Contratto di spedizione internazionale

Luca Lucchetti

Inquadramento

L'esportazione delle merci all'estero necessita evidentemente del loro trasporto; laddove l'imprenditore non possa provvedere autonomamente allo svolgimento di tale attività, le alternative sono o rivolgersi direttamente ad un vettore o utilizzare uno spedizioniere. Lo spedizioniere (freight forwarder) è un vero e proprio intermediario del commercio con l'estero al quale è demandata l'organizzazione della catena logistica, quale mandatario dell'esportatore nella stipulazione del contratto di trasporto stesso, nonché, laddove contrattualmente previsto, anche ad effettuare le pratiche connesse agli aspetti doganali, assumendo, in questo caso, la distinta qualifica di “doganista” (custom broker).

Formula

CONTRATTO DI SPEDIZIONE INTERNAZIONALE

TRA

Il Sig. ...., domiciliato in ...., alla via ...., iscritto all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi al numero .... / licenza comunitaria .... (di seguito “Spedizioniere”)

E

il Sig. ...., domiciliato in ...., alla via ...., (di seguito “Committente”)

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

1. Il Committente conferisce allo Spedizioniere, che accetta, il mandato a concludere, per conto dello stesso Committente e a nome dello Spedizioniere, il contratto di trasporto delle merci meglio descritte all'allegato A del presente contratto (di seguito “Merce”), impegnandosi, altresì, a compiere ogni operazione accessoria connessa e presupposta all'esecuzione del presente contratto.

2. Lo Spedizioniere si obbliga a eseguire il presente contratto, con la diligenza del buon padre di famiglia, nell'interesse del Committente, conformandosi alle indicazioni fornite da quest'ultimo. Al riguardo, il Committente richiede che:

la Merce venga presa in consegna il giorno .... nel seguente luogo ..... La Merce deve essere consegnata imballata in modo adeguato secondo gli usi commerciali;

la Merce venga consegnata nel seguente luogo ...., entro il ...., secondo le seguenti modalità ..... Il Committente si impegna a informare tempestivamente lo Spedizioniere in caso di variazione dell'indirizzo di consegna, non rispondendo lo Spedizioniere in caso di mancata o intempestiva segnalazione di tale variazione.

3. Il Committente dichiara che non trattasi di merce vietata dalla legge o il cui trasporto sia vietato o considerata pericolosa in base alle legislazioni nazionali e internazionali o che possa arrecare danno a persone, animali o altre merci o cose trasportate. Lo Spedizioniere si riserva il diritto di rifiutare le spedizioni che dovessero risultare non conformi a quanto previsto nel presente contratto ovvero alle restrizioni sopra indicate. Se la spedizione ha comunque luogo, il Committente è responsabile verso lo Spedizioniere per tutte le conseguenze dannose e spese che possano derivare.

4. Il Committente è tenuto ad informare tempestivamente lo Spedizioniere di tutti gli obblighi di ordine giuridico, doganale, ecc.. che gli derivano dalla detenzione della Merce, e in caso di omissione ne risponderà nei confronti dello Spedizioniere.

5. Il Committente è ritenuto responsabile nei confronti dello Spedizioniere di tutte le conseguenze dannose derivanti dalle omissioni, inesattezze o imprecisioni rispetto alle caratteristiche della Merce o in caso di insufficiente o inadeguato imballaggio e altresì in caso di mancata segnalazione delle cautele necessarie per il maneggio e sollevamento della Merce.

6. Il Committente ha facoltà di revocare l'ordine di spedizione, finché lo Spedizioniere non abbia comunicato per iscritto la conclusione del contratto di trasporto, fermo il diritto dello Spedizioniere ad essere rimborsato di tutte le spese sino a quel momento sostenute oltre a un equo compenso per l'attività prestata determinato sulla base dei prezzi di mercato.

7. Il Committente consegna allo Spedizioniere tutta la documentazione relativa alla Merce necessaria per l'effettuazione della spedizione.

