Contratti a distanzaInquadramentoIl legislatore negli ultimi decenni ha emanato una disciplina applicabile in generale ai contratti stipulati dai consumatori nonché specifiche norme dirette a regolare determinate figure contrattuali rivolte al pubblico dei consumatori e appositi strumenti di tutela giurisdizionale a favore dei medesimi. Nonostante si tratti di una disciplina disorganica sotto molti aspetti, anche a causa della sua incessante evoluzione, oggi si può parlare di un vero e proprio “diritto del consumatore” che è sfociato nell'elaborazione di un testo unico ossia il Codice del Consumo (d.lgs. n. 206/2005). Quest'ultimo definisce il contratto a distanza come qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; e ciò mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. FormulaCon la presente scrittura privata TRA Il Sig. ... , nato a ... il ... , domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società denominata " ... ", società italiana, con sede in ... via ... capitale sociale € ... interamente versato, codice fiscale ... , partita iva ... , iscritta al Registro delle imprese di ... in data ... n ... , munito dei necessari poteri ai sensi dell'art. ... dello statuto sociale, società che agisce nell'ambito della propria attività professionale e, da qualificarsi pertanto, come soggetto “Fornitore/Professionista”, di seguito denominato anche alienante E Il Sig. ... , nato/a a ... , il ... , residente a ... , via ... n ... codice fiscale ... che agisce per fini privati, da qualificarsi pertanto, come soggetto “consumatore”, di seguito denominato anche acquirente PREMESSO CHE ... _ TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 1. Oggetto Il presente contratto a distanza ha per oggetto l'acquisto di ... fornito dal professionista ... in favore del consumatore ... Il cliente, successivamente all'acquisto del prodotto e ad avvenuto versamento del prezzo, riceverà al seguente indirizzo ... il bene in oggetto. 2. Informazioni precontrattuali Il cliente dichiara di aver letto preventivamente all'acquisto del prodotto tutte le informazioni contenute nella scheda informativa che gli è stata consegnata mediante ... da cui risultano evidenti le caratteristiche principali del prodotto, l'indirizzo geografico e l'identità del produttore, il prezzo e le modalità di pagamento, e che si allega al presente contratto. 3. Conclusione del contratto Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1336 c.c., il presente contratto a distanza si intende perfezionato nel momento in cui il professionista ha conoscenza dell'adesione del cliente all'offerta di acquisto manifestata espressamente mediante ... 4. Precisazioni Il cliente dichiara di aver preso visione delle caratteristiche tecnico funzionale dei beni oggetto della fornitura. 5. Garanzia Il venditore risponde per ogni eventuale difetto di conformità che si manifesti entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene. Ai fini del presente contratto si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. L'acquirente decade da ogni diritto qualora non denunci al venditore il difetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui il difetto è stato scoperto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. In ogni caso, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. In caso di difetto di conformità, l'acquirente potrà chiedere, alternativamente e senza spese, alle condizioni di seguito indicate, la riparazione o la sostituzione del bene acquistato, una riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del presente contratto, a meno che la richiesta non risulti oggettivamente impossibile da soddisfare ovvero risulti per il fornitore eccessivamente onerosa ai sensi dell'art. 130, comma 4, del codice del consumo. 6. Responsabilità ed obblighi Il cliente si impegna a ... Ogni comportamento contrario a buona fede da parte del cliente così come la violazione dei predetti obblighi e divieti, il cui elenco è da considerarsi non esaustivo, è fonte di esclusiva responsabilità del cliente, con il conseguente diritto del professionista di risolvere il contratto nonché di richiedere il risarcimento del danno. Il cliente solleva il produttore da qualunque responsabilità in caso di ... scaturiti da ... . Salvo i casi di dolo o colpa grave del produttore il cliente esonera espressamente il professionista da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che il cliente stesso o terzi possono subire in relazione o in dipendenza dell'acquisto del bene in oggetto o ... (ulteriori cause). In nessun caso il produttore sarà ritenuto responsabile ... (ad esempio, per il mal funzionamento