Contratto di cessione di aziendaInquadramentoLa cessione di azienda comporta il trasferimento al cessionario dei beni aziendali, secondo la definizione generale di cui all'art. 2555 c.c. La complessità di tale trasferimento, avente ad oggetto beni eterogenei, anche di carattere immateriale, comporta una serie di problematiche quanto alla successione nei contratti pendenti, nei rapporti di lavoro in corso, e nei debiti della cedente, specie di natura fiscale. Sul piano tributario, inoltre, si pongono delicate questioni di “convenienza” dell'operazione rispetto alla vendita separata dei singoli beni aziendali con riferimento soprattutto all'imposta di registro. Formula
CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIENDA Con la presente scrittura privata, che verrà conservata agli atti del Notaio autenticante, espressamente autorizzato a rilasciarne copie, tra le parti 1 : Il Sig. ...., nato a ...., in data ...., residente a ...., codice fiscale ...., in qualità di legale rappresentante della società: “ .... “, con sede legale in ...., capitale sociale Euro ...., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di ...., numero REA ...., in virtù dei poteri spettanti allo stesso in forza dello statuto sociale vigente nonché in esecuzione della delibera dei soci in data ....; - PARTE CEDENTE- Il Sig. ...., nato a .... in data ...., residente a ...., codice fiscale ...., in qualità di legale rappresentante della società: “ .... “, con sede legale in ...., capitale sociale Euro ...., codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro Imprese di ...., numero REA ...., in virtù dei poteri spettanti allo stesso in forza dello statuto sociale vigente nonché in esecuzione della delibera dei soci in data ....; - PARTE CESSIONARIA - PREMESSO CHE la società cedente è titolare dell'azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di ...., denominata ...., sita in ...., via .... n. ...., per l'autorizzazione all'esercizio della quale il Comune di .... ha rilasciato i seguenti provvedimenti: autorizzazione al commercio n. .... in data ....; concessione per occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche in data .... n. ....; ....; – la predetta attività viene esercitata in locali di proprietà di terzi in forza di contratto di locazione registrato a .... in data .... al n. .... serie atti privati; – la società venditrice si è dichiarata disponibile alla cessione dell'azienda in oggetto; – la società cessionaria è interessata all'acquisto della predetta azienda commerciale; TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE 1. Contenuto del contratto Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 2. Oggetto del contratto La parte cedente, come sopra rappresentata, vende alla parte cessionaria che, come sopra rappresentata, accetta ed acquista, l'azienda commerciale esercente, in virtù dei provvedimenti citati e da intendersi integralmente richiamati, l'attività di cui in premessa. Formano oggetto della presente cessione il mobilio, l'avviamento commerciale e le attrezzature facenti parte dell'azienda compravenduta, il tutto come meglio risulta dall'inventario già redatto ed approvato e sottoscritto separatamente tra le parti. 3. Prezzo, pagamento e consegna Il prezzo2 di cessione convenuto dalle parti è pari ad Euro .... dei quali: Euro .... per attrezzature varie; Euro .... per mobili e arredamento; Euro .... a titolo di avviamento commerciale. Il pagamento del prezzo è regolato nei termini seguenti: a) quanto all'importo di Euro .... è stato già corrisposto e, pertanto, con la firma apposta in calce al presente atto la parte venditrice, come rappresentata, rilascia, entro i limiti dello stesso, quietanza alla parte acquirente; b) quanto all'importo ancora dovuto, pari ad Euro ...., dovrà essere corrisposto dalla parte acquirente alla parte venditrice in .... rate mensili anticipate di Euro .... cadauna, scadenti la prima in data .... sino alla completa estinzione del debito;
Nell'ipotesi di pagamento dell'intero prezzo alla data della stipula del contratto di cessione d'azienda la relativa clausola deve essere redatta entro tali termini: “detto prezzo è stato già integralmente prima d'ora versato dalla parte acquirente alla parte venditrice che, con la sottoscrizione del presente contratto, rilascia ampia e liberatoria quietanza di saldo”.
