Accordo di ristrutturazione dei debiti

Alessandro Farolfi

Inquadramento

L'accordo di ristrutturazione dei debiti è quell'accordo, concluso fra l'impresa debitrice e tanti creditori rappresentanti almeno il 60% del proprio indebitamento, volto a ristrutturare - cioè rideterminare l'entità (accordo remissorio) ovvero riscadenzare nel tempo (accordo dilatorio) - le proprie obbligazioni. La natura prettamente contrattuale dell'istituto spiega perché esso, di regola, non produca effetti vincolanti per coloro che non vi aderiscono (i c.d. creditori estranei), i quali dovranno essere pagati alle scadenze contrattuali pattuite o di legge, salva la sola possibilità per il debitore, in caso di omologazione dell'accordo, di fruire di una moratoria sino a 120 giorni. L'accordo deve essere pubblicato sul registro delle imprese e da quel momento produce effetti “protettivi” per il patrimonio del debitore che, naturalmente, deve altresì richiedere con ricorso al tribunale territorialmente competente l'omologazione dell'accordo stesso, accompagnato da un piano aziendale e dall'attestazione circa la sua attuabilità, con particolare riguardo alla sua attitudine a consentire il pagamento dei creditori estranei.

Dopo le riforme del 2012 l'accordo di ristrutturazione dei debiti può essere preceduto, così aumentando la durata del c.d. automatic stay, da una fase di concordato prenotativo, ex art. 161 comma 6 l. fall. Del pari, nel 2015, al fine di superare talune difficoltà di ordine pratico che l'imprenditore può incontrare nel raggiungere l'accordo con esponenti del ceto bancario, è stata introdotta la variante dell'accordo con intermediari finanziari che consente, ai sensi del nuovo art. 182-septies l. fall., in presenza di un indebitamento pari ad almeno il 50% di quello complessivo verso banche ed intermediari finanziari, di costringere entro certa misura anche i creditori non aderenti, purché inseriti in classe comprendente creditori aderenti per almeno il 75%, a subire gli effetti dell'accordo raggiunto. È comunque richiesto, per ricorrere a questa forma di accordo, che costituisce un'eccezione al principio di cui agli artt. 1372 e 1411 c.c., che il creditore cui si vogliono estendere gli effetti sia stato messo in grado di partecipare alle trattative e che riceva un trattamento non deteriore rispetto a quello ottenibile attraverso alternative concretamente praticabili.

Agli accordi di ristrutturazione dei debiti dell'imprenditore sono inoltre dedicati gli artt. 57 e ss. del Codice della crisi e dell'insolvenza – d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, che, , si ripropone un'ambiziosa e complessiva riscrittura della disciplina delle procedure concorsuali, in attuazione della legge delega n. 155/2017.

Il “futuro prossimo” dell'istituto (si ricorda infatti che al riguardo è prevista una vacatio legis di 18 mesi) prevede un'articolazione tripartita degli accordi:

a) accordi di ristrutturazione (di cui l'art. 57 d.lgs. n. 14/2019, detta i requisiti fondamentali, precisando che ad esso può ricorrere l'imprenditore “anche non commerciale” e confermando la necessità del 60% di adesioni da parte dei creditori);

b) accordi di ristrutturazione agevolati (per i quali l'art. 60 consente di dimezzare i consensi neccessari dei creditori – che passano conseguentemente ad almeno il 30% - quando il debitore non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi e non abbia fatto ricorso né intenda richiedere misure protettive);

c) accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa (la positiva esperienza dell'attuale art. 182 septies l.fall. diviene norma generale, applicabile ai sensi dell'art. 61 d.lgs. n. 14/2019 non solo al settore degli intermediari finanziari, ma a tutti i creditori non aderenti, purchè inseriti in una classe omogenea per posizione giuridica ed interessi economici i cui creditori aderenti rappresentino almeno il 75% dei componenti la classe medesima; ulteriore presupposto necessario è che il piano posto a base di questa tipologia di accordo abbia carattere “non liquidatorio” secondo una linea più generale di incentivazione delle soluzioni della crisi, tale da garantire la difesa della continuità – diretta o indiretta – dell'attività aziendale e con essa la tutela del dato occupazionale).

Formula

ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Con la presente scrittura privata, redatta in .... originali,

TRA

la società .... con sede in .... C.F. .... iscritta al Registro della CCIA di .... al n. ...., in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F. ...., (di seguito la debitrice)

E

la società .... con sede in .... C.F. .... iscritta al Registro della CCIA di .... al n. ...., in persona del legale rappresentante Sig. .... nato a .... il .... C.F. ....,

la ditta .... in persona del suo titolare Sig. ...., con sede in ...., C.F. ...., iscritta al Registro della CCIA di .... al n. ....;

il Sig. ...., n. a ...., il ....,residente a ...., via ...., C.F. ....

