Contratto di vendita di beni mobili

Andrea Penta
aggiornata da Nicola Rumìne

Inquadramento

Con la garanzia di buon funzionamento il venditore assume il rischio, alleviando il compratore dall'onere della prova del mancato o cattivo funzionamento. Invero, tale garanzia autorizza l'acquirente a ritenere dovuto a colpa del venditore ogni imperfezione di funzionamento che non derivi da guasti o danneggiamenti causati dal compratore medesimo. Pertanto, il compratore sarà tenuto a provare il solo fatto del mancato o difettoso funzionamento. Tale garanzia dev'essere espressa Ovviamente, il venditore dev'essere immediatamente posto in condizione (analogamente nei vizi redibitori) di conoscere il difetto per porvi immediato riparo; a tal fine, entro trenta giorni dalla scoperta, il compratore, sotto pena di decadenza, deve denunziare il difetto al venditore. L'azione si prescrive, invece, entro sei mesi dalla scoperta dei vizi. Di regola, il giudice assegna al venditore un termine per sostituire (nei casi più gravi) o per riparare (nei casi meno gravi) la cosa, in modo da assicurarne il buon funzionamento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni. Il risarcimento dei danni è dovuto anche indipendentemente da colpa del venditore, anche se non è dimostrata la sua negligenza. Il patto con cui il venditore garantisce per un certo periodo di tempo il funzionamento della macchina venduta ha per effetto di prorogare a tal periodo di tempo il termine per l'esercizio dell'azione redibitoria, ma non di far decorrere tale termine solo dopo che è scaduto il periodo di garanzia.

Formula

Il sig. ... , nato a ... il ... ed ivi residente alla Via ... n. ... (C.F. ... ), in prosieguo denominato "Alienante "

E

la ... , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, sig. ... , con sede in ... , alla Via ... n. ... (C.F. e P. IVA ... ), iscritta al registro delle imprese di ... n. ... , in prosieguo denominata “Acquirente”

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

1) Oggetto

Con il presente contratto l'Alienante trasferisce all'Acquirente, che accetta, la proprietà di ... (di seguito definito: il “Bene”).

2) Prezzo

Il corrispettivo del contratto viene determinato in € ...

Il corrispettivo viene corrisposto contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, sottoscrizione che ne costituisce quietanza.

Ovvero

Il corrispettivo sarà corrisposto dall'Acquirente all'Alienante con le seguenti modalità e nei seguenti termini, da considerarsi stabiliti nell'interesse dell'Alienante:

a)quanto a ... entro il ... (ad es., al momento della stipula del contratto)

b)quanto a ... entro il ... (ad es., al momento della consegna del Bene)

c)quanto a ... entro il ... (ad es., entro ... giorni dalla consegna del Bene)

3) Consegna

Il Bene viene consegnato all'Acquirente contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.

Ovvero

Il Bene dovrà essere consegnato all'Acquirente nel luogo dove l'Alienante ha il suo domicilio (o la sede dell'impresa) in ... (oppure: nel luogo dove il Bene si trova al tempo della vendita) entro la data del ... a mezzo di ... ed a spese dell'Acquirente.

Con la consegna del Bene ogni rischio per la custodia e la perdita del Bene passano in capo all'Acquirente.

Qualora l'Alienante preveda di non essere in grado di consegnare i Beni alla data pattuita per la consegna, egli dovrà avvisarne tempestivamente l'Acquirente per iscritto, indicando, ove possibile, la data di consegna prevista. È inteso che, ove il ritardo imputabile all'Alienante superi ... settimane, l'Acquirente potrà risolvere il contratto relativamente ai Beni di cui la consegna è ritardata con un preavviso di ... giorni, da comunicarsi per iscritto (anche per via telematica).

Non si considera imputabile all'Alienante l'eventuale ritardo dovuto a cause di forza maggiore o ad atti od omissioni dell'Acquirente (ad es., mancata comunicazione di indicazioni necessarie per la fornitura dei Beni).

In caso di ritardo nella consegna imputabile all'Alienante, l'Acquirente potrà richiedere, previa messa in mora per iscritto dell'Alienante, il risarcimento del danno effettivo da lui dimostrato, entro il limite massimo del ... % del prezzo dei Beni consegnati in ritardo.

Salvo il caso di dolo o colpa grave dell'Alienante, il pagamento delle somme indicate al capo che precede esclude qualsiasi ulteriore risarcimento del danno per mancata o ritardata consegna dei Beni.

4) Denuncia dei vizi

All'atto della consegna l'Acquirente deve controllare il bene ricevuto e rilasciare una dichiarazione che attesti che egli non ha riscontrato evidenti anomalie. Eventuali reclami relativi allo stato dell'imballo, quantità, numero o caratteristiche esteriori dei Beni (vizi apparenti) dovranno, in ogni caso, essere notificati all'Alienante mediante lettera raccomandata a./r., a pena di decadenza, entro ... giorni dalla data di ricevimento dei Beni.

