Contratto di vendita di beni di consumoInquadramentoLa disciplina giuridica della vendita dei beni di consumo è contenuta nel capo I “della vendita di beni di consumo” del titolo III “garanzia legale di conformità garanzie commerciali per i beni di consumo” del d.lgs. n. 206/2005, noto come Codice del consumo, e precisamente dall'art. 128 all'art. 135. Ai sensi dell'art. 128 del Codice del consumo si intendono per “beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica”. Formula
CONTRATTO DI VENDITA DI BENI DI CONSUMO Il Sig. ...., nato a .... il ...., domiciliato per la carica presso la sede sociale di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto non in proprio, ma nella sua qualità di amministratore unico e legale rappresentante della società denominata “ ....”, società italiana, con sede in .... via .... capitale sociale € .... interamente versato, codice fiscale ...., partita iva ...., iscritta al Registro delle imprese di .... in data .... n. ...., munito dei necessari poteri ai sensi dell'art. .... dello statuto sociale, società che agisce nell'ambito della propria attività professionale e, da qualificarsi pertanto, come soggetto “fornitore”, di seguito denominato anche alienante E Il Sig. ...., nato/a a ...., il ...., residente a ...., via .... n. .... codice fiscale .... che agisce per fini privati, da qualificarsi pertanto, come soggetto acquirente. 1. Oggetto del contratto Con il presente contratto il fornitore vende all'acquirente, che accetta i seguenti beni mobili [1] : .... di cui alla scheda descrittiva che si allega al presente contratto. 2. Precisazioni sull'oggetto Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita e pertanto sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità che il venditore ha presentato al consumatore come campione. I suddetti beni presentati dal venditore al consumatore sono idonei all'uso voluto dal consumatore. Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto e non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. 3. Diritti del consumatore Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro .... dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. 4. Diritto di regresso del venditore Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un'azione o ad un'omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 5. Termini Il venditore è responsabile quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. Il consumatore decade dai diritti previsti se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 6. Garanzia [2] Il venditore garantisce .... 7. Informativa e trattamento dei dati personali Il professionista si impegna a trattare tutti i dati personali acquisiti in relazione al contratto nel rispetto della vigente normativa in materia di riservatezza. Ai fini del consenso si offre apposita informativa. Il cliente può esercitare i diritti di cui al d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e ai relativi decreti ministeriali di attuazione, a mezzo .... 8. Foro competente Per ogni controversia derivante dal contratto o ad esso relativa sarà competente: a) il foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore ai sensi del vigente codice del consumo; b) in via esclusiva il foro di .... in ogni altro caso. 9. Clausole finali Le obbligazioni e gli impegni derivanti dal presente accordo che per loro natura spieghino efficacia anche dopo la scadenza, la risoluzione o il recesso dal contratto rimarranno validi ed operanti anche dopo tale data fino alla loro soddisfazione. Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data .... Sottoscrizione venditore .... Sottoscrizione cliente .... Le parti approvano specificatamente ed espressamente a norma degli artt. 1341 e 1342 c.c. le condizioni di cui agli articoli .... Sottoscrizione venditore .... Sottoscrizione cliente .... [1]I beni di consumo sono qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne:1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai;2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata;3) l'energia elettrica; [2]La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare:a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti;b) in modo chiaro e comprensibile l'oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l'estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. CommentoLa disciplina giuridica della vendita dei beni di consumo è contenuta nel capo I “della vendita di beni di consumo” del titolo III “garanzia legale di conformità garanzie commerciali per i beni di consumo” del d.lgs. n. 206/2005, noto come Codice del Consumo, e precisamente dall'art. 128 all'art. 135. In passato la disciplina giuridica di questo Istituto era contenuta nel codice civile, al capo I “della vendita” del titolo III “dei singoli contratti”, del libro IV “delle obbligazioni” al paragrafo 1-bis “della vendita di beni di consumo” della sezione II “della vendita di cose mobili” dall'art. 1519 all'art. 1519-novies, che sono stati abrogati dall'art. 146, comma 1, lett. s) del suddetto Codice del consumo, che ne ha assorbito la disciplina. Pertanto, ove ricorrano i presupposti individuati dall'art. 128 del d,lgs. n. 206/2005 e, dunque, si tratti di vendita di "qualsiasi bene mobile" operata da un soggetto qualificabile in termini di "venditore" alla stregua