Contratto di sconto bancarioInquadramentoLo sconto bancario costituisce un altro contratto tipico concluso dagli Istituti di credito con funzione di finanziamento con cui la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito che questi vanta verso terzi non ancora scaduto, attraverso la cessione pro solvendo del credito stesso. In questa sede si esamineranno gli aspetti di maggiore interesse di questo contratto tipico, ovvero la sua natura giuridica, la sua causa e le principali tipologie di sconto bancario, distinte in base al loro oggetto. FormulaCONTRATTO DI SCONTO BANCARIO Spett.le Banca ... Il/la sig./sig.ra/la società ... , nato/a ... /iscritta nel Registro delle imprese di ... , residente/con sede legale in ... alla ... , C.F./P.IVA ... (di seguito “Cliente”) ho ricevuto la Vostra comunicazione del ... il cui contenuto di seguito integralmente si trascrive Spett.le Cliente ... Indirizzo ... Oggetto: Anticipazioni contro cessione di credito Gentile Cliente, con riferimento alle intese intercorse ed a quanto concordato tramite "contratto di apertura di credito" perfezionato in data ... , ed in particolare alla concessione a Vostro favore di una linea di credito di € ... (in lettere ... ), con validità 120.000,00 utilizzabile per: • anticipazioni su fatture commerciali, documenti rappresentativi di crediti, cambiali tratte, ricevute bancarie (ri.ba.) [1] contro cessione pro solvendo del credito; • anticipazioni assistite da formale cessione pro solvendo di crediti derivanti o meno da contratti; riproduciamo di seguito le Condizioni Giuridiche ed Economiche che regolano la suddetta Apertura di credito, intendendosi che eventuali successive variazioni dell'ammontare dell'affidamento, o della sua durata, verranno formalizzate tramite separato atto integrativo/modificativo del suddetto " Contratto di Apertutra di credito”. ART. 1 Le anticipazioni saranno effettuate, nei limiti dell'affidamento accordato dalla Banca, per gli importi che di volta in volta il cliente sara a richiedere, mediante apertura di una pratica di anticipazione regolata con accredito sul conto corrente n. ... acceso presso la Banca. Resta tuttavia inteso e fin d'ora convenuto che le singole richieste di anticipazione che il Cliente avanzerà, saranno soggette di volta in volta alla valutazione del merito creditizio da parte della Banca, restando quindi nella sua discrezione l'accoglimento o meno delle stesse. ART. 2 Fermo restando I'obbligo in capo al Cliente di provvedere al rimborso di tutto quanto dovuto alla Banca in conseguenza delle anticipazioni allo stesso accordate, le somme che la Banca incasserà in dipendenza delle cessioni saranno portate ad estinzione o decurtazione di ogni suo credito nei confronti del Cliente, ed in particolare di ogni suo credito dipendente dalle anticipazioni di cui trattasi ovvero, a suo insindacabile giudizio, saranno accreditate in uno speciale conto vincolato a garanzia, per essere, in qualunque momento, come sopra utilizzate per l'estinzione o decurtazione di ogni suo credito. ART. 3 Il cliente autorizza ad addebitare sul conto corrente ordinario indicato al precedente Art. 1 le competenze che matureranno sulle singole anticipazioni, nonché i rimborsi delle anticipazioni stesse. ART. 4 4.1 Fermo quanto stabilito all'art. 2, qualora per qualsiasi motivo i crediti anticipati non fossero puntualmente ed integralmente pagati alla scadenza, il Cliente sara tenuto a rimborsare immediatamente, e a semplice richiesta della Banca, l'importo rimasto insoluto, restando in semplice facolta della Banca medesima qualsiasi azione giudiziale o stragiudiziale nei confronti del debitore ceduto. 4.2 Sugli importi non regolarmente rimborsati alla scadenza, originaria o prorogata, matureranno automaticamente senza necessità di costituzione in mora, gli interessi di mora nella misura pattuita. ART. 5 Tutti gli oneri fiscali e tutte le spese postali e telefoniche inerenti alle operazioni, nonché l'onere dell'eventuale registrazione della presente, saranno a carico esclusivo del Cliente. ART. 6 6.1 A tutti gli effetti della presente e di ogni altro suo rapporto con la Banca, il Cliente elegge domicilio, anche per i propri eredi ed aventi causa, all'indirizzo sottoindicato. 6.2 Le informazioni e comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge verranno effettuate utilizzando le seguenti tecniche: forma cartacea (a mezzo posta); forma elettronica (all'indirizzo di posta elettronica o al numero di telefax indicati). 6.3 Le informazioni e comunicazioni previste ai sensi di legge inviate in forma cartacea prevedono l'addebito delle relative spese, mentre quelle inviate con strumenti di comunicazioni telematica sono esenti da spese. Le spese per l'invio di informazioni o comunicazioni non previste ai sensi di legge sono sempre a carico del Cliente. 6.4 Qualora il Cliente richieda I'invio di informazioni e comunicazioni ulteriori o piu frequenti rispetto a quanto previsto nel contratto owero la loro trasmissione con strumenti di comunicazione diversi da quelli previsti nel contratto, le relative spese sono a carico del cliente. 6.5 La Banca attesta che le spese addebitate quale corrispettivo delle informazioni e comunicazioni inviate sono adeguate e proporzionate ai costi effettivamente sostenuti. 6.6 Le spese sono indicate tra le condizioni economiche. ART. 7 7.1 La Banca, qualora sussista un giustificato motivo, si riserva la facolta di modificare le condizioni economiche e contrattuali del presente contratto. 