Eventuali reclami relativi a difetti non individuabili mediante un diligente controllo al momento del ricevimento (vizi occulti) dovranno essere notificati all'Alienante mediante lettera raccomandata a./r., a pena di decadenza, entro ... giorni dalla data della scoperta del difetto e, comunque, non ... 12 mesi dalla consegna.

5) Garanzie

L'Acquirente dichiara di aver visionato il Bene e di averlo trovato privo di vizi ed idoneo all'uso cui è destinato.

L'Alienante garantisce all'Acquirente la piena proprietà del Bene e che su di esso non sussiste alcun vincolo, garanzia reale o personale né diritto di terzi.

L'Alienante garantisce la perfetta idoneità del Bene all'uso per cui è destinato.

In caso di divergenza sulla qualità o condizione del Bene, l'Alienante o l'Acquirente potranno chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., anche in assenza del requisito dell'urgenza.

6) Garanzia di buon funzionamento

L'Alienante garantisce il buon funzionamento del Bene per un periodo di ... mesi dalla data di sottoscrizione del presente contratto.

L'Alienante si impegna a sostituire o riparare il Bene od i suoi componenti qualora, entro detto termine, vengano riscontrati guasti o mal funzionamenti o emergano problemi derivanti da difetti di fabbricazione che lo rendano non più conforme all'uso cui è destinato.

Le eventuali spese di riparazione o sostituzione sono a carico dell'Alienante.

Per la validità della garanzia, l'Acquirente dovrà denunciare il vizio, difetto o malfunzionamento entro 30 giorni dalla scoperta.

La presente garanzia non copre i difetti causati dall'Acquirente a seguito di negligenza o cattivo uso o uso non conforme del Bene, ovvero causati da riparazioni, sostituzione di componenti, manutenzioni effettuate da soggetti non autorizzati dall'Alienante.

Oppure:

L'Alienante si impegna a porre rimedio a qualsiasi vizio, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Beni a lui imputabile, verificatosi entro ... mesi dalla consegna dei Beni, purché lo stesso gli sia stato notificato tempestivamente in conformità all'art. 4.

L'Alienante potrà scegliere se riparare o sostituire i Beni risultati difettosi. I prodotti sostituiti o riparati in garanzia saranno soggetti alla medesima garanzia per un periodo di ... mesi a partire dalla data della riparazione o sostituzione.

L'Alienante non garantisce la rispondenza dei Beni a particolari specifiche o caratteristiche tecniche o la loro idoneità ad usi particolari, se non nella misura in cui tali caratteristiche siano state espressamente convenute nel contratto o in documenti richiamati a tal fine dal contratto stesso.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, l'Alienante sarà tenuto, in caso di vizi, mancanza di qualità o difetto di conformità dei Beni, unicamente alla riparazione degli stessi o alla fornitura di Beni in sostituzione di quelli difettosi. È inteso che la suddetta garanzia (consistente nell'obbligo di riparare o sostituire i Beni) è assorbente e sostitutiva delle garanzie o responsabilità previste per legge, ed esclude ogni altra responsabilità dell'Alienante (sia contrattuale che extracontrattuale) comunque originata dai Beni forniti (ad es., risarcimento del danno, mancato guadagno, ecc.).

6) Risoluzione

Il mancato pagamento del corrispettivo da parte dell'Acquirente secondo le modalità di cui al precedente articolo ... comporterà il diritto dell'Alienante di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere in un tempo di 15 giorni.

La risoluzione avrà luogo di diritto altresì a favore del contraente che, prima della scadenza del termine stabilito, abbia offerto all'altro, nelle forme d'uso, la consegna del Bene o il pagamento del prezzo, se l'altra parte non adempirà la propria obbligazione, nonché a favore dell'Alienante, se, alla scadenza del termine stabilito per la consegna, l'Acquirente (la cui obbligazione di pagare il prezzo non sia scaduta) non si presenti per ricevere il Bene preventivamente offerto, ovvero non l'accetti.

Il contraente che intenderà avvalersi della risoluzione dovrà darne comunicazione all'altra parte entro otto giorni dalla scadenza del termine; in mancanza di tale comunicazione, si osserveranno le disposizioni generali sulla risoluzione per inadempimento di cui agli artt. 1453 e ss..

7) Disposizioni generali

L'imposta di registrazione e la tassa di bollo del presente contratto sono a carico di entrambe le parti in eguale misura.

Qualunque modifica al presente contratto dovrà essere provata solo mediante atto scritto.

In particolare, premesso che nel contratto sono stati indicati tutti i singoli elementi che compongono il Bene e i servizi forniti, eventuali richieste di variazione da parte dell'Acquirente dovranno pervenire al venditore entro 8 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, e l'Alienante, previa verifica di fattibilità, potrà comunicare all'Acquirente entro 8 giorni lavorativi l'accettazione della variazione.

Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dal presente contratto dovrà essere effettuata per iscritto tramite lettera raccomandata, telegramma o telefax; essa si intenderà efficacemente e validamente eseguita semprechè inviata come segue:

- se all'Alienante ... fax n. ...

