Atto di fusione per incorporazione

Rosaria Giordano

Inquadramento

La fusione, disciplinata dagli artt. 2501-2505-quater c.c., può effettuarsi sia mediante costituzione di una nuova società sia mediante incorporazione di una o più società: nel primo caso si parla di fusione propria o fusione per unione, nel secondo di fusione per incorporazione. Attraverso questa operazione straordinaria si incrementano le potenzialità produttive delle imprese interessate alla stessa.

Formula

Atto di fusione 1

Repubblica Italiana

(data)

L'anno ... il giorno ... del mese di ... alle ore ... in (Comune) ... , in (indirizzo) ... avanti me ... , notaio in ... iscritto presso il Collegio Notarile di ... sono presenti i signori:

... (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e condizione) il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente del consiglio di amministrazione della società (cd. incorporante) « ... s.p.a.» con sede in ... , capitale sociale versato di € ... , iscritta nel Registro delle Imprese di ... , numero di iscrizione e codice fiscale ... , in esecuzione della deliberazione dell'assemblea della predetta società in data ... , verbalizzata con atto in pari data n. ... di repertorio a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di ... , in data ... al n. ... ;

E

... (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e condizione) il quale interviene al presente atto in qualità di Amministratore Delegato della società (cd. incorporata) « ... s.p.a.» con sede in ... , capitale sociale versato di € ... , iscritta nel Registro delle Imprese di ... , numero di iscrizione e codice fiscale ... , in esecuzione della deliberazione dell'assemblea della predetta società in data ... , verbalizzata con atto in pari data n. ... di repertorio a mio rogito, registrato all'Agenzia delle Entrate, Ufficio di ... , in data ... al n. ... .

Detti comparenti, espressamente autorizzati in virtù delle suddette delibere assembleari a contrarre quali rappresentanti delle società partecipanti alla scissione, della cui identità personale io notaio sono certo,

PREMETTONO CHE 2

le indicate società, con le deliberazioni in data ... e sopra citate, iscritte rispettivamente nel Registro delle Imprese di ... , hanno deciso di addivenire alla fusione per incorporazione della società ... nella società ... , mediante approvazione del relativo progetto di fusione;

è decorso il termine di cui all'art. 2503 c.c., dichiarando e attestando i comparenti, ad ogni effetto di legge, che non è stata notificata dai creditori opposizione alcuna;

le parti intendono dar corso all'atto di fusione;

Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, nelle rispettive qualità

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

di dare luogo alla fusione mediante incorporazione della società ... nella società ... ;

la Fusione si effettua in esecuzione del progetto e delle rispettive deliberazioni di approvazione, ai seguenti patti e ... modalità.

1. Statuto della Incorporante

Per effetto della Fusione la società ... sarà assoggettata al nuovo statuto sociale già allegato al progetto di fusione e approvato ... in sede delle decisioni di fusione, portante in particolare ... l'eliminazione dell'indicazione del valore nominale delle azioni e la suddivisone del capitale sociale in tre distinte ... categorie di azioni: le Azioni Ordinarie (“Azioni Ordinarie ... ”), le Azioni di categoria B a voto plurimo (“Azioni ... ”) _ e le Azioni di categoria C (“Azioni C ...”), aventi le ... caratteristiche descritte nello statuto allegato.

Il testo dello statuto - contenente anche le cifre aggiornate ... dell'importo del capitale sociale, del numero delle Azioni ... Ordinarie e del numero delle Azioni C .... (anche con riferimento alla clausola relativa alla conversione di queste ... 2 ultime), di guisa da soddisfare il rapporto di cambio stabilito nel progetto di fusione - viene nuovamente allegato al ... presente atto sotto la lett. “A” anche agli effetti ... dell'art. 2436, comma 6 c.c.

