Costituzione di pegno da parte del terzo

Alessandro Farolfi

Inquadramento

Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito tradizionalmente su di un bene mobile proprio del debitore o altrui, volto a rafforzare la garanzia del credito. Il pegno può altresì riguardare crediti, universalità di beni e altri diritti e attribuisce al creditore pignoratizio un diritto di prelazione, cioè il diritto – in caso di inadempimento del proprio debitore – di soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita della cosa data a pegno, purché il bene sia rimasto nel possesso del creditore stesso (o di un terzo che le parti abbiano concordemente indicato quale depositario dello stesso bene). In linea generale il creditore non può utilizzare la cosa ricevuta a pegno, salvo il caso del pegno irregolare, cioè riguardante beni infungibili o denaro, mentre se la cosa data a pegno è un bene fruttifero, il creditore pignoratizio, salvo patto contrario, ha diritto di farne propri i frutti. Il pegno può costituirsi mediante contratto, ma ai fini dell'effettivo esercizio dello ius praelationis è indispensabile la traditio, cioè la consegna della cosa. Proprio per superare la realità del pegno, la prassi commerciale ha istituito forme di pegno consensuale sino alla recente introduzione del c.d. pegno non possessorio, avvenuta con l'art. 1 d.l. n. 59/2016 convertito con modificazioni dalla l. n. 119/2016.

Formula

COSTITUZIONE DI PEGNO DA PARTE DEL TERZO

Il sig. ... nato a ... il ... , residente a ... , in via ... n. ... , c.f. ... agendo in proprio (oppure non in proprio ma in rappresentanza della società ... , con sede in ... via ... n. ... , c.f. e P.IVA ... , iscritta nel Registro delle imprese di ... al n. ... )

PREMESSO CHE

il sig. ... (oppure la società ... ) è debitore verso il sig. ... , nato a ... il ... , residente a ... , via ... c.f. ... (oppure la società ... , con sede in ... via ... n. ... , c.f. e P.IVA ... , iscritta nel Registro delle imprese di ... al n. ... ) della somma di € ... , in forza di ... [1] ;

lo scrivente ha interesse a rafforzare la garanzia del credito spettante a ... in forza del citato titolo, in quanto ... [2] ;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO

il sig. ... costituisce diritto di pegno su ... (d'ora innanzi il bene) che contestualmente consegna al creditore affinché questi, venuta a scadenza l'obbligazione che precede, in caso di inadempimento possa soddisfarsi sul bene con diritto di preferenza rispetto ad ogni altro [3] ;

unitamente al bene di cui sopra il sig. ... consegna a ... i seguenti documenti ... ;

il creditore non potrà utilizzare il bene ricevuto a pegno [4] e dovrà custodirlo con la diligenza richiesta al buon padre di famiglia;

il sub pegno è vietato;

eventuali spese per la conservazione del bene, sino al massimo alla concorrenza di € ... , saranno rimborsate dal sig. ...

Venuta a scadenza l'obbligazione che precede, in caso di inadempimento da parte del debitore, il creditore potrà vendere il bene previo avviso scritto, contenente intimazione di pagamento, notificato al debitore ed allo scrivente garante con un preavviso di almeno ... giorni. Se il debitore o il garante rifiuta il pagamento, o comunque decorso inutilmente il termine di preavviso che precede, il creditore provvederà alla vendita del bene mediante ... che fin da ora le parti individuano quale commissionario alla vendita, ratificandone sin da ora l'operato. Il prezzo ricavato dalla vendita sarà trattenuto dal creditore sino alla concorrenza del proprio diritto di credito, per capitale ed interessi, e l'eventuale eccedenza restituita al sig. ... .

Fuori dal caso che precede, il bene dovrà essere restituito al sig. ... non appena il creditore sia stato interamente pagato del credito di cui in premessa, per capitale ed interessi.

Qualora il terzo scrivente ... paghi il credito che precede, ovvero in ogni altro caso in cui subisca la vendita della cosa data a pegno, lo stesso sarà surrogato in ogni diritto del creditore nei confronti del debitore.

Sottoscrivendo la presente per adesione, il creditore conferma di aver ricevuto e preso in consegna il bene, trovandolo in normale stato d'uso e privo di difetti evidenti.

Gli effetti giuridici del pegno decorrono da oggi.

Luogo e data ...

Firma ...

Firma ...

[1] Indicare la causa del credito: es. contratto n. ... concluso ... avente ad oggetto ... .

[2] Clausola esemplificativa, da adattare al caso concreto: l'impegno potrebbe anche derivare da un accordo successivo al sorgere del credito. Peraltro, l'art. 67 l. fall. proprio sull'anteriorità dell'insorgenza del credito o sulla contestualità dello stesso ancora la distinzione fra atti anormali di cui al primo comma e quelli del secondo comma, ai fini della loro più agevole o meno revocabilità.

[3] Ai sensi dell'art. 2786 c.c., il pegno si costituisce con la consegna della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa. Ma aggiunge l'art. 2787 c.c. che, quando il credito garantito eccede la (ormai irrisoria) somma di € 2,58 (equivalenti alle “vecchie” cinquemila lire), la prelazione non ha luogo se il pegno non risulta da scrittura avente data certa, contenente una sufficiente indicazione del credito garantito e della cosa consegnata in garanzia. Fattispecie peculiare è il pegno di cosa futura, in cui la prelazione non sorge se non, previo atto scritto, con la venuta ad esistenza della cosa e la sua effettiva consegna al creditore (cfr. Cass. n. 7257/2010).

[4] È ammesso il patto derogatorio di tale previsione, ex art. 2792, comma 1 c.c.

