Contratto di cessione dei beni ai creditori

Alessandro Farolfi

Inquadramento

La cessione dei beni ai creditori, tradizionalmente detta cessio bonorum, è quell'accordo con il quale un debitore incarica uno o più creditori di liquidare tutte od una parte delle proprie attività al fine di ripartire fra gli stessi il ricavato, in soddisfacimento dei loro diritti di credito. Come tale si tratta di un contratto che si avvicina a quelli relativi alla crisi di impresa, ma se ne differenzia in quanto, dal punto di vista soggettivo, non necessita che il debitore sia un imprenditore - potendovi ricorrere anche debitori “civili”, professionisti, ecc. – e, dal punto di vista strutturale, in quanto la sua efficacia non è condizionata da un intervento giudiziale, né di ammissione né di omologazione.

Formula

CONTRATTO DI CESSIONE DEI BENI AI CREDITORI

Tra ... con sede legale in ... , CAP ... , prov. di ... , via ... n. ... , Partita IVA ... , Codice Fiscale ... , PEC ... iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di ... al n. ... del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ... , nato il ... , a ... , CAP ... , prov. di ... , Codice Fiscale ... (IL DEBITORE)

E

1)la Impresa ... con sede legale in ... , CAP ... , prov. di ... , via ... n. ... , Partita IVA ... , Codice Fiscale ... , PEC ... iscritta presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura di ... al n. ... del Registro delle Imprese, nella persona del suo Rappresentante Legale Sig. ... , nato il ... , a ... , CAP ... , prov. di ... , Codice Fiscale ... (IL CREDITORE)

2)Il Sig. ... nato il ... , a ... , CAP ... , prov. di ... , Codice Fiscale ... (IL CREDITORE)

3) ... 1

PREMESSO CHE

a) la impresa 1) è creditore verso ... per l'importo di € ... in forza di ... ; tale credito ha natura chirografaria/privilegiata in quanto ... ;

b) il Sig. 2) è creditore verso ... per l'importo di € ... in forza di ... ; tale credito ha natura chirografaria/privilegiata in quanto ... ;

c) la società 3) è creditore verso ... per l'importo di € ... in forza di ... ; tale credito ha natura chirografaria/privilegiata in quanto ... ;

...

d) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e con la sottoscrizione del medesimo il debitore riconosce l'entità e la natura dei crediti rispettivamente vantati da ciascuna delle parti, valendo altresì quale riconoscimento di debito e/o promessa di pagamento, nonché atto interruttivo di qualsiasi prescrizione, impegnandosi inoltre a non promuovere altri giudizi di accertamento ed a sollevare al riguardo qualsivoglia eccezione od opposizione 2 ;

tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - OGGETTO

Il debitore cede i seguenti beni ai creditori, che accettano, specificando che i beni ceduti devono intendersi i seguenti:

a)Bene immobile ad uso commerciale/artigianale posto in ... , via ... , identificato al Catasto fabbricati del Comune di ... al foglio ... , part. ... , sub ... , rendita ... pervenuto al debitore in forza di ... ;

b)Bene immobile ad uso abitativo posto in ... , via ... , identificato al Catasto fabbricati del Comune di ... al foglio ... , part. ... , sub ... , rendita ... pervenuto al debitore in forza di ... ; si dà atto che questo immobile risulta locato a ... in forza del contratto concluso in data ... reg. il ... con scadenza per il ... e canone mensile/annuo stabilito rispettivamente in € ... / ... ;

c)N. ... azioni ordinarie della società ... detenute presso la banca ... dossier titoli intestato a ... , n. ... ;

d)Nominali € ... di titoli pubblici rappresentati da ... detenuti presso la banca ...dossier titoli intestato a ... n. ... ;

e)Credito di € ... verso ... , in forza di ... , riconosciuto dal debitore con nota del ... ; con la sottoscrizione del presente accordo i creditori e per essi il liquidatore si impegnano a notificare al debitore l'avvenuta cessione del credito con ... 3 .

Art. 2 - DURATA

La gestione liquidatoria avrà la durata di anni ... a decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo. Le parti convengono che ove alla scadenza vi fossero ancora beni o diritti non liquidati o incassati gli stessi saranno ritrasferiti automaticamente in capo al debitore 4 .

Del pari – anche prima della scadenza – qualora la gestione liquidatoria permetta di incassare somme sufficienti all'integrale restituzione dei debiti indicati in premessa, le parti convengono che ogni residuo attivo della liquidazione, detratte le spese ed il compenso del liquidatore, siano immediatamente restituiti al debitore. I creditori si impegnano a porre in essere ogni atto o formalità all'uopo necessari.

