Contratto-quadro per la prestazione di operazioni finanziarie

Caputo Mattia

Inquadramento

Il contratto quadro per la prestazione delle operazioni finanziarie costituisce una fattispecie negoziale di fondamentale importanza nell'ambito dell'intermediazione finanziaria. In questo peculiare settore, infatti, il legislatore ha predisposto una disciplina ad hoc con il d.lgs. n. 58/1998 (“Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”), al fine di assicurare la trasparenza nello svolgimento delle operazioni finanziarie e colmare così il deficit informativo che normalmente caratterizza gli investitori e tutelarli dall'effettuare scelte avventate o non consone alle loro caratteristiche, inclinazioni e disponibilità economiche. Di seguito si esaminerà il problema della validità del contratto quadro per la prestazione delle operazioni finanziarie c.d. “monofirma”, che sia stato cioè sottoscritto soltanto dal cliente, soffermandosi sulla soluzione data al problema dalle Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 898/2018.

Formula

CONTRATTO QUADRO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO E LA CUSTODIA ED AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI NEL DEPOSITO TITOLI

Il/la/ Sig./Sig.ra la società ...., nato/a/ iscritta nel R.I. a .... il .... C.F./P.IVA .... e residente/con sede legale in .... alla .... (di seguito “Cliente”)

E

la Banca .... (di seguito “Banca”), con sede legale in .... alla ...., capitale sociale deliberato ..... Iscrizione nel Registro delle Imprese di .... n. .... ed iscritta al n. ro .... R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di ...., P.IVA ...., iscritta all'Albo delle Banche di cui al d.lgs. 385/93 al n. ro ...., Codice ABI ...., a

convengono e stipulano quanto segue:

CONDIZIONI SPECIFICHE

Ai cointestatari è attribuita la facoltà di ordinare ogni servizio e attività di investimento e a disporre del deposito disgiuntamente

I cointestatari possono compiere le operazioni tenendo conto del profilo meno rischioso rilevato dalla Banca.

Il Cliente prende atto:

- di essere stato classificato come “Cliente al dettaglio” e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni:

- sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento;

- concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito “prodotti di investimento”) e, delle somme di denaro depositati presso la Banca;

- sui prodotti di investimento; – sui costi e sugli oneri (allegato 1);

- sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi;

- sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini;

- e una copia del contratto.

- che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Cliente prende atto: - di essere stato classificato come “Cliente professionale” 1 e dichiara di aver ricevuto in forma dell'informativa precontrattuale, in tempo utile e prima di essere vincolato al contratto, informazioni sui termini del contratto e i documenti contenenti informazioni: - sulla Banca e sui relativi servizi e sulle attività di investimento; - concernenti la salvaguardia degli strumenti e prodotti finanziari (di seguito “prodotti di investimento”) e, delle somme di denaro depositati presso la Banca; - sui prodotti di investimento; - sui costi e sugli oneri (allegato 1); - sulla politica seguita dalla Banca in materia di conflitti di interesse e incentivi; - sulla trasmissione ed esecuzione degli ordini; - e una copia del contratto. - che la Banca si è impegnata a comunicargli con le modalità convenute ogni modifica rilevante alle informazioni precontrattuali che dovesse verificarsi prima dell'inizio delle prestazioni.

Il Cliente dichiara:

- di aver ricevuto le informazioni appropriate per poter ragionevolmente comprendere la natura dei servizi e/o attività di investimento, dei servizi accessori, dei tipi specifici di prodotti di investimento e i rischi connessi, sicché di essere stato messo in grado di assumere decisioni consapevoli in materia di investimenti;

- di essere stato informato che per l'eventuale possesso/sottoscrizione di azioni le società con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi dell'Unione Europea nonché i soggetti promotori di una sollecitazione di deleghe di voto in vista di assemblee degli azionisti hanno la facoltà di richiedere ed ottenere, salvo espresso divieto, dalla Banca i dati identificativi dei titolari di azioni di società quotate;

- di essere stato informato, che la Banca nella prestazione dei servizi e attività di investimento e dei servizi accessori gli chiede delle informazioni ai sensi della product governance ed al fine della assegnazione ad uno dei mercati di riferimento (“target market”) definiti dalla Banca;

- di essere stato informato che la Banca controlla annualmente il profilo di rischio del Cliente e che essa ha il diritto di non

Il Cliente presta consenso:

- affinché gli ordini impartiti possano essere eseguiti dalla Banca, in quanto ammesso, anche al di fuori di un Mercato

Regolamentato (RM), di un Sistema Multilaterale di Negoziazione (MTF) o di un Sistema Organizzato di Negoziazione (OTF);

Il Cliente autorizza la Banca,

- a subdepositare gli strumenti finanziari presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati, presso Global Custodians ovvero presso le società emittenti (vedasi elenco nell'informativa precontrattuale), autorizzandola altresì ad utilizzare i prodotti di investimento immessi in conti omnibus secondo le modalità specificate nel presente contratto;

Il Cliente accorda con la Banca i seguenti servizi e attività di investimento e servizi accessori:

1) Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari (Sezione II)

2) Fino a nuova comunicazione la Banca non offre il servizio di esecuzione degli ordini per conto dei clienti.

3) Collocamento di prodotti finanziari (sezione IV) senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente

4) Consulenza in materia di investimenti (Sezione V) Con riferimento alla consulenza in materia di investimenti la Banca effettua la valutazione di adeguatezza, come descritta nell'informativa precontrattuale.

La consulenza in materia di investimenti è prestata dalla Banca in connessione con altri servizi e attività di investimento relativi ai prodotti di investimento descritti nell'informativa precontrattuale. La Banca offre prodotti di investimento fuori dall'ambito della consulenza solo per prodotti mass market.

Forma oggetto della raccomandazione personalizzata un'operazione appartenente a una delle seguenti categorie: acquisto/sottoscrizione, detenzione, vendita/riscatto, scambio.

Le Parti convengono che la consulenza viene prestata esclusivamente in forma scritta nei locali della Banca.

Cliente e Banca convengono il seguente tempo di validità del profilo di rischio: .....

5) Operazioni di pronti contro termine (sezione VI)

6) Il Cliente conferisce alla Banca l'incarico di apertura di un deposito titoli a custodia e amministrazione di prodotti finanziari (Sezione VII) come servizio accessorio ai servizi e attività di investimento e autorizza la Banca ad utilizzare questo deposito titoli aperto con il numero .... e intestato a .... per la custodia e l'amministrazione dei prodotti finanziari che in esecuzione del presente contratto sono da gestire su un deposito titoli.

Conto corrente collegato

Il Cliente autorizza la Banca ad utilizzare il conto corrente n. .... intestato a .... per l'addebito di qualsiasi importo, spesa e commissione legata all'esecuzione del presente contratto (di seguito denominato anche conto corrente collegato). Le Parti convengono che gli importi degli ordini in divisa estera possono essere gestiti anche su un altro conto corrente, eventualmente gestito nella divisa dell'ordine, intestato al Cliente e indicato nell'ordine titoli stesso.

Forma di conferimento e revoca degli ordini

Le Parti convengono che gli ordini possono essere conferiti e revocati esclusivamente per iscritto allo sportello. Altre modalità di conferimento e revoca degli ordini devono essere pattuite espressamente per iscritto tramite accordo integrativo al presente contratto.

Forma delle comunicazioni

Le Parti convengono come modalità di inoltro delle comunicazioni della Banca al Cliente la forma cartacea, all'indirizzo: .... alle condizioni di cui all'art. 13, sezione I del presente contratto.

Il Cliente chiede che le comunicazioni periodiche relative a questo contratto per le quali le disposizioni normative non prevedono una periodicità specifica gli vengano inoltrati con periodicità annuale. L'invio del rendiconto avviene.

Imposta sostitutiva

Il Cliente dichiara ai sensi dell'art. 6 d.lgs. n. 461/97 di optare per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze di cui all'art. 67, comma 1, lettera da c-bis) a c-quinquies), d.P.R. n. 917/1986.

Il Cliente prende atto che gli incarichi da lui conferiti sono disciplinati:

- da quanto precede,

- dalle clausole di cui alla Sezione I,

- dalle clausole di cui alle sezioni relative ai servizi e alle attività di investimento ed ai servizi accessori convenute e di seguito riportate,

- dalle condizioni economiche riportate nell'allegato all'informativa precontrattuale

- e dall'informativa precontrattuale che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Se il presente contratto viene firmato con firma elettronica, il documento informatico forma l'originale. Pertanto può accadere che in caso di stampa dello stesso, non sia indicata alcuna data o non sia indicata la data inequivoca della stipula. Il contratto si intende concluso quando tutte le parti e tutti gli eventuali cointestatari hanno apposto le loro firme. Pertanto, il contratto acquista validità e efficacia al momento dell'avvenuta sottoscrizione della parte contrattuale ovvero del cointestatario che firma per ultima/o.

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

ART. 1 - DILIGENZA DELLA BANCA

1.1. Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi di investimento accessori la Banca è tenuta a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta. In particolare, la Banca deve:

- comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza per servire al meglio l'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati;

- acquisire le informazioni necessarie dal Cliente al fine di rilevare il suo profilo di rischio;

- informare il Cliente in forma adeguata e prima dell'esecuzione di un'operazione sui rischi del prodotto di investimento, sul rischio di concentrazione, su conflitti di interesse nonché su tutti gli altri eventuali rischi;

- disporre di risorse e procedure anche di controllo interno, idonee ad assicurare un corretto svolgimento dei servizi e delle attività di investimento;

- offrire solo prodotti di investimento che essa controlla in applicazione della product governance e dei quali essa sorveglia l'andamento;

- offrire prodotti che non sono prodotti mass market solo nell'ambito della consulenza in materia di investimenti.

1.2. La Banca rispetta le prescrizioni degli emittenti di cui offre i prodotti di investimento.

ART. 2 - PROFILO DI RISCHIO

2.1. Per la prestazione di servizi e attività di investimento la Banca chiede delle informazioni al Cliente al fine di accertare il profilo di rischio e verificare l'adeguatezza/l'appropriatezza della singola operazione. A seconda del servizio fruito dal Cliente e in osservanza della vigente normativa, la Banca valuta l'appropriatezza o l'adeguatezza del prodotto in conformità a quanto previsto dall'informativa precontrattuale, alla quale a tal fine si rinvia.

2.2. Per il caso che le informazioni ricevute dalla Banca non siano più attuali o valide, si conviene che la Banca ha la facoltà di non eseguire più alcuna operazione. In tal caso il Cliente verrà informato (vedasi anche Sezione I, art. 4, comma 2).

ART. 3 - CONFERIMENTO DEGLI ORDINI

3.1. Gli ordini e le revoche degli stessi sono conferiti con una delle modalità convenute contrattualmente.

3.2. Degli ordini impartiti telefonicamente fa piena prova la relativa registrazione su nastro magnetico o su altro supporto

equivalente della Banca.

3.3. La Banca trasmette tempestivamente ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione ovvero esecuzione gli ordini conferiti dal Cliente, qualora non provveda direttamente alla loro esecuzione.

