Contratto di subfornituraInquadramentoL'art. 1 della l. n. 192/1988, definisce il contratto di subfornitura come quell'accordo con il quale un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un' altra impresa lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente, oppure si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica della committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa che conferisce l'incarico. Si tratta, conseguentemente, di una relazione contrattuale conclusa fra un'impresa principale ed una di minori dimensioni o comunque subvalente, caratterizzata da un rapporto di dipendenza progettuale e/o tecnologica della seconda nei confronti della prima. Da qui l'esigenza di predisporre talune forme di tutela, molto spesso rese ancor più necessitate dalla dipendenza economica che connota la posizione del subfornitore, che ha nel committente (c.d. general contractor) il proprio cliente principale, quando non l'unico. Formula
CONTRATTO DI SUBFORNITURA TRA .... (Impresa committente), con sede in .... ( ....), via .... n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese di ...., C.F. .... e P.IVA ...., REA ...., rappresentata ai fini del presente contratto da ...., quale ...., nato a .... ( ....) il ...., residente a .... ( ....), via .... n. ...., C.F. .... (oppure in virtù di delega rilasciata da .... in data ...., allegata al presente atto) E .... (Impresa del subfornitore), con sede in .... ( ....), via .... n. .... e capitale sociale di € .... ( ....), iscritta nel Registro delle Imprese di ...., C.F. e P.IVA ...., REA .... rappresentata ai fini del presente contratto da ...., quale ...., nato a .... ( ....) il ...., residente a .... ( ....), via .... n. ...., C.F. ...., (oppure in virtù di delega rilasciata da .... in data ...., allegata al presente atto) PREMESSO CHE a) il Committente esercita una impresa operante nel settore ....; b) il Subfornitore esercita una impresa operante nel settore ....; c) nello svolgimento della propria attività produttiva il Committente intende avvalersi dell'organizzazione imprenditoriale del Subfornitore; d) in particolare, il Committente intende affidare al Subfornitore la realizzazione di lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dal Committente medesimo; e) il Subfornitore opererà utilizzando conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi appositamente forniti dal Committente, eseguendone le direttive ed in particolare .... 1 ; f) entrambe le parti intendono comunque sviluppare la cooperazione tra le rispettive imprese; g) il presente atto e i rapporti che ne deriveranno sono disciplinati dalle disposizioni dettate nella l. n. 192/1998, nonché, se compatibili, dalle norme dettate negli artt. 2222 e ss. c.c. in tema di contratto d'opera od agli artt. 1655 e ss. c.c. in tema di contratto d'appalto; h) le premesse e gli allegati che precedono costituiscono parte integrante dell'accordo; SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 - Obbligazioni del Subfornitore Il Subfornitore si obbliga ad eseguire, a seguito della ricezione degli ordinativi di cui all'art. 3, le seguenti lavorazioni: .... come meglio risulta dal documento denominato “Lavorazioni e corrispettivi”, allegato al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti 2 . Art. 2 - Materiali forniti dal Committente Per l'esecuzione della subfornitura il Committente fornirà al Subfornitore i seguenti semilavorati: ....; la consegna dei materiali dovrà essere dal Committente effettuata entro il ...., presso .... 3 . Il Subfornitore dovrà segnalare al Committente ogni difetto o vizio riconoscibile dei materiali stessi entro .... giorni dalla consegna. I difetti e i vizi non immediatamente riconoscibili dovranno essere segnalati entro .... giorni dalla scoperta. La tempestiva segnalazione esclude la responsabilità del Subfornitore per le conseguenze che i vizi o i difetti dei materiali possono avere sulla lavorazione. Art. 3 - Ordinativi e accettazioni Gli ordinativi del Committente e le relative accettazioni del Subfornitore devono essere effettuati per iscritto 4 . Ai sensi dell'art. 2, comma 2 l. n. 192/1998, il Subfornitore può iniziare la produzione al ricevimento dell'ordinativo. In tal caso l'ordinativo si intende a tutti gli effetti accettato nel momento e nel luogo in cui ha inizio la lavorazione. Il Subfornitore è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Committente l'inizio della esecuzione. L'ordinativo deve indicare .... 5 : - i requisiti specifici della lavorazione; - le quantità richieste; - i termini e le modalità di esecuzione; - il corrispettivo dovuto dal Committente; - i termini e le modalità di pagamento. Art. 4 - Comunicazioni Le comunicazioni riguardanti il presente contratto ed i conseguenti rapporti dovranno essere effettuate presso la sede della parte destinataria, in lingua italiana ed in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata A.R. Potranno essere utilizzati anche il fax o la PEC. Ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede, indirizzo PEC o recapito. Art. 5 - Programmazione Gli ordinativi devono rispettare i limiti minimi e massimi previsti nel documento denominato “Programmazione”, allegato al presente contratto e controfirmato da entrambe le parti. Il Subfornitore non è tenuto ad accettare ordinativi eccedenti i limiti massimi programmati. Il Committente si obbliga a commettere al Subfornitore la realizzazione di una quantità di lavorazioni non inferiore ai limiti minimi. Il mancato raggiungimento degli ordinativi minimi consentirà al Subfornitore di risolvere il presente contratto a norma dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione al Committente nelle modalità sopra previste dall'art. 4, salvo comunque il risarcimento del danno 6. Art. 6 - Termini di lavorazione e consegna I termini per l'esecuzione delle lavorazioni e per la restituzione dei materiali lavorati saranno precisati nei singoli ordinativi e non potranno comunque essere inferiori a giorni .... dal ricevimento dell'ordinativo stesso da parte del Subfornitore. Il ritardo nella consegna che si protragga oltre i .... giorni dalla scadenza del termine produce la risoluzione prevista dall'art. 1457 c.c., a meno che il Committente, nei tre giorni ulteriormente successivi, non comunichi, nelle forme e con le modalità indicate dall'art. 4 di voler conservare il rapporto. È fatto comunque salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti per la ritardata esecuzione delle lavorazioni o per la risoluzione. Il Subfornitore non può essere considerato inadempiente e non è tenuto al risarcimento del danno se il ritardo nella consegna dipende dal terzo di cui il Subfornitore si serva per l'esecuzione della subfornitura su indicazione del Committente. Il Subfornitore è tenuto a segnalare tempestivamente al Committente le carenze del terzo ed a porvi rimedio. Art. 7 - Modalità di lavorazione Le lavorazioni devono essere dal Subfornitore effettuate presso ..... Il Subfornitore si impegna a fornire al Committente o ai suoi collaboratori la seguente assistenza: .... nella esecuzione della prestazione il Subfornitore dovrà attenersi alle modalità precisate nel documento denominato “Specifiche tecniche”, allegato al presente contratto .... 7 e controfirmato da entrambe le parti. Il Subfornitore deve comunque osservare la normativa nazionale e internazionale in materia di sicurezza. Art. 8 - Modalità di comunicazione dell'avvenuta esecuzione La comunicazione dell'avvenuta esecuzione della lavorazione dovrà essere effettuata nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4. Art. 9 - Termini di verifica La verifica della corretta esecuzione dovrà avvenire entro .... giorni dalla comunicazione della conclusione della lavorazione. Il decorso di tale termine comporta l'accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 10. Art. 10 - Modalità di verifica e contestazioni Il Committente è tenuto a verificare, in contraddittorio con il Subfornitore, la corretta esecuzione delle lavorazioni e la conformità alle specifiche tecniche in allegato. Se la verifica si conclude senza contestazioni da parte del Committente o non viene effettuata, la prestazione del Subfornitore si considera accettata e resta esclusa ogni sua responsabilità per vizi, difetti o difformità palesi. Qualora la verifica abbia esito negativo, il Committente dovrà formulare le proprie contestazioni mediante dichiarazione verbalizzata che indichi: - la lavorazione oggetto di contestazione; - i vizi, i difetti o le difformità riscontrate; - le unità interessate. L'esito negativo della verifica, non contestato dal Subfornitore, comporta la proroga del termine di pagamento del corrispettivo sino a che il Subfornitore non abbia provveduto alla eliminazione dei vizi o difetti e non venga effettuata una verifica con esito positivo. Art. 11 - Contestazioni successive alla verifica In caso di vizi, difetti e difformità che risultino occulti e non siano emersi nel corso della verifica, le contestazioni devono essere dal Committente effettuate, nelle forme e secondo le modalità indicate nell'art. 4 entro otto giorni dalla scoperta. Entro un anno dalla consegna deve comunque essere esercitata l'azione. Art. 12 - Eliminazione di vizi, difetti e difformità Il Subfornitore dovrà provvedere alla eliminazione dei vizi, dei difetti o delle difformità nel più breve tempo possibile e comunque entro .... giorni dalla contestazione. È fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento dei danni subiti a causa del ritardo. Art. 13 - Corrispettivo Il corrispettivo dovuto dal Committente è precisato nell'allegato denominato “Lavorazioni e corrispettivi”, controfirmato da entrambe le parti 8 . Qualora nel corso dell'esecuzione vengano apportate varianti o modifiche nelle lavorazioni concordate, il Subfornitore potrà pretendere che il corrispettivo sia adeguato all'eventuale aumento dei costi di produzione. In caso di disaccordo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione successivamente prevista. La stessa procedura potrà essere attivata, in caso di contrasto, a fronte di eventi sopravvenuti ed imprevedibili, non imputabili ad alcuna delle parti, comportanti la eccessiva onerosità di una delle prestazioni concordate. Art. 14 - Termini di pagamento Il pagamento delle singole commesse dovrà avvenire entro .... giorni dalla consegna. (In ogni caso il termine non potrà superare i 60 giorni, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 192/1998). In caso di ritardato pagamento del corrispettivo, al Subfornitore