Pegno di strumenti finanziari

Alessandro Farolfi

Inquadramento

Il pegno è un diritto reale di garanzia costituito tradizionalmente su di un bene mobile proprio del debitore o altrui, volto a rafforzare la garanzia del credito. Il pegno può altresì riguardare crediti, universalità di beni e altri diritti e attribuisce al creditore pignoratizio un diritto di prelazione, cioè il diritto – in caso di inadempimento del proprio debitore – di soddisfarsi con preferenza sul ricavato della vendita della cosa data a pegno, purchè il bene sia rimasto nel possesso del creditore stesso (o di un terzo che le parti abbiano concordemente indicato quale depositario dello stesso bene).

Nel caso di pegno di azioni l'art. 2352 c.c. prevede che il diritto di voto in assemblea spetti al creditore pignoratizio. In caso di aumento di capitale il diritto di opzione spetta al debitore – originario azionista – al quale spettano altresì i diritti connessi alle azioni di nuova emissione (il vincolo pignoratizio cioè si mantiene solo sulle azioni originarie). Diversamente, nel caso di aumento gratuito di capitale, il vincolo si estende anche alle azioni di nuova emissione.

Ai sensi dell'art. 2787, comma 3 c.c., ai fini dell'esercizio della prelazione nonché della opponibilità ai terzi creditori del pegno, occorre che: 1) la costituzione del pegno risulti da atto scritto; 2) che la scrittura abbia data certa; 3) che risultino sufficientemente individuati il credito garantito e le azioni oggetto del pegno.

Il pegno può essere opposto alla società emittente soltanto con l'annotazione nel libro soci. La necessità di consegna del certificato azionario con girata in pegno è necessaria soltanto nel caso in cui la società non abbia optato per la dematerializzazione dei titoli (cfr. art. 2346 c.c.). Anche in questi casi, tuttavia, ai fini dell'opponibilità della garanzia, il pegno dovrà risultare da scrittura avente data certa che contenga l'indicazione del credito garantito e del bene oggetto del vincolo. Il pegno di titoli e strumenti finanziari può avere ad oggetto azioni, ma anche altri titoli rappresentativi di capitale di rischio, obbligazioni, titoli di Stato, altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali.

Formula

PEGNO DI STRUMENTI FINANZIARI

Spett.le Banca ....

SEDE ....

Il Sig. .... nato a .... il ...., residente a ...., in via .... n. ...., C.F. .... agendo in proprio (oppure non in proprio ma in rappresentanza della società ...., con sede in .... via .... n. ....,C.F. e p. iva .... iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. ....)

PREMESSO CHE

lo scrivente è debitore verso la banca ...., con sede in .... via .... n. ...., C.F. e p. iva .... iscritta nel Registro delle imprese di .... al n. .... della somma di € ...., in forza di .... [1] ;

lo scrivente si è impegnato a rafforzare la garanzia del credito spettante all'istituto di credito .... in forza del citato titolo, in quanto previsto dall'art. ....; [2]

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONFERMATO

il Sig. .... costituisce diritto di pegno sulle azioni ed obbligazioni emesse da codesta banca, custodite nel conto dossier titoli n. .... (d'ora innanzi il conto) acceso presso la banca di .... filiale ....;

più precisamente, trattasi di n. .... azioni ordinarie del valore nominale di emissione pari ad € .... ciascuna, attualmente quotate sui mercati .... al valore di € .... l'una, alla data del ....; nonché di n. .... obbligazioni subordinate (n. emissione .... controvalore .... cedola [] sì [] no, interesse del ...., scadenza ....);

unitamente al pegno di cui sopra il Sig. .... consegna a .... i seguenti documenti ....; [3]

la banca procederà, contestualmente alla sottoscrizione per accettazione del presente atto, all'annotazione e voltura dei suddetti titoli e si riserva il diritto di utilizzare il predetto conto in caso di inadempimento da part del debitore, nonché di compensare quanto ricavato dalla negoziazione dei suddetti titoli con il debito che il Sig. .... maturasse nei confronti della banca ....;

il sub pegno è vietato;

eventuali spese di gestione e commissioni sono a carico del debitore pignoratizio;

il diritto di voto spetta in esclusiva a .... ed al medesimo dovranno essere inviate le comunicazioni di convocazione assembleare [4] ;

