Contratto di locazione di hardwareInquadramentocon il contratto di locazione di hardware una persona fisica o giuridica si impegna, a fronte del versamento di un corrispettivo, a concedere a terzi il godimento dell'hardware, generalmente a una persona giuridica che se ne serve nell'ambito della propria attività professionale. Al contratto in oggetto si applicano le norme sul contratto di locazione in generale previste dal codice civile. FormulaTRA - la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... , - anche denominata “il Locatore” – E - il sig. ... , C.F. ... , nato a ... il giorno ... e residente in ... via ... - anche denominata “il Conduttore” - PREMESSO CHE A) il Locatore è proprietario dell'hardware puntualmente descritto all'interno dell'allegato A del presente contratto; B) il Locatore si occupa professionalmente della commercializzazione di hardware e di altri prodotti informatici, godendo di rinomanza e buona fama nel settore; C) il Conduttore intende acquisire il godimento dell'hardware commercializzato dal Locatore e meglio descritto all'interno dell'Allegato A del presente contratto; tanto premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue 1. Oggetto del contratto 1.1. Il Locatore concede al Conduttore il godimento dell'hardware puntualmente descritto all'interno dell'allegato A del presente contratto. Il Conduttore accetta e dichiara contestualmente di conoscere le specifiche tecniche del prodotto concesso in locazione, descritte all'interno del già richiamato allegato A del presente contratto. 1.2. Il Locatore consegna al Conduttore l'hardware indicato contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, unitamente ai documenti utili per il suo corretto utilizzo. 2. Durata del contratto 2.1. Il contratto produrrà effetti per due anni dalla sua sottoscrizione e non si intenderà tacitamente rinnovato alla scadenza, cessando quindi di produrre ogni effetto decorso il termine suindicato. 2.2. Alla data di scadenza il Conduttore dovrà immediatamente restituire il prodotto al Locatore, impegnandosi, in mancanza, a versare € ... per ogni giorno di ritardo a titolo di danni e salva in ogni caso la possibilità di agire per il risarcimento dei maggiori danni. 2.3. Della restituzione del prodotto alla scadenza sarà compilato apposito verbale di restituzione in doppio originale. 3. Corrispettivo 3.1. Quale corrispettivo della locazione dell'hardware indicato il Conduttore verserà al Locatore un canone mensile dell'importo di € ... il giorno cinque di ogni mese [1] . 4. Garanzie 4.1. Il Locatore garantisce la corretta funzionalità e l'assenza di vizi che possano comunque diminuirne il valore. 4.2. Nel caso in cui il Conduttore riscontrasse la presenza di vizi di qualsiasi natura, sarà tenuto a denunciarne prontamente l'esistenza al Locatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 4.3. Il Locatore si impegna fin d'ora a sostituire il bene che risultasse effettivamente viziato, all'esito delle verifiche tecniche da lui compiute. 5. Divieto di sublocazione 5.1. Al Conduttore è fatto espresso divieto di concedere in sublocazione il bene oggetto del presente contratto. 6. Responsabilità 6.1. Il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi tipo di danno causato, anche a terzi, direttamente o indirettamente, dal cattivo uso dell'hardware che ne faccia il Conduttore, anche in violazione delle indicazioni contenute nella documentazione allegata al presente contratto. 6.2. Il Conduttore si impegna a utilizzare l'hardware concesso in locazione con l'opportuna diligenza, oltre che a richiedere gli interventi di manutenzione - al Locatore o a un terzo - che si rendessero necessari nel corso del rapporto, in considerazione dell'obbligo di restituzione dell'hardware alla scadenza del contratto. 7. Risoluzione del contratto 7.1. In caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di due mensilità, il Locatore avrà diritto di risolvere il contratto, con effetti ex nunc, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 8. Elezione domicilio 8.1. Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi indicate in epigrafe e pattuiscono che qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. 8.2. In ogni caso ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC. 9. Legge applicabile 9.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana per tutti gli aspetti non espressamente trattati. 10. Foro competente 10.1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ... . 11. Tutela della privacy 11.1. Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data, ... Firma (il Locatore) ... Firma (il Conduttore) ... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 7 (Risoluzione del contratto); art. 9 (Legge applicabile); art. 10 (Foro competente) Firma (il Locatore) ... Firma (il Conduttore) ... 