Contratto di master franchising

Nicola Rumine

Inquadramento

La l. n. 129/2004 ha disciplinato per la prima volta nell'ordinamento giuridico italiano il contratto di affiliazione commerciale, meglio noto come franchising, sebbene tale contratto fosse diffuso da tempo nella prassi del commercio. Esso è definito dall'art. 1 della stessa l. n. 129/2004 come un contratto tra soggetti giuridici economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (c.d. franchisor) concede la disponibilità all'altra (c.d. franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi. Tale figura contrattuale è assai ricorrente anche tra imprenditori di differenti paesi per cui, a quest'ultimo proposito, si parla di franchising internazionale. Più precisamente, si ha franchising internazionale quando il franchisor ed il franchisee appartengono a due Stati diversi, oppure quando il territorio nel quale opera il franchisee è diverso da quello del franchisor. Nell'ambito del franchising internazionale si distinguono due tipologie: il franchising diretto, il quale prevede la stipulazione diretta di un contratto tra il franchisor con un franchisee locale e il master franchising con il quale, invece, la parte franchisor concede all'altra (il franchisee o sub-franchisor), dietro corrispettivo finanziario diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi di franchising con terzi (franchisees o sub-franchisees).

Formula

CONTRATTO DI MASTER FRANCHISING

TRA

- Ditta ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ....,

- (il “Franchisor”) -

E

Società ...., con sede legale nel paese .... a .... in .... via .... n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ....,

- (il “Sub-franchisor”) -

PREMESSO CHE

A) il “franchisor” ha sviluppato esperienza e conoscenze specifiche nel settore della ...., in particolare .... e dispone di .... operante sotto l'insegna .... posto in ...., via ....;

B) il “franchisor” è proprietario del marchio e del logo ...., depositati in .... rispettivamente con il n. .... ed il n. .... che contraddistinguono i servizi di ...., in particolare nel segmento “ .... “ e tutti i relativi servizi accessori e collaterali al settore in oggetto;

C) il “franchisor” ha creato e perfezionato un'esclusiva metodologia operativa per la promozione la gestione e l'assistenza dell'attività di ...., metodologia che include un insieme di principi, procedure, tecniche commerciali e conoscenze specifiche che gli hanno fatto assumere una posizione nel settore della ...., con riferimento in particolare a ....;

D) il “franchisor” desidera espandere e sviluppare l'attività di franchising all'estero precisamente in .... mediante un master franchisee che avvierà e gestirà in proprio, ovvero procaccerà e assisterà i subfranchisees, per avviare e gestire numerose attività con la medesima immagine del “Franchisor”, impegnandosi ad osservare tutti gli obblighi imposti nel presente contratto al fine di garantire l'identità e unicità di tutti i punti vendita appartamenti alla rete ....;

E) il “franchisor” e il “sub-franchisor” sono imprese indipendenti ed autonome, ciascuna con separata responsabilità imprenditoriale, finanziaria e legale;

F) il “sub-franchisor” dichiara di aver ricevuto dal “franchisor”, nel termine dei 30 giorni precedenti alla sottoscrizione del presente contratto di affiliazione commerciale, copia completa dello stesso corredato dei seguenti allegati1: a) principali dati relativi all'Affiliante, tra cui ragione e capitale sociale; b) indicazione dei marchi utilizzati nel sistema, con gli estremi della relativa registrazione o del deposito, o della licenza concessa all'affiliante dal terzo, che abbia eventualmente la proprietà degli stessi, o la documentazione comprovante l'uso concreto del marchio; c) una sintetica illustrazione degli elementi caratterizzanti l'attività oggetto dell'affiliazione commerciale; d) una lista degli affiliati al momento operanti nel sistema e dei punti vendita diretti dell'affiliante; e) l'indicazione della variazione, anno per anno, del numero degli affiliati con relativa ubicazione negli ultimi .... anni o dalla data di inizio dell'attività dell'affiliante, qualora esso sia avvenuto da meno di .... anni; f) la descrizione sintetica degli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali, promossi nei confronti dell'affiliante e che si siano conclusi negli ultimi tre anni, relativamente al sistema di affiliazione commerciale in esame, sia da affiliati, sia da terzi privati o da pubbliche autorità, nel rispetto delle vigenti norme sulla privacy, di cui al d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy), al Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) e ai relativi decreti ministeriali di attuazione.

Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le parti

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Oggetto del contratto 2

1.1. Il “franchisor” concede al “sub-franchisor” che accetta, il diritto durante la vigenza del presente contratto di avviare e gestire in proprio le attività di franchising di ...., sfruttando la medesima immagine del “franchisor”, nonché il diritto di procacciare e assistere i sub franchisees sul territorio dello Stato di .....

1.2. Al fine di completare l'oggetto del presente contratto e con modalità strettamente necessarie a tale scopo, il “franchisor” concede al “sub-franchisor”, che accetta, il diritto a utilizzare nei limiti sotto indicati:

a) il Marchio ...., il logo, le insegne e tutti gli altri elementi stilistico-pubblicitari caratterizzanti il Marchio suddetto, dei quali il “franchisor” fornirà al “sub-franchisor” il modello e tutte le caratteristiche, con obbligo di rivolgersi, a spese dello stesso “sub-franchisor”, esclusivamente ai fornitori indicati dal “franchisor” per i relativi acquisti, salvo deroghe espressamente concesse dal “franchisor”;

b) il Metodo ...., inteso come il patrimonio delle conoscenze tecnico-scientifiche, con le procedure tecnico-operative connesse e i relativi manuali operativi, nonché l'insieme di principi, procedure, tecniche commerciali, strategie di marketing, pubblicità, programmi di gestione della clientela e conoscenze specifiche del settore. Inoltre fornisce un patrimonio di conoscenze pratiche non brevettate (know-how) derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'Affiliante, patrimonio che è segreto, sostanziale, individuato e specificamente consistente in .... 3 .

2. Divieto di cessione e sub-concessione licenza d'uso di Marchio

In ogni caso, la licenza d'uso del Marchio e del Metodo .... non potrà essere ceduta, né rilasciata in sub- concessione a terzi senza autorizzazione scritta del “franchisor”.

Le parti potrebbero inoltre pattuire una clausola di esclusiva, come suggerito di seguito: “Il franchisor fornirà tutti i suoi prodotti in esclusiva, per la menzionata zona, al “sub-franchisor”, il quale non potrà immagazzinare prodotti della concorrenza, anche se di proprietà di terzi e non potrà concedere il recapito ai concorrenti”.

3. Investimento minimo del Franchisor

Il “sub-franchisor” dichiara di effettuare un investimento pari a € .... (Euro .... / ....) relativo alle seguenti voci: ....

4. Corrispettivo

4.1. II “sub-franchisor” si obbliga a corrispondere al “franchisor” l'importo di € .... ( ....) oltre all'IVA, a titolo di corrispettivo di affiliazione che viene corrisposto contestualmente all'accettazione della presente proposta.

4.2. Il “sub-franchisor” dovrà inoltre corrispondere al “franchisor” una percentuale (royalty) pari al .... % commisurata al giro d'affari realizzato dal medesimo e dai sub-franchisees.

5. Vincolo di destinazione del Marchio

5.1. Il “sub-franchisor” non potrà svolgere altra attività, anche se attraverso una diversa struttura o per interposta persona, con l'utilizzo del Marchio .... o con qualsiasi altro marchio che contenga o sia simile al nome .... se non previa autorizzazione scritta del “franchisor”.

5.2. il “sub-franchisor” inoltre non potrà, per tutta la durata del presente contratto, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia veste, possedere partecipazioni dirette o indirette in società esercenti questo tipo di attività, se non previa autorizzazione scritta del “franchisor”.

6. Prezzo imposto

Il “franchisor” fornirà mediante invio periodico di appositi listini, i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti che il “sub-franchisor” e i sub-franchisees saranno tenuti ad applicare e che dovranno essere esposti su tutti i prodotti in modo chiaro e leggibile.

