Contratto di licenza d'uso di softwareInquadramentoCon il contratto di licenza d'uso di software una persona fisica o giuridica acquista la titolarità del diritto di fare uso, per scopi estranei o non estranei alla propria attività professionale, del software di cui è proprietario un terzo, generalmente una persona giuridica. Tale contratto è assoggettato alle norme generali sulla locazione (ovvero, a seconda delle impostazioni, sulla vendita) di cui al codice civile, oltre che, in caso di contrattazione intercorsa tra consumatore e professionista, alle norme previste dal codice del consumo. FormulaTRA - la Società ... , con sede legale in ... via ... n. ... , Partita IVA n. ... , in persona del legale rappresentante, sig. ... , nato a ... , il ... residente in ... , via ... n. ... , Codice Fiscale ... , - anche denominata “il Licenziante” – E - il sig. ... , C.F. ... , nato a ... il giorno ... e residente in ... via ... - anche denominata “il Licenziatario” - PREMESSO CHE A) il Licenziante ha ideato e realizzato il software puntualmente descritto all'interno dell'allegato A del presente contratto ed è titolare dei relativi diritti di sfruttamento economico; B) il Licenziante si occupa professionalmente della commercializzazione di hardware, software e altri prodotti informatici, godendo di rinomanza e buona fama nel settore; C) Il Licenziatario intende acquisire il diritto di utilizzare, per scopi estranei alla propria attività professionale, il software commercializzato dal Licenziante e meglio descritto all'interno dell'Allegato A del presente contratto; convengono e stipulano quanto segue 1. Oggetto del contratto 1.1. Con il presente contratto il Licenziante concede al Licenziatario, senza esclusiva, il diritto di fare uso del software puntualmente descritto all'interno dell'allegato A del presente contratto. Il Licenziatario dichiara di conoscere le specifiche tecniche del prodotto venduto descritte all'interno dell'allegato A del presente contratto. 1.2. Il Licenziante, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, consegna al Licenziatario, su apposito supporto informatico, il software indicato, oltre alle certificazioni di garanzia e ai documenti utili al suo corretto utilizzo. 1.3. Al licenziatario è fatto espresso divieto di concedere a terzi, in qualsiasi forma, il godimento del software oggetto del presente contratto [1] . 2. Durata 2.1. Il presente contratto ha la durata di un anno a partire dalla sua sottoscrizione e non si rinnoverà tacitamente alla scadenza. Decorso detto termine il Licenziatario non potrà farne più uso, essendo peraltro il software configurato in modo tale da impedirne l'utilizzo oltre la scadenza. 3. Corrispettivo 3.1. Quale corrispettivo del diritto di utilizzazione del software indicato il Licenziatario verserà al Licenziante, contestualmente alla firma del presente documento contrattuale, un importo pari a € ... , al netto dell'IVA. 4. Garanzie 4.1. Il Licenziante garantisce la corretta funzionalità e l'assenza di vizi che possano comunque diminuirne il valore. 4.2. Laddove il Licenziante riscontrasse la presenza di vizi di qualsiasi natura, sarà tenuto a denunciarne prontamente l'esistenza a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 4.3. Il Licenziante si impegna anche a sostituire il bene che risultasse effettivamente viziato, all'esito delle verifiche tecniche compiute dallo stesso ovvero, in caso di impossibilità oggettiva di provvedere alla sua sostituzione, a restituire il prezzo corrisposto dal Licenziatario. 4.4. Non è dovuta alcuna garanzia in caso di mancato rispetto, da parte del Licenziatario, delle indicazioni contenute nella documentazione allegata al presente contratto. 5. Responsabilità 5.1. Il Licenziante non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno causato, anche a terzi, direttamente o indirettamente, dal cattivo uso del software che ne faccia il Licenziatario, anche in caso di mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione allegata al presente contratto. 6. Elezione domicilio 6.1. Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi indicate in epigrafe e pattuiscono che qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. 6.2. In ogni caso ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC. 7. Legge applicabile 7.1. Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana per tutti gli aspetti non espressamente regolati dal presente contratto. 8. Foro competente 8.1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ... . 9. Tutela della privacy 9.1. Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data ... Firma (il Licenziante) ... Firma (il Licenziatario) ... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 7 (Legge applicabile); art. 8 (Foro competente) Firma (il Licenziante) ... Firma (il Licenziatario) ... 1. Si osservi a tal riguardo che la concessione di licenza di uso del software effettuata dal titolare, a favore di una impresa il cui ramo di azienda sia stato successivamente ceduto a terzi, rientra tra i contratti nei quali può subentrare l'acquirente dell'azienda, ma solo in mancanza di una specifica pattuizione contraria tra il titolare del diritto e il suo contraente licenziatario. Infatti, la personalità del diritto in questione, legato all'inventiva, implica di regola il dominio pieno del suo titolare anche sulla determinazione dell'uso da parte dei terzi (Cass. I, n. 16041/2011). CommentoRispetto al contratto di licenza d'uso di software vi è da osservare che suo tramite il titolare del diritto di sfruttamento economico del software (detto licenziante) concede a un terzo (detto licenziatario) il diritto di godimento del programma nei limiti previsti dalla legge. Con il termine software s'intende invece il programma, separato dall'elaboratore (hardware), ma necessario al suo funzionamento ovvero in grado permettere il compimento di altre funzioni. Il software è considerato creazione intellettuale ed è dunque protetto dagli artt. 64-bis ss. l. n. 633/1941, che subordinano lo sfruttamento economico del diritto al consenso del titolare. Per la verità si era inizialmente discusso dell'applicabilità della normativa sui diritti di autore ovvero delle regole sula protezione delle invenzioni industriali. Fu poi emanata la direttiva n. 91/250/CEE, recepita internamente dal