.... 1 (di seguito i creditori)

PREMESSO CHE

- l'art. 182-bis l. fall. consente alla debitrice di sottoporre al Tribunale di .... un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti, onde ottenerne l'omologa e perseguire la ristrutturazione del proprio debito;

- la debitrice si trova in stato di crisi, come risulta dalla situazione economico-patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del ...., che si allega quale doc. ...., e che costituisce la data di riferimento cui sono ancorate le valutazioni del piano aziendale e l'attestazione redatta dal dott. ...., iscritto all'albo dei revisori contabili di ...., che pure si allegano quali docc. ....;

- la debitrice, con assemblea del ...., ha deliberato di autorizzare l'Amministratore e Leg. Rapp. Sig. .... a sottoporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti ed un accordo, così come viene sottoposto e di cui infra in ottemperanza all'art. 182-bis l. fall.;

- fra le parti sono intercorse trattative nel corso delle quali la debitrice ha messo a disposizione i propri dati aziendali aggiornati alla data predetta del .... ed illustrato il piano che sta alla base della presente formulazione di accordo;

- alla data del .... i creditori della debitrice risultano così costituiti:

- creditori ipotecari € .... 2 ;

- creditori pignoratizi € .... 3 ;

- creditori privilegiati € .... 4 ;

- creditori chirografari € ....;

- Totale€ .... (il tutto come da elenco dei creditori allegato quale doc. ....);

- il presente accordo di ristrutturazione dei debiti prevede per i creditori aderenti:

- il pagamento dei creditori ipotecari nella percentuale del .... % 5

- il pagamento dei creditori pignoratizi nella percentuale del ....%

- il pagamento dei creditori privilegiati nella percentuale così distintamente sviluppata:

- art. 2751-bis n. 1 c.c. pari ad € .... nella percentuale del .... %

- art. 2751-bis n. 2 pari ad € .... nella percentuale del .... %

- .... 6

- il pagamento dei creditori chirografari, che ammontano ad € .... nella percentuale del .... % 7

- pertanto, i creditori aderenti rappresentano una percentuale del .... % rispetto al monte-crediti complessivo vantato verso la debitrice alla data del ....

- I creditori, con la sottoscrizione del presente piano attestano di aver visionato tutta la documentazione sociale inerente ed, altresì, la relazione redatta dall'esperto al fine di attestare l'attuabilità del piano di ristrutturazione dei debiti e la sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei (cfr. docc. ....);

- il presente piano verrà depositato presso il Tribunale di .... entro .... giorni dalla sottoscrizione onde ottenere l'omologa dell'accordo;

tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

2. Oggetto dell'accordo e moratoria

La debitrice, dalla data di avvenuta pubblicazione del decreto di omologa del presente accordo nel registro delle imprese, si obbliga a corrispondere ai creditori che si impegnano ad accettare quanto segue:

– € .... alla società ...., il cui credito è assistito dal iscrizione ipotecaria sul bene ...., stimato in € .... come da perizia dell'Ing. ...., iscritto all'Albo degli ingegneri di ....,allegata al presente accordo quale doc. ...., tale importo sarà pagato entro .... gg. dalla alienazione del bene che dovrà avvenire entro il .... previa adeguata pubblicità ed avvalendosi di mediatori e soggetti specializzati .... 8 ;

– € .... alla società ...., il cui credito è assistito da pegno ...., sui titoli .... presso la Banca di ...., n. dossier ....; tale importo sarà pagato entro .... gg. dalla vendita dei titoli oppignorati sul mercato telematico di .... a mezzo intermediario finanziario costituito da ....;

– una percentuale pari a .... % dell'importo nominale del credito alle società .... assistito da privilegio ex art. .... c.c.;

– una percentuale pari a .... % dell'importo nominale del credito alle società .... assistito da privilegio ex art. .... c.c.;

– una percentuale del .... % ai crediti privi di cause di prelazione rispettivamente vantati da .... 9.

I creditori non aderenti (c.d. “estranei”) saranno pagati entro 120 gg. dalla pubblicazione del decreto di omologazione del presente accordo – per quanto riguarda i crediti già scaduti anteriormente a tale data – ovvero entro 120 gg. dalla scadenza per i crediti non ancora scaduti alla data di pubblicazione del decreto di omologazione.

Con il ricevimento di dette somme ed importi i creditori aderenti rinunceranno, così come rinunciano, a pretendere l'intero importo dei crediti come sopra indicati, dichiarandosi fin da ora soddisfatti, salvo risoluzione delle presenti intese.