il pegno così costituito deve ritenersi indivisibile e garantisce il credito finché questo è interamente soddisfatto, nonostante la sua materiale divisibilità;

resta inteso che nell'eventualità in cui l'assemblea dovesse deliberare aumenti di capitale durante il periodo di vigenza del pegno, le azioni eventualmente optate dal Debitore spetteranno allo stesso senza estensione del vincolo reale alle nuove quote sottoscritte;

in deroga all'art. 2802 c.c., la banca non tratterrà cedole o dividendi prodotti dai titoli pignorati, che verranno perciò attribuiti al debitore mediante accredito sul conto corrente a questi intestato; [5]

in caso di inadempimento da parte del debitore alle obbligazioni restitutorie assunte con il contratto in premessa ...., la banca potrà procedere alla vendita sul mercato degli investitori, anche avvalendosi di altro intermediario finanziario di cui fin da ora le parti si impegnano a non contestare l'operato, trattenendo il ricavato sino alla concorrenza e completa estinzione del credito garantito; l'eventuale sopravanzo ottenuto dalla negoziazione dei titoli sarà restituito al debitore;

fuori dal caso che precede, gli strumenti finanziari inseriti nel suddetto conto n. .... dovranno essere restituiti al debitore e comunque lasciati nella sua disponibilità non appena il creditore sia stato interamente pagato del credito di cui in premessa, per capitale ed interessi.

Sottoscrivendo la presente per adesione, il creditore conferma di aver ricevuto copia di .... [6] .

Gli effetti giuridici del pegno decorrono da oggi.

Luogo e data ....

Firma ....

Firma ....

Indicare la causa del debito e l'importo: ad es. mutuo chirografario n. .... concluso il .... finalizzato a ....,dell'importo di € ....

Clausola esemplificativa: la convenzione può anche essere separata.

Tale clausola è mancante ove opera la dematerializzazione del titolo: in quel caso occorre però l'annotazione nei registri relativi ad un conto apposito tenuto dall'intermediario finanziario, oppure l'annotazione da parte dell'emittente.

Ai sensi dell'art. 2352 c.c., nel caso di pegno o usufrutto sulle azioni, il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario.

È possibile anche la clausola contraria: in quel caso gli interessi e le altre prestazioni periodiche ottenute vanno imputate dal creditore prima alle spese ed agli interessi, poi al capitale.

Clausola esemplificativa, da adottarsi se sia mantenuta una fisicità cartacea dei titoli.

Commento

Lo spossessamento che caratterizza il pegno – nonché la data certa dell'atto costitutivo – ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione erga omnes da parte del creditore pignoratizio si realizza, quando l'oggetto del pegno è costituito da titoli di credito, nel rispetto della legge di circolazione che caratterizza il singolo titolo. Si è così ritenuto che la «dematerializzazione» (o “decartolarizzazione”) dei titoli di credito, secondo il regime compiutamente attuato dal d.lgs. n. 213 del 1998, superando la fisicità del titolo, anche agli effetti della costituzione del pegno, non consente di prescindere dallo spossessamento ma legittima soltanto forme di consegna e di trasferimento virtuali, senza la movimentazione o addirittura neppure la creazione del supporto cartaceo, non eliminando perciò la necessità dell'individuazione del titolo, a norma dell'art. 1378 c.c., attraverso meccanismi alternativi di scritturazione (cfr. Cass. n. 23268/2006). Per converso, si è pure osservato che in tema di pegno e pignoramento di azioni sociali, la disciplina speciale dettata dall'art. 3 r.d. n. 239/1942 prevale su quella generale di cui all'art. 2786 c.c., con la conseguenza che per la costituzione del vincolo e per la sua opponibilità a terzi non è sufficiente lo spossessamento del titolo accompagnato da una scrittura avente data certa, ma è necessaria la doppia annotazione sul titolo e nel libro soci (cfr. Cass. I, n. 1588/2017). Si è precisato, altresì, che la partecipazione ad un fondo comune di investimento, in assenza di un certificato individuale, autonomo e separato, costituisce non un titolo di credito nei confronti del fondo, ma solo un credito, rappresentato dall'obbligo della società di investimento di gestire il fondo e di restituirgli il valore delle quote di partecipazione; deve, pertanto, ritenersi legittimo il pegno costituito sulla quota di partecipazione al fondo solo se sia stata rispettata la disciplina prevista per il pegno di crediti dall'art. 2800 c.c., cioè la notifica della costituzione del pegno al debitore ovvero la sua accettazione con atto di data certa (cfr. Cass. I, n. 28900/2011).

