Contratto di agenzia internazionale

Luca Lucchetti

Inquadramento

Tra le figure principali degli ausiliari dell'imprenditore vi è certamente l'agente, il cui ruolo assume un carattere ancor più di rilievo in ambito internazionale, considerato che, proprio grazie a tale figura, sovente, le imprese riescono a sviluppare la loro attività anche all'estero. All'agente viene, infatti, assegnato un determinato territorio, a volte anche in esclusiva, all'interno del quale lo stesso promuove la vendita dei prodotti dell'impresa preponente. A livello internazionale non esistono convenzioni di diritto uniforme applicabili in Italia che disciplinano tale tipologia contrattuale che, quindi, seppure connotata da elementi di estraneità, resta disciplinata unicamente dalla normativa nazione che le parti individuano come applicabile che può essere direttamente anche quella italiana.

Formula

CONTRATTO DI AGENZIA INTERNAZIONALE

TRA

Il Sig. ...., domiciliato in ...., alla via ...., (di seguito “Preponente”)

E

Il Sig. ...., domiciliato in ...., alla via ...., (di seguito “Agente”)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Preponente incarica l'Agente, che accetta, di promuovere la vendita dei prodotti di seguito specificamente indicati .... (di seguito “Prodotti”) e contraddistinti dal/i marchio/i ivi indicati (di seguito “Marchio/i”) esclusivamente nel seguente territorio .... (di seguito “Territorio”).

2. L'Agente promuove la vendita dei Prodotti nel Territorio di competenza, attenendosi strettamente alle condizioni contrattuali, termini e condizioni di vendita, di consegna, di pagamento, comunicati, nonché alle istruzioni impartite dal Preponente, impegnandosi a visitare periodicamente i clienti anche potenziali del Territorio.

3. L'Agente si impegna, a proprie cure e spese, a effettuare l'attività promozionale e pubblicitaria necessaria per una adeguata diffusione dei Prodotti nel Territorio, che dovrà essere preventivamente sottoposta al Preponente, che dovrà valutarne la compatibilità con la propria politica commerciale. L'Agente è tenuto ad usare il/i Marchio/i nonché gli altri nomi e/o segni distintivi del Preponente, secondo le prescrizioni di quest'ultimo e al solo fine di svolgere le attività di cui al presente contratto e nell'esclusivo interesse del solo Preponente. Il diritto dell'Agente di utilizzare il Marchio viene meno al momento della cessazione, risoluzione o scioglimento per qualsiasi causa del presente contratto.

4. L'Agente si impegna a informare il Preponente con cadenza .... sugli sviluppi della propria attività e sulle condizioni di mercato del Territorio con appositi rapporti scritti.

5. L'Agente conviene e accetta che i Prodotti, nonché le loro caratteristiche e prezzi, potranno essere oggetto di variazione per esigenze di mercato e/o di produzione da parte del Preponente che ne darà informazione per iscritto all'Agente tempestivamente.

6. L'Agente si impegna a raccogliere gli ordini ricevuti dai clienti del Territorio e a trasmetterli entro 48 ore dalla loro acquisizione al Preponente.

7. L'Agente è tenuto a fornire ogni informazione utile sul cliente, sulla sua affidabilità e solidità finanziaria, impegnandosi a non trasmettere ordini di clienti di cui, con la diligenza professionale, conosce o dovrebbe conoscere la precaria situazione finanziaria, senza preventivamente informare il Preponente.

8. È espressamente escluso il potere da parte dell'Agente di concludere contratti in nome e per conto del Preponente e comunque di impegnare in qualsiasi modo quest'ultimo nei confronti di terzi, salva preventiva autorizzazione scritta da parte dello stesso Preponente.

9. Il Preponente è libero di accettare o meno, a propria totale discrezione, gli ordini trasmessi dall'Agente. In caso di accettazione, il Preponente comunicherà per iscritto al cliente la propria accettazione, mentre in assenza di conferma scritta dell'ordine o di mancata esecuzione del medesimo da parte del Preponente, lo stesso dovrà intendersi come non accettato. In ogni caso il Preponente informerà l'Agente della propria decisione entro .... giorni dalla trasmissione dell'ordine da parte dell'Agente medesimo.