- se all'Acquirente ... fax n. ...

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di fax che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data del presente contratto.

L'eventuale tolleranza di una delle parti di comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nel presente contratto non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate, né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previste.

8) Completezza del contratto

Il presente contratto annulla qualunque antecedente o contemporaneo altro accordo tra le parti.

9) Legge applicabile

Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana.

10) Foro competente

Per ogni controversia nascente dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di ... . Oppure

Foro Competente / Clausola Arbitrale

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Foro della sede dell'Alienante. Tuttavia, in deroga a quanto stabilito sopra, l'Alienante ha comunque la facoltà di portare la controversia davanti al giudice competente presso la sede dell'Acquirente.

Ovvero

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione ad esso saranno risolte in via definitiva secondo il Regolamento d'arbitrato della Camera Arbitrale di ... da uno o più arbitri nominati in conformità di detto Regolamento.

Ovvero

Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di ... e risolte secondo il Regolamento dalla stessa adottato.

Qualora il tentativo di mediazione fallisca, le parti si impegnano a deferire la controversia ad un arbitro unico, nominato di comune accordo dalle parti stesse o, in caso di mancato accordo, dalla Camera Arbitrale della Provincia dove risiede l'Acquirente. L'arbitrato sarà rituale, di diritto. Sede dell'arbitrato sarà ...

11) Comunicazione in base al d.lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali

I dati personali forniti saranno oggetto di trattamento manuale o a mezzo di sistemi informatici, nel pieno rispetto del d.lgs. n. 196/2003.

Tali dati saranno utilizzati per creare una mailing list per veicolare specifiche iniziative dell'Alienante a favore dell'Acquirente.

Il conferimento dei dati è facoltativo.

Ai sensi della normativa in oggetto, l'interessato ha diritto di avere conferma dell'esistenza dei dati che lo riguardano, di cancellarli se raccolti illecitamente, di rettificarli ed aggiornarli, di opporsi per motivi legittimi al trattamento effettuato al fine di informazione commerciale, invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale interattiva.

Titolare dei diritti è l'Alienante.

Redatto, confermato e sottoscritto in ... il ... .

Alienante ...

Acquirente ...

Commento

La garanzia di buon funzionamento

La garanzia del buon funzionamento delle cose vendute ex art. 1512 c.c. postula che si tratti di beni i quali anche se non rientranti necessariamente nella categoria delle macchine, siano destinati a durare nel tempo ed abbiano una propria funzionalità strumentale suscettibile, ove venga meno, di essere eventualmente ripristinata mediante riparazione come prevede espressamente il comma 2 dell'articolo citato, sicché essa non si attaglia alla vendita di cose consumabili, come nel caso di animali vivi destinati alla macellazione (Cass. II, n. 8126/2000).

La garanzia di buon funzionamento di cui all'art. 1512 c.c. non ha effetto se manca la determinazione del tempo della sua durata, salvo rimanendo l'ordinaria garanzia di legge, soggetta ai termini e condizioni di cui all'art. 1495 c.c. (Cass. II, n. 6033/1995).

La garanzia di buon funzionamento trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita (Cass. II, n. 3656/1988).

Il mancato completamento delle opere finalizzate alla integrale consegna del bene rendono inapplicabili le garanzie concesse all'acquirente per i difetti della cosa venduta e per il buon funzionamento (si pensi al caso in cui non sia stato completato il montaggio, che per contratto e tenuto conto della natura del bene venduto sarebbe dovuto avvenire a cura della venditrice; Cass. II, n. 9467/2012).

La garanzia per i vizi della cosa venduta disciplinata dagli artt. 1490 ss. c.c. differisce da quella di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. per il fatto che, mentre la seconda impone all'acquirente solo l'onere di dimostrare il cattivo funzionamento della cosa venduta, la prima - cui il venditore è tenuto anche se incolpevole, essendo la colpa di questi richiesta solo ai fini dell'obbligo del risarcimento del danno - impone all'acquirente anche l'onere di dimostrare la sussistenza dello specifico vizio che rende la cosa venduta inidonea all'uso cui essa è destinata; inoltre, la garanzia di cui all'art. 1512 c.c., che attua, con l'assicurazione di un determinato risultato - il buon funzionamento della cosa per il tempo convenuto - una più forte garanzia del compratore, in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità, trova fondamento in un patto contrattuale e, pertanto, può essere invocata solo previa deduzione e dimostrazione dell'esistenza di un tale patto nel contratto di compravendita (Cass. III, n. 23060/2009 e, più di recente, Cass. II, 29178/2023).

