Clausola compromissoria per arbitrato internazionale

Rosaria Giordano

Inquadramento

L'arbitrato internazionale costituisce un tertium genus di arbitrato, distinto rispetto alle categorie degli arbitrati domestico ed estero (cfr. Cavallini, Arbitrato internazionale (dir. proc. civ.), in treccani.it, 2013). Il carattere internazionale di un procedimento arbitrale viene, di norma, determinato mediante il ricorso al criterio soggettivo, per il quale è internazionale il procedimento arbitrale che vede coinvolte parti aventi nazionalità differenti e, quindi, aventi la propria residenza o sede in stati diversi ovvero al criterio oggettivo che prende in considerazione la natura della controversia e della transazione commerciale sottostante (ad esempio, per l'elemento transfrontaliero caratterizzante una delle prestazioni oggetto del contratto concluso tra le parti). L'art. 1 dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law Model Law) individua un criterio “misto” per definire l'arbitrato internazionale.

Formula

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRATO INTERNAZIONALE

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di ...., da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità a tale Regolamento 1 .

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di ...., da un arbitro unico/tre arbitri, nominato/i in conformità al Regolamento Uncitral 2 .

Il Tribunale Arbitrale giudicherà secondo la legge .... / secondo equità.

La sede dell'arbitrato sarà ....

La lingua dell'arbitrato sarà ....

[Quando la sede dell'arbitrato è in Italia, le parti avranno altresì facoltà di stabilire che il lodo arbitrale venga impugnato per violazione di regole di diritto, specificando tale opzione nella clausola arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 3. In questo caso può essere aggiunta una formula dal seguente tenore: “Le parti potranno impugnare il lodo arbitrale dinnanzi alla competente Corte d'Appello, per violazione delle regole di diritto”.]

Luogo e data ....

Sottoscrizione ....

Sottoscrizione ....

[1] [1]Questa clausola connota l'arbitrato internazionale come arbitrato istituzionale.

Commento

L'arbitrato internazionale è un tertium genus di arbitrato, autonomo e distinto rispetto alle categorie degli arbitrati domestico ed estero (cfr. Cavallini, Arbitrato internazionale (dir. proc. civ.), in treccani.it, 2013).

Il carattere internazionale di un procedimento arbitrale viene, di norma, determinato mediante il ricorso al criterio soggettivo, per il quale è internazionale il procedimento arbitrale che vede coinvolte parti aventi nazionalità differenti e, quindi, aventi la propria residenza o sede in stati diversi ovvero al criterio oggettivo che prende in considerazione la natura della controversia e della transazione commerciale sottostante (ad esempio, per l'elemento transfrontaliero caratterizzante una delle prestazioni oggetto del contratto concluso tra le parti).

L'art. 1 dell'UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law Model Law) individua un criterio “misto” per definire l'arbitrato internazionale.

Prima dell'abrogazione ad opera del d.lgs. n. 40/2006, la disciplina positiva dettata dal nostro ordinamento dall'art. 832 c.p.c. era nel senso di considerare il criterio oggettivo della rilevanza, da valutare alla stregua della situazione esistente alla data del contratto o della clausola compromissoria e non dell'insorgenza della lite, esige che una parte significativa delle prestazioni nascenti dal rapporto, al quale la controversia si riferisce, debba essere eseguita all'estero, mentre esclude che siano internazionali gli arbitrati previsti per controversie relative a parti secondarie, accessorie o di poco conto delle prestazioni da eseguire all'estero o che sia necessaria la prevalenza di parte delle prestazioni da eseguire in altro Stato (Cass. I, n. 22338/2013).

Le forme di arbitrato internazionale sono numerose; le più diffuse sono Le principali tipologie di arbitrato internazionale che si possono riscontrare sono l'arbitrato istituzionale e l'arbitrato ad hoc.

Nel primo caso le parti scelgono, per la disciplina applicabile al procedimento, il regolamento adottato da una determinata camera arbitrale in forza del quale sarà “gestita” la procedura.

Il procedimento arbitrale cd. ad hoc ricorre quando le parti non hanno voluto o potuto, per mancanza di accordo, selezionare un determinato istituto, ma hanno disciplinato direttamente nella clausola arbitrale il procedimento e le regole applicabili allo stesso che vengono delineate in relazione alla fattispecie concreta. È ricorrente tuttavia il richiamo a determinati regolamenti arbitrali e, tra questi, alle UNCITRAL Arbitration Rules). Qualora le parti non abbiano, invece, disciplinato le regole da applicare o non abbiano fatto riferimento a particolari regolamenti arbitrali, si suole fare riferimento alla legge del luogo nel quale ha sede l'arbitrato al fine di colmare tali lacune.

Per quanto attiene alle controversie arbitrabili, nel nostro ordinamento, anche per l'arbitrato internazionale, assume rilievo il disposto dell'art. 806 c.p.c., il cui rispetto è necessario ove si voglia dare esecuzione al lodo in Italia.

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno chiarito che, in tema di arbitrato internazionale, nel sistema delineato dalla convenzione di New York del 10 giugno 1958, ratificata e resa esecutiva in Italia con la legge 19 gennaio 1968, n. 62, spetta al giudice adito, in via assolutamente preliminare, senza efficacia di giudicato e sulla base della domanda della parte che invochi l'esistenza di una clausola arbitrale, verificarne la validità, l'operatività e l'applicabilità e, all'esito positivo, rimettere le parti dinanzi agli arbitri, mentre solo qualora egli ritenga, affermandola, la propria giurisdizione, la decisione sulla validità del patto avrà efficacia di giudicato (Cass. S.U., n. 24153/2013).

Nell'arbitrato internazionale, per quanto attiene alla legge applicabile al merito della controversia, occorre considerare la scelta, espressa o implicita, effettuata dalle parti, salvo il limite del rispetto dei principi di ordine pubblico internazionale.

Ove le parti non abbiano fornito indicazioni, saranno gli arbitri a dover determinare la legge applicabile al merito della controversia.

La parte soccombente di un giudizio arbitrale può impugnare il lodo davanti al tribunale ordinario del luogo ove tale decisione è stata emessa oppure può opporsi alla sua esecuzione richiesta dalla controparte. È raro, invece, che sia prevista dalla legge la possibilità di appellare il lodo, in quanto ciò sarebbe in contrasto con il principio secondo il quale tale decisione è definitiva e finale. Al riguardo, si osserva, tuttavia, che in alcuni ordinamenti (in particolare, in quelli inglese e statunitense) è consentita l'appellabilità del lodo in punto di diritto, qualora, in particolare, vi sia stata da parte degli arbitri un'applicazione della legge manifestamente erronea e, allo stesso tempo, quella corretta avrebbe comportato un esito diverso. I motivi di impugnazione, si osserva, poi, che gli stessi tendenzialmente coincidono con quelli previsti dal predetto articolo 5 della New York Convention in materia di enforcement del lodo.

Profili fiscali

Il compromesso e la clausola compromissoria assumono rilevanza sia ai fini dell'imposta di registro sia ai fini dell'imposta di bollo.

Con riferimento all'imposta di registro, occorre fare riferimento, in mancanza di una specifica disciplina, alle norme generali del T.U. sull'imposta di registro.

In virtù di tali previsioni, non avendo natura patrimoniale, compromesso e clausola compromissoria sono soggetti a tassazione in misura fissa. Inoltre, in base alla forma dell'atto in questione, varia la modalità con cui adempiere all'imposta (in misura fissa se l'atto è contenuto in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico; oppure, in caso d'uso se l'atto è contenuto in scrittura privata, formato per corrispondenza o in un atto formato all'estero).

Quanto invece all'imposta di bollo, occorre distinguere tra compromesso e clausola compromissoria. Infatti, sul compromesso, l'imposta è dovuta in generale, fin dall'origine e in misura fissa (artt. 1-2, Allegato A, Tariffa, parte I, d.P.R. n. 642/1972), ma solo in caso d'uso se formato all'estero (art. 30, Allegato A, Tariffa, parte II, d.P.R. n. 642/1972) o mediante corrispondenza (art. 24, Allegato A, Tariffa, parte II, d.P.R. n. 642/1972). Invece, la clausola compromissoria è soggetta all'imposta in base alla disciplina applicabile all'atto in cui è inserita (art. 13, comma 3, n. 15, d.P.R. n. 642/1972).

Gli atti del procedimento redatti dalle parti e dagli arbitri rilevano esclusivamente ai fini dell'imposta di bollo, senza essere considerati atti giudiziari.

Gli atti del procedimento non rilevano invece ai fini dell'imposta di registro, in quanto consistono in atti privati non aventi contenuto patrimoniale.

Nel caso in cui la nomina dell'arbitro venga effettuata con atto autonomo, deve essere assoggettata all'imposta di bollo quale atto del procedimento arbitrale.

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