Deposito di titoli in amministrazione.InquadramentoIl contratto di deposito titoli in amministrazione, disciplinato dall'art. 1838 c.c., è quella particolare tipologia di deposito (regolare) con cui la banca depositaria si obbliga nei confronti del cliente a custodire i titoli che le sono stati consegnati e ad amministrarli. Si tratta di una tipica ipotesi di servizio bancario c.d. “strumentale” o “accessorio” ai sensi dell'art. 10, comma 2 TUB che gli Istituti di credito forniscono alla clientela. Di seguito si esaminerà la natura giuridica di questo contratto, la sua causa e la disciplina legale. FormulaCONTRATTO DI DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE E DI VALORI A CUSTODIA Il/la/ sig./sig.ra la società ... , nato/a/ iscritta nel R.I. a ... il ... C.F./P.IVA ... e residente/con sede legale in ... alla ... (di seguito “Cliente”) con la presente chiede l'apertura di un deposito, a me/noi intestato e contrassegnato dal numero sopra avidenziato nel quale immettere i titoli e/o i valori che avete ricevuto o riceverete in futuro per la custodia e/o amministrazione. Ogni comunicazione sarà indirizzata in: ... ... Il sottoscritto autorizza l'incasso dei dividendi sulle azioni eventualmente depositate a norme delle leggi vigenti e conviene che tutte le operazioni inerenti questo deposito, in assenza di altra specifica disposizione scritta, vengano regolate tramite il conto corrente sopra indicato. Resta inteso che potrete addebitare sul c/c di tramite gli esborsi derivanti da operazioni sugli strumenti finanziari in deposito (es. esercizio diritti di opzione, reimpieghi) su istruzione anche dei cointestatari che non detengono facoltà di disporre sul conto corrente di tramite stesso. In caso di cointestazione, contrassegnare la modalità d'uso della firma prescelta dai titolari del rapporto di deposito: DISGIUNTA/CONGIUNTA (Modalità non prevista per operazioni disposte tramite strumenti elettronici) Altre disposizioni: In caso di rilascio di delega ad operare sul deposito sopra indicato, contrassegnare: DELEGA REGIME IMPOSITIVO EXD. LGS. 461/97 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Dichiariamo, in quanto soggetti cui è applicabile il d.lgs n. 461/1997 di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c-bis a c - quinquies del d.P.R. 917/1986 (c.d. regime amministrato), secondo le previsioni dell'art. 6 del d.lgs. n. 461/1997 e successive modifiche. A tal fine dichiariamo: - che i beni immessi o che saranno immessi nel predetto deposito sono estranei all'attività d'impresa eventualmente da noi svolta; - di non possedere complessivamente partecipazioni, titoli o diritti rappresentanti percentuali di voto o di partecipazione superiori a quelle indicate nella lettera c) del comma 1 dell'art. 67 del d.P.R. 917/1986 come modificato dall'art. 3, comma 1 del d.lgs. n. 461/1997, del superamento delle quali ci impegniamo a darVi comunicazione. Dichiariamo, in quanto soggetti cui è applicabile il d.lgs n. 461/1997 di avvalerci del regime della dichiarazione, ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 461/1997. VINCOLI GIUDIZIALE/GARANZIA a favore di ... Beneficiario USUFRUTTO ... NDG ... C.F. ... REGOLAMENTO PARTITE C/C regolamento ... C/C acc. Cedole ... C/C acc. Usufrutto ... REGIME FISCALE DEI DIVIDENDI Da compilare solo in caso di persone fisiche residenti per partecipazioni qualificate e persone fisiche per partecipazioni relative all'attività d'impresa. In qualità di persone fisiche residenti, ai fini dell'art. 27, comma 5, d.P.R. 600/1973 dichiariamo che le partecipazioni detenute sul deposito titoli indicato in oggetto: Il sottoscritto conferma le disposizioni soprariportate e la correttezza dei dati anagrafici. Degli strumenti finanziari ed altri valori costituiti oggi presso il Vostro Istituto in deposito a custodia ed amministrazione, secondo la cointestazione suespressa, e di quelli che in esso entreranno eventualmente in avvenire, come pure delle somme che potessero essere accreditate a loro favore (ad. es. per incasso cedole, estrazione titoli, ecc.), il sottoscrittore prende atto che: - per facoltà di firma disgiunta, fatti salvi gli eventuali limiti di cui all'art. 4, ciascuno avrà individualmente la libera disponibilità con effetto liberatorio per la Banca anche nei confronti degli altri cointestatari, ai sensi delle "norme per i depositi di strumenti finanziari a custodia ed amministrazione"; - per facoltà di firma congiunta non potranno disporre né parzialmente né totalmente dei titoli, valori o somme, se non con il consenso scritto o contro ricevuta o mediante assegno con firma collettiva di tutti i cointestatari. Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che: - ai sensi dell'art. 83-duodecies del d.lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato (TUF), ove previsto dallo statuto, e dell'art. 26-bis del Provvedimento Congiunto di Banca d'Italia e Consob del 22 febbraio 2008, denominato "Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" le società italiane con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente (escluse le società cooperative) e gli emittenti di obbligazioni immesse nella gestione accentrata, possono chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, alla Banca, direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati i suddetti strumenti finanziari, i dati identificativi degli azionisti e/o degli obbligazionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di strumenti finanziari registrati sui conti ad essi intestati; - ai sensi dell'art. 136, comma 7, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (Regolamento Emittenti) i soggetti abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrate azioni di società quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea (escluse le società cooperative e gli organismi di investimento collettivo) sono tenuti a comunicare a chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe di voto e ne faccia richiesta i dati identificativi dei soggetti cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati; - i soggetti abilitati di cui ai due punti che precedono sono tenuti a fornire ai rispettivi richiedenti i dati richiesti, ferma restando la facoltà dell'azionista e/o del soggetto cui spetta il diritto di voto di comunicare in ogni tempo ai medesimi il proprio eventuale diniego rispetto a siffatta comunicazione. NORME CHE REGOLANO IL DEPOSITO DI TITOLI A CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE E DI VALORI A CUSTODIA ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 1.1 La Banca svolge il servizio di deposito a custodia e in amministrazione di titoli e strumenti finanziari (di seguito, anche semplicemente titoli) nonché a custodia di valori alle condizioni indicate appresso e nel Documento di Sintesi, che costituisce parte integrante di questo contratto. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi conti (di seguito indifferentemente, depositi). 1.2 II deposito di titoli si intende costituito per la custodia e l'amministrazione e per la semplice custodia per i valori e per quei titoli che siano espressamente consegnati alla Banca con il solo incarico di custodirli 1 . ART. 2 - TITOLI, STRUMENTI FINANZIARI E VALORI OGGETTO DEL DEPOSITO 2.1 Oggetto del deposito possono essere sia titoli o strumenti finanziari cartacei sia strumenti finanziari dematerializzati ai sensi del titolo V del d.lgs. n. 213/1998 e relativa normativa di attuazione sia altri valori. Nel caso di deposito di valori e di titoli cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli. 2.2 Quando oggetto del deposito sono strumenti finanziari dematerializzati, la registrazione contabile dello strumento finanziario a nome del Cliente presso la Banca depositaria prende luogo della consegna dello strumento medesimo ed il trasferimento, ritiro o vincolo relativo agli stessi potranno trovare attuazione solo attraverso iscrizioni contabili secondo le modalità e per gli effetti di cui alla normativa soprarichiamata, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati in forma cartacea. ART. 3 - SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE 3.1 La Banca custodisce i titoli cartacei e mantiene la registrazione contabile degli strumenti finanziari dematerializzati, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente ed il rinnovo del foglio cedole e in generale provvede alla normale tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi. 3.2 La Banca non invia ai clienti gli avvisi di convocazione di assemblea della società i cui titoli azionari sono immessi in deposito, se non ha avuto espressa richiesta, inoltrata in forma scritta e in tempo utile. 3.3 Nel caso di esercizio del diritto di opzione, conversione dei titoli o versamento dei decimi, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede all'esecuzione dell'operazione previo versamento dei fondi occorrenti e a seguito di ordine impartito dal Cliente medesimo. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la vendita dei diritti d'opzione per conto del Cliente. 3.4 Per i titoli non quotati nelle Borse italiane, il Cliente è tenuto a dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni in mancanza delle quali essa non può essere tenuta a compiere alcuna relativa operazione. 3.5 In mancanza di istruzioni contrarie, da conferire alla Banca entro 5 giorni lavorativi dalla data di negoziazione "ex cedola" o "ex dividendo", la Banca medesima è autorizzata a curare l'incasso degli interessi o dei dividendi. ART. 4 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE E POTERI DI RAPPRESENTANZA 4.1 II Cliente è tenuto a depositare la propria firma e quella delle persone autorizzate a rappresentarlo nei confronti della Banca, precisando per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate. 4.2 Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, devono essere comunicate alla Filiale della Banca presso la quale è acceso il rapporto con lettera raccomandata o con lettera semplice consegnata personalmente e non saranno opponibili alla Banca finché non sia trascorso, dalla data di ricevimento della comunicazione, il tempo ragionevolmente necessario per provvedere che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi; ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblica ragione. 4.3 Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando questa non ne abbia avuto notizia legalmente certa. 4.4 Quando il deposito è intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. 4.5 La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce nonché alle altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza si rimanda al secondo e al terzo comma del presente articolo. II cointestatario che ha disposto la revoca è tenuto ad informarne gli altri cointestatari. 4.6 L'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni. ART. 5 - COSTITUZIONE DI VINCOLI I depositi di titoli e valori nonché i singoli titoli e/o valori potranno essere sottoposti a vincoli secondo richiesta del Cliente, con benestare della Banca 2 . ART. 6 - OBBLIGAZIONI DEL CLIENTE 6.1 II Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia e/o amministrazione, le commissioni e le spese indicate nel presente contratto nonché le eventuali imposte e tasse. Sono interamente a carico del Cliente le spese di qualunque genere, che la Banca dovesse sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri operati sui titoli, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento. 6.2 Gli importi accreditati al Cliente in relazione ai titoli subdepositati ai sensi dei successivi artt. 15 e 16, in quanto subordinati all'effettivo pagamento dei fondi necessari da parte dell'emittente, possono essere successivamente addebitati da parte della Banca qualora siano oggetto di analoga operazione, nei confronti della Banca medesima, da parte degli enti subdepositari di cui ai sopracitati articoli. 6.3 La Banca è autorizzata a provvedere, senza alcun avviso, anche mediante addebito in conto, alla regolazione di quanto ad essa dovuto a norma dei commi precedenti. ART. 7 - VENDITA DEI TITOLI IN CASO DI INADEMPIMENTO DEL CLIENTE 7.1 Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle sue obbligazioni di cui all'articolo precedente, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata a pagare entro il termine di ... giorni decorrente dal ricevimento della lettera. Se il Cliente rimane in mora, la Banca può valersi dei diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 2761, commi 3 e 4, e 2756, commi 2 e 3 c.c., realizzando direttamente, o a mezzo di intermediario abilitato, un quantitativo dei titoli e/o valori depositati congruamente correlato al credito vantato dalla Banca stessa. 7.2 Prima del realizzo dei titoli e/o valori, la Banca avverte con lettera raccomandata il Cliente del suo proposito, accordandogli un ulteriore termine di ... giorni. 7.3 La Banca si soddisfa sul ricavo netto della vendita e tiene il residuo a disposizione dei Cliente. 7.3 Se la Banca non ha fatto vendere che parte dei titoli, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni. ART. 8 - MODALITÀ PER IL RITIRO DEI TITOLI CARTACEI E/O DEI VALORI OGGETTO DI DEPOSITO 8.1 Per il parziale o totale ritiro dei titoli cartacei e/o dei valori il Cliente deve far pervenire avviso alla Banca almeno cinque giorni prima. 8.2 In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. In caso di parziale o totale ritiro dei suddetti titoli subdepositati a norma dei successivi artt. 15 e 16, la Banca provvederà alla loro restituzione al Cliente nel tempo ragionevolmente occorrente, tenuto conto anche della necessità di ricevere i titoli stessi dai subdepositari. 8.3 Ogni reclamo a carico della Banca dovrà essere fatto prima del ritiro, sotto pena di decadenza, declinando la Banca qualsiasi responsabilità per ogni emergenza successiva. ART. 9 - RESTITUZIONE DEL DEPOSITO 9.1 La restituzione del deposito viene fatta al Cliente o ai suoi delegati, o legali rappresentanti, previa dichiarazione di scarico. 9.2 In caso di morte del Cliente i di lui eredi si considerano immessi in luogo e stato del de cuius e il deposito continua sino a quando gli eredi non ne chiedano la restituzione, adempiendo alle formalità di legge. 9.3 Le istruzioni per l'amministrazione del deposito si considerano come non date se non sono impartite in modo identico o congiuntamente da tutti gli eredi. La restituzione del deposito è fatta a tutti gli eredi, senza ingerenza della Banca per quanto concerne le quote spettanti a ciascuno. Se però i titoli depositati sono attribuiti specificamente ad alcuno o alcuni eredi, e ciò sia legalmente comprovato, la Banca si attiene sia per l'amministrazione sia per la restituzione alle disposizioni del solo erede o dei soli eredi aventi diritto sul deposito. ART. 10 - RECESSO 10.1 Il presente contratto è a tempo indeterminato. Il Cliente può in ogni momento recedere dal contratto, senza che gli sia addebitata alcuna penalità, dandone comunicazione alla Banca a mezzo raccomandata a.r. o lettera semplice consegnata alla Filiale della Banca presso cui è in essere il rapporto. Il recesso è immediatamente efficace dal momento in cui la Banca ne riceve comunicazione. 10.2 Saranno a carico del Cliente le spese sostenute dalla Banca in relazione ad eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal Cliente in occasione del recesso, ai sensi dell'art. 120-bis del d.lgs. n. 385/1993 e relativa normativa di attuazione. 10.3 La Banca può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al Cliente mediante raccomandata A.R. con un preavviso di ... giorni. 10.4 In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il deposito entro i tempi massimi indicati nell'apposito allegato (espressi in giorni lavorativi). Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente avrà consegnato alla Banca la documentazione richiesta, adempiuto a tutte le richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto e si saranno concluse le eventuali operazioni in corso. I tempi di chiusura scadono con la restituzione degli strumenti finanziari al Cliente. 10.5 Qualora gli strumenti finanziari siano subdepositati e/o dematerializzati l'obbligo di restituzione si intenderà assolto anche impartendo ai subdepositari e/o agli organismi di gestione centralizzata l'ordine di trasferirli a favore del Cliente presso il soggetto da questi indicato. 10.6 L'invio al Cliente degli strumenti finanziari non dematerializzati dovrà essere da questi richiesto per iscritto e sarà comunque effettuato a sue spese e a suo rischio. 10.7 In ogni caso resta salva la possibilità per il Cliente di dettare, all'atto dello scioglimento del rapporto, istruzioni diverse relativamente alla restituzione degli strumenti finanziari. ART. 11 - COMUNICAZIONI PERIODICHE 11.1 L'invio delle comunicazioni periodiche previste dalla normativa (rendiconto e Documenti di Sintesi), di lettere o eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sarà fatto al Cliente con pieno effetto all'indirizzo indicato all'atto dell'apertura del deposito, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto, ovvero a quelli altrimenti conosciuti dalla stessa Banca. 11.2 La Banca invia le comunicazioni periodiche, con la periodicità e ai costi indicati nel Documento di Sintesi allegato, di norma entro la fine del mese successivo al termine del periodo al quale si riferiscono. In mancanza di opposizione scritta, le comunicazioni si intendono approvate trascorsi ... giorni dal ricevimento. Il Cliente è tenuto ad informare tempestivamente per iscritto la Banca se non riceve le citate comunicazioni entro la scadenza sopra indicata. 11.3 Il Cliente riceve le comunicazioni periodiche obbligatorie per legge e quelle non obbligatorie che abbia richiesto, optando tra la forma cartacea e quella elettronica. Il Cliente, per attivare la forma elettronica, deve fare richiesta alla Banca del relativo servizio. Il Cliente può cambiare la modalità di comunicazione utilizzata in ogni momento del rapporto, salvo che la modifica sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio. 11.4 In ogni caso, qualora il Cliente sia obbligato per legge a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, la Banca può inviare le comunicazioni solo in forma elettronica tramite tali strumenti. 11.5 Qualora il valore nominale degli strumenti finanziari nel deposito non sia superiore a € ... ed il deposito stesso non abbia registrato movimentazioni nel corso dell'ultimo anno - ovvero, pur in presenza di movimentazioni e sempre nell'ambito del predetto limite, le relative informazioni siano già contenute nelle comunicazioni riguardanti il conto corrente - la Banca si riserva la facoltà di non inviare le comunicazioni periodiche di cui al comma precedente. 11.6 Se le condizioni economiche in vigore non sono variate rispetto all'ultimo Documento di Sintesi inviato, la Banca potrà, a sua discrezione, omettere l'invio o la consegna del Documento di Sintesi a condizione alternativamente che: - in qualsiasi momento il Cliente possa ottenere gratuitamente e tempestivamente dalla Banca copia del Documento di Sintesi con le condizioni economiche in vigore, oppure - il Cliente che abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche possa accedere al Documento di Sintesi aggiornato, in qualsiasi momento, tramite le modalità di comunicazione concordate o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. 11.7 Le spese per l'invio delle comunicazioni sopra indicate non possono essere in ogni caso superiori alle spese che la Banca ha effettivamente sostenuto per l'invio secondo la modalità prescelta, salvo i casi di esenzione previsti per legge. Il Cliente può chiedere la sospensione dell'invio delle comunicazioni non obbligatorie in qualsiasi momento del rapporto. ART. 12 - INVIO DI CORRISPONDENZA 12.1 L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni e notifiche della Banca sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo da lui indicato nel presente contratto, oppure fatto conoscere successivamente per iscritto. 12.2 Quando il deposito è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e le notifiche, in mancanza di accordi speciali, possono essere fatte dalla Banca ad uno solo dei cointestatari con pieno effetto anche nei confronti degli altri. 