A ben vedere, però, la garanzia di buon funzionamento è un mezzo di rafforzamento della tutela del compratore, nel senso che si aggiunge alla garanzia, dovuta ex lege dal venditore, per vizi (art. 1490 c.c.) e alla responsabilità del venditore, stabilita dalla legge, per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.). Con la pattuizione della garanzia suddetta il venditore assicura al compratore il risultato che questi intende conseguire, cioè il buon funzionamento della cosa mobile venduta, e vi è tenuto indipendentemente dalla causa del cattivo funzionamento e qualunque essa sia, salvo che egli provi che il cattivo funzionamento dipenda da una causa sopravvenuta dopo la conclusione del contratto o da un fatto proprio del compratore. Nell'ambito della loro autonomia negoziale, le parti possono convenire che la garanzia di buon funzionamento della cosa mobile venduta sia subordinata all'osservanza, da parte del compratore, dei modi e dei tempi stabiliti nel contratto per il pagamento del prezzo. In tal caso, il compratore, in conseguenza di un cattivo funzionamento della cosa, non può pretendere la garanzia, qualora, invocando il disposto dell'art. 1460 c.c., abbia sospeso l'adempimento della sua obbligazione avente per contenuto il pagamento del prezzo nei modi e nei tempi stabiliti dal contratto. Esclusa la garanzia (negoziale) di buon funzionamento per effetto di quella clausola, il compratore può far valere, qualora ne ricorrano le condizioni, soltanto la garanzia legale per vizi e la responsabilità legale del venditore per mancanza di qualità promesse ed essenziali, osservando i relativi termini di decadenza e di prescrizione ed incombendo a lui il relativo onere probatorio (Cass. III, n. 208/1975).

Effetti della garanzia.

La sostituzione della cosa venduta, che in via coattiva è ammissibile solo nel caso previsto dall'art. 1512 c.c., cioè dell'azione di garanzia per buon funzionamento della cosa venduta, può trovare applicazione in via facoltativa in ipotesi di ordinaria azione redibitoria, con la condanna del venditore a sostituire l'oggetto difettoso con altro esente da vizi o, in mancanza, a restituire il prezzo e risarcire il danno, poiché l'ordine di sostituzione impartito in tale forma (non coercitiva) non è incompatibile con lo schema dell'azione redibitoria, nulla vietando che il venditore possa trovare conveniente la facoltativa sostituzione della cosa, anziché la restituzione del prezzo ed il risarcimento del danno, coercibile in via esecutiva (Cass. II, n. 3257/1983).

Il rivenditore, cui dal compratore sia stata riconsegnata per riparazioni la cosa venduta con (diretta) assunzione della garanzia del buon funzionamento, ove non sia in grado di restituirla (si pensi al caso in cui sia andata perduta, in seguito al suo invio alla casa produttrice), è tenuto a risarcire il compratore, e la relativa obbligazione integra un debito di valore, come tale soggetto a rivalutazione monetaria (Cass. III, n. 5740/1986).

L'obbligo derivante dalla garanzia in esame non si esaurisce in una qualunque riparazione della cosa, che la faccia nuovamente funzionare, o in una qualunque sostituzione della cosa stessa, purchè effettuata con altra funzionante, ma è assolto quando la riparazione sia tale da riportare la cosa nello stato di efficienza che avrebbe avuto, durante il periodo di garanzia, altra cosa dello stesso tipo e perfettamente funzionante ovvero quando alla cosa non funzionante ne venga sostituita altra dello stesso tipo e nelle identiche condizioni di quella originariamente acquistata (sicchè, se si era acquistata cosa nuova, la sostituzione non potrà avvenire che con altra cosa nuova, salvo diverso accordo delle parti), dovendo essere assicurato al compratore il buon funzionamento per la durata e con le prestazioni che era lecito attendersi dalla cosa nuova acquistata o dalla cosa nello stato di uso in cui era stata acquistata. Tale risultato, specialmente quando si tratti di motori nuovi, non può essere assicurato dalla sostituzione con un motore vetusto, di cui non è dato conoscere se e per quanto tempo sia stato già azionato (Cass. II, n. 873/1977).

In sede processuale, qualora il compratore agisca, ai sensi dell'art. 1492 c.c., per la risoluzione del contratto, senza porre alcuna pretesa fondata sulla garanzia di buon funzionamento prevista dall'art. 1512 c.c. - la quale attua più energica tutela del compratore in via autonoma ed indipendente rispetto alla garanzia per vizi ed alla responsabilità per mancanza di qualità -, il giudice non può accogliere la richiesta formulata dal venditore, di concessione di un termine per sostituire o riparare la cosa in modo di assicurarne il buon funzionamento (Cass. III, n. 5155/1981).

Qualora il compratore, invocando la garanzia di buon funzionamento, chieda, in primo grado, la condanna del venditore ad eliminare i difetti che impediscono alla cosa venduta di funzionare normalmente, è inammissibile in appello, a norma dell'art. 345 c.p.c., la domanda di risoluzione del contratto di vendita fondata sulla garanzia generale per vizi occulti di cui agli artt. 1490 ss. c.c.. Le due domande sono, infatti, fondate su due diverse causae petendi, in quanto la garanzia di buon funzionamento, diversamente da quella per vizi occulti, trova il suo presupposto in uno specifico ed espresso impegno negoziale che ha ad oggetto l'obbligo di assicurare la durata della cosa venduta e può riguardare anche soltanto una parte di detta cosa e, infine, è collegata al rispetto di termini e di formalità di denunzia ad essa peculiari. Né può invocarsi, in contrario, la norma di cui all'art. 1453 c.c., in quanto per tale norma è pur sempre necessaria la identità dei fatti e degli elementi concreti che concorrono a formare la causa petendi (Cass. II, 3214/1977).

