Contratto di cessione di azioni

Rosaria Giordano

Inquadramento

La cessione di azioni è un contratto che, secondo la giurisprudenza di legittimità, si conclude per effetto del consenso prestato tra le parti. Di notevole importanza, nella prassi contrattuale, sono le clausole di garanzia sia rispetto alle sopravvenienze passive che al valore “effettivo” sul piano economico delle azioni oggetto di trasferimento.

Formula

CONTRATTO DI CESSIONE DI AZIONI

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, fra le parti:

La Società .... s.p.a., con sede legale in ...., via .... n. ...., capitale sociale di Euro .... interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di ...., in persona del rappresentante legale Sig. ...., il quale agisce nel presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale e dell'autorizzazione rilasciatagli dall'assemblea ordinaria dei soci del ....;

-parte venditrice-

E

La Società .... s.p.a., con sede legale in ...., via .... n. ...., capitale sociale di Euro ...., codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di ...., in persona del rappresentante legale Sig. .... il quale agisce nel presente atto in virtù dei poteri conferitigli dallo statuto sociale e dell'autorizzazione rilasciatagli dall'assemblea ordinaria dei soci del ....;

-parte venditrice-

PREMESSO CHE

a) il venditore è proprietario di numero .... azioni ordinarie del valore nominale di Euro .... ciascuna e del valore nominale complessivo di Euro .... (di seguito anche “partecipazione societaria”), pari al .... % del capitale sociale di “la Società .... s.p.a.”, società con sede legale in ...., via .... n. ...., capitale sociale Euro ...., interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di ...., avente per oggetto ....;

b) la Società .... s.p.a. è stata costituita il .... (con durata fino al ....) dai due soci della Società ....s.p.a. e .... 1 , rispettivamente detentori del .... % e del .... % del capitale, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse del presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Articolo 2 - Oggetto

Il venditore cede e trasferisce al compratore, che accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà su numero .... azioni del valore nominale di euro .... ciascuna, per complessivi nominali Euro ...., pari al .... % del capitale sociale di “ .... s.p.a.”, in premessa identificata. Le azioni cedute sono rappresentate dal certificato azionario numero .... – emesso il .... a nome della Società .... s.p.a. e portante sul retro girata per trasferimento al venditore, con atto di autentificazione della firma del notaio dott. .... del ...., rep. n. ....

Articolo 3 - Prezzo di vendita e modalità di pagamento

Il prezzo della presente cessione 2 , è pattuito in Euro .... (in lettere .... / ....)3. Il prezzo sopra indicato è stato integralmente corrisposto dal compratore al venditore, che con la sottoscrizione del presente atto ne rilascia piena e liberatoria quietanza, mediante bonifico bancario effettuato in data .... tramite la banca .... numero C.R.O.: ....

Articolo 4 - Garanzie

Il venditore garantisce che le azioni cedute sono di sua piena ed esclusiva proprietà e nella sua libera disponibilità, interamente liberate e libere da ogni peso, vincolo, onere ed iscrizione pregiudizievole, nulla escluso o eccettuato.

Il venditore garantisce che le azioni cedute sono di sua piena ed esclusiva proprietà e nella sua libera disponibilità, interamente liberate e libere da ogni peso, vincolo, onere ed iscrizione pregiudizievole, nulla escluso o eccettuato. Il venditore garantisce il compratore per le sopravvenienze passive che dovessero risultare nel patrimonio della società rispetto all'ultimo bilancio approvato 3 .

Il venditore garantisce che le azioni cedute sono di sua piena ed esclusiva proprietà e nella sua libera disponibilità, interamente liberate e libere da ogni peso, vincolo, onere ed iscrizione pregiudizievole, nulla escluso o eccettuato.

Il venditore garantisce al compratore che le azioni corrispondono ad un valore del patrimonio netto pari a .... 4

Articolo 5 - Effetti

La presente cessione avrà effetto immediato fra le parti e, nei confronti della società ceduta, a decorrere dall'adempimento di tutte le formalità per l'intestazione delle azioni, che termineranno con l'iscrizione del compratore nel libro dei soci. Il venditore acconsente fin da ora a sottoscrivere, presso notaio di fiducia del compratore, la girata in forma autentica dei titoli azionari ceduti in favore del compratore, ed autorizza l'organo amministrativo della società ceduta ad annotare nel libro dei soci l'avvenuto trasferimento delle azioni. Le azioni cedute parteciperanno agli utili o alle perdite della società ceduta a decorrere dal .... Il diritto alla percezione dei dividendi relativi agli anni precedenti e fino all'anno .... compreso, seppur deliberati e distribuiti dopo la data odierna, spetta in via esclusiva al venditore. Il compratore si impegna pertanto a pagare al venditore, entro dieci giorni dal relativo incasso, tutti gli importi corrispondenti ai dividendi relativi agli anni fino all'anno .... compreso, che dovessero essere pagati dalla società ceduta.

