Contratto di rete

Alessandro Farolfi

Inquadramento

Le imprese, con il contratto di rete, possono realizzare progetti ed obiettivi condivisi, incrementando la propria capacità innovativa e la competitività sul mercato, mantenendo tuttavia la propria indipendenza, autonomia e specialità. La rete può essere volta a disciplinare un mero rapporto giuridico collaborativo, ed in tal caso si parla nella pratica di rete-contratto, oppure vedere la costituzione di un fondo ed organi comuni, con trascrizione della nuova realtà organizzativa presso il Registro delle imprese, così dando luogo alla c.d. rete-soggetto.

Formula

CONTRATTO COSTITUTIVO DI RETE DI IMPRESE

TRA

...., con sede in .... ( ....), via .... n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese di ...., C.F. .... e P.IVA ...., REA ...., rappresentata ai fini del presente contratto da ...., quale ...., nato a .... ( ....) il ...., residente a .... ( ....), via .... n. ...., C.F. .... (oppure in virtù di delega rilasciata da .... in data ...., allegata al presente atto)

E

...., con sede in .... ( ....), via .... n. .... e capitale sociale di € .... ( ....), iscritta nel Registro delle Imprese di ...., C.F. e P.IVA ...., REA .... rappresentata ai fini del presente contratto da ...., quale ...., nato a .... ( ....) il ...., residente a .... ( ....), via .... n. ...., C.F. ...., (oppure in virtù di delega rilasciata da .... in data ...., allegata al presente atto)

PREMESSO CHE

a) a seguito del d.l. n. 5/2009 e del successivo d.l. n. 78/2010, con il “contratto di rete” più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa;

b) le società partecipanti hanno deciso di .... [1] ;

c) a tale fine le parti hanno svolto una trattativa secondo buona fede, scambiandosi i seguenti dati .... (indicare) i quali devono intendersi riservati e non utilizzabili al di fuori dell'ambito di applicazione del presente accordo; le parti si danno altresì reciproco consenso all'utilizzo delle informazioni necessarie alla costituzione ed al proficuo andamento della rete, anche ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e succ. mod. (fra cui d.lgs. n. 101/2018 e Regolamento Europeo n. 679/2016 -GDPR);

d) le parti si sono impegnate a non pregiudicare il buon esito della rete ai fini del raggiungimento dello scopo di cui al precedente punto b) impegnandosi, in particolare, in tale ambito, a non svolgere attività di concorrenza che deve perciò intendersi vietata per la durata di vigenza del presente accordo di collaborazione;

e) le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1) Oggetto e durata del contratto. Denominazione della Rete.

Le società .... e .... (d'ora innanzi, collettivamente, le “Imprese”) convengono di stipulare un “contratto di rete” al fine di dare origine ad una Rete di Imprese (d'ora innanzi la “Rete”), obbligandosi a ....

La Rete avrà durata fino al ....

La Rete sarà identificata nei rapporti con i terzi come .... [2] .

Art. 2) Obiettivi.

Le Imprese intendono perseguire, tramite l'istituzione della Rete, l'obiettivo strategico della loro innovazione e dell'innalzamento della loro capacità competitiva e, in particolare, intendono .....

Le modalità di esercizio in comune delle attività ricomprese nell'ambito di operatività della rete dovranno pertanto essere orientate e funzionali al perseguimento dell'obiettivo convenuto.

Art. 3) Programma di rete.

Il programma di rete consiste .... [3] :

a) nella predisposizione di disciplinari e regolamenti relativi ad ogni fase della produzione, della trasformazione e del trasporto dei prodotti;

b) nella nomina di un unico Ente di Certificazione;

c) nella partecipazione a fiere, mostre, mercati e altre manifestazioni nelle quali si realizzino quelle iniziative di carattere promozionale tese a valorizzare la produzione, l'immagine, l'attività e la professionalità delle Imprese aderenti;

d) nella definizione di linee comuni di marketing e di packaging;

e) nello svolgimento in comune dell'organizzazione delle campagne pubblicitarie collettive e individuali;

f) nell'organizzazione di tavoli tecnici e di seminari di approfondimento;

g) nella registrazione di un marchio comune e nell'esercizio di azioni di tutela dello stesso.

Ogni Impresa avrà diritto di avvalersi del marchio della Rete e dei servizi offerti dalla Rete per lo svolgimento delle attività ricadenti nell'ambito di applicazione della rete di collaborazione [4] .

Il programma della Rete è organizzato in dettaglio secondo esercizi annuali, coincidenti di regola con l'anno solare. Sono previsti incontri di verifica circa il raggiungimento degli obiettivi con cadenza almeno semestrale.

Art. 4) Obblighi e diritti delle Imprese.

Le Imprese si obbligano a .... [5] :

a) ad uniformarsi ai disciplinari e ai regolamenti adottati dal Comitato di Gestione della Rete;

b) a non servirsi di segni distintivi, marchi, denominazioni o contrassegni diversi da quello comune per la commercializzazione dei loro prodotti [6] ;

c) ad attenersi alle decisioni del Comitato di Gestione della Rete ai fini dell'utilizzo del marchio comune;

d) ad inserire sulle confezioni dei propri prodotti commercializzati con il marchio di cui sopra, un “codice di tracciabilità”, secondo le modalità fissate dal Comitato di Gestione della Rete, allo scopo di fornire al consumatore uno strumento per risalire alle fasi del percorso di filiera a cui i prodotti stessi sono stati sottoposti;

e) a rispettare i termini e gli obblighi derivanti dall'attuazione dei progetti promozionali e di altre iniziative volte a favorire la commercializzazione dei prodotti;

f) a consentire al personale incaricato dal Comitato di Gestione della Rete di effettuare ispezioni dei luoghi, prelievi di campioni di terreno e di colture in atto per verificare la compatibilità e la idoneità, ai fini della produzione, dell'ubicazione del fondo rispetto ad insediamenti inquinanti, nonché di ispezionare gli stabilimenti e gli impianti di produzione, e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dal partecipante;

g) a fornire tutti i dati relativi ai cicli produttivi, alle tecniche, alle sostanze e ai prodotti già impiegati e a quelli da impiegare per la qualificazione della propria attività produttiva ai sensi della legislazione vigente, dei regolamenti e disciplinari di produzione;

h) a non aderire ad altri contratti di rete, salvo espressa autorizzazione del Comitato di Gestione della Rete; in caso di diniego, l'impresa partecipante può recedere con effetto immediato dal contratto stesso, fermo l'obbligo di terminare le commesse in corso e quelle cui essa abbia già dato la sua adesione;

i) ad avere una copertura assicurativa ritenuta idonea dal Comitato di Gestione della Rete, relativamente alla copertura dei seguenti rischi: .....

Al fine di consentire i controlli sul rispetto dei disciplinari e dei regolamenti delle Rete, ogni Impresa è obbligata a consentire:

a) il libero accesso durante il normale orario di lavoro alle sedi degli impianti di produzione, trasformazione e/o conservazione dei prodotti;

b) l'ispezione di apparecchiature e magazzini, dei documenti relativi alle lavorazioni e ai prodotti, nonché delle scritture contabili e delle fatture;

c) prelievi di campioni delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, i quali potranno essere prelevati anche presso i punti di vendita per sottoporli ad analisi di laboratorio.

Art. 5) Fondo comune

Al fine di sopperire ai costi iniziali di funzionamento della Rete, ciascuna Impresa si obbliga a effettuare, entro .... giorni dalla stipula del presente contratto, un versamento di € .... mediante bonifico da effettuarsi presso la Banca .... sul conto corrente intestato a .....

Ciascuna Impresa inoltre si impegna a corrispondere, entro il 31 gennaio di ogni anno, a titolo di contributo alle spese di gestione della Rete, una somma da determinarsi ad opera del Consiglio di Gestione della Rete entro il 31 dicembre dell'anno precedente, secondo le risultanze di un piano previsionale approvato dal Consiglio stesso.

Qualora nel presente contratto subentrino ulteriori imprese, all'atto del subentro deve essere versata alla Rete da parte del subentrante una somma pari a quella che le altre Imprese hanno versato nel medesimo anno quale contributo annuale.

Le Imprese sono altresì obbligate a corrispondere contributi integrativi, su richiesta del Comitato di Gestione della Rete, per sopperire ad eventuali insufficienze dei contributi ordinari annuali.

Con eventuale regolamento interno possono essere disciplinate le prestazioni che la Rete compia nell'interesse di una singola Impresa e i costi da addebitare all'Impresa beneficiaria di tali prestazioni.

L'inadempimento nei pagamenti dovuti alla Rete provoca l'applicazione di un interesse di mora pari a quello previsto dal d.lgs. n. 231/2002 e succ. mod. tempo per tempo vigente per le transazioni commerciali. Ove l'inadempimento si protragga per più di .... mesi, il Comitato di Gestione della Rete può dichiarare risolto il vincolo contrattuale tra la Rete e l'Impresa inadempiente. La risoluzione non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.

Art. 6) Comitato di Gestione della Rete.

L'attuazione del programma della Rete e l'organizzazione delle attività della Rete sono affidate al Comitato di Gestione della Rete formato da tanti membri quante sono le Imprese aderenti. A tal fine ogni Impresa nomina un proprio esponente destinato a far parte del Comitato di Gestione della Rete.

Ciascun componente può essere revocato in ogni tempo dall'Impresa che l'ha nominato previa indicazione del membro designato in sua sostituzione.

Il Comitato di Gestione della Rete nomina tra i propri componenti un Presidente e (eventualmente) un Vicepresidente.

Il Presidente coordina l'attività della Rete, istruisce e dirige i lavori del Consiglio di Gestione della Rete e ne esegue le decisioni.

Il Presidente ha la rappresentanza delle Imprese della Rete con riguardo alle attività da svolgere in attuazione del programma della Rete; in particolare, agisce in rappresentanza delle Imprese nelle procedure di programmazione negoziata con le pubbliche amministrazioni, nelle procedure inerenti interventi di garanzia per l'accesso al credito e in quelle inerenti allo sviluppo del sistema imprenditoriale nei processi di internazionalizzazione e di innovazione nonché all'utilizzazione di strumenti di promozione e tutela dei prodotti e marchi di qualità o di cui sia adeguatamente garantita la genuinità della provenienza.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente, in ogni caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

Il Comitato di Gestione della Rete si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da uno dei suoi componenti e, comunque, almeno una volta all'anno.

Il Comitato di Gestione della Rete è convocato mediante comunicazione inviata a mezzo PEC o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con qualsiasi altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno giorni 5 (cinque) prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Il Comitato di Gestione della Rete decide a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale la decisione adottata con il voto del Presidente.

Le decisioni del Comitato di Gestione della Rete sono verbalizzate per iscritto. Copia della deliberazione è trasmessa senza indugio alle Imprese aderenti.

Art. 7) Adesione di altre imprese.

Il Comitato di Gestione della Rete decide all'unanimità sulle istanze di adesione alla Rete da parte di altre imprese [7] .

Art. 8) Recesso di una Impresa.

Ciascuna Impresa può recedere in ogni momento dalla Rete.

Il recesso, da comunicare alle altre imprese ed al Presidente del Comitato di gestione della rete con un preavviso di almeno .... giorni, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recedente è comunque tenuto ad effettuare tutti i pagamenti di competenza degli esercizi anteriori alla data di efficacia del recesso e quelli già deliberati ed approvati dal Comitato di Gestione.

Il recesso non comporta diritto al rimborso delle somme versate alla Rete a qualsiasi titolo, salvo che si tratti di somme versate espressamente come finanziamenti con diritto a restituzione.

Art. 9) Modifiche del contratto.

Il presente contratto può essere modificato solo con il consenso .... [8] delle Imprese aderenti.

Art. 10) Domicilio della Rete.

La Rete è domiciliata presso il Presidente del Consiglio di Gestione della Rete in .....

Art. 11) Normativa applicabile.

Il presente accordo è retto dal diritto italiano. Nei casi in cui nel presente contratto non sia esplicitamente normata una situazione inerente l'attività e la gestione della Rete, si applicano le norme del codice civile in tema di consorzi.

Art. 12) Mediazione. Clausola arbitrale

Ogni vertenza che potesse eventualmente insorgere fra le società associate in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della .... di ...., con gli effetti previsti dal d.lgs. n. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di dare inizio al procedimento arbitrale che segue.

Ogni vertenza che potesse eventualmente insorgere fra le società associate in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà riferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due membri prescelti.

In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro Presidente, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di ...., su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto in via rituale. Sede dell'arbitrato sarà ...., mentre la lingua dell'arbitrato è .... [9] .

Luogo e data ....

Firma ....

Firma ....

[1]Occorre indicare le ragioni per le quali le parti istituiscono la rete di collaborazione.

[2]Il d.l. n. 83/2012 ha integrato e modificato la disciplina per le reti di imprese che si alleano per migliorare la competitività sul mercato, siglando un accordo che prevede un programma condiviso. Mentre in precedenza il contratto di rete doveva essere iscritto presso il Registro imprese al quale era iscritta ogni impresa coinvolta (art. 3, comma 4-quater, d.l. n. 5/2009, conv. con modif. nella l. n. 33/2009), ora è sufficiente farlo presso il Registro dove ha sede la rete.

[3]L'elencazione è esemplificativa e va precisata caso per caso, eventualmente rinviando ad un allegato.

[4]Solo se prevista la registrazione di un marchio comune per identificare la rete e i servizi da questa espletati o i beni forniti o distribuiti.

[5]L'elencazione ha contenuto esemplificativo e va specificata in concreto, eventualmente rinviando ad un allegato.

[6]Nel caso in cui non sia prevista la registrazione di un marchio della rete può essere sufficiente un divieto di non servirsi delle linee di prodotti .... rientranti nell'oggetto del presente accordo.

[7]Oppure si può indicare altra modalità di approvazione, ad esempio rinviando alla decisione unanime (o a maggioranza qualificata) degli aderenti, espressa per iscritto attraverso i propri organi rappresentativi.

[8]Normalmente sarà richiesta l'unanimità; reti di grandi dimensione potrebbero però richiedere una maggioranza qualificata per non paralizzare l'evoluzione della rete ed il suo adattamento a circostanze anche di mercato sopravvenute.

[9]Oppure sostituire l'arbitrato con una clausola di elezione del foro competente.

Commento

L'istituto del contratto di rete di imprese è stato introdotto nell'ordinamento con il d.l n. 5/2009, conv. in l. n. 33/2009 (art. 3, commi 4-ter e ss.) secondo la seguente fisionomia: “con il contratto di rete più imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano sulla base di un programma comune di rete a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa”.

Si ritiene che possano partecipare al contratto di rete in senso stretto solo i soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori, siano essi di natura individuale, societaria, artigiana o agricola, operanti anche in settori, aree geografiche e livello diversi. Il contratto di rete si presta così a governare forme di collaborazione tra le imprese destinate a svilupparsi sia in senso orizzontale (cioè tra fornitori di parti destinati all'assemblaggio o poste al medesimo livello su posizioni contigue), sia in senso verticale (finalizzate al governo più efficiente di una parte della filiera di diverso livello: es. produzione – distribuzione). Elemento caratterizzante questa tipologia contrattuale è dato dal programma di rete, che dovrà contenere l'enunciazione dei diritti ed obblighi assunti da ciascun partecipante e le modalità di realizzazione dello scopo comune. Gli obiettivi possono essere svariati ed in questa sede non se ne può che offrire una sintesi esemplificativa: maggior potere contrattuale verso l'esterno con la conseguente capacità di ottenere prezzi più bassi rispetto a quelli ottenibili dalle singole imprese se isolatamente considerate, possibilità di organizzare azioni di promozione collettiva di un certo prodotto o servizio, partecipazione coordinata ad eventi fieristici o predisposizione di una catalogo comune di prodotti o servizi al fine di penetrare un medesimo mercato, possibilità di realizzare investimenti ingenti ripartendone i costi, maggiore adattabilità e mobilità dell'uso delle risorse umane, contenimento di costi fissi o variabili, ecc.

È prevista una particolare disciplina concernente il profilo della responsabilità patrimoniale nel contratto di rete, quando in esso vi sia la costituzione del fondo patrimoniale comune e l'istituzione dell'organo rappresentativo. In tal caso, infatti, si applicano in quanto compatibili gli artt. 2614 e 2615 co. 2 c.c., dettati in materia di consorzi con attività esterna; in ogni caso, per le obbligazioni contratte dall'organo comune in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo comune redige una situazione patrimoniale, osservando, in quanto compatibili, le disposizioni relative al bilancio di esercizio della società per azioni, e la deposita presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo ove ha sede; si applica, in quanto compatibile, l'art. 2615-bis, comma 3 c.c.

Il contratto di rete va iscritto presso il Registro delle imprese e stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero con modalità digitali.

Si è ritenuto, conseguentemente, che il contratto di rete tra imprese è un nuovo strumento giuridico, introdotto nell'ordinamento italiano nell'anno 2009, che consente alle aggregazioni di imprese di instaurare tra loro una collaborazione organizzata e duratura, diversa e ulteriore rispetto il mero scambio di beni o prestazioni. Mantenendo la propria autonomia e la propria individualità, con detto contratto di rete le parti “si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all'esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa” (T.A.R. Firenze, I, 25 febbraio 2016, n. 346, in Guida dir., 2016, 21, 98).