In tema di vendita di beni di consumo affetti da vizio di conformità, ove la riparazione o la sostituzione risultino, rispettivamente, impossibile ovvero eccessivamente onerosa, va riconosciuto al consumatore, benché non espressamente contemplato dall'art. 130, comma 2, del d.lgs. n. 206 del 2005, ed al fine di garantire al medesimo uno standard di tutela più elevato rispetto a quello realizzato dalla Direttiva n. 44 del 1999, il diritto di agire per il solo risarcimento del danno, quale diritto attribuitogli da altre norme dell'ordinamento, secondo quanto disposto dall'art. 135, comma 2, del medesimo c. cons. E così, ad esempio, Cass. n. 1082/2020) ha cassato la sentenza di merito che, in presenza di una domanda principale volta alla eliminazione dei vizi ed una, subordinata, di carattere esclusivamente risarcitorio, riconosciuta l'esistenza dei vizi lamentati dal consumatore e, al contempo, l'eccessiva onerosità dell'intervento occorrente per la loro eliminazione, aveva circoscritto il risarcimento nei limiti del solo danno non coperto dalla sostituzione eccessivamente onerosa.

L'accertamento dei difetti ed il procedimento di verifica degli stessi.

La verifica nei modi stabiliti dall'art. 696 c.p.c., consentita al venditore e al compratore dall'art. 1513 c.c., in caso di divergenza sulla qualità e condizione della cosa, non richiede il requisito dell'urgenza, necessario per l'accertamento tecnico preventivo, sia perché il rinvio operato alla norma del codice di rito si riferisce alle sole modalità prescritte per il procedimento sommario, sia perché la prova rigorosa dell'identità della cosa che, a norma del comma 2 dell'art. 1513 c.c. deriva dal mancato esercizio di detta facoltà, sarebbe ingiustificata in rapporto a una omessa verifica esperibile soltanto in circostanza di urgenza (Cass. II, n. 6196/1986).

Il mancato ricorso del venditore o del compratore alla procedura prevista dall'art. 1513 c.c., per l'accertamento dei difetti della cosa, non comporta alcuna preclusione o limitazione circa i mezzi di prova utilizzabili per dimostrare i difetti medesimi (Cass. III, n. 58/19822), ma solo la conseguenza che, in caso di contestazione, la prova deve essere particolarmente rigorosa (Cass. II, n. 6767/1994).

In tema di vendita di cose mobili, nell'ipotesi di cui al cpv. dell'art. 1513 c.c. (che dispone che la parte, che non ha chiesto la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamente l'identità e lo stato) la prova sull'identità e sullo stato della cosa, con riferimento alla valutazione che il giudice deve farne, deve essere data rigorosamente, nel senso che la prova stessa deve essere tale da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza alcun riguardo alla difficoltà in cui la parte, che è tenuta all'onere probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo (Cass. III, n. 9425/1987).

La norma di cui all'art. 1513 c.c. si riferisce a qualsiasi ipotesi di controversia circa l'esistenza di requisiti della res vendita, la cui mancanza comporti l'inadempienza del venditore all'obbligo di consegnare la cosa pattuita o di garantire il compratore dai vizi o dai difetti di qualità o di funzionamento. Ne discende che la suddetta verifica è necessaria non solo per l'accertamento dei cennati vizi e difetti, ma anche per quello diretto a stabilire se la cosa consegnata costituisca, o meno, un aliud pro alio (Cass. III, n. 2082/1976). In proposito, va evidenziato che, in tema di garanzia per vizi della cosa venduta, il giudice, chiamato a pronunciarsi su una domanda di accertamento dei vizi della cosa venduta, ha il compito di qualificare d'ufficio l'azione proposta in termini di vendita di bene privo delle qualità essenziali ovvero, sulla base delle circostanze acquisite al processo a  tal fine rilevanti , di vendita di  aliud  pro  alio , la quale dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di inadempimento exart. 1453 c.c., svincolata dai termini di decadenza e prescrizioni previsti dall'art. 1495 c.c. (Cass. II, Ord. n. 28069 del 14/10/2021).

La disposizione dell'art. 1513, comma 2 c.c., se non implica l'esclusione di altri mezzi di prova, importa che la parte deve subire le conseguenze delle difficoltà eventualmente insorte per successivi mutamenti dello stato della cosa ed assolvere normalmente, ad onta di esse, all'onere della prova (Cass. III, n. 3470/1972).

