Contratto di leasing di hardwareInquadramentoCon il contratto di leasing di hardware una persona fisica o giuridica acquisisce il diritto di far uso di un hardware per scopi inerenti o estranei alla propria attività professionale. Si riconosce comunemente che tale contratto è soggetto alle regole dettate a proposito della locazione in generale e, in caso di contratto di leasing c.d. traslativo, alle norme sulla vendita a rate previste nel codice civile, oltre che, in caso di contrattazione intercorsa tra consumatore e professionista, alle regole del c.d. codice del consumo La formula che segue è stata redatta immaginando che l'operazione negoziale intercorra tra un consumatore e un professionista. Sono state nondimeno evidenziate le clausole che potrebbero essere inserite nel caso in cui la pattuizione riguardi due professionisti. FormulaTRA - la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... , - anche denominata “il Locatore” – E - il sig. ... , C.F. ... , nato a ... il giorno ... e residente in ... via ... - anche denominata “il Conduttore” - PREMESSO CHE A) il Locatore è una società che si occupa professionalmente di stipulare contratti di leasing con imprese, professionisti e persone fisiche in generale, godendo di rinomanza e buona fama nel settore; B) il Conduttore intende acquisire il godimento, per scopi estranei alla propria attività professionale, dell'hardware denominato ......... e meglio descritto all'interno dell'Allegato A del presente contratto; C) il Conduttore intende peraltro acquisire il diritto di acquisire la proprietà del suddetto hardware alla scadenza del contratto, di rinnovare il contratto ovvero di restituire il bene alla scadenza dello stesso. (Qualora il contratto sia sottoscritto da due professionisti la predetta clausola potrà essere sostituita dalla seguente: “il Conduttore intende acquisire il godimento, per scopi non estranei alla propria attività professionale, dell'hardware commercializzato dal Locatore e meglio descritto all'interno dell'Allegato A del presente contratto e riservarsi il diritto di opzione di acquisto del medesimo”). tanto premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue 1. Oggetto del contratto 1.1. Il Locatore si impegna ad acquistare da una società specializzata nella produzione e commercializzazione di hardware il prodotto ... , puntualmente descritto all'interno dell'allegato A del presente contratto e, di seguito, a concederne il godimento al Conduttore. 1.2. Il Locatore, dopo aver ricevuto in consegna l'hardware dalla suddetta società specializzata (da effettuarsi entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente contratto), entro i successivi cinque giorni lo consegnerà al Conduttore, all'indirizzo indicato nelle premesse di questo contratto, unitamente alle certificazioni di garanzia e ai documenti utili per il suo corretto utilizzo [1] . 1.3. In caso di mancata consegna del bene entro il termine di cui al paragrafo precedente e indipendentemente dalle circostanze che l'abbiano determinato, il Conduttore potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. 1.4. Alla scadenza del contratto il Conduttore potrà esercitare il diritto di opzione di acquisto del suddetto hardware, pretendere il rinnovo del contratto alle medesime condizioni contrattuali, ovvero restituire il bene al Locatore. 2. Durata del contratto 2.1. Il contratto produrrà effetti per ... anni dalla sottoscrizione del presente contratto, salvo quanto previsto dal paragrafo 1.4. 2.2. Qualora il conduttore opti per la restituzione del bene al termine del presente contratto, il Conduttore dovrà restituire immediatamente il prodotto al Locatore, dovendo in mancanza corrispondere al Locatore, a titolo di danni, € ... per ogni giorno di ritardo, salva la possibilità del Locatore di agire per il risarcimento dei danni che risultassero superiori. 2.3. Della restituzione sarà compilato apposito verbale di restituzione in doppio originale. 3. Corrispettivo 3.1. Quale corrispettivo della locazione dell'hardware indicato il Conduttore verserà al Locatore, il giorno cinque di ogni mese, un canone dell'importo di € ... 4. Garanzie 4.1. Il Locatore garantisce la corretta funzionalità dell'hardware e l'assenza di vizi che possano comunque diminuirne il valore per il periodo di un anno a far data dalla effettiva consegna del bene. 4.2. Nel caso in cui il Conduttore riscontri la presenza di vizi di qualsiasi natura, sarà tenuto a denunciarne prontamente l'esistenza al Locatore a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 4.3. Il Locatore si impegna fin d'ora a sostituire il bene che risultasse effettivamente viziato, all'esito delle verifiche tecniche compiute dallo stesso, impregiudicato ogni suo diritto nei confronti della società di leasing fornitrice. 5. Divieto di sublocazione 5.1. Al Conduttore è fatto espresso divieto di concedere in sublocazione il bene oggetto del presente contratto. 6. Responsabilità 6.1. Il Locatore non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno causato, anche a terzi, direttamente o indirettamente, dal cattivo uso dell'hardware che ne faccia il Conduttore, anche in caso di mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione allegata al presente contratto. 6.2. Il Conduttore si impegna a manutenere l'hardware concesso in locazione con l'opportuna diligenza, anche in considerazione del suo diritto di restituirlo al Locatore alla scadenza del contratto. 7. Risoluzione del contratto 7.1. In caso di mancato pagamento di due mensilità, anche non consecutivamente, il Locatore avrà diritto di risolvere il contratto, con effetti ex nunc, ai sensi dell'art. 1456 c.c. 8. Elezione domicilio 8.1. Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi indicate in epigrafe e pattuiscono che qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. 8.2. In ogni caso, ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC. 9. Legge applicabile 9.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana per tutti gli aspetti non espressamente trattati all'interno del presente documento contrattuale. 10. Foro competente 10.1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ... . 11. Tutela della privacy 11.1. Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data, ... Firma (il Locatore) ... Firma (il Conduttore) ... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 7 (Risoluzione del contratto); art. 9 (Legge applicabile); art. 10 (Foro competente). Firma (il Locatore) ... Firma (il Conduttore) ... 1. Nel contratto di compravendita, come nel contratto di leasing, sussiste per il venditore l'obbligazione di garantire il buon funzionamento della cosa venduta e quindi un determinato risultato che, nella fornitura congiunta di hardware e software, consiste nell'idoneità del complesso a conseguire i risultati cui mira l'acquirente, comunicati dallo stesso al venditore e da questi tenuti presenti nell'effettuare la fornitura di un determinato elaboratore e di determinati programmi (Cass. II, n. 8153/2000). CommentoI contratti informatici (o di utilizzazione del computer o ancora, più correttamente, i contratti a oggetto informatico) non sono oggetto di disciplina specifica. I contratti informatici si caratterizzano spesso, a prescindere dalla qualità delle parti (professionisti o consumatori), per il notevole squilibrio di forza contrattuale, innanzitutto sotto il profilo informativo, tra il fornitore e il cliente. Con particolare riguardo all'operazione di leasing di hardware, oggetto della formula che precede, essa è costruita secondo le regole forgiate nel tempo dalla prassi negoziale per l'operazione di leasing in generale, di cui, come noto, il legislatore ha offerto soltanto una definizione all'interno dell'art. 2 l. n. 183/1976 e, adesso, anche dell'art. 1, comma 136, della l. n. 124/2017.E dunque, a fianco del contratto di locazione tra il professionista interessato all'acquisto di un determinato hardware (c.d. utilizzatore) e la società di leasing (concedente), si colloca il contratto di compravendita stipulato tra quest'ultima e il proprietario del bene (c.d. fornitore), che realizza un vero e proprio collegamento negoziale. A seconda del caso concreto (leasing finanziario ovvero leasing operativo o di godimento) trovano applicazione talune norme della vendita (in particolare della vendita a rate) ovvero della locazione. Per una applicazione pratica recente si veda Trib. Milano XIII, n. 130/2023. Giova poi sottolineare, con riferimento al canone che il concedente è tenuto a corrispondere periodicamente, che Cass. III, n. 8603/2022 aveva rimesso gli atti al Primo Presidente affinché valuti l'opportunità di investire le Sezioni Unite della questione se l'accordo di indicizzazione con cui il canone è legato all'andamento del Libor e del cambio di valuta, introduca un elemento speculativo ed eventualmente quali siano le conseguenze sulla causa del contratto. Di seguito, però, Cass. sez. un., n. 5657/2023 ha escluso l'immeritevolezza di un simile accordo ai sensi dell'art. 1322 c.c. non potendo a tale conclusione condurre la natura aleatoria del contratto o l'introduzione di un elemento di aleatorietà all'interno di un contratto commutativo. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5657 del 2023 (conforme Cass. III, n. 28824/2023), hanno concluso nel senso che tale clausola non costituisce patto immeritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 c.c. (il giudizio di meritevolezza, infatti, va compiuto avendo riguardo allo scopo perseguito dalle parti, non alla sua convenienza, alla sua chiarezza o alla sua aleatorietà), né un derivato implicito, con conseguente inapplicabilità della disciplina del testo unico finanziario. Ulteriori peculiarità sono costituite dall'impegno preso dal fornitore nei confronti del concedente di consegnare il bene all'utilizzatore e dall'obbligo del concedente, secondo buona fede, di risolvere il contratto di fornitura nel caso in cui sia stato consegnato all'utilizzatore un bene inidoneo all'uso o comunque non conforme (Cass. S.U., n. 19785/2015). Per un inquadramento del contratto di leasing a seguito della l. n. 124/2017 si veda inoltre Cass. S.U., n. 2143/2021. Ritenendo utile offrire una panoramica più ampia dei contratti informatici, accomunati dall'elemento oggettivo, si osserva che il contratto di compravendita di hardware è assoggettato alle regole proprie della compravendita (compreso l'art. 1512 c.c., secondo cui il fornitore deve garantire il buon funzionamento delle macchine oggetto della compravendita), oltre che, in caso di contrattazione intercorsa tra un consumatore e un professionista, come spesso accade, alle norme del c.d. codice del consumo e dunque anche a quelle sulla vendita dei beni di consumo (artt. 128 ss.). I principali tratti di specialità del contratto in oggetto sono costituiti dalle modalità e dai tempi della consegna, la quale non sempre coincide con la prestazione del consenso (è talvolta previsto che la consegna avvenga sul piano stradale esterno al luogo della vendita) e a cui spesso, mediante apposita clausola, è subordinata la risoluzione del contratto di compravendita. Da ricordare, inoltre, che nel contratto di compravendita di hardware devono essere puntualmente indicate le specifiche tecniche del prodotto (inclusa la compatibilità dell'hardware con il software del cliente) e devono essere consegnati al cliente i documenti utili all'uso dell'hardware. Sono poi talvolta previste apposite clausole volte a disciplinare la compatibilità dell'hardware con il software del cliente, la formazione del personale, le caratteristiche del locale in cui sarà installato l'hardware, il collaudo, le modalità e i tempi del pagamento, ben potendo il contratto di compravendita prevedere il pagamento rateizzato. Il contratto di locazione di hardware (generalmente concluso da un professionista) è regolato dalle norme sulla locazione in generale dettate dal codice civile. Le obbligazioni assunte tipicamente dal locatore sono quindi quella della consegna al conduttore della cosa locata, la garanzia per i vizi non conosciuti o non facilmente conoscibili, la manutenzione straordinaria del bene e la garanzia del pacifico godimento della cosa. Il conduttore è viceversa tenuto a effettuare i pagamenti promessi, a utilizzare la cosa secondo la diligenza del buon padre di famiglia e infine a restituirla alla scadenza nello stesso stato in cui l'ha ricevuta. Non è infrequente l'inserimento di una clausola contrattuale che subordini la durata del contratto a tacito rinnovo, che naturalmente dovrà essere approvata specificamente per iscritto ai sensi dell'art. 1341 c.c. Il contratto di assistenza e manutenzione dell'hardware, infine, sono invece riconducibili al contratto d'opera professionale ovvero, in caso di organizzazione professionale della parte che effettua la prestazione materiale, al contratto di appalto. L'attività di assistenza e manutenzione può consistere, a seconda dei casi e della gravità del problema riscontrato, in assistenza telefonica, in assistenza email ovvero nell'intervento diretto sull'hardware, nel luogo in cui questo si trova. Profili fiscali La legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre n. 208), ha introdotto il cd. superammortamento per i beni materiali strumentali all'esercizio dell'impresa. La Legge di stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) ha previsto la