Contratto di finanziamento a medio e lungo termine alle impreseInquadramentoNell'ambito dei contratti bancari riveste un ruolo di primaria importanza nell'economia moderna il contratto di finanziamento alle imprese, poiché attraverso questa fattispecie negoziale gli imprenditori accedono al credito necessario per intraprendere o continuare ad esercitare la loro attività imprenditoriale. Pertanto, considerata la peculiare importanza di questo tipo di operazione bancaria, di natura “attiva”, il legislatore ha predisposto all'art. 46 d.lgs. n. 385/1993 (TUB) un'apposita disciplina per i finanziamenti alle imprese a medio e lungo termine, al fine di contemperare gli interessi in gioco, ovvero quello degli imprenditori a conseguire l'erogazione del credito e quello delle banche ad essere garantite circa la restituzione delle somme finanziate. Di seguito si esaminerà quindi la disciplina contenuta nell'articolo 46 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. FormulaRepertorio n. ... Raccolta n. ... CONTRATTO DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE ALLE IMPRESE ai sensi dell'art. 46 d.lgs. n. 385/1993 L'anno ... avanti a me Notaio ... di ... sono presenti 1) Il/la Sig./Sig.ra ... nella qualità di ... domiciliato per la carica ove appresso, che si costituisce in rappresentanza della Banca ... (di seguito indicata come “Banca” o “Parte mutuante”) con sede legale in ... alla ... , capitale sociale deliberato ... , iscrizione nel Registro delle Imprese di ... n. ... ed iscritta al n. ... R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di ... , P.IVA ... , iscritta all'Albo delle Banche di cui all'art. 13 del d.lgs. 385/93 al n. ... , Codice ABI ... , a quanto infra autorizzato con procura speciale conferita da ... in data ... repertorio n.ro ... per atto Notar ... di ... che in originale si allega al presente atto sub “ ... ”; Il mutuo oggetto del presente atto è stato autorizzato con delibera assunta dal ... della Banca ... in data ... ; 2) Il/la Sig./Sig.ra/ ... nato/a a ... il ... , , in proprio/nella qualità di legale rappresentante per la carica ove appresso, che sottoscrive in rappresentanza della ... (di seguito indicato come "Parte Mutuataria”) con residenza/sede in ... via ... , Cap. Soc. € ... interamente versato, c.f./P.IVA ... coincidente con il numero d'iscrizione al ... Registro delle Imprese di ... in virtù dei poteri conferitigli dallo Statuto. Il sig./la sig.ra ... interverrà all'atto oltre che nella summenzionata qualità, anche in proprio in qualità di "PARTE FIDEJUBENTE" e/o “GARANTE”;
I comparenti, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, previa rinunzia, d'accordo fra loro e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 1.1 La Parte Mutuataria, dichiara di essere stata adeguatamente informata dalla Banca sui diritti e sulle facoltà a sé spettanti prima della stipula del presente atto e di non essersi avvalsa del diritto di ottenere, da parte della Banca, la documentazione concernente l'informativa precontrattuale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di trasparenza bancaria. 1.2 Si allega al presente atto sotto la lettera ... il relativo “Documento di Sintesi” di cui alle disposizioni in materia di trasparenza bancaria. La Banca ... come sopra rappresentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 d.lgs. n. 385/1993 Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, concede a titolo di mutuo alla Parte Mutuataria che, a detto titolo accetta, la somma di Euro ... ( ... in lettere), somma che la la Parte Mutuataria dichiara di ricevere, rilasciando alla Banca, con il presente atto, ampia e liberatoria quietanza dell'importo stesso. ART. 2 2.1 Il mutuo viene regolato dai patti e dagli obblighi del presente contratto nonché da quelli indicati nel Capitolato delle Condizioni Generali sottoscritto dalle parti, che si allega al presente atto sub " ... ”, e che la Parte Mutuataria ed i Garanti (ove presenti) hanno letto in precedenza, accettandolo complessivamente e singolarmente, e confermandone la vigenza per quanto non derogato nel presente contratto. 2.2 In particolare la Parte Mutuataria ed il Garante, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile approvano i seguenti articoli: ... . ART. 3 3.1 La durata del mutuo viene stabilita in anni ... , compreso il periodo di preammortamento di cui al successivo art. 4. 3.2 Il mutuo è concesso sino al ... al tasso nominale annuo del ... % pari all'Euribor a sei mesi, su base 365, rilevato per valuta ... , arrotondato ai cinque centesimi superiori e maggiorato di ... ( ... ) punti. 3.3 Successivamente, dal ... e sino al ... il tasso sarà pari all'Euribor a sei mesi su base 365 rilevato per valuta il ... arrotondato ai cinque centesimi superiori e maggiorato di ... punti. Egualmente si procederà nei semestri seguenti, con riferimento alla rilevazione del suddetto parametro per valuta ... e ... di ogni anno con applicazione sullo stesso dell'arrotondamento e della maggiorazione sopra indicati, delimitando le eventuali oscillazioni entro un limite minimo del ... % annuo. Resta pertanto sin d'ora convenuto fra le parti che il tasso verrà applicato al capitale residuo del mutuo non potrà scendere al di sotto del ... %. 3.4 La quotazione dell'Euribor (Euro interbank offered rate) viene attualmente effettuata alle ore ... (ora di Bruxelles) a cura del Comitato di gestione dell'Euribor (Euribor panel steering committee) e pubblicata sul circuito ... , nonché pubblicata sui principali quotidiani economici a diffusione nazionale. Qualora non fosse disponibile una delle predette quotazioni, verrà presa in considerazione l'ultima rilevazione disponibile. 3.5 La variazione del tasso di interesse, come sopra determinato, comporterà il ricalcolo del piano di ammortamento del capitale residuo. 3.6 Le variazioni del tasso d'interesse saranno portate a conoscenza della Parte Mutuataria unitamente alle comunicazioni del nuovo importo della rata di ammortamento, così come modificato in dipendenza della variazione di tasso intervenuta. 3.7 Gli interessi saranno calcolati in base all'anno commerciale di 360 giorni. In relazione alla delibera del CICR del 4 marzo 2003, si precisa che: •il valore dell'Euribor a sei mesi su base 365, rilevato per valuta ... arrotondato ai cinque centesimi superiori è pari al ... %; •l'indicatore sintetico di costo (ISC) è pari al al ... % e le componenti che concorrono alla sua determinazione sono: la quota capitale calcolata al tasso iniziale, l'ammontare degli interessi determinati con riferimento al parametro di cui sopra, le spese di istruttoria, di incasso rata e gli oneri fiscali (d.P.R. 601/73), così come indicati al successivo art. 14. ART. 4 4.1 La Parte Mutuataria si obbliga a restituire la somma mutuata, con il metodo dell'ammortamento progressivo mediante il pagamento di n. ... rate ( ... in lettere) costanti, posticipate, comprensive di una quota di capitale ed interessi, dell'importo, al tasso attuale, di € ... ( ... in lettere) ciascuna e scadenti il ... e il ... di ogni anno. 4.2 Inoltre la Parte Mutuataria si obbliga a pagare alla Banca n. ... rate di soli interessi di preammortamento decorrente dalla data di svincolo e scadenti ogni fine ... solare,la prima scadrà il ... e l'ultima il ... . 