ART. 4 - GESTIONE DEGLI ORDINI

4.1. La Banca applica misure che assicurino una trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini impartiti dal Cliente. A tal fine:

a) assicura che gli ordini eseguiti per conto del Cliente siano prontamente ed accuratamente registrati ed assegnati;

b) tratta gli ordini del Cliente che siano equivalenti a quelli di altri clienti della Banca in successione e con prontezza, a meno che le caratteristiche dell'ordine o le condizioni di mercato prevalenti lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente;

c) informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini per conto

dello stesso non appena viene a conoscenza di tali difficoltà.

4.2. Se sussiste un giustificato motivo è facoltà della Banca non eseguire un ordine impartito dal Cliente, a condizione che essa

gli da immediata comunicazione nella forma convenuta.

4.3. La Banca adotta tutte le misure necessarie per impedire che delle informazioni relative ad ordini in attesa di esecuzione

possa essere effettuato un uso scorretto.

ART. 5 - AGGREGAZIONE DEGLI ORDINI

Le parti convengono che la Banca ha il diritto di trattare l'ordine del Cliente in aggregazione con ordini di altri clienti o con operazioni per conto proprio a condizione che siano rispettate le prescrizioni normative.

ART. 6 - ESECUZIONE DEGLI ORDINI FUORI DA UN MERCATO REGOLAMENTATO

Ove l'ordine abbia ad oggetto prodotti finanziari non negoziati in mercati regolamentati, gli investimenti di cui sono oggetto possono comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili, nonché la possibile carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

ART. 7 - MERA ESECUZIONE (C.D. “EXECUTION ONLY”)

La Banca, nell'ambito del presente contratto, non offre il servizio di mera esecuzione.

ART. 8 - OPERAZIONI SU STRUMENTI DERIVATI

8.1. Per gli ordini aventi ad oggetto strumenti derivati, il Cliente è tenuto alla costituzione e ricostituzione della provvista o della garanzia ed al versamento dei margini di garanzia, secondo le modalità pattuite in un apposito documento al momento dell'acquisto di strumenti derivati, nonché all'adeguamento dei margini medesimi che fossero successivamente necessari. In caso di mancato versamento iniziale o integrativo, la Banca non dà corso all'operazione ovvero procede alla chiusura parziale o totale della stessa.

8.2. Con riguardo agli ordini di cui al comma precedente nonché a quelli aventi ad oggetto warrant, il valore di mercato di tali strumenti è soggetto a notevoli variazioni. L'investimento effettuato su detti strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedente l'esborso originario e comunque non preventivamente quantificabili.

ART. 9 - OPERAZIONI CON PASSIVITÀ POTENZIALI O EFFETTIVE

9.1. Per i servizi ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, nel caso di operatività che possa determinare passività potenziali superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari, nel presente contratto tra Banca e Cliente viene convenuta la soglia delle perdite, oltre la quale la Banca è tenuta a comunicare al Cliente l'entità della perditaeffettiva.

9.2. Tale comunicazione deve essere effettuata per iscritto al più tardi alla fine del giorno lavorativo in cui si è registrato il superamento della soglia o, qualora tale soglia venga superata in un giorno bancario non lavorativo, alla fine del giorno lavorativo bancario successivo.

ART. 10 - OBBLIGHI DI INFORMAZIONE DELLA BANCA

1. La Banca informa il Cliente se dopo l'acquisto/la sottoscrizione del prodotto/strumento le informazioni relative al “target market” dell'emittente dovessero modificarsi in modo tale da non essere più compatibili con il profilo di rischio.

a) Nella prestazione dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari, e collocamento, e, se convenuto, nell'esecuzione di ordini per conto dei clienti, la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione degli ordini;

b) Nel caso di un Cliente al dettaglio, la Banca invia al Cliente un avviso su supporto duraturo che confermi l'esecuzione dell'ordine quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se la Banca riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo bancario successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

10.2. Oltre a quanto stabilito al comma precedente la Banca fornisce al Cliente, su richiesta di quest'ultimo, informazioni circa lo stato dell'ordine impartito.

10.3. La disciplina relativa alle comunicazioni riguardanti il deposito è contenuta nella Sezione VII, art. 7, cui si rinvia.

ART. 11 - IDENTIFICAZIONE

All'atto della costituzione del singolo rapporto, il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta in conformità alla normativa vigente, che prevede l'acquisizione dei medesimi dati e delle medesime informazioni anche rispetto alle persone eventualmente autorizzate a rappresentare il Cliente nei confronti della Banca e al titolare effettivo.

ART. 12 - INVIO DI CORRISPONDENZA DEL CLIENTE ALLA BANCA

12,1. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente dirette alla Banca, esclusi gli ordini di cui alla Sezione I, articolo 3 sono inviate alla succursale presso la quale viene intrattenuto il rapporto.

12.2. Il Cliente cura che le comunicazioni redatte per iscritto, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo indelebile, chiaro e leggibile. Restano impregiudicate le disposizioni relative al conferimento degli ordini.

ART. 13 - COMUNICAZIONI, INVIO DELLA CORRISPONDENZA DELLA BANCA AL CLIENTE

13.1. L'invio al Cliente di tutte le comunicazioni (p.e. lettere, rendiconti, variazioni contrattuali), le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca relative al presente contratto avviene a tutti gli effetti all'ultimo indirizzo comunicato dal Cliente alla Banca per iscritto, secondo la modalità di invio convenuta.

13.2. Il Cliente ha il diritto di cambiare in qualsiasi momento anche successivamente alla stipula del presente contratto la forma di comunicazione salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio.

13.3. Anche se viene convenuta una forma di comunicazione elettronica, la Banca si riserva la facoltà di inviare le comunicazioni e le notifiche al Cliente in forma cartacea all'ultimo indirizzo comunicato, se ritenesse ciò utile o necessario per garantire l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del Cliente. Il Cliente accetta sin d'ora le spese a suo carico legate all'invio in forma cartacea.

13.4. Il Cliente si impegna a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali modifiche dell'indirizzo. Eventuali modifiche di indirizzo non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione a mezzo di lettera raccomandata o allo sportello. Quando il rapporto è intestato a più persone, tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad uno/a di esse con pieno effetto nei confronti di tutti/e gli/le altri/e.

13.5. Se le comunicazioni avvengono attraverso il servizio online banking è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, metterà a disposizione del Cliente tutte le comunicazioni relative al presente contratto attraverso tale servizio, e cioè su supporto durevole non modificabile. Le comunicazioni saranno messe a disposizione in forma cifrata e saranno accessibili utilizzando le credenziali d'accesso consegnate al Cliente. Rimane inoltre inteso, che:

- il Cliente provvederà a scaricare personalmente tali comunicazioni;

- i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della messa a disposizione della corrispettiva comunicazione attraverso il servizio;

- sarà cura del Cliente conservare in luogo sicuro le credenziali di autenticazione, visionare regolarmente, se vi siano comunicazioni da scaricare, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio;

- sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento, essendo le comunicazioni disponibili attraverso il servizio solo per un periodo limitato.

- ad avvenuto scarico delle comunicazioni il Cliente stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni scaricate/memorizzate.

13.6. Se le comunicazioni avvengono via internet all'indirizzo e-mail/PEC, è convenuto che la Banca, nell'ambito delle sue capacità tecniche, trasmetterà tutte le comunicazioni relative al presente contratto unicamente con questa modalità. Rimane inoltre inteso, che:

- sarà cura del Cliente, visionare regolarmente la posta elettronica in entrata, comunicando tempestivamente alla Banca ogni irregolarità del servizio.

- sarà cura del Cliente memorizzare le informazioni trasmesse in modo tale da garantirne un agevole e sicuro recupero in qualsiasi momento.

- i termini per l'esercizio del diritto di recesso dal contratto e per ogni eventuale contestazione decorreranno dalla data della ricezione della corrispettiva comunicazione mediante posta elettronica.

- ad avvenuta trasmissione delle comunicazioni alla mail box/ all'indirizzo PEC del Cliente lo stesso resta responsabile di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dall'abusivo o illecito uso delle informazioni ricevute.

ART. 14 - DEPOSITO DELLE FIRME AUTORIZZATE

14.1. Il Cliente e i soggetti di cui alla Sezione I, articolo 16. sono tenuti a utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo fra le parti – nelle altre forme consentite dalle leggi vigenti (quali la firma elettronica).

ART. 15 - COINTESTAZIONE

15.1. Quando il contratto è intestato a più persone, salva diversa pattuizione, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate da ciascun intestatario separatamente con piena liberazione della Banca anche nei confronti degli altri cointestatari. Se è stata convenuta una facoltà di disposizione congiunta, le disposizioni relative al rapporto possono essere effettuate solo congiuntamente da tutti i cointestatari.

15.2. La facoltà di disposizione separata può essere modificata o revocata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto alla Banca da tutti i cointestatari, mentre l'estinzione del rapporto può essere effettuata su richiesta anche di uno solo di essi, che dovrà avvertirne tempestivamente gli altri.

15.3. I cointestatari rispondono in solido fra loro nei confronti della Banca per tutte le obbligazioni che si venissero a creare, per qualsiasi ragione, anche per atto o fatto di un solo cointestatario.

15.4. Nel caso di morte o di sopravvenuta incapacità di agire di uno dei cointestatari del deposito, ciascuno degli altri cointestatari conserva il diritto di disporre separatamente del rapporto. Analogamente lo conservano gli eredi del cointestatario, che saranno però tenuti ad esercitarlo tutti insieme, ed il legale rappresentante dell'incapace.

15.5. Tuttavia, nei casi di cui ai commi precedenti, la Banca deve pretendere il concorso di tutti i cointestatari e degli eventuali eredi, quando da uno di essi o dal legale rappresentante dell'incapace le sia stata presentata per iscritto opposizione. L'opposizione non ha effetto nei confronti della Banca finché questa non abbia ricevuto la comunicazione e non siano trascorsi .... giorni lavorativi.

15.6. Le Parti convengono, che tutte le comunicazioni e notifiche da parte della Banca vengono inoltrate solo ad un cointestatario con pieno effetto nei confronti di tutti i cointestatari.

15.7. Ove necessario, la Banca può anche custodire gli prodotti di investimento nominativi di cointestatari in “subdepositi” intestati solo ad uno di essi; ciò non influisce in alcun modo sui diritti dei cointestatari titolari del deposito titoli.

ART. 16 - POTERI DI RAPPRESENTANZA

16.1. Il Cliente è tenuto a indicare per iscritto le persone autorizzate a rappresentarlo in questo contratto con la Banca, precisando gli eventuali limiti delle facoltà loro accordate.

16.2. Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non sono opponibili alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione inviata a mezzo di lettera raccomandata e siano trascorsi .... giorni lavorativi bancari, ciò anche quando dette revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque diffuse al pubblico. La presente disposizione si applica anche alla cessazione della rappresentanza di enti e di società.

16.3. Nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 6 è onere del Cliente comunicare l'intervenuta revoca o modifica ai soggetti interessati.

16.4. Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

16.5. Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione a disporre sul rapporto, conferita successivamente, non determina revoca implicita delle precedenti autorizzazioni.