7.2 Se il contratto è a tempo determinato e il cliente non ha qualifica di consumatore o di microimpresa, la modifica del tasso di interesse, in tutte o in alcune delle sue componenti, è possibile qualora ricorra uno dei seguenti eventi e condizioni: variazioni dei tassi d'interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria; incremento dei costi sostenuti dalla Banca per la messa a disposizione dell'affidamento accordato utilizzabile in pit soluzioni o con ripristino del prelevabile, anche in eventuale collegamento con il peggioramento delle condizioni generali di mercato; mutamento del grado di affidabilita del cliente in termini di rischio di credito; mancata canalizzazione verso la Banca dei flussi finanziari/commerciali eventualmente pattuiti tra le parti. 7.3 La pattuizione di cui al precedente comma è applicabile anche alle specifiche anticipazioni che verranno accordate dalla Banca al Cliente, secondo quanto previsto all'art. 1, in utilizzo della linea di credito allo stesso concessa. 7.4 Le modifiche saranno rese note mediante ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto con preavviso minimo di 2 mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente concordato ed accettato dal cliente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 118 del d.lgs. n. 385/1993. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, entro la data prevista per la sua applicazione. In caso di recesso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. ART. 8 8.1 La Banca con comunicazione scritta potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, anche se a tempodeterminato, e dalle singole anticipazioni in essere a valere sulla concessione creditizia accordata al cliente, nonché ridurre p sospendere la linea di credito stessa. In tal caso il cliente dovrà rimborsare, entro ... giorni dalla ricezione della relativa richiesta di pagamento, tutto quanto dovuto alla Banca, per capitale, interessi e spese, a sequito delle operazioni di anticipazione in essere. 8.2 ll Cliente ha facoltà di recedere dal presente contratto e dalla relativa concessione creditizia in qualunque momento senza oneri e spese di chiusura, comunicando il recesso alla Banca in forma scritta. In tal caso, dovrà provvedere a corrispondere alla Banca tutto quanto dovuto in conseguenza delle anticipazioni concesse a valere sulla concessione creditizia messa a disposizione. ART.9Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami ( ... ) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Per ulteriori informazioni circa le modalità di inoltro e trattazione dei reclami consultare la Policy sulla trattazione dei reclami della clientela presso ... , disponibile presso tutte le filiali della Banca e sul sito ... alla sezione reclami. ART. 10 La Banca applica, alle singole anticipazioni concesse nel corso del rapporto, salva specifica pattuizione, le condizioni sotto riportate, le cui successive variazioni saranno comunicate ai sensi di legge. ART. 11 11.1 In relazione all'obbligo sancito dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, di esperire il procedimento di mediazione, prima di fare ricorso ail'autorita giudiziaria, i contraenti concordano (in attuazione del richiamato art. 5, comma 5) di sottoporre le controversie che dovessero sorgere nel corso del presente contratto ai seguenti organismi, in funzione della loro specializzazione sulla materia bancaria e finanziaria: - Arbitro Bancario Finanziario, sistema di risoluzione delle controversie istituito ai sensi dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario), secondo le modalità indicate nella "Guida Pratica ABF", reperibile sul sito web www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito ... ; - Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dall'Associazione Conciliatore BancarioFinanziario, secondo le modalità previste nel "Regolamento di procedura per la conciliazione", reperibile sul sito web www.conciliatorebancario.it, presso le filiali della Banca oppure sul sito ... - 11.2 Le Parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare di esperire il procedimento di mediazione anche presso altri organismi, diversi da quelli sopra indicati, iscritti nell'apposito Registro presso il Ministero di Giustizia, graditi a entrambe le parti e specializzati in materia bancaria e finanziaria. “Tasso Ordinario" applicabile in caso di durata originaria: Tasso variabile, di mese in mese, in funzione del parametro Euribor ... mesi - media mese in corso, quale rilevato e pubblicato, relativamente ad ogni mese solare, dal ... , maggiorato di uno spread del ... %. A livello indicativo si precisa che, alla data odierna, il valore del parametro Euribor ... mesi è pari a ... %, e che il parametro Euribor ... mesi - media mese in corso riferito al mese immediatamente precedente la stipula del presente contratto (non essendo possibile l'indicazione della media relativa al mese in corso) è pari a ... % con un Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG) del ... %. In caso di cessazione, a qualunque causa dovuta, della facilitazione creditizia e del rapporto sul quale la stessa è utilizzabile, e in caso di liquidazione di competenze su operazioni giunte ad estinzione, per il periodo intercorrente dal primo giorno del mese in corso alla data di effettiva cessazione/liquidazione verra applicato il tasso relativo al mese immediatamente precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile rilevare il parametro di riferimento nel giorno previsto, verrà preso a riferimento il parametro rilevato nell'ultimo giorno utile antecedente nel quale la rilevazione è avvenuta. L'addebito delle competenze (interessi, commissioni utilizzo e commissioni di mancato utilizzo) sarà effettuato trimestralmente alla fine di ciascun trimestre solare e al momento della estinzione del rapporto anticipi. “Tasso di proroga" applicabile in caso di proroga di durata: Tasso variabile, di mese in mese, in funzione