Contratto di vendita con servizio di custodia

Andrea Penta

Inquadramento

Con il contratto di deposito titoli a custodia e amministrazione la banca, oltre a vendere e/o acquistare titoli finanziari, custodisce e/o amministra, per conto del cliente, strumenti finanziari e titoli in genere, cartacei o dematerializzati (azioni, obbligazioni, titoli di Stato, quote di fondi comuni di investimento ecc.). La banca, in particolare, mantiene la registrazione contabile di tali strumenti, cura il rinnovo e l'incasso delle cedole, l'incasso degli interessi e dei dividendi, verifica i sorteggi per l'attribuzione dei premi o per il rimborso del capitale, procede, su incarico espresso del cliente, a specifiche operazioni (esercizio del diritto di opzione, conversione) e, in generale, alla tutela dei diritti inerenti i titoli stessi.

Formula

CONTRATTO QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI DEPOSITO A CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI, COLLOCAMENTO E CONSULENZA

Spett.le

BANCA ... , Filiale di ...

Oggetto: Contratto quadro relativo ai servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari

Con la presente, io/noi sottoscritto/i, i cui dati anagrafici sono di seguito riportati (di seguito: “Investitore”)

PREMESSO CHE

a) Mi/ci sono state richieste le informazioni necessarie ai fini della mia/nostra classificazione quale “controparte qualificata”, “cliente professionale” o “cliente al dettaglio”, in considerazione delle quali (“Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 1) mi/ci è stato comunicato e prendo/prendiamo atto di essere:

- una “controparte qualificata”, ai sensi dell'art. 58 della delibera Consob n. 16190/2007;

- un “cliente professionale”, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera d) della delibera Consob n. 16190/2007;

- un “cliente al dettaglio”, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera e) della delibera Consob n. 16190/2007.

b) Al fine di consentirmi/ci una ragionevole comprensione della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati, nonché dei rischi ai medesimi connessi, mi/ci sono state fornite adeguate informazioni circa i termini e i contenuti del presente Contratto (il “Contratto”) e mi/ci sono stati preventivamente consegnati i seguenti documenti informativi, relativi a ... :

c) In relazione a quanto precede:

- prendo/prendiamo atto che, in considerazione della mia/nostra classificazione quale “cliente professionale” e della mia/nostra consueta operatività, la BANCA può presumere il possesso, da parte mia/nostra, del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti oggetto del presente Contratto;

- mi/ci sono state richieste informazioni in merito alla mia/nostra conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante per il tipo di servizio di investimento e di strumento o strumenti finanziari di cui al presente Contratto, e:

- Vi ho/abbiamo fornito notizie circa la mia/nostra conoscenza ed esperienza nelle materie di cui sopra.

d) Ho/abbiamo preso atto che:

- i servizi di cui al presente Contratto non comportano alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti;

- le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione, possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;

- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente;

- il valore di mercato degli strumenti finanziari derivati è soggetto a notevoli variazioni, per cui l'investimento effettuato in tali strumenti comporta l'assunzione di un elevato rischio di perdite di dimensioni anche eccedenti l'esborso originario e talvolta non preventivamente quantificabili.

e) Dichiaro/dichiariamo, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni di legge:

- di essere un consumatore e che quindi il presente Contratto è stipulato per scopi estranei alla mia/nostra attività imprenditoriale o professionale;

- di non essere un consumatore.

f) Ho/abbiamo preso conoscenza delle norme contrattuali di seguito riportate, che dichiaro/dichiariamo di accettare integralmente.

Tutto ciò premesso

VI CONFERISCO/CONFERIAMO L'INCARICO DI:

1. Negoziare per conto proprio gli strumenti finanziari di cui agli ordini di compravendita che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

2. Dare esecuzione per mio/nostro conto di ordini di acquisto e vendita di strumenti finanziari che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

3. Ricevere e trasmettere i miei/nostri ordini per l'acquisto e la vendita di strumenti finanziari, che Vi saranno impartiti, secondo i termini e le condizioni ivi previsti.

4. Fornirci il servizio di consulenza in materia di investimenti finanziari.

Il presente incarico è regolato dalla normativa vigente in materia, ed in particolare dal d.lgs. n. 58/1998, e dal regolamento adottato dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Consob con delibera n. 16190/2007, nonché dalle norme di seguito riportate, che l'Investitore dichiara di conoscere e accettare integralmente.

