Contratto di vendita con servizio di assistenza tecnicaInquadramentoLa stipula di un contratto di assistenza tecnica informatica è finalizzata, soprattutto, ad impedire blocchi dell'attività produttiva per periodi prolungati. Il tempo di fermo macchina e/o di fermo azienda è, infatti, un fattore molto importante, critico e oneroso. I vantaggi del ricorso ad un servizio del genere sono i seguenti: a) interventi repentini; b) supporto telefonico personalizzato; c) (spesso) consulenze telefoniche tecniche. Di regola, l'intervento è preceduto da un sopralluogo per individuare la causa del mal funzionamento. Occorre prestare attenzione, in sede di stipula del contratto, sulle attività escluse dal servizio, tenendo presente che colui che lo presta è vincolato ad una semplice obbligazione di mezzi e che è sempre esclusa la sua responsabilità per danni diretti o indiretti subiti dal cliente o da terzi in conseguenza all'uso o al mancato uso delle macchine e/o procedure. Di rilievo è, infine, l'inquadramento della fattispecie negoziale nell'ambito dell'appalto o della prestazione di servizi, ai fini della individuazione della disciplina giuridica in concreto applicabile. FormulaCONTRATTO DI VENDITA DI APPARECCHIATURE CON SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE. SCRITTURA PRIVATA PREMESSO CHE: La parte del contratto concernente il servizio di assistenza tecnica deve essere preceduta da quella con la quale il fabbricante di una macchina o di un'apparecchiatura si impegna a fornire il bene. - È intendimento delle parti disciplinare altresì un servizio di assistenza tecnica e manutenzione per apparecchiature ad uso sanitario ... vendute; - il servizio di assistenza oggetto del presente contratto è da intendersi del tipo assicurativo “Full Risk”; pertanto la Ditta s'impegna ad eseguire tutte le riparazioni e manutenzioni di carattere ordinario e straordinario, nei modi e nei tempi appresso stabiliti, dietro il pagamento del canone pattuito, prescindendo dal numero degli interventi richiesti, oltre a quelli di manutenzione programmata. Tale servizio comprende tutte le riparazioni e le sostituzioni dei ricambi occorrenti a seguito del normale utilizzo delle apparecchiature. QUANTO SOPRA PREMESSO ... , con sede in ... , alla via ... n. ... , p. IVA e c.f., rappresentata da ... , residente in ... , alla via ... n. ... , c.f. ... ; AFFIDA Alla ditta ... (di seguito denominata per brevità Ditta 1 ), con sede in ... , alla Via ... n. ... , p. IVA ... , rappresentata da ... ; CHE ACCETTA Il servizio di assistenza tecnico-manutentiva tipo FullRisk, alle condizioni riportate nel proseguo, delle apparecchiature di seguito indicate; Per quanto sopra, essendo intendimento far constare gli accordi intercorsi a mezzo atto formale, le parti STIPULANO IL PRESENTE CONTRATTO ART. 1 – PREMESSA La premessa che precede costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO La ... affida alla Ditta il servizio predetto tipo Full Risk, per un periodo di ... anni, del sistema di ... in dotazione a ... , composto dalle apparecchiature: 1) ... ; 2) ... ; ART. 3 – DOCUMENTI CONTRATTUALI Le modalità e le condizioni di espletamento del servizio sono quelle fissate dal presente contratto e dall'offerta della Ditta n. ... del ... , che costituisce parte integrante del presente contratto. ART. 4 – CANONE CONTRATTUALE E MODALITA' DI PAGAMENTO Il canone annuo onnicomprensivo ed invariabile, per un importo di € ... , ... , e nella misura per l'intero periodo di complessivi € ... , ... , dovrà essere corrisposto in rate semestrali posticipate, a ... giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. Qualora fosse accertato l'ingiustificato ritardo nei pagamenti delle fatture, ai sensi del comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, si concorda che gli interessi moratori sono dovuti nella misura legale. ART. 5 – ONERI DEL SERVIZIO Il costo del servizio, come determinato al precedente art. 4, comprende: le spese di viaggio, di trasferta, di pernottamento, vitto e alloggio, permanenza in sede, l'orario di lavoro ordinario e straordinario, e qualunque altra spesa sostenuta per il personale. La Ditta s'impegna a garantire la perfetta efficienza delle apparecchiature per tutta la durata contrattuale e, allo scopo, il servizio comprende: a) interventi urgenti su chiamata in numero illimitato entro le 24 ore solari