7. Oneri retributivi e contributivi e utenze

Gli oneri retributivi e contributivi sono a totale carico del “sub-franchisor” e dei sub-franchisees da lui procacciati.

tutti i contratti di somministrazione per le utenze sono a carico del “sub-franchisor” e dei sub-franchisees da lui procacciati.

8. Controlli del Franchisor

8.1 Il “franchisor” può in ogni momento effettuare controlli per accertare il rispetto della politica commerciale e dell'immagine.

8.2 II “franchisor” ha diritto di effettuare tutti i controlli che riterrà opportuni per verificare il raggiungimento e il successivo mantenimento da parte del “sub-franchisor” di adeguati livelli di standard qualitativo del servizio prestato alla clientela.

9. Nuovi punti vendita

L'apertura di ogni Punto Vendita successivo al primo è subordinato alla autorizzazione scritta e sottoscritta da parte del “franchisor” comunicata tramite lettera raccomandata a/r.

10. Stato patrimoniale del Franchisor. Rendiconto periodico.

10.1. Si prende atto che il presente contratto viene stipulato dal “franchisor” sulla base della situazione patrimoniale allegato n .... che viene garantita dal “sub-franchisor” mediante sottoscrizione.

10.2. Il “sub-franchisor” si impegna, inoltre, ad inviare al “franchisor” un rendiconto sull'attività svolta entro l'ultimo giorno di ogni mese.

11. Obbligo di riservatezza

Il “sub-franchisor” si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori e dipendenti, anche dopo lo scioglimento del contratto, la massima riservatezza in ordine al contenuto dell'attività oggetto di affiliazione commerciale.

12. Durata del contratto

12.1. Il presente contratto ha durata di anni .... e si intenderà automaticamente rinnovato agli stessi patti e condizioni per pari tempo, qualora non intervenga disdetta di una delle parti almeno mesi prima della scadenza mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi presso la sede legale dell'Affiliante.

12.2. È fatta salva l'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento di una delle parti.

 

Le parti potrebbero pattuire un'ulteriore e successiva clausola mediante la previsione di un patto di non concorrenza, come suggerito di seguito: “Successivamente alla cessazione del presente rapporto per qualsiasi causa e per la durata di ...., è fatto divieto al “sub-franchisor” e ai soci di diventare franchisee e/o partecipare in qualità di soci e/o dipendenti di franchisee di imprese che svolgano attività in concorrenza a livello nazionale o regionale con quella del “franchisor”.

13. Clausola risolutiva espressa

Costituisce causa di risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto la violazione delle seguenti clausole: .... 4 .

Le parti potrebbero pattuire il pagamento di una penale in caso di violazione degli obblighi contrattuali ed in tal caso si potrebbe aggiungere quanto segue: “In caso di inadempimento, il “sub-franchisor” sarà tenuto al risarcimento dei danni a favore del “franchisor” e al pagamento di una penale di € .... ferma ogni altra azione e il maggior danno. Le parti danno atto di aver concordemente determinato l'entità della penale di cui sopra, in considerazione del riconoscimento del rilevantissimo danno che l'inadempimento da parte del “franchisee” provocherebbe al “franchisor”.

14. Nullità parziale del contratto

Se una parte ha fornito all'altra false informazioni, quest'ultima può richiedere l'annullamento del contratto ai sensi dell'art. 1439 c.c. e il risarcimento del danno se dovuto.

15. Effetti della cessazione del contratto

In caso di risoluzione, mancato rinnovo o comunque cessazione a qualunque titolo intervenuta del presente contratto, ovvero di recesso di una delle parti, il “sub-franchisor” dovrà:

- cessare immediatamente l'attività, nonché l'uso del marchio e di ogni altro segno distintivo;

- restituire il materiale pubblicitario, provvedendo altresì ad eliminare, nel minor tempo possibile, qualsiasi riferimento alla sua qualifica di affiliato alla rete da ogni pubblicazione.