di tale disciplina speciale, trovano applicazione innanzitutto le norme del codice del consumo, potendosi ricorrere a quelle fissate dal codice civile solo per quanto ivi non previsto (Cass. II, n. 13148/2020). L'art. 128, lett. a), del codice del consumo individua i beni di consumo escludendo espressamente: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l'acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l'energia elettrica”. I soggetti del rapporto che danno vita alla vendita di beni di consumo sono il venditore e il compratore. A norma dell'art. 128, comma 2, lettera b) del codice del consumo si definisce venditore, “qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che nell'esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti dei quali al comma 1”, che nella fattispecie sono i contratti di vendita. A questi ultimi sono equiparati i contratti di permuta, di somministrazione e di appalto e tutti i contratti che hanno come fine la fornitura di beni di consumo da fabbricare o da produrre. Il contratto di vendita di beni di consumo prevede degli obblighi a carico del venditore dei diritti a carico del consumatore. L'art. 129 del codice del consumo rubricato “Conformità al contratto” ci dice quali sono gli obblighi del venditore e recita testualmente: “il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. Si presume che beni di consumo siano conforme al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo. b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione un modello. c) presentano la qualità delle prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatti al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull'etichettatura. d) sono altresì idonei all'uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. Non vi è difetto di conformità se al momento della conclusione del contratto il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l'ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma due, lettera C), quando, in via anche alternativa, dimostra che: A) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza B) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore C) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. Il difetto di conformità che deriva dall'imperfetta installazione del bene di consumo equiparato al difetto di conformità del bene quando l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione”. Interpretando questo articolo si deduce che in base a questa norma che si applica ai contratti che hanno per oggetto la fornitura di un bene mobile che si perfezionano tra un professionista e un consumatore, il professionista, cioè il venditore è obbligato a consegnare al consumatore beni che devono essere conformi al contratto. Il venditore, nella persona del professionista, è responsabile di qualsiasi difetto di conformità del bene al momento nel quale viene consegnato. L'art. 130 del codice del consumo rubricato “Diritti del consumatore”, ci dice proprio quali sono i diritti di costui, e recita testualmente: “il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5, 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o la risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro. Ai fini di cui al comma tre è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi si impone al venditore spese ragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità ; b) dell'entità del difetto di conformità , c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere spedito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere i conformi beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la manodopera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione alla sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose. b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5. c) la sostituzione la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma cinque, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto. b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto”. Interpretando questo articolo si deduce che la consegna di un bene che non risulta conforme al contratto espone il venditore o professionista, innanzitutto all'obbligo di riparare o sostituire la cosa è, successivamente, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto. In ogni caso il difetto di conformità si deve manifestare entro due anni dalla consegna, deve essere denunciato entro sessanta giorni dalla scoperta e deve essere rispettato il termine di prescrizione di ventisei mesi dalla consegna. Vi è da aggiungere che per la giurisprudenza (ad es. Cass. II, n. 23238/2024) il consumatore ha il diritto di richiedere anche il risarcimento del danno, sebbene non espressamente menzionato dall’art. 130 cod. cons., quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall' articolo 135, comma 2, del medesimo codice del consumo. Infine l'art. 132 c. cons. stabilisce presunzione in favore del consumatore relativamente all'esistenza dei difetti di conformità che si manifestino entro sei mesi dalla consegna del bene. Qualora il difetto di conformità si manifesti oltre tale termine, spetta all'acquirente dimostrare che il vizio esisteva già al momento della consegna o che esso era stato occultato dal venditore (su cui, ad esempio, Trib. Napoli Nord II, n. 3709/2023 e Cass. II, n. 27177/2022). |