Articolo 6 - Clausola compromissoria 5

Tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto, incluse quelle relative alla determinazione della parte variabile del prezzo, di cui al precedente articolo 3, saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale di ...., su istanza della parte più diligente. Il collegio arbitrale così nominato dovrà decidere la controversia secondo diritto, nel termine di 3 mesi dal conferimento dell'incarico.

Articolo 7 - Spese

Tutte le spese connesse al presente atto saranno a carico del compratore.

Articolo 8 - Disposizioni finali

Qualsiasi modifica o variazione del presente contratto non sarà valida e vincolante ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le parti. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

...., ....

Parte venditrice ....

Parte acquirente ....

Autentica delle firme ....

[1] Il socio di una società di capitali che lamenti la violazione del suo diritto di prelazione nel caso di vendita di azioni sociali, statutariamente previsto, non può limitarsi a dimostrare in giudizio l'esistenza del suddetto patto, ma deve anche allegare e provare che dalla sua violazione è derivata una lesione del suo interesse a rendersi acquirente delle azioni trasferite a terzi (Cass. III, n. 12797/2012).

[2] Esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 4, del d.P.R. n. 633/1972.

[3]  Tribunale Roma Sez. spec. Impresa, 30 ottobre 2020, in Ilsocietario, 24 marzo 2021, ha ritenuto, nella recente esperienza applicativa, che nei contratti di trasferimento di partecipazioni sociali, così come in quelli che hanno per oggetto la cessione d'azienda o di un ramo di essa, è pienamente legittima l'indicazione di un prezzo puramente simbolico: senza necessariamente venir ricondotti nella fattispecie della vendita nummo uno o di donazione, l'indicazione del prezzo simbolico è giustificata al solo fine della tassazione dell'atto, laddove la corrispettività viene individuata, caso per caso, dall'entità dei debiti che vengono trasferiti con l'azienda o la società, ovvero da un interesse non patrimoniale del cessionario. 

[4] Tali clausole, cd. warranties, sono molto utilizzate nella prassi commerciale e contrattualistica delle società di rilevanti dimensioni, che operano anche a livello internazionale e con un'ampia base azionaria, e si distinguono in “sintetiche”, quando, come nell'esemplificazione proposta, si garantisce l'esistenza di un certo netto patrimoniale, e in “analitiche”, quando, invece, si garantisce l'esistenza o la consistenza di singole poste dell'attivo o del passivo. Vi sono, poi, le clausole di garanzia “reddituali”, quando oggetto della garanzia non è propriamente il patrimonio della società, ma la sua capacità di produrre reddito. In sede applicativa cfr. App. Roma II, 5 marzo 2011, in Giur. comm., 2012, II, 1008, con nota di Tina, per la quale nella vendita di azioni, quando l'alienante abbia specificamente garantito il valore economico della qualità delle azioni, trovano applicazione le norme sulla vendita e quindi anche la disciplina dell'art. 1495 c.c.

[5] Pur stipulata di frequente nella prassi negoziale di tali contratti, ha carattere meramente eventuale.

Commento

La natura giuridica del contratto di cessione delle azioni è controversa, in dottrina come in giurisprudenza.

Più in particolare, è dominante l'indirizzo interpretativo per il quale si tratta di un contratto consensuale ad effetti reali, con conseguente operatività del principio traslativo del consenso di cui all'art. 1376 c.c. Ne deriva che il compimento delle formalità richieste, quali la consegna del titolo e, per i titoli nominativi, la doppia intestazione sul titolo medesimo e sul libro dei soci, atterrebbero alla mera fase esecutiva di un negozio traslativo già precedentemente perfezionatosi e sarebbero necessarie soltanto per l'acquisto della legittimazione all'esercizio dei diritti sociali (cfr., tra gli altri, Partesotti, I titoli all'ordine, in Il codice civile. Commentario, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1991, 108).

Per una tesi minoritaria si tratta, invece, di un contratto reale, sicché il mero consenso non sarebbe sufficiente ai fini del trasferimento, essendo necessaria per il perfezionamento dello stesso l'attribuzione all'acquirente del possesso del titolo qualificato dalle formalità richieste (cfr. già Asquini, Usufrutto di quote sociali e di azioni, in Riv. dir. com., 1947, I, 14).

