Contratto di outsourcingInquadramentoCon il contratto di outsourcing (da outside resourcing), un'impresa (detta outsourcer) affida in gestione ad un'altra impresa (c.d. outsourcee) un segmento della propria attività produttiva, a fronte del pagamento di un corrispettivo. Si realizza, dunque, un'esternalizzazione, in quanto l'impresa committente affida a un soggetto terzo la realizzazione di un bene o di un servizio. Poiché esso implica principalmente una prestazione di fare, gli strumenti per l'attuazione di tale risultato sono il contratto d'opera e il contratto d'appalto, ma anche il contratto di somministrazione, quando l'esternalizzazione abbia ad oggetto la fornitura ripetuta e costante di beni, e il contratto d'opera intellettuale, quando l'oggetto dell'esternalizzazione sia il frutto di una prestazione d'opera intellettuale. Lo scopo principale del contratto di outsourcing è quello di consentire all'imprenditore un risparmio di costi, atteso che quest'ultimo non dovrà predisporre l'organizzazione di mezzi e manodopera necessarie per svolgere una data attività, dovendosi invece limitare a versare all'impresa outsourcer i corrispettivi spettanti, generalmente inferiori. Ulteriore finalità del contratto di outsourcing è quella di permettere all'imprenditore affidante di esternalizzare i rischi di impresa che non attengono all'usuale attività della sua azienda, quantomeno quando essi richiedono competenze tecniche o l'utilizzo di macchinari particolarmente sofisticati che l'imprenditore non conosce o che sarebbe troppo costoso acquisire (ad es. il contratto per l'affidamento in outsourcing delle attività informatiche). Formula
CONTRATTO DI OUTSOURCING TRA - La Società ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ...., - anche denominata “Committente Outsourcer” - E - la Società ...., con sede legale in .... via .... n. ...., P.IVA n. ...., in persona del legale rappresentante, Sig. ...., nato a ...., il .... residente in ...., via .... n. ...., C.F. ...., - anche denominata “Fornitore Outsourcee” - PREMESSO CHE A) Il Committente Outsourcee è un'impresa operante nel settore di .... e ha necessità di acquisire servizi di ....; B) il Fornitore Ousourcer è un imprenditore attivo nel campo della .... e dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e autonomia nella gestione e organizzazione dei servizi di .... oggetto del presente contratto; C) il Committente Outsourcee e il Fornitore Outsourcer riconoscono le rispettive professionalità e ritengono di poter addivenire alla conclusione di un accordo che contribuisca alla reciproca soddisfazione economica, al miglioramento della qualità dei prodotti e delle conoscenze tecniche, nonché alla maggiore integrazione dei rispettivi processi aziendali. Tanto premesso, che costituisce parte integrale e sostanziale del presente contratto, le parti CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 1. Oggetto del contratto 1 L'Outsourcee trasferisce all'Outsourcer la gestione e lo svolgimento dei seguenti servizi: .... dietro il pagamento di un corrispettivo. Il presente punto, nel contratto di outsourcing per antonomasia, ossia quello relativo all'affidamento di attività informatiche, potrebbe essere così formulato: “Il Committente Outsourcee affida, in outsourcing al Fornitore Outsourcer, che accetta, l'organizzazione di servizi informatici e l'utilizzo delle tecnologie e in particolare la prestazione di uno o più dei servizi di seguito indicati: a) manutenzione correttiva; b) manutenzione adeguativa; c) manutenzione evolutiva; da eseguirsi, conformemente alle previsioni, condizioni, modalità e termini previsti nel Capitolato Tecnico e nel presente contratto”.
2. Obiettivi L'Outsourcee dovrà conseguire i seguenti obiettivi: ..... 3. Durata Il contratto avrà decorrenza dal .... e andrà a scadenza il ..... Le parti potrebbero inserire una clausola di rinnovo tacito del contratto, come suggerito di seguito: “Alla sua scadenza il contratto s'intenderà tacitamente rinnovato per altri n. .... anni, nell'ipotesi in cui nessuna delle parti comunichi all'altra la disdetta del contratto stesso almeno entro n. .... mesi precedenti alla sua naturale scadenza”.
