Contratto di riporto

Mattia Caputo

Inquadramento

Il riporto, disciplinato dagli artt. 1548-1551 c.c. , è il contratto con cui il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una certa specie per un determinato prezzo, ed il riportatore assume l'obbligo di trasferire al riportato, al momento della scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, dietro rimborso, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta. Dalla definizione codicistica si evince che il riporto costituisce un contratto tipico, bilaterale, reale, ad effetti reali ed obbligatori, oneroso, a prestazioni corrispettive e caratterizzato dall'essenzialità di un termine finale. Tuttavia il contratto di riporto ha sempre presentato un certo grado di complessità per l'attività degli interpreti, specialmente allorquando se ne deve individuare l'esatta natura giuridica e, soprattutto, la sua causa in concreto; infatti, esso è connotato nella sua struttura legale da una molteplicità di possibili funzioni, tra cui prevalgono, di volta in volta, quella speculativa e di finanziamento. Laddove il riporto sia volto a realizzare finalità speculative si è soliti inquadrarlo nel “genus” dei contratti di borsa (tra cui rientra anche la vendita a termine di titoli di credito di cui all'art. 1531 c.c.), per tali intendendosi quelli che hanno ad oggetto prodotti finanziari e, pertanto, sarà soggetto non solo alle norme codicistiche, ma anche a quelle settoriali come ad esempio quelle contenute nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (d.lgs. n. 58/1998); di contro, considerato nella sua funzione di finanziamento, il riporto c.d. “bancario” o “finanziario” realizza un tipico strumento di credito, analogamente a quanto accade, ad esempio, nell'anticipazione bancaria. Di seguito si esamineranno dunque la disciplina, la natura giuridica e la causa del contratto di riporto, che ha fatto sorgere molte difficoltà nella pratica.

Formula

CONTRATTO DI RIPORTO 1

Con il presente contratto, il/la Sig./Sig.ra/la società ... , nato/a/iscritta nel R.I. il ... a ... e residente/con sede legale in ... , alla ... , Codice Fiscale/P. IVA ... (di seguito Riportato)

E

Il/la Sig./Sig.ra/la società ... , nato/a/iscritta nel R.I. il ... a ... e residente/con sede legale in ... , alla ... , Codice Fiscale/P. IVA ... (di seguito Riportatore) convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che il Riportato è proprietario dei seguenti titoli di credito (di seguito Titoli di credito):

...

...

- che il Riportatore intende acquistare la proprietà dei titoli di credito sopra meglio specificati;

- che a tal fine il Riportatore corrisponde al Riportato il prezzo di € ... con le seguenti modalità: ...

- che il Riportatore prende in consegna i titoli di credito alle seguenti condizioni:

tuttò ciò premesso è da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto;

ART. 1 - DURATA

Il presente contratto ha efficacia dalla data della stipulazione fino al termine pattuito del ... .

ART. 2 - OBBLIGHI DEL RIPORTATORE

Il Riportatore si obbliga a ritrasferire al Riportato la proprietà di altrettanti titoli di credito della stessa specie di quelli che ha ricevuto al momento della conclusione del presente contratto alla scadenza del termine di cui all'art. 1.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL RIPORTATO

Il Riportato si obbliga a corrispondere al Riportatore, alla scadenza del termine di cui all'art. 1, il rimborso del prezzo da quest'ultimo pagato al momento della conclusione del presente contratto, pari ad € ... 2 .

ART. 4 – DIRITTI ACCESSORI ED OBBLIGHI INERENTI AI TITOLI

4.1 I diritti accessori e gli obblighi inerenti ai titoli di credito consegnati al Riportatore spettano al Riportato.

4.2 Il Riportatore che abbia riscosso gli interessi e i dividendi dei titoli di credito, divenuti esigibili dopo la conclusione e prima della scadenza del termine, ha l'obbligo di accreditarli al Riportato.

4.3 Il diritto di opzione relativo ai titoli di credito trasferiti spetta al Riportatore. Il Riportato è tenuto, nel caso in cui il Riportatore gliene faccia richiesta in tempo utile, a mettere quest'ultimo in condizione di esercitare il diritto di opzione, oppure di esercitarlo per conto del Riportatore, qualora questi gli abbia fornito i fondi necessari.

