Domanda di arbitrato

Rosaria Giordano

Inquadramento

La parte che, a seguito dell'insorgere di una controversia rientrante nell'ambito applicativo della clausola compromissoria, ha l'onere di proporre la domanda di arbitrato, notificando all'altra parte un atto scritto contenente la nomina del proprio arbitro ed invitandola, entro un termine di venti giorni, a procedere alla nomina del proprio arbitro.

Formula

DOMANDA DI ARBITRATO

La società ... , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in ... , c.f./P.IVA ... , rappresentata e difesa da ... , giusta procura in calce alla presente domanda, presso il cui studio in ... (indirizzo), elegge domicilio ai fini del presente procedimento ... ;

CLAUSOLA ALTERNATIVA: Il sig. ... , residente in ... , c.f. ... , rappresentato e difeso da ... , giusta procura in calce alla presente domanda, presso il cui studio in ... (indirizzo), elegge domicilio ai fini del presente procedimento......;

PREMESSO CHE

L'esponente ed il Sig. ... (in proprio o quale legale rappresentante della società ... ), hanno sottoscritto, in data ... , un contratto contenente una clausola compromissoria per arbitrato rituale;

Tra le parti è insorta la seguente controversia: ... 1 ;

L'esponente intende dunque avvalersi della clausola compromissoria in virtù della quale ciascuna arte è tenuta a nominare il proprio arbitro, dovendo poi i due arbitri procedere congiuntamente alla nomina del terzo arbitro, al quale sono attribuite le funzioni di presidente;

L'istante intende sottoporre al costituendo collegio arbitrale le seguenti conclusioni: ... 2

P.T.M.

L'esponente, come sopra rappresentato

NOMINA

Quale proprio arbitro il Sig. ... , con studio in ... via ...

INVITA3

Il Sig. ... a procedere entro il termine di giorni venti dalla notificazione del presente atto alla nomina del proprio arbitro, rendendo edotto sin d'ora lo stesso che, in mancanza, la relativa nomina sarà richiesta al Presidente del tribunale del luogo nel quale ha sede l'arbitrato ex art. 810 c.p.c.4

Luogo e data ...

Sottoscrizione ...

PROCURA

Delego a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento arbitrale e negli eventuali procedimenti di impugnazione del lodo l'Avv. ... , eleggendo domicilio presso lo studio dello stesso in ... , via ... e conferendo al medesimo ogni più ampia facoltà di legge.

Sottoscrizione

Per autentica della sottoscrizione

Firma Avv. ...

[1] 1. È necessario che la controversia venga individuata stante gli effetti della domanda di arbitrato, pur decorrenti dall'accettazione del mandato da parte degli arbitri, equivalenti a quelli della domanda giudiziale.

[2] 2. Devono essere individuati, sebbene anche in modo sommario, l'oggetto delle richieste che vengono formulate agli arbitri ed il fondamento di esse, ovvero il petitum e la causa petendi.

[3]  La S.C. ha puntualizzato che ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro (Cass. I, n. 23974/2023).

[4] 3. Nell'ipotesi in cui la parte alla quale è rivolto l'invito non indichi l'arbitro o gli arbitri che intende nominare entro il termine indicato, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, con ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'arbitrato.

Commento

L'arbitrato si fonda sulla volontà delle parti che si manifesta mediante la convenzione d'arbitrato che ha le proprie forme principali nel compromesso, disciplinato dall'art. 807 c.p.c., e relativo ad una determinata controversia già insorta tra le stesse, e la clausola compromissoria, inserita in un contratto con riferimento, in genere, a tutte le potenziali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del medesimo che possono essere risolte facendo ricorso all'arbitrato (v., da ultimo, Trib. Benevento, sez. II, 26 aprile 2021, n. 824, in dejure.giuffre.it).

In entrambe le ipotesi, la convenzione d'arbitrato è un negozio mediante il quale le parti deferiscono ad arbitri la decisione di una o più controversie che tra di esse siano insorte o possano insorgere in relazione ad un determinato rapporto giuridico sostanziale, di natura contrattuale o non contrattuale, e che preclude loro la possibilità far ricorso alla giurisdizione statale per la risoluzione delle controversie che ne sono oggetto.