3. Azioni dei creditori

I creditori, sottoscrivendo il presente accordo di ristrutturazione, si obbligano a non azionare i propri crediti fino alla data del ...., momento entro il quale si presume che .....

Decorsa tale data la debitrice, salvo cause di forza maggiore, si impegna a corrispondere gli interessi al tasso del .... % 10

È in facoltà dei creditori di procedere con la risoluzione dell'accordo, riacquistando il potere di agire con qualsiasi mezzo a tutela del proprio credito qualora alla data del .... gli impegni di pagamento di cui al precedente art. 2 siano inadempiuti.

4. Garanzie

A garanzia dell'esatto adempimento delle proprie obbligazioni, la società .... rilascia fideiussione, escutibile a prima richiesta, emessa da .... per l'importo di € .... con scadenza il ....

Oppure la società garantisce l'adempimento delle presenti obbligazioni con tutto il suo patrimonio, presente e futuro, composto alla data del .... da .... (come da doc. ....); oppure rilascio di altre garanzie, ad esempio ipotecarie.

5. Termini

Entro e non oltre .... giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, la debitrice si obbliga a depositare il presente accordo di ristrutturazione dei debiti nella cancelleria della sezione Fallimentare del Tribunale di ...., al fine di ottenerne l'omologa. A tal fine ha già dato mandato all'Avv. .... come risulta dal doc. .... sottoscritto in data .....

6. Spese

Spese ed oneri tutti conseguenti ed inerenti il presente accordo, spese di registrazione comprese, devono intendersi ad esclusivo carico della debitrice, che le assume.

7. Modifiche all'accordo

Qualsiasi modifica alle disposizioni del presente accordo, di qualsiasi natura esso sia, sarà valido solo se redatto in forma scritta ed allegato al presente accordo come appendice e con la partecipazione di ....

Luogo e data ....

Allegati:

....

La debitrice I creditori

.... ....

[1] Ripetere per ciascuno dei creditori aderenti.

[2] Specificare per ciascun gravame, data di insorgenza del credito e della garanzia ...., relativo grado ...., bene che è costituito a garanzia ...., l'importo massimo della stessa corrisponde ad € ...., ed il residuo debito ipotecario ammonta ad € .... alla data di riferimento.

[3] Indicare data ed oggetto della garanzia reale ...., nonché il debito garantito residuo pari ad € .... alla data di riferimento.

[4] Specificare, oltre all'importo complessivo del ceto creditorio privilegiato, l'entità ed il grado dei crediti privilegiati. È possibile, per semplicità, indicare nell'accordo l'entità di ciascun grado e rinviare ad un elenco allegato l'individuazione di ciascun creditore, con la misura ed il grado del relativo diritto.

[5] Occorre indicare ciascun credito ipotecario ed inserire la stima del bene in garanzia al fine di verificare la capienza dello stesso rispetto al residuo debito alla data di riferimento. Le stime sono generalmente contenute in una perizia allegata.

[6] Proseguire per ciascun grado secondo le intese raggiunte.

[7] È possibile inserire trattamenti differenziati fra creditori appartenenti al ceto chirografario od anche privilegiati, con il consenso specifico di quelli interessati, in quanto nell'accordo non è indispensabile seguire rigidamente, nel trattamento offerto, l'ordine delle cause legittime di prelazione. Sono piuttosto la trattative e le reciproche condizioni di forza economica e contrattuale a rilevare.

[8] Può essere prevista una figura professionale gradita anche ai creditori che si occupi dell'attuazione dell'accordo.

[9] Oppure come da elenco allegato quale doc. ....

[10] Clausola esemplificativa da adattare al caso concreto: può infatti essere previsto un tasso di interesse, spesso rinegoziato, immediato, oppure ancora il rilascio di nuove garanzie. Il vantaggio di questa seconda previsione sta nel fatto che esse, in quanto operazioni compiute in attuazione dell'accordo (ovviamente purché omologato) finiscono per acquisire stabilità rispetto all'azione revocatoria ed irrilevanza sul piano penalistico.

Commento

L'accordo di ristrutturazione dei debiti viene da tempo classificato fra le soluzioni negoziali della crisi e, tradizionalmente, ritenuto una procedura alternativa al fallimento di carattere non concorsuale, con tratti ancora più marcatamente privatistici rispetto alla procedura concordataria. Tale conclusione veniva avvalorata in ragione dell'assenza di un provvedimento giudiziale di ammissione, la mancanza di un principio di maggioranza nell'espressione del consenso dei creditori, chiamati invece uti singuli ad aderire o meno alla proposta di accordo, nonchè per la possibilità di deroga nel trattamento offerto ai creditori rispetto all'ordine delle cause legittime di prelazione.