del bene derivante da ... causa non imputabile al produttore, per inadempimenti di terzi che pregiudichino la fruizione del bene, per eventuale uso fraudolente o indebito del bene da parte del cliente). Il produttore inoltre non potrà essere ritenuto responsabile per inadempimenti alle proprie obbligazioni derivanti da cause non ragionevolmente prevedibili, da impedimenti che esulano dalla sfera del proprio diretto ed immediato controllo o da cause di forza maggiore. Al verificarsi di uno dei predetti eventi di causa di forza maggiore il professionista ne darà informazione al cliente tramite ... fornendo le adeguate informazioni da seguire per la riparazione o la sostituzione del prodotto. Il cliente si obbliga a tenere indenne il professionista da tutte le perdite, i danni, le responsabilità, i costi gli oneri e le spese (anche legali) che dovessero essere sostenute dal professionista quale conseguenza di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dal cliente con la sottoscrizione del presente contratto; il tutto anche in ipotesi di richieste di risarcimento dei danni avanzate da terzi a qualunque titolo. 7. Condizioni di recesso Si riconosce in capo al cliente la facoltà di recedere dal contratto entro ... giorni lavorativi dal momento della conclusione del contratto.
Il cliente consumatore consapevolmente ed espressamente accetta di perdere ogni diritto di recesso dal presente contratto a distanza trovando applicazioni le eccezioni al diritto di recesso di cui all'art. 59, comma 1 lett ...... del codice del consumo.
Nell'ipotesi ... si riconosce al cliente la facoltà di recedere entro ... giorni lavorativi dal momento della conclusione del contratto, e quale corrispettivo del diritto di recesso convenzionalmente consentito, e dunque quale caparra penitenziale le parti riconoscono al professionista la possibilità di trattenere il ... percentuale dalla somma di denaro complessivamente versata dal cliente in fase di acquisto.
8. Risoluzione di diritto del contratto Tutte le obbligazioni precedentemente assunte dal cliente nonché la garanzia del buon fine del pagamento effettuato dal medesimo hanno carattere essenziale e rilevante così che l'inosservanza da parte del cliente o di una soltanto di esse determinerà l'immediata risoluzione di diritto del contratto. Le parti inoltre espressamente convengono che in caso di inadempimento del cliente quest'ultimo sarà tenuto a versare il ... a titolo di penale facendo salvo comunque il diritto per il professionista di agire giudizialmente per il risarcimento di ogni ulteriore danno. 9. Informativa e trattamento dei dati personali Il professionista si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti in relazione al contratto nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza. Ai fini del consenso si offre apposita informativa sul trattamento dei dati personali resa ai sensi del Reg. UE 2016/679. 10. Foro competente Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso relativa sarà competente: a) il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore ai sensi del vigente codice del consumo; b) in via esclusiva il foro di ... in ogni altro caso. 11. Clausole finali Le obbligazioni e gli impegni derivanti dal presente accordo che per loro natura spieghino efficacia anche dopo la scadenza, la risoluzione o il recesso dal contratto rimarranno validi ed operanti anche dopo tale data fino alla loro soddisfazione. Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data ... Sottoscrizione venditore ... Sottoscrizione cliente ... Le parti approvano specificatamente e approvano espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui agli articoli ... Sottoscrizione venditore ... Sottoscrizione cliente ... Segue Allegato scheda informativa CommentoIl Codice Civile fornisce una prima forma di tutela alla parte contrattuale “debole” agli artt. 1341 e 1342 c.c., i quali stabiliscono che, in caso di predisposizione unilaterale del contenuto del contratto ad opera di una delle parti, è necessaria l'approvazione specifica per iscritto delle clausole vessatorie che è facile, per il contraente “forte” imporre all'altra parte. Dopo vari interventi legislativi diretti a rafforzare la tutela del consumatore nella sua attività contrattuale, con il d.lgs. n. 206/2005 è stato emanato il Codice del Consumo che riorganizza tutta la normativa posta a tutela del consumatore e che è stato oggetto di successive modifiche e integrazioni nel 2014 e nel 2015. La disciplina in esame si applica solo se sussistono determinati presupposti, primo tra tutti quello soggettivo. Occorre, infatti, che una parte sia “consumatore” (la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale) e l'altra “professionista” (l'imprenditore grande, piccolo, artigiano, o anche il professionista intellettuale in senso stretto). Tra l'altro con il d.lgs. n. 1/2012 (convertito in l. n. 27/2012) è stata introdotta nel Codice del Consumo la figura della “microimpresa”, la quale non è equiparata ad un consumatore ma può godere dell'applicazione di alcune delle previsioni dettate a tutela di quest'ultimo. Lo scopo della disciplina in esame è, innanzitutto, quella educare il consumatore affinché siano chiaramente percepibili i benefici e i costi relativi ai prodotti e ai servizi che acquista. Sussistono, in particolare, a carico del professionista degli obblighi di informazione circa la sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi che devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile. Con riferimento alle modalità con le quali il professionista si avvicina al pubblico dei consumatori, la legge vieta le pratiche commerciali scorrette, cioè quelle contrarie alla diligenza professionale e idonee a falsare il comportamento economico del consumatore medio. Tra tali pratiche sono, in particolare, vietate quelle ingannevoli (al consumatore vengono trasmesse informazioni non rispondenti al vero o comunque presentate in modo tale da indurre in errore il consumatore medio) e quelle aggressive (mirano a condizionare il consumatore limitando la sua libertà di scelta e inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che altrimenti non avrebbe preso). Contro tali pratiche scorrette l'Autorità Antitrust ha il potere di inibire la prosecuzione di detta pratica e di adottare misure volte ad eliminare gli effetti e applicare rilevanti sanzioni economiche. Avuto, invece, riguardo al contenuto del contratto preme, innanzitutto, evidenziare che si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede (intesa in senso oggettivo), determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. La legge, dopo aver fornito la definizione generale, distingue due categorie di clausole: quelle che sono sempre ritenute vessatorie e quelle che la legge presume abbiano carattere vessatorio (a meno che il professionista provi che non erano state imposte unilateralmente perché avevano formato oggetto di trattativa individuale). Sul punto si precisa che, per i contratti relativi alla prestazione di servizi finanziari o aventi ad oggetto prodotti o servizi aventi un prezzo collegato ad indice di borsa o ad un tasso di mercato, è consentita, in forza di apposita deroga, la pattuizione di clausole rientranti nell'elenco delle clausole presunte vessatorie sopra menzionate. Le clausole considerate vessatorie sono nulle (è una nullità di protezione). Il d.lgs. n. 21/2014 ha introdotto nel Codice del Consumo nuovi diritti e strumenti di tutela del consumatore e, in particolare, un generale obbligo di informazione precontrattuale. Il professionista deve fornire al consumatore, prima che quest'ultimo sia vincolato dal contratto, in modo chiaro e comprensibile, informazioni circa, per esempio, l'identità del professionista e il prezzo totale dei beni o servizi. A seconda della gravità dell'omissione al predetto obbligo legale, possono trovare applicazione i rimedi dell'annullamento per dolo (art. 1439 c.c.) ovvero del risarcimento del danno (art. 1440 c.c.) o in generale in base ai principi generali della responsabilità per illeciti commessi nella fase della formazione del contratto. Fondamentale deve ritenersi il recepimento della Direttiva n. 83/2011/UE, la quale ha comportato una sostanziale modifica della disciplina contenuta nel codice del consumo circa i contratti conclusi a distanza e negoziati fuori dai locali commerciali, i quali esigono una tutela rafforzata proprio per la modalità con la quale viene instaurato il rapporto tra il consumatore e colui che offre il bene o il servizio. In questi casi, infatti, la persona viene avvicinata da colui che offre il prodotto o il servizio per strada o nell'abitazione del consumatore stesso, ovvero nel caso in cui l'operazione viene perfezionata inter absentes, senza possibilità né di esaminare direttamente la res né di interloquire con colui che offre il bene o il servizio. Il Codice del Consumo definisce il contratto a distanza qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; e ciò mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza (ad esempio utilizzando telefono, fax, internet etc.) fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso. Le disposizioni del Codice del Consumo relative ai contratti a distanza non si applicano però ad alcune tipologie contrattuali quali tra gli altri: i servizi sociali e di assistenza sanitaria, i giochi d'azzardo, i servizi finanziari, quelli relativi alla creazione di immobili, i pacchetti turistici, le multiproprietà ed i servizi di trasporto passeggeri. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza il professionista fornisce al consumatore – in maniera chiara e comprensibile – tutta una serie di informazioni. L'elenco contiene tra le altre informazioni riguardo: alla identità del professionista, indirizzo geografico/ telefono/fax/e-mail; caratteristiche principali dei beni o servizi, prezzo del bene o del servizio; comprensivo di imposte/spese aggiuntive di spedizione/ogni altro costo; modalità del pagamento/consegna/esecuzione e data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni; esistenza o esclusione del diritto di recesso, condizioni, termini e procedure per esercitarlo, nonché il modulo tipo di recesso; durata del contratto e condizioni per recedere in caso di contratto a tempo indeterminato o a rinnovo automatico; promemoria dell'esistenza della garanzia legale; se applicabile, l'informazione che il consumatore dovrà sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso. Le informazioni devono essere fornite in un linguaggio semplice e comprensibile in modo appropriato al mezzo di comunicazione impiegato. Con la pronuncia n. 38 del 21 dicembre 2023 la Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, ha concluso nel senso che l'art. 2, punto 8, lett. a), della direttiva n. 83/2011/UE dev'essere interpretato nel senso che un contratto di servizi concluso tra un consumatore e un professionista non può essere qualificato come contratto negoziato fuori dei locali commerciali qualora, nel corso della fase propedeutica alla conclusione del contratto mediante l'uso di un mezzo di comunicazione a distanza, il consumatore si sia recato nei locali commerciali di un intermediario il quale agisce in nome o per conto del professionista ai fini della negoziazione di tale contratto, ma opera in un settore di attività diverso da tale professionista, a condizione che detto consumatore, in quanto consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, potesse aspettarsi, recandosi nei locali commerciali dell'intermediario, di essere oggetto di una sollecitazione commerciale da parte di quest'ultimo ai fini della negoziazione e della conclusione di un contratto di servizi con il professionista e che egli abbia inoltre potuto facilmente comprendere che tale intermediario agiva in nome o per conto di detto professionista. In caso di offerte telefoniche l'identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere rese note all'inizio della conversazione con il consumatore. In questi casi il consumatore è vincolato soltanto dopo aver firmato l'offerta o dopo averla accettata per iscritto. Nella misura in cui queste informazioni sono presentate su un supporto durevole (ad esempio su carta, DVD o in una e-mail), esse devono essere leggibili. Per quanto riguarda la presenza di un obbligo di pagare, questo deve essere espressamente riconoscibile da parte del consumatore prima di inoltrare l'ordine. Se l'ordine implica di azionare un pulsante, questo riporta in modo facilmente leggibile le parole “ordine con obbligo di pagare” o una formulazione corrispondente – in caso contrario il consumatore non è vincolato dall'ordine. Per quanto riguarda eventuali pagamenti supplementari facoltativi, il consumatore deve accettarli espressamente. Non sono dunque ammissibili siti internet nei quali i servizi facoltativi sono preselezionati e il consumatore deve disattivarli (c.d. Opt-out). Per quanto riguarda invece i mezzi di pagamento, al consumatore non possono essere imposte spese per l'uso di questi mezzi superiori alle tariffe sostenute dal professionista. La fornitura della merce o del servizio deve avvenire entro 30 giorni dalla data di conclusione del contratto, salvo diverso accordo tra le parti. Se il professionista non consegna entro questo termine o quello pattuito, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se anche questo ulteriore termine scade senza che i beni siano stati consegnati, il consumatore può risolvere il contratto. Se però il professionista si è rifiutato di consegnare i beni oppure il termine è da considerarsi essenziale (ad esempio l'abito da sposa per la data delle nozze), il consumatore non deve concedere il termine supplementare al venditore. Quest'ultimo non può fornire un bene o un servizio diverso da quello pattuito a meno che il consumatore non abbia dato il suo consenso. È inoltre vietato fornire un bene o un servizio a pagamento senza una richiesta del