1. La giurisprudenza di merito ha ritenuto applicabile ai canoni scaduti il termine di prescrizione di cinque anni, posto che la locazione di hardware (e software) costituisce un leasing c.d. “di godimento” a causa della rapida obsolescenza tecnologica del prodotto (Trib. Catania 31 luglio 2001). CommentoI contratti informatici (o di utilizzazione del computer o ancora, più correttamente, i contratti a oggetto informatico) non sono oggetto di disciplina specifica. I contratti informatici si caratterizzano spesso, a prescindere dalla qualità delle parti (professionisti o consumatori), per il notevole squilibrio di forza contrattuale, innanzitutto sotto il profilo informativo, tra il fornitore e il cliente. Con particolare riguardo al contratto di locazione di hardware (generalmente concluso da un professionista), oggetto della formula che precede, esso è regolato dalle norme sulla locazione in generale dettate dal codice civile. Le obbligazioni assunte tipicamente dal locatore sono quindi quella della consegna al conduttore della cosa locata, la garanzia per i vizi non conosciuti o non facilmente conoscibili, la manutenzione straordinaria del bene e la garanzia del pacifico godimento della cosa. Il conduttore è viceversa tenuto a effettuare i pagamenti promessi, a utilizzare la cosa secondo la diligenza del buon padre di famiglia e infine a restituirla alla scadenza nello stesso stato in cui l'ha ricevuta. Non è infrequente l'inserimento di una clausola contrattuale che subordini la durata del contratto a tacito rinnovo, che naturalmente dovrà essere approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. Volendo poi offrire una panoramica più ampia sui contratti informatici aventi ad oggetto l'hardware, giova osservare che il contratto di compravendita di hardware è invece assoggettato alle regole proprie della compravendita, oltre che, in caso di contrattazione intercorsa tra un consumatore e un professionista, come spesso accade, alle norme del c.d. codice del consumo e dunque anche a quelle sulla vendita dei beni di consumo (artt. 128 ss.). Conseguentemente trovano applicazione le norme sulla garanzia per i vizi della cosa venduta (su cui, ad esempio, Cass. III, n. 34595/2023) e sulla garanzia di cui all'art. 1512 c.c., secondo cui il fornitore deve garantire il buon funzionamento delle macchine oggetto della compravendita. Per un caso giurisprudenziale recente si veda Trib. Palermo III, 27 luglio 2022. I principali tratti di specialità del contratto in oggetto sono costituiti dalle modalità e dai tempi della consegna, la quale non sempre coincide con la prestazione del consenso (è talvolta previsto che la consegna avvenga sul piano stradale esterno al luogo della vendita) e cui spesso, mediante apposita clausola, è subordinata la risoluzione del contratto di compravendita. Da ricordare, inoltre, che nel contratto di compravendita di hardware devono essere puntualmente indicate le specifiche tecniche del prodotto (inclusa la compatibilità dell'hardware con il software del cliente) e devono essere consegnati al cliente i documenti utili all'uso dell'hardware. Sono poi talvolta previste apposite clausole volte a disciplinare la compatibilità dell'hardware con il software del cliente, la formazione del personale, le caratteristiche del locale in cui sarà installato l'hardware, il collaudo, le modalità e i tempi del pagamento, ben potendo il contratto di compravendita prevedere il pagamento rateizzato. L'operazione di leasing di hardware è invece costruita secondo le regole forgiate nel tempo dalla prassi negoziale per l'operazione di leasing in generale, di cui, come noto, il legislatore ha offerto soltanto una definizione all'interno dell'art. 2 l. n. 183/1976 e oggi dell'art.1, comma 136, della l. n. 124/2017.E dunque, a fianco del contratto di locazione tra il professionista interessato all'acquisto di un determinato hardware (c.d. utilizzatore) e la società di leasing (concedente), si colloca il contratto di compravendita stipulato tra quest'ultima e il proprietario del bene (c.d. fornitore), che realizza un vero e proprio collegamento negoziale. A seconda del caso concreto (leasing finanziario ovvero leasing operativo o di godimento) trovano applicazione talune norme della vendita (in particolare della vendita a rate) ovvero della locazione. Ulteriori peculiarità sono costituite dall'impegno preso dal fornitore nei confronti del concedente di consegnare il bene all'utilizzatore e dall'obbligo del concedente, secondo buona fede, di risolvere il contratto di fornitura nel caso in cui sia stato consegnato all'utilizzatore un bene inidoneo all'uso o comunque non conforme (Cass. S.U., n. 19785/2015). Il contratto di assistenza e manutenzione dell'hardware, infine, sono riconducibili al contratto d'opera professionale ovvero, in caso di organizzazione professionale della parte che effettua la prestazione materiale, al contratto di appalto. L'attività di assistenza e manutenzione può consistere, a seconda dei casi e della gravità del problema riscontrato, in assistenza telefonica, in assistenza email ovvero nell'intervento diretto sull'hardware, nel luogo in cui questo si trova. Profili fiscali Nell'ipotesi nella quale venga acquistata la disponibilità dell'hardware mediante un contratto di locazione (anche noleggio operativo o “renting”), il locatario non deve ammortizzare i relativi costi ed inserire il cespite tra i beni aziendali, essendo gli stessi di proprietà della società di noleggio. I canoni corrisposti potranno essere dedotti, inclusa l'IVA. Si tratta di un vantaggio fiscale di rilievo rispetto al leasing dell'hardware in quanto i canoni sono interamente deducibili in un periodo che può essere più breve di quello minimo fiscalmente previsto per la locazione finanziaria. |