Anche in giurisprudenza prevale la ricostruzione del trasferimento di azioni come contratto consensuale ad efficacia reale (Cass. n. 262/1986).

Il legislatore, pertanto, applica, per l'ipotesi di mancata emissione dei titoli azionari, la medesima disciplina del trasferimento delle quote delle società a responsabilità limitata: il trasferimento delle quote di s.r.l., infatti, è valido ed efficace fra le parti per effetto del semplice consenso, ma è produttivo di effetti nei confronti della società solo dal momento in cui è iscritto nel libro dei soci (art. 2470, comma 1 c.c.). In tale ipotesi, l'atto di trasferimento, con sottoscrizione autenticata, deve essere depositato entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.

Diversamente, ai sensi dell'art. 2355, comma, c.c. le azioni al portatore (ove ammissibili) si trasferiscono con la consegna del titolo, trattandosi di titoli a legittimazione reale ed il possessore del titolo è legittimato all'esercizio dei relativi diritti in base alla mera presentazione del titolo alla società.

Peraltro, sebbene l'art. 2354, comma 1 c.c. preveda che i titoli azionari possano essere nominativi o al portatore a scelta del socio «se lo statuto o le leggi speciali non stabiliscano diversamente», l'alternativa tra azioni nominative e azioni al portatore, che implica la concessione del beneficio dell'anonimato, specie ai fini fiscali, all'investimento azionario, è solo astratta.

È noto, infatti che già il r.d.l. n. 1148/1941, convertito con modificazioni nella l. n. 96/1942, dispose la nominatività obbligatoria delle azioni delle società aventi sede nello Stato.

Le uniche eccezioni sono quelle previste per le azioni di risparmio e per le società di investimento a capitale variabile (artt. 145, comma 3 e 45, comma 4 d.lgs. n. 58/1998).

Caratteristica specifica del negozio di cessione di partecipazioni sociali è la divergenza tra il profilo economico e quello giuridico dell'operazione. Di regola, infatti, il vero interesse dell'acquirente riguarda il patrimonio della società; il suo effettivo intento è di conseguire la disponibilità, sia pure indiretta, dei beni sociali. Dal punto di vista giuridico, invece, il patrimonio sociale rimane estraneo alla fattispecie negoziale, i cui effetti si appuntano esclusivamente sulla partecipazione sociale in sé considerata.

Nella giurisprudenza di legittimità si ritiene che in caso di compravendita delle azioni di una società, che si assume stipulata a un prezzo non corrispondente, al loro effettivo valore, senza che il venditore abbia prestato alcuna garanzia in ordine alla situazione patrimoniale della società stessa, il valore economico dell'azione non rientra tra le qualità di cui all'articolo 1429 n. 2 c.c., relativo all'errore essenziale, sicché non è configurabile un'azione di annullamento della compravendita basata su una pretesa revisione del prezzo tramite la revisione di atti contabili per dimostrare quello che non è altro che un errore di valutazione da parte dell'acquirente, persino quando il bilancio della società pubblicato prima della vendita sia falso (Cass. VI, n. 5134/2018); cfr. T Bari, sez. IV, 7 mar. 2019/1020, in dejure.giuffre.it, secondo cui poiché la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale - e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione - possono giustificare l'annullamento del contratto per errore o, ai sensi dell'art.1497 cod. civ., la risoluzione per difetto di "qualità" della cosa venduta (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali, ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l'inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza).

La S.C. ha chiarito che non costituisce violenza morale, idonea a determinare l'annullamento del contratto di vendita di azioni di società, la circostanza che, essendo entrambe le parti già socie della medesima società, nel corso delle trattative l'alienante abbia manifestato l'intenzione di votare in assemblea contro l'approvazione del bilancio sociale qualora non gli fosse stato possibile disfarsi prima delle proprie azioni vendendole all'acquirente (Cass. I, n. 9680/2013).

Aspetti fiscali

La cessione di azioni di s.p.a. assume rilevanza sotto diversi aspetti dal punto di vista fiscale.

Occorre evidenziare che, ai fini della determinazione dei redditi diversi, la S.C. ha recentemente chiarito che la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di partecipazioni assume rilevanza nel momento in cui si conclude il contratto di compravendita, senza che assuma rilevanza la percezione o meno del prezzo (Cass. VI, n. 14848/2018).

Il trasferimento delle partecipazioni sociali è assoggettato ad imposta di bollo e di registro in misura fissa, rispettivamente determinate negli importi di € 15,00 e di € 200,00 a partire dalla data del 1° gennaio 2014.