IL PRESENTE INCARICO È REGOLATO DALLE SEGUENTI NORME:

1. Disposizioni preliminari

1.1. Le premesse formano parte integrante del presente Contratto.

1.2 L'Investitore ha preso completa visione dei seguenti allegati al presente Contratto, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale e che dichiara di accettare integralmente:

- Sezione 1 Contratto di Deposito a Custodia ed Amministrazione di titoli e di strumenti finanziari;

- Sezione 2 Contratto di Collocamento;

- Sezione 3 Contratto di Consulenza in materia di investimenti;

2. Oggetto del Contratto

2.1. Il presente Contratto ha ad oggetto la prestazione, da parte della BANCA ... , dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettere a), b) ed e), del d.lgs. n. 58/1998, e successive modifiche, e più precisamente dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini su strumenti finanziari.

3. Conclusione del Contratto

3.1. Il Contratto si conclude con la restituzione da parte della BANCA ... all'Investitore di copia della presente debitamente sottoscritta dai soggetti legittimati a rappresentare la BANCA.

4. Rischi delle operazioni

4.1. L'Investitore, consapevole che ogni operazione è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio, si dichiara pienamente informato, anche alla luce di quanto esposto nel “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 – sub 3, dei rischi e delle utilità derivanti dalle operazioni che la BANCA effettuerà per suo conto.

5. Caratteristiche del servizio ed Esecuzione dell'incarico

5.1. Norme comuni ai servizi di investimento

a) Nella prestazione dei servizi d'investimento di cui al presente Contratto, la BANCA cura che gli ordini siano eseguiti alle migliori condizioni possibili con riferimento al prezzo, ai costi, alla rapidità e alla probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni, alla natura delle operazioni disposte dall'Investitore e a qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della relativa esecuzione ed in conformità alla strategia di esecuzione di cui al “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 4, come tempo per tempo aggiornata dalla BANCA e comunicata all'Investitore.

b) Resta inteso che qualora l'Investitore si sia riservato di esprimere di volta in volta, per ciascuna singola operazione, il proprio consenso all'esecuzione di un ordine al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, tale eventuale consenso dovrà essere univocamente ed espressamente manifestato per iscritto all'atto del conferimento dell'ordine. In difetto, trattandosi di negoziazione per conto proprio, l'ordine dovrà intendersi invalido e sarà respinto; negli altri casi, la BANCA darà legittimamente esecuzione all'ordine nella sede di esecuzione che, in ragione della strategia di esecuzione comunicata all'Investitore, permette di ottenere il miglior risultato possibile nonostante il mancato consenso.

c) Nell'esecuzione degli ordini impartiti dall'Investitore, la BANCA si attiene alle istruzioni da questi impartite, senza alcuna discrezionalità nella scelta dell'oggetto e della tipologia degli investimenti.

d) È facoltà della BANCA ... , in presenza di un giustificato motivo, non trasmettere e/o non eseguire l'ordine, dando immediata comunicazione all'Investitore delle motivazioni per cui non è stato possibile procedere.

e) La BANCA ... si asterrà dall'effettuare le operazioni se l'ordine impartito risulti non adeguato con riferimento alla valutazione congiunta della conoscenza ed esperienza dell'Investitore, della sua situazione finanziaria e degli obiettivi di investimento, dandone comunicazione immediata ed esponendo le ragioni per cui ritiene l'esecuzione non adeguata rispetto alle caratteristiche dell'Investitore.

5.2. Esecuzione di ordini per conto dei clienti

La BANCA cura l'esecuzione degli ordini ricevuti rispettando la priorità temporali di ricezione.

6. Conferimento degli ordini

6.1. Gli ordini aventi ad oggetto le tipologie di strumenti finanziari possono essere impartiti alla BANCA ... per iscritto – anche via fax – o telefonicamente. La BANCA non sarà, in ogni caso, responsabile per l'improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della BANCA con l'ordinaria diligenza.

6.2. Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze la BANCA rilascia all'Investitore un'attestazione cartacea contenente il nome dell'Investitore, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

6.3. Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente, la BANCA li registra su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. La BANCA ... si riserva la facoltà di richiedere all'Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente.