del parametro Euribor ... mesi - media mese in corso, quale rilevato e pubblicato, relativamente ad ogni mese solare, dal ... , maggiorato di uno spread del ... %. A livello indicativo si precisa che, alla data odierna, il valore del parametro Euribor ... mesi é pari a ... %, e che il parametro Euribor ... mesi - media mese in corso riferito al mese immediatamente precedente la stipula del presente contratto (non essendo possibile l'indicazione della media relativa al mese in corso) è pari a ... %. In caso di cessazione, a qualunque causa dovuta, della facilitazione creditizia e del rapporto sul quale la stessa è utilizzabile, e in caso di liquidazione di competenze su operazioni giunte ad estinzione, per il periodo intercorrente dal primo giorno del mese in corso alla data di effettiva cessazione/liquidazione verrà applicato il tasso relativo al mese immediatamente precedente. Nell'ipotesi in cui non sia possibile rilevare il parametro di riferimento nel giorno previsto, verrà preso a riferimento il parametro rilevato nell'ultimo giorno utile antecedente nel quale la rilevazione è avvenuta. L'addebito delle competenze (interessi, commissioni utilizzo e commissioni di mancato utilizzo) sarà effettuato trimestralmente alla fine di ciascun trimestre solare e al momento della estinzione del rapporto anticipi. Altre Condizioni Commissioni di utilizzo ... % calcolate sull'importo dell'anticipazione con durata superiore a ... giorni. La commissione sara percepita ad ogni liquidazione periodica per ognuna delle anticipazioni in essere o effettuate nel periodo di riferimento, sulla base rispettivamente dell'importo di inizio periodo o di quello d'accensione delle stesse anticipazioni. In caso di estinzione delle medesime durante il periodo di riferimento per la liquidazione, questa sarà effettuata in contestualita all'estinzione. Commissione di mancato utilizzo: applicata nella misura dello ... % trimestrale, calcolata sull'importo non utilizzato nel corso del trimestre della linea di credito accordata, comunicata con il "contratto di apertura di credito" sopra citato, ed operativa. La commissione viene corrisposta in via posticipata a ogni liquidazione trimestrale e alla estinzione del rapporto. Essa forma oggetto di evidenziazione nell'ambito delle rendicontazioni periodiche. In caso di affidamento utilizzabile promiscuamente sia in forma di anticipazione, sia di apertura di credito in conto corrente, con facolta di utilizzo pieno in entrambe le suddette forme tecniche, la Commissione di Mancato Utilizzo non é percepita. Viceversa, in presenza di promiscuità parziale, quando cioé il limite di utilizzo delle varie forme tecniche di cui si compone il fido promiscuo é fissato in modo predeterminato e invariabile, le commissioni sono percepite e sono riferite alla parte di affidamento utilizzabile sotto forma di anticipi. Commissione di pratica (per singola anticipazione): € ... . Modalita calcolo interessi: anno civile/365. Maggiorazione interessi di mora rispetto al tasso dell'anticipazione: ... %. Gli interessi di mora saranno liquidati con periodicità trimestrale, alla fine di ciascun trimestre solare; anche per le somme così dovute la Banca é autorizzata a procedere all'addebito nel conto corrente ordinario, senza necessita di costituzione in mora. Spese di proroga: € ... . Spese di certificazione (valore massimo applicabile): € ... . Spese per l'invio delle comunicazioni periodiche: secondo la tabella delle tariffe negoziate dalla banca con i principali operatori del mercato, pubblicato sul sito internet della medesima e disponibile anche presso le filiali della banca. Le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche previste ai sensi di legge, inoltrate in forma elettronica, sono esenti. Vorrete restituirci 'lacclusa copia della presente debitamente sottoscritta, per integrale accettazione, da parte Vostra, integrata con la specifica approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Cod. Civ., delle clausole onerose di cui all'Art. 2 (Facoltà di utilizzo delle somme incassate), Art. 4 (Immediato rimborso degli importi relativi ai crediti anticipati), Art. 6 (Modalità di invio delle comunicazioni periodiche), Art. 7 (Facoltà di modifica delle condizioni), Art. 8 (Facoltà di recesso da parte della Banca ed obbligo di rimborso delle anticipazioni in essere), nonché con la conferma della ricezione dell'esemplare del presente contratto di Vostra spettanza. Distinti saluti. Mi dichiaro d'accordo sul suo contenuto accettandolo integralmente. Dichiaro altresi di avere scelto quale modalita di invio delle comunicazioni periodiche, consapevoleche nel caso di mancata scelta, le comunicazioni verranno inviate a mezzo posta: - Forma cartacea (a mezzo posta); - Forma elettronica al sequente indirizzo e-mail: ... ovvero al sequente numero telefax: ... Luogo e data ... Firma Cliente ... Dichiaro di approvare specificamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. Le seguenti clausole: Art. 2 (Facoltà di utilizzo delle somme incassate), Art. 4 (Immediato rimborso degli importi relativi ai crediti anticipati), Art. 6 (Modalità di invio delle comunicazioni periodiche), Art. 7 (Facoltà di modifica delle condizioni), Art. 8 (Facoltà di recesso da parte della Banca ed obbligo di rimborso delle anticipazioni in essere), Firma Cliente ... Dichiaro di aver ricevuto l'esemplare di nostra spettanza del presente contratto. Firma Cliente ... 