Nel caso in cui manchi una richiesta da parte del Riportatore, il Riportato sarà tenuto a curare la vendita dei diritti di opzione per conto del primo, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

4.4 Per il caso in cui i titoli di credito trasferiti siano soggetti ad estrazione per premi o rimborsi il Riportato è titolare dei diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione, qualora la conclusione del contratto sia precedente al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione; in caso contrario, invece, tali diritti spettano al Riportatore.

In questo caso il Riportato dovrà comunicare per iscritto al Riportatore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'estrazione. Laddove questa comunicazione manchi, il Riportatore ha facoltà di acquistare, a spese del Riportato, i diritti spettanti ad una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al riportato prima dell'inizio dell'estrazione.

4.5 Il Riportato ha l'obbligo di fornire al Riportatore, almeno due giorni prima della scadenza dei titoli di credito, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

4.6 Il diritto di voto connesso ai titoli di credito consegnati al momento della conclusione del presente contratto spettano al Riportatore.

4.6 Il diritto di voto connesso ai titoli di credito consegnati al momento della conclusione del presente contratto spettano al Riportato.

ART. 5 – INADEMPIMENTO

5.1 In caso di inadempimento del Riportato all'obbligo di cui all'art. 3, il Riportatore ha facoltà di far vendere senza ritardo i titoli di credito per conto ed a spese del primo secondo le modalità di cui all'art. 1515 c.c.

5.2 In caso di inadempimento del Riportatore all'obbligo di cui all'art. 2, il Riportato ha facoltà di far acquistare senza ritardo i titoli di credito per conto ed a spese del primo secondo le modalità di cui all'art. 1516 c.c.

5.3 In caso di inadempimento di una delle parti, il contraente non inadempiente che non abbia interesse ad ottenere l'esecuzione ai sensi dei commi precedenti 1 e 2, ha facoltà di domandare la risoluzione del presente contratto ed il risarcimento dei danni subiti.

5.4 In caso di inadempimento sia del Riportatore sia del Riportato entro il termine stabilito dall'art. 1, il presente contratto cesserà di avere effetto e ciascuna parte potrà ritenere quanto ricevuto al momento della stipulazione.

ART. 6. - LINGUA ADOTTATA, FORO COMPETENTE E LEGGE REGOLATRICE

6.1. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

6.2. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

6.3. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro stabilito per legge ... .

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ....

ART. 7. DISCIPLINA DEL CONTRATTO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alle Leggi speciali per i contratti di borsa.

Luogo e data ...

Il Riportato Il Riportatore

... ...

[1] 1. Il riporto è un contratto reale, che si perfeziona con la consegna dei titoli dal riportato al riportatore, come si evince dall'art. 1549 c.c.; tuttavia è opportuno che le parti provvedano anche alla redazione del contratto, in modo tale da eliminare ogni dubbio ed incertezza in ordine al rapporto contrattuale e prevenire l'insorgere di liti tra esse.

[2] 2. Qualora il prezzo che il riportatore è tenuto a pagare è superiore a quello per il quale ha venduto inizialmente i titoli, il riporto avrà una funzione finanziamento; laddove il prezzo che il riportato è tenuto a corrispondere è inferiore a quello per il quale ha inizialmente venduto i titoli (c.d. “deporto”), si ritiene che il riporto abbia soltanto la funzione di attribuire al riportato la disponibilità temporanea dei titoli. Infine, nel caso in cui il prezzo che il riportatore dovrà versare al riportato sia uguale a quello iniziale, il riporto avrà una funzione speculativa.

Commento

Nozione, struttura e natura giuridica del contratto di riporto.

Il riporto trova la sua puntuale definizione legislativa nell'art. 1548 c.c., ai sensi del quale il riporto è il contratto con il quale un soggetto, detto “riportato”, trasferisce in proprietà ad un altro, c.d. “riportatore”, titoli di credito di una certa specie per un determinato prezzo, e quest'ultimo assume dal canto suo l'obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine pattuito, la proprietà di altrettanti titoli della medesima specie, dietro rimborso del prezzo da parte del riportato, che può essere aumentato o diminuito in via convenzionale rispetto a quello inizialmente versato dal riportatore.

Esso può avere ad oggetto qualsiasi tipologia di titoli di credito, siano essi nominativi, all'ordine o al portatore, purché siano individuati nella loro appartenenza ad una certa specie.

Il contratto di riporto è sempre “a termine”, dal momento che la previsione negoziale di una scadenza finale per il ritrasferimento dei titoli dal riportatore al riportato costituisce ai sensi dell'art. 1548 c.c. un elemento essenziale e caratterizzante della fattispecie contrattuale in esame.

Il riporto costituisce dunque un contratto tipico, avendo il legislatore delineato uno stereotipo negoziale corrispondente a quanto accade nella prassi, come tale munito di una disciplina ad hoc, contenuta negli artt. 1548-1551 c.c. specie nell'ambito dei contratti di borsa.

Sul punto la giurisprudenza della Cassazione Civile a partire dalla sentenza n. 5295/1998 delle S.U., rilevando che frequentemente il riporto ha natura di contratto di borsa, ha chiarito che “lo schema contrattuale astratto del contratto di riporto di borsa è costituito non soltanto dal paradigma normativo fissato dal codice civile, ma anche dalle disposizioni in tema di contratti di borsa e dagli usi ad essi relativi”.

Pertanto il contratto di riporto di borsa sarà soggetto ad una disciplina composita, che concerne non soltanto le norme codicistiche ad esso riservate, ma anche quelle disposizioni che riguardano specificamente i contratti di borsa, come ad esempio quelle contenute nel TUF o nei c.d. “usi di borsa”; o, ancora, nel caso in cui la consegna dei titoli abbia luogo in un Paese diverso da quello italiano, si applicherà la disciplina del paese dove ha avuto luogo la consegna dei titoli.

Il contratto di riporto è poi bilaterale, intercorrendo tra due soggetti, il c.d. “riportato”, il quale trasferisce inizialmente la proprietà di titoli di credito all'altro, dietro pagamento di un certo prezzo, ed il c.d. “riportatore”, cioè colui che assume l'obbligo di ritrasferire al primo, scaduto il termine pattuito dalle parti, la proprietà di altrettanti titoli appartenenti alla stessa specie di quelli inizialmente trasferiti, in cambio del rimborso del prezzo, suscettibile di restare uguale a quello originariamente versato dal riportato, oppure di essere aumentato o diminuito in base agli accordi tra i contraenti.

L'art. 1549 del c.c. elimina poi ogni dubbio circa la modalità di conclusione del riporto, che “si perfeziona con la consegna dei titoli” dal riportato al riportatore e, quindi, integra indubbiamente un contratto reale, per la cui valida stipulazione è indispensabile la traditio rei.

La realità del contratto di riporto si spiega, come si vedrà di qui a breve, alla luce delle molteplici funzioni che questa fattispecie negoziale può svolgere in concreto: basti pensare, ad esempio, al fatto che nel riporto c.d. “alla pari” sarebbe impossibile consentire al riportatore di esercitare i diritti sociali connessi ai titoli ad esso trasferiti dal riportato, qualora non abbia la materiale disponibilità degli stessi.

Analogamente, poi, nel caso del riporto c.d. “bancario”, se non vi fosse la materiale consegna dei titoli di credito appartenenti ad una certa specie risulterebbe vanificata la funzione di quest'operazione, ovvero di finanziamento assistito dalla garanzia del trasferimento della proprietà dei titoli alla banca-riportata.

Inoltre nel caso di riporto c.d. “speculativo” le eventuali variazioni del valore dei titoli trasferiti al riportatore implicano che le parti possano conseguire un certo margine di lucro oppure perdere un determinato importo (cioè la vera e propria speculazione); speculazione che risulterebbe irrealizzabile nel caso in cui i titoli oggetto del contratto rimangano materialmente nella disponibilità del riportato.

In ordine alla natura reale del contratto di riporto deve però sottolinearsi quanto segue.

