Attestazione del concordato

Alessandro Farolfi

Inquadramento

L'attestazione costituisce uno dei documenti fondamentali della proposta di concordato e dell'accordo di ristrutturazione, ai fini – rispettivamente – dell'ammissione alla procedura concorsuale minore e della omologazione dell'accordo raggiunto con i creditori.

Pur essendo lievemente diverse le finalità (posto che nell'accordo di ristrutturazione la attestazione e volta a verificare l'attuabilità dell'accordo ai fini dell'integrale soddisfacimento dei creditori esterni), il documento in esame passa in ogni caso attraverso le seguenti fasi di massima: a) verifica dei dati aziendali ai fini del giudizio di veridicità degli stessi; b) analisi del piano e della proposta di concordato, rettifiche ai dati dell'attivo e del passivo, ecc.; c) analisi di fattibilità: esecuzione del piano e stress test basati sul possibile mutamento di quelle che vengono definite le assunzioni del piano medesimo.

Da notare che il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (pubblicato sulla G.U. 14/02/2019) ha riconfermato la necessità dell'attestatore, così come il contenuto della relazione di asseverazione da egli redatto in occasione del deposito del piano di concordato o dell'accordo di ristrutturazione, rendendo invece questa figura facoltativa nell'ambito del sovraindebitamento (cfr. art. 65 comma 3 CCI).

Formula

TRIBUNALE CIVILE DI

Sezione Fallimentare

Relazione di Attestazione cui all' ex art. 161, comma 3 della l. fall., modificato dal d.l. n. 35/2005, convertito in l. n. 80/2005 e dal d.lgs. n. 169/2007

Il sottoscritto ... nato a ... , il ... , con studio in ... , via ... , n. ... , c.f. ... , iscritto al n. ... dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di ... , Revisore contabile iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. ... e consulente tecnico del tribunale di ...

PREMESSO

- che in data ... è stato incaricato dal legale rappresentate della società ... , con sede in ... , via ... , n. ... - c.f. e P. IVA ... , numero di iscrizione del Registro delle Imprese di ... n. ... , di redigere la relazione in epigrafe indicata, dopo aver effettuato i dovuti sopralluoghi e verifiche e ... [1] ,

- che in data ... ha accettato l'incarico conferito chiedendo tutta la documentazione necessaria per l'espletamento di detto incarico;

- che in data ... ha ricevuto detta documentazione ed ha assunto talune informazioni a mezzo ... [2] ;

- che dichiara di trovarsi in una posizione di autonomia ed indipendenza rispetto a detta società, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. d) l. fall.;

espone

qui di seguito le risultanze degli accertamenti e controlli effettuati.

Attenendosi ai principi di comportamento dei Revisori contabili emanati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, il sottoscritto ha assunto, quale base della propria verifica, una situazione patrimoniale contabile aggiornata della società ... , redatta alla data del ... [3] , situazione che va così sintetizzata:

Attività Passività

Cassa ... Debiti ...

Immobilizzazioni ... Fondi ...

...

...

Tot. ... Tot. ...

In via propedeutica e in ottemperanza all'analisi della veridicità dei dati, il sottoscritto professionista ha provveduto a verificare la corrispondenza formale dei valori esposti nella situazione alla predetta data di riferimento, con le risultanze delle scritture contabili, apportando alle seguenti poste alcune modifiche.

Detti assestamenti ed integrazioni vengono qui di seguito indicati e motivati.

ATTIVITÀ

COSTI RICERCA E SVILUPPO

Il costo storico risulta pari ad ... che al netto del relativo fondo di ammortamento pari ad ... evidenzia un residuo ammortizzabile di ...

DIR. BREVETTO IND. E OPERE INGEGNO

... [4]

MARCHI E DIRITTI SIMILARI

...

IMMOBILI

...

IMPIANTI E MACCH. SPECIFICI

...

IMPIANTI E MACCH. GENERICI

...

MOBILI E ARREDI

...

AUTOVETTURE

...

AUTOMEZZI E TRASP. INTERNO

...

CREDITI VS. FORNITORI

Il saldo di detto conto è stato ricondotto ad € ... , previa circolarizzazione dei debitori e verificata la risalenza o meno del credito al ...

CREDITI DIVERSI ITALIA

Il saldo di detto conto è abbattuto di un'ulteriore percentuale del ... % e quindi ad € ... a seguito di una prudenziale valutazione dei crediti iscritti.

