Fideiussione

Alessandro Farolfi

Inquadramento

La fideiussione è quel contratto con il quale taluno, il fideiussore, si obbliga personalmente verso il creditore garantendogli l'adempimento dell'altrui obbligazione. Come bene si evince dall'art. 1936, comma 2 c.c., non si è di fronte ad un contratto trilaterale: l'impegno fideiussorio, infatti, resta pienamente valido ed efficace anche qualora il debitore principale non ne fosse a conoscenza. La gravità delle conseguenze che ne discendono per il fideiussore richiede che l'impegno sia formulato in modo espresso (cfr. art. 1937 c.c.), tanto è vero che occorre una specifica disposizione di legge per elevare ad impegno fideiussorio una dichiarazione di altro tenore (ad es. l'art. 1958 c.c. per il mandato di credito).

Formula

FIDEIUSSIONE

Egr. Sig. ....

SEDE ....

Oggetto: Fideiussione contratto di locazione in data .... concluso fra .... e .... (ovvero indicare altro rapporto debitorio principale)

PREMESSO CHE

In data .... Lei ha concluso con il Sig. .... un contratto di locazione con .... avente ad oggetto .... con l'obbligo di pagare un canone annuo di .... (mensile ....); [1]

Tale contratto prevede il rilascio da parte del Sig. .... (conduttore) di una fideiussione a garanzia di tutti gli obblighi di pagamento, nessuno escluso, discendenti dalla conclusione di detto contratto, fra cui, a titolo esemplificativo, si citano: il versamento del deposito cauzionale, il pagamento del canone, il pagamento degli oneri accessori relativi a ...., la presenza di eventuali danni imputabili al conduttore sino all'importo di € ....;

Voi avete richiesto a questa Società ...., su indicazione del conduttore, il rilascio della presente fideiussione, limitata nell'importo massimo sino alla somma di € ...., a suo favore e nell'interesse del Sig. .... (conduttore), nato a ...., il .... (C.F. ....) per € .... a garanzia del contratto di locazione sottoscritto il .... e registrato a .... il .... numero ....;

La fideiussione richiestaci avrà validità massima sino al .... ( .... mesi) dopo la sottoscrizione del contratto garantito) fatta salva l'escussione totale della garanzia o lo scioglimento anticipato del contratto medesimo, casi per i quali la garanzia cessa col manifestarsi dell'evento; gli effetti della garanzia cesseranno, nei termini sopra indicati, anche senza la materiale restituzione della presente;

tutto ciò premesso e confermato

;

la sottoscritta società ...., con sede in .... via .... n. ...., C.F. e P.IVA ...., iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ...., in persona di .... nato a .... il ...., che ne è il legale rappresentante ad ogni effetto di legge, si costituisce fideiussore, con responsabilità complessiva limitata alla capienza massima di € ...., a vostro favore e nell'interesse del Sig. .... nato a ...., il .... (C.F. ....) a garanzia del pagamento dei canoni di locazione relativi al contratto di locazione sottoscritto il ...., reg. il .... numero ...., nonché di ogni altra obbligazione di pagamento discendente da tale contratto per il conduttore nei vostri confronti [2] .

Gli effetti giuridici della presente fideiussione avranno inizio dalla data di emissione della presente.

La presente garanzia ha validità dalla data odierna sino al .... ( .... mesi dopo la sottoscrizione del contratto garantito); oltre il termine sopraindicato la presente garanzia è da considerarsi nulla e quindi priva di ogni efficacia. La garanzia cessa anticipatamente in caso di escussione totale della stessa o in caso di scioglimento anticipato del contratto garantito. Si precisa che in ogni caso la garanzia cessa anche senza la restituzione materiale della presente lettera di garanzia.

La presente fideiussione è attivabile a partire dal verificarsi di una morosità pari ad almeno .... mensilità o dal verificarsi di un inadempimento ad altri obblighi di pagamento dello stesso importo, e solo previa formale messa in mora del conduttore. [3]

In particolare, questa società si attiverà rimborsando al beneficiario della garanzia l'importo dei canoni e degli altri pagamenti insoluti dal conduttore, sino all'importo massimo di ..... L'invio della richiesta di attivazione della garanzia potrà avvenire a partire dal verificarsi dell'inadempienza pari ad almeno tre mensilità, previa formale messa in mora senza esito del conduttore da parte del beneficiario della garanzia.

