Accordo di transazione in materia societariaInquadramentoLa recente iniziativa del nostro legislatore, volta a promuovere iniziative finalizzate a offrire alle parti, anche nella materia societaria, strumenti di soluzione delle controversie alternativi al ricorso al giudice ordinario non può dubitarsi; si può semmai discutere sulla efficacia pratica della soluzione adottata, quanto meno nell'ottica del perseguimento dell'effetto deflattivo delle controversie societarie. FormulaACCORDO DI TRANSAZIONE IN MATERIA SOCIETARIA [1] TRA ... (nome e cognome) ... , nato a ... il ... , residente in ... ,codice fiscale ... , E ... (nome e cognome) ... , nato a ... il ... , domiciliato per la carica come appresso, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di legale rappresentante della società “ ... ” con sede in ... , capitale sociale € ... , codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di ... , R.E.A. ... , giusta i poteri lui conferiti dai vigenti patti sociali e dalla delibera dei soci del ... n. ... PREMESSO CHE • con delibera assunta in data ... l'assemblea della società “ ... ” deliberava di promuovere l'azione di responsabilità ex art. 2393 del c.c. nei confronti dell'Amministratore Unico Tizio [2] ; • con atto di citazione notificato in data ... , la società “ ... ” citava in giudizio l'Amministratore Unico innanzi il Tribunale di ... , addebitandogli una responsabilità risarcitoria per la gestione della società nel periodo da ... a ... e, in particolare, per le seguenti operazioni: ... • in data ... con atto di comparsa di costituzione e risposta, l'Amministratore Unico ... contestava l'infondatezza dell'addebito formulato nei suoi confronti dalla società, eccependo che ... • pertanto è pendente presso il suddetto Tribunale il processo civile iscritto a ruolo in data ... al n. ... tra ... e la società “ ... ”, i quali nel corso del giudizio hanno manifestato la volontà di porre fine alla controversia giudiziaria cui sopra, facendosi reciproche concessioni e giungendo così ad una bonaria definizione della medesima per via transattiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1965 del c.c. TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 1. Contenuto del contratto Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Oggetto del contratto – reciproche concessioni Le parti, a titolo transattivo, ai sensi dell'art. 1965 del c.c., si fanno le seguenti reciproche concessioni: - L'Amministratore Unico ... si impegna irrevocabilmente a pagare l'importo di € ... in favore della società “ ... ” mediante ... entro e non oltre il ... - La società “ ... ” dichiara di non avere nulla più a pretendere per qualsiasi ragione, titolo o causa derivanti dai fatti o dai rapporti dedotti nelle premesse nei confronti dell'Amministratore Unico ... , rinunciando alla domanda giudiziale avanzata nei suoi confronti. 3. Natura della transazione Le parti dichiarano che la presente transazione non ha natura novativa. 4. Spese di registrazione Le spese del presente atto sono a carico di tutte le parti in quote uguali tra loro. 5. Foro competente Foro esclusivamente competente a conoscere di eventuali controversie che dovessero sorgere con riferimento alla validità, interpretazione, esecuzione del contratto di transazione è quello di ... Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data ... Sottoscrizioni ... 1. Diversa dal contratto di transazione è la clausola compromissoria, molto frequente negli statuti delle società, con la quale si prevede che alcune o tutte le controversie che possono insorgere tra i soci o tra i soci e la società siano rimesse al giudizio di arbitri (artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 5/2003). 2. Gli amministratori sono responsabili verso la società, verso i creditori sociali e verso i singoli soci o terzi. La responsabilità degli amministratori verso la società ha natura di responsabilità contrattuale. L'azione di responsabilità di cui all'art. 2393 c.c. consente alla società di agire per ottenere il risarcimento del danno subito a causa dell'inadempimento da parte degli amministratori di obblighi loro imposti dalla legge o dallo statuto. L'azione di responsabilità, come l'eventuale rinuncia o transazione, devono essere approvate con espressa delibera assembleare. Commentoll d.lgs. n. 5/2003 sulla “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia” ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni in materia di arbitrato e di conciliazione, sulle quali si ritiene opportuno soffermarsi brevemente. In particolare con la clausola compromissoria si prevede che alcune o tutte le controversie che possono insorgere tra i soci o tra i soci e la società siano rimesse al giudizio di arbitri. Il procedimento arbitrale si divide in due fasi: - una privatistica che riguarda l'accordo tra le parti e il giudizio arbitrale; - una pubblicistica che riguarda l'atto autoritativo con il quale è dichiarato esecutivo il lodo arbitrale. Tale clausola è attualmente disciplinata dagli artt. 34 e ss. del d.lgs. n. 5/2003: tale istituto va ad aggiungersi a quello tradizionale previsto e regolamentato dal codice di procedura civile agli artt. 806 e ss. La clausola può essere prevista negli atti costitutivi di tutte le società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e fa riferimento alle controversie che hanno ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale. Le parti del giudizio arbitrale possono essere, oltre i soci, anche gli amministratori, i liquidatori, i sindaci, i componenti del consiglio di gestione, i revisori, qualora la clausola compromissoria statutaria comprenda anche tali tipi di controversie: in questo caso la clausola diviene vincolante nei confronti dei suddetti organi sociali che hanno accettato l'incarico. L'oggetto della clausola riguarda le controversie che coinvolgono gli interessi privati del singolo socio o della società, ovvero tutte le controversie tra soci, riguardanti la posizione di ciascuno di essi in base alla legge o allo statuto, purché relative a diritti disponibili e le controversie tra soci e società, in particolare le controversie relative alle impugnazioni delle delibere assembleari, al recesso e all'esclusione di soci e alla liquidazione della quota del socio, sempre a condizione che abbiano ad oggetto diritti disponibili (e non invece quelle che coinvolgono interessi collettivi o interessi dei terzi, quelle ricadenti sotto la giurisdizione penale, quelle di lavoro, quelle sulla revoca per giusta causa di un amministratore fondata sulla violazione di principi di chiarezza e precisione dei bilanci, quelle sull'esclusione dell'esercizio del diritto di voto da parte di un socio, quelle riguardanti l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, quelle sul compenso degli amministratori, quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del PM). La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri. Per garantire l'imparzialità la clausola deve conferire in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società. La nuova clausola compromissoria societaria è vincolante per la società e per tutti i soci, inclusi i soci subentranti, a differenza dell'arbitrato ordinario, che ha effetto solo tra le parti in lite. Infine, le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere approvate dai soci che rappresentino almeno i 2/3 del capitale sociale: in tal caso i soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso (è una causa di recesso legale inderogabile). Il notaio deve rilevare vizi attinenti alla sussistenza dei quorum imposti dalla legge o concernenti la stessa formulazione della clausola, con applicazione dei principi generali in tema di invalidità delle delibere assembleari. |