c) La consegna ed il possesso dell'azienda commerciale e tutti gli effetti giuridici, fiscali ed economici della cessione decorreranno dalla data odierna ...., e quindi, da detta data tutti gli utili e gli oneri afferenti l'azienda ceduta, che maturino a titolo di proprietà, passano per fatti avvenuti da detta data in poi, a favore e a carico della Parte Acquirente. 4. Successione nei debiti e nei crediti La cessione non comprende né i debiti 3 né i crediti dell'azienda ceduta, i quali rimangono in capo alla parte venditrice 4 , come le eventuali sopravvenienze attive o passive inerenti l'azienda ceduta, anche se manifestatesi successivamente alla data di cessione d'azienda, ma i cui presupposti si riferiscono al periodo precedente la vendita 5 . 5. Obblighi e garanzie della parte venditrice Le parti convengono che qualsiasi debito di natura fiscale e previdenziale, riguardanti la parte venditrice, che si manifestasse anche successivamente ma riferito al periodo di proprietà e gestione dell'azienda in capo alla parte venditrice, risulterà solo ed esclusivamente a carico della parte cedente venditrice, la quale si impegna, inoltre, a manlevare la parte acquirente da eventuali pretese che terzi possano avanzare verso la stessa. La parte venditrice garantisce, inoltre, che: a) è una società di diritto italiano regolarmente operante ed esistente; b) non è né insolvente né è stata dichiarata fallita e non è stata proposta alcuna azione o richiesta tesa alla dichiarazione di fallimento o alla soggezione ad altra procedura concorsuale; c) ha pieno diritto di proprietà su tutti i beni costituenti nel loro complesso l'azienda. Tali beni sono in buone condizioni, salvo il normale degrado d'uso, e sono stati oggetto di tutti i necessari e opportuni interventi di manutenzione e riparazione; d) sull'azienda in oggetto non grava alcun peso, vincolo o sequestro, onere, trascrizione pregiudizievole, né diritti di terzi in genere; e) alla data odierna non è pendente o minacciato alcun procedimento giudiziario o del lavoro né nei confronti della parte alienante, né in genere nei confronti dell'azienda o dei beni quivi considerati e che potrebbe avere un impatto negativo sull'attività, le prospettive, gli affari o la situazione dell'azienda e sullo svolgimento delle operazioni quivi considerate; f) ha presentato tempestivamente tutte le dichiarazioni fiscali e le comunicazioni in relazione a tasse, diritti, imposte erariali, comunali, provinciali e tutti i tributi relativi sono stati pagati interamente alla scadenza e non sono dovuti nel futuro – per fatti noti ad oggi – pagamenti, interessi e sanzioni. In particolare la parte alienante; g) in relazione al disposto di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, garantisce l'insussistenza di violazioni e di conseguenti sanzioni di carattere fiscale, dichiarandosi comunque edotta parte acquirente della relativa solidarietà tributaria; ìì) garantisce l'insussistenza, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 231/2001, di sanzioni pecuniarie per reati od illeciti amministrativi commessi nell'attività dell'azienda ceduta; h) che gli impianti in genere sono a norma di legge e sono state rispettate tutte le norme relative alla legge 626/96, ora T.U. 81/2008. i) non vi sono in corso rapporti con personale dipendente nei quali la parte acquirente debba subentrare ai sensi dell'art. 2112 c.c.
Nella diversa ipotesi nella quale sia impiegato alle dipendenze dell'azienda cedente personale il cui rapporto di lavoro deve proseguire con la cessionaria ai sensi dell'art. 2112 c.c. la clausola potrà essere redatta nei termini seguenti: “i) attualmente nell'azienda è impiegato il personale di cui all'elenco che, sottoscritto dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera .... Tale personale proseguirà il rapporto con il cessionario che, salva loro disponibilità, si impegna a mantenere in essere i rapporti con tutti i dipendenti fino alla scadenza del contratto, ove a tempo determinato, ed in particolare con i dipendenti assunti a tempo indeterminate”.
In ogni caso costituirà condizione risolutiva del presente contratto il fatto che una o più dichiarazioni si rivelino false, inesatte o incomplete. 6. Autorizzazioni amministrative Qualora il Comune di .... dovesse negare la voltura delle autorizzazioni amministrative necessarie all'esercizio dell'attività per colpa unica ed esclusiva della parte venditrice, il presente contratto si intende risolto e la parte cedente sarà tenuta a restituire tutte le somme ricevute entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di diniego inviata dalle competenti Autorità. 7. Patto di non concorrenza La parte cessionaria, ai sensi dell'art. 2557 c.c., dovrà astenersi per il periodo di anni 2 (due), decorrenti dalla data odierna, dall'iniziare una nuova impresa uguale, simile od affine a quella oggetto di contratto, che per oggetto, od altro sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta nell'ambito del Comune di ...., quartiere ...., né in proprio, né come socio, dirigente, dipendente o agente di società o ditte concorrenti.