Art. 3 - GARANZIE

Il debitore garantisce la piena proprietà e disponibilità giuridica sui beni, titoli e diritti oggetto di cessione e dichiara di non aver occultato o simulato passività ulteriori, né di avere la titolarità di altri beni ad eccezione di ... 5 .

Il debitore dichiara di non aver posto in essere alcun atto dispositivo, nel corso dell'ultimo quinquiennio, ad eccezione di ... 6

Art. 4 – NOMINA LIQUIDATORE

Per la gestione e liquidazione dei beni, nonché per l'attività di incasso dei crediti di cui al precedente art. 1 viene nominato, in accordo tra le parti, un liquidatore nella persona del sig. ... , nato a ... , il ... , con studio in ... , via ... , codice fiscale ... 7

Le parti stabiliscono che il compenso spettante al liquidatore sia stabilito nella misura forfettaria di € ... , oltre al rimborso delle spese sostenute nel dare esecuzione al presente mandato.

Art. 5 - SPESE

Il liquidatore provvederà ad anticipare le spese necessarie per l'esecuzione del presente mandato sino all'importo di € ... Eventuali spese ulteriori a tale importo dovranno essere specificamente approvate per iscritto dalle parti.

Il liquidatore avrà diritto di rimborsarsi delle spese sostenute, purchè approvate ove eccedenti l'importo di € ... prelevando un importo corrispondente sul ricavato finale della liquidazione, da ritenersi in prededuzione rispetto ad ogni altro pagamento o rimorso nei confronti delle parti aderenti.

Art. 6 – RENDICONTO LIQUIDAZIONE

Il liquidatore si impegna a comunicare un rendiconto scritto delle operazioni compiute e degli incassi eseguiti con cadenza almeno semestrale. Nel rendiconto, in particolare, provvederà ad indicare gli eventuali ribassi che intende applicare alla vendita dei beni immobili qualora i tentativi precedenti abbiano avuto esito negativo. Ciascun ribasso non dovrà superare la percentuale del ... % rispetto al prezzo posto a base del precedente tentativo di vendita. Il rendiconto di intende approvato e l'operato del liquidatore ratificato ove nei ... giorni successivi alla comunicazione dello stesso alle parti queste ultime non propongano osservazioni scritte. Nel caso di osservazioni il liquidatore convocherà le parti presso il proprio studio, con un preavviso di almeno ... gg. Le osservazioni ed eventuali proposte correttive del liquidatore saranno deliberate e decise con voto espresso dalla maggioranza dei presenti che rappresenti, altresì, la maggioranza dei crediti.

Terminate le operazioni di liquidazione e, comunque, qualora le stesse risultino non ulteriormente proseguibili, il liquidatore provvederà tempestivamente, e comunque entro ... giorni alla ripartizione finale delle somme a favore dei creditori, restituendo l'eventuale sopravanzo al debitore 8 .

ART. 7 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il presente Contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di inadempimento del debitore, scoperta di ulteriori passività o componenti attive sottaciute dal debitore, così come pure in caso di evizione parziale o totale dei beni ceduti e/o scoperta che gli stessi non si trovano nella libera disponibilità, per qualunque motivo, del debitore.

Il contratto cesserà altresì automaticamente i propri effetti in caso di scadenza, salvo in tal caso la ripartizione delle somme fino a quel momento ricavate dall'attività di liquidazione.

È fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno in capo alla parte non inadempiente.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, salvo specifico consenso scritto delle altre parti.

ART. 9 - RISERVATEZZA

Qualunque dato o informazione aziendale o commerciale del debitore o delle altre parti, come pure le altre notizie ed informazioni di carattere economico, patrimoniale e reddituale acquisite o scambiate dalle parti o dal liquidatore non dovranno essere utilizzate per fini estranei al contratto né tanto meno essere rivelate, neppure dopo la cessazione del rapporto contrattuale, a terzi.

Al fine di dare piena ed integrale esecuzione al contratto le parti autorizzano ciascun aderente ed il liquidatore, anche ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e succ. modd., ad acquisire e trattare dati sensibili che non potranno essere utilizzati se non a tale fine, escluso qualsivoglia diverso utilizzo.