16. Modifiche del contratto

Ogni eventuale integrazione o modifica al presente contratto dovrà essere fatta per iscritto di comune accordo tra le parti a pena di nullità.

17. Legge applicabile

Al presente contratto sarà applicabile la legge italiana.

18. Clausola compromissoria 5

Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla applicazione, esecuzione, interpretazione, validità, annullabilità, risoluzione, nullità, rescissione ed efficacia del presente contratto sarà decisa in via esclusiva da un collegio arbitrale rituale operante come segue.

- La parte che intende ricorrere all'arbitrato notifica la propria intenzione e l'oggetto della lite alle altre parti, mediante lettera raccomandata a/r.

- Il terzo arbitro sarà nominato dai primi due arbitri, oppure, in mancanza di accordo e su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di .....

- Il Collegio Arbitrale avrà sede a .... e deciderà secondo la legge Italiana.

- La decisione del Collegio Arbitrale sarà resa entro novanta giorni dal completamento del Collegio salvo proroghe concesse dalle parti.

19. Tutela della privacy

19.1. Le parti si prestano vicendevolmente il consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, che si impegnano a trattare secondo i principi e i precetti del d. lgs. n. 196/2003 nonché del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR) e dei relativi decreti ministeriali di attuazione.

19.2 Le parti si impegnano altresì al rigoroso rispetto dei principi e dei precetti della predetta normativa con riferimento a qualunque altro dato personale, anche di terzi, raccolto, conservato, comunicato, diffuso o comunque trattato in adempimento o in conseguenza del presente contratto, garantendo in particolare la scrupolosa osservanza delle disposizioni concernenti la sicurezza, il consenso e le informazioni relative all'interessato.

20. Lingua ufficiale del contratto

La lingua ufficiale del presente contratto è la lingua italiana.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data ....

Firma il Franchisor ....

Firma il Sub-franchisor ....

[1]   Su tale obbligo di consegna si veda di recente Trib. Milano V, n. 3130/2021.

[2] La giurisprudenza di legittimità ha concluso nel senso che non possa essere dichiarato nullo per mancanza di oggetto il contratto di franchising stipulato per la commercializzazione di cartucce originali e rigenerate per stampanti con il quale l'affiliante aveva concesso all'affiliato il diritto di utilizzare i propri segni distintivi e gli aveva trasmesso conoscenze utili alla commercializzazione dei suddetti prodotti. Le prestazioni facenti capo al franchisor, infatti, sono in grado di mettere il franchisee in condizione di avviare la propria attività commerciale, nell'ambito della rete distributiva dell'affiliante, in un contesto di minore rischio rispetto a quello che andrebbe affrontato in caso di attività avviata totalmente “in proprio” (Cass. III, n. 30671/2017).

[3] In forza dell'art. 1, comma 1 l. n. 129/2004, il contratto di “franchising” è connotato dalla concessione al franchisee della disponibilità di uno o più diritti di proprietà industriale contemplati nella richiamata disposizione, ma non richiede, quale elemento indefettibile del tipo, il trasferimento del “know how”. In particolare non può argomentarsi in senso contrario sulla base del disposto di cui all'art. 3, comma 4, lett. d) della stessa legge, alla cui stregua il contratto deve espressamente indicare “la specifica del know how fornito dall'affiliante all'affiliato”. Quest'ultima norma, infatti, si limita a disciplinare il contenuto della relativa clausola, laddove prevista nel contratto di franchising (Cass. III, n. 11256/2018 e, da ultimo, Trib. Bergamo IV, n. 1730/2019 e Trib. Milano V, n. 871/2019).

[4] In caso di illegittima risoluzione del contratto di affiliazione commerciale, in base al quale un soggetto è tra l'altro autorizzato a fare uso di un marchio registrato quale segno distintivo, il ricorso per inibitoria proposto dal titolare del marchio concesso in licenza avverso l'utilizzo dello stesso da parte del licenziatario, dovrà essere rigettato in assenza del requisito del fumus boni iuris, poiché il licenziatario continua a servirsi legittimamente del predetto segno distintivo (Trib. Roma, Sez. Prop. Ind. e Int., 1 giugno 2005).

