Contratto di sviluppo di softwareInquadramentoCon il contratto di sviluppo di software una parte, generalmente una persona giuridica, si impegna a sviluppare un software secondo le indicazioni fornite dal cliente, che acquisisce la titolarità dei relativi diritti di sfruttamento economico. Le norme applicabili al contratto in oggetto sono quelle dettate dal codice civile a proposito del contratto di appalto in generale ovvero, in dipendenza delle peculiarità del caso concreto, del contratto di prestazione d'opera. Formula
CONTRATTO DI SVILUPPO DI SOFTWARE TRA - la Società ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ...., - anche denominata “il Fornitore” - E - il Sig. ...., C.F. ...., nato a .... il giorno .... e residente in .... via .... - anche denominata “il Cliente” - PREMESSO CHE A) il Fornitore si occupa professionalmente della commercializzazione di hardware, di software e di altri prodotti informatici, godendo di rinomanza e buona fama nel settore; B) il Cliente intende commissionare al Fornitore la realizzazione di un software per ...., da utilizzare nell'ambito della propria attività di impresa, secondo le specifiche indicate nell'Allegato A del presente contratto; C) il Fornitore dichiara di possedere le competenze tecniche e tutte le conoscenze necessarie alla realizzazione del suddetto software; tanto premesso, da considerarsi parte integrale e sostanziale del presente contratto, le Parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 1. Oggetto del contratto 1.1. Con il presente contratto il Fornitore si impegna a sviluppare e fornire il software richiesto dal Cliente, secondo le specifiche contenuto all'interno dell'allegato A del presente contratto. 1.2. Il Fornitore consegnerà al Cliente il software suindicato entro il termine essenziale di .... dalla sottoscrizione del presente contratto, potendo in mancanza il Cliente risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1457 c.c. 1.3. Il Fornitore consegnerà al Cliente il software suindicato, nei termini pattuiti, unitamente alle certificazioni di garanzia e ai documenti utili al suo corretto utilizzo. 2. Corrispettivo 2.1. Quale corrispettivo il Cliente verserà al Fornitore, al momento della consegna, l'importo di € ...., al netto dell'IVA. 3. Garanzie 3.1. Il Fornitore dichiara di garantire la corretta funzionalità e l'assenza di vizi che possano comunque diminuirne il valore per il periodo di due anni a far data dalla effettiva consegna del bene. 3.2. Laddove il Cliente riscontri la presenza di vizi di qualsiasi natura, sarà tenuto a denunciarne l'esistenza prontamente e comunque, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla loro scoperta, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 3.3. Il Fornitore si impegna anche a sostituire il bene che risultasse effettivamente viziato, all'esito delle verifiche tecniche compiute dallo stesso ovvero, in caso di impossibilità oggettiva di provvedere alla sua sostituzione, a restituire il prezzo corrisposto dal Cliente. 4. Responsabilità 4.1. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile di qualsiasi danno causato, anche a terzi, direttamente o indirettamente, dal cattivo uso del software che ne faccia il Cliente, anche in caso di mancato rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione allegata al presente contratto. 5. Proprietà intellettuale 5.1. Le Parti convengono espressamente che qualsiasi diritto connesso alla realizzazione del software oggetto del presente contratto sarà di esclusiva proprietà del Cliente e che il Fornitore non diffonderà in alcun modo a terzi le conoscenze acquisite nel corso delle trattative e dell'esecuzione del presente contratto [1]. 6. Elezione di domicilio 6.1. Le Parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le sedi indicate in epigrafe e pattuiscono che qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. 6.2. In ogni caso, ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC. 7. Legge applicabile 7.1. Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati dal presente contratto. 8. Foro competente 8.1. Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ..... 9. Tutela della privacy 9.1. Le Parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente in tema di tutela della privacy, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data .... Firma il Fornitore .... Firma il Cliente .... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c le seguenti clausole: art. 7 (Legge applicabile); art. 8 (Foro competente). Firma il Fornitore .... Firma il Cliente .... [1]Si osservi che l'azione generale di arricchimento, disciplinata dall'art. 2041 c.c., non è esperibile dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per ottenere un indennizzo in relazione all'ideazione ed elaborazione di un software utilizzato dall'azienda del datore, atteso che nella specie trovano applicazione le azioni previste dagli artt. 156 e seguenti della l. n. 633/1941 (Cass. lav., n. 8694/2018). CommentoCon riguardo ai contratti di sviluppo di software (ma anche di implementazione di software), oggetto della formula che precede, occorre notare che a quelli è comunemente ritenuta applicabile la disciplina del contratto di appalto ovvero, in dipendenza del caso concreto, del contratto d'opera professionale. Da segnalare, a proposito del contratto di sviluppo di software, che le parti pattuiscono comunemente che qualsiasi diritto relativo alla proprietà intellettuale connesso alla realizzazione del software oggetto del contratto è di esclusiva proprietà del cliente e che il fornitore non può diffondere le conoscenze acquisite nel corso delle trattative e dell'esecuzione del contratto. In tal senso, da ultimo, Trib. Torino sez. imprese, n. 3959/2020. Si ritiene a questo punto opportuno individuare le linee essenziali del più comune contratto di licenza di software. Con il contratto di licenza d'uso di software il titolare del diritto di sfruttamento economico del software (detto licenziante) concede a un terzo (detto licenziatario) il diritto di godimento del programma nei limiti previsti dalla legge. Con il termine software s'intende il programma, separato dall'elaboratore (hardware), ma necessario al suo funzionamento ovvero in grado permettere il compimento di altre funzioni. Il software è considerato creazione intellettuale ed è dunque protetto dagli artt. 64-bis ss. l. n. 633/1941, che subordinano lo sfruttamento economico del diritto al consenso del titolare. Per la verità si era inizialmente discusso dell'applicabilità della normativa sui diritti di autore ovvero delle regole sula protezione delle invenzioni industriali. Fu poi emanata la direttiva n. 91/250/CEE, recepita internamente dal d.lgs. n. 518/1992, che ha per l'appunto modificato il r.d. in tema di diritti d'autore, inserendo una nuova sezione all'interno del capo IV (artt. 64-bis a 64-quater). Per quanto più interessa in questa sede, a mente del citato art. 64-bis il titolare del diritto può autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. Secondo l'art. 64-ter, comma 1, le attività di cui alla lett. a) e b) dell'artt. 64-bis non sono soggette all'autorizzazione del titolare allorché siano necessarie per l'uso del programma conformemente alla sua destinazione da parte del legittimo acquirente, inclusa la correzione degli errori (per un’applicazione giurisprudenziale si veda Trib. Firenze, n. 1598/2019). A mente dell'art. 64-ter, comma 2, non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. Infine il comma 3 prevede che chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma, allo scopo di determinare le idee e i principi su cui è basato ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Inoltre sono nulle le clausole pattuite in violazione del presente comma e del precedente. A livello tipologico occorre fare menzione della licenza d'uso c.d. “a strappo” (“shrink-wrap license”), la cui peculiarità consiste nel fatto che sull'involucro del software sono riportate le condizioni generali di contratto. In tal caso l'accettazione delle condizioni del software sarebbe determinata, secondo alcuni autori, dall'apertura dell'involucro. Vi è poi la licenza d'uso c.d. OEM (“original equipment manifacturing”), ove il software è abbinato all'hardware. Se l'acquirente non accetta il godimento del software, ha diritto di ottenere la restituzione di quanto versato. Si deve infine ricordare che il titolare del software, in mancanza di cessione dei relativi diritti a terzi, può tutelarsi con l'azione di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 n. 1 e n. 3 c.c. È comunque previsto il presidio della sanzione penale, ad esempio ai sensi dell'art. 171-bis l. n. 633/1941, volto a fronteggiare il fenomeno della riproduzione abusiva di software. Il contratto di licenza d'uso di software è ritenuto soggetto alle norme generali sulla locazione (ovvero, a seconda delle impostazioni, sulla vendita) di cui al codice civile, oltre che, in caso di contrattazione intercorsa tra consumatore e professionista, alle norme previste dal codice del consumo. Le clausole più ricorrenti all'interno del contratto di licenza d'uso di software sono quelle che appongono limitazioni territoriali alla licenza, limitazioni alla possibilità di riprodurre il software, limitazioni alla possibilità di modificare il programma, limitazioni alla trasferibilità del programma, oppure che stabiliscono un diritto di esclusiva e che impongono obblighi di riservatezza. Talvolta all'interno del contratto di sviluppo di software sono inserite previsioni relative all'assistenza e alla manutenzione. A proposito del contratto di assistenza e di manutenzione la Corte di legittimità ha recentemente escluso la possibilità di qualificarlo come somministrazione, con conseguente inapplicabilità, nel caso di specie, dell'art. 74 l. fall. nel testo anteriore alla riforma del 2006, riguardante solo le vendite a consegne ripartite ed il contratto di somministrazione (Cass. I, n. 18179/2019). Per una recente vicenda giurisprudenziale relativa al corretto adempimento di un contratto di assistenza: Cass. VI, n. 14421/2021. A proposito del contratto di licenza di software la giurisprudenza di legittimità ha recentemente chiarito che chi acquista un personal computer in cui sia stato preinstallato un software di funzionamento (c.d. sistema operativo) ha diritto, qualora non intenda accettare le condizioni della licenza d'uso del software propostegli al primo avvio del computer, di trattenere quest'ultimo restituendo il solo software oggetto della licenza non accettata, a fronte del rimborso della parte di prezzo a essa specificamente riferibile (Cass. III, n. 19161/2014). La giurisprudenza di merito ha inoltre affermato che, in mancanza di apposite previsioni contrattuali relative alla licenza d’uso, la richiesta di rimborso relativa al software non è assoggettata a termini temporali particolari desumibili altrimenti (Trib. Monza I, n. 1734/2020). Profili fiscali I costi relativi alle implementazioni dei software devono essere capitalizzati solo quando sia apportato un miglioramento sostanziale del software di base o quando venga allungata la vita utile dello stesso. Peraltro, poiché l'implementazione non è utilizzabile autonomamente, i costi che devono essere capitalizzati vanno aggiunti al valore del software sottostante. Per quanto riguarda gli ammortamenti, questi devono essere calcolati sul nuovo valore considerando la vita residua del software. Tale valore è costituito dalla somma del valore netto contabile del software di base (valore originario al netto degli ammortamenti) e il costo dell'implementazione. Se l'implementazione comporta la sostituzione di una precedente, quest'ultima e i relativi ammortamenti devono essere stornati. Nel caso in cui, in seguito all'implementazione, si abbia anche la variazione della vita utile del software, si deve predisporre un nuovo piano d'ammortamento. Il valore da considerare è sempre quello costituito dalla somma tra il valore netto contabile del software di base e i costi sostenuti per l'implementazione. L'implementazione non può avere una rilevanza specifica, al di fuori del bene al quale si riferisce. La variazione della vita utile del bene comporta il cambiamento di una stima con una rettifica che deve essere rilevata attraverso il meccanismo degli ammortamenti. |