successive alla chiamata per i giorni lavorativi; b) l'esecuzione di n. ... interventi di manutenzione preventiva (manutenzioni programmate) annui, a cadenza semestrale, da concordarsi con il responsabile del servizio, per tutte le operazioni di manutenzione e/o revisione utili a prevenire eventuali guasti e garantire la perfetta efficienza dell'apparecchiatura. c) l'esecuzione e certificazione delle verifiche periodiche dei parametri di sicurezza, come stabilito dalle norme vigenti in materia, per la specifica apparecchiatura; ART. 6 – ONERI ESCLUSI DAL SERVIZIO Il servizio non comprende: a) le riparazioni rese necessarie dall'uso improprio delle attrezzature; b) le riparazioni dovute a causa di danni provocati da altre attrezzature non fornite dalla Ditta; c) le riparazioni dovute a cause conseguenti all'anormale uso di attrezzature o provocate da caso fortuito o forza maggiore; d) le riparazioni dovute a causa di danneggiamenti colposi e/o dolosi delle attrezzature, ovvero di interventi di terzi non espressamente autorizzati dalla Ditta. ART. 7 – MATERIALI DI RICAMBIO Sono incluse nel canone contrattuale tutte le parti di ricambio e di consumo ritenute indispensabili per il perfetto funzionamento delle apparecchiature. Le parti di ricambio e di consumo necessarie al servizio dovranno essere originali. ART. 8 – GARANZIA DEL SERVIZIO Il servizio effettuato deve intendersi garantito. Per quanto detto, la Ditta è direttamente responsabile di eventuali danni a cose e/o persone derivanti dal cattivo funzionamento dell'apparecchiatura o dalla imperfetta manutenzione della stessa o dalla mancata effettuazione delle verifiche, di cui al precedente art. 5, necessarie a salvaguardare la perfetta efficienza dell'apparecchiatura. ART. 9 – UBICAZIONE DEL SERVIZIO Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti presso l'unità operativa dove è ubicata l'apparecchiatura. Qualora, per motivi tecnici, si renda necessario procedere alla riparazione delle apparecchiature presso i laboratori della Ditta, il trasporto dalla sede di utilizzo al proprio laboratorio tecnico e ritorno è sempre e comunque a rischio e pericolo della Ditta e le spese relative, comprese quelle per imballo e spedizione, sono a totale carico della stessa. ART. 10 – DANNEGGIAMENTI CAUSATI DAL SERVIZIO Eventuali danni sia alle apparecchiature oggetto del contratto che alle persone, ai mobili ed immobili, procurati dal malfunzionamento dell'apparecchiatura stessa in conseguenza degli incompleti o inefficienti interventi di manutenzione da parte del servizio, saranno posti a totale carico della Ditta. In caso di guasti a causa dell'inefficiente servizio, che provochino l'inutilizzo del bene o la sua sostanziale manutenzione, la ... ha facoltà di optare sia per la riparazione che per l'indennizzo. In tal caso la Ditta si obbliga ad un rimborso pari al valore di acquisto del bene, decurtato del ... % ( ... per cento) per ogni anno di utilizzo dalla data del collaudo. ART. 11 – MODALITÀ E TEMPI DI INTERVENTO Al fine di consentire la migliore e puntuale prestazione da parte del personale, evitando tempi d'attesa, la Ditta si obbliga a comunicare al servizio interessato l'effettuazione dell'intervento di manutenzione programmato con preavviso di ... ore. Gli interventi di manutenzione urgenti (quindi non preventivi) in numero illimitato devono essere effettuati dal servizio entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il termine massimo di ... ore dalla chiamata. ART. 12 – CONTINUITÀ DEL SERVIZIO Non può essere assolutamente addotta, da parte della Ditta, la scusante a motivazione del mancato intervento o dell'interruzione del servizio, di omesso o ritardato pagamento del prezzo convenuto. ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, la Ditta s'impegna a costituire e versare la cauzione definitiva di € ... , ... ( ... / ... ) pari al ... % dell'importo complessivo contrattuale alla data di stipulazione, determinato in € ... , ... ( ... / ... ), IVA di legge esclusa. Il deposito cauzionale verrà restituito alla Ditta soltanto dopo che sarà stato accertato il pieno adempimento degli obblighi contrattuali. ART. 14 – PENALITÀ Nella eventualità in cui la Ditta non ottemperi ai propri impegni, saranno applicate, senza necessità di preventiva costituzione in mora, e decurtate dalle fatturazioni, le seguenti penalità: a) per intervento oltre le ... ore dalla chiamata, penale pari al ... % dell'importo contrattuale; b) per intervento oltre le ... ore dalla chiamata, penale pari al ... % dell'importo contrattuale; c) per intervento oltre le ... ore dalla chiamata, quindi per l'interruzione del servizio, la ... applicherà una penale pari al ... % dell'importo contrattuale, con facoltà di risoluzione del contratto per colpa e dolo della Ditta e con automatico incameramento della cauzione (art. 13) nel caso di risoluzione. ART. 15 – DURATA CONTRATTUALE Il presente contratto avrà una durata di anni ... . È fatto divieto alla Ditta, sotto pena di risoluzione del contratto e di perdita della cauzione, di cedere o subappaltare il servizio. Il presente contratto alla scadenza potrà essere rinnovato alle medesime condizioni tecniche ed economiche anche per periodi differenti, ma sempre con scadenza annuale. In caso di variazioni economiche per maggiori oneri, dovrà redigersi un nuovo contratto. È escluso il tacito rinnovo. Oppure: Il presente contratto ha durata annuale, con decorrenza dal giorno ... ; si intende tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti, da inviare con lettera raccomandata entro ... giorni dalla scadenza. ART. 16 – DOMICILIO LEGALE E FORO COMPETENTE La Ditta, a tutti gli effetti del presente contratto, elegge il proprio domicilio legale presso ... . Per eventuali controversie inerenti il presente contratto sarà competente il Foro di ... . Qualsiasi controversia che dovesse sorgere sull'interpretazione, esecuzione, risoluzione o validità del presente contratto sarà deferita ad un arbitro unico, nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di ... .
L'arbitro unico deciderà, in via irrituale, secondo equità, nel rispetto di quanto previsto dal suddetto regolamento.
Le parti si impegnano ad esperire preventivamente un tentativo di conciliazione presso lo sportello di conciliazione della Camera di Commercio di ... , secondo il regolamento ivi previsto.
ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI Tutte le spese del presente contratto (imposte, tasse, bolli, ecc.), nessuna esclusa, comprese quelle per la sua registrazione, sono a totale carico della Ditta, che provvederà al versamento dovuto mediante assegno bancario non trasferibile, intestato a ... . Poiché il presente contratto è soggetto ad iva, le parti chiedono la registrazione a tassa fissa, ai sensi della tariffa – parte I - del d.P.R. n. 131/1986. ART. 18 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI La ditta assicura che il proprio personale impiegato per gli interventi del servizio è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda programmi, dati e documentazioni dalla ... di cui venga a conoscenza nel corso dell'intervento. La ... assicura che il proprio personale impiegato per gli interventi oggetto del presente contratto è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda tutte le informazioni relative ai prodotti della Ditta che verranno trasmesse come confidenziali e riservate. La ... , ai sensi dell'art. 10 della l. n. 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, informa la Ditta che i dati contenuti nel presente contratto potranno essere sottoposti ad operazioni di trattamento manuale o informatizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per gli obblighi previsti dalle Leggi e Regolamenti in materia. Il presente contratto, composto da n. ... pagine, redatto in duplice copia, letto, confermato ed approvato, è sottoscritto dalle parti qui in calce ed ai margini dei fogli intermedi. Luogo e data ... Per la Ditta ... ; Per la ... ; Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le clausole riportate agli art. 3 – Documenti contrattuali; art. 4 – Canone contrattuale e modalità di pagamento; art. 5 – Oneri del Servizio; art. 6 - Oneri esclusi dal Servizio; art. 7 - Materiali di ricambio; art. 8 – Garanzia del Servizio; art. 10 – Danneggiamenti causati dal Servizio; art. 11 – Modalità e tempi di intervento; art. 12 - Continuità del Servizio; art. 14 – Deposito cauzionale; art. 14 – Penalità; art. 15 – Durata contrattuale; art. 16 – Domicilio legale e foro competente; art. 17 – Spese contrattuali. Luogo e data ... Per la Ditta ... Per la ... [1] 1. Ditta che coincide nell'esempio fatto con quella che ha venduto la macchina o l'apparecchiatura. CommentoInquadramento gi uridico