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti la sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte ad un preliminare tentativo di mediazione innanzi al Servizio di Mediazione della Camera di Commercio di ... iscritto al n. ... del Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Qualora la mediazione abbia esito negativo, le controversie verranno deferite alla Camera Arbitrale ... istituita presso la Camera di Commercio di ... in conformità al regolamento della Camera Arbitrale stessa, che le parti dichiarano di accettare (oppure ... )

Luogo e data ...

Il Debitore ...

I Creditori ...

[1] 1. Ripetere per il numero di creditori aderenti all'accordo.

[2] 2. Questa seconda parte è facoltativa ed è posta a vantaggio dei creditori, così da ottenere dal debitore un riconoscimento dei rispettivi diritti non più controvertibile.

[3] 3. Trattandosi di una soluzione stragiudiziale della crisi che ha un fondamento puramente negoziale le parti possono accordarsi sul fatto che la cessione riguardi tutti i beni presenti (ed anche eventualmente sopravvenuti sino al termine della liquidazione), così da realizzare per via contrattuale la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., ovvero escludere taluni beni, in modo da consentire al debitore ad es. la prosecuzione della propria attività.

[4] 4. Clausola facoltativa a vantaggio del debitore. Un'altra possibilità è che alla scadenza l'accordo si risolva di diritto riprendendo i creditori il pieno esercizio dei propri diritti, anche in sede giudiziale, oppure che il creditore proceda nella liquidazione a ribassi decrescenti preventivamente fissati ad ogni tentativo di vendita, al fine di esaurire i beni ancora presenti.

[5] 5. Indicare eventuali pesi, servitù, oneri reali, trascrizioni od iscrizioni gravanti sui beni oggetto di cessione.

[6] 6. Indicare eventuali atti dispositivi, precisandone la natura, l'oggetto, la data, se a titolo gratuito o verso corrispettivo, in questo secondo caso indicandone l'importo.

[7] 7. Trattandosi di un liquidatore volontario non valgono qui i requisiti di professionalità ed indipendenza di cui all'art. 28 l.f.

[8] 8. Clausola facoltativa: vds. nota 4.

Commento

Con il contratto di cessione dei beni ai creditori il debitore persegue l'evidente finalità di prevenire o estinguere una controversia, molto spesso a quel punto esecutiva, con i propri creditori che pertanto incarica, tutti o alcuni di essi di procedere alla liquidazione del proprio patrimonio attivo (anche qui in tutto od in parte) al fine di soddisfare i relativi diritti di credito.

Si tratta di un contratto che, conseguentemente, presenta una duplice valenza, anche causale: da un lato infatti sono evidenti i caratteri del mandato, quasi sempre con rappresentanza, e da ritenersi irrevocabili in quanto dato nell'interesse degli stessi mandatari; dall'altro riveste una funzione solutoria, posto che la messa a disposizione del proprio patrimonio mira ad estinguere precedenti obbligazioni.

Proprio per l'importanza degli effetti che ne derivano e per la delicatezza funzionale del negozio (attraverso il quale il debitore può arrivare a disporre del proprio intero patrimonio attivo, beni crediti ed ogni altro cespite purchè suscettibile di essere convertito in denaro) il legislatore richiede la forma scritta a pena di nullità (cfr. art. 1978 c.c.). Inoltre, se l'oggetto ricomprende immobili o beni mobili registrati, allora il contratto deve anche essere trascritto.

Con l'attribuzione del potere di procedere a liquidazione, ai creditori cessionari viene altresì trasferita l'amministrazione dei beni ceduti. Mentre il debitore non può disporre dei beni ceduti, i creditori cessionari (quando la cessione è parziale) non possono agire esecutivamente su altri beni del debitore se non dopo aver liquidato le attività cedute. Pur esistendo un vincolo contrattuale di destinazione, il contratto non ha effetti reali e sui beni possono agire esecutivamente eventuali creditori anteriori alla cessione non aderenti alla stessa. Può essere prevista la nomina di un liquidatore.

Di regola il debitore si libera delle proprie obbligazioni solo al momento della distribuzione del ricavato della liquidazione a favore dei creditori, ma può essere previsto il contrario, potendo cioè pattuirsi una liberazione totale con l'effetto di traslare sui creditori stessi i rischi collegati all'andamento negativo della liquidazione (in tal caso però il debitore, in caso di surplus della liquidazione, perde il diritto a farsi riconsegnare l'eccedenza positiva). Per converso il debitore non perde il potere di controllare la gestione e l'andamento della liquidazione, avendo diritto ad un rendiconto, con cadenza annuale quando la gestione dura più di tale periodo. Ancora, il debitore può recedere dal contratto purchè saldi i creditori aderenti al contratto di cessione, per capitale ed interessi, sostenendo altresì le spese relative.