CRDITI DIVERSI ESTERO

...

DENARO E VALORI IN CASSA

Il saldo di ... è stato confermato in tale importo

CRED.V/BANCHE ANTICIPI FATTURE

...

CREDITI TRIBUTARI

...

Per le considerazioni e gli accertamenti sopra effettuati, il sottoscritto ritiene di indicare il valore delle attività in € ... che nella sostanza non si discosta/si discosta di Euro ... da quanto indicato dalla ricorrente.

PASSIVITÀ

F.DO AMM.TO COSTI RICERCA E SVILUPPO

Il saldo di ... viene ricondotto ad € zero [5] .

CAPITALE SOCIALE

Il valore di ... è stato ricondotto ad € zero.

BANCHE C/C

Il saldo di ... è stato ricondotto ad Euro ... In particolare, i saldi della Banca ... c/c ... ammontano a ...

Si ritiene corretta l'esposizione del saldo debitorio e se ne conferma la collocazione in via chirografaria.

Il debito ipotecario residuo acceso con mutuo del ... garantito da ipoteca ... sul bene sito a ... , via ... , nelle scritture contabili è indicato in Euro ... . A seguito di richiesta alla banca mutuataria e dell'aggiornamento degli interessi, il debito ipotecario residuo viene rettificato a ... .

Si dà atto che, come sopra si è visto, il valore di mercato dell'immobile ammonta a ... e quindi lo stesso è capiente rispetto al predetto debito, che viene pertanto integralmente riconfermato nella sede ipotecaria.

DEB V/BANCHE ANTICIPI RIBA

Il saldo di ... è stato confermato in toto in via chirografaria

FINANZIAMENTI

...

FORNITORI ITALIA

...

Fornitori estero

...

Fatture da ricevere

Agenti c/o fatture da ricevere

Debiti rappr. da titoli di credito

Debiti v/controllanti

Ritenute su t.f.r.

Ritenute c/lavorat. dipendenti

Ritenute irpef addizionale

Provvigioni inerenti a rapporti di rappresentanza

Rit. acc. su collaborazione coord. e continuativa

Redditi di lav.autonomo: compensi x arti e profes.

Inps c/contr.dip.

Debito contributi da verbale

Inps c/contr.terzi

Inail c/contributi terzi

Enasarco c/contributi

Personale c/retribuzioni

Altri debiti v/terzi

Ratei passivi

Per le considerazioni e gli accertamenti sopra effettuati, il sottoscritto ritiene di confermare il valore delle passività in € ... come indicato dalla ricorrente (ovvero con lo scostamento di ... ).

A tale valore delle attività bisogna aggiungere il valore delle rimanenze di magazzino che sono state prudenzialmente stimate in € ... a fronte di un valore di € ... Il tutto trova riferimento nel contratto estimatorio stipulato in data ... con la società ... allegato alla istanza di concordato, oggetto di verifica di corrispondenza a campione da parte del sottoscritto.

Da tale situazione patrimoniale assestata risulta che:

-L'ammontare dei creditori privilegiati è pari a € ...

-L'ammontare dei creditori chirografari è pari a € ...

-Il legale rappresentante ha considerato spese di procedura in ... per professionisti ed imprevisti in € ... e così per complessivi € ... che, allo stato, appaiono più che sufficienti.

Alla luce dei dati sopra esposti, si evince che il piano concordatario proposto risulta fattibile nei seguenti termini:

a) importo dei realizzi stimati in € ...

b) spese di procedura previste in € ...

c) somme da ripartire ai creditori privilegiati € ... a fronte di un totale creditori privilegiati di € ...

d) somme da ripartire ai creditori chirografari (percentuale di soddisfacimento del ... %) € ...

Per un Totale creditori complessivi di € ...

Il sottoscritto professionista rende nota l'esistenza di una proposta irrevocabile, subordinata alla definitività del decreto di omologa del presente concordato preventivo, che garantisce lo smobilizzo dei valori aziendali a garanzia dell'intero ceto creditorio, ponendo a disposizione della procedura € ... che viene destinato al pagamento dei creditori, a condizione della definitività del decreto di omologa della presente procedura [6] . L'indizione di una procedura competitiva da parte del tribunale, ex art. 163-bis l. fall., potrà auspicabilmente aumentare tale introito a tutto vantaggio del ceto creditorio.

A conferma di quanto sopra riportato, il sottoscritto professionista attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano contenuto nella proposta di concordato.

Alla luce di quanto sopra esposto, ritiene che il Concordato Preventivo avrà un esito positivo al fine di realizzare la prospettiva di soddisfare i creditori privilegiati al 100% nonché di raggiungere una congrua percentuale nella misura del ... % ai creditori chirografari, oltre l'integrale pagamento delle spese di giustizia.

Il concordato proposto è nella forma con cessione dei beni, in quanto la società offre in cessione ai creditori societari tutti i beni esistenti nel patrimonio della stessa, assicura il pagamento integrale dei costi di giustizia ed il 100% dei creditori privilegiati, oltre ad una percentuale di creditori chirografari nella misura del ... %, superiore alla soglia del 20% da ultimo fissata dall'art. 160 ult. comma. l. fall. [7]

Il sottoscritto, vista la proposta di concordato che la società ... ha redatto, esaminato il piano sul quale ha basato la propria proposta e dopo un'attenta analisi documentale, dopo aver effettuato i dovuti controlli sulla scorta sia dei documenti che delle scritture contabili, esprime il proprio giudizio sui dati emergenti dalla contabilità, considerandoli perfettamente corrispondenti con quelli esposti nel piano redatto ex art. 160 l. fall..

Tenuto conto delle stime effettuate nella quantificazione dei valori delle attività, attesta la veridicità dei dati esposti nel riscorso, considerando che quanto indicato dalla società rispecchia l'effettiva situazione patrimoniale, economica e finanziaria nella quale la stessa attualmente si trova.

Il Piano risulta dunque concretamente attuabile e realizzabile ed in ogni caso, sicuramente appare come l'alternativa migliore rispetto a quelle concretamente praticabili, con particolare riguardo all'ipotesi del fallimento il quale provocherebbe ... [8] .

In Fede

... ...

[1] Inserire eventuali accertamenti conoscitivi, ad es. colloquio con gli organi gestori e di controllo della società, consegna di documenti da parte del direttore del servizio finanza e controllo, ecc...

[2] Precisare gli eventuali ausiliari impiegati. Pur se la qualità di professionista indipendente e terzo rispetto all'imprenditore in crisi è richiesta per il solo attestatore, appare opportuno che tale caratteristica connoti anche gli eventuali ausiliari impiegati dall'attestatore (ad es. un perito per le valutazioni immobiliari, ecc..) per il rischio che, altrimenti, anche l'imparzialità del primo ne venga offuscata.

[3] La tempistica deve essere allineata alla data di riferimento considerata dal piano.

[4] Inserire per ciascuna voce le rettifiche apportate dal professionista in base a principi di verità, chiarezza e prudenza.

[5] Il passaggio da una prospettiva di continuità dell'attività di impresa ad una di liquidazione può comportare l'azzeramento nel piano di valori altrimenti contabilizzati. Stessa cosa, con rilievo anche maggiore, può verificarsi per voci dell'attivo.

[6] Clausola esemplificativa da adattare al singolo caso concreto.

[7] Clausola esemplificativa da ragguagliare alle specificità di ciascuna proposta concordataria.

[8] Indicare eventuali elementi divergenti che portano a preferire la proposta di concordato (es. vendita atomistica del magazzino, dispersione dell'avviamento, ecc...).

Commento

L'attestazione del professionista, seppure indispensabile, non ha però un effetto vincolante sul giudice, né questi - come la giurisprudenza prevalente ha rilevato – può limitarsi ad un esame estrinseco della relazione, limitata cioè alla sola persuasività formale delle argomentazioni. Si è infatti ritenuto che benché, nel concordato preventivo, al professionista attestatore sia demandato il compito di certificare la veridicità dei dati forniti dall'imprenditore e di esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità del piano dallo stesso proposto, occorre precisare che il controllo del giudice su questi aspetti non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica della motivazione offerta dal professionista anche sotto il profilo del collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il giudizio espresso; il giudice può, infatti, discostarsi dal giudizio espresso dal professionista, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario (Cass. S.U., n. 1521/2013).

Su questo presupposto, la più recente Cass. VI, n. 30627/2019 ha osservato che “in sede di verifica di ammissibilità della domanda di concordato, spetta al giudice, tra l'altro, il compito di controllare la corretta predisposizione dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del "consenso" dei creditori. Posta la detta esigenza di completezza informativa, ne segue che non può non ritenersi, ai sensi della norma della l. fall., art. 161, comma 3, ultimo periodo ("analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano"), "sostanziale" la modifica che introduca degli elementi e dati "nuovi", come comunque idonei a incidere sui contenuti della proposta o sulla fattibilità del piano, e tanto più quando si tratti, com'è nel caso di specie, di beni immobili e valori immobiliari”.

Essenziale è inoltre la posizione di indipendenza del professionista attestatore: si è infatti precisato che “in tema di concordato preventivo, la mancanza in capo all'attestatore dei requisiti di terzietà ed indipendenza comporta la nullità dell'atto di nomina del medesimo e il conseguente venir meno del diritto al compenso in sede di insinuazione allo stato passivo del successivo fallimento” (Cass. I, n. 12171/2020).

Oltre alle attestazioni dei piani, accordo e concordato preventivo, esistono alcune attestazioni speciali introdotte dalla legislazione più recente: ad es. l'attestazione della funzionalità della scelta del concordato in continuità rispetto all'interesse dei creditori (art. 186-bis l. fall.), l'attestazione in caso di continuità nei contratti pubblici o partecipazione an procedure di assegnazione di contratti pubblici (ancora l'art. 186-bis); le attestazioni previste per il pagamento di crediti anteriori “strategici” o l'acquisizione di un finanziamento interinale non urgente (art. 182-quinquies l. fall.).

L'importanza delle tecniche professionali di attestazione dei piani di risanamento rileva anche in materia di concordato ed è da tempo riconosciuta, mirando in via pregiudiziale ad una verifica di veridicità dei dati aziendali, per poi individuare le operazioni o manovre correttive più idonee al superamento dello stato di crisi, che vanno attestate come fattibili. Al riguardo, è rilevante la raccolta delle leges artis approvata dal Consiglio Nazionale dei dotti Commercialisti ed Esperti contabili con delibera del 03/09/2014, tradottasi nei Principi di attestazione dei piani di risanamento, cui recentemente hanno fatto seguito i Principi di redazione dei piani di risanamento, presentati dal CNDCEC nel settembre 2017.

PROFILI FISCALI

Oltre alle questioni già esaminate in tema di non tassabilità delle sopravvenienze attive e deducibilità delle perdite (vds. scheda concordato preventivo), va ricordato il tema delle plusvalenze da cessione di beni. L'art. 86, comma 5, TUIR non ha subito modifiche per effetto del d.l. n. 83/2012; pertanto continua a prevedere l'esenzione limitata alle procedure di concordato preventivo. Va detto che il tenore letterale della norma assegnerebbe la franchigia alle sole cessioni perfezionate a favore dei creditori. Tuttavia, la Cassazione da anni, prima con sentenza n. 5112/1996 e poi con la pronuncia n. 22168/2006, ha sempre interpretato in senso ampio la norma assumendo l'irrilevanza del destinatario della cessione, ed assegnando la franchigia in ragione della condizione del cedente, assoggettato alla procedura concordataria. Nello stesso senso anche l'Amministrazione Finanziaria con la Risoluzione 29/E/2004.

Per il concordato in continuità, la formulazione dell'art. 86, comma 5 cit. sembra confermare che l'esenzione da imposta deve limitarsi oggi alle plusvalenze da cessione di beni e magazzino, non potendo estendersi anche ai risultati della gestione o agli utili di periodo, pur se destinati anche al soddisfacimento dei creditori concordatari.

Del pari, rilevanti anche ai fini della stima dei costi di procedura da parte dell'attestatore, è il problema del trattamento fiscale del decreto di omologazione. Si ricorda che con la Risoluzione 27/2012 l'Agenzia delle Entrate, modificando la precedente impostazione esposta nella Risoluzione 28/2008, che aveva sollevato persino dubbi di legittimità costituzionale, si afferma che "il concordato con cessione dei beni non comporta il trasferimento dei beni, giustificativo dell'imposizione proporzionale" e quindi stabilisce che:

- "i decreti di omologazione dei concordati con garanzia, così come quelli aventi ad oggetto i concordati con cessione dei beni, devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura fissa, in quanto annoverabili tra gli atti di cui alla lettera g) dell'art. 8 della Tariffa, parte prima, allegata al TUIR, relativa agli "atti di omologazione".

- "la tassazione in misura fissa non trova, invece, applicazione nel caso di concordato con trasferimento dei beni al terzo assuntore. In tale ipotesi, infatti, il decreto di omologa del concordato che dispone la cessione dei beni al terzo assuntore assume natura traslativa".

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