Contratti stipulati via internetInquadramentoI contratti telematici (detti anche digitali, informatici o virtuali) sono definiti come quei contratti stipulati mediante l'utilizzo di un sistema telematico. I contratti telematici sono stati inquadrati nel fenomeno del commercio in rete (o commercio elettronico) in cui, sotto l'aspetto programmatico le parti adoperano comuni schemi contrattuali tipici o atipici, mentre sotto quello formale, si avvalgono della rete telematica. Formula
CONTRATTI STIPULATI VIA INTERNET Il presente contratto è stipulato tra: Il Sig. ....,nato a .... il ....,domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società denominata “ .... “, società italiana, con sede in .... via .... capitale sociale € .... interamente versato, codice fiscale ...., partita iva ...., iscritta al Registro delle imprese di .... in data .... n. ...., munito dei necessari poteri ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale, società che agisce nell'ambito della propria attività professionale e, da qualificarsi pertanto, come soggetto “Fornitore/Professionista”, di seguito denominato anche alienante E Il Sig. ...., nato/a a ...., il ...., residente a ...., via .... n. .... codice fiscale .... che agisce per fini privati, da qualificarsi pertanto, come soggetto “consumatore”, di seguito denominato anche acquirente. 1. Oggetto Il venditore vende a distanza al cliente che accetta i beni mobili materiali scelti dal cliente sul sito internet del venditore www. ...., (di seguito più brevemente denominato “Sito”), e riepilogati nella pagina web nominata “Carrello”, (di seguito più brevemente denominata “Allegato”). Nell'Allegato sono riepilogati altresì i servizi accessori richiesti dal cliente al fornitore. 2. Conclusione ed efficacia Il contratto di acquisto si conclude esclusivamente attraverso internet mediante l'esatta compilazione del modulo di richiesta e il consenso all'acquisto manifestato tramite l'adesione inviata on line ovvero con la compilazione del form/modulo allegato al catalogo elettronico on line all'indirizzo .... www. .... e il successivo invio del form/modulo stesso, sempre previa visualizzazione di una pagina web di riepilogo dell'ordine, stampabile, nella quale sono riportati gli estremi dell'ordinante e dell'ordinazione, il prezzo del bene acquistato, le spese di spedizione e gli eventuali ulteriori oneri accessori, le modalità e i termini di pagamento, l'indirizzo ove il bene verrà consegnato, i tempi della consegna e l'esistenza del diritto di recesso. Nel momento in cui il venditore riceve dall'acquirente l'ordinazione provvede all'invio di una e-mail di conferma oppure alla visualizzazione di una pagina web di conferma e riepilogo dell'ordine, stampabile, nella quale siano anche riportati i dati richiamati nel punto precedente. Il contratto non si considera perfezionato ed efficace fra le parti in difetto di quanto indicato al punto precedente. Il contratto ha efficacia dal momento del perfezionamento come sopra descritto e termina con la consegna della merce venduta ed il completamento dei servizi accessori eventualmente selezionati. 3. Modalità di esecuzione Le parti concordano che la merce sarà consegnata in data .... e nel luogo .... mediante .... Il fornitore provvederà a recapitare i prodotti selezionati e ordinati, con le modalità scelte dall'acquirente o indicate sul sito web al momento dell'offerta del bene, così come confermate nella e-mail di cui sopra. I tempi della spedizione possono variare dal giorno stesso dell'ordine a un massimo di .... giorni lavorativi dalla conferma dello stesso. Nel caso in cui il fornitore non sia in grado di effettuare la spedizione entro detto termine ma, comunque, entro quello indicato al punto seguente, ne verrà dato tempestivo avviso tramite e-mail all'Acquirente. Le modalità, i tempi e i costi di spedizione sono chiaramente indicati e ben evidenziati all'indirizzo .... www .... 4. Prezzo Tutti i prezzi di vendita dei prodotti esposti e indicati all'interno del sito Internet .... www .... sono espressi in euro e costituiscono offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 c.c. I prezzi di vendita, di cui al punto precedente, sono comprensivi di IVA e di ogni eventuale altra imposta. I costi di spedizione e gli eventuali oneri accessori (ad es. sdoganamento), se presenti, pur non ricompresi nel prezzo di acquisto, devono essere indicati e calcolati nella procedura di acquisto prima dell'inoltro dell'ordine da parte dell'acquirente e altresì contenuti nella pagina web di riepilogo dell'ordine effettuato. I prezzi indicati in corrispondenza di ciascuno dei beni offerti al pubblico hanno validità fino alla data indicata nel catalogo. 5. Modalità di pagamento Ogni pagamento da parte dell'acquirente potrà avvenire unicamente per mezzo di uno dei metodi indicati nell'apposita pagina web dal fornitore. Ogni eventuale rimborso all'acquirente verrà accreditato mediante una delle modalità proposte dal fornitore e scelta dall'acquirente, in modo tempestivo e, in caso di esercizio del diritto di recesso, così come disciplinato dall'art. 10, del presente contratto, al massimo entro 30 giorni dalla data in cui il fornitore è venuto a conoscenza del recesso stesso. In nessun caso il cliente potrà essere ritenuto responsabile per ritardo o disguido nel pagamento qualora dimostri di aver eseguito il pagamento stesso nei tempi e modi indicati dal venditore. 