi o aperti, privi di fondo chiuso) o a forme pensionistiche individuali (fondi pensione aperti o polizze assicurative a carattere previdenziale). È prevista quindi una deduzione del 12% del reddito complessivo, purché la stessa non superi l'importo di € 5.165,00, considerando a tal fine tutte le somme versate per la contribuzione (ossia per i lavoratori dipendenti i contributi a carico del datore di lavoro, anche in ipotesi accantonati per fondi di previdenza interni). La tassazione della prestazione pensionistica avviene al momento dell'erogazione. Il fondo è gravato da una imposizione sostitutiva sul risultato di gestione netto maturato pari all'11%. |