In tema di contratti del consumatore, la clausola che preveda una deroga alla competenza del giudice ordinario, per non essere considerata vessatoria, deve essere il frutto di una trattativa seria, effettiva e specifica, dovendo riguardare tutte le clausole prese in considerazione sia singolarmente, oltre che nel significato desumibile dal complessivo tenore del contratto. L'onere di dimostrare un'effettiva trattativa sulla clausola compromissoria grava sulla parte che la invochi a fondamento dell'eccezione d'incompetenza del giudice ordinario (tra le altre, App. Venezia, sez. I, 20 aprile 2021, n. 1163, in dejure.giuffre.it).

La convenzione di arbitrato deve essere redatta in forma scritta ad substantiam.

La determinazione delle controversie che si intendono deferire agli arbitri, è anch'essa richiesta a pena di nullità, al fine di poter individuare i limiti della cognizione arbitrale, sebbene le parti possano limitarsi ad un'indicazione generica, purché inequivoca, dell'oggetto della controversia e quindi specificarne la portata con la sola domanda di arbitrato.

Vi è pertanto che, in caso di clausola compromissoria inesistente, il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri (cfr. Cass. n. 2066/2022, la quale ha precisato che in senso contrario non può essere invocato il disposto dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere, e dovendo escludersi la possibilità di una sua applicazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale).

Le parti che sottoscrivono la convenzione d'arbitrato, oltre a dover coincidere con quelle titolari del rapporto controverso, devono essere titolari della capacità giuridica di esercitare il diritto sostanziale oggetto della lite e capaci di prendere parte all'eventuale e successivo procedimento arbitrale.

È stato peraltro chiarito che, in tema di arbitrato, l'istituto della ratifica è applicabile anche alla clausola compromissoria inserita in un contratto da un soggetto che non ne aveva il potere, costituendo espressione di autonomia negoziale, in quanto tale meritevole di tutela, atteso che comporta, sul piano funzionale, la valutazione positiva da parte dell'ordinamento dell'interesse del soggetto legittimato a recuperare, nella propria sfera giuridica, il risultato dell'attività da altri compiuta senza esserne legittimato, così realizzando anche un'esigenza di economia giuridica, salvi i limiti desumibili dal sistema a tutela delle parti originarie e dei terzi (Cass. II, n. 21221/2014).

Inoltre, come previsto dall'art. 806 c.p.c., le controversie demandabili alla decisione degli arbitri sono esclusivamente quelle concernenti diritti disponibili.

È stato osservato che la disponibilità va riferita al diritto azionato e non alle questioni che possono porsi nell'iter logico-giuridico che conduce alla decisione, tranne il caso in cui si tratti di questioni che per legge devono essere decise con efficacia di giudicato (Merone, Arbitrato rituale, in Ilprocessocivile.it).

Tuttavia, in tema di arbitrato, l'indisponibilità del diritto che costituisce il limite al ricorso alla clausola compromissoria non va confusa con l'inderogabilità della normativa applicabile al rapporto giuridico, la quale non impedisce la compromissione in arbitrato, con il quale si potrà accertare la violazione della norma imperativa senza determinare con il lodo effetti vietati dalla legge (Cass. VI-1, n. 9344/2018).

Le Sezioni Unite hanno recentemente chiarito che In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, in sede di impugnazione del lodo per nullità, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale (Cass., S.U., n. 19852/2022).

La clausola compromissoria, come quella proposta nella formula in esame, riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi causa petendi nel contratto medesimo.

Peraltro, la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto, ancorché collegato a quello principale (Cass. III, n. 941/2017).

La questione, tradizionalmente discussa, afferente la natura dell'arbitrato rituale appare superata dalla riforma realizzata dal d.lgs. n. 40/2006, la quale ha previsto, mediante l'introduzione dell'art. 824-bis c.p.c., che il lodo rituale acquista, dalla data della sua ultima sottoscrizione, gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria. In dottrina si è osservato che pertanto l'arbitrato rituale è attività che hanatura oggettivamente giurisdizionale e sostitutiva della funzione dell'autorità giudiziaria (Merone, Arbitrato rituale, cit.).

Ai sensi dell'art. 809 c.p.c. nella convenzione di arbitrato le parti devono individuare il numero e le modalità di nomina dell'arbitro unico e del collegio arbitrale.