16.6. Qualora il rapporto sia intestato a più persone, i soggetti autorizzati a rappresentare i cointestatari devono essere nominati per iscritto da tutti. La revoca delle facoltà di rappresentanza può essere effettuata, in deroga all'art. 1726 c.c., anche da uno solo dei cointestatari mentre la modifica delle facoltà deve essere fatta da tutti. Per ciò che concerne la forma e gli effetti delle revoche, modifiche e rinunce, vale quanto stabilito al comma 2.

ART. 17 - COMMISSIONI, SPESE E CONTO COLLEGATO

17.1. Il Cliente è tenuto altresì a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese convenute nonché le eventuali imposte e tasse. Le spese di qualunque genere, che la Banca avesse a sostenere, in dipendenza di pignoramenti o di sequestri effettuati su prodotti finanziari, sono interamente a carico del Cliente, anche se dette spese non fossero ripetibili nei confronti di chi ha promosso o sostenuto il relativo procedimento.

17.2. Le commissioni e le spese convenute tra Banca e Cliente sono indicate nelle condizioni economiche, costituenti parte integrante e sostanziale del contratto. Gli incentivi di terzi eventualmente ricevuti dalla Banca sono indicati nell'informativa precontrattuale. La Banca si impegna a comunicare, preventivamente all'effettuazione delle singole operazioni, informazioni su eventuali ulteriori fattispecie di incentivo che dovesse nel tempo ricevere rispetto a quelle rese note nell'informativa precontrattuale. Il Cliente può chiedere alla Banca ulteriori dettagli in ordine agli incentivi.

17.3. Se non diversamente convenuto nel singolo ordine titoli, tutti gli addebiti, accrediti, controvalore dei prodotti finanziari e tutte le spese, commissioni e altri importi che il Cliente ai sensi dei commi precedenti deve pagare alla Banca sono regolati nel contratto di conto corrente (c.d. conto collegato) indicato nel presente contratto.

ART. 18 - SOLIDARIETÀ ED INDIVISIBILITÀ DELLE OBBLIGAZIONI

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

ART. 19 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE

19.1. Le parti convengono che la Banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole per il Cliente le condizioni economiche e contrattuali di cui al presente contratto.

19.2. Quando controparte del presente contratto sia un consumatore, la Banca può modificare le condizioni in rispetto delle disposizioni imperative dettate in materia dal Codice del consumon. 206/2005. In presenza di un giustificato motivo, la Banca comunica per iscritto la variazione sfavorevole al Cliente consumatore, il quale ha .... giorni di tempo, dalla data di ricevimento della comunicazione, per recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

19.3. Sulle modifiche dei prodotti di investimento, dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori informa sempre l'informativa precontrattuale sul sito web della Banca.

ART. 20 - DURATA DEL CONTRATTO E RECESSO

20.1. Il presente contratto è a tempo indeterminato e ciascuna parte può recedere con preavviso non inferiore a 15 giorni, da darsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

20.2. Ove il Cliente rivesta la qualifica di consumatore, egli può recedere senza necessità di preavviso; del pari senza necessità di preavviso può recedere la Banca qualora sussista una giusta causa o un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al Cliente mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno Il recesso diviene efficace nei riguardi della Banca al momento del ricevimento della relativa documentazione.

20.3. Restano impregiudicati gli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso. 4. Il recesso può essere esercitato dal Cliente con le modalità sopra indicate, senza penalità e senza spese di chiusura, tranne quelle sostenute dalla Banca in relazione ad un servizio aggiuntivo, qualora esso richieda l'intervento di un soggetto terzo e a condizione che tali spese siano documentate e riportate nella documentazione di trasparenza prevista dalla disciplinavigente.

ART. 21 - INADEMPIMENTO DEL CLIENTE

21.1. Se il Cliente non adempie puntualmente ed interamente alle obbligazioni, scaturenti dal presente contratto, la Banca lo diffida a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a pagare entro il termine di .... giorni decorrente dal ricevimento della lettera.

21.2. Fermo restando quanto previsto al comma precedente, se il Cliente non adempie puntualmente e interamente alle obbligazioni assunte direttamente o indirettamente nei confronti della Banca, questa può valersi dei diritti a lei spettanti, realizzando direttamente o a mezzo di altro intermediario abilitato un adeguato quantitativo dei prodotti finanziari depositati. La Banca si soddisfa sul ricavato netto della vendita e tiene il residuo a disposizione del Cliente. Se la Banca ha fatto vendere solo parte dei prodotti finanziari, tiene in deposito gli altri alle stesse condizioni.

ART. 22 - PROCEDURE ALTERNATIVE PER LA COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE CON LA CLIENTELA

21.1. Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e la Banca, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, il Cliente – prima di adire l'autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

22.2. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo .... oppure per via telematica all'indirizzo ..... La Banca risponde entro .... giorni.

22.3. Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie finanziarie (ACF) presso la Consob. L'arbitro offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento fino ad un valore di euro 500.000, insorte tra investitori e intermediari per la violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Sono esclusi dalla cognizione dell'arbitro i danni che non sono conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte dell'intermediario degli obblighi suddetti e quelli che non hanno natura patrimoniale. Per avere ulteriori informazioni su come rivolgersi all'Arbitro, sull'avvio e sullo svolgimento del procedimento si può consultare il sito istituzionale www.acf.consob.it oppure chiedere alla Banca. Il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

22.4. Se il reclamo riguarda il deposito titoli, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per saper come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

22.5. Il Cliente può inoltre – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it). Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi in qualunque momento alla Banca d'Italia e all'autorità giudiziaria competente.

22.6. Qualora il Cliente intenda, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui al comma 5, ovvero attivare il procedimento innanzi all'Arbitro per le controversie finanziarie presso la Consob di cui al comma 3 o il procedimento innanzi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) di cui al comma 4; ciò ai sensi dell'art. 5 comma 1-bis d.lgs. n. 28/2010. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente e con l'assistenza di un avvocato.

ART. 23 - lingua adottata, foro competente e legge regolatrice

23.1. Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

23.2. Il presente contratto, gli ordini e le comunicazioni fra le parti sono redatti in lingua italiana, salvo diverso specifico accordo con il Cliente.

23.3. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente il Foro stabilito per legge .....

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di .... ove si trova la Filiale della Banca presso la quale è in essere il rapporto. Nel caso in cui l'Utente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi dell'art. 3 d.lgs. n. 206/2005, sarà competente il Foro nella cui circoscrizione si trova la residenza o il domicilio elettivo dell'Utente stesso.

SEZIONE II - RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI RIGUARDANTI UNO O PIÙ STRUMENTI FINANZIARI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO

Il servizio di investimento di ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari è il servizio con cui la Banca riceve dal Cliente ordini di acquisto o di vendita e, invece di eseguirli essa stessa, li trasmette ad un altro intermediario per la loro esecuzione.

ART. 2 - RICEZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI

2.1. Nel trasmettere gli ordini del Cliente, la Banca si attiene al proprio regolamento relativo alla trasmissione degli ordini, con l'obiettivo di realizzare tramite i propri partner le migliori condizioni possibili per il Cliente.

2.2. La Banca fornisce al Cliente informazioni appropriate del suo regolamento relativo alla ricezione e trasmissione degli ordini.

2.3. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di ricezione e trasmissione, la Banca tiene conto delle caratteristiche del Cliente, della sua classificazione, delle caratteristiche dell'ordine e dei prodotti di investimento e delle sedi di esecuzione.

2.4. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca trasmette l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di rispettare tutte le misure previste nel proprio regolamento relativo alla trasmissione degli ordini.

SEZIONE III - ESECUZIONE DEGLI ORDINI PER CONTO DEI CLIENTI

ART. 1 - OGGETTO DEL/I SERVIZI/O DI INVESTIMENTO

Il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti consiste nell'attività con cui la Banca, su richiesta del Cliente, acquista o vende prodotti finanziari nelle varie sedi di negoziazione.

ART. 2 - ESECUZIONE DEGLI ORDINI ALLE MIGLIORI CONDIZIONI

2.1. Nell'eseguire tempestivamente gli ordini del Cliente, la Banca si attiene al proprio regolamentorelativo all' esecuzione degli ordini, con l'obiettivo di realizzare le migliori condizioni possibili per il Cliente.

2.2. La Banca fornisce al Cliente informazioni appropriate del suo regolamento relativo all'esecuzione degli ordini.

2.3. Per stabilire l'importanza relativa ai fattori di esecuzione, la Banca tiene conto delle caratteristiche del Cliente, della sua classificazione, delle caratteristiche dell'ordine e dei prodotti finanziari e delle sedi di esecuzione.

2.4. Qualora il Cliente impartisca istruzioni specifiche, la Banca esegue l'ordine attenendosi a tali istruzioni, anche se ciò potrebbe non consentirle di rispettare tutte le misure previste nel proprio regolamento relativo all'esecuzione degli ordini.

ART. 3 - SOTTOSCRIZIONE DI OBBLIGAZIONI E DI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI DALLA BANCA

3.1. Nell'ambito del servizio di investimento esecuzione degli ordini per conto del cliente, il Cliente può sottoscrivere obbligazioni emesse dalla Banca.

3.2. Le obbligazioni bancarie sono titoli di credito nominativi emesse dalla Banca per la raccolta del risparmio.

3.3. Esse sono offerte interamente dalla Banca.

3.4. L'offerta delle obbligazioni è effettuato a mezzo di sottoscrizione, da parte del Cliente, di apposita modulistica predisposta dalla Banca

3.5. Quando l'emissione obbligazionaria forma oggetto di offerta al pubblico di strumenti finanziari soggetta alla redazione di prospetto, le informazioni sulla Banca emittente e sulle caratteristiche dell'emissione sono contenute nel predetto prospetto d'offerta.

3.6. Per la raccolta del risparmio, la Banca può emettere strumenti finanziari per la raccolta che comportano l'emissione di titoli di credito aventi caratteristiche diverse dalle obbligazioni e dai certificati di deposito nel rispetto delle disposizioni vigenti nonché di quelle contenute nel presente contratto.

SEZIONE IV - COLLOCAMENTO DI PRODOTTI FINANZIARI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO

1.1. Il servizio di investimento collocamento ha ad oggetto l'attività della Banca di collocare i prodotti di investimento, anche assicurativi, tempo per tempo offerti da parte di terzi all'interno o all'esterno del Gruppo .....

1.2. La Banca, nello svolgimento del servizio, si attiene alle istruzioni dell'emittente, dell'offerente e del responsabile del collocamento e fornisce al Cliente e/o tiene a sua disposizione la documentazione prevista da tali istruzioni e dalla normativa vigente.

1.3. Per l'adesione ad ogni collocamento, il Cliente deve sottoscrivere la specifica modulistica predisposta dall'emittente e/o dall'offerente e/o dal responsabile del collocamento nonché, ove previsto, un modulo integrativo per la sottoscrizione dei rispettivi prodotti finanziari.

SEZIONE V - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO DI INVESTIMENTO

1.1. La Banca offre come servizio di investimento la consulenza non indipendente, che si distingue dalla consulenza dipendente per il fatto che la Banca riceve degli incentivi dall'emittente per la vendita dei prodotti di investimento e, nell'ambito di tale servizio, offre anche prodotti di propria emissione.

1.2. Oggetto della consulenza sono i prodotti di investimento indicati in forma aggregata a seconda del tipo nell'informativa precontrattuale. Ulteriori informazioni sull'offerta della Banca vengono fornite dai collaboratori della Banca su richiesta del Cliente. La consulenza è sempre collegata ad altri servizi e attività di investimento convenuti contrattualmente tra Cliente e Banca e che riguardano la ricezione, la trasmissione ovvero l'esecuzione degli ordini del Cliente.

1.3. Nello svolgimento del servizio la Banca si avvale delle informazioni tratte da agenzie di informazione in materia, vigilando sull'andamento dei principali mercati finanziari e sulle caratteristiche di rischio/rendimento dei prodotti finanziari.

1.4. La consulenza presuppone la creazione di un profilo di rischio individuale del Cliente, come descritto in dettaglio nell'informativa precontrattuale. La Banca utilizza tale profilo al fine di raccomandare al Cliente prodotti di investimento per lui adatti.

1.5. Si conviene che la Banca, nell'ambito della consulenza, fornisce raccomandazioni personalizzate e quindi rivolte al Cliente, dopo aver analizzato il profilo di rischio ed esclusivamente in forma scritta nei locali della Banca.

1.6. Il profilo di rischio rilevato, la consulenza e le raccomandazioni della Banca vengono registrate nel cd. verbale di consulenza.

La validità della raccomandazione emerge dal verbale. Und copia del verbale viene consegnata al Cliente.

1.7. La consulenza è prestata in connessione con prodotti di investimento che vengono depositati e amministrati in specifici depositi presso la Banca (cd. deposito di consulenza). Altri prodotti di investimento che il Cliente acquista al di fuori della consulenza, non formano oggetto della consulenza.

1.8. A prescindere dalla frequenza con cui il Cliente si avvale della consulenza, nell'ambito di tale servizio di investimento egli riceve almeno una volta l'anno un rendiconto per un controllo del deposito di consulenza. Il rendiconto informa il Cliente se ed in quanto i prodotti di investimento nel deposito corrispondono al suo attuale profilo di rischio.

ART. 2 - DIVERSE FORME DI CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

2.1. Nell'ambito della consulenza estesa la Banca vigila sull'appropriatezza dell'operazione specifica in occasione di ogni consulenza, di ogni operazione e almeno una volta l'anno.

2.2. Tramite accordo aggiuntivo la Banca e il Cliente possono convenire la consulenza rleativa alla gestione di portafogli, nell'ambito della quale viene verificata la convergenza tra l'intero deposito di consulenza e il profilo di rischio con frequenza maggiore e in altre occasioni.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

3.1. Le raccomandazioni personalizzate non vincolano il Cliente, rimanendo di sua esclusiva competenza ogni decisione di investimento e/o di disinvestimento.

3.2. Nella prestazione del servizio di consulenza la Banca non garantisce l'esito dell'operazione raccomandata, limitandosi ad assicurare la consulenza.

3.3. Il servizio di investimento può essere prestato dalla Banca solamente a condizione che le informazioni relative al profilo di rischio siano attuali. Se il tempo di validità convenuto per il profilo di rischio rilevato è superato, il servizio si limita agli obblighi informativi.

SEZIONE VI - OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

ART. 1 - OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

1.1. Le operazioni di pronti contro termine hanno durata determinata e possono avere ad oggetto titoli di Stato e obbligazioni non convertibili.

1.2. Le operazioni si realizzano attraverso una vendita a pronti dei titoli di proprietà della Banca al Cliente ed una contestuale vendita a termine dei titoli medesimi effettuata dal Cliente alla Banca.

1.3. La vendita a termine ha effetti obbligatori: pertanto, i titoli oggetto dell'operazione restano di proprietà del Cliente acquirente a pronti fino alla scadenza del termine dell'operazione, senza però che il Cliente fino a tale momento possa comunque disporne.

1.4. La remunerazione per il Cliente corrisponde alla differenza tra il prezzo della vendita a pronti e quello dell'acquisto a termine da parte della Banca.

1.5. I diritti accessori relativi ai titoli spettano al Cliente acquirente a pronti.

ART. 2 - PAGAMENTO DEL PREZZO

Al momento della conclusione dell'operazione, il Cliente è tenuto a pagare alla Banca come prezzo il controvalore convenuto dei titoli.

ART. 3 - CLAUSOLA RISOLUTIVA

3.1. I contratti di vendita a termine sono da considerare risolti di diritto al verificarsi di una delle seguenti ipotesi:

a) in uno dei casi di cui all'articolo 1186 codice civile;

b) il verificarsi di eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Cliente in modo tale da porre in pericolo il riacquisto della proprietà dei titoli da parte della Banca;

c) all'inadempimento degli obblighi di restituzione dei titoli derivanti da un contratto di pronti contro termine concluso ai sensi delle presenti condizioni o da un contratto di prestito titoli o di riporto concluso con il Cliente in qualità di prestatario o riportatore.

3.2. La Banca che intenda avvalersi della risoluzione deve darne comunicazione a mezzo telegramma, fax o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno al Cliente. In tal caso il momento di efficacia del trasferimento della proprietà dei titoli oggetto della vendita a termine coincide con la data di risoluzione del contratto, in occasione della quale vengono corrisposte al cliente le eventuali somme dovute, fermo restando in ogni caso il diritto della Banca di richiedere il risarcimento del danno eventualmente subito.

SEZIONE VII - DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO ACCESSORIO DI INVESTIMENTO

1.1. Oggetto del servizio accessorio di investimento di deposito a custodia e amministrazione sono strumenti finanziari.

1.2. Ove il servizio attenga a strumenti finanziari dematerializzati, esso si espleta, in regime di gestione accentrata, attraverso appositi depositi. La registrazione contabile degli strumenti dematerializzati avviene a nome del Cliente presso la Banca depositaria e si sostituisce alla consegna materiale dello strumento. Corrispondenti registrazioni contabili sono eseguite anche in caso di trasferimento, di ritiro o di vincolo degli strumenti finanziari, restando esclusa ogni possibilità di rilascio di certificati.

1.3. Nel caso di deposito di strumenti finanziari cartacei il Cliente deve presentare gli stessi accompagnati da una distinta contenente gli estremi necessari per identificarli.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLA BANCA

2.1. La Banca custodisce gli strumenti finanziari e mantiene la registrazione contabile degli stessi, esige gli interessi e i dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, cura le riscossioni per conto del Cliente, e il rinnovo del foglio cedole ed in generale provvede alla ordinaria tutela dei diritti inerenti agli strumenti stessi.

2.2. Nel caso di esercizio del diritto di opzione, la conversione degli strumenti finanziari o il versamento per costituenda società, la Banca chiede istruzioni al Cliente e provvede alla trasmissione dell'ordine avente ad oggetto l'operazione soltanto a seguito di ordine e previo versamento dei fondi occorrenti da parte del Cliente. In mancanza di istruzioni in tempo utile, la Banca depositaria cura la trasmissione dell'ordine avente ad oggetto la vendita dei diritti di opzione per conto del Cliente.

2.3. Per gli strumenti finanziari non quotati nei mercati regolamentati il Cliente deve dare alla Banca tempestivamente le opportune istruzioni, in mancanza delle quali essa non è tenuta a compiere alcuna relativa operazione.

2.4. Per poter provvedere in tempo utile all'incasso degli interessi e dei dividendi, la Banca ha facoltà di staccare le cedole dagli strumenti finanziari con congruo anticipo sulla scadenza.

ART. 3 - SUBDEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DEMATERIALIZZATI

3.1. Il Cliente autorizza la Banca a sub-depositare, anche per il tramite di altro soggetto, gli strumenti finanziari dematerializzati presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati ovvero presso le società emittenti.

3.2. Il Cliente prende atto che, ferma restando la responsabilità della Banca, gli strumenti finanziari sono detenuti dal soggetto abilitato su indicato in un conto di deposito omnibus intestato alla Banca, in cui sono immessi gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di Clienti.

3.3. La Banca istituisce e conserva apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari detenuti dai Clienti. Tali evidenze sono riferite a ciascun Cliente e sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ogni Cliente. Le evidenze contabili sono regolarmente riconciliate con le risultanze degli estratti conto di deposito prodotti dai subdepositari.

3.4. La Banca si impegna di informare il Cliente della variazione dei supdepositari mediante apposita comunicazione nell'ambito della rendicontazione periodica.

3.5. In relazione agli strumenti finanziari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate.

3.6. I regolamenti dei subdepositari sono resi disponibili dalla Banca su richiesta del Cliente.

ART. 4 - DEPOSITO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI CARTACEI

4.1. La Banca ha facoltà di custodire il deposito ove essa ritiene più opportuno in rapporto alle sue esigenze e altresì di trasferirlo anche senza darne immediato avviso al Cliente.

4.2. Il Cliente autorizza la Banca a subdepositare, anche per il tramite di altro soggetto abilitato all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi, i titoli cartacei presso organismi di deposito centralizzato italiani o esteri abilitati ovvero presso le società emittenti.

4.3. In relazione ai valori mobiliari subdepositati, il Cliente prende atto che può disporre in tutto o in parte dei diritti inerenti a detti strumenti finanziari a favore di altri depositanti ovvero chiedere alla Banca la consegna di un corrispondente quantitativo di strumenti finanziari della stessa specie di quelli subdepositati, tramite i subdepositari aderenti e secondo le modalità indicate nel regolamento dall'organismo di deposito centralizzato. I regolamenti dei subdepositari sono resi disponibili dalla Banca su richiesta del Cliente.

ART. 5 - RITIRO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

5.1. Per il parziale o totale ritiro degli strumenti finanziari cartacei il Cliente deve far pervenire prima avviso alla Banca, rispettando un termine di preavviso di .... giorni bancari. In caso di mancato ritiro nel giorno fissato l'avviso deve essere rinnovato. È peraltro in facoltà della Banca di restituire il deposito anche senza preavviso.

5.2. In caso di parziale o totale ritiro di strumenti subdepositati a norma della presente Sezione VII, artt. 3 e 4, la Banca provvederà alla loro restituzione dalla riconsegna degli strumenti finanziari da parte del subdepositario. All'atto del ritiro il Cliente deve rilasciare alla Banca una dichiarazione di scarico.

ART. 6 - DEPOSITO COINTESTATO

Se il deposito è intestato a più titolari, l'acquisto di azioni e di altri titoli nominativi è escluso.

ART. 7 - COMUNICAZIONI PERIODICHE

La Banca invia al Cliente secondo la periodicità convenuta ed almeno trimestralmente, un rendiconto degli strumenti finanziari in deposito. Trascorsi .... giorni dalla data di invio senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, la posizione stessa si intenderà senz'altro riconosciuta esatta e approvata.

Luogo e data ....

La Banca1 ....

Il Cliente ....

Il Cliente dichiara di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma codice civile, le seguenti condizioni:

Condizioni Specifiche

conseguenze della valutazione di inadeguatezza regolamento del profilo di rischio;

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

Art. 2 (profilo di rischio), art. 3 (conferimento degli ordini), art. 8, comma 1 (obbligo di versamento dei margini di garanzia), art. 15 (cointestazione del rapporto), art. 16 (poteri di rappresentanza), art. 18 (solidarietà ed indivisibilità delle obbligazioni assunte dalla clientela), art. 19 (modifica delle condizioni), art. 20 (recesso), art. 21 (inadempimento del Cliente), art. 22 (procedure alternative per la composizione delle controversie con la clientela), art. 23 (foro competente e legge regolatrice);

SEZIONE V - CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 3 (responsabilità della Banca)

SEZIONE VI - OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE

Articolo 3 (risoluzione)

SEZIONE VII - DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

Art. 1, comma 3 (obblighi del Cliente), art. 3 (subdeposito degli strumenti finanziari dematerializzati), art. 4 (deposito degli strumenti finanziari cartacei), art. 5 (ritiro degli strumenti finanziari), art. 7 (approvazione tacita del rendiconto)

Luogo e data ....

Il Cliente ....

ALLEGATO ALL'INFORMATIVA PRECONTRATTUALE AI SENSI DEGLI ARTT. 115 SS. TESTO UNICO BANCARIO, D.LGS. N. 385/1993, E DELLE RELATIVE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE LA CONSEGNA DI QUESTA COPIA NON IMPEGNA LE PARTI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO

CONDIZIONI ECONOMICHE

VOCI DI COSTO                         PREZZO

Costi connessi ai servizi e alle attività di investimento e ai servizi accessori

Ricezione e trasmissione di ordini riguardanti uno o più strumenti finanziari € ....

Collocamento € ....

CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTO

Provvigione di consulenza € ....

Custodia di strumenti finanziari per conto del cliente I costi variano a seconda del prodotto di investimento custodito.

CUSTODIA

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) € ....

Titoli di Stato a medio/lungo termine € ....

Strumenti finanziari di propria emissione € ....

Obbligazioni emesse in Italia € ....

Obbligazioni emesse all'estero € ....

Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati in Italia € ....

Azioni, ETF ed altri strumenti finanziari negoziati all'estero € ....

Quote di fondi comuni d'investimento e di fondi emessi da società d'investimento a capitale variabile (SICAV) (OICR) € ....

Strumenti finanziari oggetto di operazioni pronti contro termine € ....

Importo minimo per singolo addebito delle spese di gestione e di amministrazione nonché dei diritti di custodia € ....

Costi relativi alle operazioni avviate nel corso della prestazione del servizio (per operazione) inclusi i costi per la gestione nelle sedi di esecuzione

OBBLIGAZIONI emesse dallo Stato Italiano

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) in asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata:

- fino a 80 giorni % ....

- tra 81 e 140 giorni % ....

- tra 141 e 270 giorni % ....

- oltre 271 giorni % ....

Buoni Ordinari del Tesoro (BOT) fuori asta, calcolato sul controvalore, per titoli aventi durata:

- trimestrale % ....

- semestrale % ....

- annuale % ....

Titoli di Stato a medio e lungo termine, calcolato sul controvalore % ....

OBBLIGAZIONI di propria emissione

fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore (incluse le commissioni della controparte) % ....

OBBLIGAZIONI di altri emittenti

Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani o fuori mercato italiano, calcolato sul controvalore: % ....

Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri o fuori mercato estero, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine) % ....

AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Ordini piazzati su mercati regolamentati italiani, calcolato sul controvalore % ....

Ordini piazzati su mercati regolamentati esteri, calcolato sul controvalore (il corrispettivo totale, comprendente le commissioni della controparte, viene riportato nel rendiconto del rispettivo ordine) % ....

OBBLIGAZIONI, AZIONI ED ALTRI STRUMENTI FINANZIARI

Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati italiani non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente € ....

Ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari trattati su mercati esteri non eseguiti per assenza dei requisiti imposti dal Cliente € ....

Costi per gestione nelle sedi di esecuzione I costi per l'esecuzione delle operazioni nelle sedi di esecuzione vengono addebitate dai promotori e broker alla Banca. La Banca passa tali costi al Cliente tramite le seguenti commissioni.

Commissione delle sedi di esecuzione in Italia % ....

Commissione delle sedi di esecuzione all'estero % ....

AMMINISTRAZIONE

Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano) € ....

Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia

€ ....

Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero

€ ....

Scarico Covered Warrant/Certificati

€ ....

Aumenti di capitale, incluse altre operazioni sul capitale su strumenti di credito negoziati in Italia

€ ....

Aumenti di capitale, incluse altre operazioni sul capitale su strumenti di credito negoziati all'estero

€ ....

Conversioni di capitale di strumenti finanziari di negoziati in Italia

€ ....

Conversioni di capitale di strumenti finanziari di negoziati all'estero

€ ....

ALTRO

Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalla Banca

Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto.

Trasferimento di strumenti finanziari da/verso deposito presso terzi, diverso dalla Banca

Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto.

Scarico di strumenti finanziari non performing depositati in Italia

Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto.

Scarico di strumenti finanziari non performing depositati all'estero

Le spese sono riportate nel rispettivo rendiconto.

Imposta di bollo su estratto conto inviato a persone fisiche

Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria.

Imposta di bollo su estratto conto inviato a persone giuridiche

Nella misura stabilita, tempo per tempo, dall'Amministrazione Finanziaria.

Servizio aggiuntivo

Costi connessi agli strumenti finanziari

I costi e le commissioni applicati dagli emittenti sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento e vengono convenuti nel rispettivo modulo di sottoscrizione dell'emittente.

I costi e le commissioni sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento, se si tratta di prodotti emessi dalla Banca.

Costi indiretti: Per i prodotti di investimento venduti/collocati, la Banca riceve degli incentivi dagli emittenti. Gli incentivi convenuti tra Banca e emittente sono previsti nelle schede informative del prodotto di investimento. Una prospettiva degli incentivi è contenuta nell'informativa precontrattuale.

VALUTE sul conto collegato al deposito.

Addebito delle spese e delle commissioni per la custodia di strumenti finanziari ....

Accredito di cedole d'interessi di obbligazioni emesse dallo Stato Italiano

Quella prevista nei rispettivi decreti di emissione.

Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari

....

Accredito di cedole d'interessi di strumenti finanziari di propria emissione

....

Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati in Italia

....

Accredito di dividendi di strumenti finanziari negoziati all'estero

....

Rimborso di strumenti finanziari di emissione italiana ed estratti o scaduti (escluse le obbligazioni emesse dallo Stato Italiano)

....

Rimborso di strumenti finanziari di propria emissione

....

[1] [2]Dopo la sentenza n. 898/2018 delle Sezioni Unite Civili deve ritenersi che anche il contratto per la prestazione dei servizi di investimento sottoscritto dal solo Cliente sia valido; tuttavia a scanso di equivoci ed onde prevenire l'insorgenza di controversie in ordine alla validità del contratto per il difetto della firma della Banca, è opportuno che il contratto presenti le sottoscrizioni di entrambi i contraenti.

Commento

Origine, natura e funzione del contratto quadro nell'intermediazione finanziaria

Al fine di inquadrare correttamente la figura del contratto quadro per la prestazione di operazioni finanziarie è necessario comprendere innanzitutto la ratio sottesa all'introduzione nel nostro ordinamento del “Testo Unico delle disposizioni in materia finanziaria”, cioè del d.lgs. n. 58/1998.

Attraverso il conio di questo decreto legislativo il legislatore italiano ha inteso predisporre una disciplina quanto più completa ed analitica possibile dell'attività di intermediazione mobiliare, per tale intendendosi quella che ha ad oggetti i c.d. “prodotti finanziari”.

Tali prodotti ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. u), TUF sono gli strumenti finanziari (che dei primi sono una species) che a loro volta ai sensi dell'art. 1, comma 2, TUF, comprendono i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote degli organismi di investimento collettivo del risparmio, contratti di opzione e così via, nonché ogni altra forma di investimento finanziaria.

Sono invece esclusi dalla nozione di “prodotto finanziario” i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari che, pertanto, non soggiacciono alla rigorosa disciplina contenuta nel TUF

.

L'introduzione di un corpo di norme specificamente per l'intermediazione mobiliare si deve ad un duplice ordine di fattori.

Il primo, di natura esogena, risiede nell'obbligo dello Stato italiano, quale Stato membro dell'Unione Europea, di dare attuazione alle direttive adottate dall'Unione Europea in ossequio al principio di “leale cooperazione”.

Attraverso il d.lgs. n. 58/1998 il legislatore ha così dato attuazione alle direttive comunitarie che stabilivano l'introduzione negli Stati membri di una disciplina uniforme che prevedesse il rispetto di alcune regole per i soggetti destinati ad operare nell'ambito dell'intermediazione finanziaria, e cioè per gli intermediarie e gli investitori.

Il secondo fattore che ha dato origine al TUF è invece di natura endogena, e consiste nel fatto che il legislatore ha avvertito la necessità di fornire una regolamentazione compiuta ed esauriente di un settore, quello dell'intermediazione finanziaria, particolarmente delicato, fino a quel momento disciplinato da poche disposizioni, contenute in diverse fonti.

Tale obiettivo è dovuto alla necessità di dare effettiva attuazione all'art. 47 della Costituzione che stabilisce che la Repubblica tutela il risparmio in tutte le sue forme: attraverso il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, dunque, il legislatore ha immediatamente predisposto un insieme di regole volte a tutelare i risparmiatori, soggetti naturalmente privi del bagaglio tecnico e culturale necessario per comprendere adeguatamente la portata e le conseguenze delle operazioni finanziarie che vanno di volta in volta a sottoscrivere, colmando l'asimmetria informativa che intercorre tra loro e gli intermediari i quali, viceversa, svolgono professionalmente ed istituzionalmente tale attività. In via mediata, poi, la tutela dei risparmiatori si risolve nella protezione del valore costituzionale del risparmio, che la Repubblica ha il compito di incentivare e proteggere.

Queste finalità sono state realizzate attraverso il varo di un complesso sistema di norme primarie contenute appunto nel d.lgs. n. 58/1998 e nelle fonti secondarie, consistenti nei Regolamenti che il legislatore abilita la CONSOB (Commissione nazionale per le società e la borsa) ad adottare nell'ambito di questa materia.

Il potere regolatorio della CONSOB si spiega in quanto questa Autorità Amministrativa Indipendente si caratterizza per una posizione di neutralità e, dunque, di equidistanza, rispetto ai soggetti coinvolti nelle operazioni finanziarie, nonché per le elevate competenze tecniche della stessa; inoltre in un settore quale quello dell'intermediazione finanziaria, soggetto a mutamenti rapidi e costanti, non è possibile prevedere e disciplinare anticipatamente ogni ipotesi, rendendosi così necessario l'intervento di un soggetto, la CONSOB appunto, che può emanare i propri regolamenti senza passare per il lento e macchinoso processo legislativo.

Attraverso le disposizioni di rango primario contenute nel TUF e quelle di livello subprimario introdotte dai Regolamenti della CONSOB viene così previsto un reticolo di norme che disciplinano in modo puntuale ed esauriente il delicato settore dell'intermediazione finanziaria: ed in particolare, l'obiettivo legislativo di realizzare la trasparenza nelle operazioni finanziarie e di tutelare i risparmiatori si realizza così attraverso la predisposizione di una serie di cautele che impongono alcuni obblighi a carico degli operatori o intermediari finanziari, tra cui rientra la disciplina del c.d. “contratto quadro”.