L'operazione di erogazione al cliente, da parte di una banca, di un mutuo contestualmente impiegato per acquistare per suo conto strumenti finanziari predeterminati ed emessi dalla banca stessa, a loro volta contestualmente costituiti in pegno in favore di quest'ultima a garanzia della restituzione del finanziamento, dà vita ad un contratto atipico unitario, la cui causa concreta risiede nella realizzazione di un lucro finanziario, da ricondurre ai “servizi di investimento” ex art. 1, comma 5, del d.lgs. n. 58/1998 (così Cass. III, n. 7776/2014).

Tale ultimo caso è destinato ad assumere particolare rilievo in caso di successivo fallimento del debitore. Al riguardo si è ritenuto che ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, primo comma, numero 3, l. fall., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'acquisto di titoli dati poi in pegno al mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i due negozi – mutuo ipotecario e costituzione di pegno – un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti preesistenti non scaduti (Cass. I, n. 1807/2013).

Per la costituzione del pegno su quote di s.r.l., Cass. I, n. 31051/2019 ha ritenuto che “le quote della s.r.l. non possono essere formate da titoli azionari: non possono assumere, perciò, la veste di beni mobili… La costituzione in pegno delle quote di società a responsabilità limitata è soggetta al disposto della norma dell'art. 2806 c.c., sicché il diritto di pegno risulta costituito con l'iscrizione del relativo atto nel registro delle imprese”.

Secondo Cass. III, n. 9872/2020, “nel caso in cui l'oggetto del pignoramento è costituito da titoli obbligazionari che si trovano nella disponibilità di un terzo, in quanto costituiti in pegno in suo favore, deve procedersi alla liquidazione degli stessi. Il giudice, in particolare, è tenuto a disporne la vendita ex artt. 529 e ss. c.p.c., a prescindere dalla loro agevole liquidabilità”.

Profili fiscali

La concessione del pegno (salvo il caso dell'impresa che svolga professionalmente l'attività di concessione di garanzie) è soggetta all'imposta di registro, sulla scorta dell'art. 6 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 131/1986 (c.d. Testo unico dell'imposta di registro). Si applicherà in misura fissa (attualmente 200 €), nel caso del pegno concesso dal soggetto debitore; oppure in misura proporzionale, con l'aliquota dello 0,5%, nel caso del pegno concesso da un soggetto diverso dal debitore.

Non è irrilevante in questo secondo caso stabilire la base imponibile di questa aliquota, e su tale problematica si può richiamare l'art. 43, comma 1, lett. f) del già citato d.P.R. n. 131/1986: tale base è costituita in linea generale “dalla somma garantita”; ma se la garanzia è prestata in denaro o in titoli, dalla somma di denaro o dal valore dei titoli stessi, se inferiore alla somma garantita.

Tale norma evidenzia almeno due problemi quando l'oggetto della garanzia siano titoli o strumenti finanziari. Con riferimento a questi ultimi, la prima criticità è quella della valutazione dei titoli dati in pegno, in quando la norma parla di “valore” dei titoli tout court, senza specificare se si tratti del par value (o valore nominale del titolo), del book value (e cioè considerando il patrimonio netto contabile) oppure del fair value e, quindi, del valore corrente sul mercato. Il secondo profilo di dubbio è quello se nel concetto di “titoli” rientrino anche le quote di Srl: sul punto esistono prassi applicative difformi, tanto che taluni uffici (tra cui quelli dell'Agenzia delle Entrate milanese) hanno considerato le quote di Srl come “titoli”, altri uffici hanno negato questa equiparazione. Recentemente gli uffici delle Entrate di Roma e Milano hanno adottato un'interpretazione uniforme nel senso di tassare maggiormente il pegno di quote di Srl, e cioè prendendo come base imponibile non il valore nominale delle quote, bensì la somma garantita.

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