8. Il Committente è l'unico responsabile del rispetto della normativa doganale per lo sdoganamento della Merce nel Paese di recapito, anche nel caso in cui tale attività venga svolta dallo Spedizioniere.

9. Il Committente si obbliga a manlevare e tenere indenne lo Spedizioniere da intimazioni di pagamento per rilievi, noli, dazi, contributi di avaria, multe od altri esborsi che gli vengono richiesti in qualità di disponente o detentore di merci per conto terzi. In mancanza, lo Spedizioniere è autorizzato a prendere le misure che ritiene opportune a sua garanzia e procedere, occorrendo, alla alienazione od anche alla distruzione della Merce a norma delle leggi vigenti nel Paese ove si trova la merce o delle Convenzioni Internazionali applicabili.

Lo Spedizioniere ha la facoltà di effettuare la spedizione della Merce raggruppandola con altra merce di soggetti terzi.

A fronte dell'effettuazione della spedizione oggetto del presente contratto, il Committente si obbliga a corrispondere in favore dello Spedizioniere il seguente corrispettivo .... [1], comprensivo delle spese di trasporto e di ogni altro costo che lo Spedizioniere dovesse sostenere in relazione al trasporto. Il pagamento avverrà a seguito della consegna della Merce entro 30 giorni data fattura.

[Lo Spedizioniere si obbliga ad assicurare la Merce contro i rischi di furto, incendio, danneggiamenti per un massimale di ....].

In caso di avvenimenti indipendenti dalla volontà e dalla condotta dello Spedizioniere che impediscano, in tutto o in parte, la corretta esecuzione del presente contratto, quali ad esempio scioperi, nonché cause di forza maggiore, lo Spedizioniere sarà esonerato, per il periodo della loro durata, da responsabilità nei confronti del Committente per gli eventuali pregiudizi che lo stesso dovesse subire. In tali ipotesi lo Spedizioniere ha la facoltà di recedere dal presente contratto dandone tempestiva comunicazione al Committente.

Lo Spedizioniere è da ritenersi esente da responsabilità in caso di confisca, vendita all'asta, distruzione o altro che potesse verificarsi alla Merce in base alla normativa vigente del Paese in cui la Merce giace.

Lo spedizioniere non assume alcuna responsabilità per le informazioni relative a tassi di nolo, diritti, tasse, spese, tariffe etc., nonché in caso di loro non esatta applicazione e non risponde delle conseguenze inerenti ad improvvisi aumenti di dazi o altre disposizioni delle Autorità nazionali.

Lo Spedizioniere non risponde dell'operato delle imprese di trasporto, come pure di altri spedizionieri, depositari, assicuratori, banche, le cui prestazioni è richiesta per l'esecuzione del presente contratto, essendo espressamente inteso tra le Parti che lo Spedizioniere è responsabile nei confronti del Committente solo per colpa commessa nella loro scelta o nella trasmissione delle istruzioni. Lo Spedizioniere è, comunque, tenuto a salvaguardare i diritti di rivalsa a favore del Committente, nonché a cedere a quest'ultimo l'azione spettantegli in forza dei relativi contratti verso i terzi eventualmente responsabili.

Eventuali contestazioni potranno essere formulata dal Committente per iscritto entro .... giorni successivi al termine ultimo previsto per il recapito della Merce e non oltre .... mesi dalla data di accettazione della spedizione.

Ai fini del presente contratto, le parti stabiliscono quale proprio indirizzo:

- Spedizioniere: ....;

- Committente: .....

Le parti convengono che il presente contratto è disciplinato legge italiana.

Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o collegata allo stesso sarà esclusivamente competente il Tribunale della sede del Committente [2] .

Letto, confermato sottoscritto

Luogo e data ....

Firma lo Spedizioniere ....

Firma il Committente ....

[1]Le parti possono prevedere anche un corrispettivo €/km.

[2]Le parti possono prevedere che la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto o collegate allo stesso possano essere definite da un Collegio Arbitrale (clausola compromissoria).

Commento

Premessa

Secondo le categorie civilistiche proprie dell'ordinamento italiano, la spedizione costituisce a tutti gli effetti una specifica fattispecie di mandato senza rappresentanza, con il quale lo spedizioniere assume, a fronte del pagamento di un corrispettivo, l'obbligo di concludere, in nome proprio e per conto del Committente, un contratto di trasporto di cose e di compiere le operazioni accessorie. Per prestazioni accessorie si intendono tutte le attività propedeutiche e funzionali al trasporto della merce oggetto del contratto, come, ad esempio, l'imballaggio, la custodia delle cose, le verifiche doganali, le operazioni carico e scarico. L'assicurazione della merce spedita, invece, deve essere espressamente pattuita tra le parti, altrimenti, non rientra nelle cd. Operazioni accessorie (art. 1739, comma 2 c.c.).

Trattasi come detto di mandato senza rappresentanza, in quanto allo spedizioniere non è conferita la procura che gli attribuisce il potere di vincolare direttamente il committente, contraendo a suo nome.

A livello internazionale manca una normativa di diritto uniforme applicabile specificamente al contratto di spedizione, a differenza del trasporto. Proprio per questo nella prassi vengono utilizzate condizioni generali di contratto che sono state elaborate nel 1975 dalla categoria degli spedizionieri internazionali.

La disciplina della spedizione

In linea di principio lo spedizioniere è un soggetto distinto dal trasportatore/vettore, non assumendo su di sé i rischi dell'eventuale inadempimento alla esecuzione del trasporto della merce. Secondo la giurisprudenza, infatti, lo spedizioniere non è automaticamente responsabile della perdita, dell'avaria o del ritardo della consegna della merce trasportata, ma solo della conclusione del contratto di trasporto e, quindi, rispondendo del solo inadempimento dell'obbligo di concludere tale contratto e, se provato, di culpa in eligendo del vettore (Cass. n. 5568/1991).

Il contratto di spedizione ha, infatti, ad oggetto esclusivamente il compimento di atti giuridici e lo spedizioniere, a differenza del vettore, è tenuto ad una obbligazione di mezzi e non di risultato. Le parti hanno, però, la possibilità di pattuire il cd. “star del credere” che, di fatto, consente di estendere la responsabilità dello spedizioniere se ha promesso al Committente il buon esito del trasporto.

Come nel mandato, del resto, lo spedizioniere è responsabile degli errori derivanti dalla inosservanza delle istruzioni impartite dal Committente. Tali istruzioni vengono impartite a mezzo di una apposita lettera di istruzioni del committente che deve recare in allegato tutta la documentazione necessaria per l'esportazione della merce da trasportare (es. fatture, certificati della merce, packing list, etc.). Il Committente deve, inoltre, dare specifiche indicazioni su cosa deve essere fatto della merce, precisando il destinatario, il luogo di spedizione, i documenti che devono essere comprovanti l'avvenuta spedizione (polizza di carico, documenti FIATA, lettera di vettura, etc.), clausole di resa previste nel contratto di compravendita, nonché l'uso dei documenti al termine della spedizione ed in particolare a chi debbano essere riconsegnati.

Deve essere sempre precisato anche il regime doganale, se debba essere coperta l'assicurazione sul trasporto, nonché l'eventuale vincolo alla riconsegna della merce (COD).

Sino a che il contratto di trasporto non è concluso, il committente ha sempre la facoltà di revocare il contratto di spedizione, fermo il diritto ad ottenere un equo compenso.

Non esiste una forma ad substantiam, ma nella prassi il contratto di spedizione è concluso per iscritto attraverso la sottoscrizione di appositi moduli o formulari predisposti dallo stesso spedizioniere, che se sottoposti alla legge italiana, restano soggetti agli artt. 1341 e 1342 c.c.

Lo spedizioniere-vettore

Quando lo spedizioniere assume un'unitaria obbligazione di esecuzione, in autonomia, del trasporto della merce, con mezzi propri o altrui, verso un corrispettivo, si è in presenza della figura dello spedizioniere-vettore.

L'accertamento di tale rapporto si risolve in una indagine sul concreto contenuto dell'intento negoziale, che può essere soddisfatta dalla sola circostanza della girata allo spedizioniere della polizza di carico, la quale è titolo di credito causale del diritto alla consegna della merce trasportata, ma non implica l'automatica assunzione, da parte del medesimo, degli obblighi derivanti dal contratto di trasporto (Cass. n. 14089/2014).

Lo spedizioniere doganale

Diverso dallo spedizioniere è lo spedizioniere doganale (custom agent) che ha quale funzione quella di rappresentare presso l'Agenzia delle dogane i soggetti che intendono far attraversare alla merce il confine doganale. La sua attività consiste, quindi, nel presentare le necessarie dichiarazioni doganali e nel sollevare il titolare della merce dall'adempimento di tutte le relative attività burocratiche ed amministrative.

Con l'entrata in vigore del Codice doganale dell'Unione europea (Reg. UE 9 ottobre 2013 n. 952/2013), avvenuta il 1 maggio 2016, chiunque ha il diritto di nominare un rappresentante (diretto o indiretto) per le sue relazioni on le Autorità nazionali doganali, facendo così venire meno il diritto in tal senso riservato sino ad allora agli spedizionieri doganali iscritti nel relativo albo professionale.

Profili fiscali

Precipua rilevanza assume sul piano fiscale la figura dello spedizioniere doganale.

È invero incontroverso nella giurisprudenza di legittimità il principio per il quale, in tema di tributi doganali, lo spedizioniere che abbia presentato merci in dogana per conto terzi, ma in nome proprio, beneficiando dell'ammissione alla procedura semplificata di cui all'art. 12 l. n. 374/1990, risponde, ai sensi dell'artt. 12 cit. e degli artt. 201 e 202 del Regolamento CEE n. 2913/92 (Codice doganale comunitario), in via solidale con il soggetto per conto del quale la merce medesima è stata presentata in dogana, di tutti i dazi, le imposte e gli accessori dovuti, a qualsiasi titolo, in relazione all'operazione commerciale, compresi gli interessi relativi, essendo tale figura di rappresentante indiretto, anche per la sua preparazione professionale, in grado di valutare la veridicità dei documenti trasmessigli, e dunque consapevole dell'irregolarità dell'introduzione delle merci nel territorio dell'Unione (cfr. Cass. trib., n. 9773/2010).

Al contrario, in tema di IVA, lo spedizioniere doganale non può essere chiamato a rispondere del mancato pagamento dell'imposta dovuta per le importazioni di merci da lui effettuate in nome e per conto della ditta importatrice, né in via sussidiaria, ai sensi dell'art. 41 del d.P.R. n. 43/1973 (abrogato dall'art. 28 della l. n. 146/1998, ma applicabile ratione temporis), né in via diretta, ai sensi dell'art. 56 del medesimo d.P.R. n. 43/1973 (nel testo, applicabile ratione temporis, anteriore alla sostituzione operata con il citato art. 28 l. n. 146/1998), dovendo tali norme essere disapplicate perché incompatibili con l'art. 2.1 del Regolamento CEE n. 1031/1988 – entrato in vigore l'1 gennaio 1989 e riprodotto nell'art. 201.3 del Regolamento CEE n. 2913/1992 (istitutivo del cosiddetto codice doganale comunitario), – il quale esclude che possa essere chiamato a rispondere dell'adempimento dell'obbligazione doganale chi, come lo spedizioniere, abbia agito in nome e per conto del proprietario della merce transitata in dogana. Inoltre, l'art. 8, comma 3, della l. n. 213/2000 – norma di interpretazione autentica dell'art. 2 d.l. n. 746/1983, convertito nella l. n. 17/1994, e quindi avente efficacia retroattiva, – esclude espressamente lo spedizioniere doganale dalla responsabilità per il pagamento dell'IVA, a fronte di dichiarazione d'intento da lui presentata in dogana, tenendone responsabili soltanto coloro (cessionari, committenti, importatori) che tale dichiarazione abbiano sottoscritto (v., tra le altre, Cass. trib., n. 14312/2003).

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