dell'assistenza tecnica Il contratto di assistenza e manutenzione disciplina l'attività di un servizio finalizzato a garantire l'efficienza di un bene (ad es., macchinario, attrezzatura, impianto, software, etc.). Dal punto di vista strettamente giuridico, questo contratto è inquadrato nell'ambito dell'appalto o della prestazione di servizi. Tendenzialmente, il contratto di manutenzione viene inquadrato nell'ambito del contratto di appalto di servizi, che è una forma particolare del contratto di appalto, ed al quale (ai sensi dell'art. 1677 c.c.) si applicano sia le norme in materia di appalto (di opere) sia quelle riguardanti il contratto di somministrazione. Dal punto di vista organizzativo, questi contratti rispondono a due esigenze: da una parte la necessità di esternalizzare servizi tecnici di manutenzione (outsourcing), dall'altra di fruire di un livello di competenza tecnica adeguato alle specificità del bene/servizio fornito da personale esperto e specializzato. Nella vendita di cose mobili, non possono sorgere a carico del venditore, quale automatica conseguenza della conclusione del contratto, obbligazioni dirette ad approntare modifiche alla cosa venduta o obbligazioni dirette ad inserire la cosa compravenduta in altra cosa del compratore nel luogo ove essa è destinata a funzionare, a titolo di assistenza tecnica, quali obbligazioni collegate a quella principale di consegnare la res tradita: tali obbligazioni possono sorgere esclusivamente, esulando dalla struttura del contratto di vendita, in virtù di una apposita e specifica pattuizione, nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti (Cass. II, n. 1309/1983). In particolare, l'obbligazione concernente la messa in opera della cosa venduta, anche quando si atteggi come collegata all'obbligazione di consegnare – sia che debba espletarsi mediante un'attività diretta ad apportare modifiche alla cosa venduta o ad inserirla in altra cosa del compratore nel luogo ove essa è destinata a funzionare, sia che debba espletarsi mediante la direzione o l'assistenza tecnica alla citata attività materiale di modifica o di inserimento – esula dalla struttura del contratto di vendita, disciplinato dalle disposizioni generali (artt. 1470,1477 c.c.) e dalle norme sulla vendita di cose mobili in particolare (artt. 1510 e ss. c.c.), inquadrandosi tra le obbligazioni cosiddette "accidentali", sicché siffatta obbligazione non può sorgere a carico del venditore quale automatica conseguenza della conclusione della vendita, ma solo, ripetesi, in virtù di apposita pattuizione nell'ambito dell'autonomia contrattuale delle parti. Il contratto con il quale un imprenditore vende ad altro imprenditore delle apparecchiature, nonché si impegna ad effettuare la fornitura in opera e l'assistenza tecnica delle stesse con l'utilizzo di personale tecnico e operaio idoneo e qualificato e preventivamente addestrato alla specifica attività de qua, è riconducibile a un contratto di appalto di servizi e non a un contratto di vendita, in quanto risulta prevalente l'obbligazione di facere rispetto a quella di dare, con la conseguente applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003, in materia di responsabilità solidale tra appaltante e appaltatore per le obbligazioni retributive afferenti al rapporto di lavoro dei soggetti impiegati nell'appalto (Trib. Milano 27 ottobre 2009). La fornitura di un completo sistema computerizzato, comprensivo di software e hardware, con garanzia, per un determinato tempo, di compatibilità e funzionalità, può configurare un contratto atipico e complesso, a causa mista, costituito dal concorso del contratto di vendita – del sistema – e di appalto – prestazione di assistenza tecnica necessaria alla garanzia, obbligo di risultato – disciplinato dalle norme sulla vendita perché contratto prevalente, sì che è ammissibile, senza necessità di assegnazione di un termine per adempiere, in caso di cattivo funzionamento del sistema, la domanda dell'acquirente di risoluzione per inadempimento all'obbligo contrattuale di garanzia della res vendita, mentre spetta al fornitore provare che esso dipende da fatti imputabili all'utilizzatore, idonei a giustificare il ritardo di detto adempimento, in rapporto alla durata della garanzia (Cass. II, n. 2661/1999). Il contratto di manutenzione e assistenza si usa quando si ha la necessità di un intervento tecnico