d.lgs. n. 518/1992, che ha per l'appunto modificato il r.d. in tema di diritti d'autore, inserendo una nuova sezione all'interno del capo IV (artt. 64-bisa 64-qua ter). Per quanto più interessa in questa sede, a mente del citato art. 64-bis il titolare del diritto può autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso (per un'applicazione giurisprudenziale si veda Trib. Firenze, n. 1598/2019). Secondo l'art. 64-ter, comma 1, le attività di cui alla lett. a) e b) dell'art. 64-bis non sono soggette all'autorizzazione del titolare allorché siano necessarie per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori. A mente dell'art. 64-ter, comma 2, non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Infine il comma 3 prevede che chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Inoltre, sono nulle le clausole pattuite in violazione del presente comma e del precedente. In giurisprudenza si veda ad esempio Trib. Firenze sez. imprese, n. 1598/2019. A livello tipologico occorre fare menzione della licenza d'uso c.d. “a strappo” (“shrink-wrap license”), la cui peculiarità consiste nel fatto che sull'involucro del software sono riportate le condizioni generali di contratto. In tal caso l'accettazione delle condizioni del software sarebbe determinata, secondo alcuni autori, dall'apertura dell'involucro. Vi è poi la licenza d'uso c.d. OEM (“original equipment manifacturing”), ove il software è abbinato all'hardware. Se l'acquirente non accetta il godimento del software, ha diritto a ottenere la restituzione di quanto versato. Si deve infine ricordare che il titolare del software, in mancanza di cessione dei relativi diritti a terzi, può tutelarsi anche con l'azione di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c. È comunque previsto il presidio della sanzione penale, ad esempio ai sensi dell'art. 171-bis r.d. n. 633/1941, volto a fronteggiare il fenomeno della riproduzione abusiva di software (al riguardo Cass. II, n. 8720/2023). Il contratto in commento è ritenuto soggetto alle norme generali sulla locazione (ovvero, a seconda delle impostazioni, sulla vendita) di cui al codice civile, oltre che, in caso di contrattazione intercorsa tra consumatore e professionista, alle norme previste dal codice del consumo. A proposito dell'applicabilità delle norme in materia di locazione si veda ad esempio Cass. III, n. 22242/2022. Le clausole più ricorrenti all'interno del contratto di licenza d'uso di software sono quelle che appongono limitazioni territoriali alla licenza, limitazioni alla possibilità di riprodurre il software, limitazioni alla possibilità di modificare il programma, limitazioni alla trasferibilità del programma, oppure che stabiliscono un diritto di esclusiva e che impongono obblighi di riservatezza. A proposito del contratto di licenza di software la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che chi acquista un personal computer in cui sia stato preinstallato un software di funzionamento (c.d. sistema operativo) ha diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo a essa specificamente riferibile (Cass. III, n. 19161/2014). La giurisprudenza di merito ha inoltre affermato che, in mancanza di apposite previsioni contrattuali relative alla licenza d'uso, la richiesta di rimborso relativa al software non è assoggettata a termini temporali particolari desumibili altrimenti (Trib. Monza I, n. 1734/2020). La giurisprudenza di legittimità ha poi avuto modo di richiamare l'art. 1455 c.c., e precisamente il concetto ivi espresso di non scarsa importanza dell'inadempimento, per rigettare la domanda di risoluzione di un contratto di licenza di software a fronte della leggera e comunque non costante lentezza di quest'ultimo (Cass. II, n. 6586/2017). I contratti di sviluppo e di implementazione di software possono invece essere assimilati al contratto di appalto ovvero, in dipendenza del caso concreto, al contratto di opera professionale. Da segnalare, a proposito del primo dei due contratti, che le parti pattuiscono comunemente che qualsiasi diritto relativo alla proprietà intellettuale connesso alla realizzazione del software oggetto del contratto è di esclusiva proprietà del cliente e che il fornitore non può diffondere le conoscenze acquisite nel corso delle trattative e dell'esecuzione del contratto. Profili fiscali Rispetto al costo correlato alla licenza d'uso del software vanno operate alcune distinzioni. In primo luogo, occorre considerare il cd. software di base, categoria cui vanno ricondotti i programmi che consentono il funzionamento dei programmi, come i sistemi operativi (p. es. Windows o macOS), che sono essenziali per il funzionamento del computer stesso. Il loro costo d'acquisto, generalmente effettuato una tantum e quindi è equiparato alle immobilizzazioni materiali, cioè quei beni che concorrono all'attività produttiva per un periodo superiore al singolo esercizio. Con riferimento ai software applicativi, ossia ai programmi che consentono al computer di eseguire specifiche funzioni, adatte alle esigenze dell'utente va operata una distinzione fondamentale. In particolare, se il software è acquisito con licenza d'uso a tempo indeterminato: i costi di questa fattispecie dovranno essere inseriti analogamente nel riquadro dei “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”. Diversamente, se il software applicativo è acquisito con licenza d'uso a tempo determinato: se la licenza prevede pagamenti periodici, i costi dovranno seguire il principio della competenza. Se, invece, la licenza prevede un pagamento iniziale una tantum, allora i costi dovranno essere iscritti fra i “Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno”. I costi di questo dovranno essere ammortati lungo il periodo d'uso. A riguardo, non può trascurarsi che il super ammortamento per il 2018 può essere applicato anche sul software con una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali (software, appunto) funzionali alla trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 (ovvero quei beni ricompresi nell'allegato B alla l. n. 232/2016), per i soggetti che usufruiscono dell'iper ammortamento (pari all'aumento del 250% delle quote di ammortamento rispetto al costo di acquisto) per gli investimenti effettuati nel 2018, con l'ampliamento dei software ammissibili. |