proroga di questa agevolazione al 31 dicembre 2017 e ha introdotto il c.d. iperammortamento, con una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione per determinate categorie di beni. Per tale agevolazione, la legge di bilancio 2018 (legge 27 dicembre 2017, n. 27) ha, successivamente, previsto la proroga anche per il 2018 per gli investimenti (in beni materiali strumentali nuovi), che siano stati effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 oppure entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. L'articolo 1, commi 14-20, della legge di bilancio 2018 prevede inoltre una serie di novità in ordine ai vantaggi fiscali del leasing di beni strumentali all'esercizio dell'attività di impresa. La prima è la modifica della percentuale di maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali all'impresa nuovi, acquistati o presi in leasing finanziario (c.d. superammortamento), che diminuisce dal 40%, al 30%. In relazione al beneficio fiscale del c.d. “superammortamento” per i beni in leasing deve rilevarsi che la maggiorazione percentuale del costo di acquisto spetta solo per la quota capitale e non per l'intero canone di leasing. In ordine alle modalità di effettuazione del calcolo del c.d. “superammortamento”, ovvero se esso debba essere effettuata utilizzando la durata civile o fiscale del bene, l'Agenzia delle Entrate, nella Circolare 23/E del 26 maggio 2016 ha chiarito che "anche nel caso di un bene acquisito attraverso un contratto di leasing, la deduzione della maggiorazione non dipenda dal comportamento civilistico adottato dal contribuente, ma avviene in base alle regole fiscali stabilite dall'articolo 102, comma 7 del TUIR". I chiarimenti resi dall'Agenzia delle Entrate sono stati ribaditi in seguito nella Circolare 4/E del 30 marzo 2017. L'art. 102, comma 7 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevede poi la deduzione dei canoni di locazione finanziaria per un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988. Con la risoluzione 132/E del 24 ottobre 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di fruire della proroga del c.d. “maxi ammortamento” al 30 giugno 2018 e del c.d. “iperammortamento” al 30 settembre 2018 per gli investimenti in leasing effettuati secondo particolari modalità. È questo il caso in cui, dopo aver effettuato l'ordine e versato al fornitore l'acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisto del bene entro il entro il 31 dicembre 2017, l'investitore decida, dopo tale data di acquistare il bene direttamente dal fornitore oppure di acquisire il bene in leasing. Nel primo caso la spettanza del maxi o iperammortamento è dovuta al fatto che, trattandosi a tutti gli effetti di un bene in proprietà, le condizioni relative all'ordine e all'acconto minimo risultano rispettate. Nella seconda ipotesi, invece, l'acquisto del bene viene effettuato dalla società di leasing, che lo concede poi in godimento al contribuente. In quest'ultima fattispecie l'investitore ha due alternative, di cui la prima è compensare l'acconto versato al fornitore con il maxicanone iniziale da corrispondere alla società di leasing. Quest'ultima concederà il bene in locazione finanziaria ed effettuerà il pagamento al fornitore per la differenza. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il contribuente può fruire del c.d. “maxi” o “iperammortamento” purché alla data del 31 dicembre 2017 abbia effettuato l'ordine di pagamento e versato un acconto pari almeno al 20% del prezzo finale. Secondo l'Agenzia delle Entrate non ha invece rilevanza il fatto che l'impegno venga inizialmente assunto nei confronti del fornitore e che l'acconto, a seguito della compensazione si trasformi sostanzialmente in un maxicanone. Oppure l'investitore può ottenere la restituzione dell'acconto da parte del fornitore del bene. In questo caso la società di leasing concedente dà il bene in locazione finanziaria all'investitore e pagherà il prezzo per intero al fornitore. Pure in questa ipotesi l'Agenzia delle Entrate ritiene, per ragioni analoghe a quelle di cui sopra, che il contribuente possa fruire del c.d. “maxi” o “iperammortamento”, purché però al momento della restituzione dell'acconto da parte del fornitore e di stipula del contratto di leasing, venga corrisposto al locatore un maxicanone in misura almeno pari a tale acconto, e venga inserito nel contratto di leasing il riferimento all'ordine originariamente effettuato con il fornitore del bene. |