per il ripristino e il mantenimento di funzionalità di un bene o di un servizio, oppure di una semplice revisione, di una fornitura di un ricambio, etc.. Nella pratica, si possono distinguere due tipologie di contratto di assistenza e manutenzione: - un accordo accessorio ad un altro contratto di vendita o di appalto – chiamato anche contratto di assistenza post-vendita – che ha la finalità di garantire all'utilizzatore il buon funzionamento del bene/servizio venduto; - un contratto autonomo il cui oggetto principale è l'erogazione dei servizi organizzati per garantire il corretto funzionamento di un impianto o servizio nel suo complesso da parte di un soggetto in genere diverso dal venditore. Nel primo caso, l'obbligo di manutenzione non costituisce oggetto di un accordo separato, ma viene incluso nello stesso contratto di vendita o appalto, in modo da predeterminare, già all'atto della stipulazione del contratto con il quale il fabbricante di una macchina si impegna a fornire il bene, le attività che costituiranno oggetto della c.d. assistenza “post-vendita”. Inoltre, per questa tipologia di contratti è possibile fare la distinzione tra manutenzione o assistenza ordinaria e straordinaria: - nella manutenzione ordinaria sono compresi quegli interventi volti a mantenere in efficienza i macchinari o i servizi; essi possono ricomprendere anche le riparazioni, se le anomalie sono dovute a difetti di fabbrica o di impostazione; il corrispettivo viene in genere pagato come canone fisso mensilmente o semestralmente; - nella manutenzione straordinaria sono compresi gli interventi rivolti all'ampliamento o miglioramento degli elementi strutturali che si traducono in un aumento significativo e misurabile di efficienza e produttività; il corrispettivo viene in genere pagato in base ai singoli servizi prestati o in base agli interventi necessari. Inoltre, occorre distinguere i casi in cui l'assistenza viene prestata nell'ambito di un obbligo di garanzia assunto dal fabbricante al momento della vendita, nel qual caso l'intervento tecnico “in garanzia” sarà regolato, in quanto tale, in base alle norme del contratto di fornitura dell'impianto (vendita o appalto), e in base alle norme in materia di appalto, sotto il profilo della sicurezza, così come regolato dall'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008, rispetto ai casi in cui l'intervento viene prestato su specifica richiesta dell'utilizzatore della macchina, senza che l'impresa manutentrice abbia un obbligo preventivamente assunto di attivarsi per svolgere l'attività di assistenza tecnica. La consegna al compratore di un bene mobile che si guasti a ripetizione e che lo costringa a fare continuo ricorso alla prevista garanzia contrattuale di assistenza tecnica, rende tale bene inidoneo all'uso cui è destinato e di conseguenza giustifica l'esperimento dell'azione di risoluzione (Cass. II, n. 8578/1997). Il contenuto di un contratto di assistenza e manutenzione Il contenuto essenziale di un tale tipo di contratto concerne le seguenti clausole: - oggetto: la descrizione del servizio, che può includere eventuali allegati, disegni, specifiche tecniche aggiuntive; - standard qualitativi del servizio: per garantire livelli minimi nella fornitura del servizio; - corrispettivo: con possibilità di indicare corrispettivi fissi o variabili, da pagare in un momento determinato, in base alle prestazioni svolte o in base all'effettivo consumo di risorse; - durata del rapporto: a tempo determinato o indeterminato, con possibilità di rinnovo automatico; - rimborsi spese: per particolari costi sostenuti dal fornitore; - esclusiva: per vincolare il fornitore a non entrare in affari con i concorrenti del committente; - riservatezza: per impedire al fornitore di divulgare informazioni riservate; - proprietà intellettuale: per gestire i diritti di proprietà intellettuale inerenti al servizio; - subappalto: per scegliere se autorizzare o meno l'eventuale affidamento del servizio a terzi. Come è noto, non esiste una definizione giuridica di manutenzione, così come non esiste una definizione giuridica di assistenza tecnica: entrambi i concetti, però, hanno come oggetto e contenuto una attività o il compimento di un'opera o di un servizio, e, sotto tale profilo, essi sono immediatamente inquadrabili, dal punto di vista strettamente giuridico, come visto, nell'ambito