dovranno essere corrisposti, anche senza costituzione in mora del Committente, interessi annui pari al .... % (od al tasso di interesse previsto dall'art. 3, comma 3 l. n. 192/1998). Se il ritardo nel pagamento supererà i trenta giorni, il Committente sarà inoltre tenuto al versamento di una penale pari al 5% dell'importo non corrisposto. È fatto in ogni caso salvo il diritto del Subfornitore al risarcimento del danno ulteriore. Art. 15 - Pagamento Il corrispettivo, come sopra determinato, dovrà essere dal Committente pagato mediante bonifico sul c/c .... intestato a .... Il subfornitore si impegna a comunicare, con le forme previste dall'art. 4, ogni successiva variazione. Art. 16 - Fatturazione La consegna delle lavorazioni oggetto di ciascun ordinativo sarà accompagnata dalla fattura relativa. È fatta salva la possibilità che la fatturazione relativa agli ordinativi evasi nell'arco di .... gg. (o secondo cadenza .... 9 ) possa essere effettuata cumulativamente. Art. 17 - Diritti di privativa e proprietà industriale Disegni, progetti, prototipi, documenti tecnici, prescrizioni e informazioni riservate, software e know-how che siano forniti da una parte all'altra per l'esecuzione della subfornitura rimangono di proprietà della parte che li ha forniti. La parte che li riceve non può utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti nel presente contratto e non può trasmetterli a terzi o divulgarli, salvo il consenso dell'altra parte manifestato nei modi previsti dall'art. 4. Il Committente, in quanto responsabile della progettazione e titolare delle tecnologie necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni, assume ogni responsabilità ed onere derivanti da eventuali controversie promosse, anche contro il Subfornitore, da terzi che lamentino la violazione di diritti di privativa. Le eventuali invenzioni o innovazioni che il Subfornitore realizzi nell'esecuzione del presente contratto, basandosi su informazioni progettuali e tecniche fornite dal Committente, saranno cedute a titolo oneroso al Committente stesso, su sua richiesta. Il corrispettivo dovrà essere congruo. La sua determinazione sarà rimessa all'autonomia delle parti, le quali dovranno tenere conto del contributo da ciascuna in concreto dato alla invenzione o alla innovazione. Se le parti non raggiungono un accordo sull'adeguamento del corrispettivo, potrà essere attivata la procedura di conciliazione successivamente prevista. Il Subfornitore avrà la piena titolarità e disponibilità delle invenzioni e/o innovazioni realizzate senza l'utilizzazione di informazioni fornite dal Committente. Art. 18 - Accesso e riservatezza del Committente Il Committente può accedere ai locali ove il Subfornitore svolge la propria attività al fine di controllare le modalità di realizzazione della prestazione, lo stato di avanzamento delle lavorazioni e la corretta esecuzione delle commesse. La facoltà di accesso non può essere esercitata senza un preavviso di almeno .... giorni e al di fuori dell'orario lavorativo, ai fini della presente disposizione indicato nell'intervallo 8.00 - 12.00 e 13.30 - 17-30 di ogni giorno, dal lunedì al venerdì non festivi. La relativa comunicazione deve essere inviata al Subfornitore nelle modalità indicate dall'art. 4. Il Committente dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Subfornitore, delle quali dovesse venire a conoscenza durante gli accessi di cui al comma precedente e comunque in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto. Art. 19 - Responsabilità del Subfornitore. Obbligo di riservatezza Il Subfornitore risponde della qualità delle lavorazioni eseguite, nonché della conformità della prestazione alle prescrizioni del presente contratto e alle regole dell'arte. Il Subfornitore non risponde dei vizi, dei difetti e delle difformità della lavorazione che derivino dalle specifiche tecniche fornite dal Committente. Il Subfornitore è però tenuto a segnalare tempestivamente al Committente, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 4, ogni eventuale carenza o vizio delle direttive ricevute, che siano stati dal Subfornitore stesso riscontrati o che avrebbero potuto essere da lui rilevati con l'impiego di adeguata diligenza. Il Subfornitore non risponde dei danni che il prodotto da lui lavorato rechi a terzi per vizi o difetti che non derivino dall'inesattezza del suo adempimento. Il Committente o il Subfornitore che ricevano una domanda risarcitoria da parte di terzi, devono tempestivamente darne notizia all'altra parte. Il Subfornitore dovrà mantenere la massima riservatezza riguardo alle informazioni relative ai processi di produzione, attrezzature e materiali del Committente, delle quali dovesse venire a conoscenza in relazione alla subfornitura oggetto del presente contratto. Art. 20 - Forza maggiore Quando il contratto non possa avere puntuale esecuzione per sopraggiunte cause di forza maggiore, l'esigibilità delle prestazioni di consegna resta sospesa sino alla cessazione dell'impedimento. Possono costituire casi di forza maggiore i fatti non imputabili alle parti e non prevedibili con l'ordinaria diligenza che rendano impossibili le prestazioni di una o di entrambe le parti (a titolo esemplificativo: guerre, rivoluzioni, sommosse, blocchi o restrizioni dei transiti