2. Rapporto di cambio e modalità di assegnazione delle azioni

A servizio del rapporto di cambio della Fusione 3 verranno emesse n. ... (lettere) nuove azioni di compendio dell'aumento di capitale per _ massimi nominali € ... (lettere) deliberato dalla Società Incorporante in sede di assemblea straordinaria di Fusione, da ... attribuire in concambio agli azionisti della società Incorporata, in rapporto di n. 1 (una) nuova azione ogni n. 1 (una) ... azione della Società Incorporata detenuta alla data di effi-cacia della Fusione (infra definita), e in particolare, ... 4 .

3. Modalità di assegnazione delle azioni dell'Incorporante

Le Azioni Ordinarie ... , le Azioni C ... a servizio del con cambio, le Azioni ... saranno messi a disposizione, secondo le forme proprie delle azioni accentrate ... nella Monte Titoli S.p.a. e dematerializzate, dalla Data di Efficacia della Fusione.

4. Decorrenza degli effetti della Fusione

Gli effetti civilistici della Fusione decorreranno a far data dal quinto giorno di borsa aperta successivo all'ultima ... delle iscrizioni dell'atto di fusione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2504 c.c.

Le operazioni della società Incorporata saranno imputate al ... bilancio della società Incorporante a decorrere dal primo ... giorno dell'esercizio sociale in corso alla Data di ... Efficacia.

Parimenti, gli effetti fiscali della Fusione decorreranno, ai ... sensi dell'art. 172 T.U. delle Imposte sui Redditi, dal primo giorno del medesimo esercizio.

5. Organi sociali e autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie

Per effetto della Fusione diverranno efficaci le deliberazioni di nomina del consiglio di amministrazione, del collegio ... sindacale e della società di revisione della società Incorporante, nonché l'autorizzazione all'acquisto e disposizione di _azioni proprie, di cui alla citata deliberazione assembleare ... in data ... a mio rogito in pari data numero ... di mio repertorio.

6. Effetti

In virtù della Fusione, la società Incorporante subentrerà in _tutti i diritti, obblighi, contratti e rapporti giuridici di ... qualsiasi natura, facenti capo alla società Incorporata5, che presta ogni più ampia autorizzazione affinché la Società Incorporante possa ottenere nei confronti di chiunque il riconoscimento e l'intestazione a proprio nome di qualsivoglia ... situazione giuridica, licenza o autorizzazione. Ai fini dell'esecuzione degli adempimenti di pubblicità legale, le parti dichiarano che la società Incorporata non è titolare di beni immobili, beni mobili registrati, marchi registrati, brevetti e partecipazioni sociali il cui trasferimento è soggetto ad adempimenti di pubblicità legale presso il ... registro delle imprese.

7. Trattamento Tributario

Il presente atto è soggetto all'imposta di registro in misura _fissa, ai sensi dell'art. 4, lett. b), Tariffa allegata al ... d.P.R. n. 131/1986. Ai fini dell'iscrizione a repertorio, i comparenti dichiarano _che il patrimonio netto contabile della Società Incorporata, ... quale risultante dalla situazione patrimoniale al 30 giugno ... 2016, ammonta ad € ... .

Io notaio ho letto il presente atto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono con me notaio alle ore .... dispensandomi dalla lettura dell'allegato.

Scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e da me notaio completato a mano, consta il presente atto di tre fogli ... ed occupa dieci pagine sin qui.

Sottoscrizioni

[1] 1. L'atto di fusione deve essere necessariamente stipulato nella forma dell'atto pubblico.

[2] 2. Occorre dare conto della regolarità del procedimento previsto ai fini della fusione dal codice civile.