Commento

Per parte della dottrina e per la giurisprudenza prevalente il concetto di garanzia nel pegno può essere indicato e ricostruito, in termini dogmatici, come riserva di utilità, cioè come riserva ad rem, che trova un immediato punto di incidenza materiale nella inerenza su una cosa: il pegno costituisce per il creditore una garanzia reale, cioè opponibile erga omnes, che si concreta nella creazione di una riserva di utilità economicamente apprezzabile e che si traduce nel diritto di conseguire il ricavato dell'aggiudicazione del bene o del diritto sottoposto a pegno, quale valore (non solo e non tanto, come d'uso, quanto) di scambio del bene o del diritto stesso (cfr. Cass., S.U., n. 16725/2012, sulla realità del pegno).

Il diritto di pegno possessorio comprende entrambi i contenuti tipici del diritto reale: assolutezza ed immediatezza del potere sulla cosa.

In particolare, elemento caratterizzante il pegno possessorio è storicamente la traditio, cioè la consegna del bene oggetto di pegno dal debitore al creditore, che così ne acquisisce la disponibilità, ex art. 2786 c.c., unitamente ad obblighi in qualche misura protettivi, ai sensi dell'art. 2790 c.c., e con divieto di utilizzazione, ex art. 2792 c.c. Si realizza nella sostanza uno “spossessamento” del bene, che verrà restituito dal creditore al debitore dopo l'adempimento dell'obbligazione assunta.

L'art. 2878, comma 2 c.c. richiede, ai fini dell'effettivo esercizio della prelazione, la necessità di atto scritto avente data certa, da cui risulti una sufficiente indicazione del credito e descrizione della cosa. Si è precisato al riguardo che “in tema di pegno, la forma scritta è prevista dall'art. 2787, comma 3 c.c. ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensi dell'art. 2786 c.c., con la consegna della casa al creditore” (Cass. III, n. 1526/2010).

La prassi riconosce la possibilità che il terzo sia contemporaneamente fideiussore e datore di pegno del debitore; naturalmente in tal caso egli diviene altresì condebitore solidale unitamente a quest'ultimo: “la disciplina vigente in tema di garanzie del credito non esclude l'ammissibilità del concorso di una garanzia personale con una garanzia reale rispetto al medesimo credito; pertanto, l'eventuale costituzione di pegno, in linea astratta, non fa venire meno la garanzia fideiussoria eventualmente già assunta a favore dello stesso creditore e per il medesimo credito” (Cass. I, n. 2540/2016).

 

 

Assai controversa in giurisprudenza la possibilità di procedere a verificazione dell'esistenza del diritto di garanzia nei confronti del terzo non debitore, bensì datore di pegno o ipoteca, poi fallito. Se, infatti, la giurisprudenza di merito tende a riconoscere tale facoltà, attraverso una lettura estensiva dell'art. 52, comma 2 l. fall., la giurisprudenza di legittimità appare contraria. Da ultimo: “i titolari di diritti reali di garanzia (nella specie, pegno di polizze) costituiti dal terzo non debitore, successivamente fallito, per le obbligazioni assunte tra altri soggetti, non possono avvalersi del procedimento di verificazione di cui all'art. 52 l. fall., atteso che questa disposizione non sottopone a concorso la posizione soggettiva del beneficiario della garanzia, il quale non è creditore diretto del fallito e perché, ove se ne volesse estendere l'ambito di applicazione fino a comprendere anche l'accertamento del diritto verso il fallito, quale terzo datore della garanzia, si verrebbe ad introdurre un anomalo contraddittorio con una ulteriore parte, ossia quella corrispondente al debitore garantito proprio dalla garanzia data dal fallito” (Cass. III, n. 18082/2018; nello stesso senso anche Cass. I, n.18790/2019).

Più in generale, sulla posizione del terzo datore di pegno si è osservato che la soddisfazione sul pegno implica il prelievo diretto della somma che il debitore deve pagare al creditore, così determinandosi il pagamento (totale o parziale) del debito e non già la compensazione, non rilevando che il pegno sia stato costituito dal terzo o venga a trasferirsi in capo al terzo, il quale, in tal modo si costituisce come ulteriore debitore del creditore, senza che, peraltro, quest'ultimo divenga, a sua volta, creditore di costui. Ne consegue che la prelazione pignoratizia determina il mero adempimento del debito originario da parte del terzo, restando irrilevante il fatto che lo stesso terzo possa poi agire in regresso nei confronti del debitore, posto che a tale rapporto il creditore rimane estraneo (così Cass. n. 17046/2016).

Per la costituzione del pegno su quote di s.r.l., Cass. I, n. 31051/2019 ha ritenuto che “le quote della s.r.l. non possono essere formate da titoli azionari: non possono assumere, perciò, la veste di beni mobili… La costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell'art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”.

Profili fiscali

La concessione del pegno (salvo il caso dell'impresa che svolga professionalmente l'attività di concessione di garanzie) è soggetta all'imposta di registro, sulla scorta dell'articolo 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (c.d. Testo unico dell'imposta di registro). Si applicherà in misura fissa (attualmente 200 €), nel caso del pegno concesso dal soggetto debitore; oppure in misura proporzionale, con l'aliquota dello 0,5%, nel caso del pegno concesso da un soggetto diverso dal debitore.

Non è irrilevante in questo secondo caso stabilire la base imponibile di questa aliquota, e su tale problematica si può richiamare l'art. 43, comma 1, lett. f) del già citato d.P.R. n. 131/1986: tale base è costituita in lenea generale “dalla somma garantita”; ma se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli stessi, se inferiore alla somma garantita.

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