12.3 Le comunicazioni e le notifiche alla Banca devono essere fatte per iscritto alla Filiale della Banca presso la quale è stato costituito il rapporto. ART. 13 - COINTESTAZIONE DEL DEPOSITO 13.1 Quando il deposito è intestato a più persone con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, fermi restando gli eventuali limiti alle facoltà loro accordate, ciascuna di esse singolarmente può disporre del deposito, anche per operazioni concernenti titoli nominativi intestati agli altri cointestatari e/o diritti patrimoniali connessi, con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. 13.2 Gli obblighi dei cointestatari sono assunti in via solidale. 13.3 La Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari per disporre sul deposito quando da uno di essi le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non sia trascorso il tempo ragionevolmente necessario per provvedere che non potrà essere superiore a tre giorni lavorativi. 13.4 Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità d'agire di uno dei cointestatari del deposito di cui al primo comma del presente articolo, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del deposito. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme ed il legale rappresentante dell'incapace. 13.5 Nei casi di cui sopra la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata notificata opposizione anche solo con lettera raccomandata. ART. 14 - TRASFERIMENTO DEL DEPOSITO DI TITOLI CARTACEI E/O VALORI La Banca ha facoltà di custodire il deposito dei titoli cartacei e dei valori ove essa ritenga più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente. ART. 15 - SUBDEPOSITO DEI TITOLI 15.1 La Banca è autorizzata a subdepositare i titoli presso una delle società di gestione accentrata ai sensi dell'art. 80 e ss. d.lgs. n. 58/1998 e normativa di attuazione. 15.2 In relazione ai suddetti titoli subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti ai medesimi titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati, tramite la Banca depositaria-aderente e secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento dei servizi della società di gestione accentrata. 15.3 La Banca è altresì autorizzata a subdepositare i titoli presso altri organismi di deposito centralizzato o altri depositari abilitati o presso gli emittenti che, a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. 15.4 Qualora i titoli di cui al comma precedente presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile, ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli, la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti subdepositari, ed il Cliente accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità. 15.5 Resta comunque inteso che, anche relativamente ai titoli subdepositati ai sensi di questo articolo, la Banca rimane responsabile nei confronti del Cliente a norma del presente contratto. ART. 16 - SUBDEPOSITO DI TITOLI EMESSI O CIRCOLANTI ALL'ESTERO Per i titoli emessi o circolanti all'estero la Banca è autorizzata a farsi sostituire - nell'esecuzione delle operazioni di cui all'art. 3 - da società estere subdepositarie a tal fine abilitate, depositando conseguentemente i titoli presso le stesse. II servizio si svolge secondo le modalità indicate nelle norme contenute nel regolamento di dette società estere subdepositarie. ART. 17 - MODIFICHE UNILATERALI DEL CONTRATTO 17.1 In qualunque momento la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 del d.lgs. n. 385/1993 e successive modifiche e integrazioni, qualora sussista un giustificato motivo. Le relative comunicazioni saranno validamente fatte dalla Banca in forma scritta, trasmessa mediante lettera semplice, o su altro supporto durevole trasmesso mediante una qualsiasi idonea tecnica di comunicazione a distanza accettata dal Cliente, con preavviso minimo di due mesi, ed entreranno in vigore con la decorrenza ivi indicata. 17.2 Nel caso di modifica unilaterale delle condizioni di contratto ai sensi del comma che precede, il Cliente ha diritto di recedere dal medesimo contratto entro la data di decorrenza della modifica proposta senza spese e con l'applicazione, in sede di liquidazione del rapporto, delle condizioni precedentemente praticate. Qualora non sia stato comunicato alla Banca il recesso entro il termine predetto, le modifiche si intenderanno approvate, con la decorrenza indicata nella citata comunicazione. 17.3 Nel caso in cui il tasso o le altre condizioni siano determinate con riferimento a specifici parametri oggettivi prescelti dalle parti (es. Euribor), non costituiscono modifica delle condizioni economiche le variazioni conseguenti alle diverse valorizzazioni di tali parametri; queste ultime sono, pertanto, automaticamente applicate e sono indicate nell'ambito delle ordinarie comunicazioni periodiche previste dalla normativa tempo per tempo vigente. ART. 18 - RECLAMI 18.1 Il Cliente può presentare reclami alla Banca con lettera semplice, da consegnarsi personalmente presso questa Filiale; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare all'ufficio reclami sito in ... ; con posta elettronica, all'indirizzo email ... ; con posta elettronica certificata all'indirizzo email ... . La Banca deve rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo. 18.2 Il Cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non abbia avuto esito nel termine di ... giorni dalla sua ricezione da parte della Banca può presentare ricorso all'Arbitro Bancario e Finanziario, di cui al successivo art. 19, lettera b). ART. 19 - LEGGE REGOLATRICE DEL CONTRATTO, FORO COMPETENTE E RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE 19.1 Il presente contratto, stipulato ed eseguito in lingua italiana, è regolato dalla legge italiana. 19.2 Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro stabilito per legge ... .
Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di ... ove si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto. Nel caso in cui l'Utente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell'Utente stesso.
19.3 In relazione all'obbligo di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità nei casi previsti dalla legge per l'esercizio di azioni individuali davanti all'Autorità Giudiziaria (art. 5 d.lgs. n. 28/2010), la Banca e il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto: a) su iniziativa del Cliente o della Banca, all'Organismo di mediazione presso il Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia), in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di mediazione costituito presso il Conciliatore BancarioFinanziario b) non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla Banca. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 206/2005 la mediazione dovrà avere luogo presso la sede più vicina alla residenza o al domicilio del Cliente stesso. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it e presso tutte le Filiali della Banca. Solo qualora nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia non fosse presente un ufficio di mediazione del Conciliatore BancarioFinanziario, la Banca e il Cliente potranno adire un altro mediatore iscritto nel registro degli organismi di mediazione, purché specializzato in materia bancaria e territorialmente competente. La Banca e il Cliente restano comunque liberi, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di accettare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia; su iniziativa solo del Cliente, all'Arbitro Bancario Finanziario (in breve, ABF) - istituito ai sensi dell'art. 128-bis TUB - dopo aver presentato reclamo alla Banca. L'ABF è un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela per il mero accertamento di diritti, obblighi e facoltà (indipendentemente dal valore del rapporto) ovvero per la richiesta della corresponsione di una somma di denaro di importo non superiore a 100.000 €. Tale sistema, al quale la Banca è tenuta ad aderire, è regolato dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. Per qualsiasi ulteriore informazione sulla procedura, il Cliente può chiedere alla Banca, alle filiali della Banca d'Italia o visitare il sito web dell'Arbitro Bancario Finanziario (www.arbitrobancariofinanziario.it). ART. 20 - RICHIESTA COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE INERENTE A SINGOLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NEGLI ULTIMI DIECI ANNI Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni possono ottenere a proprie spese copia di documenti inerenti singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tali spese saranno indicate al Cliente al momento della richiesta e saranno commisurate alla complessità della ricerca della documentazione, fermo restando che non saranno in ogni caso superiori ai costi che la Banca ha sostenuto per la relativa produzione, nei limiti di quanto indicato nei fogli informativi. ART. 21 - OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO Il Cliente, ai sensi della normativa antiriciclaggio applicabile al rapporto instaurato con il presente contratto, è obbligato a fornire, sotto la sua responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire alla Banca di adempiere agli obblighi di adeguata verifica del Cliente medesimo, dell'eventuale esecutore e dell'eventuale titolare effettivo. In caso di inadempimento del Cliente al predetto obbligo, con conseguente impossibilità per la Banca di rispettare tali obblighi di adeguata verifica, saranno applicate le disposizioni previste dalla succitata normativa e dalle relative disposizioni di attuazione, con conseguente risoluzione del presente contratto. Luogo e data ... La Banca Il Cliente ... ... Il cliente dichiara di approvare specificamente, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 c.c., ovvero delle disposizioni in materia di trasparenza bancaria, le seguenti condizioni generali di contratto: Art. 3 (svolgimento del servizio di custodia e amministrazione); Art. 4 (revoche, modifiche e rinunce della facoltà di rappresentanza); Art. 7 (vendita dei titoli in caso di inadempimento del Cliente); Art. 8 (decadenza ai fini del reclamo); Art. 10 (recesso); Art. 11 (approvazione tacita dell'estratto titoli - Mancato invio Documento di Sintesi); Art. 13 comma 3 (Opposizione alla facoltà di disporre separatamente); Artt. 15 e 16 (subdeposito dei titoli); Art. 17 (modifica delle norme e delle condizioni anche in senso sfavorevole al Cliente); Art. 19 comma 2 (Foro competente). Luogo e data ... Il Cliente ... [1] 1. Si ricordi che ai sensi dell'art. 1838, comma 4 c.c., le parti non possono validamente convenire l'esonero della Banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza, perché la legge colpisce con la nullità tale patto. [2] 2. Sui depositi di titoli e valori, nonché sui titoli e/o valori potranno essere costituiti vingoli reali di garanzia, ed in particolare il pegno e la garanzia finanziaria di cui al d.lgs. n. 170/2004. CommentoNozione, causa e disciplina. Il contratto di deposito di titoli in amministrazione è disciplinato dall'art. 1838 c.c. che, però, non ne fornisce esplicitamente una definizione. Tuttavia il tenore letterale del primo comma dell'art. 1838 c.c. consente di individuare la struttura e le obbligazioni che da questo contratto scaturiscono: può quindi dirsi che il deposito di titoli in amministrazione è quel contratto con cui la banca, dietro versamento di un corrispettivo, il compenso (nella misura stabilita dalla convenzione o dagli usi), ed il rimborso delle spese necessarie sostenute, si obbliga a custodire i titoli ad essa consegnati, ad esigerne gli interessi o i dividendi e, in generale, a provvedere alla tutela dei diritti inerenti ai titoli stessi, per poi accreditare le somme eventualmente riscosse al depositante. Possono costituire oggetto del contratto i titoli di massa o in serie, quelli nominativi, al portatore o all'ordine. La nozione del deposito in esame consente di qualificarlo quale contratto tipico, bilaterale, reale, ad effetti obbligatori, oneroso, a prestazioni corrispettive e di durata. Il legislatore del 1942 ha regolato il contratto di deposito di titoli in amministrazione nella Sezione I° del Capo XVII del libro IV° del codice civile, dedicata ai “depositi bancari”. La collocazione topografica della disciplina di tale fattispecie negoziale dimostra, dunque, come non soltanto si tratti di un contratto “bancario”, in cui cioè deve sempre essere presente un istituto di credito nella posizione di depositante, ma anche come essa costituisca un tipo contrattuale autonomo rispetto a quello del deposito bancario, le cui regole sono sancite dagli artt. 1834-1836 c.c. L'autonomia del contratto di deposito di titoli in amministrazione rispetto a quello del deposito bancario, infatti, si rinviene su quattro piani. Il primo riguarda la natura giuridica dell'attività posta in essere dalla banca, che nel caso del deposito bancario in senso stretto integra una – se non la principale – operazione c.d. “passiva”, con cui la banca cioè provvede a raccogliere il risparmio, laddove il deposito titoli in amministrazione è un servizio connesso e strumentale alle altre operazioni tipicamente svolte alla banca di cui all'art. 10 TUB (analogamente al servizio delle cassette di sicurezza, da cui si differenzia perché implica anche un'attività di amministrazione della banca). Il secondo elemento differenziale tra i due contratti si rinviene nella differente disciplina apprestata dal legislatore, con il contratto di deposito bancario regolato dagli artt. 1834-1836 c.c. e quello di deposito titoli in amministrazione disciplinato dall'art. 1838 c.c. Il terzo profilo di diversità tra le due fattispecie negoziali in esame risiede nel fatto che mentre il deposito bancario è un contratto “unilaterale” e, dunque, gratuito, in quanto la banca assume l'obbligo di custodia delle somme ad essa consegnate senza alcun corrispondente obbligo in capo al depositante, mentre il deposito di titoli in amministrazione ha natura onerosa, poiché il cliente è tenuto in forza dell'art. 1838, comma 3 c.c., a compensare la banca nella misura pattuita o secondo gli usi ed a rimborsarla delle spese necessarie da essa fatte. Infine vi è poi quella che costituisce la principale differenza tra i due contratti di deposito, ovvero quello funzionale. Il contratto di deposito bancario, infatti, svolge essenzialmente una funzione di custodia (e, in secondo piano, creditizia), mentre la causa tipica del deposito di titoli in amministrazione si presenta più ampia e composita. Nel contratto di deposito titoli in amministrazione, infatti, al profilo funzionale proprio di tutti i contratti di deposito, ovvero quello di custodia dei titoli consegnati alla banca, si affianca una funzione di tipo amministrativo e gestorio, poiché con questo contratto l'istituto di credito non si obbliga soltanto a custodire i titoli ricevuti (in deposito regolare, non potendo disporne), ma assume altresì dal cliente l'incarico di provvedere all'esercizio di tutti i diritti inerenti ai titoli stessi. Può quindi dirsi che la causa tipica del contratto di deposito di titoli in amministrazione è caratterizzata dalla compresenza di due anime: quella del contratto di deposito e quella del mandato: di talché con questo contratto la banca assume nei confronti del cliente la doppia qualifica di depositaria e di mandataria per l'amministrazione dei titoli ricevuti in deposito. Tanto si desume dalle tipologie di attività che ex lege la banca depositaria è tenuta a compiere, come ad esempio la riscossione “per conto” del cliente (mandante) e dal disposto del quarto comma dell'art. 1838 c.c., dalla cui lettura a contrario si evince che l'Istituto di credito è tenuta ad osservare l'ordinaria diligenza propria del mandatario ai sensi dell'art. 1710 c.c. Elemento caratterizzante il deposito di titoli in amministrazione è dunque l'obbligo della banca di provvedere, oltre alla custodia dei titoli ed alla esazione e riscossione di interessi o dividendi su di essi maturati, alla loro gestione. In ordine all'attività di gestione la disciplina contenuta nell'art. 1838 c.c. consente di distinguere tra atti gestori che possono essere compiuti dalla banca in modo autonomo (comma 1) ed atti che richiedono la necessaria cooperazione del cliente-depositante (comma 2). Negli atti di gestione per cui la banca può agire senza consultare previamente il cliente vi sono quelli che non implicano scelte o valutazioni di carattere discrezionale rimesse al depositante oppure l'esborso di somme di denaro, quali ad esempio l'esazione degli interessi o dei dividendi maturati sui titoli in custodia, la verifica dei conteggi per l'attribuzione di premi o per il rimborso del capitale e la riscossione per conto del depositante di eventuali crediti maturati a suo favore. Tra gli atti di gestione che impongono il necessario coinvolgimento del cliente si annoverano invece quelli di versamento di decimi e l'esercizio del diritto di opzione; per queste attività il secondo comma dell'art. 1838 c.c. impone alla banca di chiedere al depositante le istruzioni in tempo utile, nonché di darvi esecuzione, sempre che abbia ricevuto i fondi a ciò necessari, non essendo di contro l'Istituto di credito depositario vincolato ad eseguire istruzioni impartite dal cliente che comportino esborsi delle proprie risorse. Questa disposizione costituisce una specifica applicazione dell'art. 1719 c.c. sul mandato, che impone al mandante di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto a proprio nome. In via suppletiva la legge prevede che, in caso di mancanza di istruzioni, i diritti di opzione devono essere venduti per conto del depositante a mezzo di un agenre di cambio. Il quarto comma dell'art. 1838 c.c. sancisce la nullità del patto con cui si esonera la banca dall'osservare, nell'amministrazione dei titoli, l'ordinaria diligenza. Questa norma è ispirata alla ratio di evitare possibili abusi da parte di un soggetto contrattualmente ed economicamente forte quale la banca, nei confronti dei clienti: infatti gli istituti di credito ben potrebbero prevedere nelle pattuizioni negoziali con cui regolamentano i rapporti con i depositanti, l'esonero dall'obbligo di osservare l'ordinaria diligenza nell'espletamento dell'attività gestoria di amministrazione dei titoli, in tal modo vanificando la funzione stessa del contratto in oggetto, poiché la banca finirebbe per essere esentata da qualsiasi forma di responsabilità contrattuale. Profili fiscali. Sotto un primo aspetto anche per quanto attiene ai depositi dei titoli in amministrazione, gli stessi possono assumere valenza per l'accertamento dei maggiori redditi da parte dell'Agenzia delle Entrate, trattandosi di valori del contribuente rispetto ai quali l'istituto di credito ha un obbligo di comunicazione in quanto rientranti tra i dati rilevanti della cd. anagrafe tributaria. Per altro verso, occorre tener presente che gli interessi maturati sulle somme oggetto di investimento finanziario costituiscono, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 917/1986, redditi di capitale e sono tassati al lordo (con conseguente indeducibilità delle relative spese), secondo il principio di cassa. La tassazione, tuttavia, prevede sia per la tutela costituzionale del risparmio che per la concorrenza tra gli Stati rispeto ai capitali investiti, diversi regimi sostitutivi che sono di favore per il contribuente sotto diversi aspetti e, in particolare, perché di regola l'imposta è sostitutiva, di carattere proporzionale. In particolare l'aliquota è del 26% ed è ridotta ulteriormente al 12,50% in alcune ipotesi, ad esempio, agli interessi dei titoli di Stato e di altre obbligazioni pubbliche. Frequente è peraltro la scelta del regime del “risparmio amministrato” nell'ipotesi di cui alla formula in esame nella quale il soggetto abbia in deposito presso una banca o altro intermediario titoli, quote etc. In questa ipotesi il risparmiatore è libero da ogni onere fiscale, assumendo l'intermediario la veste di sostituto di imposta. Per altro verso, i cd. capital gain, ossia le plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni o di altre partecipazioni sociali, o con la cessione di titoli obbligazioni o di altre attività finanziarie, rientrano nella categoaria dei redditi diversi. Le plusvalenze derivanti da partecipazioni cd. qualificate scontano un'imposizione nella misura del 49,72% del loro ammontare, mentre le altre soggiaciono ad un'imposta sostitutiva del 26%. |