Il rigore previsto dall'art. 1513, secondo comma, c.c. attiene unicamente alla valutazione delle prove, nel senso che esse devono essere tali da ingenerare nel giudice un convincimento pieno e preciso, senza riguardo alle difficoltà in cui la parte, tenuta all'obbligo probatorio, possa trovarsi per non essersi avvalsa della facoltà di provocare un accertamento giudiziale preventivo (Cass. III, n. 708/1971). Ciò non importa spostamento dell'onere della prova, onde spetta sempre al compratore di provare i dedotti vizi della merce (Cass. III, n. 1879/1970).

Il procedimento previsto dall'art. 1514 c.c., dev'essere adottato dal venditore soltanto se egli intenda ottenere rapidamente la liberazione dall'obbligazione di consegnare la cosa venduta e pertanto, ove abbia interesse a detta liberazione, ma preferisca soltanto fare escludere la propria inadempienza, è sufficiente l'offerta da parte sua della propria prestazione a norma degli articoli 1206 e seguenti c.c. (Cass. II, n. 1108/1980).

Il trasferimento delle cose mobili vendute in un locale di pubblico deposito, qualora il compratore non si sia presentato a riceverle, costituisce, a norma dell'art. 1514 c.c., una facoltà del venditore dal cui mancato esercizio non deriva, al venditore medesimo, alcuna conseguenza pregiudizievole in ordine al diritto di pretendere il corrispettivo dal compratore (Cass. II, n. 2059/1980; conf. Cass. II, n. 12017/2004).

In materia sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione con due importanti decisioni. Con la prima, a risoluzione di contrasto, hanno affermato che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta di cui all'art. 1490 c.c., il compratore che esercita le azioni di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo di cui all'art. 1492 c.c. è gravato dell'onere di offrire la prova dell'esistenza dei vizi  (Cass., S.U., n. 11748/2019).

Poco dopo, nel pronunciarsi su una questione di massima di particolare importanza, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nel contratto di compravendita costituiscono – ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. – idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per i vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3 c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.(Cass., S.U., n. 18672/2019).

L'esecuzione coattiva per inadempimento del compratore o del venditore.

La vendita in danno del compratore di cui all'art. 1515 c.c., forma speciale di esecuzione forzata per espropriazione, di cui il venditore può avvalersi quando la cosa è già diventata di proprietà del compratore, può ritenersi sussistente solo se avvenga senza ritardo, cioè non appena si delinei l'inadempimento del compratore all'obbligazione di pagare il prezzo, comportando il ritardo una tacita rinunzia del venditore ad avvalersi di tale specie di rimedio. Poiché la rivendita in danno costituisce una ipotesi eccezionale di esecuzione, concessa dalla legge con l'osservanza di particolari formalità, per tutelare più efficacemente l'interesse del venditore all'esecuzione del contratto, non è consentito derogare alle prescrizioni dettate dall'art. 1515 c.c. per l'attuazione di questa formalità di autotutela. In conseguenza, non sussiste l'ipotesi richiamata se la vendita della merce ad un terzo non sia fatta a mezzo delle persone indicate nella norma anzidetta, a garanzia che il prezzo sia effettivamente quello ricavabile in base al normale mercato (Cass. III, n. 437/1973).

Di recente, la S.C. (Cass. II, n. 31308/2018) ha chiarito che l'autotutela concessa dall'art. 1515 c.c. al venditore che non ottiene il pagamento del prezzo - vendita senza ritardo delle cose, a spese del compratore, a mezzo di persona autorizzata - è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con conseguente possibilità per la stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno, che va determinato nella sua entità dal giudice in base agli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. - per cui il risarcimento è dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale.

Sia l'art. 1516 c.c., il quale prevede che l'acquisto in danno del debitore inadempiente avvenga senza ritardo, sia la legge uniforme sulla vendita internazionale di beni mobili (l. n. 816/1971), che al riguardo fa riferimento ad uno spazio di tempo ragionevole, vanno interpretati nel senso di escludere l'immediatezza delle previste operazioni, la cui tempestività resta pertanto affidata all'apprezzamento del giudice del merito (Cass. II, n. 5856/1985).

L'autotutela concessa dall'art. 1516 c.c. al compratore che non ottiene la consegna della merce - acquisto senza ritardo delle cose, a spese del venditore, a mezzo di persona autorizzata, ovvero di ufficiale giudiziario o di commissario nominato dal pretore - è lasciata alla libera scelta della parte adempiente per la quale costituisce, quindi, una facoltà e non un obbligo, con la conseguente possibilità per la parte stessa di agire in via ordinaria per il risarcimento del danno la cui entità - da provarsi dal creditore secondo le consuete regole - va determinata dal giudice secondo gli ordinari criteri posti dall'art. 1223 c.c., senza che possa trovare applicazione la regola stabilita dall'art. 1518 c.c. - secondo cui il risarcimento è costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno in cui si doveva fare la consegna, salva la prova di un maggiore danno - ove si tratti di cose non previste in tale norma di carattere eccezionale (Cass. II, n. 522/19832). In definitiva, il rimedio della compera in danno previsto dall'art. 1516 c.c. costituisce una facoltà attribuita al compratore in via alternativa agli altri strumenti offertigli dalla legge contro l'inadempimento del venditore (Cass. I, n. 2140/1986).