1. Si ritiene comunemente che nello sconto bancario di ri.ba. la consegna alla banca delle stesse ha la funzione di conferire a quest'ultima un mandato in rem propriam – dunque tale irrevocabile - alla riscossione dei crediti, accompagnato dall'anticipazione al cliente degli importi indicati nelle ri.ba. CommentoPremessa : nozione, funzione e natura giuridica dello sconto bancario. L'art. 1858 c.c. definisce lo sconto come “il contratto col quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso”. Il contratto di sconto vede dunque coinvolti essenzialmente due soggetti: la banca, detta “scontante” o “scontatore”, sulla quale grava l'obbligo, previo trattenimento degli interessi, di anticipare al cliente l'importo di un credito da questi vantato, ma non ancora scaduto, ed il cliente stesso (c.d. “scontatario”) che è tenuto a cedere il proprio credito verso terzi “salvo buon fine”, e cioè a garantirne non solo la veritas, cioè la sua esistenza (come accade anche ai sensi dell'art. 1266 c.c.), ma anche la bonitas, ovvero la solvenza del terzo debitore ceduto. Lo sconto bancario, dunque, implica dal lato del cliente scontatario una cessione del credito non ancora scaduto e, dunque, inesigibile, ma la disciplina legale dello sconto bancario si differenzia da quella del contratto di cessione del credito, in quanto ai sensi dell'art. 1267 c.c. questa è normalmente fatta pro soluto, in quanto il cedente non risponde della solvenza del debitore, a meno che non ne abbia assunto la garanzia verso il cessionario.Diversamente, invece, elemento essenziale e connaturale allo sconto bancario è che la cessione avvenga pro solvendo, dovendo lo scontatario assicurare alla banca scontante la soddisfazione del credito ad essa ceduto, per il caso in cui il debitore ceduto risulti inadempiente. Nel caso in cui il terzo debitore ceduto effettui un pagamento parziale, la banca scontante potrà chiedere allo scontatario la differenza tra quanto ottenuto e l'intera somma anticipata, ferma restando la possibilità per l'Istituto di credito di intraprendere le azioni utili e necessarie di fronte al terzo. Una volta avvenuta la cessione del credito la banca ne acquista la titolarità e, dunque, ha una duplice possibilità: aspettare il momento in cui verrà a scadenza e riscuoterne il valore nominale nei confronti del terzo debitore (così lucrando la differenza tra quanto riscosso e la somma inferiore al valore nominale pagata al cliente mediante la trattenuta degli interessi), oppure scontarlo a sua volta presso un'altra banca, così recuperando quanto pagato al cliente. Quest'ultima operazione è detta “risconto” ed è assimilabile per la disciplina alla “riassicurazione” di cui all'art. 1928 c.c. In base alla definizione legale dello sconto bancario contenuta nell'art. 1858 c.c. emerge che questo contratto ha tre caratteristiche essenziali (Cass. I, n. 10689/2000), che devono ricorrere cumulativamente perché possa ritenersi integrato tale schema negoziale. La prima è la preesistenza di un credito vantato dal cliente scontatario verso terzi che non sia ancora scaduto, la seconda è l'anticipazione da parte della banca al cliente, previa deduzione del tasso di sconto (c.d. “scontato”), dell'importo di tale credito, e la terza consiste nel fatto che la cessione alla banca del credito vantato dal cliente verso i terzi deve avvenire pro solvendo. Dagli elementi di cui sopra si evince che la funzione tipica del contratto di sconto bancario è quella di finanziamento, così come per l'apertura di credito, l'anticipazione bancaria ed il mutuo. Lo sconto bancario nella normalità dei casi è regolato insieme ad un c.d. "castelletto di sconto", ovvero un vero e proprio affidamento accordato dalla banca in vista della cessione a suo favore di un credito non ancora scaduto, che non è mai illimitato ma che prevede un importo massimo stabilito di cui il cliente-scontatario può avvalersi, che di regola coincide con il valore del credito ceduto. Il c.d. “castelletto” presenta il connotato della rotatività, poiché l'accordato originario si riesdpande (e, quindi, reintegrato) allorquando i titoli scontati siano venuti a scadere e siano stati pagati alla banca cessionaria Risulta da sempre controversa la natura giuridica del contratto di sconto bancario. Per una prima altra ricostruzione lo sconto bancario integrerebbe una compravendita con contestuale assunzione di garanzia da parte del cliente scontatario circa la validità e la solvibilità del credito ceduto; pertanto la somma che la banca eroga al cliente sarebbe il prezzo dalla prima corrisposto per l'acquisto del credito. Secondo questa ricostruzione il disposto degli artt. 1858-1859 c.c. consente di considerare la cessione dei crediti o dei titoli come una vicenda attinente alla conclusione e non all'esecuzione del contratto. Così ricostruito il contratto di sconto avrebbe, proprio come la compravendita, natura consensuale, e si concluderebbe cioè sulla base del mero scambio del consenso legittimamente prestato dalle parti. In realtà un'altra ricostruzione ermeneutica ha evidenziato come, attraverso il contratto di sconto bancario i clienti e, più in particolare gli imprenditori, possano soddisfare le loro esigenze di ottenere una pronta liquidità laddove, pur essendo titolari di crediti verso terzi, questi non siano ancora venuti a scadenza e, come tali, siano inesigibili. In tal senso si ritiene che lo sconto bancario costituisca una species del contratto di mutuo e che, analogamente a questo, all'apertura di credito ed all'anticipazione bancaria, rientra nelle operazioni c.d. “attive” riservate agli Istituti di credito dagli artt. 10 e 11 TUB, con cui queste erogano credito. Dal canto suo la banca compensa l'anticipazione delle somme di cui è creditore lo scontatario verso terzi da un lato mediante l'acquisito del credito di questi con la garanzia “salvo buon fine”, dall'altro lucrando l'interesse sulla somma che anticipa al cliente e corrispondendo a quest'ultimo un importo inferiore a quello dovuto. Considerato sotto