4. Corrispettivo Il corrispettivo che l'Outsourcee dovrà erogare all'Outsourcer sarà pari a € .... e dovrà essere versato secondo le seguenti modalità e tempistiche: .... 5. Obblighi dell'Outsourcer Il Fornitore Outsourcer si obbliga: - a eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni legislative, anche tecniche e di sicurezza, in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le previsioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati; - ad avvalersi di personale altamente specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali e in regola con le vigenti normative in materia di contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali; - a consentire al Committente Outsourcee di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, nonché alla corrispondenza, anche sotto il profilo quantitativo, dell'insieme delle figure professionali effettivamente impiegate, e a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche ; - a garantire che tutti i documenti ed i dati ricevuti per la prestazione del servizio verranno custoditi con la cura del buon padre di famiglia e utilizzati esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto; - a garantire la continuità delle prestazioni contrattuali, nonché la stabilità della composizione del gruppo di lavoro, impegnandosi a non variarne la composizione soggettiva, se non per motivate ragioni organizzative ed esigenze imprenditoriali; - nel caso di sostituzione di una figura professionale coinvolta nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, a darne pronta comunicazione al Committente. 6. Responsabilità dell'Outsourcer. Polizza assicurativa 6.1. Il Fornitore Outsourcer è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, anche commessi dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nei confronti del Committente o di terzi 2 . 6.2. L'Outsourcer si impegna a mantenere in essere, per tutto il periodo in cui verranno forniti i servizi di outsourcing, un contratto di assicurazione con primaria compagnia, che dovrà indicare quale unico beneficiario il Committente Outsourcee, a copertura dei danni che i dipendenti o i collaboratori del Fornitore potrebbero arrecare al Committente o a terzi, ossia per ogni eventuale responsabilità per danni causati dalla prestazione del servizio al Committente medesimo o a terzi. 7. Esonero di responsabilità 7.1. L'Outsourcer si impegna a manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti. 7.2. L'Outsourcer si assume inoltre ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. 8. Obblighi del Committente Il Committente è tenuto a: - mettere a disposizione del Fornitore Outsourcer le infrastrutture tecniche e logistiche concordate; - identificare il proprio personale che interagirà con il Fornitore Outsourcer nella gestione dei servizi sopra descritti; - garantire l'accesso al proprio elaboratore attraverso un'opportuna connessione telematica e l'accesso ai propri uffici per l'esecuzione delle operazioni necessarie nei tempi e nei modi stabiliti dal presente contratto; - svolgere tutte le attività indicate relativamente al ruolo ed alle responsabilità secondo i termini e le modalità sopra concordate; - versare il corrispettivo pattuito secondo le modalità di pagamento e le tempistiche concordate. 9. Diritti non esclusivi Il Fornitore Outsourcer potrà svolgere prestazioni analoghe al servizio oggetto del presente contratto a favore di altro Committente purché ciò non pregiudichi la proprietà intellettuale, il know-how e, in generale, il patrimonio ideativo del Committente. 10. Riconsegna locali e restituzione materiali Alla scadenza del contratto le parti dovranno riconsegnare, liberi da persone e cose, i locali e le postazioni di lavoro eventualmente messi a disposizione dall'altra parte e restituire tutti i materiali e gli eventuali prodotti messi a disposizione. 11. Obbligo di segretezza 11.1. Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. 11.2. Tale obbligo concerne altresì le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Fornitore Outsourcer sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni contrattuali. 11.3. Le parti saranno responsabili anche per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 12. Clausole risolutive espresse 12.1. Costituiscono eventi risolutivi del presente rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.: - mancata esecuzione delle obbligazioni di risultato di cui ai punti ....; - mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre .... giorni; - violazione del segreto aziendale e della riservatezza; - violazione tutela della proprietà intellettuale; - il comportamento contrario ai doveri di correttezza e diligenza nell'esecuzione del contratto. 12.2. Pertanto il mancato o l'inesatto adempimento di una soltanto delle obbligazioni qui specificatamente indicate, comporta la risoluzione ipso iure del contratto, salvo il risarcimento dei danni. Le parti potrebbero pattuire una clausola penale in caso di inosservanza dei punti descritti, nei termini che seguono: “In caso di ritardo nell'avvio del servizio imputabile al Fornitore, il Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di .... giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a € .... per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio previsto per ..... In caso di ritardo nella consegna dei prodotti ...., il Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di .... giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a € .... per ogni giorno di ritardo nella consegna dei prodotti. In caso di esito negativo delle attività di verifica e validazione dei prodotti ...., il Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal Fornitore e da questo comunicate al Committente nel termine massimo di .... giorni dalla stessa contestazione, applicherà una penale pari a € .... per ogni rilascio di prodotti non validati”.
13. Divieto di cessione del contratto È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto e dei diritti che da esso scaturiscono, salvo specifico consenso scritto dell'altra parte. 14. Elezione di domicilio 14.1. Le parti dichiarano di eleggere domicilio ai fini del presente contratto presso le rispettive sedi, così come indicate in epigrafe e qualsiasi comunicazione attinente e relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nella sede eletta, come in epigrafe indicata, in lingua italiana e in forma scritta, tramite consegna a mano o raccomandata a/r o con posta elettronica certificata o forma equipollente che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione. 14.2. In ogni caso, ciascuna delle parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede o della PEC. 15. Foro competente Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, sarà competente l'autorità giudiziaria del Foro di ..... 16. Tutela della privacy Le parti si impegnano a trattare i rispettivi dati personali conformemente alla normativa vigente di tutela della privacy, in particolare al d.lgs. n. 196/2003 e al Regolamento Europeo n. 679/2016 nonché ai conseguenti decreti ministeriali di attuazione, esclusivamente per finalità relative alla gestione del presente rapporto. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data .... Firma l'Outsourcee .... Firma l'Outsourcer .... Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2 c.c. le seguenti clausole: art. 7 (Esonero di responsabilità); art. 11 (Obbligo di segretezza); art. 12 (Clausole risolutive espresse); art. 15 (Foro competente) Firma l'Outsourcee .... Firma l'Outsourcer .... [1] [1]Un'impresa può infatti dismettere la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (cosiddetto core business). Ciò è possibile sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia cedendo un ramo di azienda. In ogni caso la scelta tra le varie alternative è rimessa all'insindacabile valutazione dell'imprenditore, in attuazione dell'art. 41 Cost. (Cass. lav., n. 21287/2006). [2] [2]Si consideri peraltro che il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di eventuali sinistri occorsi al lavoratore, laddove non abbia rispettato le previsioni dell'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 in tema di infortuni e sicurezza sul lavoro (v. App. Torino lav., n. 1005/2018). CommentoPremessa Con il contratto di outsourcing (da outside resourcing), un'impresa (detta outsourcee) affida in gestione a un'altra impresa (c.d. outsourcer) un segmento dell'attività produttiva, a fronte del pagamento di un corrispettivo. In particolare, come ha avuto modo di chiarire la Corte di Cassazione in una nota pronuncia, “il fenomeno cd. di outsourcing comprende tutte le possibili tecniche mediante le quali un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (cd. core business). Ciò può fare, tra l'altro, sia appaltando a terzi l'espletamento del servizio, sia cedendo un ramo di azienda” (v. Cass. lav., n. 21287/2006 e, più di recente, Trib. Roma lav., n. 