Nel contratto di compravendita va riconosciuto accanto all'istituto della rivendita per conto del compratore che abbia già acquistato la proprietà della cosa (art. 1515 c.c.), la legittimità della cosiddetta rivendita libera da parte del venditore il quale, nel diverso caso in cui il compratore non sia divenuto ancora proprietario della cosa, non è obbligato a tenere questa presso di sé per tutta la durata della causa intentata contro il compratore inadempiente, ma, durante lo svolgimento di essa, può liberamente rivenderla ad altri per proprio conto, esercitando una facoltà che gli compete e che non può essere contestata dal compratore (Cass. II, n. 3405/1986).

Per quanto il compratore abbia la facoltà, e non l'obbligo, di avvalersi della esecuzione coattiva prevista dall'art. 1516 c.c., qualora non si avvalga di essa, può sempre agire in via ordinaria per ottenere la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno, sopportando, però, le maggiori difficoltà di prova (Cass. II, n. 3109/1985).

Se non si è verificato l'effetto traslativo, il venditore può legittimamente vendere, per proprio conto, i beni oggetto del contratto in cui la controparte si è resa inadempiente; la fattispecie non ricade sotto la disciplina della vendita in danno, per carenza dell'effetto traslativo (Cass. II, n. 3405/1986).

In tema di vendita di cose mobili, in caso di inadempimento od inesatto adempimento del venditore, il compratore, che non possa avvalersi della facoltà prevista dal primo comma dell'art. 1516 c.c. ed acquisti altrove le cose oggetto della vendita, ha diritto ad ottenere il risarcimento del danno corrispondente alla differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, purché dimostri di avere acquistato le stesse cose o altre aventi le medesime caratteristiche qualitative (Cass. III, n. 12272/2014).

Il diritto alla differenza di prezzo, previsto dall'art. 1516, comma 2, c.c. in favore dell'acquirente per la compera in danno, non attiene ad un mero rimborso di spese, così da costituire un titolo distinto dal risarcimento del maggior danno riconosciuto all'acquirente stesso da detta disposizione, ma ha anche esso (al pari dell'analogo diritto spettante al venditore, in base all'ultimo comma del precedente art. 1515, per la vendita in danno) contenuto risarcitorio, correlato alla perdita della maggior somma impiegata per procurarsi la cosa oggetto del contratto ineseguito. Consegue che il giudice non può liquidare tale differenza di prezzo e rinviare a separato giudizio la liquidazione del maggior danno, non essendo consentito scindere il giudizio sul quantum, di modo che la determinazione della quantità della prestazione risarcitoria dovuta abbia luogo per una parte in un processo e per l'altra in un secondo distinto processo (Cass. II, n. 3963/1983).

Sul venditore che - nel caso di inadempimento all'obbligo di ricevere la merce del compratore (o di pagare il prezzo) - si sia avvalso della pattuita facoltà di rivendere "al meglio" la merce a trattativa privata, senza l'osservanza delle formalità previste dall'art. 1515 c.c., incombe, qualora si controverta sulla congruità del prezzo praticato, quanto meno di allegare i prezzi praticati nella zona del giorno (o nei giorni precedenti o successivi della vendita) onde consentire alla controparte di dimostrare che il prezzo in concreto praticato non era "il migliore possibile", dovendo in ogni caso provare che il prezzo in concreto praticato corrisponde a quello a lui indicato, in quanto l'entità del ricavo netto della vendita costituisce l'elemento fondamentale per la determinazione del danno, costituito dalla differenza tra il prezzo convenuto ed il ricavo netto della rivendita (Cass. II, n. 4169/1990).

Il compratore di cose fungibili, il quale si avvalga della facoltà di procedere alla compera in danno del venditore disciplinata dall'art. 1516 c.c., può ottenere dall'inadempiente la differenza tra l'ammontare della spesa occorsa per l'acquisto ed il prezzo convenuto, mentre, qualora non si avvalga di tale facoltà, come nel caso in cui acquisti direttamente da un terzo le cose non consegnategli, al di fuori dei modi e delle forme di cui alla citata norma, per limitare le conseguenze dell'altrui inadempimento, può esperire ordinaria azione risarcitoria, soggetta alle comuni regole operanti in materia (e quindi sottratta ai limiti di cui al comma 3 del medesimo art. 1516 c.c.; Cass. II, n. 8840/1990).

Il mancato esercizio da parte del compratore della facoltà di procurarsi in danno del venditore l'acquisto della merce (art. 1516 c.c.) non incide sul diritto di chiedere il risarcimento del danno per l'inadempimento di questi, mentre l'esercizio di detta facoltà non esclude il risarcimento del danno derivato dal ritardo e dal maggior prezzo pagato per ottenere la medesima prestazione di quella ineseguita (Cass. II, n. 2171/1997).

Determinazione del risarcimento.