il profilo funzionale del finanziamento, lo sconto bancario in questa prospettiva è un contratto reale che, come il mutuo, si conclude con la consegna (ancorché non materiale) delle somme “scontate” al cliente. In tempi più recenti la dottrina e la giurisprudenza (ex multisCass. I, n. 10689/2000) hanno superato le tesi della vendita accompagnata da assunzione di garanzia e del mutuo, qualificando invece lo sconto bancario come una fattispecie autonoma e munita di una tipicità sua propria (come peraltro dimostra l'esistenza di una disciplina legale, ancorché esigua), in cui assume rilievo fondamentale la prededuzione dell'interesse. Quest'elemento, indefettibile al fine di ritenere sussistente la fattispecie negoziale dello sconto bancario, si pone quale linea di discimine rispetto ad altre figure negoziali affini, svolgendo pertanto una funzione di finanziamneto che lo fa rientrare nei c.d. “contratti di liquidità”. La rinnovata concezione dello sconto bancario quale contratto avente una sua struttura e natura giuridica autonoma ha portato l'interpretazione pretoria (Cass. I, n. 1097/1999) a considerarlo, quanto al momento della sua conclusione, come consensuale: pertanto al fine della valida conclusione del contratto di sconto bancario non è necessaria la consegna materiale della somma o dell'anticipazione, considerato che normalmente il contratto in esame è integrato da un regolamento negoziale articolato e complesso che, comprendendo diverse operazioni bancarie (si pensi al c.d. “castelletto di sconto”), si perfeziona nel momento in cui vengono perfezionate le singole operazioni. Del resto quest'orientamento coglie perfettamente l'evoluzione del fenomeno delle operazioni bancarie, ovvero che normalmente le operazioni bancarie - compresa quella di sconto bancario - non vengono realizzate mediante lo spostamento materiale di ricchezza o con la consegna fisica del denaro, bensì con accreditamenti in conto corrente, che non richiedono nessuna traditio rei. Ne consegue che lo sconto bancario può essere inquadrato come contratto tipico, bilaterale, consensuale, produttivo di effetti al contempo obbligatori e reali, oneroso, a prestazioni corrispettive e di durata. Il contratto di sconto può avere ad oggetto qualsiasi credito, cartolare (cioè incorporato in un documento) oppure no, ancorché nella prassi dei rapporti bancari vengono scontati quasi sempre effetti bancari (vale a dire pagherò cambiari, tratte semplici, documentate, note di pegno, documenti rappresentatidi vi merci, fedi di deposito), in quanto fisiologociamente collegati ad operazioni commerciali che presuppongono l'esistenza di una provvista a favore del cedente-scontatario e, dunque, un sicuro realizzo del credito per la banca scontataria. Si ritiene invece che lo sconto bancario possa riguardare gli gli assegni circolari, i titoli speciali della Banca d'Italia, i titoli di massa e le cambiali tratte non accettate (Cass. I, n. 7960/1996). Lo sconto di cambiali. La modalità di sconto più frequente nei traffici commerciali è indubbiamente quella avente ad oggetto le cambiali, come dimostra anche la circostanza che a quest'operazione il legislatore ha dedicato la disciplina degli artt. 1559 e 1860 del c.c., che regolano proprio lo sconto di cambiali e di tratte documentate. Qualora, infatti, il cliente intenda ottenere liquidità avvalendosi di altri titoli di credito (come ad esempio i b.o.t.) potrà più semplicemente concludere un contratto di apertura di credito regolato in conto corrente, con la banca che gli metterà a disposizione una certa provvista commisurata al valore dei crediti. L'art. 1859, comma 1 c.c., stabilisce che “se lo sconto avviene mediante girata di cambiale o di assegno bancario, la banca, nel caso di mancato pagamento, oltre ai diritti derivanti dal titolo, ha anche diritto alla restituzione della somma anticipata”. Si tratta dello sconto c.d. “cambiario” mediante il quale il cliente-scontatario ottiene immediatamente liquidità mediante l'anticipazione dell'importo del credito cartolarizzato e non ancora scaduto da parte della banca cessionaria-scontante. In relazione allo sconto “cambiario” si è osservato che esso sarebbe connotato da una pluralità di funzioni, ed in particolare da quella di finanziamento (propria dello sconto bancario a prescindere dal suo oggetto) e di smobilizzo dei crediti. Il primo comma dell'art. 1859 c.c. attribuisce dunque alla banca-scontante un duplice diritto per il caso in cui il credito contenuto nel titolo cambiario ad essa ceduto non venga realizzato: il diritto alla restituzione della somma anticipata al cliente ed i diritti derivanti dal titolo. Quest'ultima previsione costituisce la naturale attuazione di quanto stabilito dall'art. 66 della legge cambiaria (r.d. n. 1669/1933) in forza del quale “se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale, salvo che si provi che vi fu novazione”. Pertanto il trasferimento della cambiale mediante girata dal precedente portatore alla banca nell'ambito di un'operazione di sconto implica che vengano trasferite alla banca-cessionaria anche le connesse azioni giudiziali, salvo che le parti non abbiano inteso novare il rapporto obbligatorio; novazione che non è normalmente ravvisabile, dal momento che proprio la conclusione del contratto di sconto “cambiario” dimostra che le parti hanno voluto riferirsi al rapporto obbligatorio già esistente. In caso di mancato pagamento del titolo cambiario, dunque, lo scontante avrà tutti i diritti derivanti dal titolo e quindi l'azione di regresso verso tutti gli obbligati cambiari, oltre all'azione causale da inadempimento contrattuale contro lo scontatario (quest'ultima azione spetta alla banca anche qualora sia decaduta dall'azione di