La deroga al divieto di concorrenza deve invece essere espressamente prevista nel contratto. La relativa clausola può essere redatta nei termini seguenti: “La parte acquirente, come sopra detta e rappresentata, esonera espressamente la parte venditrice dal divieto di concorrenza previsto dall'art. 2557 c.c.”
(Le Parti concordemente riconoscono che non è soggetto al divieto di concorrenza lo svolgimento da parte del Cedente dell'attività di ....) 6 8. Subentro nel contratto di locazione Comportando la compravendita dell'azienda anche la cessione del contratto di locazione in corso per il locale ove viene esercitata l'attività, la parte venditrice si impegna ad effettuare al locatore, nei termini e con le formalità previste, e comunque nel più breve tempo possibile, la comunicazione di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 19787 . 9. Legge applicabile Per quanto non espressamente contemplato nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile in materia di cessione di azienda ed alle leggi speciali in materia. 10. Spese di registrazione Le spese di registrazione e redazione del presente contratto sono a carico della parte cessionaria 8 . 11. Clausola di risoluzione delle controversie Tutte le controversie nascenti dal presente contratto verranno deferite al servizio di mediazione della Camera di Commercio di .... e risolte secondo il Regolamento da questa adottato in quanto compatibile con la normativa vigente in materia. Redatto in n. .... copie originali, letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data .... Sottoscrizione .... PARTE CEDENTE Sottoscrizione .... PARTE CESSIONARIA [1] Il contratto di cessione d'azienda richiede la forma scritta soltanto a fini probatori, indipendentemente dalla presenza di beni immobili o beni mobili registrati. Di norma viene tuttavia redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata, come nell'esemplificazione proposta, per assolvere all'iscrizione entro 30 giorni, ai sensi dell'art. 2196 c.c., nel Registro delle Imprese. [2] Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 30 ottobre 2020, in Ilsocietario, 24 marzo 2021, ha ritenuto, nella recente esperienza applicativa, che nei contratti di trasferimento di partecipazioni sociali, così come in quelli che hanno per oggetto la cessione d'azienda o di un ramo di essa, è pienamente legittima l'indicazione di un prezzo puramente simbolico: senza necessariamente venir ricondotti nella fattispecie della vendita nummo uno o di donazione, l'indicazione del prezzo simbolico è giustificata al solo fine della tassazione dell'atto, laddove la corrispettività viene individuata, caso per caso, dall'entità dei debiti che vengono trasferiti con l'azienda o la società, ovvero da un interesse non patrimoniale del cessionario. [3] Le parti possono convenire, diversamente, che l'acquirente, quale corrispettivo della cessione di attività mobiliari e immobiliari comprese nell'azienda, si accolli i debiti relativi all'azienda ceduta (cfr., di recente, Cass. II, n. 14372/2018, la quale ha precisato che tale pattuizione configura un accollo ad oggetto determinabile, essendo identificabili, all'atto della stipula, gli eventuali debiti e i rispettivi creditori). [4] Tuttavia, prevale comunque su tale pattuizione, che rileva esclusivamente ai fini della regolamentazione dei rapporti interni tra le parti, il disposto dell'art. 2560, comma 2, c.c. che pone, nei confronti dei creditori, una responsabilità solidale del cessionario per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie al momento della cessione. [5] L'art. 2558 c.c. contempla, invece, l'automatico subentro, ovvero a prescindere dalla indicazione nel contratto, del cessionario in tutti i contratti a prestazioni corrispettive non aventi carattere personale. La S.C. ha chiarito che la norma si applica soltanto ai cosiddetti “contratti di azienda” (aventi ad oggetto il godimento di beni aziendali non appartenenti all'imprenditore e da lui acquisiti per lo svolgimento dell'attività imprenditoriale) e ai cosiddetti “contratti di impresa” (non aventi ad oggetto diretto beni aziendali, ma attinenti alla organizzazione dell'impresa stessa, come i contratti di somministrazione con i fornitori, i contratti di assicurazione, i contratti di appalto e simili): Cass. II, n. 15065/2018. [6] Si tratta di una clausola eventuale mediante la quale la parte cessionaria può consentire alla cedente di svolgere, in limitata deroga al divieto sancito dall'art. 2557 c.c., un'attività ricompresa in quella generale dell'azienda. [7] Occorre a riguardo ricordare, infatti, che, ai sensi dell'art. 36 della l. n. 392/1978, la cessione del contratto di locazione operata dal conduttore in occasione della cessione dell'azienda esercitata all'interno dell'immobile concesso in locazione non ha bisogno del consenso del locatore, ma deve essergli comunicata con lettera raccomandata con avviso di ritorno (o con modalità diverse, purché idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto): tale comunicazione, se non costituisce requisito di validità della cessione nel rapporto tra conduttore cedente e terzo cessionario, condiziona tuttavia l'efficacia della cessione stessa nei confronti del contraente ceduto, nel senso che essa non gli è opponibile sino a quando la comunicazione non avvenga e salva, comunque, la possibilità che il locatore vi si opponga per gravi motivi nel termine di trenta giorni. Sul punto la S.C. ha di recente evidenziato che, di conseguenza, la conoscenza aliunde della cessione da parte del locatore non rileva, a meno che egli, avendola conosciuta, l'abbia accettata secondo la disciplina comune dettata dall'art. 1407 c.c. (Cass. sez. trib., n. 17545/2018). [8] Di norma, invero, le spese di registrazione della cessione d'azienda sono poste nel contratto a carico della parte cessionaria, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti del Fisco, in omaggio alla regola generale enunciata dall'art. 57 del d.P.R. n. 131/1986. La registrazione del contratto di cessione d'azienda è obbligatoria e deve eseguirsi entro 20 giorni dalla stipula dell'atto (ovvero di 60 giorni se l'atto è formato all'estero). CommentoLa cessione d'azienda (o di un ramo di essa) consiste nel trasferimento della proprietà di un'azienda, intesa come complesso di beni organizzato dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa, a fronte del pagamento del corrispettivo convenuto tra le parti. L'acquirente subentra nei contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda, purché non abbiano carattere personale: il terzo contraente può tuttavia recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa, salva, in questo caso, la responsabilità dell'alienante. Con riferimento ai crediti relativi all'azienda ceduta, l'art. 2559 c.c. stabilisce che gli stessi si considerano ceduti al momento dell'iscrizione dell'operazione nel registro delle imprese: tuttavia, il debitore che paga il cedente in buona fede, è liberato dall'obbligazione. Per i debiti sorti prima della cessione, il cedente rimane responsabile, salvo che i creditori lo abbiano liberato, mentre il cessionario ne risponde solo se gli stessi risultavano dai libri contabili obbligatori. Sotto quest'ultimo profilo, occorre considerare, tuttavia, la recente precisazione della S.C. per la quale tale regola è destinata a trovare applicazione quando si tratti di debiti in sé soli considerati, e non anche quando, viceversa, essi si ricolleghino a posizioni contrattuali non ancora definite, in cui il cessionario sia subentrato a norma del precedente art. 2558 c.c., inserendosi la responsabilità, infatti, in tal caso, nell'ambito della più generale sorte del contratto (purché, beninteso, non già del tutto esaurito), anche se in fase contenziosa al tempo della cessione dell'azienda (Cass. VI, n. 8055/2018, con riferimento al contratto ad esecuzione continuata e periodica di somministrazione di gas). Tuttavia, l'iscrizione nei libri contabili obbligatori dell'azienda è un elemento costitutivo essenziale della responsabilità dell'acquirente dell'azienda per i debiti ad essa inerenti: ne consegue che chi voglia far valere i corrispondenti crediti contro l'acquirente dell'azienda ha l'onere di provare, fra gli elementi costitutivi del proprio diritto, anche detta iscrizione, e il giudice, se non può effettuare d'ufficio l'indagine sull'esistenza o meno dell'iscrizione medesima, ben può d'ufficio rilevare il fatto che quest'ultima, quale elemento essenziale della responsabilità del convenuto, non sia stata provata (Cass. VI, n. 22418/2017). L'art. 2557 c.c. prevede quale effetto “naturale” del contratto, escludibile in tutto o in parte con una differente pattuizione, che colui il quale aliena l'azienda ha il divieto di astenersi dall'iniziare una nuova impresa che per l'oggetto, l'ubicazione o altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dell'azienda ceduta per il periodo di cinque anni dal trasferimento (se nel patto è indicata una durata maggiore o la durata non è stabilita, il divieto di concorrenza vale per il periodo di cinque anni dal trasferimento). Ai sensi dell'art. 2112 c.c. la cessione d'azienda non è causa di scioglimento dei rapporti di lavoro, che continuano con il cessionario. A riguardo, è stato chiarito che ai fini dell'applicazione di