Tale contratto, disciplinato dall'art. 23 del TUF e dall'art. 37 Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007 (e attualmente dall'art. 37 del Regolamento Consob Intermediari n. 20307/2018), può essere definito come quel contratto con cui l'intermediario ed il cliente fissano anticipatamente le regole che dovranno essere osservate nei rapporti contrattuali che dovessero eventualmente sorgere successivamente tra loro, in particolare con la sottoscrizione dei c.d. “ordini di investimento” impartiti dal cliente all'operatore.

Il contratto quadro di intermediazione finanziaria dà quindi origine ad un rapporto continuativo di prestazione di servizi di intermediazione, disciplinando i diversi servizi alla cui prestazione l'intermediario si obbliga verso il cliente.

Tale contratto viene detto “quadro” in quanto è naturalmente deputato a svolgere una funzione, appunto, di “quadro” o di “cornice” tra le parti, individuando ex ante i punti essenziali del rapporto contrattuale che intercorre tra i soggetti (es. compenso dovuto all'intermediario) e fissando così anche i limiti entro i quali si svolgeranno i rapporti tra le parti in un momento successivo (ed in quelli che l'intermediario incontrerà nel darvi esecuzione).

Per questo motivo costituisce opinione consolidata che il contratto quadro per la prestazione di operazioni finanziarie svolga una funzione di tipo regolatorio, che consente di inquadrarlo quale “contratto” o “accordo normativo”, ovvero nell'ambito di quei contratti definiti come l'accordo con il quale due o più parti predeterminano il contenuto dei futuri contratti che dovessero stipulare, restando però libere di concluderli oppure no.

Il contratto quadro si atteggia quindi come un contratto normativo, con cui l'intermediario ed il cliente non costituiscono, modificano o estinguono alcun rapporto patrimoniale tra loro, ma si limitano e disporre pro futuro la disciplina convenzionale dei loro rapporti; a tale contratto potranno quindi seguire oppure no i c.d. “atti esecutivi”, ovvero i c.d. “ordini di acquisto”, che hanno a loro volta natura contrattuale.

La giurisprudenza (ex multisTrib. Mantova n. 754/2017) ritiene che il contratto quadro abbia anche natura giuridica di mandato (senza rappresentanza), poiché con esso l'intermediario finanziario (mandatario) assume l'obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto del cliente (mandante), quale ad esempio quello tipico di acquistare determinati prodotti finanziari.

Può dunque dirsi che il contratto quadro per l'intermediazione finanziaria ha una duplice natura giuridica, di contratto normativo nella parte in cui svolge la sua funzione tipica di predeterminare le regole che le parti dovranno osservare nel corso dello svolgimento dei loro rapporti contrattuali nel tempo, nonché di mandato, laddove con esso il cliente conferisce ad un soggetto, l'intermediario, munito delle competenze tecniche e professionali, l'incarico di operare per conto suo nel settore dell'intermediazione mobiliare.

La disciplina del contratto quadro per la prestazione di operazioni finanziarie: requisiti formali e sostanziali

La disciplina del c.d. “contratto quadro” è contenuta nell'art. 23 del TUF e nell'art. 37 del Regolamento Consob Intermediari n. 16190/2007.

L'art. 23 TUF al primo comma stabilisce: “I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'art. 1, comma 5, lett. f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo”.

Al secondo comma della suindicata disposizione si prevede poi che “è nulla ogni pattuizione di rinvio agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico. In tali casi nulla è dovuto”.

L'art. 23, comma 3, TUF sancisce poi che “nei casi previsti dai commi 1 e 2 la nullità può essere fatta valere dal cliente”.

Il tenore letterale della norma in esame permette innanzitutto di rilevare che essa disciplina soltanto i profili formali del contratto-quadro: infatti, ad eccezione della necessità di una espressa previsione del corrispettivo dovuta dal cliente all'intermediario, la norma tace completamente in ordine ai profili contenutistici e di sostanza che questo contratto deve rispettare.

Ad ogni modo, dal primo comma dell'articolo 23 TUF si evince che il contratto quadro per la prestazione di operazioni finanziarie (fatta eccezione per i servizi di consulenza in materia di investimenti) è soggetto al requisito legale della forma scritta ad substantiam, il cui mancato rispetto dà luogo alla nullità dell'intero contratto; nullità che, per effetto del disposto del terzo comma della stessa norma, è “a legittimazione relativa” o “di protezione”.

La ratio della previsione legale che richiede una determinata modalità di estrinsecazione della volontà delle parti si deve alla logica sottostante alla disciplina del TUF: tutelare il cliente, contraente economicamente e contrattualmente debole per via dell'assenza in capo allo stesso delle informazioni economiche e tecniche necessarie ad assicurargli di operare in modo corretto o, comunque, consapevole dei rischi economici cui va incontro concludendo determinate operazioni finanziarie.

Pertanto la forma scritta ad validitatem actus del contratto quadro ha una duplice finalità: realizzare l'interesse generale dell'ordinamento alla trasparenza nel settore dell'intermediazione finanziaria e quello particolare di rendere edotto il cliente della portata e delle implicazioni degli eventuali contratti che dovesse sottoscrivere successivamente per tramite dell'intermediario.

Si coglie così la funzione propriamente protettiva della nullità di cui all'art. 23, comma 3 TUF, che non a caso può essere azionata soltanto dal cliente; fermo restando, comunque, il potere-dovere del giudice di rilevare comunque tale nullità, qualora essa emerga dagli atti processuali, così da provocare poi il contraddittorio sulla questione, così come stabilito dalle pronunce gemelle delle S.U. n. 25242 e 26243/2014.

L'obiettivo di proteggere adeguatamente il cliente è ulteriormente garantito dal legislatore mediante la previsione dell'obbligo dell'intermediario di consegnare una copia del contratto quadro scritto al cliente.

In ordine alla portata effettiva di tale disposizione è sorto poi il problema dei c.d. “contratti monofirma”, di cui si dirà più approfonditamente di qui a poco.

Ulteriore problema che si pone in relazione al contratto quadro è quello di individuare quale sia la forma necessaria per il caso in cui il cliente conferisca ad un terzo la procura per concludere in suo nome e per suo conto il contratto quadro di intermediazione finanziaria.

Sul punto la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte (cfr. Cass. III, n. 25212/2015) ha stabilito che “se il contratto quadro, per espressa previsione normativa – art. 23 d.l.gs. n. 58/1998 – deve esser stipulato per iscritto, a pena di nullità, la stessa forma deve rivestire la procura che l'investitore conferisce ad un terzo ad agire in suo nome e in sua vece con l'intermediario in quanto, essendo un negozio incidente sui requisiti essenziali del contratto a forma vincolata, a pena di nullità a protezione dell'investitore – il cui nome deve esser attestato negli ordini (art. 60, comma 1, lett. a) del Regolamento Consob n. 11522/1998) – e che perciò non ammette equipollenti o ratifiche (Cass. n. 3889/2014), vale il principio della forma per relationem”. Da ciò consegue che, almeno sotto il profilo probatorio –e non anche necessariamente della validità del contratto concluso – la forma scritta della procura rilasciata al rappresentante non può essere surrogata facendo ricorso alla prova testimoniale e presuntiva in virtù del disposto degli artt. 2725, comma 1, e 2729,c.c.

Un regime particolare è previsto dal secondo comma dell'art. 23 TUF per il caso in cui nel contratto quadro vi sia una clausola che rinvia agli usi per la determinazione del corrispettivo dovuto dal cliente e di ogni altro onere a suo carico.

Posta, dunque, la natura ex lege onerosa del contratto quadro, il legislatore colpisce con la nullità la clausola con cui le parti si limitino a determinare mediante il richiamo per relationem agli usi il compenso dovuto all'intermediario e gli oneri a carico del cliente: si tratta dunque di una nullità parziale che trasforma il contratto quadro da oneroso in gratuito, dal momento che la stessa disposizione prevede che in questo caso nulla è dovuto dal cliente.

Si tratta dell'unica norma contenuta nel TUF che individua il contenuto minimo del contratto quadro per l'intermediazione finanziaria, poiché stabilisce l'obbligo di prevedere espressamente e puntualmente il corrispettivo dovuto dal cliente all'intermediario ed ogni altro onere a carico del primo.

Come chiarito dalla giurisprudenza (così, tra le tante, Trib. Mantova, n. 754/2017) “per il contratto quadro è quindi previsto non soltanto un requisito di forma scritta a pena di nullità, ma anche un contenuto minimo – che deve, in quanto prescritto dalla legge, avere la medesima forma – costituito dalla indicazione della natura dei servizi forniti, delle modalità di svolgimento del servizio, dell'entità e dei criteri di calcolo della remunerazione dell'intermediario. Se il d.lgs. n. 58/1998 non fissa un contenuto minimo relativamente al contratto quadro, i requisiti di contenuto devono essere ricavati dalla normativa secondaria, vale a dire dai regolamenti emanati dalla Consob, delegata a disciplinare l'esercizio dell'attività di intermediazione”.

A colmare il vuoto legislativo in ordine al contenuto tipico del contratto quadro soccorre però il primo comma dell'art. 23 TUF, che attribuisce alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, il potere di prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma.

Attraverso questa copertura legislativa la CONSOB ha adottato dapprima il Regolamento Consob intermediari n. 11522/1998 (“ante MiFID 1”) e poi, successivamente, il Regolamento Consob intermediari n. 16190/2007, che all'art. 37 reca la disciplina “sostanziale” del contratto quadro per la prestazione di operazioni finanziarie, individuando gli elementi essenziali del contratto avente ad oggetto la prestazione di uno o più servizi di investimento in favore del cliente al dettaglio.

Da ultimo, poi, la disciplina del contenuto nel contratto quadro è confluito nell'art. 37 Regolamento Consob Intermediari n. 20307/2018 (post “MiFID 2”) che ricalca la precedente disciplina contenuta nell'art. 37 del Regolamento n. 16190/2007.

In base al terzo comma di questa disposizione, tale contratto, deve:

a) specificare i servizi forniti, le caratteristiche, le tipologie di strumenti finanziari e di operazioni interessate (norma ritenuta non superflua dalla Consob, pure in presenza dell'art. 1325 c.c., per la necessità di un'adeguata indicazione in dettaglio);

b) indicare il periodo di efficacia, le modalità di rinnovo del contratto e le modalità per introdurre modifiche del contratto;

c) indicare le modalità con le quali il cliente può impartire ordini e istruzioni all'intermediario al fine di rendere edotto il cliente delle modalità con le quali l'ordine è considerato valido ed efficace;

d) prevedere la frequenza, il tipo ed i contenuti della documentazione da inoltrare al cliente per la rendicontazione al fine, sempre, della trasparenza dei costi in relazione alle attività poste in essere dall'intermediario;

e) specificare le remunerazioni spettanti all'intermediario o i criteri oggettivi per la loro determinazione e gli incentivi eventualmente ricevuti o corrisposti dall'intermediario;

f) indicare se e con quali modalità e contenuti viene prestato, in connessione con il servizio di investimento, anche il servizio di consulenza in materia di investimenti;

g) indicare altre eventuali condizioni contrattuali;

h) indicare eventuali procedura di conciliazione e arbitrato per la risoluzione stragiudiziale di controversie.