[3] 3. La S.C. ha chiarito che, in tema di fusione societaria, nel giudizio volto al risarcimento del danno subito dal socio in ragione della determinazione di un rapporto di cambio incongruo, il rilievo del patrimonio della società incorporata avviene attraverso la mediazione del rapporto di cambio tra le azioni dell'incorporata e quelle dell'incorporante, mediante la valutazione di entrambe le società e la fissazione dei rapporti matematici relativi (Cass. I, n. 15025/2016).   Nel caso di fusione per incorporazione, il rapporto di cambio tra azioni di risparmio della società incorporata e azioni ordinarie della società incorporante deve calcolarsi tenendo conto che il valore delle prime non è necessariamente coincidente con quello delle azioni ordinarie della stessa incorporata, giacché il valore delle azioni di risparmio, che può essere desunto dalle quotazioni di mercato dei titoli, è funzione dei diritti, non solo di natura patrimoniale, ma anche di natura amministrativa, conferiti dalle azioni in questione (Cass. I, n. 7940/2020, in Ilsocietario.it, con nota di Paccoi).

[4] 4. Laddove come nell'atto di fusione proposto siano state distinte più categorie di azioni, andrà indicata puntualmente la distribuzione di esse tra i soci delle società incorporata ed incorporante.

[5] Cass.  I, n. 5461/2023 ha precisato che, in tema di responsabilità degli amministratori della società incorporante per le infrazioni fiscali commesse dalla società incorporata, da cui sia derivato un danno rappresentato dalle sanzioni e dagli interessi applicati per l'utilizzo del credito Iva dell'incorporata, in mancanza di dichiarazione, è configurabile il concorso di colpa della stessa società danneggiata ex art. 1227 c.c., ove abbia la certezza dell'effettiva sussistenza del credito utilizzato e, nondimeno, non abbia giudizialmente contestato l'avviso ricevuto dall'amministrazione finanziaria, in quanto detto credito fiscale sorge con il compimento delle operazioni imponibili, qualora le poste a credito sopravanzino quelle a debito, a prescindere dalla dichiarazione, che è mero requisito formale inidoneo ai fini dell'insorgenza del credito IVA.

Commento

L'operazione straordinaria della fusione è il mezzo di sviluppo di tipo “esterno” delle dimensioni dell'impresa che tende così ad acquisire maggiori dimensioni attraverso operazioni agglomeranti una o più imprese anche con la creazione di nuovi organismi economici. 

La fusione, disciplinata dagli artt. 2501-2505-quater c.c., può eseguirsi mediante costituzione di una nuova società o mediante incorporazione di una o più società. Nel primo caso si parla di fusione propria o fusione per unione, nel secondo caso si parla di fusione per incorporazione, oggetto dell'esemplificazione proposta.

L'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione deve redigere il progetto di fusione nel quale si illustra, per ciascuna società, il contenuto, le motivazioni e le modalità dell'operazione di fusione proposta. Sulla base del progetto di fusione i soci esprimeranno il loro parere all'operazione. Nelle società ove è operante un Consiglio di Amministrazione il progetto deve essere oggetto di delibera specifica.

 L'art. 2504-bis, comma 2 c.c. stabilisce che la fusione ha effetto civilistico dal deposito dell'atto di fusione al Registro delle Imprese. Al terzo comma l'articolo stabilisce che possono essere ammesse date precedenti con riferimento alla data dalla quale le azioni o quote con cambiate partecipano agli utili e alla data dalla quale decorreranno le operazioni delle società partecipanti alla fusione sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o dell'incorporante. 

Da ultimo, la S.C. ha chiarito che, in tema di effetti della fusione per incorporazione sui giudizi pendenti, la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggetto unificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire e proseguire nella tutela dei diritti e la sua legittimazione passiva a subire e difendersi avverso le pretese altrui, con riguardo ai rapporti originariamente facenti capo alla società incorporata; viceversa quest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenuta fusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta una propria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva (Cass. V, n. 24579/2022).

Profili fiscali

Gli aspetti fiscali della fusione sono disciplinati dall'art. 172 TUIR

La fusione, come la trasformazione e la scissione, presenta i caratteri di operazione fiscalmente neutra, nel senso che l'operazione in sé e per sé non dà luogo, autonomamente alla formazione di una base imponibile. Lo stesso vale anche se si rileva, in fase di fusione, l'esistenza di plusvalenze latenti rispetto ai valori storici delle società fuse o incorporate. Secondo il citato art. 172, comma 1 la fusione tra più società “non costituisce realizzo, né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze delle società fuse o incorporate, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.