6.4. In ogni caso l'Investitore si impegna ad impartire gli ordini in modo chiaro ed inequivoco.

6.5. Una volta impartite, le istruzioni dell'Investitore possono essere revocate, con le modalità di cui al precedente art. 6.1., solo se non ancora eseguite.

7. Conflitti di interesse

7.1. La BANCA ... si è dotata di apposite procedure in materia di conflitti di interesse. Tali procedure:

a) individuano, in riferimento ai servizi di investimento prestati dalla BANCA, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interessi che possa ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti;

b) definiscono le procedure seguite e le misure adottate dalla BANCA al fine di gestire tali conflitti.

8. Documentazione delle operazioni eseguite

8.1. In relazione alla prestazione dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, la BANCA invia prontamente all'Investitore, per ogni operazione, una nota contenente le informazioni essenziali [1] riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

8.2. Resta comunque impregiudicata la facoltà per l'Investitore di richiedere alla BANCA informazioni circa lo stato degli ordini impartiti.

8.3. Su richiesta scritta dell'Investitore e dietro rimborso delle spese effettivamente sostenute, la BANCA mette a sua disposizione sollecitamente i documenti e le registrazioni comunque in suo possesso che lo riguardano.

9. Condizioni economiche, commissioni e spese

9.1. Sul prezzo praticato all'investitore nell'ambito del servizio di negoziazione per conto proprio di cui al presente Contratto la BANCA non applica alcuna commissione.

9.2. Come compenso per i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti e di ricezione e trasmissione di ordini prestati dalla BANCA, l'Investitore corrisponderà a quest'ultima le commissioni previste nell'Allegato n. 1.

9.3. Il pagamento delle commissioni e delle spese avviene mediante addebito del conto, sul quale la BANCA è sin d'ora autorizzata ad addebitare tutto quanto ad essa dovuto in dipendenza del presente Contratto.

10. Durata, recesso e risoluzione del Contratto

10.1. Il presente Contratto è a tempo indeterminato. Ciascuna parte può recedere dal presente Contratto previo preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, comunicato mediante lettera raccomandata A.R.. Il recesso è efficace dal momento in cui la parte non recedente ne riceve comunicazione, decorso il termine di preavviso. Resta impregiudicata l'esecuzione degli ordini impartiti anteriormente alla ricezione della comunicazione di recesso e non espressamente revocati in tempo utile. Il recesso non comporta alcuna penalità a carico dell'Investitore, il quale è comunque tenuto a rimborsare alla BANCA le spese derivanti dall'esecuzione delle operazioni ancora in corso e a far fronte ai relativi impegni in sede di regolamento.

10.2. La BANCA ha altresì facoltà di recedere dal presente Contratto senza preavviso, dandone comunicazione scritta, in presenza di una giusta causa ed in particolare:

a) qualora l'Investitore non metta a disposizione le somme richieste per le operazioni di cui al presente Contratto;

b) qualora l'Investitore sia inadempiente all'obbligo di pagare somme dovute in base al presente Contratto o ad altro contratto o in base a contratti per operazioni analoghe o in base a contratti di finanziamento di qualunque tipo da esso stipulati o in base a garanzie prestate a terzi;

c) qualora l'Investitore, ai sensi dell'art. 1186 del c.c., decada o possa essere dichiarato decaduto dal beneficio del termine con riferimento ad essi;

d) al prodursi di eventi che, salva la prestazione di idonea garanzia, incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria o economica dell'Investitore in modo tale che sia evidente che vi è pericolo per il conseguimento della controprestazione, ivi inclusi, nell'ipotesi in cui l'Investitore sia una persona giuridica, l'assoggettamento a liquidazione o il verificarsi di una causa di scioglimento della società;

e) qualora i beni dell'Investitore siano sottoposti a procedure esecutive di qualsiasi tipo, l'Investitore sia divenuto insolvente o nei suoi confronti sia stata depositata istanza di fallimento.

11. Modifica delle condizioni contrattuali

11.1. Il presente Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso scritto delle parti.

11.2. Alla BANCA è riconosciuta la facoltà di modificare in qualsiasi momento, quando ricorra un giustificato motivo, le condizioni, anche economiche, che regolano il presente Contratto, previa comunicazione all'Investitore mediante lettera semplice, con preavviso non inferiore a 30 (trenta) giorni, decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa da parte dell'Investitore. Le modifiche si intendono accettate dall'Investitore ove lo stesso non abbia esercitato per iscritto, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione di tale comunicazione, il diritto di recedere, senza che gli vengano addebitate spese di alcun genere e senza aggravi a suo carico, dal rapporto.

12. Legge applicabile e foro competente

12.1. Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

12.2. Per eventuali contestazioni in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto, l'Investitore può rivolgersi all'Ufficio Reclami della BANCA. Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 90 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole al cliente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, la controversia sarà devoluta alla “Camera di Conciliazione e Arbitrato” istituita presso la Consob a norma del d.lgs. n. 179/2007 o, in alternativa, al “Conciliatore Bancario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR”. L'esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria.

12.3. Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui l'Investitore rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del d.lgs. n. 206/2005, il Foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Contratto è quello nella cui giurisdizione trovasi la sede legale della BANCA.

12.4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Contratto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Luogo e data ...

L'Investitore ...

VISTO PER AUTENTICITÀ, IDENTIFICAZIONE E PER ACCETTAZIONE

(LUOGO) (DATA) (TIMBRO E FIRMA DELLA BANCA)

1. a) L'identificativo dell'intermediario che effettua la comunicazione; b) il nominativo o altro elemento di designazione dell'Investitore; c) il giorno di esecuzione; d) l'orario di esecuzione; e) la tipologia dell'ordine; f) l'identificativo della sede di esecuzione; g) l'identificativo dello strumento finanziario oggetto dell'ordine; h) la natura dell'ordine, ove non si tratti di acquisto/vendita; i) il quantitativo; k) il prezzo unitario o, se l'ordine è eseguito in tranche, il prezzo di ciascuna tranche; l) il corrispettivo totale; m) la somma totale delle commissioni e delle spese applicate e, su richiesta dell'Investitore, la scomposizione delle medesime in singole voci; n) le responsabilità dell'Investitore in relazione al regolamento dell'operazione.

Commento

Vendita e commissione con custodia

In tema di compravendita, grava sul venditore, in quanto tenuto a consegnare la cosa al compratore, ai sensi dell'art. 1476, n. 1), c.c., altresì l'obbligo strumentale di custodire la stessa fino al momento del suo effettivo trasferimento all'acquirente, conservandola nella consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto; ne consegue che il medesimo venditore è passivamente legittimato con riguardo all'azione proposta dal compratore per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, quale effetto dell'alienazione della cosa a terzi operata prima della sua consegna all'originario acquirente (Cass. II, n. 7957/2013).

L'obbligazione del venditore di consegnare il bene al compratore permane a carico del primo, ai sensi dell'art. 1476 c.c., rientrando fra le obbligazioni principali del venditore quella di consegnare la cosa al compratore e di garantirlo dall'evizione. Ne discende il carattere strumentale dell'obbligo di custodia del venditore rispetto a quello di consegna, sicché, finché la cosa non viene trasferita materialmente al compratore, il venditore è obbligato a conservarla nella consistenza materiale e giuridica sussistente all'epoca del contratto.

E, quindi, configurabile la legittimazione passiva della società venditrice in relazione all'azione degli acquirenti per il risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento del bene compravenduto, non rilevando, al fine della individuazione del soggetto responsabile dell'illecito contrattuale, che il bene medesimo sia stato trasferito a terzi dalla parte venditrice ancor prima che la stessa abbia adempiuto all'obbligo di consegnarlo agli originari acquirenti.

La responsabilità dei terzi rimasti estranei al rapporto contrattuale sarebbe, infatti, ipotizzabile solo a titolo di concorso per responsabilità extracontrattuale, nell'ambito di una dolosa preordinazione volta a danneggiare gli acquirenti originari.

Nel contratto di commissione (sottotipo qualificato di mandato senza rappresentanza, in assenza della contemplatio domini) l'eventuale custodia cui sia tenuto il commissario è quella inerente alla natura di questo contratto e strumentale alla vendita, non quella tipica del contratto di deposito (Cass. III, n. 1025/1981).

In particolare, nel contratto di commissione avente ad oggetto cose immobili, l'eventuale consegna di queste al commissionario per il compimento della sua attività fa nascere in capo allo stesso un obbligo di custodia, strumentale rispetto a quello di compiere l'attività giuridica necessaria per la loro vendita in nome proprio e nell'interesse del committente – nel che si realizza la causa tipica del contratto di cui all'art. 1731 c.c. –, con la conseguenza che, per determinare il grado di diligenza nella custodia del commissionario, e la conseguente responsabilità per perdita ed avaria della cosa, non devono adoperarsi i criteri validi per il contratto di deposito – del quale la custodia costituisce l'oggetto della prestazione del depositario, la cui diligenza deve essere adeguata alla funzione tipica, caratterizzante tale contratto –, ma occorre commisurare quella diligenza alla funzione precipua del contratto di commissione, sicché i modi di conservazione delle cose ricevute sono solo quelli necessari per l'adempimento della obbligazione principale di vendita di esse, con conseguente applicabilità non dell'art. 1768, o degli artt. 1787 e 1789 (deposito nei magazzini generali), bensì della norma generale dell'art. 1176 c.c..

Quando la commissione abbia ad oggetto il mandato ad alienare, il contratto si atteggia in modo che l'effetto traslativo reale del bene, derivante dal consenso manifestato, non si verifica immediatamente, ma è sospensivamente condizionato al compimento dell'alienazione gestoria del bene medesimo da parte del mandatario o commissionario (Cass. III, n. 8512/2004).

Poiché il commissionario a vendere, il quale agisce per conto del committente, ma in nome proprio, assume, nei rapporti con il terzo acquirente, la veste di unico titolare dei diritti e degli obblighi nascenti dal contratto di compravendita, a cui rimane estraneo il committente, l'azione di garanzia per vizi, da parte del compratore di un autoveicolo a mezzo di commissionario, va proposta esclusivamente nei confronti del commissionario stesso, mentre rimane irrilevante la circostanza che il committente, in qualità di produttore, abbia assunto l'impegno di assicurare la funzionalità del mezzo e di rimuovere, con la propria organizzazione, gli eventuali vizi, ove tale impegno sia rimasto nell'ambito dei rapporti fra il committente medesimo ed il commissionario, e non si sia tradotto in una partecipazione del primo al contratto stipulato fra il secondo ed il compratore (Cass. III, n. 1323/1977).

Contratto preliminare di vendita con effetti anticipati

In materia di responsabilità per danni cagionati da cosa in custodia, nell'ipotesi in cui la cosa, oggetto di un contratto preliminare di compravendita, sia stata consegnata al promittente acquirente prima della stipulazione del contratto definitivo, la qualità di custode ai fini dell'individuazione del responsabile del danno ai sensi dell'art. 2051 c.c. spetterà esclusivamente a quest'ultimo ogni qual volta la consegna è avvenuta in esecuzione anticipata dell'obbligazione del venditore di cui all'art. 1476 c.c.; mentre il dovere di custodia continuerà a far capo al proprietario, ed a lui soltanto, se la consegna non ha avuto il carattere della definitività, ovvero se è stata effettuata per consentire la soddisfazione di esigenze particolari e temporanee del promissario acquirente, non essendosi consumato l'obbligo della consegna nascente dal contratto definitivo di compravendita (Cass. III, n. 8818/1996).

Considerare, nell'ipotesi di contratto preliminare di compravendita con consegna anticipata, la dazione della cosa come esecuzione di un obbligo nascente dal contratto definitivo non vuol dire porre in discussione l'autonomia del preliminare rispetto al definitivo. Significa, piuttosto, ribadire che l'effetto del contratto preliminare è sempre un vincolo tendente ad una prestazione di fare, a stipulare, cioè, un ulteriore contratto.

In particolare, sembra preferibile la prospettiva di chi qualifica il contratto preliminare ad esecuzione anticipata del definitivo come contratto già definitivo, sia pure ad efficacia parzialmente differita (Cass. 1993, n. 7481/1993).

Il dovere di esecuzione secondo buona fede (art. 1375 c.c.) accompagna il contratto in ogni sua fase: anche prima, quindi, che si producano gli effetti volti a realizzarne la funzione; ciò è ribadito dall'art. 1358 c.c. (il quale dispone che ciascun soggetto « deve, in pendenza della condizione, comportarsi secondo buona fede per conservare integre le ragioni dell'altra parte ») e dall'art. 1359 c.c. (secondo il quale la condizione vale come adempiuta a danno di chi ha impedito il suo verificarsi); nei negozi ad effetti differiti, inoltre, la legge consente alle parti di porre in essere atti cosiddetti conservativi.

I cosiddetti preliminari con anticipazioni degli effetti del definitivo sono, in realtà, contratti definitivi ad effetti parzialmente differiti: gli effetti che si producono immediatamente (la cosiddetta « anticipata » obbligazione di consegnare la cosa o di pagare il prezzo) trovano la loro fonte nella fattispecie contrattuale già perfezionata; gli ulteriori effetti vengono in essere quando si verifichi un successivo fattore causale (rappresentato dalla ripetizione del contratto) indispensabile, al pari della fattispecie contrattuale, per il prodursi di essi.

In definitiva, l'anticipata immissione nella disponibilità del bene:

a) può essere stata effettuata per consentire la soddisfazione di esigenze particolari e temporanee del promittente acquirente, non consumando l'obbligo di consegna che incomberà al venditore ai sensi dell'art. 1476 c.c.; ad esempio, può avvenire in esecuzione di un negozio, autonomo e collegato al contratto preliminare, con il quale le parti abbiano inteso regolare il godimento del bene concesso al promissario acquirente, nel periodo intercorrente tra la conclusione del contratto preliminare e quella del contratto definitivo;

b) può connotarsi come anticipata esecuzione della obbligazione che conseguirà al futuro contratto definitivo di compravendita; in tale evenienza si sarebbe in presenza, per le ragioni in precedenza esposte, di un contratto definitivo ad effetti parzialmente differiti.

Per Cass. 8 novembre 1980, n. 123, la consegna anticipata della cosa promessa in vendita, oltre ad avere una funzione puramente anticipatrice degli effetti del contratto definitivo, può costituire oggetto di un particolare negozio (cosiddetto "precario") con una causa ed un contenuto economico propri (si pensi all'onere di corrispondere quote condominiali), qualora, nel ricevere la consegna anticipata del bene, la restituzione della cosa stessa sia espressamente prevista come sanzione del mancato o ritardato assolvimento dell'onere predetto (v. altresì Cass. n. 3272/1977; Cass. n. 3100/1987; Cass. n. 12516/1995).

In quest'ultima ipotesi le parti potrebbero aver stabilito il differimento del trasferimento della proprietà e dell'obbligo di pagare il prezzo o il differimento del solo obbligo di pagare il prezzo, nel qual caso, al momento della consegna dell'immobile, si sarebbe già realizzato, pertanto, l'effetto traslativo.

È chiaro che la consegna del bene contestualmente alla conclusione di un contratto preliminare non può essere determinante per qualificare tale contratto come definitivo. Tuttavia, perché sia configurabile un contratto preliminare, deve risultare che l'effetto traslativo è rinviato alla stipulazione di un successivo contratto (vedi, tra le altre, Cass. n. 8/1970; Cass. n. 1637/1971; Cass. n. 4032/1978) e non sono decisive, a tal fine, le espressioni usate dalle parti (vedi, ad esempio, Cass. n. 2935/1967).

In ordine alla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., appare opportuno rilevare come in entrambi i casi delineati in precedenza responsabile è colui che « ha in custodia » la cosa. In quest'ottica, le Sezioni Unite (Cass. n. 12019/1991), hanno chiarito che la menzionata norma, senza presupporre uno specifico obbligo di custodia, « fa riferimento ad uno stato di fatto »: essa, cioè, imputa « la responsabilità a chi si trovi nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa »; deve, pertanto, escludersi che « custode sia necessariamente il proprietario in quanto tale, potendo essere qualificato custode il soggetto che di fatto controlli le modalità di uso e conservazione della cosa ». La disponibilità di fatto, tuttavia, « non può essere disgiunta dalla "disponibilità giuridica" delle condizioni di uso e conservazione della cosa »: il proprietario, dunque, rimarrà custode delle cose che non rientrino nella disponibilità, di fatto e giuridica, di altri.

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