commerciali, incendi, calamità naturali, scioperi, serrate, restrizioni dell'impiego di energia, mancanza generale di materie prime o di altri elementi essenziali per la produzione, ecc.). La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire le proprie prestazioni per una causa di forza maggiore, deve comunicarlo all'altra, nelle forme previste dall'art. 4, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, indicando altresì la data in cui l'esecuzione del contratto potrà, presumibilmente, essere ripresa. Qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di .... giorni, il contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 1463 c.c. È in facoltà della parte committente che ne abbia interesse richiedere – ciò nonostante – la prosecuzione del rapporto, dandone tempestiva comunicazione scritta, nelle forme previste dall'art. 4. Art. 21 - Cessione del contratto e affidamento a terzi di lavorazioni La cessione del presente contratto non può essere effettuata senza l'assenso del Committente, espresso nelle forme previste dall'art. 4. Anche senza il consenso del Committente, il Subfornitore può affidare a terzi le lavorazioni pattuite purché in misura non superiore al .... % del valore complessivo della subfornitura. 3. Qualora il Subfornitore intenda affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni per una quota maggiore del .... % dovrà preventivamente chiedere ed ottenere l'autorizzazione del Committente, secondo le modalità indicate dall'art. 4. In ogni caso il Subfornitore deve tempestivamente comunicare i nominativi dei soggetti ai quali abbia affidato in subfornitura l'esecuzione di una parte delle proprie prestazioni. Il Subfornitore che affidi a terzi l'esecuzione di una parte delle prestazioni dovute non è liberato dagli obblighi e dalle responsabilità assunte nei confronti del Committente con il presente contratto. La cessione del presente contratto senza il consenso del Committente o l'ulteriore affidamento della subfornitura in violazione della precedente disposizione, saranno nulle e determineranno la risolubilità del medesimo presente contratto a norma dell'art. 1456 c.c., da comunicarsi da parte del Committente al Subfornitore nelle forme indicate dall'art. 4, salvo il diritto al risarcimento dei danni. Art. 22 - Modifiche Il presente contratto potrà essere modificato solo per iscritto, con le forme previste dall'art. 4. Sono nulli i patti attraverso cui una parte approfitti della propria forza economica per imporre all'altra condizioni ingiustificatamente gravose o discriminatorie, determinando comunque un rilevante squilibrio di diritti e di obblighi. L'abusività del comportamento di una parte deve essere valutata anche considerando la concreta possibilità dell'altra di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. Le eventuali proposte di modifica delle lavorazioni da eseguire devono contenere l'indicazione precisa delle variazioni derogatorie o integrative di quanto riportato nel presente contratto o negli allegati. Il Subfornitore potrà rifiutare varianti o modifiche che gli vengano richieste senza adeguato preavviso o che comunque comportino, in concreto, un apprezzabile aggravamento del sacrificio necessario per l'esecuzione della prestazione. Il Subfornitore che accetti la modifica o la variante avrà diritto all'adeguamento del corrispettivo previsto. In caso di disaccordo potrà essere seguita la procedura conciliativa prevista dal presente contratto. Art. 23 - Durata e rinnovo Il presente contratto avrà la durata di anni ...., decorrenti dalla data di sottoscrizione. Qualora non intervenga disdetta di uno dei contraenti almeno .... mesi prima della data di scadenza, il contratto si intenderà tacitamente rinnovato alle medesime condizioni e per lo stesso numero di anni. La disdetta deve sempre essere inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento od a mezzo PEC. Art. 24 - Tracciabilità Il Subfornitore si impegna a rispettare ed a far rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 l. n. 136/2010. Art. 25 - Risoluzione delle controversie Ai sensi dell'art. 10 l. n. 192/1998, tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite alla Camera di Commercio di .... per il tentativo di conciliazione da svolgersi secondo il Regolamento da questa adottato. Nel caso di mancata riuscita del tentativo di conciliazione, tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento di arbitrato della Camera di Commercio di ..... Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico nominato in conformità al Regolamento della Camera di Commercio e deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del codice di procedura civile (oppure inserire clausola di individuazione del Foro competente). Nel caso di mancato pagamento del prezzo, il Subfornitore potrà agire per ottenere ingiunzione di pagamento immediatamente e provvisoriamente esecutiva, exartt. 3 l. n. 192/1998 e 633 e ss. c.p.c. Luogo e data .... Il Committente .... Il Subfornitore .... A norma dell'art. 1341, comma 2 c.c. si approvano espressamente gli artt. 10 “Modalità di verifica e contestazioni”, 11 “Contestazioni successive alla verifica”, 13 “Corrispettivo”, 17 “Diritti di privativa e proprietà industriale”, 19 “Responsabilità del Subfornitore”, 20 “Forza maggiore”, 21 “Cessione del contratto e affidamento a terzi di lavorazioni”, 23 “Durata e rinnovo” e 25 “Risoluzione delle controversie”. Il Committente .... Il Subfornitore .... [1] [1]Elencare i progetti e/o i modelli consegnati, oppure per i rapporti di maggior durata la tipologia di lavorazioni e i metodi di controllo sulle stesse e sul loro livello qualitativo previste a favore della committente. [2] [2]In assenza di rinvio ad un documento preciso, specificare i prodotti commissionati o i servizi da fornire al committente. [3] [3]Eventualmente modificare se non è prevista la consegna di semilavorati ma altri beni, progetti o prototipi. [4] [4]L'art. 2 della l. n. 192/1998 prevede un onere di forma scritta a pena di nullità, sia per il contratto di subfornitura sia per i singoli ordini, qualora il rapporto abbia esecuzione continuata o periodica. Tale nullità, tuttavia, a tutela del subfornitore, non esclude il suo diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate ed al rimborso delle spese sostenute in buona fede per dare esecuzione al contratto. [5] [5]In alternativa ad una specifica elencazione può essere utile un rinvio agli allegati del presente contratto. [6] [6]Clausola favorevole al subfornitore di contenuto facoltativo. [7] [7]Ovvero precisate per iscritto in occasione di ogni singolo ordinativo. [8] [8]Oppure può essere determinato direttamente in contratto, facendo salve variazioni concordate ulteriori, rispettando quanto previsto dall'art. 2, comma 4 l. n. 192/1998, secondo cui “il prezzo dei beni o servizi deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto”. [9] [9]Ad esempio mensilmente oppure trimestralmente, o secondo altro periodo ritenuto utile fra le parti. CommentoIl fenomeno del decentramento produttivo e, più in particolare, gli abusi che lo stesso può comportare nei confronti dei c.d. imprenditori minori o “terzisti”, sta alla base dell'introduzione della disciplina della subfornitura nel nostro ordinamento. Ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 1 della l. n. 192/1998 il contratto di subfornitura è quel contratto con cui un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all'impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell'ambito dell'attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente. Nell'ambito di operatività del nuovo istituto rientra il riferimento sia alla subfornitura di lavorazione (nella quale la “dipendenza” del “terzista” dal proprio cliente, spesso l'unico, è addirittura contrassegnata dalla consegna di semilavorati o prodotti per essere specificamente trasformati rispondendo alle specifiche esigenze individuate dal committente), sia a quella di prodotti o servizi da realizzarsi direttamente da parte del subfornitore con propri materiali. Questi ultimi prodotti o servizi, per essere rilevanti ai fini della disciplina della subfornitura, sono chiamati a confluire nel ciclo produttivo del committente, pur se la norma non limita il proprio ambito di applicazione all'incorporazione del prodotto o servizio nel bene finale, ma lo estende, più in generale, alle ipotesi di utilizzazione di questi nell'ambito dell'attività economica del committente. Nonostante i dubbi sollevati rispetto ad una formulazione letterale non certo felice, l'inciso “in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente” deve ritenersi riferibile sia alla subfornitura di prodotto o servizio, cui la norma fa riferimento subito prima della virgola, che a quella di “lavorazione”. Questa soluzione sembra avallata anche dai lavori preparatori e dalla circostanza che l'art. 7 parla di progetti e prescrizioni di carattere tecnico comunicati al fornitore, senza distinguere tra subfornitura di lavorazione e subfornitura di prodotto. Una delle questioni più controverse nella definizione di subfornitura è immediatamente apparsa quella relativa all'interpretazione della frase “in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”. Ci si è infatti chiesto se fosse sufficiente ad integrare gli estremi del requisito in questione la mera richiesta da parte del committente di una qualche “personalizzazione” delle lavorazioni, del prodotto o del servizio, senza che venisse fornito al subfornitore, da parte del primo, uno specifico apporto tecnico e anzi confidando sulle specifiche competenze tecniche di quest'ultimo, o se, al contrario, gli estremi del requisito fossero integrati solo quando si fosse in presenza di una dipendenza tecnologica del sub fornitore rispetto al committente. Questa seconda è la tesi maggiormente accettatas (sul punto, expressis verbis, Cass. III, n. 18186/2014, secondo cui “il contratto di subfornitura è una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa oltre che sul piano del rapporto commerciale e di mercato anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della “conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente”, di cui all'art. 1 della l. n. 192/1998, si riferisca a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la “lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente”, dato che anche in tal caso la commessa di subfornitura comporta l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo proprio del committente). Secondo l'opinione del tutto prevalente, inoltre, la l. n. 192/1998 non ha creato una nuova figura contrattuale, ma ha introdotto uno statuto di tutela dell'imprenditore “debole” operante in funzione ed al servizio dell'altrui ciclo economico-produttivo, capace di abbracciare diverse figure negoziali tipiche, come il subappalto, la vendita di cosa futura, la somministrazione, ecc. secondo il modello di collaborazione volta a volta instaurato. Ciò non di meno, appare evidente come la modulistica contrattuale in questo ambito abbia oramai acquistato una certa autonomia rispetto ai modelli negoziali sottostanti e regolanti, ad esempio, operazioni economiche isolate. Va poi ricordato che il comma 2 dell'art. 1 della l. n. 192/1998 esclude espressamente che possano essere considerati contratti di subfornitura i contratti aventi ad oggetto la fornitura di materie prime, di servizi di pubblica utilità e di beni strumentali non riconducibili ad attrezzature. Particolarmente sentito il problema della distinzione fra subappalto e subfornitura: “mentre il subappaltatore assume di eseguire in tutto o in parte una prestazione dell'appaltatore (ai sensi dell'art. 1655 c.c.) a beneficio della Stazione Appaltante, il subfornitore si impegna soltanto a porre nella disponibilità dell'appaltatore un prodotto e rileva fondamentalmente sotto il profilo privatistico dei rapporti commerciali tra le aziende. Il contratto di subfornitura si configura, pertanto, come una forma non paritetica di cooperazione imprenditoriale nella quale la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano commerciale e di mercato, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione, assunte nel loro più ampio significato, sicché il requisito della «conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall'impresa committente» si riferisce a tutte le fattispecie ivi descritte, compresa la «lavorazione su prodotti semilavorati o su materie prime fornite dalla committente. Alla stregua dei criteri rivenienti dai dati testuali legislativi, emerge la differenza fra il contratto di subappalto – ontologicamente caratterizzato dal coinvolgimento dell'assetto imprenditoriale dell'impresa subappaltatrice nell'attività dell'impresa aggiudicataria dell'appalto – e il contratto di subfornitura, il quale prevede l'inserimento del subfornitore in un determinato livello del processo produttivo, sotto le direttive del fornitore che determinano la dipendenza tecnica del subfornitore quanto a progetto, specifiche e know how di realizzazione della fornitura” (TAR Roma, sez. I, 20 febbraio 2018, n. 1956).
Tuttavia, con una recente importantissima decisione della Consulta si è ritenuto che “non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003 sollevata dalla Corte d'appello di Venezia in relazione agli artt. 3 e 36 Cost., perché tale norma è interpretabile in modo conforme a Costituzione. L'art. 29, comma 2, è applicabile anche in caso di subfornitura: la ratio dell'introduzione della responsabilità solidale del committente – che è quella di evitare che i meccanismi di decentramento produttivo e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale – non giustifica un'esclusione di tale garanzia nei confronti dei dipendenti del subfornitore, atteso che la tutela del soggetto che assicura una attività lavorativa indiretta non può non estendersi a tutti i livelli del decentramento produttivo” (Corte cost. n. 254/2017). In linea con tale pronuncia, Cass. n. 25172/2019 ha ritenuto che il committente sia responsabile solidalmente per i crediti di lavoro dei dipendenti del subfornitore. La disciplina di protezione del subfornitore si realizza attraverso i seguenti punti qualificanti: - il contratto deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità (art. 2); - in caso di nullità, il subfornitore ha comunque diritto al pagamento delle prestazioni già effettuate e al risarcimento delle spese sostenute in buona fede ai fini dell'esecuzione del contratto (art. 2); - il termine di pagamento non può eccedere, di regola, i 60 gg. dalla consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione (art. 3); - il lavoro affidato in subfornitura non può essere in modo prevalente ulteriormente affidato in subfornitura senza il consenso del committente (art. 4); - sono nulli i patti che attribuiscano poteri unilaterali di modifica del contratto, esclusione del preavviso in caso di recesso in contratti ad esecuzione continuata o periodica, cessione a favore del committente di diritti di privativa industriale o intellettuale (art. 6); - l'abuso di dipendenza economica è sanzionato dall'art. 9, che commina la nullità dei patti con i quali si realizzi l'abuso di “dominanza” da parte del committente (anzi, parlando la norma di impresa “cliente” o fornitrice, la più recente giurisprudenza ha finito per ritenere il divieto di abuso con un principio generale, applicabile anche al di fuori del ristretto ambito della subfornitura in senso tecnico). Ai sensi del comma 5, art. 2 l. n. 192/1998 “nel contratto di subfornitura devono essere specificati: a) i requisiti specifici del bene o del servizio richiesti dal committente, mediante precise indicazioni che consentano l'individuazione delle caratteristiche costruttive e funzionali, o anche attraverso il richiamo a norme tecniche che, quando non siano di uso comune per il subfornitore o non siano oggetto di norme di legge o regolamentari, debbono essere allegate in copia; b) il prezzo pattuito; c) i termini e le modalità di consegna, di collaudo e di pagamento”. Il comma 4 dispone, inoltre, che “il prezzo dei beni o servizi oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile in modo chiaro e preciso, tale da non ingenerare incertezze nell'interpretazione dell'entità delle reciproche prestazioni e nell'esecuzione del contratto”. La normativa in tema di subfornitura si preoccupa di disciplinare anche i termini di pagamento in senso protettivo, posto che uno dei possibili rischi di abuso del contraente dominante riguarda proprio la posticipazione improvvisa o la creazione di prassi impositive di ritardi nei pagamenti in danno di contraenti più deboli. Infatti, l'imposizione di tali “ritardi” finisce per rappresentare per il committente una fonte indiretta di finanziamento e, per converso, può imporre al subfornitore un ricorso gravoso al credito bancario, al fine di colmare il disequilibrio finanziario indotto dai tempi di incasso rispetto alle spese correnti. La disciplina dell'art. 3 risente, pertanto, dell'avvenuto recepimento della Direttiva 2000/35/CE sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, avvenuta con il d.lgs. n. 231/2001, recentemente modificato dal d.lgs. n. 192/2012. Si prevede che il contratto debba fissare i termini di pagamento della subfornitura, decorrenti dal momento della consegna del bene o dal momento della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, e debba precisare, altresì, gli eventuali sconti in caso di pagamento anticipato rispetto alla consegna. Il prezzo pattuito deve essere corrisposto in un termine che non può eccedere i sessanta giorni dal momento della consegna del bene o della comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione. Tuttavia, può essere fissato un diverso termine, non eccedente i novanta giorni, in accordi nazionali per settori e comparti specifici, sottoscritti presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da tutti i soggetti competenti per settore presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti. Può altresì essere fissato un diverso termine, in ogni caso non eccedente i novanta giorni, in accordi riferiti al territorio di competenza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso la quale detti accordi sono sottoscritti dalle rappresentanze locali dei medesimi soggetti di cui al secondo periodo. Gli accordi devono contenere anche apposite clausole per garantire e migliorare i processi di innovazione tecnologica, di formazione professionale e di integrazione produttiva. Il comma 3, così come modificato dal d.lgs. n. 231/2002, dispone che in caso di mancato rispetto del termine di pagamento il committente dovrà al subfornitore, senza bisogno di costituzione in mora, un interesse determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di otto (prima sette) punti percentuali, salva la pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi. Ove il ritardo nel pagamento ecceda di 30 giorni il termine convenuto, il committente incorre, inoltre, in una penale pari al 5 per cento dell'importo in relazione al quale non ha rispettato i termini. Ai sensi del comma 4 dell'art. 3, la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituirà titolo per l'ottenimento di ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt. 633 ss. c.p.c. Tale rimedio processuale è reso più effettivo, a seguito della l. n. 180/2011, attraverso l'attribuzione della legittimazione ad agire alle associazioni rappresentate in almeno cinque camere di commercio, al Cnel e alle articolazioni professionali territoriali e di categoria. Ancora, il comma 3-bis dell'art. 9 della l. n. 192/1998, permette oggi all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di intervenire contro l'abuso, in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica. L'art. 10, relativo all'arbitrato ed al tentativo di conciliazione nelle controversie concernenti la subfornitura, ha posto problemi interpretativi di rilievo, rispetto ai quali si è affermato che in tale ambito, le controversie insorte successivamente all'entrata in vigore della l. n. 192/1998, ancorché relative a contratti conclusi anteriormente alla stessa, sono soggette al tentativo obbligatorio di conciliazione previsto dall'art. 10 della l. medesima, il cui esperimento, tuttavia, in difetto di espressa previsione legislativa, non è configurabile quale condizione di procedibilità o ammissibilità della domanda, non essendo l'art. 10 cit. suscettibile di interpretazione estensiva, né potendosi invocare, in via analogica, il disposto di cui agli artt. 412-bis c.p.c. (nel testo ratione temporis vigente) o 443 c.p.c., atteso che le disposizioni che prescrivono condizioni di procedibilità costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost.” (così Cass. II, n. 20975/2017). I commi 1 e 2 dell'art. 5 stabiliscono che il subfornitore ha la responsabilità del funzionamento e della qualità della parte o dell'assemblaggio da lui prodotti, o del servizio fornito, secondo le prescrizioni contrattuali e le regole dell'arte e che lo stesso – invece – non può essere ritenuto responsabile per difetti di materiali o attrezzi fornitigli