regresso). Ad ogni modo il valido esercizio delle azioni cambiarie sarà subordinato al rispetto delle regole sancite dalla legge cambiaria, ovvero dall'accertamento della mancata accettazione o del mancato pagamento mediante la levata del c.d. “protesto cambiario”, oltre che dall'offerta e restituzione della cambiale al cliente-scontatario della o dal suo deposito. La Suprema Corte, con la sentenza n. 6687/2007 ha stabilito che in tema di sconto bancario, nel caso in cui lo scontatario, nel girare le cambiali alla banca, risulti il primo e l'unico girante, e non abbia pertanto alcuna azione di regresso da esercitare a seguito del mancato pagamento, ma solo l'azione diretta nei confronti dell'emittente, il diritto della banca alla restituzione dell'importo anticipato non è subordinato alla levata del protesto, il quale, avendo la funzione di accertare l'inadempimento del debitore principale ai soli fini dell'esercizio delle azioni di regresso, non è necessario nella specie, in quanto l'unica azione che lo scontatario può esercitare una volta tornato in possesso dei titoli è fatta salva dalla legge indipendentemente dall'adempimento di tale specifica formalità. Ciò che è certo è che le due azioni soono tra loro alternative e non cumulabili (ex pluribusCass. I, n. 13823/2002) in ossequio al principio di buona fede nell'esecuzione del contratto (artt. 1175,1375 c.c.), per cui il diritto della banca a ottenere la restituzione della somma anticipata può essere esercitato solo a seguito dell'inadempimento del debitore ceduto di cui deve essere fornita prova. Non tutti gli effetti cambiari possono però essere scontati: si ritiene, infatti, che possano essere oggetto di sconto bancario soltanto quelle cambiali che abbiano dei requisiti tali da proteggere la banca-scontante da eventuali rischi che ad essa potrebbero derivare dal loro mancato pagamento. In questo senso la dottrina ha osservato che non potrebbero essere cedute nell'ambito di un'operazione di sconto cambiali il cui importo – minimo o massimo – non sia individuato, perché altrimenti la banca sarebbe esposta al rischio di aumenti oltremodo ingenti del credito incorporato nelle cambiali, né tantomeno quelle cambiali su cui siano apposte clausole che limitano l'esercizio dei diritti cambiari (come la clausola c.d. “senza spese”, “senza garanzia” o “non all'ordine”). La giurisprudenza (così Cass. I, n. 14977/2006) ritiene che siano suscettibili di essere scontate le cambiali c.d. “di comodo” o “di favore”, cioè che non hanno una funzione di pagamento, bensì di finanziamento, in quanto prive di un rapporto di provvista sottostante alla loro emissione. E ciò perché attraverso lo sconto di tali cambiali si realizza in concreto un'operazione volta a realizzare uno scopo meritevole di tutela per l'ordinamento in chiave causale, ovvero quello di consentire al soggetto a cui vantaggio sono emesse, detto “favorito”, di ottenere credito. Di contro, la circostanza che lo scontatario deve garantire ex lege in virtù dell'art. 1858 c.c. alla banca scontante l'esistenza del credito ceduto ed incorporato nel titolo, implica che lo sconto bancario incontra i seguenti limiti. Innanzitutto esso non può avere ad oggetto i vaglia cambiari che siano presentati dal medesimo emittente, dal momento che in questo caso non vi sarebbe un terzo debitore ceduto; inoltre non si possono scontare le cambiali tratte non accettate che siano state emesse all'ordine della banca, poiché in questo caso non si può realizzare la cessione mediante girata del rapporto di provvista intercorrente tra traente e trattario, perché prima dell'accettazione il trattario non assume alcun obbligo verso il traente e, pertanto, unico debitore della banca sarebbe lo scontatario. Lo sconto di cambiali può invece prevedere, oltre alla cessione di titoli cambiari, anche la contestuale cessione del rapporto di provvista con cui il cliente trasferisce alla banca anche il credito derivante dal rapporto di provvista. Tanto si desume dal secondo comma dell'art. 1859 c.c., ove è contenuta una clausola di salvaguardia delle leggi speciali relative alla cessione della provvista nello sconto di tratte non accettate o munite della clausola “senza accettazione”. In quese due ipotesi, infatti, ancorché manchi l'accettazione del terzo trattario e, dunque, l'esistenza di un terzo debitore ceduto nel rapporto cartolare, viene trasferito alla banca il diritto di credito sottostante alla chartula, in cui il terzo debitore è quello del rapporto causale. Perchè quest'operazione sia valida occorre però che sulla cambiale venga apposta un'apposita clausola con cui si identifica in modo preciso e puntuale l'operazione sottostante al rapporto di provvista ceduto. La cessione cumulativa di titolo cambiario e del credito derivante dal rapporto di provvista sottostante (tra traente e trattario) produce effetti tra le parti della banca-scontante ed il cliente-scontatario con la consegna della cambiale; perché tale cessione sia efficace verso il terzo (trattario) ceduto nel rapporto di provvista, occorre la notifica effettuata a quest'ultimo. Qualora lo sconto bancario non sia regolato in conto corrente (ipotesi per vero molto rara), il contratto si perfeziona mediante due fasi, tra loro scisse. La prima consiste nel trasferimento dei titoli da parte dello scontatario alla banca scontante (certificata con una c.d. “distinta di sconto”), mentre nella seconda, con cui l'operazione negoziale viene definitivamente conclusa, l'Istituto di credito, una volta che siano state accettate le cambiali tratte ed inviata la lettera di accreditamento al cliente, accetta la proposta contrattuale di quest'ultimo attraverso la girata piena dei titoli. Lo sconto di cambiali tratte non