[5] La giurisprudenza ha ritenuto valida ed efficace la clausola compromissoria inserita in un contratto plurilaterale di franchising con cui soltanto alcune delle parti si sono obbligate a devolvere le reciproche controversie a un collegio di arbitri, qualora dal contratto siano sorti rapporti giuridici diversi, ancorché collegati, tra le parti firmatarie della clausola compromissoria e le altre (Cass. VI, n. 12825/2012).

Commento

A differenza di altri paesi europei (come Francia e Germania) e nell'ottica di offrire una maggiore tutela all'affiliato, considerato contraente debole, il nostro ordinamento ha scelto di disciplinare espressamente il contratto di affiliazione commerciale con la l. n. 129/2004.

La legge citata, all'art. 1, comma 1, definisce l'affiliazione commerciale il contratto tra soggetti giuridici economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte (c.d. franchisor) concede la disponibilità all'altra (c.d. franchisee), verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l'affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

Il predetto patrimonio di conoscenze è segreto, sostanziale ed individuato. Per segreto, si intende che il know-how, considerato come complesso di nozioni o nella precisa configurazione e composizione dei suoi elementi, non è generalmente noto né facilmente accessibile; per sostanziale, si intende che il know-how comprende conoscenze indispensabili all'affiliato per l'uso, per la vendita, la rivendita, la gestione o l'organizzazione dei beni o servizi contrattuali; per individuato, si intende che il know-how deve essere descritto in modo sufficientemente esauriente, tale da consentire di verificare se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità.

La verifica della sussistenza di tali requisiti deve essere compiuta in via autonoma e diretta dal giudice, che non può limitarsi a prendere atto di quella effettuata, al momento della stipulazione, dal contraente debole, o comunque in condizione di minorità per ciò che concerne il possesso delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività che si accinge a intraprendere (v. Trib. Milano V, n. 868/2019).

Nel contratto di franchising l'impresa affiliante incide in maniera significativa sull'attività commerciale dell'impresa affiliata ed è soprattutto in questo aspetto che si coglie la differenza tra il contratto di franchising e il contratto di distribuzione commerciale (in cui il grado di interferenza del fornitore sul distributore è senza dubbio più tenue rispetto al franchising). In proposito si veda Trib. Udine, n. 1265/2018,Trib. Piacenza I, n. 534/2022 e Trib. Napoli II, n.1389/2024.

I caratteri del contratto in commento sono stati di recente evidenziati da Trib. Cuneo, 7 aprile 2023.

Una variante del contratto di franchising che ha riscontrato notevole successo nella recente prassi commerciale è quella del franchising in conto vendita con allestimento del punto vendita in comodato, con la quale il franchisee assume solo il rischio della gestione dello store, in genere versando inizialmente un piccolo deposito cauzionale: infatti il franchisee, oltre alla concessione da parte del franchisor di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale tra quelli sopra menzionati, usufruisce anche del fondo dei locali dell'attività concessogli in comodato d'uso.

Un contratto di franchising è definito internazionale quando il franchisor ed il franchisee appartengono a due Stati diversi, oppure il territorio nel quale opera il franchisee è diverso da quello del franchisor. La formula che precede ha per l'appunto quale oggetto specifico il contratto di franchising internazionale.

Esistono diverse tipologie di franchising internazionale:

- il franchising diretto, che prevede la stipulazione diretta di un contratto con un franchisee locale; si tratta di una tipologia di franchising ricorrente quando si tratta di un mercato contiguo, che il franchisor ben conosce, oppure nel caso in cui l'affiliante riceve una richiesta in tal senso da parte di un aspirante affiliato locale, oppure ancora quando si vuole testare il successo della formula in quello specifico mercato.

Tale franchising è detto diretto in quanto crea un rapporto a due (franchisor e franchisee) senza necessità dell'intervento di terzi intermediari.