dal committente per l'esecuzione del contratto, purché li abbia tempestivamente segnalati al committente. Le norme sono inderogabili e ogni diversa pattuizione deve essere ritenuta nulla (comma 3). Il comma 4 dell'art. 5 dispone a sua volta che eventuali contestazioni in merito all'esecuzione della subfornitura debbono essere sollevate dal committente entro i termini stabiliti nel contratto, che non potranno tuttavia derogare ai più generali termini di legge. L'art. 9 della l. n. 192/1998, come anticipato, vieta infine l'abuso di dipendenza economica al quale può trovarsi esposta una impresa cliente o fornitrice. Tale disposizione, prima della modifica del 2001, disponeva che “è vietato l'abuso da parte di una o più imprese dello stato di dipendenza economica nel quale si trova, nei suoi o nei loro riguardi, una impresa cliente o fornitrice. Si considera dipendenza economica la situazione in cui un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e obblighi. La dipendenza economica è valutata tenendo conto anche della reale possibilità per la parte che abbia subito l'abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto. Il patto attraverso il quale si realizzi l'abuso di dipendenza economica è nullo”. Nel 2001 il Legislatore è intervenuto, introducendo il comma 3-bis secondo il quale: “ferma restando l'eventuale applicazione dell'art. 3 della l. n. 287/1990, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, qualora ravvisi che un abuso di dipendenza economica abbia rilevanza per la tutela della concorrenza e del mercato, anche su segnalazione di terzi ed a seguito dell'attivazione dei propri poteri di indagine ed esperimento dell'istruttoria, procedere alle diffide e sanzioni previste dall'art. 15 l. n. 287/1990, nei confronti dell'impresa o delle imprese che abbiano commesso detto abuso”; inoltre si è inserita la precisazione che in caso di violazione diffusa e reiterata della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2002, posta in essere ai danni delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, l'abuso si configura a prescindere dall'accertamento della dipendenza economica. Nel medesimo tempo è stato anche aggiunto, al comma 3 dell'art. 9, il seguente periodo: “il giudice ordinario competente conosce delle azioni in materia di abuso di dipendenza economica, comprese quelle inibitorie e per il risarcimento dei danni”, così sciogliendo ogni (residuo) dubbio sull'ampiezza degli strumenti di tutela invocabili dall'imprenditore “abusato”. Da notare che secondo Trib. Monza, 27 dicembre 2018, “la nullità ex art. 9, comma 3, l. n. 192/1998, poiché diretta ad eliminare il significativo squilibrio di diritti e di obblighi determinato dall'atto negoziale abusivo (recesso), può avere effetti non solo demolitori, bensì anche correttivi, ricostruendo in seno allo stesso una regola conforme a buona fede, che garantisca il contemperamento del diritto di recedere col diritto a non subire l'interruzione del rapporto”. Profili fiscali L'art. 13-ter del d.l. n. 83/2012 ha riformulato la disciplina della responsabilità fiscale nei contratti di appalto, stabilendo, da un lato, la solidarietà dell'appaltatore con il subappaltatore per il mancato versamento dell'IVA e delle ritenute afferenti le prestazioni eseguite e, dall'altro, la sanzionabilità (con un minimo di 5.000 euro) in capo al committente nell'ipotesi di mancato versamento da parte dei soggetti componenti la “filiera” contrattuale. Dopo un primo intervento chiarificatore, avvenuto con la Circolare n. 40/2012, l'Agenzia è tornata sulla questione con la successiva Circolare n. 2/2013, in cui, tra i numerosi aspetti affrontati, ha precisato l'ambito oggettivo di applicazione della responsabilità fiscale in esame, che deve ritenersi “limitata” ai contratti di appalto (e relativi subappalti) in generale (art. 1655 c.c.), e non solo per quelli relativi al settore edile. La stessa Agenzia delle Entrate con tale documento ha ritenuto siano esclusi dal campo di applicazione della responsabilità solidale tutti quei contratti diversi dal contratto di appalto di opere e servizi, tra i quali vi rientrano i contratti di subfornitura conclusi per iscritto, di cui alla l. n. 192/1998. Come già si è evidenziato, la recente Corte cost. n. 254/2017 ha però esteso alla subfornitura la responsabilità solidale prevista dalla Legge Biagi (art. 29 del d.lgs. n. 276/2003, che prevede la responsabilità solidale in capo all'appaltante per i contributi e le retribuzioni dovuti ai dipendenti dell'appaltatore). L'art. 74, comma 5 del d.P.R.n. 633/1972, prevede un particolare sistema di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, denominato “regime IVA della subfornitura”. Tale regime offre la possibilità di versare l'Iva a debito relativa alle operazioni di subfornitura con cadenza trimestrale e senza applicazione di interessi. L'Amministrazione finanziaria con la Circolare n. 45 del 18 febbraio 1999 ha fornito i chiarimenti indispensabili per la corretta applicazione del regime, precisando che devono sussistere specifici requisiti relativi ai soggetti che intervengono nell'operazione (che devono essere entrambi imprenditori); al contenuto del contratto; alla forma (necessariamente scritta) del contratto; alla tempistica nei pagamenti. |