Si è precisato che “con il contratto di cessione dei beni ai creditori viene attribuito ai cessionari soltanto un potere di disposizione finalizzato alla liquidazione ed al riparto per cui il debitore cedente conserva la titolarità e l'esercizio diretto delle azioni relative alle attività cedute, che può espletare anche nei rapporti interni della cessione, senza che l'esercizio di tali azioni comporti la necessità del litisconsorzio dei creditori cessionari” (Cass. n. 5177/1990). Ancora, secondo Cass. n. 4135/1981, “il contratto previsto dall'art. 1977 c.c. — che, anche se non attua immediatamente una solutio, ha una funzione solutoria, attenendo la sua causa al soddisfacimento dei crediti — è caratterizzato dall'intento, comune al cedente ed ai cessionari, di liquidare, in tutto o in parte, il patrimonio del debitore, al fine di ripartirne il ricavato fra i creditori. Pertanto, ai fini della configurabilità di tale contratto, non è sufficiente che il debitore dichiari di mettere i suoi beni a disposizione dei creditori, ma occorre che il debitore medesimo — mediante una inequivoca manifestazione di volontà (l'accertamento della cui sussistenza costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice del merito) — conferisca ai creditori un mandato a liquidare i suoi beni e soddisfarsi con il ricavato di tale liquidazione”.

La cessione può essere annullata quando, pur avendo il debitore dichiarato di cedere tutte le proprie attività, ne ha dissimulato una parte notevole, ovvero se ha occultato passività o simulato passività inesistenti. L'accordo può anche essere risolto per inadempimento, secondo le regole generali sulla risoluzione.

Una recente decisione del S.C. (la n. 26005/2018) ha tracciato un'importante distinzione fra cessio bonorum privatistica e concordato liquidatorio, stabilendo che “il concordato con cessione solo parziale dei beni realizzi una violazione dell'art. 2740 c.c. in quanto l'effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dei creditori di tutte le attività del debitore. Proprio la presenza di tale effetto spiega l'inapplicabilità della disciplina dettata dall'art. 1977 c.c., che consente al debitore di cedere “tutte o alcune sue attività”; in realtà, la cessione dei beni di fonte contrattuale non ha un effetto esdebitatorio, a differenza di quanto avviene nel concordato, e consente ai creditori cessionari di agire esecutivamente anche sulle attività non cedute. Così come è diversa la situazione che si presenta nel concordato con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186 bis l.f., in cui la cessione parziale dei beni è espressamente prevista proprio in relazione alla finalità perseguita dall'istituto di consentire la prosecuzione dell'attività imprenditoriale”.

Le medesime finalità della cessio bonorum possono essere raggiunte anche attraverso il ricorso ad un trust liquidatorio, di cui si è occupato recentemente Cass. III, n. 3128/2020, affermando che “in tema di "trust" istituito a fini liquidatori, la legittimità dell'atto mediante il quale i beni sono attribuiti al "trustee" necessita di un vaglio, particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. Pertanto, è ammissibile, ed è assoggettato alla disciplina dell'art. 2558 c.c., concernente la successione nei contratti in caso di cessione di azienda, il programma di risanamento o liquidazione di una società di capitali attuato per mezzo di un "trust" cd. liquidatorio, con il quale, nell'interesse dei creditori in attesa di liquidazione, sia conferito ad un "trustee", senza confinamento del debito operativo, tutto il patrimonio sociale, in particolare un'azienda, con cancellazione della stessa società ex art. 2495 c.c. e in mancanza di riferimenti alle attività compiute per il soddisfacimento dei detti creditori, riservando al medesimo "trustee" la scelta gestionale tra continuità aziendale e liquidazione”.

PROFILI FISCALI

Si ritiene che, avendo la cessione dei beni ai creditori normalmente effetto non immediatamente traslativo della proprietà dei beni che ne costituiscono oggetto, la stessa sconti l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e non proporzionale.

L'art. 26, comma 2 d.l. n. 104/2013, convertito con l. n. 128/2013, ha previsto, con effetto dal 1° gennaio 2014, l'aumento ad euro 200 della misura fissa dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale per tutti gli atti che precedentemente erano soggetti ad imposta di registro, ipotecarie e catastali nella misura fissa di € 168.

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