documentate. Infine l'art. 1860 c.c. disciplina lo sconto di cambiali tratte documentate, cioè di quei titoli cambiari accompagnati dai documenti rappresentativi delle merci e dai documenti previsti dalla compravendita in base ai quali il titolo stesso è stato emesso. Sono tratte documentate quelle emesse dal venditore nei confronti dell'acquirente per il pagamento della fornitura di merci che siano rappresentate da titoli di cui egli sia ancora in possesso; in quest'operazione la cambiale che sia stata girata secondo le norme della legge cambiaria viene scontata presso la banca a fronte dell'anticipazione dell'importo e deduzione degli interessi. Alla banca vengono consegnati oltre alla cambiale anche i documenti relativi alla merce venduta, affinchè vengano poi dati al compratore-trattario al momento dell'accettazione della tratta (con la clausola "dietro accettazione", “d/a”) o del pagamento della merce (con clausola "dietro pagamento", “d/p”). Lo sconto di cambiali tratte documentate integra una fattispecie negoziale complessa, nella quale vi sono elementi del mandato senza rappresenanza e dello sconto bancario. Il momento tipico del contratto di mandato risiede nella circostanza che l'Istituto di credito assume dallo scontatario-mandante l'incarico di gestire l'operazione, di effettuare la vendita mediante la consegna dei documenti ricevuti con la tratta al compratore, e riscuoterne il prezzo. Tanto è confermato dall'art. 1860 c.c. che prevede che la banca che ha scontato tratte documentate ha sulla merce lo stesso privilegio del mandatario fino a quando il titolo rappresentativo è in suo possesso. Privilegio della banca mandataria che, in forza del disposto dell'art. 2761 c.c., riguarda le cose che essa detiene per l'esecuzione del mandato (cioè le tratte documentate) e che ha effetto anche in pregiudizio dei terzi aventi diritti sulla cosa (art. 2756, comma 3, c.c.), potendosi concretizzare per il caso di inadempimento del trattario nel diritto di autotutela di ritenzione delle merci (art. 2756, comma 2, c.c.) e di venderle secondo le norme stabilite per la vendita “coattiva” nel pegno. Il mandato della banca è senza rappresentanza, perché la banca agisce sì nei confronti del trattario per conto del venditore-traente, ma non in suo nome. Dalla formulazione legislativa dell'art. 1860 c.c. nella parte in cui evoca il privilegio del mandatario, deriva anche la responsabilità della banca per l'esecuzione del contratto di mandato e, qualora dalla sua condotta negligente sia derivato danno alle merci, anche per il pregiudizio arrecato a queste. La banca non sarà responsabile di fronte al proprio cliente perl'ipotesi in cui la perdita delle merci sia dovuta a caso fortuito. Gli elementi dello sconto bancario sono invece ravvisabili nel fatto che attraverso l'operazione in esame il cliente-scontatario consegue una immediata liquidità che, altrimenti, non potrebbe avere; la natura giuridica di sconto bancario dello sconto di cambiali fa sì che ad esso sia applicabile la disciplina generale di cui all'art. 1858 c.c. Lo sconto di note di pegno. Pur nell'assoluto silenzio della legge, che non menziona in alcun modo lo sconto di note di pegno, è opportuno esaminare anche tale modalità di realizzazione del contratto di sconto bancario, atteso che è possibile uno sconto bancario che abbia ad oggetto le note di pegno dei magazzini generali. In questo caso lo sconto non ha ad oggetto un credito derivante da un contratto di vendita di merci, ma una sovvenzione sulle merci che lo scontatario-cedente ha già somministrato a terzi. La nota di pegno è al contempo il documento che prova l'esistenza di un prestito tra somministrante e somministrato ed il titolo che consente di dimostrare il possesso della cosa data in pegno a garanzia di tale credito (c.d. “titolo di legittimazione”). Lo sconto delle note di pegno si perfeziona con la girata della nota stessa a favore dello scontante; girata che potrà effettuare sia un terzo al quale il depositante l'abbia giarata, sia gli stessi magazzini generali che l'hanno emessa al quale terzo è stata girata dal depositante. L'oggetto di questo sconto bancario, ovvero la nota di pegno, comporta che in caso di sviluppo patologico del rapporto obbligatorio la banca-scontante potrà esercitare ai sensi dell'art. 1796 c.c. i diritti del possessore della nota di pegno insoddisfatto. Dunque l'istituto di credito che non sia stato soddisfatto alla scadenza, purché abbia levato protesto secondo le norme della legge cambiaria, può procedere alla vendita delle cose “in danno”, facendo vendere le cose depositate in conformità all'art. 1515 c.c., decorso il termine legale di otto giorni da quello di scadenza. In forza dell'art. 1797 c.c. il possessore della nota di pegno conserva l'azione di regresso contro i giranti subordinatamente alla duplice condizione che elevi il protesto e che, entro quindici giorni dalla data del protesto faccia istanza per la vendita delle cose depositate. Il possessore della nota di pegno non può agire contro il girante non può esercitare alcuna azione di regresso contro il girante, se in precedenza non ha provveduto alla vendita del pegno, dalla cui data decorrono i termini per esercitare l'azione di regresso identici a quelli fissati per l'esercizio del regresso nella legge cambiaria. L'eventuale decadenza dell'azione di regresso in cui sia incorso il possessore della nota di pegno non implica anche la decadenza dall'azione contro il possessore della fede di deposito e contro il debitore, poiché questi sono debitori principali e non di regresso. Tale diritto si prescrive in tre anni, come per la cambiale. Lo sconto di ricevute bancarie. Quando lo sconto ha ad oggetto ricevute bancarie la