Si tratta, con evidenza, di un regime di tassazione molto più favorevole a quello dell'imposizione proporzionale sul valore dell'azienda (o del ramo d'azienda) ceduto. Non è infrequente, quindi, la pratica elusiva del cd. spezzatino, ossia della cessione di tutte le quote di una società effettuata in tempi diversi che “maschera” una cessione d'azienda.

Ricorrente è stata pertanto, almeno sino ad oggi, la riqualificazione di tali operazioni in termini di cessione di azienda effettuata dall'Ufficio, in conformità all'orientamento, pressoché consolidato nella giurisprudenza di legittimità, per il quale in tema d'imposta di registro, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 (nella formulazione anteriore alla l. n. 205/2017), deve essere inteso nel senso che, nell'attività di qualificazione degli atti negoziali, l'Ufficio è tenuto ad attribuire rilievo preminente alla causa reale del negozio, ovvero alla regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai contraenti, anche mediante una pluralità di pattuizioni non contestuali tra loro collegate.

Tale tesi si fonda, sostanzialmente, sulle seguenti argomentazioni (v., tra le altre, Cass. sez. trib., n. 10743/2013):

a) la natura di “imposta d'atto” propria dell'imposta di registro non osta alla valorizzazione complessiva di elementi interpretativi esterni e di collegamento negoziale, poiché l'atto presentato alla registrazione non si identifica con il cd. atto-documento, bensì con l'insieme delle previsioni negoziali preordinate, anche mediante collegamento e convergenza finalistica, al perseguimento di una programmata regolazione unitaria degli effetti giuridici derivanti dai vari negozi collegati (cd. atto-negozio);

b) solo la considerazione di elementi meta-testuali e di collegamento negoziale individua e misura l'effettiva capacità contributiva sottesa, ex art. 53 Cost., all'atto presentato alla registrazione, così da demandare all'imposizione di registro la funzione sua propria di “colpire” la forza economica della quale l'atto presentato per la registrazione costituisce espressione;

c) la qualificazione del contratto secondo gli indicati criteri, anche rispetto ad altri atti collegati, non comporta violazione degli artt. 23 e 41 Cost., atteso che essa deve ritenersi voluta proprio dalla legge, e non incide sull'autonomia negoziale delle parti né sulla efficacia dei contratti riqualificati (che restano pienamente validi).

In applicazione di tale principi, si è ritenuto, ad esempio, che è configurabile una cessione d'azienda nell'ipotesi di conferimento societario di un'azienda e di successiva cessione da parte del conferente a soggetti terzi delle quote della società, avendo riguardo alla vicinanza temporale dei contratti (Cass. sez. trib., n. 13610/2018).

Peraltro, non si può trascurare che la legge finanziaria per l'anno 2018, ossia la l. n. 205 del 2017, ha significativamente modificato l'art. 20 del T.U. sull'imposta di registro restringendo l'oggetto dell'interpretazione secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici al solo (singolo) atto presentato per la registrazione ed agli elementi dallo stesso desumibili, con la conseguenza che non possono più assumere rilevanza elementi evincibili da atti collegati o comunque da fonti extratestuali.

La S.C., tuttavia, ha ormai più volte chiarito che tale novellazione normativa non può considerarsi, modificando gli elementi qualificativi della fattispecie e non inserendosi all'interno di un contrasto giurisprudenziale sulla postata della questione, di valenza interpretativa ed è quindi priva di carattere retroattivo (v., tra le altre, Cass. sez. trib., n. 4407/2018).

Pertanto, secondo tale impostazione, l'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, nella formulazione modificata dalla l. n. 205/2017, trova applicazione soltanto per gli atti presentati per la registrazione dopo la data del 1° gennaio 2018.

Tuttavia, sulla questione è intervenuto, in termini difformi rispetto all'orientamento che si andava consolidando nella giurisprudenza di legittimità, il legislatore ordinario. In particolare, il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), secondo cui: “L'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.”

Nondimeno non può trascurarsi che, se non potrà più essere possibile, anche per gli atti negoziali posti in essere prima della data del 1° gennaio 2018, salvi i rapporti di registrazione cd. esauriti, una qualificazione che tenga conto, per configurare, ad esempio, una cessione d'azienda, di altri atti collegati che facciano emergere un'operazione complessivamente unitaria sul piano economico, la stessa potrebbe essere considerata comunque dal Fisco un'operazione elusiva, con conseguente inopponibilità all'Amministrazione finanziaria.

A riguardo, occorre ricordare che, in generale, l'abuso del diritto si configura tutte le volte che il titolare di un diritto soggettivo suscettibile di essere esercitato secondo diverse modalità non rigidamente predeterminate decide di esercitarlo in maniera che, pur formalmente rispettosa della relativa cornice attributiva, risulti censurabile rispetto ad un criterio di valutazione giuridico o extra-giuridico, con conseguente verificazione, a causa di tale modalità di utilizzo, di una ingiustificata sproporzione tra il beneficio del titolare ed il sacrificio dell'altra parte.

In materia tributaria, l'art. 10-bis della l. n. 212/2000, cd. Statuto del contribuente, introdotto dal d.lgs. n. 128/2015, ha previsto una norma antielusiva di carattere generale nel nostro ordinamento, stabilendo, al primo comma, che “Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni”.

È pertanto ormai consolidato nella giurisprudenza della Corte, anche ove riferita a fattispecie antecedenti all'introduzione del richiamato art. 10-bis della legge n. 212/2000, grazie ai principi sanciti dalla stessa Corte di Giustizia dell'Unione Europea nel caso Halifax, l'assunto secondo cui, in materia tributaria, il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo che preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, la dimostrazione della ricorrenza delle quali rientra nell'onere probatorio del contribuente (Cass. sez. trib., n. 3533/2018).

Pertanto, per escludere il contestato carattere elusivo di un'operazione, fermo l'onere dell'Amministrazione finanziaria di dimostrare sia il disegno elusivo sia la “manipolazione” degli strumenti negoziali classici, le cui modalità di utilizzo risultino “irragionevoli” in una normale logica di mercato e intese al solo fine di pervenire a quel risultato concreto, il contribuente deve provare che la stessa è giustificata da «valide ragioni economiche», aventi carattere non meramente marginale o teorico, anche ove le medesime non debbano assumere una rilevanza predominante per il compimento dell'operazione, senza peraltro che sia necessaria la prova che l'obiettivo non sarebbe stato altrimenti perseguibile, essendo soltanto necessaria la prova che la strada prescelta per raggiungere quel risultato economico risulti la più conveniente rispetto ad altre soluzioni. (Cass. trib., n. 2240/2018).

Peraltro, si è ritenuto che le valide ragioni extrafiscali che possono giustificare l'operazione non si identificano necessariamente in una redditività immediata della stessa, ma possono anche correlarsi ad esigenze di tipo organizzativo e consistere in un miglioramento strutturale e funzionale dell'azienda (Cass. sez. trib., n. 1372/2011).

Inoltre, l'accertamento dell'abuso del diritto determina l'inopponibilità nei confronti dell'Amministrazione finanziaria del negozio abusivo solo con riferimento allo specifico tributo per cui è stato accertato il conseguimento dell'indebito vantaggio fiscale, sicché l'operazione continua ad integrare presupposto impositivo ai fini di altri tributi (Cass. sez. trib., n. 17175/2015).

Entro i limiti indicati, quindi, l'Ufficio potrebbe ritenere, per gli atti presentati alla registrazione dopo la data del 1° gennaio 2018, che gli stessi configurano un'operazione elusiva dell'imposta di registro applicabile sulla cessione dell'azienda nel caso tipico di “spezzatino”, i.e. di separata vendita dei beni aziendali.

A tutela del contribuente, tuttavia, a differenza di quanto avvenuto sinora nelle operazioni di qualificazione ex art. 20 T.U.R., opera il contraddittorio procedimentale che l'Ufficio deve osservare ex art. 10-bis del cd. Statuto del contribuente prima di emettere un avviso di accertamento fondato sulla ritenuta natura elusiva di un'operazione.

Per altro verso, l'art. 11, comma 1, lett. c), della legge n. 212/2000 consente al contribuente di attivare uno specifico contraddittorio preventivo con l'Ufficio, mediante interpello, al fine di descrivere compiutamente l'operazione economica posta in essere per dimostrare che la stessa non ha finalità elusive.

Qualora l'Ufficio dia al contribuente una risposta positiva in ordine alla legittimità dell'operazione descritta, non potrà emettere un avviso di accertamento in ragione della ritenuta natura elusiva della stessa, in quanto giustificata dalla mera esigenza di ottenere un risparmio di imposta senza il ricorrere di altre valide ragioni economiche.

La cessione delle azioni è, sotto un distinto profilo, operazione esente da IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 4, del d.P.R. n. 633/1972. Il regime di tali operazioni può essere sintetizzato nei seguenti termini: a) non si applica l'IVA in quanto le stesse sono esenti per legge; b) concorrono alla formazione del volume di affari IVA, ad esclusione delle cessioni dei beni ammortizzabili; c) non consentono di recuperare l'IVA precedentemente pagata su acquisti e spese.

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