- il master franchising può essere definito come l'accordo tra due imprese in forza del quale il franchisor concede all'altra (il franchisee o il sub-franchisor), dietro corrispettivo, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di stipulare accordi di franchising con terzi (franchisees o sub-franchisees).

In questo caso è essenziale l'intervento di un soggetto intermediario che si interponga tra il franchisor e i vari affiliati, svolgendo, nel territorio di espansione, la funzione dell'affiliante stesso.

Nell'ambito del master franchising possono operarsi delle distinzioni.

Può accadere che il franchisor stipuli con il franchisee un contratto di franchising avente a oggetto un determinato territorio, nel quale viene concessa al franchisee la facoltà di concedere sub-licenze (sub franchising). A fronte di ciò, il franchisee si assumerà l'obbligo di organizzare e gestire in nome e per conto proprio l'intera rete di franchising di quel territorio ed il franchisee, inoltre, stipulerà contratti di affiliazione con terzi (c.d. sub-franchisees), i quali non avranno alcun rapporto contrattuale diretto con il franchisor.

Una seconda fattispecie è quella in cui il franchisor viene direttamente coinvolto nell'operazione e le funzioni del franchisee potranno essere molteplici. Esso implica che il franchisor abbia provveduto a depositare, a proprio nome, nel paese in cui intende espandere i propri segni distintivi.

In particolare, tale schema può attuarsi secondo diverse modalità:

- il contratto di franchising è stipulato direttamente tra il franchisor, il franchisee e i sub-franchisees;

- il franchisee è anche franchisee del franchisor per il punto vendita di base, se tale necessità è richiesta dalla legge locale del paese ove si svolgeranno le attività di franchising;

- il franchisee, pur svolgendo le funzioni menzionate nei punti precedenti, offre inoltre ulteriori servizi ai vari sub-franchisees, i quali però non sono esattamente suoi sub-franchisees, in quanto il rapporto contrattuale di affiliazione intercorre fra il franchisor ed i terzi.

Sebbene il master franchising non configuri un'ipotesi di sub-contrattazione, tuttavia possono porsi problemi circa la disciplina applicabile al primo contratto di franchising (quello stipulato tra franchisor e franchisee) rispetto agli altri della rete, in virtù del collegamento negoziale che li unisce.

Il legislatore ha offerto una riposta all'art. 2, l. n. 129/2004 statuendo che ‘‘le disposizioni relative al contratto di affiliazione commerciale, come definito all'art. 1, si applicano anche al contratto di affiliazione commerciale principale, con il quale un'impresa concede all'altra, giuridicamente ed economicamente indipendente dalla prima, dietro corrispettivo, diretto o indiretto, il diritto di sfruttare un'affiliazione commerciale allo scopo di stipula accordi di affiliazione commerciale con terzi''.

Sui requisiti del contratto di affiliazione commerciale si veda, di recente, Trib. Cuneo, 7 aprile 2023.

Profili fiscali

L'attività di franchising è una prestazione di servizi e quindi operano le norme dettate in materia rispettivamente dal d.P.R. n. 917/1986 per i redditi e dal d.P.R. n. 633/1972 per l'IVA.

I canoni periodici e il diritto di entrata corrisposti dal franchisee al franchisor costituiscono il corrispettivo di prestazioni di servizi imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 633/1972. Il momento impositivo coincide con quello del pagamento, totale o parziale del corrispettivo, ovvero, se anteriore, con quello di emissione della fattura.

Oltre ai beni immateriali che caratterizzano l'attività economica (insegna, diritti di autore, know-how, marchi e/o brevetti, supporto tecnico e commerciale), spesso il franchisor mette a disposizione del franchisee anche alcuni beni materiali, come arredi e attrezzature. In tale caso, se il franchisor ha ceduto dei beni al franchisee, tali beni sono soggetti a IVA nei modi ordinari e per l'affiliato l'IVA versata al franchisor a titolo di rivalsa è detraibile dall'IVA dovuta sulle operazioni di rivendita.

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