dei contratti di prestazione di appalto, piuttosto che prestazione d'opera. Nel contesto della manutenzione, mentre gli interventi tecnici che cc.dd. occasionali, in quanto motivati da un guasto, determinano il sorgere di un'obbligazione di risultato (invero, nell'ipotesi di riparazione, con presumibile impiego di componenti sostitutivi e ricambi, il conseguimento dello scopo di ripristinare la macchina, attraverso la riparazione/sostituzione di ricambi, in quanto tale, sarà prevalente rispetto all'attività di “servizio” di assistenza tecnica; per cui, in queste situazioni, ciò che prevale, ai fini della valutazione dell'operato dell'impresa manutentrice, non è tanto la qualità complessiva del servizio, ma il conseguimento del risultato, consistente nell'aver risolto il problema specifico che impediva il funzionamento della macchina – per guasto, rottura, manomissione, uso non corretto, etc. –), nel caso in cui l'intervento sia provocato da una richiesta specifica di verifica, controllo e messa a punto fatta dall'utilizzatore che voglia preservare il buono stato operativo della macchina l'obbligazione è, piuttosto, di mezzi. In definitiva, l'impresa manutentrice, in caso di rottura e ripristino, si impegna a fornire il risultato di “rimettere in funzione” normalmente la macchina, mentre nel caso di servizio continuativo si impegna a garantire il mantenimento nel tempo del normale stato operativo della macchina. Le formalità di stipulazione del contratto Come tutti i contratti, anche il rapporto di assistenza tecnica e manutenzione, si conclude attraverso l'incontro delle due manifestazioni di volontà essenziali (proposta ed accettazione). Tuttavia, proposta ed accettazione si atteggiano diversamente a seconda che la prima provenga dal committente (destinatario dell'attività di manutenzione), piuttosto che dall'impresa manutentrice. Nel primo caso avremo quella che tecnicamente si definisce “richiesta d'offerta”, cioè “l'atto con cui una parte (committente) chiede ad altre parti (potenziali assuntori) la disponibilità a svolgere un servizio di manutenzione in appalto a determinate condizioni (clausole contrattuali e prezzi) prefissate nella medesima richiesta d'offerta”; nel secondo caso avremo una “offerta”, cioè “l'atto con cui una parte (assuntore) propone a determinate condizioni (clausole contrattuali e prezzi) di fornire o svolgere un servizio di manutenzione ad un potenziale cliente (committente), di propria iniziativa o rispondendo ad una specifica richiesta”. Premesso che queste due definizioni non hanno particolare valenza giuridica, è però certo che, indipendentemente dalla provenienza della proposta, proposta ed accettazione dovranno coincidere per potersi poi considerare il contratto concluso (una volta che chi ha fatto la proposta avrà avuto notizia dell'accettazione della medesima da parte dell'altro contraente). Da ultimo, va evidenziato che il contratto di appalto non prevede forme particolari, per cui non necessariamente esso deve essere stipulato in forma scritta: tuttavia, è prassi normale che vi sia uno scambio di comunicazioni, normalmente scritte, che possono assumere valenza giuridica ai fini di considerare validamente concluso il contratto: esse serviranno poi come riferimento per la corretta interpretazione degli obblighi delle parti. È da rilevare però che i contratti di assistenza tecnica, in quanto rientranti nella categoria dei contratti di appalto, sono soggetti a normative specifiche in materia di sicurezza del lavoro, le cui disposizioni (art. 26 d.lgs. n. 81/2008) prevedono, invece, determinati adempimenti documentali. Contratto full risk (cenni). Il contratto di tipo full risk comprende tutte le procedure di manutenzione preventiva e di manutenzione correttiva, incluse le parti di ricambio, laddove non specificamente escluse, le spese di viaggio, di trasferta, di manodopera e gli oneri accessori. Nel caso in cui si concordi l'esclusione di specifiche parti di ricambio dalla copertura contrattuale, queste verranno specificate. La Ditta dovrà comunque fornire un consuntivo annuale del lavoro svolto ed una relazione tecnica dettagliata sulla efficienza delle apparecchiature in contratto; tale relazione dovrà riportare, per ogni apparecchiatura in contratto, almeno il numero di guasti subiti e, per ogni guasto, il corrispondente numero di giorni di fermo macchina. |