6. Dichiarazione e responsabilità del cliente Le dichiarazioni contenute in questo contratto sono state visionate e accettate dal cliente. Il cliente dichiara espressamente di compiere l'acquisto per fine estranei all'attività commerciale o professionale eventualmente esercitata. Il cliente dichiara di aver preso visione delle caratteristiche tecnico funzionale dei beni oggetto della fornitura. Il cliente si impegna a pagare il prezzo della merce nei tempi e nei luoghi indicati nel contratto. 7. Dichiarazione e responsabilità del venditore I tempi della spedizione possono variare dal giorno stesso dell'ordine ad un massimo di .... giorni dalla conferma dello stesso. Nel caso in cui il venditore non sia in grado di effettuare la spedizione entro il suddetto termine dovrà dare tempestivo avviso al cliente tramite .... Il venditore assicura tramite il sistema telematico utilizzato l'evasione degli ordini senza ritardo indicando in tempo reale nel proprio catalogo elettronico il numero dei prodotti disponibili e i tempi di spedizione. Il venditore si impegna a proteggere la sicurezza del pagamento adottando tutte le cautele possibile in base alla ordinaria diligenza. 8. Responsabilità da difetto prova del danno e danni risarcibili Ai sensi degli artt. 114 e ss. del Codice del consumo, il venditore è responsabile del danno cagionato da difetti del bene venduto qualora ometta di comunicare al Danneggiato, entro il termine di 3 mesi dalla richiesta, l'identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il bene. La suddetta richiesta, da parte del danneggiato, deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e la data dell'acquisto; deve inoltre contenere l'offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile delle conseguenze derivate da un prodotto difettoso se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto, ad una norma giuridica imperativa o ad un provvedimento vincolante, ovvero se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto difettoso. Nessun risarcimento sarà dovuto qualora il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. In ogni caso il danneggiato dovrà provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. Il danneggiato potrà chiedere il risarcimento dei danni cagionati dalla morte o da lesioni personali ovvero dalla distruzione o dal deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. Il danno a cose di cui all'art. 123 del Codice del consumo sarà, tuttavia, risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette. 9. Garanzia Il venditore risponde per ogni eventuale difetto di conformità che si manifesti entro il termine di 2 anni dalla consegna del bene. Ai fini del presente contratto si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura; d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. L'acquirente decade da ogni diritto qualora non denunci al venditore il difetto di conformità entro il termine di 2 mesi dalla data in cui il difetto è stato scoperto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. In ogni caso, salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro 6 mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. In caso di difetto di conformità, l'acquirente potrà chiedere, alternativamente e senza spese, alle condizioni di seguito indicate, la riparazione o la sostituzione del bene acquistato, una riduzione del prezzo di acquisto o la risoluzione del presente contratto, a meno che la richiesta non risulti oggettivamente impossibile da soddisfare ovvero risulti per il fornitore eccessivamente onerosa ai sensi dell'art. 130, comma 4, del Codice del consumo. 10. Diritto di recesso L'acquirente ha in ogni caso il diritto di recedere dal contratto stipulato, senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi, dalla data di sottoscrizione del presente contratto da comunicare al venditore mediante .... Ai fini del valido esercizio del diritto di recesso il cliente è tenuto a riconsegnare a propria cura e spese i prodotti ricevuti, al più tardi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento del bene stesso; dovranno essere restituiti integri e, comunque, in normale stato di conservazione. Il venditore provvederà gratuitamente al rimborso dell'intero importo versato dall'acquirente entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso. Analogamente entro lo stesso termine di .... giorni il venditore avrà diritto, a sua volta, di recedere dal contratto con obbligo di restituire senza alcuna penalità ogni somma eventualmente già ricevuta a qualunque titolo. Nel caso di esercizio del diritto di recesso le parti del presente contratto sono sciolte dai reciproci obblighi, fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti del presente articolo. 11. Risoluzione Le obbligazioni assunte dall'Acquirente, nonché la garanzia del buon fine del pagamento che l'Acquirente effettua con i mezzi di cui sopra, e altresì l'esatto adempimento degli obblighi assunti dal venditore, hanno carattere essenziale, cosicché, per patto espresso, l'inadempimento di una soltanto di dette obbligazioni, ove non determinata da caso fortuito o forza maggiore, comporterà la risoluzione di diritto del contratto ex art. 1456 c.c., senza necessità di pronuncia giudiziale. 12. Trattamento dei dati personali Le parti dichiarano di essere informate e si prestano il reciproco consenso al trattamento dei rispettivi dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), del Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e dei relativi decreti ministeriali di attuazione. Il venditore informa il cliente che ogni ordine inviato viene conservato in forma digitale sui propri server secondo criteri di riservatezza e sicurezza. 13. Disposizioni finali Il presente contratto conforme alle disposizioni in materia di vendita dei beni di consumo di cui al d.lgs. n. 206/2005 e successive modifiche, estingue e sostituisce qualsiasi eventuale precedente accordo tra le parti e avente analogo oggetto. Eventuali modifiche al presente contratto hanno effetto solo se confermate per iscritto. Con l'espressione “contratto di vendita on line” si intende il contratto di compravendita relativo ai beni mobili materiali del venditore stipulato tra questi ed il cliente nell'ambito di un sistema di vendita a distanza tramite strumenti telematici organizzato dal venditore. Per quanto non disciplinato dal presente contratto di rinvia alle norme del codice civile che disciplinano la vendita di beni mobili. Le spese di registrazione del presente contratto sono a carico di chi ne fa richiesta. 14. Foro esclusivo Le controversie che dovessero sorgere dall'applicazione, interpretazione, esecuzione o violazione del presente contratto sono devolute all'esclusiva giurisdizione del foro competente in base al luogo di residenza o domicilio elettivo del cliente. Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data .... Sottoscrizione venditore .... Sottoscrizione cliente .... Le parti approvano specificamente ed espressamente a norma degli articoli 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui agli articoli .... Sottoscrizione venditore .... Sottoscrizione cliente .... Segue Allegato carrello conferma d'ordine CommentoLa vendita on line è quella effettuata tramite Internet, mediante accesso del compratore al sito web del venditore. Solitamente il sistema telematico utilizzato è la rete internet con il duplice strumento: delle pagine web (spesso adoperate per consentire l'adesione a schemi contrattuali già formati dal predisponente) e della posta elettronica (che ben si presta a veicolare informazioni contrattuali o lo stesso consento contrattuale). I contratti telematici sono stati inquadrati nel fenomeno del commercio in rete (o commercio elettronico) in cui le parti adoperano comuni schemi contrattuali, tipici o atipici, e sotto l'aspetto formale si avvalgono della rete telematica. Il “commercio elettronico” può essere definito come lo scambio di beni o servizi che avviene mediante l'utilizzo di un processo elettronico. Si distingue tra commercio elettronico diretto e commercio elettronico indiretto. Il “commercio elettronico indiretto” è lo scambio di beni o servizi per i quali il contratto si conclude attraverso un processo telematico, ma l'esecuzione successiva e, quindi, lo scambio effettivo dei beni o dei servizi, avviene in modo tradizionale. Ad esempio, nel caso di acquisto online di un bene materiale che poi viene spedito all'acquirente. Il “commercio elettronico diretto”, invece, è lo scambio di beni o servizi per i quali anche l'esecuzione del contratto avviene tramite processo telematico o online. È il caso di beni digitali o digitalizzabili, come gli e-book, i software o la musica, ma anche dei servizi consulenziali, in quanto le consulenze possono essere rese anche a distanza. Solo per il commercio elettronico indiretto sono applicabili le norme in materia di spedizioni e consegna. Sotto il profilo soggettivo i protagonisti dei contratti telematici possono essere ricondotti a due categorie: i professionisti, qualora il soggetto operi nel quadro della propria attività imprenditoriale o professionale; ovvero i consumatori, qualora il soggetto operi su un terreno estraneo alla propria attività professionale o imprenditoriale eventualmente svolta. Con riferimento alla fase precontrattuale, occorre partire dal presupposto che il contratto telematico rientra tra i contratti a distanza con la conseguenza che troverà applicazione, nelle ipotesi di contratti conclusi tra professionisti e consumatori il Codice del Consumo in materia di contratti a distanza. Tale normativa prevede all'art. 3 una serie di obblighi informativi a carico del fornitore oltre al fatto che le informazioni preliminari vanno fornite in modo chiaro e comprensibile, osservando i principi di buona fede e realtà in materia di transazioni commerciali. Il legislatore, dunque, fa scattare una presunzione relativa di conoscenza allorché l'atto perviene all'indirizzo del destinatario: con specifico riferimento ai contratti telematici occorre allora verificare se la presunzione di conoscenza scatti anche con riferimento all'indirizzo di posta elettronica del destinatario. La tesi prevalente in dottrina sostiene la soluzione affermativa posto che la corrispondenza elettronica è equiparata a tutti gli effetti a quella cartacea (si pensi ad es. all'equiparazione ai fini delle sanzioni penali in caso di violazione della corrispondenza); ed anche l'indirizzo elettronico possiede tutti i requisiti che sono normalmente considerati idonei dalla giurisprudenza per individuare l'indirizzo idoneo a far scattare la presunzione relativa. Il contratto telematico si perfezionerà nel modo ordinario di formazione dell'accordo allorché l'accettazione dell'oblato pervenga all'indirizzo di posta elettronica del proponente. Con riferimento alla revoca del contratto telematico si ritiene possibile finché il messaggio di accettazione non giunga all'indirizzo elettronico del proponente; poiché tuttavia tale momento coincide con quello dell'invio del messaggio di accettazione (i due momenti possono considerarsi contestuali, attesa la velocità di trasmissione del sistema), la revoca della proposta sarà in pratica possibile finché l'accettante non abbia accettato (inviando il messaggio di accettazione). Ciò comporta dubbi circa l'applicabilità dell'art. 1328, comma 1 c.c. al contratto telematico. |