Proposta di concordato fallimentareInquadramentoIl concordato fallimentare costituisce una particolare forma di chiusura del fallimento che passa attraverso una ristrutturazione del debito concordata fra il proponente ed i creditori concorrenti nel passivo fallimentare, i quali sono perciò chiamati a votare la proposta secondo il meccanismo del silenzio-assenso, per poi giungere - in caso di approvazione - alla successiva fase di omologazione da parte del tribunale. Il concordato fallimentare può essere proposto dallo stesso fallito (o da società cui partecipi o sottoposte a comune controllo), oppure dai creditori o qualsiasi terzo. Il primo deve rispettare alcuni limiti temporali, in quanto non può presentare la proposta prima del decorso di un anno dalla dichiarazione di fallimento e non oltre i due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, mentre i secondi non hanno un termine finale (implicito peraltro nella fase di distribuzione) e possono presentare la proposta anche prima dell'anno dalla dichiarazione di fallimento se la contabilità è stata regolarmente tenuta e consente al curatore di predisporre un elenco dei creditori da sottoporre all'approvazione del G.D. (evidentemente anche ai fini della regolarità del voto successivo). Il Nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, approvato con D. Lgs. n. 14/2019 (pubblicato sulla G.U. del 14/02/2019), regola il concordato fallimentare, rinominato concordato nella liquidazione giudiziale, agli artt. 240 e ss. Una delle principali novità riguarda il fatto che la proposta del debitore è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento. Viene invece riconfermato il valore del silenzio-assenso con riguardo al voto dei creditori concorsuali, così come l'impianto attuale dell'istituto. FormulaPROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE Fallimento ... Giudice Delegato ... Curatore ... Oggetto: proposta di concordato fallimentare Ill.mo Sig. Giudice Delegato Dott. ... il sottoscritto ... nato a ... il ... , residente a ... via ... , c.f. ... , in qualità di Legale Rappresentante della società ... (fallita oppure terza) PREMESSO CHE 1) in data ... è stato reso esecutivo lo stato passivo della società fallita; [1] 2) dal suddetto stato passivo risultano crediti privilegiati per complessivi € ... e crediti chirografi per complessivi € ... ; Tutto ciò premesso e considerato, PROPONE La seguente proposta di concordato fallimentare A) Pagamenti e tempi di pagamento: 1) pagamento integrale delle spese di procedura e del compenso del Curatore nei termini che saranno indicati dal Giudice Delegato e comunque entro ... gg. dalla definitività del decreto di omologazione; 2) pagamento integrale dei creditori privilegiati ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria in data ... limitatamente agli importi ivi indicati, entro ... dalla definitività del decreto di omologazione del concordato; [2] 3) pagamento dei creditori chirografari nella percentuale del ... % dell'importo del credito vantato da ciascuno di essi, così come risultante dallo stato passivo reso esecutivo come sopra, da calcolarsi sul valore nominale del rispettivo credito così come ivi risultante, senza interessi, in due soluzioni: la prima – pari al 50% dell'impegno in questa sede assunto - entro ... dalla definitività del decreto di omologazione del concordato, la seconda – a saldo dell'impegno qui assunto entro la data del ... [3] B) Condizioni: 1) il concordato è riferibile ai soli creditori che risultano ammessi allo stato passivo reso esecutivo e depositato in cancelleria [4] ed in particolare: Stato passivo Chirografari € ... Privilegiati € ... Totale € ... Il concordato comporterà, accertata la sua avvenuta completa esecuzione nei termini suddetti, la liberazione della società concordataria. La proposta di concordato viene estesa da subito ai creditori che hanno già depositato istanza di ammissione tardiva, nonché ai creditori che hanno presentato opposizione allo stato passivo, nei limiti delle somme che saranno riconosciute come dovute dagli organi della procedura ad ultimazione del contenzioso in corso e per cui il fabbisogno concordatario viene stimato dal proponente il concordato nei seguenti importi:
