Contratto-tipo di transazioneInquadramentoDi fondamentale importanza è definire una lite con modalità alternative all'ordinario ricorso agli organi giurisdizionali al fine di garantire certezza e definizione della sfera giuridica dei soggetti coinvolti. Negli ultimi decenni il legislatore ha introdotto numerosi istituti alternativi alla giurisdizione; tuttavia la transazione è un istituto longevo, in quanto introdotto con il codice civile del 1942. Formula
CONTRATTO TIPO DI TRANSAZIONE Con la presente scrittura privata, che verrà conservata agli atti del Notaio autenticante, espressamente autorizzato a rilasciarne copie, tra le parti: .... (nome e cognome) ...., nato a .... il ...., residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale ...., il quale dichiara di essere .... (indicazione del regime patrimoniale della famiglia) .... (nome e cognome) ...., nato a .... il ...., residente in ...., via ...., n. ...., codice fiscale ...., il quale dichiara di essere .... (indicazione del regime patrimoniale della famiglia) PREMESSO CHE - .... (indicare quali sono le ragioni del contendere) - ora, al fine di porre fine alla controversia insorta oppure al fine di evitare l'insorgere di una controversia e di eliminare definitivamente ogni possibile futura incertezza in ordine a .... (precisazioni), i medesimi comparenti intendono stipulare un contratto di transazione, facendosi reciproche concessioni, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1965 c.c.; - che tutti i comparenti dichiarano e garantiscono, ai sensi dell'art. 1966 c.c., comma 1, di avere la piena capacità e legittimazione a disporre dei diritti in oggetto. TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1. Contenuto del contratto Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Oggetto del contratto - reciproche concessioni Le parti, a titolo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 del c.c., si fanno le seguenti reciproche concessioni: .... (indicare le reciproche concessioni) 3. Rinunce Le parti si dichiarano pienamente soddisfatte, riconoscendo che la presente transazione ha effetto preclusivo di ogni futuro accertamento relativamente alla fondatezza o meno delle pretese e contestazioni suesposte e di non avere più nulla a pretendere, reciprocamente, in relazione alle questioni in oggetto. 4. Precisazioni sull'oggetto Si precisa che la presente transazione si configura, nell'intenzione delle parti, come transazione non novativa, in quanto il rapporto giuridico in contestazione trova il proprio titolo nell'atto di provenienza sopra citato, esclusa espressamente ogni intenzione delle parti di estinguere e novare il rapporto preesistente. Le parti quindi convengono la retroattività degli effetti del presente contratto, ad ogni effetto di legge e salvi i diritti dei terzi. 5. Valore Le parti dichiarano che il valore della presente transazione è pari a Euro .... 6. Dichiarazioni fiscali - Spese Ai fini fiscali, i comparenti dichiarano che il presente atto contiene una transazione non novativa e che, pertanto, non dà luogo ad alcun trasferimento di diritti reali immobiliari. Per l'effetto, si applica l'imposta di registro in misura fissa. Le spese del presente atto sono a carico di tutte le parti in quote uguali tra loro. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data .... Sottoscrizioni .... CommentoLa transazione è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra di loro, ivi compresa l'ipotesi di una controversia stragiudiziale che potrebbe sfociare successivamente in un processo (art. 1965, comma 1 c.c.). Senza il reciproco sacrificio, che le parti accettano per eliminare il fastidio e le spese di un processo, non c'è transazione. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. II, n. 24169/2013) “non è qualificabile transazione l'accordo con cui una parte riconosce integralmente l'altrui pretesa senza alcuna concessione in suo favore”. Presupposto del negozio transattivo è, pertanto, la lite (in atto o futura) ovvero la res litigiosa, intesa come conflitto di natura giuridica. Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza, con il termine lite il legislatore ha voluto fare riferimento ad una lite giudiziale; laddove, invece, parla di “prevenire una lite”, fa riferimento ad una mera lite di fatto. Per stabilire quando una lite possa definirsi “già incominciata” bisogna avere riguardo al momento giudiziale di inizio della lite (per esempio la notifica dell'atto di citazione). Più difficile è definire il momento di esistenza di una “lite che può sorgere tra le parti”: secondo la teoria prevalente, per la validità della transazione, è sufficiente l'esistenza di una res litigiosa ossia di un potenziale dissenso, anche se ancora da definire nei più precisi termini di una lite, non esteriorizzato in una rigorosa formulazione. Si discute, invece, se la res dubia ovvero la situazione di incertezza in relazione ai propri diritti costituisca presupposto necessario e autonomo per la valida conclusione del contratto de quo; al riguardo è prevalente la teoria della non necessaria sussistenza di una res dubia, insistendo sull'elemento dell'incertezza quale fonte della lite (che sarebbe quindi l'unico presupposto essenziale per l'efficacia della transazione). Natura giuridica Innanzitutto è un contratto tipico in quanto espressamente disciplinato dal codice civile agli artt. 1956 e seguenti. Si tratta di un contratto bilaterale o plurilaterale (ma non con comunione di scopo) e certamente è un contratto consensuale in quanto si conclude con il semplice consenso delle parti. La transazione può essere sia ad effetti reali che ad effetti obbligatori: dipende pertanto dal contenuto delle concessioni. È un contratto oneroso a prestazioni corrispettive stante la reciprocità delle concessioni che le parti si fanno rispetto alle contrapposte pretese che hanno dato luogo alla lite. È un contratto commutativo e non aleatorio, anche se non è ammesso il rimedio della rescissione di cui all'art. 1448 c.c. e anche se il criterio della proporzionalità delle prestazioni non si può adottare in quanto non si può stabilire un rapporto tra quanto spettava a ciascuna parte in base alla situazione giuridica preesistente e quanto la stessa parte ottiene a seguito della transazione. La capacità a transigere e la disponibilità dei diritti Ai sensi dell'art. 1966 c.c. la transazione non può riguardare diritti indisponibili dai privati quali, ad esempio, gli alimenti legali, i diritti derivanti dal contratto di lavoro e i diritti personalissimi. Le parti, inoltre, devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite, altrimenti la transazione è nulla: secondo la S.C. la norma fa riferimento alla legittimazione a transigere e non alla capacità di agire (dunque per l'ipotesi di insussistenza della capacità di agire si dovrebbe applicare la disciplina di cui all'art. 1425 c.c. che prevede l'annullabilità del contratto concluso dall'incapace legale). Annullamento della transazione La transazione è annullabile: - ai sensi dell'art. 1969 c.c. per errore di diritto relativo alle questioni che sono state oggetto di controversia fra le parti (caput controversum): l'errore viziante del negozio è relativo ad un rapporto litigioso incerto. Dottrina e giurisprudenza ritengono che la norma debba essere interpretata in senso estensivo in modo da ricomprendere anche l'errore di fatto; - ai sensi dell'art. 1972, comma 2 c.c. se la transazione (novativa) si fonda su un titolo nullo ma non illecito; l'annullabilità può essere fatta valere esclusivamente dalla parte che offre la prova positiva di aver ignorato la causa di nullità del titolo; - ai sensi dell'art. 1975 c.c. per scoperta di documenti occultati (dolo) dall'altra parte e che non si potevano conoscere usando l'ordinaria diligenza (art. 1975 c.c.). Al contrario non può essere annullata la transazione per il fatto che, posteriormente uno dei contraenti venga a conoscenza di documenti che gli erano ignoti al tempo della transazione (su cui si veda ex plurimisApp. Bologna II, n. 126/2024). Nullità della transazione È nulla la transazione: - per le ipotesi generali di cui all'art. 1418 c.c.; - avente ad oggetto diritti indisponibili; - relativa ad un contratto nullo perché illecito della causa o del motivo comune, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo. A tal proposito la S.C. ha statuito che “l'art. 1972 c.c. distingue tra la transazione relativa a contratto illecito e transazione relativa a contratto nullo, affermando la nullità della prima – anche se le parti abbiano trattato di tale nullità (comma 1)-, e l'annullabilità – ad istanza della parte che abbia ignorato la causa di nullità – della seconda (comma 2). Poiché, ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., l'illiceità del contratto consegue solo all'illiceità della causa o del motivo comune ad entrambi i contraenti, la dichiarazione di nullità della transazione presuppone un'indagine volta a stabilire se l'assetto d'interessi complessivamente programmato dalle parti si ponga in contrasto con norme imperative: soltanto in tal caso opera il divieto di transigere con il conseguente ripristino della situazione anteriore alla stipulazione del negozio transattivo; l'invalidità di singole clausole contrattuali (a meno che esse non siano idonee ad evidenziare l'illiceità della causa o del motivo comune) è, invece, destinata a tradursi nella nullità dell'intero contratto solo ove se ne accerti l'essenzialità rispetto all'assetto d'interessi programmato dalle parti e comporta unicamente l'annullabilità della transazione” (Cass. I, n. 23064/2016). La trascrizione La transazione rientra negli atti soggetti a trascrizione; il legislatore, allo scopo di evitare incertezze, ha prescritto espressamente che devono essere trascritte le transazioni aventi per oggetto controversie sui diritti immobiliari (art. 2643, n. 13 c.c.). La dottrina ritiene che la disposizione voglia far riferimento alla sola transazione con le quali le parti pongono fine o prevengono una lite su beni e diritti immobiliari disponendo proprio del rapporto che ha formato oggetto della contestazione. Tuttavia rientrano negli atti soggetti a trascrizione anche le transazioni complesse o miste, cioè quelle con le quali le parti, per comporre la lite, creano, modificano o estinguono rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione; tale trascrizione rientra nella previsione dei contratti che trasferiscono la proprietà (art. 2643, n. 1 c.c.) oppure trasferiscono o costituiscono diritti reali immobiliari (art. 2643, nn. 2 e 3 c.c.). Profili fiscali Fermo restando il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, ai sensi dell'art. 29 T.U.I.R. (d.P.R. n. 131/1986) occorre distinguere, ai fini del regime impositivo, tra varie tipologie di transazione: 1. La transazione che comporta il trasferimento di proprietà o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari o mobiliari è tassata in base agli effetti che essa produce ossia si applicano le aliquote previste dalla Tariffa, Parte Prima, allegata al t.u.i.r. 2. La transazione che comporta obblighi di pagamento è assoggettata ad imposta proporzionale di registro nella misura del 3% su una base imponibile pari all'ammontare dell'obbligazione assunta ai sensi dell'art. 43, comma 1, lettera e) t.u.i.r. e dell'art. 9, Tariffa, Parte prima, allegata al T.U.I.R. 3. La transazione che comporta trasferimenti di crediti è soggetta alla tassazione prevista per le cessioni di credito (art. 6, Tariffa, Parte prima, allegata al T.U.I.R.); 4. La transazione che comporta trasferimenti di partecipazioni sociali è soggetta alla tassazione prevista per le cessioni di partecipazioni sociali; 5. La transazione che non comporta il trasferimento o la costituzione di diritti né l'assunzione di obblighi ma contempla esclusivamente obblighi di restituzione o l'estinzione di obbligazioni sorte in precedenza è soggetta al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, rientrando nella categoria degli atti non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ai sensi dell'art. 11 Tariffa, Parte prima, allegata al t.u.i.r. Infine, la S.C. ha recentemente statuito che “In tema d'imposta di registro, ai fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile, in virtù dei criteri interpretativi di cui all'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 è configurabile una transazione e non una ricognizione di debito quando risulti una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato nell'accordo, sicché il giudice di merito deve accertare se le parti, nel comporre l'originario rapporto litigioso, abbiano inteso o meno addivenire alla conclusione di un nuovo rapporto, costitutivo di autonome obbligazioni, ovvero se esse si siano limitate ad apportare modifiche alle obbligazioni preesistenti senza elidere il collegamento con il precedente contratto” (Cass. VI, n. 11692/2016). |