Nell'ipotesi considerata di arbitrato rituale con collegio arbitrale, ai fini della nomina dello stesso fondamentale rilevanza assume l'art. 810 c.p.c.

In particolare, si prevede che ciascuna parte deve notificare in forma scritta all'altra l'arbitro o gli arbitri che nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri; a propria volta, la parte alla quale è rivolto l'invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati. Nell'ipotesi in cui la parte alla quale è rivolto l'invito non indichi l'arbitro o gli arbitri che intende nominare entro il termine indicato, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, con ricorso, che la nomina sia fatta dal presidente del tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede dell'arbitrato.

Provvede parimenti il Presidente del Tribunale alla nomina di uno o più arbitri demandata dalla convenzione di arbitrato direttamente allo stesso (come talvolta avviene per il cd. terzo arbitro) ovvero qualora tale decisione fosse stata nella convenzione rimessa ad un terzo che non vi abbia provveduto.

In ogni caso, almeno secondo la più recente impostazione invalsa nella giurisprudenza di legittimità, la nomina dell'arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell'art. 810 c.p.c., comma 2, va effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria con intervento del presidente del tribunale in funzione integrativo-sostitutivo della volontà negoziale, ove questa non sia contra legem o non più concretamente attuabile (v., tra le altre, Cass. I, n. 10985/2020; Cass. I, n. 7956/2016: ne consegue la non ricorribilità per cassazione ex art. 111 Cost. del provvedimento di nomina, in quanto privo di valenza decisoria).

Il procedimento arbitrale ha inizio con l'accettazione degli arbitri del mandato ricevuto (ovvero al momento del deposito del ricorso al Presidente del tribunale per la nomina del terzo arbitro: cfr. Trib. Velletri 5 dicembre 2017, in ilprocessocivile.it), purché preceduta da una completa enunciazione della cd. domanda arbitrale, che, individuando il petitum e la causa petendi consente la produzione di effetti sostanziali, ad esempio ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione (v., per tutti, Verde, Effetti processuali e sostanziali dell'atto di nomina di arbitro, in Riv. arb., 1991, 296), equivalenti a quelli correlati alla proposizione della domanda giudiziale (Cass., n. 2472/2003).

Profili fiscali

Il compromesso e la clausola compromissoria assumono rilevanza sia ai fini dell'imposta di registro sia ai fini dell'imposta di bollo.

Con riferimento all'imposta di registro, occorre fare riferimento, in mancanza di una specifica disciplina, alle norme generali del T.U. sull'imposta di registro.

In virtù di tali previsioni, non avendo natura patrimoniale, compromesso e clausola compromissoria sono soggetti a tassazione in misura fissa. Inoltre, in base alla forma dell'atto in questione, varia la modalità con cui adempiere all'imposta (in misura fissa se l'atto è contenuto in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico; oppure, in caso d'uso se l'atto è contenuto in scrittura privata, formato per corrispondenza o in un atto formato all'estero).

Quanto invece all'imposta di bollo, occorre distinguere tra compromesso e clausola compromissoria. Infatti, sul compromesso, l'imposta è dovuta in generale, fin dall'origine e in misura fissa (artt. 1-2, Allegato A, Tariffa, parte I, d.P.R. n. 642/1972), ma solo in caso d'uso se formato all'estero (art. 30, Allegato A, Tariffa, parte II, d.P.R. n. 642/1972) o mediante corrispondenza (art. 24, Allegato A, Tariffa, parte II, d.P.R. n. 642/1972). Invece, la clausola compromissoria è soggetta all'imposta in base alla disciplina applicabile all'atto in cui è inserita (art. 13, comma 3, n. 15 d.P.R. n. 642/1972).

Gli atti del procedimento redatti dalle parti e dagli arbitri rilevano esclusivamente ai fini dell'imposta di bollo, senza essere considerati atti giudiziari.

Gli atti del procedimento non rilevano invece ai fini dell'imposta di registro, in quanto consistono in atti privati non aventi contenuto patrimoniale.

Nel caso in cui la nomina dell'arbitro venga effettuata con atto autonomo, come nella formula proposta, la stessa è assoggettata all'imposta di bollo quale atto del procedimento arbitrale.

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