2) il decreto di omologazione dovrà prevedere che sia lo stesso Curatore Fallimentare ad effettuare i pagamenti ai creditori aventi diritto sino alla concorrenza della somma di € ... risultante salvo errori e/o omissioni quale saldo attivo del c/c n. ... , i ntestato a ... presso la banca ... [5] ; 3) a garanzia dell'integrale pagamento delle somme e percentuali promesse e, in particolare, della seconda rata a saldo dell'impegno assunto nei confronti dei creditori chirografari, il proponente deposita – unitamente al presente ricorso – assegno circolare dell'importo di € ... nonché fideiussione escutibile a prima richiesta dal Curatore, previa autorizzazione del Giudice, rilasciata da primario istituto di credito [6] . Luogo e data ... Il Legale Rappresentante ... 1. Il terzo può proporre un concordato fallimentare anche in data antecedente la formazione dello stato passivo, purchè la contabilità sia stata tenuto in modo tale da consentire al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori del fallito. 2. Evidentemente, la possibilità dio pagare integralmente i creditori privilegiati dipende dalla composizione dell'attivo e dalla natura dei privilegi, se speciali o generali. 3. È anche possibile la formazione di classi diverse, purchè i creditori vegano raggruppati secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei. I tempi di pagamento dei creditori nel concordato fallimentare sono quasi sempre assai più brevi di quelli della corrispondente procedura fallimentare. 4. Clausola esemplificativa, consentita dall'art. 124 ult. comma l.fall. 5. In alternativa può essere il terzo assuntore ad effettuare i pagamenti, come si vedrà nella formula successiva. 6. Indicare banca ..., data di rilascio ... , termine di efficacia ..., importo garantito di € ... CommentoLa proposta di concordato fallimentare, al pari di quella di concordato preventivo, a seguito della riforma degli anni 2006-2007, ha contenuto atipico: può infatti prevedere la suddivisione dei creditori in classi, purchè ciò avvenga per posizione giuridica ed interessi economici di carattere omogeneo, prevedendo per le stesse dei trattamenti differenziati, nonché disponendo che la soddisfazione die creditori avvenga attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di beni, accollo od operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori di azioni od obbligazioni, strumenti finanziari e titoli di debito. Inoltre, la proposta di concordato può prevedere che i creditori privilegiati non siano soddisfatti integralmente, purchè il piano ne preveda la soddisfazione in termini non deteriori rispetto all'alternativa liquidatoria. A differenza che nel concordato preventivo, quest'ultima evenienza deve essere attestata da un professionista che viene nominato dal Tribunale e non dallo stesso debitore. Secondo Cass., n. 22045/2016, il pagamento integrale ma rateizzato nel tempo, anche se accompagnato dalla corresponsione degli interessi, comportando un sacrificio della posizione del creditore privilegiato, giustifica la necessità di garantire la sua partecipazione al voto; non giustifica invece, per difetto di ratio, la necessità di acquisire la relazione del professionista cui fa riferimento l'art. 124, comma 3, l.fall. La proposta, se ritenuta ammissibile (e con vaglio che si estende alla ragionevolezza dei criteri di formazione delle classi ove queste siano previste), dopo una prima interlocuzione con il Curatore ed il comitato dei creditori, viene comunicata ai creditori e posta al voto con un meccanismo semplificato, basato sul c.d. silenzio assenso. Va ricordato che, secondo Cass. S.U., n. 17186/2018, in tema di votazione nel concordato fallimentare, devono ritenersi escluse dal voto e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da essa controllate o sottoposte a comune controllo, poiché l'art. 127, comma 6, l.fall. contiene una disciplina applicabile in via estensiva a tutte le ipotesi di conflitto tra l'interesse comune della massa e quello del singolo creditore. In caso di approvazione da parte dei creditori si apre la fase della omologazione, nella quale possono inserirsi eventuali opposizioni. Al riguardo, la già citata Cass. n. 22045/2016, ha precisato che nel concordato fallimentare, la valutazione dell'interesse di cui all'art. 129 legge fall., necessario ai fini della legittimazione all'opposizione, implica un accertamento in concreto e suppone che sia dedotta l'incidenza negativa del concordato, rispetto al fallimento, sulla situazione giuridica di cui l'opponente è titolare; l'opponente, come del resto il creditore dissenziente, deve, infatti, avere una