L'assenza degli elementi di cui sopra nel corpo del contratto quadro redatto per iscritto (ed una copia del quale va consegnata al cliente) comporta secondo la giurisprudenza la nullità (anch'essa relativa e di protezione) del contratto stesso (ex pluribusTrib. Modena 19 agosto 2015).

Il contratto quadro può essere poi a tempo determinato o indeterminato: nel primo caso può essere previsto un rinnovo tacito dello stesso, purché questo non si ponga in contrasto con la disciplina delle clausole vessatorie.

Il requisito della forma scritta si applica però soltanto al contratto quadro e non anche ai singoli ordini impartiti dal cliente all'intermediario.

Sul punto la CONSBOB con comunicazione del 21 maggio 2010, n. 100471466 (come già peraltro chiarito con la precedente comunicazione DI730396 del 21 aprile 2000) ha precisato che il requisito della forma scritta ad substantiam è espressamente previsto per la conclusione del contratto quadro, mentre per i singoli ordini vige il principio generale della libertà di forma.

Resta fermo che, laddove le parti abbiano previsto uno specifico obbligo di osservare una certa forma per i singoli ordini impartiti dal cliente, dovrà presumersi che l'osservanza di detto obbligo sia essenziale ai fini della validità della singola operazione in base al disposto dell'art. 1352 c.c. per il caso di “forma convenzionale”.

Ciò è stato di recente confermato dalla Corte di Cassazione Civile I, ord. n. 9562/2018, che ha così stabilito: “I contratti relativi alla prestazione di servizi di investimento debbono essere redatti per iscritto a pena di nullità del contratto, deducibile solo dal cliente, attiene al contratto-quadro, che disciplina lo svolgimento successivo del rapporto volto alla prestazione del servizio di negoziazione di strumenti finanziari, e non ai singoli ordini di investimento (o disinvestimento) che vengano poi impartiti dal cliente all'intermediario, la cui validità non è soggetta a requisiti di forma (conf. Cass. n. 28432/2011).

Il problema della validità del contratto quadro sottoscritto soltanto dal cliente

Come evidenziato finora il contratto quadro per la prestazione di operazioni finanziarie costituisce una tipica ipotesi, peraltro molto diffusa nella prassi, di contratto “formale”, per il quale dunque il legislatore richiede una determinata figura esteriore del negozio per la sua stessa validità.

In particolare, deve evidenziarsi che negli ultimi anni il settore dell'intermediazione finanziaria, proprio con riguardo al contratto quadro, ha rappresentato probabilmente il principale banco di prova per verificare quale sia lo stato dell'arte in ordine a categorie civilistiche tradizionali, quali ad esempio la forma “ad substantiam” di cui al combinato disposto degli artt. 1325, n. 4 e 1350 c.c.

La questione che viene in gioco è quella con cui si è dovuta confrontare la giurisprudenza (di merito e di legittimità) della validità del contratto quadro c.d. “monofirma”, per tale intendendosi il contratto quadro relativo a servizi di investimento in ambito di intermediazione finanziaria che sia stato sottoscritto dal cliente ma che sia privo della sottoscrizione del funzionario della banca (cioè dell'intermediario).

Da qui la definizione di contratto c.d. “monofirma”, poiché munito di una sola firma.

Con maggiore impegno esplicativo, il problema che si è posto all'attenzione della giurisprudenza è quello relativo alla validità (o invalidità) del contratto quadro per difetto della forma scritta ad substantiam richiesta dall'art. 23, comma 1, TUF, la cui inosservanza dà vita alla più grave sanzione civilistica dell'intero contratto, azionabile peraltro dal solo cliente.

Tale disposizione, come già si è avuto modo di vedere, si spiega alla luce della finalità di assicurare l'adeguata ponderazione del cliente in ordine a profili quali la durata degli investimenti, le modalità degli stessi, i relativi rischi ed ogni altro profilo che questi deve conoscere al fine di compiere scelte consapevoli in un settore, quello dell'intermediazione finanziaria, connotato da uno spiccato tecnicismo, nonché dall'asimmetria informativa tra le parti.

A questa finalità protettiva della forma si somma poi l'ulteriore profilo, pure importante, di salvaguardare nel settore dell'intermediazione finanziaria interessi generali e metaindividuali, quali quello alla correttezza, stabilità ed alla trasparenza dei mercati finanziari, nonché di tutela del risparmio, di cui all'art. 47 della Costituzione.

Rispetto a questa problematica l'orientamento tradizionale della Suprema Corte (cfr. Cass. I, n. 4564/2012) e quello prevalente della giurisprudenza di merito ha ritenuto che in questi casi dovesse ritenersi rispettato il requisito della forma scritta ad substantiam di cui all'art. 23 d.lgs. n. 58/1998, per cui il cliente che invocasse la declaratoria di nullità del contratto-quadro e dei relativi ordini attuativi dello stesso, con eventuale conseguente richiesta di condanna alla restituzione delle somme indebitamente pagate, finiva per vedere rigettata la propria domanda.

Quest'impostazione ermeneutica si fondava sull'argomentazione secondo cui, pur essendo richiesta nell'ambito dei contratti di intermediazione finanziaria la forma scritta (e la consegna di un esemplare del contratto al cliente in forma scritta), questa non necessitasse affatto della simultaneità delle sottoscrizioni di entrambi i contraenti, in quanto non prescritta da alcuna norma dell'ordinamento.

Pertanto anche la semplice produzione in giudizio mediante deposito del contratto quadro da parte del cliente che non l'avesse sottoscritto, o qualsiasi altra manifestazione di quest'ultimo incompatibile con la volontà di chiederne la declaratoria di nullità, equivaleva alla sottoscrizione mancante (e, quindi, alla legittima prestazione del consenso), purché la parte che l'avesse sottoscritto non avesse revocato nel frattempo il proprio consenso o fosse deceduta.

Di diverso avviso si è mostrata di recente un'altra opzione interpretativa, fatta propria dalla Corte di Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 5919/2016, secondo cui il contratto-quadro che sia stato sottoscritto dal solo cliente è nullo per effetto del combinato disposto degli artt. 23 TUF, 1325 n. 4 e 1418, comma 2, c.c.

Per la Suprema Corte, infatti, se è vero che il requisito della forma scritta ad substantiam può dirsi normalmente rispettato anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in documenti diversi e non contestuali, deve comunque risultare in questi casi un collegamento inscindibile tra i predetti documenti, che consente di ritenere in modo chiaro ed inequivocabile l'avvenuta formazione dell'accordo e, quindi, l'avvenuta conclusione del contratto.

In tal senso, proseguiva la Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile, la sottoscrizione ad opera del cliente della copia recante la formula “Prendiamo atto che una copia del presente contratto ci viene rilasciata debitamente sottoscritta da soggetti abilitati a rappresentarvi” farebbe sorgere il problema di provare l'esistenza dell'accordo. Prova dell'accordo concluso che potrebbe essere fornita allora solo mediante la testimonianza che, però, non potendo di norma avere ad oggetto circostanze documentali, sarebbe ammessa nei soli casi di cui all'art. 2725 c.c. che, nel richiamare a sua volta l'art. 2724, n. 3, c.c., cioè il caso in cui il contraente abbia smarrito senza sua colpa il documento, finisce di fatto per rendere sistematicamente inammissibile la prova dichiarativa.

La Corte di Cassazione ha dunque ritenuto inammissibile la prova dell'avvenuta sottoscrizione del contratto-quadro da parte dell'istituto di credito per tramite di un suo funzionario delegato, con la conseguenza che neanche l'eventuale produzione in giudizio della modulistica bancaria che non sia stata firmata dalla banca potrebbe mai rappresentare un valido equipollente della sottoscrizione del contratto, potendo questa rappresentare, al più, la mera volontà unilaterale di concludere il contratto, ma con efficacia ex nunc, cioè della sua produzione in giudizio, ma non anteriormente.

Quest'orientamento implicava l'effetto, per vero dirompente, per cui il giudice doveva dichiarare la nullità del contratto quadro c.d. “monofirma” e, per l'effetto, condannare la banca alla restituzione di tutte le somme ad essa versate dal cliente durante il rapporto, poiché versate in assenza di qualsiasi giustificazione causale (fino a quel momento), in quanto corrisposte in attuazione di un contratto nullo per difetto della forma scritta richiesta dalla legge a pena di nullità.

Col consolidarsi dell'orientamento che propendeva per la nullità del contratto c.d. “monofirma” per carenza della forma scritta ad substantiam si è posto l'ulteriore problema di comprendere la reale portata della nullità di protezione di cui all'art. 23 TUF.

La giurisprudenza si è cioè confrontata con la questione di capire se tale nullità (oltre ad essere a legittimazione relativa, dunque azionabile dal solo cliente) possa assumere il carattere della “selettività”, e cioè se qualora il contratto quadro sia affetto da nullità per mancanza della sottoscrizione della banca, il cliente possa altresì “scegliere”, “selezionare” – sulla base di una valutazione di opportunità e convenienza – gli specifici e singoli ordini esecutivi di tale contratto di qui domandare la declaratoria di nullità dichiarare nulli dal giudice.

Invero, l'orientamento pretorio consolidato ritiene che in questa ipotesi il cliente dovrebbe invocare la nullità di tutti gli ordini che ha impartito alla banca-intermediaria (in quanto operazioni meramente esecutive del contratto quadro già dichiarato nullo), perché altrimenti si legittimerebbe una condotta processuale del cliente costituente un vero e proprio abuso del processo, in quanto diretta a perseguire finalità opportunistiche ed utilitaristiche.

Di questo avviso è, ad esempio, il Tribunale di Torino che con la sentenza n. 1506/2011, ha stabilito che “la previsione di una nullità relativa si presta ad essere sfruttata abusivamente da parte dell'investitore all'interno del processo: questi infatti, nel far valere la nullità per difetto di forma del contratto quadro e, conseguentemente, di tutte le operazioni di investimento da esso sorrette, può però dirigere la propria domanda di restituzione dell'indebito unicamente a quegli investimenti che abbiano determinato delle perdite, invece di prendere atto degli effetti che tale nullità dispiega ex lege nei confronti dell'intero rapporto intercorso tra le parti e che spessoha avuto esecuzione per anni ed ha riguardato anche investimenti che sono risultati proficui. Si è correttamente parlato di uso selettivo dell'azione di nullità, la quale è azione che presenta indubbie agevolazioni sul piano probatorio (e per tale motivo è stata prescelta quale sanzione posta a tutela della parte ritenuta debole nel contratto di investimento), utilizzata in concreto quale scorciatoia per ottenere più agevolmente quanto in realtà ottenibile con l'azione risarcitoria prevista dall'ultimo comma dell'art. 23 TUF in relazione allo omesse informazioni specifiche dovute per singole operazioni”.

Seguendo questa ricostruzione un atteggiamento processuale del cliente di questo genere, ancorché ossequioso sul piano formale del diritto inviolabile di difesa e di agire in giudizio, sarebbe sul piano sostanziale volta ad ottenere vantaggi eccedenti ed ultronei, come tale paralizzabile con il rimedio dell'exceptio doli generalis che porterebbe alla reiezione della domanda attorea.

Di contrario avviso sul tema è invece un'altra ricostruzione, tra cui rientra proprio la sentenza n. 59/2016 della Prima Sezione della Cassazione Civile che, dopo aver ricostruito in termini di nullità la fattispecie del contratto quadro sottoscritto dal solo cliente ha ritenuto legittima una nullità (di protezione) “selettiva”, il cui esercizio è riservato al solo cliente che invochi in giudizio la nullità del contratto quadro per carenza della forma “vincolata” prescritta dalla legge: con la conseguenza che sarebbe legittima, fondata e meritevole di accoglimento la domanda con cui il cliente chiedesse la declaratoria di nullità soltanto di alcuni ordini attuativi del contratto quadro impartiti all'intermediario (in quanto per lui non convenienti, essendosi risolti in perdite).

Quest'interpretazione si fonda sulla necessità, avvertita dalla Suprema Corte, di assicurare l'effettività della tutela del cliente, contraente debole e perno intorno al quale gira tutta la disciplina protezionistica della legislazione settoriale contenuta nel TUF, che deve poter conservare i risultati utili di operazioni poste in essere in modo viziato, ma che si siano rivelate per lui convenienti, ed invocare l'invalidità di quelle dannose (con conseguente ripetizione delle somme pagate per le stesse).

L'esercizio di una nullità che può avere ad oggetto diversi “bersagli” in base ad una scelta opportunistica e discrezionale del cliente non si porrebbe, dunque, in contrasto con il principio generale di buona fede oggettiva in chiave solidaristica ex art. 2 Cost. e, dunque non integrerebbe alcun abuso del processo, come tale censurabile in sede giudiziaria.

L'affermarsi di un orientamento che riteneva nulli i contratti quadro “monofirma” e legittimo l'esercizio della nullità c.d. “selettiva” da parte del cliente ha comportato una vera e propria esplosione del contenzioso in materia di intermediazione finanziaria, oltre che un contrasto di giurisprudenza foriero di incertezza, tanto che la Prima Sezione della Corte di Cassazione Civile, con ordinanza del 27 aprile 2017 n. 10447, ha rimesso alle Sezioni Unite la questione di massima importanza relativa alla validità o invalidità dei contratti c.d. “monofirma” nonché, per il caso in cui le Sezioni Unite propendano per la tesi della nullità, l'ulteriore quaestio iuris della natura “selettiva” o meno, di questa forma di patologia negoziale.

La risposta delle S.U. della Cassazione civile con la sentenza n. 898/2018: il contratto quadro c.d. “monofirma” è valido

A risolvere tale questione di massima importanza sono quindi intervenute le S.U. della Cassazione civile con la sentenza n. 898/2018.

Con questa pronuncia le S.U. hanno innanzitutto delimitato l'ambito applicativo oggettivo della questione ad esse rimessa, specificando che essa riguarda soltanto il caso del contratto quadro privo della sottoscrizione della banca, e non anche i singoli servizi o ordini esecutivi dello stesso; ciò perché è pacifico infatti in giurisprudenza che il disposto dell'art. 23 TUF riguarda soltanto il contrato quadro, non anche l'ipotesi in cui manchi la manifestazione scritta di volontà delle parti in relazione ai singoli servizi di investimento o di disinvestimento (a meno che le parti non abbiano stabilito diversamente al momento della stipulazione del contratto-quadro).

Le Sezioni Unite sono quindi passate a risolvere la questione di diritto ad esse sottoposta attraverso un ragionamento di natura sillogistica, che affonda le sue radici nella ratio del disposto dell'articolo 23 TUF.

Questa norma, ribadiscono le S.U., è concepita nell'interesse esclusivo del cliente, “volta ad assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti, della durata e modalità di rinnovo del contratto e di modifica dello stesso, delle modalità con cui si svolgeranno le singole operazioni, della periodicità dei contenuti e documentazione da fornire in sede di rendicontazione, ed altro come specificamente indicato .... ”.

La funzione protettiva dell'investitore si riflette poi anche sulla regolarità e sulla trasparenza del mercato del credito (ovvero nella tutela del risparmio, che ai sensi dell'art. 47 della Costituzione ha rilevanza costituzionale).

Ebbene, se la premessa maggiore del ragionamento seguito dalla Corte di Cassazione è che la forma scritta richiesta a pena di nullità dall'art. 23 TUF costituisce uno strumento predisposto esclusivamente per assicurare la protezione del contraente debole, come dimostra peraltro anche la legittimazione “relativa” con cui essa è azionabile (nell'ambito del più generale fenomeno del c.d. “neoformalismo negoziale”), allora si impone un'interpretazione della norma in chiave assiologica, cioè in vista della funzione da essa svolta.

Posta la questione in questi termini, le S.U. giungono alla conclusione che la mancata sottoscrizione del contratto-quadro da parte della banca non può costituire in alcun modo un vulnus per il cliente e per la sua tutela.

Pertanto, se il contratto-quadro è stato sottoscritto dal cliente (e a questi è stata consegnata una copia documentale del contratto), ma non dalla banca, il primo è stato correttamente informato circa il contratto che ha sottoscritto, in ordine al relativo contenuto ed alle possibili conseguenze, specie economiche, che potrebbero derivargli.

Da ciò consegue che la ratio protezionistica del cliente è rispettata nel caso del contratto quadro c.d. “monofirma” e, quindi, questo è pienamente valido, così come sono validi anche i successivi ordini attuativi dello stesso, dei quali non può essere dichiarata la nullità (tantomeno selettiva).

Il ragionamento delle Sezioni Unite, poi, si pone in linea con le funzioni che tradizionalmente vengono ricondotte alla sottoscrizione, ovvero quella di elemento essenziale ai fini della formazione del consenso (quindi anche del contratto) e quella di strumento attraverso cui individuare l'autore di una determinata manifestazione di volontà.

Per le Sezioni Unite nel caso del contratto quadro sottoscritto dal solo cliente, la sottoscrizione ad opera della banca non risulta necessaria né ai fini di ritenere raggiunto l'accordo, né per individuare il singolo, specifico funzionario che abbia apposto la sottoscrizione per conto della banca.

La mancanza della sottoscrizione da parte della banca risulta superata dalla circostanza che l'intermediario, facendo sottoscrivere il documento contrattuale al cliente e consegnandone una copia a questi, adempie gli obblighi legali su di essi incombenti, che sono volti a tutelare il cliente.

Diversamente, invece, nel caso in cui il contratto-quadro dovesse essere “monofirma” poiché sottoscritto dal solo intermediario e non dal cliente, risultando violate e vanificate le esigenze di tutela del cliente sottese alla disciplina settoriale dell'intermediazione finanziaria e della forma negoziale, dovrà essere dichiarata la nullità del contratto quadro.

Le Sezioni Unite hanno quindi chiuso il loro iter motivazionale facendo ricorso ad un argomento di natura valoriale, ritenendo che un'eventuale soluzione che optasse per la nullità del contratto quadro c.d. “monofirma”, azionabile dal solo cliente, risulterebbe in contrasto con il principio di proporzionalità.

Secondo le le Sezioni Unite l'accoglimento di una diversa soluzione alla questione darebbe la stura a conseguenze distorte ed opportunistiche, che finirebbero per avvantaggiare senza motivo il cliente, il quale sarebbe legittimato ad invocare la nullità del contratto quadro dopo averlo consapevolmente sottoscritto (anche molto tempo addietro), soprattutto laddove le operazioni di investimento e disinvestimento poste in essere dovessero poi rivelarsi per lui sconvenienti o, addirittura, dannose.

Infine, per le S.U. la tesi della validità del contratto quadro c.d. “monofirma” è anche conforme alle disposizioni dell'ordinamento euro-unitario, in particolare con l'articolo 19, par. 7, della direttiva 2004/39 CE del Parlamento e del Consiglio del 21 aprile 2004 (c.d. “Mifid 1”) e con l'articolo 25, par. 5, della direttiva 2014/65/UE (c.d. “Mifid 2”).

Le Sezioni Unite non si sono invece pronunciate sull'altra questione ad esse rimessa della natura selettiva oppure no dell'eventuale nullità per il caso di violazione dell'art. 23 TUF.

Questo problema, ancorché evidentemente ridimensionato dalla pronuncia in esame che ha escluso l'invalidità del contratto quadro c.d. “monofirma” sottoscritto dal solo cliente (e, quindi, anche degli ordini “a valle” dello stesso), è destinato inevitabilmente a riproporsi in modo prepotente nel caso in cui il contratto quadro dovesse essere sottoscritto soltanto dall'intermediario finanziario.

Infine, deve registrarsi una recente pronuncia della Corte d'Appello di Milano, che con la sentenza n. 3548/2018 ha stabilito che il principio di diritto enunciato dalle S.U. n. 898/2018 è applicabile in via analogica a tutti i contratti bancari, attesa l'identità di ratio delle norme che prescrivono il rispetto degli obblighi di forma nel settore dell'intermediazione finanziaria (art. 23 TUF) e dei contratti bancari (art. 117 TUB).

Per la Corte d'Appello di Milano “Il principio di diritto, espresso in tema di intermediazione finanziaria dalla Suprema Corte la quale, chiamata a pronunciarsi in merito al fatto ‘se il requisito della forma scritta del contratto di investimento esiga, oltre alla sottoscrizione dell'investitore, anche la sottoscrizione ad substantiam dell'intermediario, ha valorizzato il rilievo in forza del quale “il requisito della forma ex art. 1325 c.c. va inteso non in senso strutturale, ma funzionale (avuto riguardo, cioè, alla finalità propria della normativa), affermando così che, affinché esso sia rispettato, è sufficiente la sola sottoscrizione dell'investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti” .... può ritenersi applicabile a qualsiasi contratto concluso fra banca e cliente, attesa la identità di ratio che è sottesa alla decisione della Suprema Corte”.

Profili fiscali

Gli interessi maturati sulle somme oggetto di investimento finanziario costituiscono, ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 917/1986, redditi di capitale e sono tassati al lordo (con conseguente indeducibilità delle relative spese), secondo il principio di cassa.

La tassazione, tuttavia, prevede sia per la tutela costituzionale del risparmio che per la concorrenza tra gli Stati rispeto ai capitali investiti, diversi regimi sostitutivi che sono di favore per il contribuente sotto diversi aspetti e, in particolare, perché di regola l'imposta è sostitutiva, di carattere proporzionale.

In particolare l'aliquota è del 26% ed è ridotta ulteriormente al 12,50% in alcune ipotesi, ad esempio, agli interessi dei titoli di Stato e di altre obbligazioni pubbliche.

Frequente è peraltro la scelta del regime del “risparmio amministrato” nell'ipotesi di cui alla formula in esame nella quale il soggetto abbia in deposito presso una banca o altro intermediario titoli, quote etc. In questa ipotesi il risparmiatore è libero da ogni onere fiscale, assumendo l'intermediario la veste di sostituto di imposta.

Per altro verso, i cd. capital gain, ossia le plusvalenze realizzate dalla cessione di azioni o di altre partecipazioni sociali, o con la cessione di titoli obbligazioni o di altre attività finanziarie, rientrano nella categoaria dei redditi diversi.

Le plusvalenze derivanti da partecipazioni cd. qualificate scontano un'imposizione nella misura del 49,72% del loro ammontare, mentre le altre soggiaciono ad un'imposta sostitutiva del 26%.

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