L'Agente non è autorizzato a ricevere pagamenti per conto del Preponente, se non previa autorizzazione scritta di quest'ultimo. In tali casi, l'Agente dovrà dare immediata comunicazione dell'incasso al Preponente e dovrà rimettere le somme incassate entro 3 giorni al Preponente, senza possibilità di effettuare compensazioni e senza che ciò determini il diritto ad ulteriori provvigioni rispetto a quelle contrattualmente stabilite.

Il Preponente si impegna nel corso della durata del presente contratto a non concedere a terzi il diritto di promuovere o distribuire i Prodotti nel Territorio [1] .

L'Agente si impegna, inoltre, per la durata del presente contratto a: i) non rappresentare, fabbricare, distribuire o promuovere, sia direttamente, sia indirettamente, la vendita di prodotti in concorrenza con i Prodotti oggetto del presente contratto; ii) non agire nel Territorio, direttamente o indirettamente, in qualità di agente, commissario, rivenditore, concessionario ovvero operare a qualsiasi titolo in favore o comunque nell'interesse di soggetti che commercializzano prodotti concorrenti con i Prodotti e iii) non svolgere alcuna attività in concorrenza con il Preponente [2] .

Nel corso della durata del presente contratto, l'Agente informerà il Preponente per iscritto di nuovi incarichi che dovesse assumere per promuovere, rappresentare, distribuire o fabbricare prodotti non concorrenti con i Prodotti. Il Preponente valuterà la compatibilità della nuova attività svolta dall'Agente con quella di cui al presente contratto e fornirà all'Agente per iscritto il proprio consenso, che non sarà irragionevolmente negato a condizione che l'esercizio della attività in questione non pregiudichi l'adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto e/o non crei pregiudizio, anche solo potenziale, al Preponente e/o ai Prodotti.

L'Agente esercita la propria attività in forma autonoma e indipendente e non è legato al Preponente da vincoli di subordinazione, godendo della più ampia libertà nell'espletamento del proprio incarico.

[Il Preponente si impegna a non concedere il diritto di rappresentare o distribuire i Prodotti nel Territorio a soggetti diversi dall'Agente per la durata del presente contratto.]

Con riferimento ai pagamenti dei Prodotti da parte dei clienti individuati dall'Agente, le parti potranno concordare, di volta in volta, in forma scritta, la concessione di una garanzia da parte dell'Agente alle condizioni previste dalla normativa applicabile. Nel caso in cui l'Agente sia tenuto ad effettuare un pagamento ai sensi di detta garanzia, il Preponente avrà la facoltà di compensare le somme dovute all'Agente con le provvigioni spettanti a quest'ultimo.

Il Preponente fornirà all'Agente, mettendoli a disposizione presso il proprio stabilimento, il necessario materiale illustrativo (depliants, listini prezzi aggiornati) e i campionari riguardanti i Prodotti in misura da concordarsi, di volta in volta, tra le parti in misura adeguata all'attività dell'Agente.

L'Agente si impegna a conservare e mantenere strettamente riservate tutte le informazioni e conoscenze di natura confidenziale acquisite nel corso dell'esecuzione del presente contratto, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni relative all'organizzazione aziendale, ai Prodotti, alle strategie commerciali, ai clienti, e ai c.d. segreti aziendali. Tali informazioni non potranno essere utilizzate o comunque rilevate a terzi nemmeno dopo la cessazione del presente contratto.

È preclusa all'Agente la facoltà di nominare sub-agenti, salva la previa autorizzazione per iscritto del Preponente. In ogni caso, l'Agente resta pienamente responsabile nei confronti del Preponente dei propri sub agente, di cui si assume tutti i relativi costi e rischi.

Il Preponente corrisponderà all'Agente a titolo di provvigione una percentuale pari al .... di tutte le vendite dei Prodotti concluse dal Preponente nel corso della durata del presente contratto, con clienti situati nel Territorio per ordini conclusi per mezzo dell'attività dell'Agente e che siano andate a buon fine mediante l'integrale pagamento del prezzo al Preponente.

La provvigione si calcola sull'importo netto delle fatture, ossia sul prezzo di vendita effettivo, esclusa ogni spesa accessoria, oneri doganali, imposte e tasse, e nella valuta con cui è stato pagato il prezzo [3] .

Il diritto alla provvigione sorge con l'effettivo pagamento integrale del prezzo da parte del cliente al Preponente. Nessuna provvigione spetta all'Agente per gli ordini non accettati dal Preponente. Nel caso in cui l'ordine sia stato accettato, ma lo stesso non sia stato eseguito integralmente, per cause non imputabili al Preponente, non spetterà all'Agente alcuna provvigione sulla parte non eseguita.

Per la determinazione delle provvigioni spettanti all'Agente, quest'ultimo trasmetterà con cadenza trimestrale un rapporto degli ordini trasmessi, con il relativo estratto conto delle provvigioni dovute. Il Preponente effettuerà il pagamento in favore dell'Agente entro .... giorni dal ricevimento del predetto estratto conto, previa presentazione di apposita fattura.

Il contratto è concluso a tempo determinato per un periodo di ..... Se non disdetto da una delle parti con comunicazione da trasmettersi all'altra parte a mezzo raccomandata a.r o con altro mezzo equipollente, con preavviso di almeno 30 giorni dalla data della scadenza, si intenderà tacitamente rinnovato per un uguale periodo.

Alla cessazione dell'incarico, l'Agente è tenuto a restituire al Preponente il materiale illustrativo, i campionari, nonché ogni altro documento e/o materiale in suo possesso che sia stato messo a disposizione del Preponente.

Ciascuna parte può risolvere il presente contratto con effetto immediato in presenza di giusta causa ossia in ipotesi di qualsiasi violazione degli obblighi contrattuali di gravità tale da non permettere la prosecuzione del rapporto nemmeno temporanea. Costituiscono inoltre giusta causa di risoluzione anticipata: fallimento o altra procedura concorsuale a cui sia sottoposto l'Agente, morte o incapacità dell'Agente o altre circostanze che possono pregiudicarne la reputazione o ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

Allo scioglimento del rapporto contrattuale, all'Agente spetterà un'indennità di fine rapporto pari a ..... Tale indennità non sarà dovuta se il contratto si sarà risolto anticipatamente per motivo costituente giusta causa.

Il presente contratto non è cedibile a terzi.

Ai fini del presente contratto, le parti stabiliscono quale proprio indirizzo:

- Preponente: ....;

- Agente: .....

Il presente contratto è sottoposto alla legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Tribunale della sede del Preponente [4] .

Letto, confermato sottoscritto

Luogo e data ....

Firma il Preponente ....

Firma l'Agente ....

[1]Il Preponente può comunque riservarsi la facoltà di trattare direttamente con alcuni clienti, i c.d. clienti riservati, restando inteso che se non diversamente pattuito, all'Agente non spetterà alcuna provvigione in relazione agli affari conclusi dal Preponente con tali clienti. Il Preponente si può, altresì, riservare la facoltà di promuovere e vendere i Prodotti tramite il proprio sito web e se non diversamente concordati, all'Agente non spetterà alcuna provvigione per gli affari conclusi dal Fabbricante direttamente con i clienti nel Territorio tramite il sito web.

[2]Se l'Agente svolge prima della conclusione del contratto attività nell'interesse di soggetti che commercializzano prodotti concorrenti con quelli oggetto del contratto, le parti possono convenire una deroga che consenta all'Agente di proseguire la propria attività.

[3]Le parti hanno la facoltà di decidere la valuta in cui verranno determinate le provvigioni, stabilendo il relativo tasso di cambio.

[4]Le parti possono prevedere che la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto o collegate allo stesso possano essere definite da un Collegio Arbitrale (clausola compromissoria).

Commento

Premessa

Nel commercio internazionale la figura dell'agente è di fondamentale importanza per la penetrazione nei mercati esteri. Si tratta di figure ausiliari all'imprenditore che operano direttamente all'estero, alla ricerca di nuova clientela oltre frontiera, e si caratterizzano per la professionalità della loro attività, che viene svolta in autonomia, seppure sottoposti alle direttive dello stesso imprenditore per realizzarne nel Paese a loro assegnato le politiche commerciali.

Il compito principale dell'agente di commercio è la promozione e la negoziazione di affari in un determinato territorio a lui assegnato in cambio di una provvigione parametrata al giro di affari realizzato.