4.3 Da tale giorno decorrerà l'ammortamento del mutuo. 4.4 La prima rata di ammortamento scadrà il giorno ... e l'ultima il ... . 4.5 L'ammortamento del capitale mutuato rimane sin d'ora determinato sulla base della tabella che si allega al presente atto sotto la lettera ... per farne parte integrante e sostanziale, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 in caso di parziale rimborso anticipato del capitale. 4.6 Gli importi delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento saranno comunicati dalla Banca alla Parte Mutuataria, fermo restando, comunque, l'obbligo per quest'ultima di effettuare i pagamenti alle date di scadenza sopraindicate, con espresso esonero per la Banca di qualsiasi responsabilità, anche per eventuali disguidi postali. 4.7 I pagamenti saranno imputati nell'ordine, alle spese, agli interessi e infine al capitale, salvo che la Banca ritenga di adottare un diverso ordine di imputazione. ART. 5 5.1 Ogni somma dovuta a qualsiasi titolo in dipendenza del presente contratto dalla Parte Mutuataria e non pagata alla scadenza produrrà di pieno diritto l'interesse di mora nella misura di ... punti in più del tasso di cui al precedente art. 3 e ciò dal giorno della scadenza a quello dell'effettivo pagamento. 5.2 Gli interessi matureranno giorno per giorno e saranno calcolati in base all'anno commerciale di 360 giorni ed all'effettivo numero di giorni trascorsi, fermo restando che tali interessi non saranno suscettibili di capitalizzazione periodica. ART. 6 6.1 A garanzia della somma mutuata, dei relativi accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto e dall'allegato capitolato, la Parte Mutuataria (o il terzo ... ) concede in favore della Banca il privilegio speciale sui beni mobili non registrati e destinati all'esercizio dell'attività di impresa, conformi ai requisiti di cui all'art. 46, comma 1 d.lgs. n. 385/1993 Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia, così come di seguito descritti: a) ... ; b) ... ; c) ... . 6.2 La concessione del privilegio mobiliare è fatta per la somma di € ... ( ... in lettere), la quale comprende e garantisce: l'importo del capitale mutuato, gli interessi, anche di preammortamento, l'ammontare di tutte le rate che rimanessero insolute, gli interessi di mora nella misura stabilita nel precedente art. 5, quanto dovuto alla Banca per le spese legali, di giudizio e di collocazione nonché le spese stragiudiziali, i premi di assicurazione, rimborsi di tasse, imposte e tributi di qualsiasi genere dovuti allo Stato o ad altri Enti e quanto contrattualmente stabilito per ogni caso di restituzione o risoluzione anticipata del mutuo, volontaria o forzata e quant'altro dovuto in dipendenza di legge e del contratto di mutuo. 6.3 Il consentito privilegio speciale mobiliare sarà valido ed operativo fino alla totale estinzione del debito nascente dal presente contratto. 6.4 Esso è indivisibile e sussiste sui beni oggetto di privilegio speciale. 6.5 L'effiacia nei confronti dei terzi - creditori o aventi causa della Parte Mutuataria - del privilegio mobiliare di cui sopra è subordinata alla trascrizione nel registro di cui all'art. 1524, comma 2 c.c., da effettuarsi presso gli Uffici di ... ove ha sede la Parte Mutuataria e presso gli Uffici di ... , luogo ove ha sede o risiede chi ha concesso il privilegio, se diverso dalla Parte Mutuataria.
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Le parti convengono che la Parte Mutuataria potrà procedere a sostituire periodicamente i beni oggetto di privilegio mobiliare speciale ogni ... mesi, alle seguenti condizioni: a) che il bene con cui si sostituisce quello già oggetto di garanzia reale abbia un valore non superiore a quello precedente; b) che venga dato atto dell'avvenuta sostituzione, del nuovo bene dato in garanzia e della data dell'operazione per iscritto.
ART. 7 La Parte che costituisce il privilegio speciale mobiliare di cui all'art. 6 dichiara: - che quanto forma oggetto del consentito privilegio è di sua piena e legittima proprietà per acquisto fattone per atto ... in data ... da ... ; - che i beni stessi sono liberi da pesi, vincoli, oneri, e trascrizioni pregiudizievoli. ART 8 8.1 La Parte Mutuataria potrà richiedere di restituire anticipatamente, in tutto o in parte, il capitale mutuato, dandone avviso alla Banca almeno ... giorni lavorativi prima del giorno in cui intende effettuare il pagamento, a mezzo di lettera raccomandata, indicando l'importo che intende rimborsare. 8.2 Il rimborso anticipato, totale o parziale, potrà essere effettuato alla data di scadenza delle rate di ammortamento. 8.3 Nell'ipotesi di rimborso anticipato, totale o parziale, la Parte Mutuataria si obbliga a pagare una somma omnicomprensiva pari al ... % ( ... in lettere) dell'importo che intende rimborsare, (esempio: nell'ipotesi di rimborso di € ... la commissione di estinzione anticipata sarà pari a € ... ). 8.4 Tale somma dovrà essere versata contestualmente al rimborso totale o parziale del mutuo. 8.5 Per l'estinzione anticipata o per il rimborso parziale nessun altro onere sarà addebitato alla Parte Mutuataria oltre al compenso stabilito al comma 3 che precede. Il compenso per l'estinzione anticipata o per il rimborso parziale non saranno applicati per le quote di mutuo, oggetto di accollo da parte di persone fisiche aventi causa dalla Parte Mutuataria, che siano destinate all'acquisto della casa dove esse intendono stabilire la propria residenza in conformità a quanto dichiarato nei relativi contratti di compravendita. 