Per procedere all'attivazione della garanzia il proprietario è tenuto ad eseguire la messa in mora dell'inquilino, tramite invio di lettera raccomandata a.r. entro .... giorni dal verificarsi del primo inadempimento. A seguito dell'attivazione della garanzia e del versamento al proprietario dei canoni non pagati o dei pagamenti inadempiuti dal conduttore, la società potrà dare avvio alle procedure giudiziali per il recupero del proprio credito. Qualora il conduttore provveda a saldare il debito, comprensivo di spese legali, prima della conclusione di dette procedure, la società rinuncerà alla prosecuzione delle stesse. [4]

Restano a carico del beneficiario della presente fideiussione:

a) l'obbligo di comunicare alla scrivente società l'eventuale scioglimento anticipato del contratto o qualsiasi altra modificazione intervenuta nel contratto stesso, entro .... giorni dall'avvenuta modificazione;

b) l'obbligo di comunicare al fideiussore l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie a supporto del contratto di locazione e, inoltre, in caso di morosità del conduttore e di attivazione della garanzia:

- l'obbligo di escutere preventivamente le garanzie ulteriori di cui sopra rispetto all'attivazione della presente garanzia;

- l'obbligo di comunicare al conduttore l'attivazione della garanzia stessa e il relativo trasferimento a questa società del credito per il quale si è proceduto all'attivazione.

Il mancato rispetto di tali obblighi possono determinare lo scioglimento e l'inefficacia della presente garanzia.

Il foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere per la presente fideiussione sarà in via esclusiva quello di .....

Luogo e data ....

Firma ....

[1]Clausola esemplificativa da adattare al caso concreto, ad es. presenza di un rapporto bancario da garantire.

[2]La fideiussione per obbligazioni future richiede l'indicazione dell'importo massimo garantito, ex art. 1938 c.c.

[3]Clausola esemplificativa e da adattarsi al caso concreto, ad es. previo recesso dall'apertura di credito concessa dalla banca al debitore principale.

[4]Vale quanto detto alle note 1 e 3.

Commento

Quanto alla forma della fideiussione si è recentemente ribadito che “il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore” (Cass. n. 30409/2017).

La decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (Cass. I, n. 9379/2018).

Ricorrente il rafforzamento della posizione creditoria di istituti di credito verso società finanziate attraverso il rilascio di fideiussioni da parte dei soci o amministratori. Rispetto a tale fattispecie si è rilevato che il socio di una società di persone, ancorché illimitatamente responsabile, può validamente prestare fideiussione in favore della società, giacché questa, pur se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi e d'imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonomia e capacità rispetto ai soci stessi; la predetta garanzia rientra, infatti, tra quelle prestate per le obbligazioni altrui secondo l'art. 1936 c.c., non sovrapponendosi alla garanzia fissata ex lege dalle disposizioni sulla responsabilità illimitata e solidale, potendo sussistere altri interessi che ne giustificano l'ottenimento in capo al creditore sociale, quali, ad esempio, l'interesse a che il socio resti obbligato anche dopo la sua uscita dalla società, o quello di potersi avvalere di uno strumento di garanzia autonomo, svincolato tra l'altro dal limite, sia pure destinato ad operare solo in fase di esecuzione, del beneficium excussionis di cui all'art. 2304 c.c. In tale situazione il socio, il quale sia stato escusso quale fideiussore e, nella qualità, abbia provveduto al pagamento del debito sociale, è legittimato all'esercizio dell'azione di regresso ex art. 1950 c.c. contro la società (Cass. I, n. 7139/2018).

Frequente nella pratica può essere l'esigenza di distinguere la fideiussione da altre forme di garanzia personale a prima richiesta o del tutto autonome. Al riguardo si è osservato che in materia di contratto autonomo di garanzia bisogna esaminare i contratti nel loro complesso, in particolare il tenore letterale delle espressioni usate, la manifestazione di volontà del garante ed il contenuto della garanzia prestata. Pertanto, quando la causa della fideiussione prestata risiede proprio, ex art. 1936 c.c., nella garanzia dell'adempimento del debito, ossia nel rafforzamento della tutela del creditore nella riscossione del proprio credito, si è in presenza di una “semplice” fideiussione, stante l'intima dipendenza dell'obbligazione fideiussoria dall'obbligazione garantita. Al contrario, il contratto autonomo di garanzia reca, come connotato fondamentale, l'assenza di accessorietà dell'obbligazione del garante rispetto a quella dell'ordinante (Trib. Roma 2 marzo 2018, n. 4578).

Destinata ad avere ampia applicazione è la recente decisione del S.C., secondo cui in tema di accertamento dell'esistenza di intese anticoncorrenziali vietate dall'art. 2 l. n. 287/1990, la stipulazione “a valle” di contratti o negozi che costituiscano l'applicazione di quelle intese illecite concluse “a monte” (nella specie: relative alle norme bancarie uniformi ABI in materia di contratti di fideiussione, in quanto contenenti clausole contrarie a norme imperative) comprendono anche i contratti stipulati anteriormente all'accertamento dell'intesa da parte dell'Autorità indipendente preposta alla regolazione o al controllo di quel mercato (nella specie, per quello bancario, la Banca d'Italia, con le funzioni di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi, ai sensi degli artt. 14 e 20 l. n. 287/1990, in vigore fino al trasferimento dei poteri all'AGCM, con la l. n. 262/2005, a far data dal 12 gennaio 2016) a condizione che quell'intesa sia stata posta in essere materialmente prima del negozio denunciato come nullo, considerato anche che rientrano sotto quella disciplina anticoncorrenziale tutte le vicende successive del rapporto che costituiscano la realizzazione di profili di distorsione della concorrenza (Cass. I, n. 29810/2017).