In primo luogo la giurisprudenza (Cass. I, n. 3727/1969) ha stabilito che “Nel contratto di riporto la consegna dei titoli adempie alla funzione di fornire, mediante l'instaurazione di una nuova situazione di fatto, una maggiore tutela agli interessi in conflitto ed in particolare di dare al riportatore la possibilità di accertare che il riportato dispone effettivamente dei titoli dati a riporto onde evitare operazioni «allo scoperto». Essa è, quindi, strumento per lo spostamento del possesso dei titoli (dal riportato al riportatore) e non necessariamente atto traslativo di diritti. Pertanto la fattispecie di cui all'art. 1549 c.c. può essere integrata anche prescindendo dalla consegna effettiva dei titoli, quando ricorrano situazioni di fatto, che rendano superflua la consegna materiale. Si hanno in tali casi i c.d. «riporti consensuali» caratterizzati dalla sussistenza dei presupposti della traditio brevi manu o del costituto possessorio”.

Il riporto ha luogo mediante una “traditio simbolica” nel caso del c.d. “riporto proroga” quando le parti pattuiscono che alla scadenza di una compravendita a termine di titoli di credito, anziché dare esecuzione al contratto, stipuleranno un contratto di riporto, con l'effetto che il venditore acquista la veste di riportatore, trasformandosi così da detentore in proprietario e possessore dei titoli, senza che vi sia alcuna materiale consegna.

In seconda battuta è necessario sottolineare come i recenti e sempre più frequenti processi realizzati dal legislatore di “dematerializzazione” dei titoli di credito (come con la l. n. 289/1986), volti ad assicurare maggiore sicurezza e celerità nella loro circolazione ed esercizio, fanno sì che il riporto non possa più essere considerato necessariamente come contratto reale, dovendo seguire, quanto al momento della conclusione, le modalità di circolazione legalmente previste per i titoli di credito che questo contratto ha ad oggetto.

Inoltre il riporto è un contratto ad effetti reali ed obbligatori, poiché comporta il trasferimento dei titoli di credito appartenenti ad una certa species dal riportato al riportatore e fa sorgere in capo a quest'ultimo l'obbligo di (ri)trasferirli al riportato ad una certa scadenza, cui corrisponde l'obbligo per il riportato di rimborsare il prezzo dei titoli all'altra parte.

Particolarmente discussa risulta poi essere l'esatta natura giuridica del riporto.

Secondo l'impostazione tradizionale il contratto di riporto si comporrebbe di due contratti di compravendita di titoli di credito appartenenti ad una certa specie, di cui ricorrerebbero tutti gli elementi costitutivi. La prima compravendita avrebbe luogo dal riportato, che assumerebbe la qualità di venditore, trasferendo i titoli di credito al riportatore in cambio del pagamento del prezzo; la seconda, invece, vedrebbe le parti in posizioni invertite, con il riportatore nella veste di venditore ed il riportato quale compratore, come tale tenuto a rimborsare il prezzo al primo.

Questa ricostruzione è evidentemente suffragata dal dato legislativo, che letteralmente fa riferimento ai momenti del “trasferimento” e del pagamento e rimborso del “prezzo”, evocando così il contratto tipico di compravendita di cui agli artt. 1470 e ss. c.c.

Nello stesso senso depongono poi anche le disposizioni normative di cui agli artt. 1550 e 1551, comma 1, c.c. che rendono rispettivamente applicabili al riporto gli artt. 1531,1532,1533 e 1534 del c.c., che riguardano la “vendita a termine di titoli di credito” e gli artt. 1515 e 1516, che regolamentano la c.d. “vendita in danno”, ovvero l'esecuzione coattiva del contratto di vendita di cose mobili per inadempimento del compratore e del venditore.

Tuttavia da tempo si ritiene che la tesi che individua la natura giuridica nel contratto di riporto in quella di una doppia compravendita mobiliare a termine di titoli di credito non colga nel segno.

Ed infatti, si ritiene che se è vero che il contratto di riporto contiene nella sua struttura legale due compravendite (di titoli di credito e, dunque, di beni mobili), di cui la prima c.d. “a pronti” e la seconda c.d. “a termine”, tali vendite non possano essere considerate tra loro in modo atomistico o slegato, perché il riporto è invece un negozio sui generis, unitario ed inscindibile nella sua strutturazione.

L'unitarietà del contratto di riporto si ravvisa nella circostanza che i due passaggi di proprietà che lo caratterizzano (contestuale e a termine), con le parti che assumono posizioni invertite nei due momenti traslativi, sono tra loro strettamente interdipendenti e non costituiscono, né tantomeno possono essere considerate due operazioni distinte, ma semplicemente i momenti di un'unica operazione negoziale.

In questa prospettiva, dunque, la vendita, pur strutturalmente insita nel riporto, costituisce essenzialmente un espediente idoneo a un descrivere, esaminare e comprendere il contratto di riporto; e ciò anche considerato il dibattito relativo alla funzione che il riporto è di regola diretto a realizzare.

La causa del riporto: un contratto “a causa variabile”.

Avuto riguardo al profilo funzionale del contratto di riporto, deve innanzitutto sottolinearsi come esso abbia fisiologicamente una funzione tipica diversa e più ampia rispetto a quella del contratto di compravendita.

Quest'ultimo schema negoziale, infatti, costituisce l'archetipo dei contratti onerosi ad effetti reali e, almeno in astratto, è diretto solo ed esclusivamente a realizzare lo scambio tra cosa e prezzo tra venditore e compratore.

Diversamente, invece, nel contratto di riporto le parti intendono realizzare normalmente un obiettivo diverso rispetto a quello proprio della vendita.

Si ritiene che di regola il contratto di riporto possa svolgere diverse funzioni, di cui le principali sono quella creditizia o di finanziamento e quella speculativa.

Il contratto di riporto assume una funzione creditizia o di finanziamento proprio nel caso del c.d. “riporto bancario”, in cui cioè la banca assume la posizione contrattuale di riportato, ricevendo immediatamente dal cliente-riportatore una certa quantità di titoli di credito appartenenti ad una determinata specie e versando a favore di questi una certa somma quale corrispettivo.

In questa ipotesi, che costituisce nella prassi negoziale quella più ricorrente, attraverso la consegna dei titoli il cliente-riportatore che abbia bisogno di immediata liquidità, ma che non potrebbe realizzarla poiché ha nel suo patrimonio la disponibilità soltanto di titoli di credito (di cui vorrebbe, peraltro, in futuro conservare la titolarità attraverso il successivo riacquisto dalla banca-riportata), può infatti conseguire un vero e proprio finanziamento.

Visto sotto questa prospettiva il riporto c.d. “di banca” o “finanziario” rappresenta un tipico strumento di credito a breve termine con cui i clienti realizzano lo smobilizzo dei titoli di credito e conseguono un prestito, mentre gli Istituti di credito erogano un prestito ai clienti, garantendosi al contempo contro l'eventualità di un inadempimento dei soggetti finanziati, mediante l'acquisto della proprietà dei titoli consegnati dal riportatore.

Così ricostruita la funzione del riporto c.d. “bancario”, esso costituisce un contratto di finanziamento assistito da una garanzia: ne consegue una forte similitudine con il contratto tipico di anticipazione bancaria, da cui però il riporto si differenzia per l'elemento sostanziale per cui, mentre nell'anticipazione bancaria il finanziamento erogato dalla banca è garantito dall'indefettibile costituzione della garanzia reale del pegno a suo favore, nel riporto le ragioni creditorie della banca-riportata sono assicurate dall'immediato trasferimento a suo vantaggio della proprietà dei titoli di credito.

Nel caso del riporto c.d. “bancario” o “finanziario”, dunque, può porsi, almeno astrattamente, il problema di una possibile violazione o elusione del divieto del patto commissorio di cui all'art. 2744 c.c.

L'altra causa tipica che il contratto di riporto svolge è quella c.d. “speculativa”, allorquando lo schema negoziale è preordinato al perseguimento dello scopo, comune ad entrambi i contraenti, di “speculare”, cioè di lucrare la differenza derivante dalle eventuali variazioni di prezzo (al ribasso o al rialzo) che il titolo potrebbe subire in costanza di trasferimento, laddove sia quotato in borsa o nei mercati regolamentati.

In questa prospettiva, dunque, può dirsi che il riporto integra (insieme alla vendita c.d. “a termine”) un tipico contratto di borsa.

Così, ad esempio, colui che prevede che il titolo di credito sia destinato a subire un aumento di prezzo (c.d. “rialzo”) venderà i titoli di cui è titolare a chi, invece, quale riportatore, ritiene che il loro prezzo sia destinato a diminuire (c.d. “ribasso”).

Se queste sono, dunque, le funzioni connaturali al contratto di riporto, deve però evidenziarsi come esso possa, nella realtà dei traffici economici, realizzare ulteriori finalità: si pensi, ad esempio, al caso in cui un soggetto, che assume la veste contrattuale di riportatore, non voglia ottenere alcun finanziamento né realizzare alcuna forma di speculazione, ma solo realizzare l'obiettivo di avere la disponibilità temporanea di titoli di credito, ad esempio per acquistare il diritto a partecipare all'assemblea di una determinata società oppure di parteciparvi con cui una certa maggioranza che, altrimenti, non avrebbe.

Quest'effetto negoziale è possibile grazie al disposto del secondo comma dell'art. 1550 c.c., che stabilisce che nel contratto di riporto il diritto di voto – salvo patto contrario – spetta al riportatore.

Il riporto è dunque un contratto che ha nella sua conformazione strutturale tipica due vendite (ed i connessi effetti traslativi ed obbligatori) che si ralizzano in due momenti diversi e con posizioni contrattuali invertite tra le parti e che, sul versante causale, si caratterizza per avere una “causa variabile”, ravvisabile di volta in volta in quella speculativa, finanziaria-creditizia o “sociale”.

Al fine di individuare quale sia lo scopo pratico che in concreto le parti hanno inteso realizzare e, dunque, la liceità dell'operazione negoziale rispetto ai limiti eteronomi dell'ordinamento e la sua meritevolezza in chiave di interessi che mira a perseguire, non si può quindi prescindere da un approccio casistico, che impone che l'interprete effettui sempre un'indagine in concreto, che tenga conto di tutti gli elementi che il legislatore prende in considerazione al fine dell'interpretazione del contratto.

Sul punto si ritiene che svolga un ruolo fondamentale nell'individuazione della causa in concreto del contratto di riporto la regolamentazione convenzionale delle modalità di pagamento del rimborso del prezzo dal riportatore al riportato.

Così, nel caso in cui le parti abbiano pattuito che il rimborso del prezzo che il riportatore deve versare al riportato sia uguale all'importo del prezzo inizialmente corrisposto dal riportato, sarà ravvisabile concretamente una funzione speculativa.

Ciò perché l'identità del prezzo e del suo rimborso sono coessenziali ad un'operazione di tipo speculativo, caratterizzata per volontà delle parti come “aleatoria” in ordine all'allocazione del rischio economico (e del corrispondente vantaggio) in capo al riportato piuttosto che al riportatore. L'incertezza propria dell'aleatorietà del contratto di riporto – ancorché di origine negoziale – verrebbe dunque meno laddove le parti stabiliscano ab origine che l'entità del rimborso del prezzo sia superiore oppure inferiore rispetto a quello pagato inizialmente dal riportato.

Inoltre il riporto c.d. “alla pari” o tant pour tant si spiega anche in virtù del fatto che in questo caso il contratto mira a realizzare un interesse speculare ed opposto delle parti; interesse che si manifesta nell'identità tra prezzo iniziale e prezzo successivo, quale risultato di un accordo realizzato dai contraenti in posizione di parità di forza negoziale.

Diversamente, invece, costituisce opinione diffusa che nel caso in cui le parti convengano che il prezzo da rimborsare al riportato sia inferiore rispetto a quello corrisposto dal riportatore al momento della conclusione del contratto, ci si trovi in presenza di un contratto di riporto (c.d. “deporto”) che è volto esclusivamente ad attribuire al riportatore la disponibilità temporanea dei titoli per esercitarne i diritti sociali connessi.

Questa ricostruzione si spiega tenuto conto che il riporto con funzione di attribuzione di diritti sociali è diretto a realizzare solo e soltanto l'interesse del riportatore, il quale intende acquisire la disponibilità dei titoli di credito per utilizzarli per un periodo di tempo limitato. Ne consegue che il riportato, che in quest'operazione ha un interesse meramente economico, lucra così la differenza tra il prezzo che gli viene corrisposto in un primo momento dal riportatore per l'uso dei titoli trasferiti, e quello inferiore del rimborso per il successivo riacquisto degli stessi al momento della scadenza del termine convenzioalmente pattuito.

Infine, nel caso in cui le parti abbiano pattuito che il prezzo del rimborso che il riportatore dovrà corrispondere al riportato sia superiore rispetto a quello della vendita iniziale, ci si troverà in presenza di un riporto c.d. “di banca” o “finanziario”.

Questo principio si spiega tenuto conto che nel caso in cui il contratto di riporto realizza un'operazione di finanziamento a favore del riportatore, il rimborso del prezzo costituirà il costo del prezzo (interessi e spese) corrisposto dal cliente-finanziato per il servizio fornito dalla banca-riportata.

La disciplina del contratto di riporto.

L'art. 1550 c.c. stabilisce che i diritti accessori (es. di opzione, patrimoniali) e gli obblighi inerenti ai titoli dati in riporto spettano al titolare dei titoli cui essi accedono, ovvero il riportato.

Questa disposizione si spiega in virtù della considerazione che, se è vero che il riporto produce immediatamente l'effetto traslativo dei titoli di credito al riportatore cui, dunque, spetterebbe anche l'acquisto e l'esercizio dei connessi diritti nonché l'assunzione dei relativi obblighi, è altrettanto vero che in una visione unitaria dell'operazione negoziale i titoli stessi sono destinati a ritornare nella titolarità del riportato.

La norma di cui sopra sancisce inoltre che al contratto di riporto si applicano gli artt. 1531,1532,1533 e 1534 c.c. previsti per la vendita a termine dei titoli di credito.

In virtù dell'art. 1531 c.c. il riportatore che abbia riscosso gli interessi e i dividendi dei titoli, divenuti esigibili dopo la conclusione e prima della scadenza del termine, ha l'obbligo di accreditarli al riportato.

Il richiamo all'art. 1532 c.c. implica in primo luogo l'attribuzione al riportatore del diritto di opzione relativo ai titoli ad egli trasferiti; specularmente viene previsto l'obbligo per il riportato, nel caso in cui il riportatore gliene faccia richiesta in tempo utile, di mettere quest'ultimo in condizione di esercitare il diritto di opzione, oppure di esercitarlo per conto del riportatore, qualora questi gli abbia fornito i fondi necessari. Nel caso in cui manchi una richiesta da parte del riportatore il riportato-venditore deve curare la vendita dei diritti di opzione per conto del primo, a mezzo di un agente di cambio o di un istituto di credito.

L'art. 1533 c.c. conferisce al riportato, per il caso in cui i titoli trasferiti siano soggetti ad estrazione per premi o rimborsi, i diritti e gli oneri derivanti dall'estrazione, qualora la conclusione del contratto sia precedente al giorno stabilito per l'inizio dell'estrazione; in caso contrario, invece, tali diritti spettano al riportatore. Per questo motivo il riportato deve comunicare per iscritto al riportatore una distinta numerica dei titoli almeno un giorno prima dell'estrazione. Laddove questa comunicazione manchi, il riportatore ha facoltà di acquistare, a spese del riportato, i diritti spettanti ad una quantità corrispondente di titoli, dandone comunicazione al riportato prima dell'inizio dell'estrazione.

Infine il rinvio effettuato all'art. 1534 c.c. comporta l'obbligo del riportato di fornire al riportatore, almeno due giorni prima della scadenza, le somme necessarie per eseguire i versamenti richiesti sui titoli non liberati.

Il legislatore fissa invece una disciplina diversa rispetto a quella finora delineata per l'esercizio in caso di riporto del diritto – pure accessorio - di voto: così l'art. 1550, comma 2, c.c. stabilisce che il diritto di voto, salvo patto contrario, spetta al riportatore.

Questa disposizione si spiega alla luce del principio accessorium sequitur principale e della peculiare natura giuridica del diritto di voto che, diversamente dagli altri diritti connessi normalmente ai titoli di credito, ha una funzione essenzialmente di tipo non economico.

Il diritto di voto, infatti, non implica la produzione di alcun risultato economico immediato (come dividendi, interessi o rimborsi) sul titolo trasferito, essendo piuttosto funzionale all'esercizio dello “status” di socio, che si acquista tramite la titolarità di azioni e che, pertanto, non può che essere naturaliter esercitato dal titolare dei titoli azionari, ovvero il riportatore.

Resta fermo, ad ogni modo, il potere delle parti di derogare a questo regime legale, dispositivo, stabilendo che il diritto di voto sia attribuito al riportato, in linea con la disciplina prevista dal primo comma dell'art. 1550 c.c. per gli altri diritti patrimoniali accessori.

In caso di sviluppo fisiologico del contratto di riporto, questo è destinato ad estinguersi con il naturale venire a scadenza del termine finale (peraltro essenziale per la configurabilità stessa del contratto in oggetto) e, dunque, con la riconsegna dei titoli di credito dal riportatore al riportato e con la corresponsione da parte di quest'ultimo al primo del rimborso del prezzo nella misura originariamente convenuta.

Può tuttavia accadere che il contratto di riporto abbia uno sviluppo patologico a causa dell'inadempimento di una o di entrambe le parti: si pensi, ad esempio, alla possibilità che alla scadenza del termine il riportatore non (ri)trasferica i titoli di credito al riportato, oppure che quest'ultimo non corrisponda al riportatore il rimborso prezzo pattuito pur avendo ricevuto i titoli o, ancora, che il riportato non si renda disponibile a ricevere i titoli che gli sono offerti dal riportatore. É pure possibile che si verifichino entrambe le ipotesi di cui sopra, dando così vita ad inadempimenti reciproci a carico di tutti i contraenti.

Tutti questi inadempimenti hanno importanti ripercussioni sul funzionamento del contratto di riporto e, dunque, sulle sue sorti, attesa la sua natura unitaria.

Il legislatore predispone all'art. 1551 c.c. un'apposita disciplina per il caso di inadempimento di una o di entrambe le parti.

Va però precisato che è pacifico che poiché il contratto di riporto è caratterizzato dall'essenzialità del termine finale pattuito (o, comunque, da una presunzione di essenzialità per gli interessi delle parti) in caso di inadempienze contrattuali nessuno dei contraenti è tenuto a mettere in mora l'altro per ottenere l'esecuzione, né all'offerta preventiva ed alla diffida richiesta dall'articolo 1517 c.c. per la vendita di cose mobili.

È quindi sufficiente che alla scadenza del termine la parte disposta ad adempiere alla propria obbligazione lo comunichi all'altra.

Nel caso in cui a causa dell'inadempimento di una delle parti l'altra non abbia più interesse a conseguire la prestazione pattuita il contraente non inadempiente potrà avvalersi del rimedio generale della risoluzione per inadempimento ex art. 1467 c.c., chiedendo eventualmente anche il risarcimento dei danni.

Diversamente, invece, qualora a fronte dell'inadempimento di uno dei contraenti l'altro conservi inalterato il suo interesse ad ottenere la prestazione, il primo comma dell'art. 1551 c.c. stabilisce che “in caso di inadempimento di una delle parti, si osservano le disposizioni degli artt. 1515 e 1516, salva per i contratti di borsa l'applicazione delle leggi speciali”.

Così il contraente fedele potrà azionare il rimedio in autotutela della vendita c.d. “in danno” mediante l'esecuzione coattiva per inadempimento del venditore (art. 1515 c.c.) o del compratore (art. 1516 c.c.), facendo vendere o acquistare i titoli di credito oggetto del riporto a spese del contraente inadempiente e senza la sua collaborazione.

Nel caso di inadempimento di entrambe le parti entro il termine stabilito il secondo comma dell'art. 1551 c.c. stabilisce che il riporto cessa di avere effetto e che ciascuna parte ritiene ciò che ha ricevuto al tempo della stipulazione del contratto.

In questo caso il legislatore riconduce alla condotta delle parti che non abbiano adempiuto agli obblighi su di essa gravanti il significato legale di un mutuo dissenso tacito o di un duplice recesso bilaterale. La disciplina legale che implica quindi una sorta di scioglimento automatico del contratto di riporto si spiega alla luce della considerazione per cui in questa ipotesi le posizioni delle parti sarebbero identiche, in quanto ciascuna di esse risulta inadempiente rispetto ai propri doveri e, specularmente, insoddisfatta rispetto ai propri diritti.

Pertanto difetterebbe in concreto l'interesse dei contraenti a pretendere la risoluzione del contratto oppure la sua esecuzione forzata con vendita coattiva dei titoli.

Profili fiscali.

Occorre rilevare che, avendo riguardo al combinato disposto degli artt. 1530 e 1551 c.c., i dividendi costituiscono diritti accessori spettanti al riportato che vengono solo incassati dal riportatore per conto dello stesso e quindi devono essere imputati al reddito del riportato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario