Accordo di cooperazione

Alessandro Farolfi

Inquadramento

La collaborazione tra imprese è un fenomeno ampiamente diffuso nel mondo industriale ed economico in genere. Si possono tuttavia cogliere sostanziali differenze rispetto alle diverse forme di aggregazione, infatti l'accordo di cooperazione fra imprese risulta diversa dall'ATI o RTI (Associazione Temporanea di Imprese o Raggruppamento Temporaneo di Imprese), poiché riguarda una alleanza più strutturale, non episodica; al tempo stesso si differenzia dal consorzio, in cui i soci mettono in comune alcune attività del proprio processo produttivo, realizzando determinate attività in modo congiunto e dando vita ad un nuovo soggetto giuridico, mentre la collaborazione è un accordo meno impegnativo, in quanto la stessa non richiede contrattualmente l'unificazione di una parte del proprio business, ma si limita a regolare lo svolgimento di attività comuni utili al miglioramento della competitività, lasciando quindi alle imprese partecipanti la propria autonomia e indipendenza. Inoltre, l'accordo di cooperazione è per molti versi affine al contratto di rete, pur se ha contenuti da un lato più sfumati, potendo anche riguardare una singola iniziativa commerciale o di impresa; peraltro, sotto altro profilo, presenta tratti non meno vincolanti, considerato che generalmente le parti assumono impegni ed obblighi precisi e reciproci in vista di un certo risultato (ad es. creare momenti di formazione comune, realizzare uno studio di mercato comune o una certa sinergia commerciale o distributiva). In questa sede si parla, ovviamente, del solo accordo di cooperazione fra imprese.

 

Formula

ACCORDO DI COOPERAZIONE

TRA

...., con sede in .... ( ....), via .... n. ...., iscritta nel Registro delle Imprese di ...., C.F. .... e P.IVA ...., REA ...., rappresentata ai fini del presente contratto da ...., quale ...., nato a .... ( ....) il ...., residente a .... ( ....), via .... n. ...., C.F. .... (oppure in virtù di delega rilasciata da .... in data ...., allegata al presente atto)

E

...., con sede in .... ( ....), via .... n. .... e capitale sociale di € .... ( ....), iscritta nel Registro delle Imprese di ...., C.F. e P.IVA ...., REA .... rappresentata ai fini del presente contratto da ...., quale ...., nato a .... ( ....) il ...., residente a .... ( ....), via .... n. ...., C.F. ...., (oppure in virtù di delega rilasciata da .... in data ...., allegata al presente atto)

PREMESSO CHE

a) È interesse delle società .... e .... creare momenti di collaborazione tra i rispettivi .... volti al raggiungimento delle seguenti finalità: .... [1] ;

b) Nel corso delle trattative la società .... ha rappresentato che .... [2] ;

c) ....;

d) le premesse costituiscono parte integrante dell'accordo.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

1. NOME E SEDE DELLA COOPERAZIONE

Le parti, al fine di raggiungere l'obiettivo individuato in premessa ed al punto 2 successivo, convengono si stabilire forme di cooperazione chiamate .... la cui sede è stabilita in .... presso .... [3] .

2. OBIETTIVI

Mediante l'attività di cooperazione i partner intendono incrementare i ricavi relativi alla vendita dei seguenti prodotti .... [4] .

3. INIZIO E DURATA DELLA COOPERAZIONE

I partner intendono sin dall‘inizio collaborare, a tempo determinato, per un comune incarico o progetto .... sino al .....

La collaborazione sarà prorogata di un uguale periodo di tempo qualora non intervenga disdetta come segue. Ciascuno dei partner potrà recedere dall'accordo dandone all'altra parte avviso scritto con preavviso di .... mesi [5] .

4. PARTNER DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione è stabilita fra i partner in premessa.

L'ammissione di nuove imprese o soggetti alla cooperazione potrà avvenire soltanto con il consenso unanime dei partner [6] .

5. ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE

La cooperazione si avvale di un comitato di coordinamento composto da un membro nominato da ciascuno dei partner e da .... [7] .

Ogni informazione acquisita dalla cooperazione come pure acquisita o scambiata fra i partner in dipendenza del presente accordo deve intendersi riservata ed utilizzabile soltanto ai fini del raggiungimento dello scopo qui perseguito. Ogni ulteriore utilizzo costituirà giusta causa di recesso per la parte interessata, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno subito.

Ogni partner si obbliga alla prestazione di contributi annuali decisi dal comitato di coordinamento; per il primo anno vengono stabiliti in ..... La mancata prestazione dei contributi congiuntamente stabiliti entro la data del 30 aprile di ogni anno (oppure entro ....) costituirà giusta causa di recesso dell'altro partner.

Ciascun partner ha diritto a ricevere le prestazioni oggetto dell'accordo di cooperazione alle scadenze prefissate e nel rispetto dello standard di qualità stabilito (vds. scheda tecnica servizio in allegato).

Il ricorso a terzi per l‘esecuzione di un incarico dovrà essere proposto dal comitato di coordinamento e congiuntamente valutato anche in ordine ai costi richiesti; ciascuno dei partner potrà proporre in tal caso l'offerta del medesimo servizio ed avrà diritto di essere preferito a parità di prezzo e di livello qualitativo.

È inoltre previsto che .... [8] .

Entro sei mesi prima della scadenza del presente accordo di cooperazione le parti si ritroveranno per valutare congiuntamente i risultati delle sinergie adottate ed i relativi costi. Ciascun anno il comitato di coordinamento procede alla redazione di un consuntivo economico finanziario della cooperazione e di un preventivo. La relativa riunione per l'approvazione di tali documenti avviene entro il .... di ciascun anno [9] .

6. DIVIETO DI CONCORRENZA

Per la durata .... anni successivi alla cessazione del presente accordo di collaborazione le parti convengono di non svolgersi reciproca concorrenza relativamente ai seguenti prodotti/mercati .....

Ogni informazione acquisita o scambiata in virtù e dipendenza del presente accordo deve intendersi riservata e non potrà essere utilizzata a scopi commerciali, né per .... [10] .

7. REGOLAMENTAZIONE DI DIRITTI DI TUTELA/PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Le eventuali innovazioni o invenzioni prodotte attraverso la cooperazione saranno di utilizzo esclusivo dei partner e non potranno essere cedute a terzi senza il consenso unanime delle parti del presente accordo. Le parti potranno prevedere, in caso di cessazione o risoluzione anticipata della cooperazione, che l'utilizzo delle innovazioni o invenzioni resti in via esclusiva ad una di esse stabilendo un corrispettivo congruo.

8. FORO COMPETENTE/CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni vertenza che potesse eventualmente insorgere fra le società associate in ordine all'interpretazione ed all'applicazione del presente contratto dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di mediazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della .... di ...., con gli effetti previsti dal d.lgs. n. 28/2010.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di dare inizio al procedimento arbitrale che segue.

Ogni vertenza che potesse eventualmente insorgere fra le società associate in ordine all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà riferita al giudizio di un collegio arbitrale costituito da tre membri di cui uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dai due membri prescelti.

In caso di disaccordo sulla designazione dell'arbitro Presidente, esso sarà nominato dal Presidente del Tribunale di ...., su istanza della parte più diligente.

Il collegio arbitrale giudicherà secondo diritto in via rituale. Sede dell'arbitrato sarà ...., mentre la lingua dell'arbitrato è .... [11] .

Luogo e data ....

Firme dei partner della cooperazione ....

[1]Indicare gli obiettivi perseguiti attraverso l'accordo.

[2]Indicare i motivi per ciascuna società che portano a ritenere conveniente la cooperazione.

[3]La sede può anche coincidere con quella di una delle imprese cooperanti.

[4]Specificare in concreto la finalità, ad es. ottenere risparmi di spesa attraverso la creazione di un comune sistema di formazione professionale destinato al personale interno, composto da almeno n. .... iniziative formative annue destinate a non meno .... dipendenti della società .... e .... dipendenti della società .....

[5]La clausola va adattata al caso concreto: a seconda degli obiettivi perseguiti potrebbero essere fissati alcuni motivi che determinano uno scioglimento anticipato della cooperazione per giusta causa, oppure, qualora siano richiesti investimenti iniziali, stabilire l'impossibilità di recedere prima di un certo periodo di tempo.

[6]L'unanimità è la tipologia più ricorrente di consenso richiesto all'allargamento della cooperazione od alle sue modifiche; non può però escludersi il ricorso ad una maggioranza qualificata.

[7]È possibile prevedere la presenza di esperti.

[8]Può essere stabilita una definizione dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità all‘interno della cooperazione (ad es. .... consente l'utilizzo dei locali posti in .... nonché dei costi relativi all'ospitalità di discenti o di soggetti terzi, mentre .... assume un obbligo di finanziamento in denaro pari a ....).

[9]Può essere prevista l'eventuale ripartizione di utili e perdite, costituzione di riserve in parti uguali, oppure in proporzione al diverso apporto che i partner hanno previsto nella cooperazione.

[10]Può essere eventualmente previsto un patto di non assunzione di altrui tecnici e/o dipendenti per la durata di .....

[11]Oppure sostituire l'arbitrato con una clausola di elezione del foro territorialmente competente per tutte le controversie derivanti dal contratto.

Commento

La cooperazione fra imprese può realizzarsi mediante forme di integrazione societaria mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico finalizzato allo svolgimento dell'attività posta in comune (si pensi al raggruppamento temporaneo di imprese, alla rete di imprese societaria o alla joint venture strutturata) oppure, come nel caso qui analizzato, mediante forme di integrazione puramente contrattuali, che non escludono l'autonomia delle singole imprese cooperanti (è il caso del contratto di rete-contratto e dell'accordo di cooperazione).