banca-scontante anticipa al creditore l'ammontare dei crediti portati dalle ricevute bancarie ad essa consegnate, per poi procedere all'incasso del credito anticipato, trattenendo gli importi pervenuti con imputazione alla riduzione e restituzione delle anticipazioni effettuate. Lo sconto di ricevute bancarie svolge la stessa funzione dello sconto bancario di consentire alle imprese di ottenere liquidità; tuttavia le peculiarità dell'oggetto, ovvero delle ricevute bancarie, comporta alcune particolarità per questa forma di sconto. La ricevuta bancaria (anche detta “ri.ba” o “riba”), infatti, costituisce un documento di natura finanziaria che ha come scopo quello di agevolare i pagamenti. Essa attesta l'esistenza del credito indicato e fa sì che la banca possa concedere un anticipo dei crediti vantati dal cliente. La ricevuta bancaria contiene gli estremi dei soggetti interessati (creditore e debitore), il numero di fattura cui fa riferimento, la somma da incassare e l'importo dovuto. Da questa definizione appare chiaro che la ricevuta bancaria non ha la natura giuridica di un titolo di credito, dal momento che in essa non è incorporato alcun diritto di credito destinato a circolare col documento, poiché il debitore il cui nominativo risulta dalla ricevuta può pagare al creditore originario ed essere così liberato della propria obbligazione, oltre a poter opporre all'istituto di credito scontante tutte le eccezioni, non operando invece il regime dell'astrazione dal rapporto sottostante che limita le eccezioni sollevabili dal titolare del titolo a quelle di cui all'articolo 1993 c.c. Nè tantomeno la ricevuta bancaria può essere qualificata come documento di legittimazione (come ad esempio la fede di deposito o la nota di pegno), poiché non identifica in alcun modo colui che ha diritto alla prestazione con effetto vincolante per il debitore, ma attesta gli elementi, oggettivi e soggettivi, di un rapporto obbligatorio. Può dunque dirsi che la ricevuta bancaria ha una valenza squisitamente probatoria, limitandosi a documentare nei rapporti tra creditore e banca, l'esistenza di una transazione commerciale, mentre tra creditore e debitore l'esistenza del rapporto con l'indicazione della banca che riscuote il pagamento (potendo al più essere inquadrata quale quietanza di pagamento se il pagamento è avvenuto). Dunque, poiché le ricevute bancarie non sono titoli di credito né di legittimazione, il loro trasferimento da parte del creditore-scontatario alla banca non trasferisce alla prima alcuna titolarità del diritto indicato nella ri.ba. Si ritiene invece che la consegna alla banca delle ricevute bancarie ha la funzione di conferire a quest'ultima un mandato in rem propriam (come tale irrevocabile) alla riscossione dei crediti, accompagnato dall'anticipazione al cliente degli importi indicati nelle ri.ba. Pertanto, mentre nello sconto bancario – quale che ne sia l'oggetto – lo scontatario trasferisce la titolarità del proprio credito alla banca scontante (con il terzo debitore ceduto che si libererà della propria obbligazione soltanto pagando alla banca cessionaria), nello sconto di ricevute bancarie viene trasferita soltanto la legittimazione alla riscossione del credito, di cui rimane però titolare il mandante. Tuttavia se lo sconto di una ricevuta bancaria non produce l'effetto di mettere in circolazione il diritto di credito sotteso, le parti ben possono prevedere comunque, nell'esplicazione della loro autonomia privata, la stipulazione di un contratto di anticipo di effetti “salvo buon fine” (o “SBF”) mediante accredito in conto corrente per l'ammontare degli importi indicati nelle ricevute bancarie, restando la banca tutelata nei confronti del cedente dall'irrevocabilità del mandato con cui le è stato conferito l'incarico di riscuotere le somme indicate nelle ri.ba. Profili fiscali Lo sconto bancario su cambiali è inciso dall'imposta di bollo per l'1,2%. Sempre nell'ipotesi di utilizzo di cambiali gli interessi passivi sono deducibili nei limiti del 30% del Rol. Per altro verso, rispetto alla determinazione del reddito d'impresa, è stato chiarito che gli accantonamenti iscritti nel fondo di copertura di rischi su crediti sono deducibili, ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 917/1986, anche nell'ipotesi in cui il credito sia stato oggetto di cessione pro solvendo, come accade nello sconto bancario di titoli rappresentativi di crediti, poiché sebbene in tal caso il cedente non è più titolare del credito, è altrettanto vero, però, che il trasferimento dello stesso in favore del cessionario è risolutivamente condizionato all'inadempimento del debitore ceduto, il quale comporta la retrocessione del credito, e, nello sconto bancario, autorizza la banca a riaddebitare il capitale e le spese al creditore che ha portato i titoli allo sconto. È stato precisato che non assume alcun rilievo, in proposito, il carattere solo eventuale della retrocessione, bastando il relativo rischio a dar rilevanza al momento economico dell'operazione, in ossequio alla ratio dell'art. 71 cit., che esclude la deducibilità per i soli crediti coperti da garanzia assicurativa, in quanto assicurati contro il rischio dell'insolvenza, e non anche per quelli per i quali tale rischio rimane a carico esclusivo del cedente (Cass., n. 14337/2011). In sostanza, poiché le svalutazioni dei crediti, ai sensi dell'art. 71, comma primo, del d.P.R. n. 917/1986, sono deducibili - nel limite ivi previsto - "per l'importo non coperto da garanzia assicurativa", con la conseguenza che i crediti oggetto di sconto bancario, non potendo essere considerati assicurati contro il rischio di insolvenza, rientrano nell'ambito applicativo della norma (Cass. sez. trib., n. 12379/2002). |