tale norma è elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell'ambito dell'impresa cedente, indipendentemente dal contratto di fornitura di servizi che venga contestualmente stipulato tra le parti (Cass. lav., n. 19304/2017). È stato ad esempio chiarito che nei settori nei quali l'attività si fonda essenzialmente sulla mano d'opera, come nell'ipotesi di successione nell'appalto di un servizio, è configurabile un trasferimento d'azienda qualora il nuovo imprenditore non si limiti a proseguire l'attività, ma riassuma anche una parte essenziale, in termini di numero e di competenza, del personale specificamente destinato dal predecessore a tali compiti, potendo corrispondere ad un'entità economica, idonea a conservare la sua identità al di là del trasferimento, un gruppo di lavoratori che assolva stabilmente un'attività comune (Cass. lav., n. 12720/2017). La cessione d'azienda determina, con riferimento al lavoratore, la successione legale nel contratto di lavoro, con conseguente esclusione, ai fini del perfezionamento del contratto di cessione, del consenso del lavoratore ceduto, ferma la possibilità per lo stesso di esercitare successivamente il proprio diritto di recesso entro i termini sanciti dal comma 4 dell'art. 2112 c.c. Aspetti fiscali Debiti tributari pregressi della parte cedente Sotto un primo profilo, occorre rilevare che il cessionario è solidalmente responsabile per i debiti del cedente afferenti il pagamento delle imposte relative all'anno in cui è effettuata la cessione e per i due precedenti. La responsabilità si estende, inoltre, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 472/1997, alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse: dal cedente, nell'anno in cui è effettuata la cessione e nei due precedenti; in epoca anteriore, purché già irrogate e contestate nel suddetto periodo. Il cessionario può richiedere all'Amministrazione finanziaria un certificato sull'esistenza delle contestazioni in corso e di quelle già definite che presentano debiti tributari non soddisfatti dal cedente alla data del trasferimento. La responsabilità del cedente è in detta ipotesi limitata solo ai debiti risultanti dal certificato e nel limite massimo del valore dell'azienda; tale certificato può essere richiesto sia prima che dopo la cessione, ma, nel primo caso, è necessario l'esplicito consenso del cedente. L'effetto liberatorio è previsto anche se il certificato non viene rilasciato entro 40 giorni dalla richiesta. Sul punto, la S.C. ha chiarito che, in tema di riscossione dei tributi, l'art. 14, commi 1, 2 e 3, del d.lgs. n. 472/1997, relativo alla cessione di azienda conforme a legge, è norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., che, per evitare che sia dispersa la garanzia patrimoniale del contribuente in pregiudizio dell'interesse pubblico, estende la responsabilità solidale e sussidiaria del concessionario anche alle imposte ed alle sanzioni riferibili alle violazioni commesse dal cedente nell'anno in cui è avvenuta la cessione e nei due precedenti, nonché alle imposte ed alle sanzioni già irrogate e contestate nel medesimo periodo, anche se riferite a violazioni commesse in epoca anteriore, sempre che risultino dagli atti dell'Ufficio. La mancata richiesta del certificato di debenza da parte del cessionario non comporta un'estensione della sua responsabilità rispetto a quella delineata dal combinato disposto dei commi 1 e 2 della citata norma, ma gli impedisce di avvalersi dell'eventuale effetto liberatorio anticipato (Cass. trib., n. 17624/2017). Occorre considerare che, in ogni caso, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. n. 158/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016, la responsabilità in questione del cessionario non opera quando la cessione avviene nell'ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l.fall., di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, terzo comma, lettera d), l. fall. o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio. Plusvalenza derivante dalla cessione La cessione d'azienda può determinare, in favore dell'alienante, una plusvalenza tassabile nell'ipotesi di differenza positiva tra il corrispettivo pattuito ed il valore netto contabile dei beni componenti l'azienda. Sino alla riforma realizzata dal d.lgs. n. 147/2015, nella prassi tale plusvalenza era sovente determinata in via induttiva tenendo conto del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale. È peraltro pacifico, a riguardo, che l'art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 147/2015, che esclude l'accertamento induttivo della plusvalenza ricavata dalla cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, è una norma interpretativa e, come tale, retroattiva, in ragione del chiaro intento del legislatore, desumibile, peraltro, dal comma 4 del detto articolo, che contempla una disciplina transitoria solo per le disposizioni di cui al comma 1, senza nulla statuire per quelle contenute nei commi 2 e 3 (Cass. trib., n. 9513/2018). Nella giurisprudenza di legittimità è stato da ultimo chiarito che la cessione di azienda con costituzione di una rendita vitalizia in favore del cedente determina, in favore dello stesso, una plusvalenza tassabile, in quanto, benché assicuri un'utilità aleatoria correlata alla durata della vita del beneficiario, presenta un valore economico accertabile sulla base di calcoli attuariali, secondo criteri riconosciuti dall'ordinamento, non ostando, peraltro, a detta tassazione il rischio di una doppia imposizione, essendo la rendita assimilabile a fini fiscali al reddito di lavoro dipendente, in quanto detto divieto scatta solo nell'ipotesi di liquidazione della seconda imposta da parte dell'Amministrazione (Cass., Sez. T, n. 17181/2018, per la quale ne deriva che, per la cessionaria, l'erogazione della rendita non costituisce costo di esercizio, bensì costo di acquisizione dell'azienda). Imposta di registro La cessione d'azienda è un contratto che deve essere obbligatoriamente registrato entro il termine di 20 giorni dalla stipula (ovvero di 60 se l'atto è stato formato all'estero). L'operazione rientra quindi nell'ambito di applicazione dell'imposta di registro che, di regola, deve essere calcolata applicando alla base imponibile – costituita dal valore effettivo del compendio aziendale, a prescindere dal diverso prezzo eventualmente convenuto tra le parti – un'aliquota del 3%. In particolare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 51 del d.P.R. n. 131/1986, il valore corrente si determina avendo riguardo alla differenza tra il valore complessivo dei beni che compongono l'azienda e le passività ad essa imputabili. Deve tenersi conto, poi, del valore di avviamento per la determinazione del quale, come recentemente precisato dalla S.C., ai sensi dell'art. 51, comma 4, del d.P.R. n. 131/1986, occorre aver riguardo ai criteri fissati dall'art. 2, comma 4, del d.P.R. n. 460/1996, secondo cui per le aziende il valore di avviamento è determinato sulla base della percentuale di redditività applicata alla media dei ricavi accertati o dichiarati ai fini delle imposte sui redditi negli ultimi tre periodi d'imposta anteriori al trasferimento, moltiplicata per tre, redditi da determinarsi a tali fini al loro delle imposte (Cass. trib., n. 18941/2018). L'imposta di registro è alternativa all'IVA, sicché dal punto di vista fiscale per le parti del contratto potrebbe essere più conveniente dissimulare la cessione dell'azienda, effettuando vendite frazionate degli stessi beni. Altro meccanismo per ottenere un risparmio di imposta è quello della cessione d'azienda mediante la formale cessione totalitaria delle quote sociali, soggetta ad un'imposta di registrazione fissa. Ricorrente è stata pertanto, almeno sinora, la riqualificazione di tali operazioni in termini di cessione di azienda effettuata dall'Ufficio, in conformità all'orientamento, pressocché consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale in tema d'imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (nella formulazione anteriore alla l. n. 205/2017), deve essere inteso nel senso che, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, l'Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate. Tale orientamento si fonda, sostanzialmente, sulle seguenti argomentazioni (v., tra le altre, Cass. trib., n. 10743/2013): a) la natura di “imposta d'atto” propria dell'imposta di registro non osta alla valorizzazione complessiva di elementi interpretativi esterni e di collegamento negoziale, poiché l'atto presentato alla registrazione non si identifica con il cd. atto-documento, bensì con l'insieme delle previsioni negoziali preordinate, anche mediante collegamento e convergenza finalistica, al perseguimento di una programmata regolazione unitaria degli effetti giuridici derivanti dai vari negozi collegati (cd. atto-negozio); b) solo la considerazione di elementi meta-testuali e di collegamento negoziale individua e misura l'effettiva capacità contributiva sottesa, ex art. 53 Cost., all'atto presentato alla registrazione, così da demandare all'imposizione di registro la funzione sua propria di “colpire” la forza economica della quale l'atto presentato per la registrazione costituisce espressione; c) la qualificazione del contratto secondo gli indicati criteri, anche rispetto ad altri atti collegati, non comporta violazione degli artt. 23 e 41 Cost., atteso che essa deve ritenersi voluta proprio dalla legge, e non incide sull'autonomia negoziale delle parti né sulla efficacia dei contratti riqualificati (che restano pienamente validi). In applicazione di tale principi, si è ritenuto, ad esempio, con riguardo al contratto in esame che: è configurabile una cessione d'azienda nell'ipotesi di conferimento societario di un'azienda e di successiva cessione da parte del conferente a soggetti terzi delle quote della società, avendo riguardo alla vicinanza temporale dei contratti (Cass. sez. trib., n. 13610/2018); il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione di azienda se il Fisco riconosca nell'operazione complessiva, in base alle circostanze obiettive del caso concreto, la causa unitaria della cessione aziendale (Cass. sez. trib., n. 12909/2018); è cessione di azienda la vendita separata, ma collegata, di una serie di beni singolarmente considerati, ma funzionalmente suscettibili di destinazione ed organizzazione produttiva unitaria (Cass. trib., n. 1955/2015); la nozione di cessione d'azienda assunta ai fini dell'imposta di registro induce a riaffermare la centralità dell'elemento funzionale, ossia del legame fra singolo elemento aziendale ed impresa, che conferisce l'attributo aziendale a ciascuno degli elementi che la compone, e che non viene meno nelle cessioni “scomposte” di beni aziendali, con formula cosiddetta “spezzatino” o “a gradini” (steptransactions); per cui soltanto il bene che non può considerarsi funzionale all'esercizio dell'impresa condotto con quell'azienda, e che la volontà delle parti abbia voluto escludere dalla fattispecie negoziale, potrà essere considerato autonomamente, mentre, in caso contrario, l'imposizione non potrà essere frazionata, e la fattispecie negoziale sarà considerata fiscalmente come cessione d'azienda, o di ramo d'azienda, indipendentemente da cosa le parti abbiano scritto in contratto” (Cass. sez. trib., n. 31069/2017). In ogni caso, ai fini della qualificazione di un negozio quale cessione di azienda - assoggettabile ad imposta di registro anziché ad IVA – non occorre che il complesso ceduto permetta l'esercizio attuale dell'attività di impresa, essendo sufficiente la sua potenziale attitudine a tale esercizio (Cass. trib., n. 27290/2017). Peraltro, non si può trascurare che la legge finanziaria per l'anno 2018, ossia la l. n. 205/2017, ha significativamente modificato l'art. 20 del T.U. sull'imposta di registro restringendo l'oggetto dell'interpretazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici al solo (singolo) atto presentato per la registrazione ed agli elementi dallo stesso desumibili, con la conseguenza che non possono più assumere rilevanza elementi evincibili da atti collegati o comunque da fonti extratestuali. La S.C., tuttavia, ha ormai più volte chiarito che tale novellazione normativa non può considerarsi, modificando gli elementi qualificativi della fattispecie e non inserendosi all'interno di un contrasto giurisprudenziale sulla postata della questione, di valenza interpretativa ed è quindi priva di carattere retroattivo (v., tra le altre, Cass. sez. trib., n. 4407/2018). Pertanto, secondo tale impostazione, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione modificata dalla l. n. 205/2017, trova applicazione soltanto per gli atti presentati per la registrazione dopo la data del 1° gennaio 2018. Tuttavia, sulla questione è intervenuto, in termini difformi rispetto all'orientamento che si andava consolidando nella giurisprudenza di legittimità, il legislatore ordinario. In particolare, il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), secondo cui: “L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.” Nondimeno non può trascurarsi che, se non potrà più essere possibile, anche per gli atti negoziali posti in essere prima della data del 1° gennaio 2018, salvi i rapporti di registrazione cd. esauriti, una qualificazione che tenga conto, per configurare, ad esempio, una cessione d'azienda, di altri atti collegati che facciano emergere un'operazione complessivamente unitaria sul piano economico, la stessa potrebbe essere considerata comunque dal Fisco un'operazione elusiva, con conseguente inopponibilità all'Amministrazione finanziaria. A riguardo, occorre ricordare che, in generale, l'abuso del diritto si configura tutte le volte che il titolare di un diritto soggettivo suscettibile di essere esercitato secondo diverse modalità non rigidamente predeterminate decide di esercitarlo in maniera che, pur formalmente rispettosa della relativa cornice attributiva, risulti censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extra-giuridico, con conseguente verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una ingiustificata sproporzione tra il beneficio del titolare ed il sacrificio dell'altra parte. In materia tributaria, l'art. 10-bis della l. n. 212/2000, cd. Statuto del contribuente, introdotto dal d.lgs. n. 128/2015, ha previsto una norma antielusiva di carattere generale nel nostro ordinamento, stabilendo, al primo comma, che “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”. È pertanto ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, anche ove riferita a fattispecie antecedenti all'introduzione del richiamato art. 10-bis della legge n. 212/2000, grazie ai principi sanciti dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Halifax, l'assunto secondo cui, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la dimostrazione della ricorrenza delle quali rientra nell'onere probatorio del contribuente (Cass. sez. trib., n. 3533/2018). Pertanto, per escludere il contestato carattere elusivo di un'operazione, fermo l'onere dell'Amministrazione finanziaria di dimostrare sia il disegno elusivo sia la “manipolazione” degli strumenti negoziali classici, le cui modalità di utilizzo risultino “irragionevoli” in una normale logica di mercato e intese al solo fine di pervenire a quel risultato concreto, il contribuente deve provare che la stessa è giustificata da «valide ragioni economiche», aventi carattere non meramente marginale o teorico, anche ove le medesime non debbano assumere una rilevanza predominante per il compimento dell'operazione, senza peraltro che sia necessaria la prova che l'obiettivo non sarebbe stato altrimenti perseguibile, essendo soltanto necessaria la prova che la strada prescelta per raggiungere quel risultato economico risulti la più conveniente rispetto ad altre soluzioni. (Cass. trib., n. 2240/2018). Peraltro, si è ritenuto che le valide ragioni extrafiscali che possono giustificare l'operazione non si identificano necessariamente in una redditività immediata della stessa, ma possono anche correlarsi ad esigenze di tipo organizzativo e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda (Cass. trib., n. 1372/2011). Inoltre, l'accertamento dell'abuso del diritto determina l'inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria del negozio abusivo solo con riferimento allo specifico tributo per cui è stato accertato il conseguimento dell'indebito vantaggio fiscale, sicché l'operazione continua ad integrare presupposto impositivo ai fini di altri tributi (Cass. trib., n. 17175/2015). Entro i limiti indicati, quindi, l'Ufficio potrebbe ritenere, per gli atti presentati alla registrazione dopo la data del 1° gennaio 2018, che gli stessi configurano un'operazione elusiva dell'imposta di registro applicabile sulla cessione dell'azienda nel caso tipico di “spezzatino”, i.e. di separata vendita dei beni aziendali. A tutela del contribuente, tuttavia, a differenza di quanto avvenuto sinora nelle operazioni di qualificazione ex art. 20 T.U.R., opera il contraddittorio procedimentale che l'Ufficio deve osservare ex art. 10-bis del cd. Statuto del contribuente prima di emettere un avviso di accertamento fondato sulla ritenuta natura elusiva di un'operazione. Per altro verso, l'art. 11, comma 1, lett. c), della legge n. 212/2000 consente al contribuente di attivare uno specifico contraddittorio preventivo con l'Ufficio, mediante interpello, al fine di descrivere compiutamente l'operazione economica posta in essere per dimostrare che la stessa non ha finalità elusive. Qualora l'Ufficio dia al contribuente una risposta positiva in ordine alla legittimità dell'operazione descritta, non potrà emettere un avviso di accertamento in ragione della ritenuta natura elusiva della stessa, in quanto giustificata dalla mera esigenza di ottenere un risparmio di imposta senza il ricorrere di altre valide ragioni economiche. Riqualificazione ai fini IVA E' stato tuttavia chiarito che, in tema di Iva, l'accertamento diretto a qualificare una operazione economica come una cessione d'azienda è operato effettuando una valutazione globale di tutte le circostanze del caso di specie, non applicandosi i limiti probatori di cui all'art. 20 del TUR, previsti solo ai fini della determinazione dell'imposta di registro, e non rilevando il principio di alternatività di cui all'art. 40 TUR, che pone un nesso funzionale unilaterale tra Iva e imposta di registro per la sola ipotesi in cui sia accertata la debenza dell'Iva, con la conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa (Cass. n. 12450/2024). |