Contratto di borsa pronti contro termineInquadramentoI contratti di borsa sono le fattispecie contrattuali attraverso cui si realizzano, fra intermediari autorizzati, la negoziazione e lo scambio nei mercati regolamentati di strumenti finanziari ufficialmente quotati. Questi ultimi sono ricompresi nell'ampia tipologia dei prodotti finanziari ossia forme d'impiego del risparmio effettuate in vista di un ritorno economico e possono essere costituiti da azioni, obbligazioni, altri titoli di debito, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento, strumenti finanziari derivati etc. FormulaCONTRATTO DI BORSA PRONTI CONTRO TERMINE TRA Il sig. ... (generalità), domiciliato per la carica presso la sede di cui infra, il quale dichiara di intervenire al presente atto in qualità di ... e rappresentante della Banca ... con sede in ... via ... n ... capitale € ... interamente versato, codice fiscale, partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di ... n ... REA ... , iscritta all'Albo bancario in data ... al n ... , legittimato al presente atto in virtù di procura generale a rogito notaio ... di ... repertorio ... raccolta ... in data ... registrata a ... il ... n ..... E Il Sig. ... (generalità) SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: La Banca, come sopra rappresentata, vende al Sig. ... , che accetta, numero ... titoli [1] ... (caratteristiche) per il prezzo di € ... La Banca si impegna a riacquistare i predetti titoli entro il ... (entro un anno) al prezzo di € ... determinato secondo i seguenti criteri ... Le parti concordano il seguente Tasso di interesse ... Luogo e data. Sottoscrizioni 1. Solitamente Titoli di Stato ed obbligazioni non convertibili italiane o estere. CommentoCon il contratto di borsa pronti contro termine il venditore (generalmente una banca) cede in cambio di denaro un certo numero di titoli a un acquirente (con consegna immediata, quindi "a pronti") e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarli dallo stesso acquirente a un determinato prezzo (in genere più alto) ed entro una certa data. I titoli oggetto del contratto in esame sono, di solito, titoli di Stato o titoli monetari. Tale operazione consente all'acquirente dei titoli a pronti di impiegare una data somma di denaro per il periodo di tempo contrattualmente stabilito e ad un rendimento fisso determinato in funzione della differenza tra prezzo a pronti, calcolato in base al valore di mercato dei titoli, e prezzo a termine, frutto della capitalizzazione del prezzo a pronti ad un saggio di interesse convenuto fra le parti. Tale saggio, data la durata generalmente breve dell'operazione (1 o 2 mesi), tende ad allinearsi a quelli vigenti sul mercato monetario al momento della stipulazione del contratto. Al contrario, il venditore di titoli a pronti si assicura la disponibilità di fondi per un ammontare pari al prezzo a pronti, per il periodo intercorrente tra le date di negoziazione e ad un costo definito dalla differenza fra i due prezzi. Il contratto di pronti contro termine di borsa viene formalizzato mediante l'emissione di due fissati bollati (al giorno d'oggi l'acquisito è per via telematica in forma dematerializzata), uno per la vendita e l'altro per la rivendita: quest'ultimo è emesso al termine convenuto per la rivendita, se il venditore ha assunto una semplice obbligazione, oppure al momento della conclusione del contratto di pronti contro termine, se è stata pattuita una doppia vendita. Pur essendo composte da una doppia compravendita di titoli, le operazioni di pronti contro termine possono ritenersi unitarie sotto il profilo economico- finanziario, poiché la doppia negoziazione viene posta in essere al fine di realizzare uno scambio creditizio attraverso la contrapposizione nel tempo di due prestazioni pecuniarie. Con riferimento alla natura giuridica del negozio in esame la dottrina tende a ricondurre il relativo schema contrattuale al riporto e alla vendita a termine dei titoli di credito. Tuttavia, a differenza del riporto, nei pronti contro termine non vi è specificazione e consegna dei titoli all'acquirente a pronti e, quindi, non vi è passaggio di proprietà in suo favore; a differenza dalla vendita a termine di titoli di credito, nei pronti contro termine il trasferimento della proprietà dei titoli non è definitivo in quanto la vendita a termine, pur configurandosi come giuridicamente distinta dalla vendita a pronti, risulta ad essa funzionalmente collegata. La giurisprudenza, invece, non appare concorde in ordine all'effetto traslativo della vendita a pronti con conseguenti problemi in caso di morte dell'acquirente. |