Tale affermazione è stata recentemente messa in crisi da due pronunce della Cassazione, adottate nel corso del 2018. Con la prima decisione (Cass. n. 1896/2018) si è affermato che: “deve essere ammesso in prededuzione ai sensi dell'art. 111, comma 2. l. fall. nel successivo fallimento il credito professionale sorto in funzione della predisposizione di un accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis”. Con la seconda, invece (cfr. Cass. n. 9087/2018), si è ritenuto che “l'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182-bis l. fall. rientra nel novero delle “procedure concorsuali”. Ne discende che – data anche la matrice comune dei due istituti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo – è applicabile anche all'accordo di ristrutturazione dei debiti, quand'anche in via analogica o estensiva, l'art. 162, comma 1 l. fall. dettato per la procedura di concordato preventivo il quale consente al Tribunale, nell'esercizio di un proprio potere discrezionale, di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni o produrre nuovi documenti.

Anche Cass. I, n.12064/2019 ha valorizzato le analogie fra ADR e altre procedure concorsuali (in particolare concordato preventivo), rilevando che “In sede di omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l'effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge”.

Come si può capire, l'inclusione dell'accordo fra le procedure concorsuali in senso tecnico (peraltro ancora contrastata in dottrina) pone nuovi problemi per l'operatore, in caso di successivo fallimento, su cui sono intervenute le citate pronunce (può in questa sede richiamarsi almeno un terzo punto problematico, a parere dello scrivente da risolversi positivamente, relativo alla possibilità di riconoscere la consecuzione fra procedure, con la conseguente estensione a ritroso dell'ambito di operatività della revocatoria fallimentare).

Lungo questa linea di pensiero si è ritenuto che “nell'ipotesi di impresa che abbia ottenuto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, il terzo estraneo all'accordo rimasto insoddisfatto può avanzare istanza di fallimento, ai sensi dell'art. 6 l.fall., a prescindere dall'intervenuta risoluzione dell'accordo omologato, in quanto si tratta di soggetto non vincolato dagli effetti del provvedimento di omologazione” (Cass. I, n. 13850/2019).

Profili fiscali

Per lungo tempo il regime fiscale dell'accordo è stato più sfavorevole per il debitore rispetto all'ipotesi di concordato, fallimentare o preventivo. A seguito del d.lgs. n. 147/2015, l'art. 88 TUIR in tema di tassabilità delle sopravvenienze attive dopo aver riconfermato (cfr. comma 4-ter) che “non si considerano ... sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti ...” ha invece aggiunto che “in caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell' art. 182-bis r.d. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del citato r.d. n. 267/1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art. 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'art. 1, comma 4, del d.l. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 214/2011, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'art. 96 del presente testo unico. Ai fini del presente comma rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'art. 117 e non ancora utilizzate. Le disposizioni del presente comma si applicano anche per le operazioni di cui al comma 4-bis” (n.d.r. rinuncia dei soci a crediti verso la società di cui fanno parte).

In questo modo è stata esclusa anche nell'ipotesi di accordo di ristrutturazione la tassazione della sopravvenienza attiva rappresentata dal c.d. bonus da falcidia (cioè il vantaggio economico rappresentato dalla rinuncia del ceto creditorio alla parte non soddisfatta dei propri crediti), con un forte incentivo di carattere fiscale per le imprese a ricorrere alla ristrutturazione dei propri debiti. Resta la differenza che nell'ipotesi di concordato la detassazione della sopravvenienza attiva è totale, mentre qui soltanto per la parte che eccede le perdite pregresse e di periodo.

Riguardando invece il fenomeno dal lato attivo, cioè per i creditori, viene in rilievo la deducibilità delle perdite, che può rappresentare una utilità non indifferente a fronte della (parziale o totale) rinuncia al proprio diritto. L'art. 101 TUIR commi 5 e 5-bis stabilisce al riguardo che “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'182-bis del r.d. n. 267/1942 o un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lettera d), del r.d. n. 267/1942 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 € per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, e non superiore a 2.500 € per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili.

Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, sempreché l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio”.

Va inoltre evidenziato, quanto all'imposta di Registro, che l'amministrazione fiscale, con la Circolare Ministeriale 27/E del 21 giugno 2012, ha precisato che anche il decreto che omologa l'accordo di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 182-bis l. fall.) sconta l'imposta di registro in misura fissa. Resta fermo che, se l'accordo di ristrutturazione prevede un immediato trasferimento immobiliare, l'atto traslativo sarà assoggettato, invece, alle ordinarie imposte proporzionali previste per i trasferimenti immobiliari.

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