consumatore. La mancata risposta non equivale mai ad un consenso e il consumatore non è obbligato a pagare il prezzo di quanto ricevuto. Il consumatore che vuole recedere da un contratto a distanza senza specificarne il motivo e sostenendo solo i costi per rispedire il bene al professionista, lo deve fare entro 14 giorni (di calendario) dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi e dal momento della acquisizione fisica del possesso dei beni. Per comunicare al professionista la decisione di esercitare il diritto di recesso, il consumatore può o utilizzare il modulo tipo di recesso che gli era stato consegnato oppure presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita. L'onere della prova incombe sul consumatore – meglio evitare dunque una comunicazione telefonica. Se il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il termine per esercitare il diritto di recesso scade 12 mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale. Se il professionista fornisce queste informazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto, il periodo di recesso termina 14 giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni. In proposito si veda la recente pronuncia di Cass. III, n. 29233/2023. Il diritto di recesso è escluso per alcune tipologie di contratto, come ad esempio per i beni confezionati su misura o quelli che rischiano di deteriorarsi o a scadere rapidamente. Non è possibile nemmeno recedere in caso di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici e aperti dopo la consegna e in caso di fornitura di registrazioni audio/video, giornali/periodici/riviste e dai contratti conclusi in occasione di un'asta pubblica. Il recesso è infine escluso in generale per le attività del tempo libero quando il contratto deve essere eseguito in una data/periodo specifico, per gli alloggi non residenziali/ trasporti di beni e noleggio auto. Se il consumatore ha acconsentito espressamente all'esecuzione del contratto durante il periodo di recesso, il consumatore può recedere solo se non è stata fornita l'intera prestazione. Se il professionista ha invece adempiuto a parte del contratto, il consumatore versa un importo proporzionale a quanto è stato fornito dal professionista fino al momento del recesso, calcolando tale importo sulla base del prezzo totale.Se il consumatore recede dal contratto è obbligato a restituire all'operatore commerciale i beni ricevuti senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla comunicazione del recesso. È il consumatore a dovere sostenere i costi diretti della restituzione, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni o abbia omesso di informare il consumatore che questi sono a carico del consumatore.Ovviamente prima di recedere, il consumatore ha il diritto di stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento di quanto acquistato. Ciò significa che può fare tutto ciò che potrebbe fare acquistando il prodotto in negozio. Nel caso in cui il consumatore ecceda questo accertamento, causando una diminuzione del valore dei beni, ha comunque ancora diritto di recedere, dovendo però in questo caso sostenere il costo di questa diminuzione di valore. Il professionista dal canto suo deve rimborsare al consumatore tutti i pagamenti ricevuti senza indebito ritardo e comunque entro 14 giorni dal giorno in cui è stato informato del recesso. Per il rimborso il professionista utilizza lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore, salvo che il consumatore abbia acconsentito ad un altro mezzo di pagamento (in ogni caso il consumatore non deve sostenere alcun costo). Va ricordato che il professionista può trattenere il rimborso finché non abbia ricevuto i beni (o il consumatore abbia dimostrato di averli spediti). Il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni si trasferisce in capo al consumatore soltanto nel momento in cui quest'ultimo (o un terzo da lui designato) entra materialmente in possesso dei beni. Il diritto di recesso può essere esercitato, di regola, una sola volta. Corte Giustizia VII, n. 565/2023 ha precisato che il diritto del consumatore di recedere da un contratto a distanza, nel caso della sottoscrizione di un abbonamento comportante un periodo iniziale gratuito e che, in assenza di risoluzione, è rinnovato automaticamente, è in linea di principio garantito una sola volta. Tuttavia, se, al momento della sottoscrizione dell'abbonamento, il consumatore non è stato informato in maniera chiara, comprensibile ed esplicita che dopo il periodo iniziale gratuito tale abbonamento diventa a pagamento, egli dovrà disporre di un nuovo diritto di recesso dopo tale periodo. |