ragione oggettiva per opporsi al concordato, dovendo egli quantomeno allegare uno svantaggio per la posizione sostanziale, derivante dalla soluzione concordataria e non, invece, dal fallimento. L'eventuale risoluzione del concordato fallimentare per inadempimento comporta, anche qui a differenza del concordato preventivo, l'automatica riapertura della procedura fallimentare. PROFILI FISCALI Diversi sono gli “incentivi” fiscali connessi alla ristrutturazione del debito mediante concordato fallimentare. In primo luogo, è da dirsi che, secondo l'opinione preferibile, nell'ambito del concordato fallimentare non trova applicazione l'istituto della transazione fiscale, mentre l'unica norma che disciplina il trattamento da riservare ai creditori privilegiati è l'art. 124, comma 3 l.fall., sicchè non vi sono preclusioni di sorta al pagamento parziale dell'Iva e dei crediti previdenziali, purchè il trattamento a questo destinato non sia peggiorativo rispetto allo scenario fallimentare (App. Genova, 28 giugno 2017). In secondo luogo, va ricordato che nella Risoluzione 27/2012 l'Agenzia delle Entrate, modificando la precedente impostazione esposta nella Risoluzione 28/2008, che aveva sollevato profili critici di costituzionalità, si afferma che "il concordato con cessione dei beni non comporta il trasferimento dei beni, giustificativo dell'imposizione proporzionale" e quindi stabilisce che: - "i decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUR, relativa agli "atti di omologazione". - "la tassazione in misura fissa non trova, invece, applicazione nel caso di concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore. In tale ipotesi, infatti, il decreto di omologa del concordato che dispone la cessione dei beni al terzo assuntore assume natura traslativa". Ancora, l'art. 88 TUIR, anche nel testo modificato nel 2015, riconferma che (cfr. comma 4-ter) che “non si considerano ... sopravvenienze attive le riduzioni dei debiti dell'impresa in sede di concordato fallimentare o preventivo liquidatorio o di procedure estere equivalenti”. Viene inoltre in rilievo la deducibilità delle perdite, che può rappresentare una utilità non indifferente a fronte della (parziale o totale) rinuncia al proprio diritto. L'art. 101 TUIR, comma 5 e 5-bis stabilisce al riguardo che “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti, diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'art. 106, sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali o ha concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'182 bis del r.d. n. 267/1942 o un piano attestato ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d), del r.d. n. 26/19427 o è assoggettato a procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Ai fini del presente comma, il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o, per le procedure estere equivalenti, dalla data di ammissione ovvero, per i predetti piani attestati, dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono in ogni caso quando il credito sia di modesta entità e sia decorso un periodo di sei mesi dalla scadenza di pagamento del credito stesso. Il credito si considera di modesta entità quando ammonta ad un importo non superiore a 5.000 euro per le imprese di più rilevante dimensione di cui all'art. 27, comma 10, del d.l. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 2/2009, e non superiore a 2.500 € per le altre imprese. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre quando il diritto alla riscossione del credito è prescritto. Gli elementi certi e precisi sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. Per i crediti di modesta entità e per quelli vantati nei confronti di debitori che siano assoggettati a procedure concorsuali o a procedure estere equivalenti ovvero abbiano concluso un accordo di ristrutturazione dei debiti o un piano attestato di risanamento, la deduzione della perdita su crediti è ammessa, ai sensi del comma 5, nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando detta imputazione avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, ai sensi del predetto comma, sussistono gli elementi certi e precisi ovvero il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale, semprechè l'imputazione non avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui, secondo la corretta applicazione dei principi contabili, si sarebbe dovuto procedere alla cancellazione del credito dal bilancio. |