Nella giurisprudenza di merito si assiste ad un dibattito sulle ricadute applicative concrete di detta pronuncia: per un orientamento, forse preferibile, la eventuale nullità di singole clausole non si estende all'intero negozio e non libera il fideiussore (vds. ad es. Trib. Chieti, 1 ottobre 2020; Trib. Matera, 6 luglio 2020; Trib. Milano, 28 aprile 2020); altro indirizzo ha invece ritenuto che la nullità – rilevabile d'ufficio – possa estendersi all'intero contratto fideiussorio (Trib. S.M. Capua Vetere, 13 ottobre 2020).

Problema di rilievo è quello relativo alla qualifica del fideiussore come consumatore, anche agli effetti della competenza territoriale delle relative azioni. Se fino a poco tempo fa l'opinione del S.C. era tradizionalmente nel senso di verificare la natura di professionista o consumatore in capo al soggetto garantito, estendendo poi tale qualifica anche al fideiussore in forza dell'accessorietà della relativa obbligazione, nel corso del 2020 – sulla scorta di indicazioni provenienti anche dalla Corte di giustizia UE – la S.C. ha consolidato l'orientamento contrario: Cass. VI, n. 8662/2020 ha infatti ritenuto che “la persona fisica che s'impegna a garantire le obbligazioni assunte da una società commerciale, nei confronti di un istituto bancario, può beneficiare della qualifica di consumatore, sulla scorta di una valutazione che, prescindendo dal carattere di accessorietà che lega i due contratti, si concentra sulla valutazione del fatto che il rapporto fideiussorio sia prestato da un soggetto estraneo all'attività d'impresa. Ciò significa che, per qualificare il garante come consumatore, si dovranno esclusivamente prendere in considerazione le sue condizioni personali, quali, ad esempio, la sua attività professionale ed il suo eventuale collegamento quella svolta dal soggetto garantito, sia esso persona fisica o giuridica” (in questo senso anche Cass. VI, n. 1666/2020).   

Profili fiscali

La disciplina delle garanzie ai fini dell'imposta di registro può ricollegarsi all'art. 6, Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, il quale include le garanzie reali e personali fra quelle soggette al tributo in termine fisso, con aliquota pari allo 0,5%. L'art. 43 del d.P.R. n. 131/1986 prevede, a sua volta, che la base imponibile sia pari alla somma garantita. Accade spesso che le garanzie siano prestate mediante scambio di corrispondenza, così che la registrazione è dovuta solo in caso d'uso. In seguito, se si verifica l'inadempimento dell'obbligato principale, sovente la garanzia viene “enunciata” in un atto giudiziario, come ad esempio nel caso di decreto ingiuntivo. In tal casi diviene problematico quanto previsto dall'art. 22 dello stesso d.P.R. n. 131/1986, secondo il quale se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Ai fini della determinazione dell'imponibile lo stesso art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 chiarisce che la base imponibile dell'imposta debba essere determinata considerando la parte dell'atto enunciato “non ancora eseguita“.

Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 17237/2013) le fideiussioni enunciate in decreti ingiuntivi, anche se il creditore è un soggetto IVA ed anche se la prestazione principale è soggetta ad IVA, scontano l'imposta di registro in misura proporzionale senza che possa trovare spazio di applicazione il principio di alternatività fra IVA e imposta di registro di cui all'art. 40 d.P.R. n. 131/1986. Tale orientamento è anche quello sostenuto dall'Amministrazione finanziaria, con la circolare n. 34/E del 2001 e la risoluzione n. 46/E del 2013, secondo cui la fideiussione rappresenta un atto autonomo rispetto all'obbligazione principale, e pertanto risulterebbe del tutto ininfluente il fatto che la prestazione principale sia soggetta ad IVA. Più favorevole al contribuente l'orientamento contrario, secondo il quale non sarebbe dovuta una tassazione proporzionale di registro sulla garanzia fideiussoria quando l'obbligazione principale è soggetta ad IVA, per effetto del citato principio di alternatività fra IVA e imposta di registro; secondo questo orientamento la fideiussione sarebbe infatti un'obbligazione di natura accessoria, per cui la registrazione del decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme soggette ad IVA sarebbe da assoggettare solamente ad imposta di registro in misura fissa (in questo senso si è espressa in passato la Cass. n. 9390/2007). Nel caso della fideiussione questo secondo orientamento, seppure minoritario, in quanto basato su di un'accessorietà che nel contratto in esame è certamente presente, appare in effetti percorribile, sia pure in termini dubitativi.

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