Quanto alla natura di tale istituto giuridico, secondo alcuni sarebbe quello di creare un fascio di rapporti obbligatori, mentre secondo altre opinioni dottrinali, esso avrebbe una duplice natura e dovrebbe essere collocato tra i rapporti associativi o tra i rapporti di scambio a seconda delle caratteristiche di volta in volta attribuite dalle parti al contratto. Secondo la citata sentenza T.A.R., “quale che sia la tipologia contrattuale adottata, vi è un preciso obbligo del concorrente di produrre tale contratto, rispondendo quest'obbligo alla necessità per la stazione appaltante di vagliare la serietà e affidabilità dell'offerta come pure all'esigenza di evitare un arretramento del sistema di cautele previsto dalla disciplina antimafia”.

L'unicità della finalità perseguita, pur nella perdurante autonomia delle imprese aderenti alla rete, ha delle conseguenze sul pianto lavoristico. Si è infatti ritenuto che “il distacco del lavoratore tra aziende facenti parte di un gruppo integrato di imprese è legittimato da una presunzione iuris et deiure dell'interesse dell'impresa distaccante in quanto il “collegamento funzionale tra le imprese” comporta il perseguimento di uno scopo economico unitario, al pari di quanto accade “nei contratti di rete tra imprese”. In tale condizione, infatti, secondo la sentenza in argomento, trova applicazione la disciplina legale del distacco “semplificato” prevista allorquando la fattispecie si realizzi tra imprese che abbiano sottoscritto un contratto di rete (Cass. lav., n. 8068/2016).

La Cassazione penale (decisione Cass. n. 16333/2011) si è occupata di un caso nel quale la costituzione della rete di imprese era finalizzata ad alterare la libertà di concorrenza nell'aggiudicazione di appalti, ritenendo in particolare configurabile il reato di turbata libertà degli incanti in relazione a gare di affidamento del servizio di vigilanza presso enti pubblici, mediante la creazione preventiva di una rete di imprese collegate tra loro, e la successiva partecipazione contemporanea delle medesime alle gare d'appalto, come entità apparentemente distinte ed autonome.

Profili fiscali

La Circolare ministeriale n. 4/E del 15 febbraio 2011 chiarisce che la sola “adesione al contratto di rete non comporta l'estinzione, né la modificazione della soggettività tributaria delle imprese che aderiscono all'accordo in questione, né l'attribuzione di soggettività tributaria alla rete risultante dal contratto stesso”. Se, tuttavia, la rete è dotata di fondo comune ed il relativo contratto istitutivo è trascritto nel Registro delle imprese, la Circolare n. 20/E del 18 giugno 2013 ha previsto che la rete diventi “un autonomo soggetto passivo di imposta” con tutti i conseguenti obblighi tributari previsti ex lege in materia di imposte dirette ed indirette. Mentre nella c.d. rete-contratto la fatturazione dei beni e dei prodotti, rispettivamente acquistati od erogati, avviene separatamente pro quota verso o dalle singole imprese aderenti alla rete, nel caso della rete-soggetto la stessa va considerata autonomo soggetto d'imposta, sia per le imposte dirette che indirette. In tale ultimo caso, per i soggetti aderenti l'appartenenza alla rete si configura come una sorta di partecipazione (anche ai fini del bilancio e della valorizzazione fiscale degli apporti al fondo comune).

Gli apporti al fondo sono sottoposti ad imposta di registro:

- fissa per gli apporti in denaro;

- con le aliquote previste dall'art. 1 della Tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, per gli apporti di immobili;

- 3%, se la rete non svolge attività commerciale.

La l. n. 122/2010, aveva previsto che, per il periodo di imposta 2010–2012, gli utili conseguiti dalle singole aziende e destinati alla realizzazione di investimenti previsti dal programma comune della rete, mediante versamento nel fondo patrimoniale, fossero esclusi dal calcolo del reddito imponibile per un importo massimo di un milione di euro per ciascun partecipante alla rete. Restano forme di incentivazione sottoposte annualmente a revisione in sede di approvazione della legge di bilancio.

Va ricordato che per il contratto di rete agricolo, cui allude l'art. 1-bis, comma 3 d.l. n. 91/2014, l'Agenzia delle Entrate ha recentemente emanato la risoluzione 21 giugno 2017, n. 75/E, incentrata sul riconoscimento – a certe condizioni – dell'acquisto a titolo originario della produzione agricola da parte delle imprese aderenti, in base alla quota convenuta. Manca quindi, nel contratto di rete agricolo qualificato secondo le indicazioni fornite, una funzione di scambio; ciò che consente l'esenzione dall'applicazione IVA dell'attribuzione a ciascuna impresa aderente dei prodotti.

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