L'azione di risarcimento dei danni proposta dall'acquirente exart. 1494 c.c., sul presupposto dell'inadempimento dovuto alla colpa del venditore, consistente nell'omissione della diligenza necessaria a  scongiurare  l'eventuale presenza di vizi nella cosa, può estendersi a tutti i danni subiti dall'acquirente medesimo e, dunque, non solo a quelli relativi alle spese necessarie per l'eliminazione dei vizi accertati, ma anche a quelli inerenti alla mancata o parziale utilizzazione della cosa, o al lucro cessante per la mancata rivendita del bene; ne discende che tale azione si rende ammissibile in alternativa, ovvero cumulativamente, rispetto alle azioni di adempimento in forma specifica del contratto, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto medesimo (Cass. II, n. 26852/2013;  conf . Cass. II, Ord. n. 14986 del 28/05/2021).

In caso di inadempimento dell'acquirente, il danno da mancato guadagno dell'alienante, esercente professionalmente la vendita di beni mobili, non va escluso a priori e può essere liquidato in via equitativa, indipendentemente dalla prova che le merci siano rimaste invendute, dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione e i rifornimenti, e che tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto (Cass. II, n. 15009/2000).

Il risarcimento del danno in tema di compravendita è disciplinato, in deroga ai principi generali di cui agli art. 1223 ss. c.c., dalla norma (dall'evidente carattere eccezionale) di cui all'art. 1518 c.c., la quale, con riguardo alle cose aventi un prezzo corrente di cui al precedente art. 1515, ne determina l'ammontare nella differenza fra il prezzo convenuto e quello corrente sul mercato nel luogo e nel giorno della consegna, salva prova del maggior danno. Ne consegue che, qualora le parti abbiano previsto, in contratto, un termine espresso per la consegna, a tale data occorre rigorosamente attenersi ai fini della determinazione del danno da inadempimento, senza che sia consentito, al venditore, il differimento unilaterale del termine predetto (con relativa possibilità di lucrare la fluttuazione del prezzo in danno della controparte; Cass. II, n. 2386/1998).

L'art. 1518 c.c. contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a norma dell'art. 1515, comma 3 c.c., dispensando la parte adempiente dall'onere della prova del pregiudizio subito. Detta norma ha carattere eccezionale perché deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex art. 1223 c.c., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell'elenco di quelle indicate dall'art. 1515, comma 3 al quale l'art. 1518 rinvia (Cass. II, n. 3614/1994).

Il danno derivato dall'inadempimento di un contratto di compravendita di cose mobili aventi un prezzo corrente ben può risultare superiore alla differenza fra il prezzo pattuito e quello realizzato attraverso la vendita a terzi delle medesime cose o di altre dello stesso genere, specialmente nel caso di contratti di fornitura di materiali genericamente determinati, il cui inadempimento ex parte emptoris, può rilevare anche sotto il profilo dell'assetto organizzativo che l'impresa fornitrice ha dovuto darsi per far fronte alle proprie obbligazioni. Tale danno ulteriore, per la sostanziale impossibilità di essere provato nel suo preciso ammontare, può essere liquidato equitativamente ex art. 1266 c.c. (Cass. II, n. 3280/1981).

Il danno per inadempimento dell'acquirente nei contratti di fornitura di merci genericamente determinate, consistente nel mancato guadagno della impresa fornitrice, è presunto e va risarcito in base alla ricostruzione ideale degli utili che il venditore avrebbe potuto ragionevolmente conseguire dalla regolare esecuzione del contratto, indipendentemente dalla prova che le merci stesse siano rimaste invendute dovendosi considerare che l'impresa venditrice, tanto se commerciante, quanto se produttrice, ha la possibilità, entro certi limiti, di aumentare la produzione o i rifornimenti, e tale aumento è impedito dalla mancata esecuzione del contratto (Cass. III, n. 6427/1981).

La natura, di valore o di valuta, del debito deve essere determinata in base al rapporto obbligatorio originario. Pertanto, nell'ipotesi in cui - pronunciata la risoluzione del contratto di compravendita - la cosa non possa essere restituita al venditore perché già venduta in danno del compratore ai sensi dell'art. 1515 c.c., il debito avente ad oggetto la differenza fra il maggior prezzo stabilito nel contratto di compravendita e quello ricavato dalla vendita forzata è un debito di valore, come tale rivalutabile secondo gli indici Istat (Cass. II, n. 637/1996).

La domanda con la quale il venditore, in caso di mancato pagamento del prezzo, fa valere il proprio diritto alla restituzione delle cose medesime, ai sensi dell'art. 1519 c.c., postula una volontà diretta al mantenimento in vita del contratto, mediante una riacquisizione del possesso (non della proprietà) di quanto alienato, che serva a stimolare l'adempimento del compratore ed a garantire le ragioni creditorie del venditore stesso. In detta domanda, pertanto, non è ravvisabile un'implicita richiesta di pronuncia dichiarativa o costitutiva della risoluzione del contratto per inadempimento (Cass. I, n. 4432/1977).

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