1846/2019, Trib. Roma lav., n. 984/2019, Trib. Roma lav., n. 668/2024). Tale contratto realizza, in pratica, un'esternalizzazione, in quanto l'impresa committente affida a un soggetto terzo la realizzazione di un bene o di un servizio. Poiché esso implica principalmente una prestazione di fare, gli strumenti per l'attuazione di tale fenomeno sono rappresentati dal contratto d'opera, dal contratto d'appalto, nonché dal contratto di somministrazione, quando l'esternalizzazione ha a oggetto la fornitura ripetuta e costante di beni, e dal contratto d'opera intellettuale, quando l'oggetto dell'esternalizzazione è il frutto di una prestazione d'opera intellettuale (in proposito ad es. Cass. I, n. 38197/2021). Dunque, a seconda delle peculiarità del caso concreto, potrebbero trovare applicazione le varie disposizioni normative di ciascuna delle figure contrattuali sopra menzionate (contratto di appalto, contratto di d'opera, contratto d'opera intellettuale e contratto di somministrazione), posto che l'outsourcing è un contratto atipico e quindi privo di apposita disciplina. A proposito dell'applicabilità della disciplina dell'appalto (e specificamente, nel caso di specie, dell'art. 29 d. lgs. n. 276/2003) si veda, di recente, Cass. lav., n. 6449/2020, ove la Corte ravvisava appunto un appalto di servizi di trasporto, pattuiti non singolarmente ma nell'ambito di una sistematica strategia di outsourcing. Lo scopo principale del contratto di outsourcing è quello di consentire all'imprenditore un risparmio di spesa, considerato che quest'ultimo non dovrà predisporre l'organizzazione di mezzi e di manodopera necessarie per svolgere una data attività, bensì dovrà limitarsi a corrispondere all'impresa outsourcee i corrispettivi spettanti, che di solito costituiscono un minor costo. Ulteriore scopo del contratto di outsourcing è quello di permettere all'imprenditore affidante di esternalizzare i rischi di impresa che non attengono all'usuale attività dell'azienda, quantomeno quando essi richiedono competenze tecniche o l'utilizzo di macchinari particolarmente sofisticati, che l'imprenditore non conosce o che comunque risulterebbe troppo costoso acquisire (si pensi ad es. al contratto per l'affidamento in outsourcing di attività informatiche). Le figure contrattuali limitrofe Talvolta può sorgere il problema di accertare se il contratto in esame rappresenti un'esternalizzazione in senso stretto o se si tratti, invece, di un'operazione di cessione di ramo di azienda. La distinzione ha rilievo pratico e non soltanto dottrinale, atteso che l'art. 2112 c.c., intitolato trasferimento di azienda, stabilisce che nel solo caso della cessione di azienda, e non anche in caso di operazioni di esternalizzazione, il rapporto di lavoro persiste con l'acquirente e il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. La disciplina anzidetta è stata senza dubbio concepita allo scopo di tutelare maggiormente i lavoratori trasferiti che, in tal modo, conserveranno tutti i diritti maturati con l'azienda cedente. Pur tuttavia, laddove si trasferisca soltanto un segmento di azienda, ossia un'entità priva di autonomia organizzativa, funzionale e produttiva rispetto alla parte non ceduta dell'azienda, tale normativa non può trovare applicazione e i lavoratori dell'impresa committente possono legittimamente opporsi al trasferimento presso gli uffici dell'impresa outsourcee. Al riguardo, nel delineare i tratti distintivi tra le due figure contrattuali, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito, anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 32 d.lgs. n. 276/2003, che per ramo d'azienda deve intendersi “ogni entità economica organizzata la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua identità, pur potendosi individuare, nel contratto di cessione, una porzione o frazione produttiva che precedentemente era strettamente legata ai supporti logistici e materiali presenti nell'azienda cedente” (v. Cass. lav. n. 21917/2013 e più di recente Cass. lav., n. 13655/2023). In altra occasione la Corte Suprema ha peraltro specificato che l'elemento distintivo tra le due fattispecie è insito nell'autonomia funzionale del ramo ceduto: in altri termini si avrà cessione di azienda quando la capacità del ramo ceduto di provvedere a uno scopo produttivo con i propri mezzi, svolgendo il servizio o la funzione cui risultava destinato al momento della cessione, prescinde dal contratto di fornitura di servizi stipulato contestualmente tra le parti (Cass. lav., n. 1316/2017). In proposito la giurisprudenza ha poi chiarito che anche in caso di esternalizzazione il datore di lavoro potrà essere ritenuto responsabile di eventuali sinistri occorsi al lavoratore laddove non abbia rispettato le previsioni dell'art. 7 d.lgs. n. 626/1994 in tema di infortuni e sicurezza sul lavoro (v. App. Torino lav., n. 1005/2018). Un'ulteriore distinzione da sottolineare è poi quella tra l'esternalizzazione e il subappalto. Specialmente nell'ambito degli appalti pubblici, infatti, il subappalto non è sempre consentito, tant'è che il nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 50/2016), all'art. 105, prevede al riguardo una disciplina stringente. Il subappalto, come noto, consiste nell'assunzione di un'impresa o di un fornitore esterno al contratto di appalto, affinché quest'ultimo svolga talune delle prestazioni dedotte nel contratto principale. L'esternalizzazione, invece, si riferisce a processi che potrebbero essere eseguiti all'interno di un'impresa, che però preferisce rivolgersi a un fornitore esterno per gestire le proprie esigenze tecnologiche, così da consentire al personale esistente di restare focalizzato sulla produzione o sulle vendite. A tale proposito la giurisprudenza amministrativa si è pronunciata rilevando che “è da considerarsi subappalto, ai fini delle norme sui contratti pubblici, qualunque tipo di contratto che intercorra tra l'appaltatore e un terzo in virtù del quale talune delle prestazioni appaltate non siano eseguite dall'appaltatore con la propria organizzazione, bensì mediante la manodopera prestata da soggetti giuridici distinti, in relazione ai quali si pone l'esigenza che siano qualificati e in regola con i requisiti di ordine generale, non sussiste sub-appalto soltanto laddove le prestazioni siano eseguite dall'appaltatore in proprio, tramite la propria organizzazione imprenditoriale. Il contratto in esame non può sfuggire dal divieto di subappalto in quanto “contratto di outsourcing”, il quale descrive soltanto il fenomeno mediante il quale si comprendono tutte le possibili tecniche con cui un'impresa dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell'attività produttiva e dei servizi estranei alle competenze di base (c.d. core business)” (Cons. St. V, n. 2073/2018). In definitiva, se è vero che l'outsourcing è un fenomeno di sintesi che può ricomprendere numerose figure contrattuali, tuttavia, laddove il contratto in esame integri gli elementi essenziali del contratto di subappalto, anche se le parti lo hanno qualificato come outsourcing, esso sarà soggetto alla relativa normativa. Gli obblighi a carico del Committente Outsourcee Nel contratto di outsourcing, per quanto concerne gli obblighi a carico della parte committente (outsourcee), essa è tenuta innanzitutto a mettere a disposizione del fornitore le infrastrutture tecniche e logistiche necessarie allo svolgimento dell'opera concordata. In quest'ottica viene frequentemente previsto l'obbligo, anch'esso a carico del committente, di consentire al fornitore l'accesso ai propri sistemi informatici attraverso un'opportuna connessione telematica, nonché l'accesso agli uffici del committente. In tale figura contrattuale viene poi generalmente stabilito il diritto-dovere del committente di scegliere il personale che collaborerà con il fornitore nella gestione dei servizi oggetto del contratto, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi contrattuali. Ulteriore obbligo dell'outsourcee consiste poi, ovviamente, nel versare il corrispettivo pattuito all'outsourcer, secondo le modalità di pagamento e le tempistiche precedentemente concordate. In caso di mancato pagamento del corrispettivo entro un dato termine, è usuale che il contratto di outsourcing includa una clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c. Gli obblighi a carico del fornitore (outsourcer) Per quanto riguarda gli obblighi gravanti sul fornitore outsourcer, quest'ultimo è tenuto in primo luogo a eseguire le prestazioni oggetto del contratto, a regola d'arte e in osservanza delle normative vigenti e di quelle eventualmente introdotte per tutta la durata del contratto. In particolare l'outsourcer è tenuto all'osservanza di norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie, ma deve anche accertarsi che l'uso di dispositivi o l'adozione di soluzioni tecniche, o di altra natura, non violino i diritti di brevetto, di autore e in genere di privativa altrui. L'outsourcee, inoltre, è tenuto ad avvalersi di personale altamente specializzato relativamente allo svolgimento delle diverse prestazioni contrattuali, ma dovrà anche garantire il rispetto delle vigenti normative in materia di contributi assicurativi, previdenziali e assistenziali. È obbligo dell'outsourcee, ma in realtà anche dell'outsourcer, vincolarsi reciprocamente a un patto di riservatezza a tutela dei segreti aziendali. In sostanza dovranno restare riservati i dati e le informazioni di cui entrambe le parti entrino in possesso o a conoscenza in ragione dell'accordo di outsourcing, essendo rigorosamente vietato divulgarli o farne oggetto di utilizzazione, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Si tratta di un obbligo, tra l'altro, estendibile anche ai dipendenti, ai consulenti e ai collaboratori dell'azienda, nonché ai propri eventuali subappaltatori e ai dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. In ogni caso l'outsourcer deve consentire alla parte outsourcee di verificare, in qualunque momento, la piena e corretta esecuzione del contratto, nonché di prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Ulteriore obbligo a carico dell'outsourcer consiste nella conservazione dei documenti e dei dati ricevuti con la diligenza del buon padre di famiglia e nell'uso degli stessi esclusivamente per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, anche perché, in caso di violazione di tali obblighi, è usuale concordare una clausola risolutiva espressa. Infine si osserva che è ricorrente la pattuizione di una clausola di esonero di responsabilità in favore del committente outsourcee, stabilendosi che l'outsourcer sarà responsabile dei danni commessi dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori, subiti dal committente o da terzi. A tal proposito le parti potrebbero concordare l'ulteriore obbligo, a carico dell'outsourcer, di stipulare una polizza assicurativa, a copertura di eventuali danni causati nello svolgimento delle prestazioni contrattuali all'outsourcee o a terzi. Profili fiscali Da un punto di vista contabile l'outsourcing determina una riduzione dei costi fissi e un aumento di quelli variabili in capo al soggetto che procede all'esternalizzazione. Da un punto di vista fiscale, tali costi, addebitati dall'outsourcer in ragione dei servizi resi, potranno ritenersi deducibili nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 109, comma 5 d.P.R. n. 917/1986 (TUIR). Dalla lettura di tale norma si evince, inoltre, come il principio base per poter dedurre un dato costo sia quello della sua inerenza rispetto all'attività dell'impresa. Da ciò deriva che si renderanno deducibili tutti i costi relativi all'attività aziendale, correlati a operazioni che possono concorrere a formare il relativo reddito imponibile. Ne consegue che il giudizio di deducibilità di un costo deve valutarsi in relazione allo scopo perseguito nel momento in cui la spesa è sostenuta e con riferimento a tutte le attività tipiche dell'impresa e non solamente ex post, con riguardo ai risultati ottenuti in termini di produzione del reddito. Possibili problemi possono altresì porsi in relazione alla fatturazione in outsourcing, sia per quanto attiene alla conservazione, sia per la trasmissione dei documenti contabili. In materia, il d.lgs. n. 52/2004, riformulando l'art. 21 d.P.R. n. 633/1972, ha introdotto la possibilità, per il cedente o prestatore, di far emettere la fattura da un soggetto terzo. A seconda degli accordi intercorsi tra cedente/prestatore e outsourcer, le modalità di emissione dei documenti potrebbero essere le seguenti: a) fattura redatta a monte dal cedente/prestatore e inoltrata all'outsourcer; b) trasmissione all'outsourcer di un flusso di dati da aggregare per la compilazione della fattura stessa. Al fine di adempiere correttamente agli obblighi fiscali, occorre evidenziare che, nel primo caso, l'emittente della fattura sarà il cedente/prestatore, mentre, nel secondo caso, l'emittente sarà l'outsourcer ed a rilevare, dal punto di vista fiscale, sarà il momento della spedizione e/o trasmissione della fattura dall'outsourcer al cliente. |