La neutralità fiscale denota che la società incorporante o quella risultante dalla fusione mantiene nel proprio bilancio i valori riconosciuti fiscalmente in capo all'incorporata (o incorporate) senza alcuna rilevanza circa le plusvalenze. Un caso di deroga al principio di neutralità si ha quando la fusione avviene per l'incorporazione in un ente non commerciale di una società di capitali, ipotesi nella quale, almeno secondo l'orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate, il regime di neutralità opera solo per i beni della società confluiti nella fondazione imputati alla attività commerciale della fondazione mentre i beni della società imputati alle attività “istituzionali” della fondazione risultano generatori di plusvalenze imponibili e si considerano realizzati al valore normale del bene (si veda Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 102/E del 2009).

La neutralità dell'operazione sul piano fiscale non impedisce, peraltro, all'Amministrazione finanziaria di contestarne le finalità elusive. Anche di recente, la S.C. ha sottolineato a riguardo che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai fini dell'applicabilità alle operazioni di fusione di società dell'art. 10, comma 1 l. n. 408/1990, così come modificato dall'art. 28, comma 1 l. n. 724/1994, che consente all'Amministrazione finanziaria di disconoscere i vantaggi tributari conseguiti in dette operazioni, occorrono l'assenza di valide ragioni economiche, l'esclusività dello scopo di ottenere, attraverso l'operazione stessa, un risparmio d'imposta e la "fraudolenza" dei mezzi utilizzati, condizioni da escludere laddove il beneficio fiscale conseguito dalla società contribuente trovi la sua fonte in una normativa introdotta successivamente, non potendo configurarsi, in tale ipotesi, alcun intento elusivo, che presuppone il perseguimento di un fine illecito attraverso l'utilizzo lecito di strumenti giuridici i quali, però, devono essere noti al soggetto agente, venendo altrimenti meno la prefigurazione stessa di ottenere un vantaggio fiscale (Cass. sez. trib., n. 5943/2017).

L'art. 172, comma 7 TUIR in linea di principio sancisce la possibilità di portare in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o della incorporante le perdite delle società che partecipano alla fusione dettando, peraltro, una serie di limitazioni.

La fusione e i trasferimenti di beni alle società incorporate o fuse non sono operazioni soggette ad IVA ai sensi dell'art. 2, lett. f) d.P.R. n. 633/1972: nonostante tale disposizione l'operazione comporta alcuni adempimenti ed obblighi.

 In particolare, come è stato ribadito anche recentemente dalla S.C., in tema di IVA, in caso di fusione per incorporazione, l'art. 35 d.P.R. n. 633/1972, prescrive l'onere di presentazione della denuncia di variazione per le società partecipanti alla fusione entro il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima iscrizione dell'atto di fusione, in quanto, ai sensi della richiamata disposizione, ogni variazione degli elementi che connotano l'attività d'impresa, come indicati nella denunzia di inizio dell'attività, deve essere dichiarata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente, e se la variazione comporta anche il trasferimento del domicilio fiscale, essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata, per cui, in mancanza della denunzia di variazione, ogni trasferimento del luogo di esercizio dell'attività, così come la modificazione di ogni altro elemento indicato nella denunzia medesima, resta inopponibile all'Amministrazione finanziaria (Cass. sez. trib., n. 24039/2018).

L'operazione è soggetta, poi, ad imposta di registro in misura fissa avente ad oggetto:

la delibera di fusione in assemblea straordinaria redatta da un notaio, da presentare alla registrazione entro 20 giorni dalla iscrizione al Registro delle Imprese;

l'atto di fusione redatto da un notaio, da presentare alla registrazione entro 20 giorni dalla sua stipula.

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