8.6 Il parziale rimborso anticipato comporterà il ricalcolo del piano di ammortamento del capitale residuo. Il rendiconto e il documento di sintesi, inviati alla Parte Mutuataria ai sensi del successivo art. 15, conterranno l'indicazione del compenso che la Parte Mutuataria stessa sarebbe tenuta a corrispondere per estinguere anticipatamente il mutuo alla data del rendiconto e del documento di sintesi predetti. ART. 9 Giusto quanto previsto dall'art.8 dell'allegato capitolato per tutta la durata del mutuo e a spese della Parte Mutuataria e/o della Parte che abbia concesso il privilegio speciale mobiliare, i beni mobili non registrati offerti in garanzia dovranno essere tenuto assicurato, presso Compagnia di gradimento della Banca, contro i danni derivanti da incendio, scoppio, gas, caduta di aereo e fulmine, per un massimale non inferiore a € ... ( ... in lettere), vincolando la polizza in favore della Banca. ART. 10 10.1 Ai patti e condizioni di cui all'art. 15 dell'allegato Capitolato, la Parte Fideiubente presta fideiussione solidale ed indivisibile per sé, eredi, successori e aventi causa per il pieno e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte dalla Parte Mutuataria e dei suoi successori e aventi causa. La fideiussione è prestata: •dalla ... fino alla concorrenza dell'importo di € ... (... in lettere). 10.2 In particolare la fideiussione è prestata per la restituzione, anche in via anticipata del capitale, per il pagamento degli interessi, anche di mora, per il rimborso delle spese ed in genere per qualsiasi altro titolo anche accessorio che si riferisca al concesso mutuo. ART. 11 11.1 Tutti gli obblighi posti a carico della Parte Mutuataria e dei Garanti (ove presenti) nel contratto e nel capitolato sono tutti ed ognuno da considerarsi come essenziali ai fini del presente contratto, cosicché l'inosservanza anche di uno solo di essi produrrà di pieno diritto la risoluzione del contratto stesso, senza necessità alcuna di messa in mora, ferma restando la facoltà per la Banca di dichiarare la mera decadenza dal beneficio del termine, ai sensi dell'art. 1186 c.c.. 11.2 L'inizio di procedure concorsuali o la instaurazione di procedure esecutive concernenti i beni concessi in privilegio, comporteranno parimenti la risoluzione di diritto del presente contratto. ART. 12 12.1 Ai fini del presente atto: - la Banca elegge domicilio presso la propria sede in ... , alla ... ; - la Parte Mutuataria ed i Garanti (ove presenti) eleggono domicilio come in comparsa e, in difetto, presso la Segreteria del Comune del luogo ove ha sede la Banca, ove autorizza la Banca ad effettuare ogni qualsiasi comunicazione e notifica, anche processuale. 12.2 La Parte Mutuataria ed i Garanti (ove presenti) si obbligano a comunicare alla Banca entro ... giorni a mezzo raccomandata, ogni variazione di domicilio come sopra eletto, sollevando la Banca da ogni responsabilità relativa a ritardo e/o mancata ricezione della corrispondenza concernente il presente finanziamento per inosservanza dell'obbligo di comunicazione predetto. ART. 13 Per ogni controversia giudiziale nascente e/o collegata alla conclusione, esecuzione e cessazione del presente contratto e/o relativa alla validità ed efficacia dello stesso, sarà competente in via esclusiva il Foro di ... , non rivestendo la Parte Mutuataria la qualifica di consumatore, ferme le speciali competenze disposte dagli artt. 21 e 26 del c.p.c. ART. 14 14.1 Sono a carico esclusivo della Parte Mutataria le spese del presente atto, dell'iscrizione del privilegio mobiliare speciale, quelle relative alle comunicazioni periodiche di cui all'art. 15 che segue, nonché qualsiasi altra spesa o tributo dipendente e conseguente, anche se allo stato non prevedibile, in quanto per patto espresso nessuna spesa o tributo, direttamente o indirettamente relativa al finanziamento potrà mai gravare sulla Banca. 14.2 La Parte Mutuataria provvederà a regolare gli oneri notarili direttamente con il notaio rogante. 14.3 Il presente atto fruisce delle agevolazioni previste dal d.P.R. n. 601/1973 (artt. 15 e 17) e successive integrazioni e modificazioni e sono a carico della Parte Mutuataria i relativi oneri fiscali, attualmente nella misura dello ... % ( ... in lettere) sull'ammontare del capitale oggi mutuato e pari ad € ... ( ... in lettere) 14.4 Dovrà altresì corrispondere alla Banca a titolo di rimborso spese di istruttoria l'importo di € ... ( ... in lettere) ed a titolo di spese di incasso su ogni rata l'importo di € ... ( ... in lettere). 14.5 Ai sensi dell'art. 117 d.lgs. n. 385/1993 e dell'art. 10 d.lgs. n. 223/2006 e relative disposizioni di attuazione, la Parte Mutuataria prende atto ed approva: - che nel periodo di durata del finanziamento gli oneri relativi alle spese, di cui alla tabella allegata al presente atto sotto la lettera ... , potranno essere variati unilateralmente dalla Banca in senso sfavorevole alla stessa Parte Mutuataria; in caso di variazioni sfavorevoli, ... giorni prima, la Banca comunicherà ad essa Parte Mutuataria a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata presso l'ultimo domicilio indicato ai sensi dell'art. 12 che precede, la variazione apportata, unitamente al "Documento di sintesi" aggiornato, contenente l'evidenza della variazione stessa, con l'indicazione della data di decorrenza di essa variazione. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta la Parte Mutuataria ha facoltà di recedere dal rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di chiusura del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. - che copia autentica del presente contratto sarà a sua disposizione presso il notaio rogante. ART. 15 15.1 L'invio alla Parte Mutuataria dell'estratto conto e del Documento di sintesi aggiornato, contenente l'indicazione delle condizioni in vigore, verrà effettuato dalla Banca una volta l'anno. 15.2 Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento delle comunicazioni di cui al comma che precede senza che sia pervenuta alla Banca opposizione scritta dalla Parte Mutuataria, le comunicazioni stesse si intenderanno senz'altro approvate. ART. 16 16.1 Per eventuali contestazioni in ordine al presente contratto, la Parte Mutuataria può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca seguendo le modalità indicate negli avvisi denominati "Principali norme di trasparenza" esposti nei locali della Banca, aperti al pubblico e nei Fogli informativi a disposizione dei clienti nei locali stessi. 16.2 Il ricorso all'Ufficio reclami o all'Ombudsman Giurì Bancario non priva comunque la Parte Mutuataria di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria. I comparenti mi esonerano dalla lettura degli allegati dichiarando di averne piena conoscenza. [1] 1. Questa clausola dovrà essere inserita nel contratto di finanziamento a medio e lungo termine alle imprese solo nel caso in cui il soggetto finanziato assuma al contempo anche la veste di garante o fidejussore. [2] 2. La pattuizione in oggetto dovrà essere prevista dai contraenti laddove intendano consentire la rotatività della garanzia nel tempo, al fine di regolamentare quest'ipotesi in linea con i requisiti elaborati dalla giurisprudenza per la loro validità. CommentoNozione e disciplina del finanziamento a medio e lungo termine alle imprese Il legislatore all'art. 46 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ha fissato una disciplina ad hoc per i finanziamenti erogati dalle banche alle imprese, al chiaro scopo di trovare un giusto punto di equilibrio tra i contrapposti interessi delle parti che vengono in gioco in questa operazione negoziale. Da un lato vi è infatti l'interesse di coloro che esercitano attività di impresa di ottenere finanziamenti e, dunque, l'erogazione del credito, per iniziare o proseguire l'esercizio dell'impresa; dall'altro vi è l'interesse degli istituti di credito a ricevere una tutela rafforzata delle loro ragioni creditorie nei confronti delle imprese finanziate. Questa necessià è particolarmente sentita nei contratti di finanziamento a medio e lungo termine: infatti proprio in questo caso, a causa della durata del prestito, mediamente più lunga del normale, cresce in modo corrispondente il rischio di diminuzione degli standard produttivi o di cessazione dell'attività di impresa, le banche si fanno carico del pericolo, concreto, di non ottenere la restituzione delle somme finanziate. I prestiti a medio e lungo termine, infatti, in virtù del loro orizzonte temporale di durata, non consentono di prevedere con esattezza l'andamento dell'impresa finanziata nel tempo e, dunque, i relativi rischi di perdite e, dunque, di inadempimento. Al fine di realizzare questi interessi, almeno apparentemente contrapposti, è stato introdotto con il d.lgs. n. 385/1993 l'art. 46TUB, che introduce una speciale forma di privilegio mobiliare sui beni delle imprese a favore delle banche finanziatrici nei finanziamenti a medio e lungo termine, in tal modo rafforzando le ragioni creditorie degli Istituti di credito e la loro realizzazione coattiva e, al contempo, agevolando anche l'erogazione del credito a favore delle imprese. La regolamentazione contenuta nell'art. 46 TUB realizza così non soltanto gli interessi meramente privatistici del ceto bancario ed imprenditoriale, ma anche e soprattutto il valore costituzionale di cui all'art. 41 della Costituzione della libertà di iniziativa economica dei cittadini, libertà che trova nell'esercizio dell'attività di impresa una delle sue principali forme di estrinsecazione. Inoltre la scelta del legislatore di creare un privilegio speciale mobiliare a vantaggio delle banche si pone anche in linea con la logica dell'istituto del privilegio, che è di regola legale, e che costituisce ai sensi dell'art. 2741, comma 2 c.c., una causa legittima di prelazione, come tale in grado di derogare al generale principio della “par condicio creditorum”, facendo acquistare alle banche la qualifica di creditori privilegiati (come tali preferiti agli altri creditori, chirografari, in caso di inadempimento del debitore). Come noto, infatti, il privilegio non ha natura accessoria, ma informa di sé la causa del credito e, pertanto, è una caratteristica, un connotato del diritto di credito stesso, come dimostra il disposto dell'art. 2745 c.c., secondo cui “il privilegio è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito”. La previsione per legge di questo privilegio allora si spiega e si giustifica proprio in virtù della peculiare ragione per cui è sorto il credito, che non ha valore meramente privatistico, ma anche pubblicistico e costituzionale. Il privilegio mobiliare speciale attribuito alle banche, infatti, non risponde ad un criterio di mero favor per gli Istituti di credito, bensì di tutela del valore di rango costituzionale della tutela della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.), in ragione della quale viene erogato il finanziamento agli imprenditori. La particolare logica sottesa all'operazione di finanziamento a medio e lungo termine alle imprese spiega tuttavia l'operatività limitata della relativa disciplina di cui all'art. 46 TUB, che non riguarda qualsiasi soggetto, né tantomeno qualsiasi finanziamento che venga stipulato. Il legislatore richiede infatti che ricorrano alcuni requisiti legali perché sia applicabile la disposizione contenuta nell'art. 46 TUB, e ciò si spiega alla luce delle particolarità di questa tipologia di finanziamenti in cui, come si è avuto modo di vedere, per la loro durata le banche sono fisiologicamente esposte a maggiori rischi di inadempimento dell'obbligo di restituzione da parte delle imprese finanziate. In primo luogo è opportuno precisare l'esatta nozione del termine “finanziamento” cui il legislatore si riferisce genericamente e che, secondo l'opinione prevalente comprende qualsiasi forma tecnica di credito bancario, come ad esempio il contratto di mutuo (artt. 1813 e ss. c.c.), l'apertura di credito (artt. 1842-1845 c.c.), la locazione finanziaria o leasing ed il credito al consumo (artt. 121 e ss. TUB); tuttavia quest'ultimo contratto non può rientrare nel raggio di applicazione dell'articolo 46 TUB, atteso che esso non può essere mai concluso dagli imprenditori, bensì soltanto dai consumatori, cioè dalle persone fisiche che agiscono per ragioni estranee all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Delineata la nozione di “finanziamento”, vanno ora esaminate le condizioni richieste dalla legge in presenza delle quali è possibile applicare la peculiare disciplina di cui all'articolo 46 TUB. Tali condizioni, che devono sussistere contemporaneamente – per cui ove ne manchi anche solo una non opererà il disposto della disposizione sopra indicata – sono tre. Le prime due riguardano l'ambito soggettivo dell'operazione di finanziamento, cioè i soggetti tra cui il contratto dev'essere stipulato, per cui i finanziamenti devono essere erogati dalle banche a vantaggio delle imprese (per la cui individuazione è necessario fare ricorso all'art. 2082 c.c. che individua la nozione di “imprenditore”). La terza condizione attiene invece alle caratteristiche del finanziamento, che deve essere “a medio e lungo termine”, per tale intendendosi quello che ha una durata superiore ai diciotto mesi; al di sotto di questa durata il finanziamento sarà da intendersi a breve termine e, dunque, non opererà la disciplina di cui all'articolo 46 TUB, ma soltanto quella dello schema negoziale adoperato di volta in volta dai privati per realizzare lo scopo di finanziamento. Rispetto alla disciplina previgente, che si riferiva espressamente e specificamente al credito speciale industriale, minerario, navale, cinematografico, alberghiero, turistico e teatrale, al commercio e all'artigianato, al credito alla cooperazione e per gli impianti sportivi, l'attuale disciplina pone l'accento semplicemente sulle caratteristiche dei soggetti finanziatori (cioè le banche) e finanziati (ovvero le imprese), con il passaggio da un sistema legato alla tipicità delle operazioni finanziabili ad uno caratterizzato dalla libertà del finanziamento a medio e lungo termine delle imprese. Lo specifico scopo dell'operazione di finanziamento non assume dunque nell'attuale normativa alcun rilievo agli effetti di legge: qualsiasi finanziamento a medio e lungo termine erogato alle imprese è destinato a ricadere sotto la disciplina di cui all'art. 46 TUB. L'art. 46, comma 1 TUB, stabilisce: “La concessione di finanziamenti a medio e lungo termine da parte di banche alle imprese può essere garantita da privilegio speciale su beni mobili, comunque destinati all'esercizio dell'impresa, non iscritti nei pubblici registri”. Dalla lettura della norma si evince che condizione imprescindibile perché possa costituirsi a favore della banca il privilegio speciale sui beni mobili non registrati dell'imprenditore finanziato è che a questi beni sia impressa la destinazione dell'esercizio dell'impresa. Il primo comma dell'art. 46 TUB individua poi i beni, mobili e non registrati, che possono costituire oggetto del privilegio, prevedendo che “ ... Il privilegio può avere a oggetto: a) impianti e opere esistenti e futuri, concessioni e beni strumentali; b) materie prime, prodotti in corso di lavorazione, scorte, prodotti finiti, frutti, bestiame e merci; c) beni comunque acquistati con il finanziamento concesso; d) crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti”. I beni di cui alla lettera a) riguardano il c.d. “capitale fisso” dell'impresa, vale a dire le immobilizzazioni immateriali e materiali. Inoltre al fine di agevolare la costituzione di un privilegio speciale mobiliare a vantaggio della banca e, dunque, l'erogazione del credito agli imprenditori, la legge consente di far confluire in tale causa legittima di prelazione anche i beni futuri, così derogando alla regola generale di cui all'art. 2823 c.c. per l'ipoteca (e, secondo parte della dottrina, applicabile anche al pegno), per cui le garanzie reali non possono avere ad oggetto beni che non siano ancora venuti ad esistenza. La lettera b), invece, si riferisce a quello che in gergo aziendalistico ed economico è il c.d. “attivo circolante dell'impresa”, cioè tutti quei beni di cui l'imprenditore dispone e che non siano stati ancora utilizzati, ma da cui sia possibile ritrarre un vantaggio economico. Alla lettera c) della suddetta norma si prevede poi la possibilità che il privilegio abbia ad oggetto i beni (comunque) acquistati con il finanziamento concesso, per cui si rende necessario dimostrare che i beni siano stati acquistati dall'imprenditore finanziato mediante la provvista che gli è stata fornita col finanziamento. Si discute, invece, se in questi beni acquistati con il ricorso alle somme finanziate dalla banca rientrino soltanto i beni riconducibili alle categorie di cui alle lettere a) e b) o anche altri beni; orbene, se come pare la “ratio” della disposizione di cui all'art. 46, comma 1, lett. c) è quella di aumentare il novero dei beni su cui la banca finanziatrice ha una causa legittima di prelazione, allora deve accogliersi la tesi estensiva, che peraltro meglio si concilia con l'obiettivo che permea tale norma, ovvero quello di rafforzare la posizione creditoria e la tutela della banca. Infine la lettera d), contempla i crediti, anche futuri, derivanti dalla vendita dei beni indicati nelle lettere precedenti. Questa regola si spiega in virtù della necessità di facilitare l'accesso degli imprenditori alle linee di credito, per cui questi potranno far confluire in privilegio speciale pure i crediti (peraltro anche futuri) al pagamento del corrispettivo delle vendite dei beni destinati funzionalmente all'esercizio dell'impresa ai sensi delle lettere a), b) e c). L'art. 46, comma 1 TUB, sancisce dunque il principio di tassatività o numerus clausus dei beni suscettibili di costituire oggetto di privilegio mobiliare speciale a favore della banca, con la conseguenza che beni non indicati nel disposto di cui sopra o, comunque, non riconducibili alle categorie di questi beni, non potranno mai formare oggetto della causa legittima di prelazione bancaria. Vi sono invece dubbi circa l'ammissibilità di una natura rotativa della garanzia, in cui cioè il bene mobile non registrato concesso in pegno venga a mutare nel tempo. Problematica, questa, di non poco momento, considerato che alcuni dei beni indicati dal comma 1 dell'art. 46 TUB (si pensi al c.d. “attivo circolante” di cui alla lettera b) sono naturalmente destinati a subire delle trasformazioni durante il corso del ciclo produttivo proprio dell'impresa. In realtà deve ritenersi in linea di massima ammissibile la rotatività del privilegio mobiliare speciale sui beni trasformati per due ordini di ragioni. La prima risiede nella circostanza che, in realtà, è la stessa disposizione di cui all'art. 46 TUB a prevedere la naturale rotatività del privilegio, allorquando alla lettera b) si riferisce ai “prodotti in corso di lavorazione” e alla lettera c) ai beni, comunque acquistati con il finanziamento concesso. La seconda ragione sta invece nella logica sottostante all'art. 46 TUB, che è quella di implementare la tutela delle ragioni creditorie della banca e, dunque, l'eventuale recupero coattivo del credito; possibilità che sarebbbe evidentemente ridotta, se non frustrata, laddove il privilegio mobiliare speciale si estinguesse per effetto del mutamento del suo originario oggetto e non passasse, invece, sul bene che sostituisce il precedente. Con l'art. 12, comma 6, lett. a), del d.l. n. 145/2013, poi convertito in l. n. 9/2014, il legislatore ha introdotto nel corpo dell'art. 46 TUB il nuovo comma 1-bis, in cui stabilisce che “Il privilegio previsto dal presente articolo può essere costituito anche per garantire obbligazioni e titoli similari emessi da società ai sensi degli artt. 2410 e seguenti o 2483c.c., la cui sottoscrizione e circolazione è riservata a investitori qualificati ai sensi dell'art. 100 d.lgs. n. 58/1998”. In questo modo è stato ampliato l'ambito applicativo oggettivo e soggettivo della disciplina contenuta nell'art. 46 TUB anche alle obbligazioni ed ai titoli similari (titoli di debito) emessi dalle società ai sensi degli artt. 2410 e 2483 c.c., la cui sottoscrizione è riservata agli operatori qualificati di cui all'art. 100 TUB: l'ampliamento dell'ambito di operatività della disposizione originaria è dovuto alla volontà legislativa di facilitare le operazioni societarie di emissione di obbligazioni e titoli di debito, con cui cioè le società emettono dei titoli in virtù dei quali gli acquirenti acquistano un diritto di credito nei loro confronti, rafforzando le garanzie del loro successivo adempimento. Si ritiene comunemente che in presenza dei presupposti di legge il privilegio legale, generale o speciale che sia, si costituisca di regola ipso facto et ipso iure, cioè senza necessità di ulteriori pattuizioni o adempimenti formali da parte dei soggetti del rapporto obbligatorio; ciò salvo che, eccezionalmente, vi sia un “privilegio convenzionale”; per il quale cioè si richiede un'apposita pattuizione tra le parti. É questo il caso del privilegio speciale della banca sui beni mobili non registrati destinati all'esercizio dell'impresa del soggetto finanziato. L'art. 46, comma 2 TUB, prevede infatti che “Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i beni e i crediti sui quali il privilegio viene costituito, la banca creditrice o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni o un loro rappresentante, il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento o, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, gli elementi di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) dell'art. 2414 c.c. o di cui all'art. 2483, comma 3 del codice civile nonché la somma di denaro per la quale il privilegio viene assunto”. Per la valida costituzione del suddetto privilegio è dunque necessario in primo luogo rispettare il requisito legale della forma scritta ad substantiam della relativa pattuizione, in mancanza della quale l'eventuale accordo tra le parti sarà nullo e, come tale, improduttivo di qualsivoglia effetto. La norma si spiega in virtù della necessità di assicurare la massima certezza nei rapporti tra le parti, realizzando al contempo una finalità di responsabilizzazione del consenso del debitore o del terzo concessionario del privilegio in ordine all'operazione che va a porre in essere. Inoltre il secondo comma dell'art. 46 TUB sancisce l'obbligo – o, meglio, l'onere - per i contraenti di prevedere nell'atto costitutivo della garanzia, redatto per iscritto, l'esatta descrizione dei beni e dei crediti oggetto del privilegio, la banca creditrice e, nel caso di obbligazioni o titoli di cui al comma 1-bis, il sottoscrittore o i sottoscrittori di tali obbligazioni (o un loro rappresentante), il debitore e il soggetto che ha concesso il privilegio, l'ammontare e le condizioni del finanziamento. Questa disposizione, espressione del principio di specialità del credito garantito e dei beni concessi in garanzia (di cui sono manifestazione anche l'art. 2787, comma 2 c.c. sul pegno e l'art. 2809 c.c. sull'ipoteca), anche nella prospettiva di tutelare gli altri creditori (chirografari o privilegiati) dell'imprenditore finanziato eventualmente esistenti, che devono poter conoscere con esattezza quali cause legittime di prelazione gravino sui beni del loro debitore e nei confronti di quali soggetti, nonché per quali causali e per quali importi. Le formalità richieste dal secondo comma dell'art. 46 TUB per la validità dell'atto costitutivo del privilegio speciale mobiliare a favore della banca paiono, dunque, porsi in insanabile contrasto con l'ammissibilità della natura rotativa di tale garanzia. Tuttavia costituisce ormai opinione consolidata in giurisprudenza che le garanzie aventi ad oggetto beni mobili, tra cui su tutti il pegno, possano assumere validamente carattere di rotatività. Determinante sul punto è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione Civile a far data dalla sentenza n. 5264/1998. In quell'occasione la Suprema Corte, superando il precedente orientamento che propendeva per la tesi della inammissibilità della valida costituzione di un pegno con patto di rotatività, ammise la validità del pegno rotativo. In sintesi la Suprema Corte, ammettendo che i consociati possano attraverso l'esplicazione della loro autonomia negoziale incidere sull'elemento funzionale della garanzia pignoratizia ma non sugli aspetti strutturali, ha riconosciuto il potere dell'autonomia privata di creare validi modelli di pegni alternativi rispetto a quello codicistico, come quello rotativo, purché pero i non vengano superati i requisiti di validità e di opponibilità legislativamente predeterminati: il pegno rotativo è sì valido ed opponibile, ma solo se rispetta i presupposti individuati dagli artt. 2786 e 2787, comma 3 c.c. Per la Corte di Cassazione “tali conclusioni non escludono, tuttavia, la possibilità di salvaguardare, con apposite convenzioni, la continuità della garanzia, non ostante il variare dei beni che ne costituiscono l'oggetto. L'ammissibilità di modificazioni oggettive che non facciano venir meno l'identità del rapporto giuridico o che, pur dando vita alla costituzione di un rapporto nuovo, assicurino, comunque, la tutela della situazione giuridica preesistente è, in effetti, specificamente riconosciuta dal legislatore, rispetto ai diritti reali di garanzia, con una serie di disposizioni (artt. 2742,2795, comma 1 e 2,2815 e 2816,2825, comma 2 c.c.) che, nella diversità delle ipotesi regolate, sono legate da un aspetto comune, costituito dal fatto di prendere in considerazione la "cosa" per la sua "componente di valore", in piena aderenza all'interesse del titolare del diritto, che non è rivolto al bene nella sua "individualità", ma al suo valore economico”. Inoltre il pegno rotativo è valido ed ammissibile anche perché a prevederlo vi sono varie disposizioni di legge. Infatti, secondo la Cassazione è lo stesso codice civile che talvolta prevede la possibilità di sostituire il bene inizialmente oppignorato con un altro: è il caso degli artt. 2742,2795, commi 1 e 2, 2815, 2816 e 2925, comma 2 c.c. In tutte queste ipotesi la legge prende in considerazione il valore economico del bene piuttosto che le sue caratteristiche specifiche. Perché, però, il patto di rotatività possa essere considerato valido e non tamquam non esset, occorre che il patto di rotatività presenti determinati requisiti. Innanzitutto, è necessario che esso acceda ad un contratto costitutivo di pegno e che rispetti i requisiti di opponibilità di cui all'art. 2787, comma 3 c.c., ovvero che vi sia un atto scritto di data certa, recante sufficiente indicazione del bene dato in garanzia e del credito. Inoltre tale pattuizione deve prevedere il meccanismo della rotatività della garanzia e le indicazioni necessarie per individuare gli oggetti su cui la garanzia fluttuerà (singoli beni, crediti, diritti) nelle successive rotazioni del vincolo. In tal senso, ad esempio, il patto di rotatività deve prevedere i tempi e le modalità di sostituzione del bene originariamente dato in garanzia. Orbene, se è ammessa la possibilità di una costituzione per via negoziale di una garanzia reale mobiliare che ruota sui beni su cui insiste, eventualmente anche per il caso di una loro trasformazione, ciò deve ammettersi a fortiori per il privilegio di cui all'art. 46 TUB, posto che al primo comma si fa riferimento a beni che sono ontologicamente e naturalmente destinati a subire trasformazioni nel tempo. Il comma 3 dell'art. 46 TUB sancisce che “L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. La trascrizione deve effettuarsi presso i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata e presso quelli del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio”. Per rendere quindi l'atto costitutivo del privilegio speciale mobiliare a vantaggio della banca opponibile ai terzi e, dunque, per consentire poi alla banca di azionare la causa legittima di prelazione nei confronti degli altri creditori o eventuali acquirenti dei beni oggetto di garanzia, non basta che quest'atto sia stato redatto per iscritto. Il legislatore, al fine dell'opponibilità erga omnes impone infatti di trascriverlo nel registro di cui all'art. 1524 c.c. (per l'opponibilità del patto di riserva in caso di vendita con patto di riservato dominio); in modo tale che risulti da un atto pubblico, ovvero da una scrittura privata autenticata da notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ai sensi degli artt. 2657 e 2703 c.c. A conferma di ciò, il comma 6 dell'art. 46 TUB stabilisce che gli oneri notarili siano ridotti della metà di redazione dell'atto. La trascrizione dell'atto costitutivo del privilegio deve essere effettuata nel registro di cui all'art. 1524 c.c. del luogo ove ha sede l'impresa finanziata, ovvero, se diverso, nel registro del luogo ove ha sede o risiede il soggetto che ha concesso il privilegio. Pertanto, qualora l'atto con cui si costituisce il privilegio mobiliare speciale a favore della banca non venga trascritto nel registro ex art. 1524 c.c., la creazione della causa legittima di prelazione potrà avere effetti soltanto inter partes, risultando così priva del connotato della realità, tipica delle garanzie reali. Quanto alla durata del privilegio in esame, si ritiene che in virtù del principio di accessorietà della causa legittima di prelazione al credito, il privilegio duri fino al momento in cui che l'obbligazione cui inerisce non sia stata adempiuta, senza necessità di alcuna rinnovazione della relativa trascrizione nel tempo (salvo che venga a mutare l'oggetto della gatanzia). E, ancora, l'accessorietà della garanzia al credito comporta che l'estinzione di quest'ultimo determini automaticamente anche la caducazione della garanzia. Ad ogni modo nella prassi le parti stipulano delle pattuizioni con cui regolano le modalità e le conseguenze dell'estinzione della garanzia. Il quinto comma dell'art. 46 va esaminato in combinato con quello del terzo comma relativo all'opponibilità della garanzia reale mobiliare. La norma in esame stabilisce: “Fermo restando quanto disposto dall'art. 1153c.c., il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo”. In ossequio alla natura dichiarativa della trascrizione del privilegio, che ne consente la pubblicità e, dunque, l'opponibilità ai terzi per il caso in cui insorgessero controversie tra la banca finanziatrice ed altri soggetti, il comma 5 dell'art. 46 TUB sancisce che, ferme restando l'operatività della regola “possesso vale titolo” di cui all'art. 1153 c.c., per cui i beni mobili non registrati soggetti a privilegio possono essere acquistati dai terzi a non domino ove ricorrano le condizioni di legge, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Inoltre l'ultima parte del quinto comma dell'art. 46 TUB prevede, per il caso in cui il terzo acquisti in buona fede il bene mobile non registrato costituito in garanzia che gli sia stato consegnato da chi non ne era il legittimo titolare, che “nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo”. Attraverso questa disposizione il legislatore fa così salve sia le esigenze di certezza e celerità dei traffici giuridici (specie nel settore dei beni mobili non registrati, sprovvisti di un regime pubblicitario), sia le ragioni di tutela del creditore (peraltro rafforzate), il cui oggetto muta, per effetto di una surrogazione reale, dal bene originariamente concesso in garanzia al corrispettivo acquistato dal concedente-dante causa. Quanto all'efficacia del privilegio mobiliare speciale validamente costituito e reso ritualmente opponibile ai terzi, il comma 4 dell'art. 46 TUB prevede che “il privilegio previsto dal presente articolo si colloca nel grado indicato nell'art. 2777, ultimo comma, del codice civile e non pregiudica gli altri titoli di pari grado con data anteriore a quella della trascrizione”. Infine è opportuno rilevare per completezza espositiva che al modello del privilegio c.d. “bancario” di cui all'art. 46 TUB il legislatore ha progressivamente affiancato figure di nuovo conio, che costituiscono parimenti espressione della volontà legislativa di facilitare l'erogazione del credito mediante il rafforzamento delle garanzie rilasciabili dai soggetti finanziati a favore delle banche. In questo senso si colloca il nuovo pegno mobiliare non possessorio introdotto con il d.l. n. 59/2016 poi convertito con modificazioni in legge 119 del 20 giugno 2016, che permette agli imprenditori, per la finalità di ottenere linee di credito attraverso la contropartita della concessione di garanzie che rafforzino i crediti derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa, di concludere un pegno non reale, bensì consensuale, su alcune tipologie di beni. Nella stessa scia si pone anche la creazione ad opera della l. n. 119/2016 del nuovo istituto del finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato, disciplinato dall'articolo 48-bis TUB. COVID-19 e finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese La drammatica diffusione della pandemia del virus COVID-19 durante il 2020 ha comportato, come è noto, drammatiche ripercussioni sull'economia mondiale e, di conseguenza, anche sui contratti bancari in essere e, in particolare, su quelli aventi una funzione in senso lato di “finanziamento”, quale certamente è il finanziamento a medio e lungo termine alle imprese. Le restrizioni adottate dallo Stato italiano, infatti, hanno comportato una significativa contrazione delle attività economiche e produttive, con l'effetto che sono sorte notevoli difficoltà – se non, addirittura, una vera e propria impossibilità, in taluni casi – per i debitori di provvedere ad onorare le obbligazioni precedentemente assunte. Onde cercare di risolvere o, quantomeno, attenuare tali criticità, il legislatore è intervenuto con il Decreto Legge n. 18 del 17 Marzo 2020 (convertito con modificazioni con Legge n. 27 del 2020) rubricato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, anche noto come “Decreto cura Italia”. Il suddetto decreto, all'articolo 56, comma 2, prevede che “Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario: … c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale”. Dunque, laddove le imprese, così come definite al quinto comma dell'art. 56 del D.L. n. 18/2020, si trovino in una situazione di esposizione debitoria che, alla data della pubblicazione del D.L. (cioè il 29/4/2020) che non sia classificata come “esposizioni creditizie deteriorate” (comma 4) e formulino la comunicazione alla Banca o all'Intermediario finanziario ex art. 106 T.U.B., della volontà di avvalersi della “moratoria” per il pagamento delle rate del finanziamento, mediante invio di comunicazione contenente la dichiarazione con la quale l'Impresa autocertifica ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (dunque sotto la propria penale responsabilità) di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da COVID-19, potranno ottenere la sospensione delle rate fino al 30 Settembre del 2020 e la dilazione del piano di rimborso delle rate oggetto di sospensione con modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Tale rimedio, dunque, volto ad ovviare alle criticità che hanno colpito il settore imprenditoriale, non opera in modo automatico, ma presuppone l'esistenza di alcuni presupposti formali (comunicazione ed autodichiarazione in ordine alla carenza di liquidità riconducibile alla diffusione della pandemia) e sostanziali (l'assenza di situazione debitoria classificabile come “deteriorata”) e, previa verifica di tali presupposti, la Banca o l'Intermediario finanziario dovrà sospendere il pagamento delle rate e dilazionare il piano di pagamento delle rate sospese con modalità tali da non comportare nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Con il Decreto Legge n. 104 del 14 Agosto 2020, avente rubrica “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni con Legge n. 126 del 2020, all'articolo 65, comma 1, è stato poi prorogato il termine ultimo per le misure a sostegno delle imprese previste dall'articolo 56, co. 2, del D.L. n. 18/2020, originariamente individuato nella data del 30 Settembre del 2020, al 31 Gennaio 2021. Inoltre il secondo comma dell'art. 65 succitato stabilisce che la proroga della “moratoria” operi automaticamente, senza necessità di alcuna formalità, fatta salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore entro il termine del 30 Settembre 2020. L'articolo 65, co. 2, del D.L. n. 104/2020 ha poi ampliato la finestra temporale in cui è possibile avvalersi della “moratoria” di cui sopra sancendo che le imprese che, alla data di entrata in vigore del decreto stesso, presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno di cui al comma 2 dell'art. 56 del D.L. n. 18 del 2020, possono comunque essere ammesse, entro il 31 Dicembre 2020, alle predette misure di sostegno finanziario alle stesse condizioni e modalità previste dall'articolo 56. Sempre nell'ottica di offrire strumenti di sostegno per coloro che non sono in grado di adempiere ai canoni del leasing già stipulato a causa della carenza di disponibilità economiche dei debitori, in data 6 Marzo del 2020 l'A.B.I. e le Associazioni di rappresentanza delle imprese hanno sottoscritto un Addendum all'Accordo per il Credito del 2019, in tal modo prorogando l'applicazione della misura “Imprese in Ripresa 2.0”. In tal modo è stato consentito, alle imprese pregiudicate dall'emergenza COVID-10, di usufruire della c.d. “moratoria A.B.I.” per tutti i finanziamenti a medio e lungo termine in essere al 31 gennaio 2020, di chiedere la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate fino a un anno. Profili fiscali Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601/1973 le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative. La Corte Costituzionale, con la decisione n. 242/2017, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma nella parte in cui ne era esclusa l'applicazione alle analoghe operazioni di finanziamento compiute dagli operatori finanziari, rispetto alle quali, come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione, l'agevolazione deve quindi operare (Cass. S.U., n. 19106/2018). Quanto alla durata del rapporto, anche di recente si è precisato che, ai fini dell'agevolazione prevista dall'art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 è necessaria l'assunzione di un vincolo negoziale della durata minima di diciotto mesi stabilita dalla legge, indipendentemente dal successivo evolversi del rapporto contrattuale, sicché la possibilità di fruire del beneficio deve essere valutata considerando la causa concreta del contratto (o, in caso di negozi collegati, l'operazione economica complessiva), in conformità all'art. 53 Cost., atteso che sarebbe irragionevole trattare in maniera fiscalmente diversa situazioni simili dal punto di vista socio-economico (ad esempio, il mutuo garantito da ipoteca, privo di clausole che attribuiscono il recesso, ed il medesimo contratto che consente espressamente la risoluzione per grave inadempimento o il recesso per giusta causa), ovvero prevedere un identico regime impositivo per situazioni tra loro diverse (come il mutuo garantito da ipoteca, privo di clausole che consentano il recesso, ed il mutuo che, invece, ammette lo stesso "ad nutum": Cass. trib., n. 7649/2018). In sostanza, le operazioni di finanziamento, a cui l'art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 accorda un trattamento fiscale di favore, vanno individuate - in base alla ratio legis ed al principio secondo cui le norme agevolative sono di stretta interpretazione - in quelle che si traducono nella provvista di disponibilità finanziarie, cioè nella possibilità di attingere denaro, da impiegare in investimenti produttivi, con la conseguenza che i negozi di finanziamento aventi ad oggetto i "rimborsi dei finanziamenti a breve termine", garantiti da iscrizioni ipotecarie, non avendo ad oggetto un finanziamento, nel senso precisato, ma piuttosto le modalità ed i tempi di recupero del credito già erogato, esulano dall'ambito applicativo della menzionata disciplina (Cass. trib., n. 695/2015). È stato inoltre chiarito che, in tema di imposta di registro, devono essere esclusi i benefici contemplati dall'art. 15 d.P.R. n. 601/1973 per le operazioni di finanziamento bancario aventi durata minima di diciotto mesi qualora, all'esito della riqualificazione, ex art. 20 d.P.R. n. 131/1986, di più atti separatamente presentati per la registrazione, emerga, nel complesso, l'assunzione di un vincolo negoziale suscettibile "ad initio" di avere una durata inferiore, in ragione della previsione di una clausola di recesso "ad nutum" in favore dell'istituto di credito (Cass. trib., n. 6505/2018). |