La diffusione di questi modelli, volti a realizzare forme di sinergia imprenditoriale, non è estranea al settore degli appalti pubblici. Il decreto n. 56/2017, ha introdotto nell'art. 105 (Subappalto) del Codice degli appalti una disposizione che va nel senso di incentivare fortemente gli accordi di cooperazione fra imprese. Si è infatti aggiunto al comma 3 di detta norma, laddove prevede alcune fattispecie non costituenti subappalto nell'ambito dei contratti per forniture o servizi, un punto c-bis) che introduce la seguente eccezione: “le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto”.

Pertanto, l'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 oggi stabilisce che non configurano subappalto:

- le attività d'importo inferiore al 2% dell'importo dell'appalto;

- le attività d'importo inferiore a 100.000 € sempre che (in entrambi i casi) il costo della manodopera sia inferiore al 50% al valore del contratto stesso da affidare;

- l'affidamento di attività specifiche “a lavoratori autonomi”;

- la subfornitura “a catalogo” di prodotti informatici;

- l'affidamento di servizi di valore inferiore a 20.000 € ad imprenditori agricoli;

- i contratti continuativi di cooperazione, servizi e forniture, se sottoscritti in data antecedente la gara.

Da notare che la nuova disposizione dell'art. 105 non pone alcun limite percentuale (diversamente, invece, rispetto a quanto previsto per le ipotesi di appalto, per cui le norme impongono un limite del 30%) per cui, almeno in astratto e salvo applicazioni in frode alla legge della norma, l'entità dei servizi e forniture assegnate dall'affidatario al partner in cooperazione potrebbe superare il citato limite percentuale del 30%. È invece necessaria la dimostrazione dell'anteriorità del rapporto collaborativo, per cui oltre alla redazione per iscritto del contratto appare importante l'adozione di requisiti (ad es. la bollatura del foglio cartaceo contenente il testo contrattuale) atti a conferire allo stesso la c.d. data certa. L'esenzione, inoltre, riguarda contratti di collaborazione contrassegnati dalla continuità e non dall'episodicità del rapporto di partenariato.

Da notare che il rapporto di cooperazione fra imprese (o meglio il relativo contract breach) e concentrazione di rilevanza comunitaria è giunto recentemente all'attenzione della Corte di giustizia UE: “ai sensi dell'art. 7, par. 1 del regolamento (CE) n. 139/2004, una concentrazione è realizzata unicamente mediante un'operazione che, in tutto o in parte, in fatto o in diritto, contribuisce al cambiamento di controllo dell'impresa-obiettivo. Operazioni preparatorie e preliminari che, benché eseguite nell'ambito di una concentrazione, non siano necessarie ai fini di un cambiamento del controllo dell'impresa interessata da tale concentrazione e dunque non presentino un vincolo funzionale diretto con la realizzazione di quest'ultima, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 7. Ne consegue che il recesso di un'impresa da un accordo di cooperazione con altre imprese, sebbene strumentale alla successiva realizzazione di una concentrazione con un terzo soggetto economico, non costituisce di per sé una forma di concentrazione, poiché non incide sull'indipendenza dell'impresa recedente. In proposito, risulta irrilevante, ai fini della qualificazione come concentrazione, che tale recesso abbia prodotto o no effetti sul mercato” (Corte giustizia UE, sez. V, 31 maggio 2018, n. 633).

Profili fiscali

Dal punto di vista fiscale il contratto di cooperazione pone problematiche simili alla rete-contratto: non si assiste infatti alla creazione di un nuovo ed autonomo soggetto giuridico di imposta e ciascuna delle imprese cooperanti mantiene la propria distinta autonomia. Pertanto, poiché i partner sono soggetti passivi di imposta IVA, ciascuno emetterà le rispettive fatture portando in detrazione quelle di segno opposto e versando (o compensando) il tributo in eccedenza. Al riguardo si ricorda che l'art. 1 d.P.R. n. 633/1972 stabilisce che “l'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate”.

Da ricordare che a seguito delle modifiche introdotte dal d.l. n. 50/2017, per poter utilizzare in compensazione i crediti infrannuali risultanti dalle istanze IVA TR è necessaria l'apposizione del visto di conformità quando gli stessi siano superiori al limite di 5.000 € annui.

Inoltre, il superamento di detto limite, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, determina l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza. Il visto di conformità è, quindi, obbligatorio se l'istanza con cui viene chiesto di poter compensare il credito IVA infrannuale è di importo superiore a 5.000 € annui, anche quando alla richiesta non faccia poi seguito alcun effettivo utilizzo in compensazione. Si ritiene che nel caso di presentazione di un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 €, presentato erroneamente senza apposizione del visto, l'utilizzo in misura inferiore al limite sia comunque legittimo. Nel caso invece di presentazione di un modello IVA TR con un credito chiesto in compensazione di importo superiore a 5.000 € – erroneamente senza apposizione del visto – se il contribuente decide di compensare l'intero ammontare indicato nel modello potrà farlo previa presentazione di un modello IVA TR “integrativo” con il visto di conformità, barrando la casella “modifica istanza precedente”.

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