La disciplina del contratto di agenzia internazionale

Il contratto di agenzia non è stato oggetto di convenzioni internazionali di diritto uniforme in vigore in Italia.

Per questo, la Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, oggi sostituita dal Regolamento CE n. 593/2008, c.d. Regolamento Roma I, attribuisce alle parti la libertà di scegliere la legge applicabile allo stesso. Questo significa che è di fondamentale importanza per i contraenti scegliere con attenzione l'assetto normativo di riferimento, al fine di vedere riconosciuti i propri diritti.

A livello europeo, nella maggior parte dei sistemi giuridici, sussiste una effettiva tutela dell'agente inteso come “parte sostanzialmente debole” del rapporto contrattuale, attraverso un assetto normativo, le cui norme a tutela proprio dell'agente sono considerate inderogabili e quindi non eludibili mediante la scelta di una legge “più favorevole” da parte della società preponente. La Corte di Giustizia Europea ha affermato al riguardo l'esistenza di norme di applicazione necessaria di origine europea, rilevanti ai fii dell'art. 3, par. 4, del Regolamento Roma I, efficaci nel contratto internazionale di agenzia, quali quelle in materia di indennità dell'agente commerciale indipendente.

In assenza di una normativa uniforme, la disciplina del contratto di agenzia può variare da Stato a Stato, anche sensibilmente, rispetto a determinate questioni. Si consideri che, ad esempio, che in alcuni ordinamenti il contratto di agenzia deve avere una forma scritta ad substantiam, in alcuni casi sottoposto a registrazione, mentre in altri tali formalità non sono necessarie per attribuire validità al contratto in questione, come in Italia. Alcuni ordinamenti, in particolare quelli islamici, riservano ai propri cittadini, iscritti in appositi albi pubblici, l'esercizio esclusivo dell'attività di intermediazione commerciale.

Il modello contrattuale di agenzia dell'ICC

Per sopperire alla mancata uniformazione normativa sono stati elaborati dei modelli contrattuali di agenzia utilizzati nell'ambito di rapporti internazionali. Tra questi il più diffuso è il modello elaborato dalla ICC (ICC model commercial agency contract).

Tale modello prevede regole contrattuali uniformi che vanno oltre le specifiche normative nazionali, riportando, di fatto, quella che è la prassi commerciale prevalente a livello internazionale, così da risultare sostanzialmente compatibile con i principali ordinamenti giuridici mondiali.

Il modello è strutturato in una parte generale in cui sono inserite delle clausole generali che regolano il rapporto e una parte speciale, in cui le parti inseriscono le condizioni pattuite rispetto alle specifiche esigenze delle parti.

Le principali clausole che regolano il rapporto di agenzia internazionale sono: l'indicazione del territorio in cui l'agente deve operare, i prodotti per i quali l'agente deve concludere affari; la buona fede e la correttezza professionale; gli obblighi dell'agente, come il potere di rappresentanza; obbligo di non concorrenza dell'agente ed eventuale esclusiva; pubblicità, fiere ed esposizioni; gli obiettivi di vendita-obiettivi minimi garantiti; nomina di sub-agenti; obblighi di informativa dell'agente e del preponente; responsabilità finanziaria dell'agente; marchi e segni distintivi del preponente; reclami dei clienti; esclusiva; provvigione; durata del contratto; indennità di clientela; risoluzione del contratto; indennità dell'agente.

Rispetto alla lex contractus le parti possono scegliere l'applicazione di un determinato diritto statale o direttamente i principi di diritto che il commercio internazionale riconosce applicabili al contratto di agenzia, gli usi del commercio internazionale e i Principi Unidroit sui contratti commerciali internazionali.

È facoltà delle parti optare per l'inserimento di una clausola compromissoria o di proroga della giurisdizione.

Gli obblighi a carico delle parti nel contratto di agenzia

Il Preponente ha l'obbligo di agire nei confronti dell'agente con lealtà e buona fede, da intendersi in alcuni ordinamenti come obbligo di cooperazione, mettendogli a disposizione la documentazione necessaria relativa ai beni o servizi trattati e fornire all'agente le informazioni necessarie all'esecuzione del contratto, nonché una quantità sufficiente di modelli e cataloghi. Il preponente è poi tenuto ad informare l'agente, entro un termine ragionevole, dell'accettazione o del rifiuto o comunque della mancata esecuzione dell'affare.

Tra le obbligazioni a carico del preponente vi è quella del pagamento della provvisione che viene determinata sulla base dell'estratto conto trasmesso all'agente in cui devono essere contenuti tutti gli elementi necessari per effettuare il calcolo della medesima. La provvisione sarà dovuta anche dopo la cessazione del rapporto per quegli affari conclusi per effetto dell'attività svolta dall'agente in precedenza.

Al termine del rapporto, all'agente spetta un'indennità. Rispetto a questa non sussiste una normativa uniforme e, per questo, è determinante la scelta della legge applicabile. Al riguardo si consideri che la Direttiva n. 86/653/CEE consente agli Stati di optare tra due soluzioni:

a) Un'indennità di clientela limitata a un massimo di un anno di provvigioni (art. 17.2 della Direttiva);

b) Una riparazione del pregiudizio, senza limite massimo (art. 17.3 della Direttiva).

In Italia, il legislatore ha scelto la prima soluzione anche se con alcune precisazioni. L'art. 1751 c.c. prevede che il preponente debba corrispondere all'agente, al momento della cessazione del rapporto un'indennità al ricorrere delle seguenti condizioni: i) che l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti; ii) che il pagamento di tale indennità sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l'agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti”.

Dal canto suo, l'agente è tenuto a promuovere la conclusione di contratti nell'interesse del preponente, esercitando in buona fede tale attività in base alle istruzioni ricevute. L'agente ha l'obbligo di informare il preponente delle condizioni del mercato e della convenienza di ogni singolo affare, dando una specifica informativa sul cliente.

Profili fiscali

Ove l'agente che svolga la propria attività anche in ambito internazionale sia soggetto passivo di imposta nel nostro ordinamento – e fermo l'operare dei meccanismi propri delle Convenzioni contro le cd. doppie imposizioni – il reddito dallo stesso conseguito nell'esercizio della propria attività rientra nella categoria dei redditi di impresa.

Tuttavia sussistono alcune peculiarietà rispetto ai criteri di determinazione di detti redditi in ragione delle particolari caratteristiche dell'attività dell'agente.

Quanto alla tassazione delle provvigioni la regola generale prevista per i redditi di impresa dell'operare del principio di competenza trova applicazione nel senso che occorre considerare il momento di ultimazione del servizio.

La questione non è stata in concreto di facile soluzione anche per la prassi di inserire nei mandati apposite clausole che posticipassero il più possibile il momento di maturazione delle provvigioni. Tipico esempio è la c.d. clausola della «provvigione all'incasso», in base alla quale l'agente matura la provvigione non alla conclusione dell'affare ma al momento dell'incasso del credito da parte del preponente. Su tale aspetto sono sorti dubbi interpretativi in merito alla rilevanza fiscale di tale spostamento in avanti del diritto alla provvigione, finché non è intervenuta l'Agenzia delle Entrate con la R.M. 115/E/2005, stabilendo che la provvigione dell'agente matura in ogni caso alla conclusione dell'affare e che è eventualmente solo l'esigibilità del credito maturato dall'agente che può essere differita sino alla data in cui il cliente ha provveduto al pagamento.

Corollario fondamentale del principio di competenza è quello di correlazione costi-ricavi, in base al quale il costo può e deve essere dedotto nello stesso anno in cui viene imputato il ricavo corrispondente. In base a tale principio la casa mandante potrà dedurre la provvigione maturata dall'agente nello stesso esercizio in cui viene tassato il ricavo della fornitura a cui tale provvigione afferisce.

Un'ulteriore particolarità, che interessa, non solo gli agenti ma gli intermediari di commercio in generale, è quella di cui all'art. 66, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986 (cd. TUIR), a mente del quale il reddito degli agenti operanti in regime di contabilità semplificata è ridotto per effetto di una deduzione forfetaria, ossia che non necessita di documenti giustificativi, calcolata in percentuale sull'ammontare dei ricavi secondo le seguenti fasce:

- 3% per i ricavi fino a € 6.197,48;

- 1% per i ricavi oltre a € 6.197,48 e fino a € 77.468,53;

- 0,50% per i ricavi oltre a € 77.468,53 e fino a € 92.962,24.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario